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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4402 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24714/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA n. r.g. 24714/2024
Tra
(P.Iva – C.F. Parte_1 P.IVA_1
), elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale degli Avv.ti C.F._1
CULORA LUIGI e NOTO RITA
ATTRICE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggi 29 maggio 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Viola Nobili, sono comparsi:
Per è presente l'Avv. NOTO Parte_1
RITA
Per nessuno è presente;
Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori presenti. I procuratori collegati da remoto prestano il consenso allo svolgimento della udienza tramite dispositivi di collegamento da remoto e dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, il difensore si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Noto si rimette a tutti i propri atti ed insiste nelle relative domande.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa come segue:
“- In via preliminare, che venga dichiarata la contumacia della Società convenuta ed, in caso di costituzione tardiva, l'odierna Società attrice contesta ed impugna eventuali eccezioni e deduzioni ex adverso;
pagina 1 di 9 - Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il grave inadempimento precontrattuale e/o contrattuale perpetrato dalla convenuta Società in danno della attrice per tutte le Pt_2 motivazioni spiegate nel presente atto;
-Conseguentemente, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto inter partes per grave inadempimento della convenuta Società;
-Nel merito, condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, al pagamento della complessiva somma di € 52.959,00, pari ai crediti fiscali ceduti tramite piattaforma ADE e relativi alle annualità 2023,2024,2025 e 2026;
-In subordine, ordinare alla convenuta , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, di rifiutare nella piattaforma online dell'ADE i crediti ceduti dalla Società attrice relativi alle annualità 2025 e 2026 per complessivi € 26.479,50 (anno 2025: sconto Superbonus 110 art. 119 DL n. 34 -2020 – codice tributo 7711 - n. 220921121445730050000001-000003 di € 11.006,75 e n. 220921122018747380000001- 000003 di € 2.233,00; anno 2026: codice tributo n. 220921121445730050000001-000004 di € 11.006,75 e n. 220921122018747380000001 000004 di € 2233,00 ), nonché condannarla al pagamento della somma di € 26.479,50 di cui € 13.239,75 a titolo di risarcimento del danno per la perdita/mancato utilizzo del 2 credito fiscale relativo all'annualità 2023 “sconto Superbonus 110 art. 119 DL n. 34 2020 – codice tributo 7711 - n. 220921122018747380000001- 000001 di € 2.233,00 e n. 220921121445730050000001-000001 di € 11.006,75 ed € 13.239,75 a titolo di risarcimento del danno per la perdita/mancato utilizzo del credito fiscale relativa all'annualità 2024 “sconto 110 art. 119 DL n. 34 -2020 – codice tributo 7711 - n. Parte_3
220921121445730050000001-000002 di € 11.006,75 e n. 220921122018747380000001- 000002 di € 2233,00;
- Condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese e compensi del presente giudizio da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori i quali dichiarano di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice
dott. Viola Nobili
pagina 2 di 9 N. R.G. 24714/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale n. 24714/2024
DA
(P.Iva – C.F. Parte_1 P.IVA_1
), elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale degli Avv.ti C.F._1
CULORA LUIGI e NOTO RITA
ATTRICE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: cessione di crediti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24.06.2024, l' Parte_4
ha convenuto in giudizio la società al fine di far
[...] Controparte_1 accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di cessione crediti ex art. 121 D.L. n. 34/2020, conv. in L. 77/2020, concluso tra le parti in data 01/07/2022, con condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 52.959,00; ha inoltre articolato domanda subordinata di rifiuto delle cessioni.
