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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge
18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 13852 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2020, ad oggetto: Risarcimento del danno vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Carlo Formisano (C.F.: ), con studio in Napoli alla via A. Scarlatti CodiceFiscale_2
n° 126, in virtù di procura in atti
- attrice
E
(C.F. ) , in persona del Sindaco p.t., dom.to per la Controparte_1 P.IVA_1
carica in Palazzo S. Giacomo, Napoli, presso l'Avvocatura Municipale, rappresentato e difenso dall'avv. Maria Teresa Mastrangelo (c. f. ), in virtù di C.F._3
procura notarile
- convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza della precisazione delle conclusioni, celebratasi con modalità cartolare, parte attrice depositava le note di trattazione scritta con cui si riportava alle proprie difese, insistendo per l'accoglimento della domanda.
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 chiedendone la condanna al risarcimento danni per lesioni da ella patite Controparte_1
in seguito auna caduta avvenuta il giorno 2 novembre 2019, alle ore 08:20 circa, in Napoli,
mentre percorreva il marciapiede di via Francesco Cilea, precisamente quello posto di fronte all'uscita della Tangenziale, con direzione via Luca Giordano, allorquando, giunta all'altezza della Ristorante “ , scivolava rovinosamente al suolo a causa Parte_2
di una mattonella completamente liscia posta a copertura di una precedente buca, la quale costituiva un'insidia non visibile né segnalata.
Continuava asserendo che, in seguito alla rovinosa caduta riportava lesioni personali, tali da rendersi necessario il trasporto in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale
“Fatebenefratelli” di Napoli, ove i sanitari di turno le diagnosticavano, fra l'altro, la “… frattura scomposta della rotula destra…”. Insisteva dunque per il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, diretti ed indiretti, danni alla persona e danno biologico.
Si costituiva il il quale contestava integralmente i fatti così come esposti Controparte_1
da parte attrice, chiedendo il totale rigetto della domanda proposta.
Esposti brevemente i fatti di causa, appare necessario da subito chiarire quale debba essere il corretto inquadramento della figura di responsabilità extracontrattuale dedotta in giudizio, al fine di distribuire correttamente gli oneri probatori tra le parti e dedurne, correttamente, le relative conseguenze.
Sul punto va dato atto che è noto che, secondo un orientamento giurisprudenziale per lungo tempo incontrastato, in ordine ai danni subiti dall'utente in conseguenza della presunta omessa o insufficiente manutenzione di una strada pubblica il referente normativo della responsabilità della p.a. sarebbe costituito - non dall'art. 2051 cod. civ., che sancisce una presunzione inapplicabile nei confronti della p.a., con riferimento ai beni demaniali, laddove essi siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi - ma dall'art. 2043 cod. civ.,
che impone, nell'osservanza della norma primaria del "neminem laedere", di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto.
Detta responsabilità, pertanto, sarebbe configurabile a condizione che venga provata da parte del danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità
subiettiva dello stesso (cd. "insidia e trabocchetto") (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15707
del 08/11/2002; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2067 del 13/02/2002; cfr., Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 16179 del 21/12/2001; ancora, Cass. N. 7062 del 1997; Cass. Civ. N. 7742 del
1997, Cass. Civ. N. 5989 del 1998; Cass. Civ. N. 3991 del 1999 ).
Tuttavia, negli ultimi anni si sono proposte delle varianti a tale cristallizzata impostazione,
in quanto, secondo una prima differente ricostruzione - autorevolmente sostenuta, pure di recente, presso la Corte di Legittimità - anche in caso di sinistro su strada pubblica soggetta ad uso indifferenziato e generale dei consociati la P.A. risponderebbe ai sensi dell'art. 2051
cod. civ. dei danni conseguenti a cattiva manutenzione della stessa.
Infatti, l'applicabilità alla fattispecie della presunzione di colpa (o responsabilità oggettiva)
posta dalla norma richiamata sarebbe giustificata - secondo argomentazioni diametralmente opposte a quelle precedenti - da un potere di signoria sul bene pubblico in ogni caso sussistente in capo alla PA, visto che la stessa vanterebbe poteri incidenti di gestione,
disponibilità e controllo sul demanio tali da assimilarla ad un normale custode ex art. 2051
c.c. (da ultimo, per tutte, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006).