A fondamento delle proprie domande, la società attrice ha esposto, in fatto, che:
- in data 01/07/2022, ha sottoscritto con una proposta di contratto di Controparte_1 cessione del credito “superbonus 110” (art. 119 DL n. 34/2020) (All. 2) relativa al cantiere sito in Mussomeli C/da Fiumicello avente ad oggetto l'immobile in catasto al foglio 14, part. 547, sub. 1, committente Sig.ra Controparte_2 pagina 3 di 9 - a tal fine, avendo in relazione al suddetto cantiere maturato i crediti fiscali relativi al I° SAL Contr per l'importo di € 52.959,00, ha provveduto a cederli ad tramite la Piattaforma Cessione Crediti dell'Agenzia delle Entrate (All. 10 – 10.1);
- la convenuta non ha provveduto né ad accettare il credito né a rifiutarlo, rendendo di fatto indisponibile l'intera somma oggetto di cessione pari ad € 52.959,00, costituita da € 13.239,75 per ciascuna annualità oggetto di cessione (2023, 2024, 2025 e 2026); Cont
- con e-mail del 17/02/23 ha richiesto l'invio di una serie di documenti, che parte attrice ha provveduto a far validare da una società di consulenza (come da fattura allegata al doc. 4); Contr
- con diffida del 01/12/2023 (All.5), ha invitato a provvedere all'erogazione della somma oggetto di cessione di € 52.959,00 ovvero, alternativamente, a rifiutare la cessione del credito di € 13.239,75 relativo all'anno 2023, stante la scadenza al 31/12/2023, con lo scopo di consentirne l'utilizzo mediante cessione a soggetti terzi ovvero in compensazione;
- con comunicazione pec di riscontro del 01/12/2023 (All.6), la convenuta ha confermato che erano in corso le verifiche di rito sottese dalla vigente normativa;
Cont
- con pec del 22/01/2024, ha invitato a sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita (All.7), a cui quest'ultima non ha inteso aderire richiedendo in data 11.03.24 l'invio di documentazione integrativa indispensabile per l'esecuzione del contratto (All. 8);
- in data 29/04/24, ha provveduto ad inviare alla convenuta la documentazione richiesta (all. 9); Cont
- anche i crediti fiscali ceduti ad relativi all'annualità 2024, risultano definitivamente persi stante il loro mancato utilizzo, sotto forma di cessione ad Istituti di credito ovvero utilizzo in compensazione, entro il termine del 31/12/2024; Cont
- a seguito del decorso infruttuoso dei termini del 31/12/2023 e del 31/12/2024, ha procurato all'attrice, relativamente alle annualità 2023 e 2024, un danno patrimoniale per la perdita dei crediti fiscali pari ad € 26.479,50;
- con riferimento alla cessione dei crediti fiscali per le annualità 2025 e 2026, la convenuta non ha fornito alcun riscontro circa le tempistiche necessarie per la definizione della procedura.
Richiamando l'operatività della piattaforma di Cessione Crediti, come descritta nella “guida utilizzo piattaforma cessione crediti” dell'Agenzia delle Entrate Divisione Servizi (All. 1), la società di costruzioni ha dunque rappresentato di aver espletato le formalità previste inserendo i dati relativi alla cessione sulla Piattaforma (All. 10-1) e di avere altresì adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal contratto di cessione sottoscritto tra le parti in data 01/07/22 (All. 2), inoltrando in particolare alla convenuta, ai sensi dell'art. 4.1, tutta la documentazione da quest'ultima richiesta, validata della società di consulenza DE (All. 4).
Ha evidenziato che la convenuta non ha accettato, né rifiutato il credito tramite la , Parte_5 rendendo i crediti ceduti indisponibili nel cassetto fiscale dell'attrice, la quale non può autonomamente revocare l'operazione senza l'accettazione o il rifiuto del cessionario.
Ha perciò dedotto l'inadempimento della convenuta la quale, oltre a non essersi attivata al fine di evadere la procedura di cessione, impedendo all'attrice di utilizzare la somma di € 52.959,00 mediante cessione a soggetti terzi ovvero in compensazione, non ha neppure provveduto, ai sensi dell'art. 5 del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito.
Ha chiesto l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta, con condanna di quest'ultima al pagamento di € 52.959,00, pagina 4 di 9 pari ai crediti fiscali ceduti tramite piattaforma ADE e relativi alle annualità 2023, 2024, 2025 Contr e 2026. Ha chiesto, in subordine, di ordinare ad di rifiutare nella piattaforma online dell'ADE i crediti ceduti relativi alle annualità 2025 e 2026 per complessivi € 26.479,50, nonché di condannarla al pagamento della somma di € 26.479,50 a titolo di risarcimento del danno per la perdita/mancato utilizzo dei crediti fiscali relativi alle annualità 2023 e 2024. In citazione, le annualità di cui veniva chiesto il rifiuto erano 2024, 2025, 2026.
Rilevata la nullità della citazione, stante il mancato rispetto dei termini a comparire, la causa è stata rinviata al 25.02.2025, con termine sino al 26.09.2024 per la rinnovazione della notifica;
verificata la regolarità della successiva notifica, avvenuta in data 10.09.2024 via pec all'indirizzo estratto dall'indice nazionale degli indirizzi Email_1
PEC delle imprese e dei professionisti (INIPEC), è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta e la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
Le parti hanno sottoscritto, in data 01/07/2022, un contratto relativo all'acquisto, da parte di dei crediti d'imposta maturati dall'impresa attrice per l'esecuzione Controparte_1 degli interventi previsti dagli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) presso un terzo committente.
L'accertamento della risoluzione del contratto per grave inadempimento derivante dal mancato pagamento dei crediti presuppone il preliminare accertamento in ordine alla sussistenza di una cessione efficace tra le parti. Il contratto (doc. 2) prevede infatti alcune precise condizioni sospensive al cui verificarsi è subordinata l'efficacia della cessione.
L'art. 2.1, a tal fine, dispone che il cedente, subordinatamente al verificarsi ad ogni SAL, e/o a fine lavori, delle condizioni sospensive di cui all'art. 2.2, cede pro soluto il proprio credito al cessionario, il quale lo accetta.