In particolare, dalla proprietà pubblica del sulle strade poste all'interno dell'abitato CP_1
(art. 16 lett. b) della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F) discenderebbe non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5 del R.D. 15 novembre 1923
n. 2056, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente
stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Tanto che ritenere non applicabile alla PA anche per i beni demaniali la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c., costituirebbe un ingiustificato privilegio per la PA
e, di riflesso, in un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti.
Il danneggiato, allora, non sarebbe più onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare - come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia - l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto. (cfr, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
19653 del 01/10/2004; Cass. 22/4/1998, n. 4070; Cass. 20/11/1998, n. 11749; Cass.
21/5/1996, n. 4673;).
Infine, secondo un ulteriore orientamento intermedio, l'art. 2051 c.c., potrebbe trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione esclusivamente con riguardo a quei beni demaniali che non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo
(Cass. 30 ottobre 1984 n. 5567), ovvero, ancora, qualora trattisi di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività
di vigilanza sulle stesse (Cass. 5/8/2005, n. 16675; Cass. n. 11446 del 2003; Cass.
1/12/2004, n. 22592; Cass. 15/01/2003, n. 488; Cass. 13/1/2003, n. 298; Cass. 23/07/2003,
n. 11446).
La figura di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. trova la sua ratio applicativa nello stesso presupposto qualificante ed indefettibile della norma: la sussistenza, in capo al responsabile, di un effettivo e reale potere fisico sulla cosa capace di arrecare il danno.
Infatti, solo tale condizione di oggettiva e continua padronanza del bene, da apprezzarsi prima di tutto su di un piano fisico-materiale, può giustificare, secondo quanto emergente dallo spirito della previsione de qua, l'immediata imputazione del danno al custode (secondo taluni a titolo di responsabilità oggettiva, secondo altri di responsabilità per colpa presunta).
Ciò posto, appare di contro difficilmente contestabile che, nel caso di strade pubbliche soggette ad uso diretto di tutti i cittadini, la PA, nonostante ne sia formalmente titolare, non abbia la possibilità di esercitare un potere di controllo materiale sul bene del tipo di quello richiesto dall'art. 2051 c.c..
Invero, la sua posizione è difficilmente assimilabile a quella di un normale custode di una cosa (privata) affidata alla sua esclusiva disponibilità, in quanto la stabile destinazione al pubblico transito della via stride in modo insanabile con la permanenza di una continua e stringente signoria materiale su di essa da parte della PA. Sembra affrettato, allora, dedurre - meccanicamente - dalla circostanza formale della titolarità del bene l'elemento sostanziale della sussistenza di una effettiva posizione custodiale in capo all'amministrazione, rilevante ex art. 2051 c.c.
Deve osservarsi, invece, che la PA , pur vantando indiscutibilmente un sicuro e ampio potere di disponibilità giuridica dei beni demaniali de quibus, attesa la sua condizione proprietaria, (secondo quanto ricordato dall'orientamento non condiviso), esercita, a causa della stessa natura e connotazione strutturale dei beni di cui trattasi, un controllo necessariamente diverso, meno pregnante, dal contenuto e dalle consistenza fattuale più
sfumati rispetto a quello di ogni custode.
E non può non convenirsi che, in casi di tal fatta, per l'amministrazione è materialmente impossibile esercitare quel potere penetrante, continuo ed immediato sulla cosa come richiesto ex art. 2051 c.c., visto che verificare in ogni momento le peculiari condizioni di manutenzione di ogni tratta in cui si articolano tutte le strade di proprietà dell'ente è
oggettivamente improponibile, sol che si considerino l'estensione dei beni di cui trattasi e la loro attitudine a subire continuamente ed in ogni momento (anche a distanza di ore)
modificazioni e usure in più parti per effetto dell'uso da parte dei consociati tutti.
Perciò, ritiene il Tribunale che, con riguardo ad ogni pubblica strada liberamente transitabile, manchi in capo alla PA quella materiale potestà di fatto sul bene capace di giustificare l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. in ipotesi di danno ad un passante: tanto giustifica ampiamente la non riconducibilità della fattispecie dedotta in giudizio alla predetta norma, non ricorrendone dello stesso il primo e saliente presupposto applicativo.
(cfr, Cass. Civile, Sezione III, sentenza 6 luglio 2006 n. 15384; Cassazione Civile, Sezione
III, sentenza 6 luglio 2006 n. 15383; Cass. Civ. Sezione III, sentenza 29 aprile 2006 n.
10040).
In definitiva, la fattispecie di responsabilità dedotta in giudizio deve andare ricondotta all'art. 2043 c.c.
A questo punto si apre un' ulteriore questione.
Ferma l'applicabilità della norma, è stato affermato che la responsabilità della p.a. per danni conseguenti all'utilizzo di bene demaniale da parte del soggetto danneggiato non sussisterebbe solo nei casi di cd. "insidia e trabocchetto", atteso che questi sarebbero solo elementi sintomatici della responsabilità della p.a., che non escludono, perciò, che la colpa dell'amministrazione possa individuarsi, nella singola fattispecie, anche in un diverso suo comportamento.
Per tutto quanto diffusamente osservato, deve allora operare l'art. 2043 c.c. nella sua configurazione classica per le ipotesi di responsabilità in esame (insidia e trabocchetto) , con il carico probatorio che ne consegue.
Per cui, va ribadito che è onere del danneggiato dimostrare, oltre evidentemente al fatto lesivo, la sua riconducibilità causale ad una condizione pericolosa del bene imprevedibile e non visibile, mentre, una volta che ciò sia stato dimostrato, sulla p.a. grava l'onere di provare che l'evento sarebbe stato semmai da ricondurre, anche o in via esclusiva, a diverso fattore causale o che comunque erano state adottate tutte le misure del caso (ex pluribus
Cass. n. 11250 del 2002; Cass. n. 6807 del 2002; sul punto si veda anche Corte cost. n. 156
del 1999).
In applicazione dei riportati principi, passandosi ad esaminare il merito della controversia,
l'azione non può che trovare accoglimento, con le precisazioni che seguono.
Dalla deposizione resa dal testimone escusso, il quale ha reso dichiarazioni precise e tra di loro concordanti, emerge che il marciapiede in questione era ricoperto con delle mattonelle diverse da quelle che si trovano nel tratto precedente e successivo dello stesso marciapiede e che dette mattonelle recentemente apposte si presentavano completamente lisce e molto scivolose, le quali venivano successivamente sostituite. Precisava altresì che in loco non vi fosse alcun cartello che segnalasse il pericolo.
Vanno inoltre condivise, in quanto ampiamente motivate e non oggetto di specifica contestazione (al ctu non sono pervenuti rilievi critici), le conclusioni raggiunte dal ctu, il quale riconosce : “Da quanto rilevabile dai referti medici acquisiti e dall'esame obiettivo da me effettuato, posso asserire che sono rispettati i criteri medico legali per la ricerca del nesso di causalità materiale (cronologico, topografico dell'efficienza quali-quantitativa della continuità nella seriazione dei fenomeni e dell'esclusione di altri momenti eziologici). Tali lesioni non influiscono sull'attività lavorativa propria della perizianda
(peraltro allo stato attuale pensionata. Le spese mediche documentate per un totale di €.
2.119.79 risultano attinenti e congrue. I postumi permanenti derivanti dall'evento dannoso
sono ormai da considerarsi stabilizzati e non suscettibili di miglioramento mediante
ulteriori trattamenti medici, non essendovi necessità di sottoporsi, in futuro, ad ulteriori
controlli clinici - strumentali. il danno biologico è del 6 %(sei). Il periodo di inabilità
temporanea totale (ITT) è di giorni 25 (venticinque). Il periodo di invalidità temporanea
parziale (ITP) valutabile al 50% è di giorni 30 (trenta). Il periodo di invalidità
temporanea parziale (ITP) valutabile al 25% è di giorni 30 (trenta).”