Precisamente, le clausole di cui agli artt. 2.2, 2.3 e 2.4 recitano:
pagina 5 di 9 L'art. 4 prevede poi, tra gli obblighi del cedente, che questi sia tenuto: “a) ad attestare al Cessionario, entro i termini di cui al precedente articolo 2.3, mediante la comunicazione di cui all'allegato 1, l'avveramento delle condizioni sospensive ivi previste”.
L'art. 5 prevede infine il pagamento del corrispettivo di cessione, pari ad 102 euro per ogni 110 euro di credito fiscale, a condizione “che questo risulti nel cassetto fiscale del Cessionario e a seguito dell'avvenuto espletamento da parte del Cedente delle formalità previste al precedente art.
4.1 lettera a) e della conseguente accettazione della Cessione da parte del Cessionario”.
Cont Parte attrice espone di aver trasmesso integralmente ad la documentazione prevista (si veda pag. 9 dell'atto di citazione) ma, non producendo la documentazione nel presente giudizio, omette di fornire la prova in ordine alla sussistenza di quanto indicato al punto 2.2 del Contratto. Infatti, premesso che non risulta depositato il “doc. 3) e-mail del 17/02/2023 della
[...]
” riportato nell'elenco produzioni dell'atto di citazione, esaminando quanto Controparte_1 prodotto si osserva che: la fattura di ST DE ST SR (doc. 4) attesta il mero pagamento di una prestazione per “consulenza ecobonus”, presuntivamente riconducibile all'attività di validazione dei documenti necessari (doc. 10), il cui esame è tuttavia precluso in quanto qui non prodotti ma manca anche la certificazione della società di consulenza;
infine, la convenuta con e-mail dell'11.03.2024 (doc. 8) rinnovava la richiesta di invio del compendio documentale;
da ciò deve ritenersi che a marzo 2024 la documentazione richiesta non fosse ancora stata inviata e, perciò, l'efficacia della cessione fosse ancora sospesa per mancato avveramento della condizione sospensiva. E' stata infine prodotta solo l'email di inoltro della risposta a tale ultima missiva ma non anche nuovamente gli allegati prodotti. La contumacia non equivale a non contestazione.
In conclusione, la domanda di parte attrice volta ad accertare il grave inadempimento altrui di corrispondere l'intero corrispettivo della cessione è infondata in quanto non è provato il proprio esatto adempimento e l'avveramento delle condizioni sospensive.
Si osserva che “In materia di elementi accidentali del contratto, l'onere di provare l'avveramento della condizione grava su colui che afferma il suo verificarsi, anche nell'ipotesi della "fictio" di cui all'art. 1359 c.c., ove si considera avverata qualora essa sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo verificarsi” (Cass. Civ. Sez.
II, sentenza n. 23417 del 19.09.2019), onere che parte attrice ha disatteso.
La domanda attorea di accertamento e dichiarazione di inadempimento contrattuale, con conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto per grave inadempimento e condanna risarcitoria al pagamento della somma complessiva di € 52.959,00, va quindi rigettata. pagina 6 di 9 Quanto alla domanda spiegata in via subordinata -ancorata alla preliminare domanda di risoluzione- si osserva quanto segue.
Dall'esame del documento “lista movimenti” estratto dalla Piattaforma (doc. 10-1) ed in particolare dalla lettura dei dati codice fiscale/Partita IVA di cedente/cessionario, tipologia del credito, anno di riferimento, importi ceduti, data di registrazione credito e ID registrazione, emerge l'esatta corrispondenza con quanto allegato da parte attrice in citazione, risultando così provata la comunicazione della cessione crediti alla Pubblica Amministrazione.
La presenza della cessione crediti sulla Piattaforma non significa che i crediti stessi siano stati certificati dall'Agenzia come certi, liquidi ed esigibili;
la guida all'utilizzo della piattaforma (prodotta al doc. 1), riporta infatti in premessa “Le operazioni effettuate tramite la Piattaforma non costituiscono le transazioni e gli atti di cessione dei crediti intervenuti tra le parti, ma rappresentano le comunicazioni e le accettazioni delle transazioni già avvenute, affinché siano efficaci nei confronti dell'Agenzia delle Entrate”.
Cont ha avuto immediata conoscenza della suddetta comunicazione della cessione dei crediti in Piattaforma in quanto “Gli esiti delle le operazioni effettuate sulla Piattaforma sono immediatamente visibili per i soggetti coinvolti (cedente e cessionario) nelle varie aree della Contr Piattaforma stessa” (cfr. linee guida . E difatti, sempre nel documento 10-1, si legge che a decorrere dal 20.02.2023 la convenuta ha avuto la possibilità di accettare, ed eventualmente effettuare compensazioni o ulteriori cessioni, ovvero rifiutare, in tal caso rimettendo i crediti nella disponibilità del cedente.
Dalla documentazione agli atti ed in particolare dall'ultima corrispondenza intervenuta tra le parti, emerge una inerzia contrattuale della convenuta a partire dall'ultima risposta ottenuta dalla attrice (29.4.2024) con cui si allegava l'ulteriore documentazione richiesta, nonostante l'invito a negoziazione assistita rimasto privo di risposta, con ciò determinando l'iniziativa processuale dell'attrice.
Non può essere considerata l'inerzia successiva alla domanda giudiziale di risoluzione e sottolineata nella memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., con cui la parte attrice ha allegato che, Cont alla data del 08.01.25, non risultava avere ancora comunicato alcuna determinazione, né di accettazione, né di rifiuto, lasciando con ciò scadere anche i crediti relativi all'annualità 2024, in quanto -come è noto- l'art. 1453 c.c. dispone che “Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione”.
L'attore ha chiesto in via subordinata -sempre sul presupposto preliminare dello scioglimento del contratto- di esplicitare l'effetto risolutivo finalizzato ad ordinare alla convenuta di rifiutare i crediti ceduti relativi alle annualità cedute;
sebbene la difesa attorea abbia declinato le conclusioni in maniera differenziata sulla base delle annualità, dalla lettura dell'atto di citazione emerge che il rifiuto è anelato ed argomentato dalla parte attrice su tutte le annualità (anche il
2023 ritenuta poi una annualità irrecuperabile economicamente;
così come poi per il successivo
2024); infatti anche nelle conclusioni è riportato “in mancanza di svincolo delle superiori somme”, si chiede il risarcimento del danno. In sostanza, la domanda subordinata va interpretata nel senso conforme alle argomentazioni della citazione relative all'interesse alla liberazione del credito di imposta per le annualità 2023, 2024, 2025, 2026 indicato in fondo a pag. 4 dell'atto pagina 7 di 9 di citazione in rinnovazione;
tali motivazioni sono state espressamente richiamate anche nella memoria n. 1.
Su questa domanda, si osserva che dal 29.04.24 e fino al 6 settembre 2024 (data della notifica della citazione) la compagnia assicurativa, a conoscenza dell'avvenuta visibilità della cessione dei crediti sulla , ove non avesse Parte_6 ritenuto sufficienti o corretti i documenti ricevuti, -stante il principio di buona fede contrattuale e considerato l'elevato livello di diligenza professionale esigibile dalla natura del cessionario- avrebbe dovuto provvedere a rifiutare tempestivamente le cessioni in . Questo Parte_5 Cont blocco immotivato dei crediti da parte di costituisce un ingiustificabile ritardo (art. 1218 e 1375 c.c.) che legittima l'accoglimento della domanda preliminare di risoluzione e della domanda subordinata di ordinarne per l'effetto il rifiuto.
Risolto il contratto ed ordinato per l'effetto il rifiuto, non opera il risarcimento per equivalente in quanto i crediti ritornano automaticamente nella disponibilità del cedente. Infatti -come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con risposta n. 130 del 13.05.25 in un caso analogo a quello per cui è causa- premessa la distinzione tra crediti ''in attesa di accettazione'', ''accettati'' e ''rifiutati'', e precisato altresì che “fino a quando i crediti permangono nello stato ''in attesa di accettazione'' da parte del cessionario, l'originario titolare del beneficio fiscale non può fruirne in alcun modo”, non essendo nella sua disponibilità, si osserva che è “Solo all'esito dell'eventuale rifiuto da parte del cessionario” che “i ''crediti'' tornano nella disponibilità del cedente e saranno fruibili come detrazione nella propria dichiarazione dei redditi”. Conseguentemente, “solo in caso di rifiuto da parte del cessionario, l'istante potrà riacquisire la facoltà di utilizzare come detrazione, nella propria dichiarazione dei redditi, ripartita in quattro quote annuali di pari importo il beneficio fiscale maturato. In tale circostanza, ai fini della fruizione delle prime due rate, dovrà integrare le dichiarazioni trasmesse con riferimento ai periodi d'imposta 2022 e 2023, considerato che, alla data di presentazione della presente istanza, sono già decorsi i termini ordinari di presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni indicati”.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. considerando la contumacia. I compensi dovranno essere corrisposti direttamente in favore dei difensori di parte attrice, dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
-
P.Q.M
.-
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda di risoluzione del contratto sottoscritto in data 01/07/2022 e ordina per l'effetto ad i rifiutare nella piattaforma cessione crediti online Controparte_1 dell'Agenzia delle Entrate i crediti ceduti dall'impresa individuale Parte_1
relativi alle annualità 2023, 2024, 2025 e 2026, aventi
[...] Parte_1 codice univoco 220921121445730050000001‐000001, 220921122018747380000001‐000001, 220921121445730050000001‐000002, 220921122018747380000001‐000002,
pagina 8 di 9 220921121445730050000001‐000003, 220921122018747380000001‐000003, 220921121445730050000001‐000004, 220921122018747380000001‐000004;
2) Rigetta le ulteriori domande risarcitorie;
3) Condanna al pagamento in favore dell' individuale Controparte_1 Pt_4
delle spese di lite che liquida Parte_1 nella misura di € 545,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore dei difensori di parte attrice quali antistatari.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 29 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA n. r.g. 24714/2024
Tra
(P.Iva – C.F. Parte_1 P.IVA_1
), elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale degli Avv.ti C.F._1
CULORA LUIGI e NOTO RITA
ATTRICE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggi 29 maggio 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Viola Nobili, sono comparsi:
Per è presente l'Avv. NOTO Parte_1
RITA
Per nessuno è presente;
Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori presenti. I procuratori collegati da remoto prestano il consenso allo svolgimento della udienza tramite dispositivi di collegamento da remoto e dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, il difensore si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Noto si rimette a tutti i propri atti ed insiste nelle relative domande.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa come segue:
“- In via preliminare, che venga dichiarata la contumacia della Società convenuta ed, in caso di costituzione tardiva, l'odierna Società attrice contesta ed impugna eventuali eccezioni e deduzioni ex adverso;
pagina 1 di 9 - Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il grave inadempimento precontrattuale e/o contrattuale perpetrato dalla convenuta Società in danno della attrice per tutte le Pt_2 motivazioni spiegate nel presente atto;
-Conseguentemente, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto inter partes per grave inadempimento della convenuta Società;
-Nel merito, condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, al pagamento della complessiva somma di € 52.959,00, pari ai crediti fiscali ceduti tramite piattaforma ADE e relativi alle annualità 2023,2024,2025 e 2026;
-In subordine, ordinare alla convenuta , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, di rifiutare nella piattaforma online dell'ADE i crediti ceduti dalla Società attrice relativi alle annualità 2025 e 2026 per complessivi € 26.479,50 (anno 2025: sconto Superbonus 110 art. 119 DL n. 34 -2020 – codice tributo 7711 - n. 220921121445730050000001-000003 di € 11.006,75 e n. 220921122018747380000001- 000003 di € 2.233,00; anno 2026: codice tributo n. 220921121445730050000001-000004 di € 11.006,75 e n. 220921122018747380000001 000004 di € 2233,00 ), nonché condannarla al pagamento della somma di € 26.479,50 di cui € 13.239,75 a titolo di risarcimento del danno per la perdita/mancato utilizzo del 2 credito fiscale relativo all'annualità 2023 “sconto Superbonus 110 art. 119 DL n. 34 2020 – codice tributo 7711 - n. 220921122018747380000001- 000001 di € 2.233,00 e n. 220921121445730050000001-000001 di € 11.006,75 ed € 13.239,75 a titolo di risarcimento del danno per la perdita/mancato utilizzo del credito fiscale relativa all'annualità 2024 “sconto 110 art. 119 DL n. 34 -2020 – codice tributo 7711 - n. Parte_3
220921121445730050000001-000002 di € 11.006,75 e n. 220921122018747380000001- 000002 di € 2233,00;
- Condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese e compensi del presente giudizio da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori i quali dichiarano di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice
dott. Viola Nobili
pagina 2 di 9 N. R.G. 24714/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale n. 24714/2024
DA
(P.Iva – C.F. Parte_1 P.IVA_1
), elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale degli Avv.ti C.F._1
CULORA LUIGI e NOTO RITA
ATTRICE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: cessione di crediti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24.06.2024, l' Parte_4
ha convenuto in giudizio la società al fine di far
[...] Controparte_1 accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di cessione crediti ex art. 121 D.L. n. 34/2020, conv. in L. 77/2020, concluso tra le parti in data 01/07/2022, con condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 52.959,00; ha inoltre articolato domanda subordinata di rifiuto delle cessioni.
A fondamento delle proprie domande, la società attrice ha esposto, in fatto, che:
- in data 01/07/2022, ha sottoscritto con una proposta di contratto di Controparte_1 cessione del credito “superbonus 110” (art. 119 DL n. 34/2020) (All. 2) relativa al cantiere sito in Mussomeli C/da Fiumicello avente ad oggetto l'immobile in catasto al foglio 14, part. 547, sub. 1, committente Sig.ra Controparte_2 pagina 3 di 9 - a tal fine, avendo in relazione al suddetto cantiere maturato i crediti fiscali relativi al I° SAL Contr per l'importo di € 52.959,00, ha provveduto a cederli ad tramite la Piattaforma Cessione Crediti dell'Agenzia delle Entrate (All. 10 – 10.1);
- la convenuta non ha provveduto né ad accettare il credito né a rifiutarlo, rendendo di fatto indisponibile l'intera somma oggetto di cessione pari ad € 52.959,00, costituita da € 13.239,75 per ciascuna annualità oggetto di cessione (2023, 2024, 2025 e 2026); Cont
- con e-mail del 17/02/23 ha richiesto l'invio di una serie di documenti, che parte attrice ha provveduto a far validare da una società di consulenza (come da fattura allegata al doc. 4); Contr
- con diffida del 01/12/2023 (All.5), ha invitato a provvedere all'erogazione della somma oggetto di cessione di € 52.959,00 ovvero, alternativamente, a rifiutare la cessione del credito di € 13.239,75 relativo all'anno 2023, stante la scadenza al 31/12/2023, con lo scopo di consentirne l'utilizzo mediante cessione a soggetti terzi ovvero in compensazione;
- con comunicazione pec di riscontro del 01/12/2023 (All.6), la convenuta ha confermato che erano in corso le verifiche di rito sottese dalla vigente normativa;
Cont
- con pec del 22/01/2024, ha invitato a sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita (All.7), a cui quest'ultima non ha inteso aderire richiedendo in data 11.03.24 l'invio di documentazione integrativa indispensabile per l'esecuzione del contratto (All. 8);
- in data 29/04/24, ha provveduto ad inviare alla convenuta la documentazione richiesta (all. 9); Cont
- anche i crediti fiscali ceduti ad relativi all'annualità 2024, risultano definitivamente persi stante il loro mancato utilizzo, sotto forma di cessione ad Istituti di credito ovvero utilizzo in compensazione, entro il termine del 31/12/2024; Cont
- a seguito del decorso infruttuoso dei termini del 31/12/2023 e del 31/12/2024, ha procurato all'attrice, relativamente alle annualità 2023 e 2024, un danno patrimoniale per la perdita dei crediti fiscali pari ad € 26.479,50;
- con riferimento alla cessione dei crediti fiscali per le annualità 2025 e 2026, la convenuta non ha fornito alcun riscontro circa le tempistiche necessarie per la definizione della procedura.
Richiamando l'operatività della piattaforma di Cessione Crediti, come descritta nella “guida utilizzo piattaforma cessione crediti” dell'Agenzia delle Entrate Divisione Servizi (All. 1), la società di costruzioni ha dunque rappresentato di aver espletato le formalità previste inserendo i dati relativi alla cessione sulla Piattaforma (All. 10-1) e di avere altresì adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal contratto di cessione sottoscritto tra le parti in data 01/07/22 (All. 2), inoltrando in particolare alla convenuta, ai sensi dell'art. 4.1, tutta la documentazione da quest'ultima richiesta, validata della società di consulenza DE (All. 4).
Ha evidenziato che la convenuta non ha accettato, né rifiutato il credito tramite la , Parte_5 rendendo i crediti ceduti indisponibili nel cassetto fiscale dell'attrice, la quale non può autonomamente revocare l'operazione senza l'accettazione o il rifiuto del cessionario.
Ha perciò dedotto l'inadempimento della convenuta la quale, oltre a non essersi attivata al fine di evadere la procedura di cessione, impedendo all'attrice di utilizzare la somma di € 52.959,00 mediante cessione a soggetti terzi ovvero in compensazione, non ha neppure provveduto, ai sensi dell'art. 5 del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito.
Ha chiesto l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta, con condanna di quest'ultima al pagamento di € 52.959,00, pagina 4 di 9 pari ai crediti fiscali ceduti tramite piattaforma ADE e relativi alle annualità 2023, 2024, 2025 Contr e 2026. Ha chiesto, in subordine, di ordinare ad di rifiutare nella piattaforma online dell'ADE i crediti ceduti relativi alle annualità 2025 e 2026 per complessivi € 26.479,50, nonché di condannarla al pagamento della somma di € 26.479,50 a titolo di risarcimento del danno per la perdita/mancato utilizzo dei crediti fiscali relativi alle annualità 2023 e 2024. In citazione, le annualità di cui veniva chiesto il rifiuto erano 2024, 2025, 2026.
Rilevata la nullità della citazione, stante il mancato rispetto dei termini a comparire, la causa è stata rinviata al 25.02.2025, con termine sino al 26.09.2024 per la rinnovazione della notifica;
verificata la regolarità della successiva notifica, avvenuta in data 10.09.2024 via pec all'indirizzo estratto dall'indice nazionale degli indirizzi Email_1
PEC delle imprese e dei professionisti (INIPEC), è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta e la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
Le parti hanno sottoscritto, in data 01/07/2022, un contratto relativo all'acquisto, da parte di dei crediti d'imposta maturati dall'impresa attrice per l'esecuzione Controparte_1 degli interventi previsti dagli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) presso un terzo committente.
L'accertamento della risoluzione del contratto per grave inadempimento derivante dal mancato pagamento dei crediti presuppone il preliminare accertamento in ordine alla sussistenza di una cessione efficace tra le parti. Il contratto (doc. 2) prevede infatti alcune precise condizioni sospensive al cui verificarsi è subordinata l'efficacia della cessione.
L'art. 2.1, a tal fine, dispone che il cedente, subordinatamente al verificarsi ad ogni SAL, e/o a fine lavori, delle condizioni sospensive di cui all'art. 2.2, cede pro soluto il proprio credito al cessionario, il quale lo accetta.
Precisamente, le clausole di cui agli artt. 2.2, 2.3 e 2.4 recitano:
pagina 5 di 9 L'art. 4 prevede poi, tra gli obblighi del cedente, che questi sia tenuto: “a) ad attestare al Cessionario, entro i termini di cui al precedente articolo 2.3, mediante la comunicazione di cui all'allegato 1, l'avveramento delle condizioni sospensive ivi previste”.
L'art. 5 prevede infine il pagamento del corrispettivo di cessione, pari ad 102 euro per ogni 110 euro di credito fiscale, a condizione “che questo risulti nel cassetto fiscale del Cessionario e a seguito dell'avvenuto espletamento da parte del Cedente delle formalità previste al precedente art.
4.1 lettera a) e della conseguente accettazione della Cessione da parte del Cessionario”.
Cont Parte attrice espone di aver trasmesso integralmente ad la documentazione prevista (si veda pag. 9 dell'atto di citazione) ma, non producendo la documentazione nel presente giudizio, omette di fornire la prova in ordine alla sussistenza di quanto indicato al punto 2.2 del Contratto. Infatti, premesso che non risulta depositato il “doc. 3) e-mail del 17/02/2023 della
[...]
” riportato nell'elenco produzioni dell'atto di citazione, esaminando quanto Controparte_1 prodotto si osserva che: la fattura di ST DE ST SR (doc. 4) attesta il mero pagamento di una prestazione per “consulenza ecobonus”, presuntivamente riconducibile all'attività di validazione dei documenti necessari (doc. 10), il cui esame è tuttavia precluso in quanto qui non prodotti ma manca anche la certificazione della società di consulenza;
infine, la convenuta con e-mail dell'11.03.2024 (doc. 8) rinnovava la richiesta di invio del compendio documentale;
da ciò deve ritenersi che a marzo 2024 la documentazione richiesta non fosse ancora stata inviata e, perciò, l'efficacia della cessione fosse ancora sospesa per mancato avveramento della condizione sospensiva. E' stata infine prodotta solo l'email di inoltro della risposta a tale ultima missiva ma non anche nuovamente gli allegati prodotti. La contumacia non equivale a non contestazione.
In conclusione, la domanda di parte attrice volta ad accertare il grave inadempimento altrui di corrispondere l'intero corrispettivo della cessione è infondata in quanto non è provato il proprio esatto adempimento e l'avveramento delle condizioni sospensive.
Si osserva che “In materia di elementi accidentali del contratto, l'onere di provare l'avveramento della condizione grava su colui che afferma il suo verificarsi, anche nell'ipotesi della "fictio" di cui all'art. 1359 c.c., ove si considera avverata qualora essa sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo verificarsi” (Cass. Civ. Sez.
II, sentenza n. 23417 del 19.09.2019), onere che parte attrice ha disatteso.
La domanda attorea di accertamento e dichiarazione di inadempimento contrattuale, con conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto per grave inadempimento e condanna risarcitoria al pagamento della somma complessiva di € 52.959,00, va quindi rigettata. pagina 6 di 9 Quanto alla domanda spiegata in via subordinata -ancorata alla preliminare domanda di risoluzione- si osserva quanto segue.
Dall'esame del documento “lista movimenti” estratto dalla Piattaforma (doc. 10-1) ed in particolare dalla lettura dei dati codice fiscale/Partita IVA di cedente/cessionario, tipologia del credito, anno di riferimento, importi ceduti, data di registrazione credito e ID registrazione, emerge l'esatta corrispondenza con quanto allegato da parte attrice in citazione, risultando così provata la comunicazione della cessione crediti alla Pubblica Amministrazione.
La presenza della cessione crediti sulla Piattaforma non significa che i crediti stessi siano stati certificati dall'Agenzia come certi, liquidi ed esigibili;
la guida all'utilizzo della piattaforma (prodotta al doc. 1), riporta infatti in premessa “Le operazioni effettuate tramite la Piattaforma non costituiscono le transazioni e gli atti di cessione dei crediti intervenuti tra le parti, ma rappresentano le comunicazioni e le accettazioni delle transazioni già avvenute, affinché siano efficaci nei confronti dell'Agenzia delle Entrate”.
Cont ha avuto immediata conoscenza della suddetta comunicazione della cessione dei crediti in Piattaforma in quanto “Gli esiti delle le operazioni effettuate sulla Piattaforma sono immediatamente visibili per i soggetti coinvolti (cedente e cessionario) nelle varie aree della Contr Piattaforma stessa” (cfr. linee guida . E difatti, sempre nel documento 10-1, si legge che a decorrere dal 20.02.2023 la convenuta ha avuto la possibilità di accettare, ed eventualmente effettuare compensazioni o ulteriori cessioni, ovvero rifiutare, in tal caso rimettendo i crediti nella disponibilità del cedente.
Dalla documentazione agli atti ed in particolare dall'ultima corrispondenza intervenuta tra le parti, emerge una inerzia contrattuale della convenuta a partire dall'ultima risposta ottenuta dalla attrice (29.4.2024) con cui si allegava l'ulteriore documentazione richiesta, nonostante l'invito a negoziazione assistita rimasto privo di risposta, con ciò determinando l'iniziativa processuale dell'attrice.
Non può essere considerata l'inerzia successiva alla domanda giudiziale di risoluzione e sottolineata nella memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., con cui la parte attrice ha allegato che, Cont alla data del 08.01.25, non risultava avere ancora comunicato alcuna determinazione, né di accettazione, né di rifiuto, lasciando con ciò scadere anche i crediti relativi all'annualità 2024, in quanto -come è noto- l'art. 1453 c.c. dispone che “Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione”.
L'attore ha chiesto in via subordinata -sempre sul presupposto preliminare dello scioglimento del contratto- di esplicitare l'effetto risolutivo finalizzato ad ordinare alla convenuta di rifiutare i crediti ceduti relativi alle annualità cedute;
sebbene la difesa attorea abbia declinato le conclusioni in maniera differenziata sulla base delle annualità, dalla lettura dell'atto di citazione emerge che il rifiuto è anelato ed argomentato dalla parte attrice su tutte le annualità (anche il
2023 ritenuta poi una annualità irrecuperabile economicamente;
così come poi per il successivo
2024); infatti anche nelle conclusioni è riportato “in mancanza di svincolo delle superiori somme”, si chiede il risarcimento del danno. In sostanza, la domanda subordinata va interpretata nel senso conforme alle argomentazioni della citazione relative all'interesse alla liberazione del credito di imposta per le annualità 2023, 2024, 2025, 2026 indicato in fondo a pag. 4 dell'atto pagina 7 di 9 di citazione in rinnovazione;
tali motivazioni sono state espressamente richiamate anche nella memoria n. 1.
Su questa domanda, si osserva che dal 29.04.24 e fino al 6 settembre 2024 (data della notifica della citazione) la compagnia assicurativa, a conoscenza dell'avvenuta visibilità della cessione dei crediti sulla , ove non avesse Parte_6 ritenuto sufficienti o corretti i documenti ricevuti, -stante il principio di buona fede contrattuale e considerato l'elevato livello di diligenza professionale esigibile dalla natura del cessionario- avrebbe dovuto provvedere a rifiutare tempestivamente le cessioni in . Questo Parte_5 Cont blocco immotivato dei crediti da parte di costituisce un ingiustificabile ritardo (art. 1218 e 1375 c.c.) che legittima l'accoglimento della domanda preliminare di risoluzione e della domanda subordinata di ordinarne per l'effetto il rifiuto.
Risolto il contratto ed ordinato per l'effetto il rifiuto, non opera il risarcimento per equivalente in quanto i crediti ritornano automaticamente nella disponibilità del cedente. Infatti -come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con risposta n. 130 del 13.05.25 in un caso analogo a quello per cui è causa- premessa la distinzione tra crediti ''in attesa di accettazione'', ''accettati'' e ''rifiutati'', e precisato altresì che “fino a quando i crediti permangono nello stato ''in attesa di accettazione'' da parte del cessionario, l'originario titolare del beneficio fiscale non può fruirne in alcun modo”, non essendo nella sua disponibilità, si osserva che è “Solo all'esito dell'eventuale rifiuto da parte del cessionario” che “i ''crediti'' tornano nella disponibilità del cedente e saranno fruibili come detrazione nella propria dichiarazione dei redditi”. Conseguentemente, “solo in caso di rifiuto da parte del cessionario, l'istante potrà riacquisire la facoltà di utilizzare come detrazione, nella propria dichiarazione dei redditi, ripartita in quattro quote annuali di pari importo il beneficio fiscale maturato. In tale circostanza, ai fini della fruizione delle prime due rate, dovrà integrare le dichiarazioni trasmesse con riferimento ai periodi d'imposta 2022 e 2023, considerato che, alla data di presentazione della presente istanza, sono già decorsi i termini ordinari di presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni indicati”.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. considerando la contumacia. I compensi dovranno essere corrisposti direttamente in favore dei difensori di parte attrice, dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
-
P.Q.M
.-
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda di risoluzione del contratto sottoscritto in data 01/07/2022 e ordina per l'effetto ad i rifiutare nella piattaforma cessione crediti online Controparte_1 dell'Agenzia delle Entrate i crediti ceduti dall'impresa individuale Parte_1
relativi alle annualità 2023, 2024, 2025 e 2026, aventi
[...] Parte_1 codice univoco 220921121445730050000001‐000001, 220921122018747380000001‐000001, 220921121445730050000001‐000002, 220921122018747380000001‐000002,
pagina 8 di 9 220921121445730050000001‐000003, 220921122018747380000001‐000003, 220921121445730050000001‐000004, 220921122018747380000001‐000004;
2) Rigetta le ulteriori domande risarcitorie;
3) Condanna al pagamento in favore dell' individuale Controparte_1 Pt_4
delle spese di lite che liquida Parte_1 nella misura di € 545,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore dei difensori di parte attrice quali antistatari.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 29 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
pagina 9 di 9