Ne consegue, dunque, in virtù delle considerazioni suesposte, la responsabilità del convenuto.
É inoltre senz'altro risarcibile il danno biologico subito dall'attrice, in seguito al sinistro in oggetto connesso alla invalidità permanente, inteso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sé e per sé
considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
L'area del danno risarcibile va anzitutto ricondotta nell'ambito delle due sole categorie del danno patrimoniale (art. 2043-1218 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.),
ambito, quest'ultimo, nel quale deve ora ritenersi collocato il danno biologico. Invero, deve ritenersi superata - alla luce di una lettura dell'art. 2059 c.c. in chiave costituzionalmente orientata - la tesi (Corte Cost. n. 184/86) che ammetteva il risarcimento del danno biologico sulla base del collegamento tra l'art. 2043 c.c. (nel quale si faceva rientrare tale voce di danno) e l'art. 32 Cost.
Operazione ermeneutica, quest'ultima, che veniva effettuata al fine di sfuggire alla altrimenti non risarcibilità del danno non patrimoniale, in una lettura riduttiva dell'art. 2059 c.c, ancorata unicamente alla sussistenza di specifiche previsioni legislative che ne ammettevano la risarcibilità (art. 185 c.p; l. n. 117/87, ecc.).
Viceversa, all'esito di un condiviso iter logico-argomentativo, le SS.UU. cennate hanno affermato il principio secondo il quale "il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/99), mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona (sent. n. 15027/2005; n.
23918/2006)".
Ciò detto, rileva altresì il decidente, in armonia al suddetto arresto giurisprudenziale, che
"determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale
(da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice,
qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico.
In termini ulteriormente confermativi, Cassazione civile, SS.UU. sentenza del 14.1.2009, n.
557 ha confermato le SS.UU. u.c, ribadendo che "il c.d. "danno esistenziale" non costituisce un'autonoma categoria di danno e tutti i danni non patrimoniali devono essere ricondotti nell'ambito della previsione dell'art. 2059 c.c., ivi compreso il "danno da perdita o compromissione del rapporto parentale”.
Per il risarcimento di siffatto danno questo giudice farà ricorso alle tabelle di liquidazione del danno biologico in uso presso il Tribunale di Milano.
Le spese di liquide seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
- Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna il Parte_1 [...] Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti dall'attrice quantificati nella complessiva
[...]
somma di € 14.000.00, oltre interessi al tasso legale dalla proposizione della domanda all' effettivo soddisfo, oltre ad € 2.119,79 per spese mediche documentate;
- Condanna il convenuto alla refusione delle spese e competenze di Controparte_1
lite in favore che liquida in € 2.900,00 per competenze professionali, oltre IVA ( se dovuta) e CPA e rimborso spese generali come per legge al procuratore antistatario avv. Carlo Formisano.
- Pone a carico del le spese della espletata CTU medico-legale da Controparte_1
liquidare con separato decreto.
Così deciso in Napoli, 28/01/2025
Il Giudice Monocratico
dott.ssa Maria Esposito
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge
18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 13852 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2020, ad oggetto: Risarcimento del danno vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Carlo Formisano (C.F.: ), con studio in Napoli alla via A. Scarlatti CodiceFiscale_2
n° 126, in virtù di procura in atti
- attrice
E
(C.F. ) , in persona del Sindaco p.t., dom.to per la Controparte_1 P.IVA_1
carica in Palazzo S. Giacomo, Napoli, presso l'Avvocatura Municipale, rappresentato e difenso dall'avv. Maria Teresa Mastrangelo (c. f. ), in virtù di C.F._3
procura notarile
- convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza della precisazione delle conclusioni, celebratasi con modalità cartolare, parte attrice depositava le note di trattazione scritta con cui si riportava alle proprie difese, insistendo per l'accoglimento della domanda.
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 chiedendone la condanna al risarcimento danni per lesioni da ella patite Controparte_1
in seguito auna caduta avvenuta il giorno 2 novembre 2019, alle ore 08:20 circa, in Napoli,
mentre percorreva il marciapiede di via Francesco Cilea, precisamente quello posto di fronte all'uscita della Tangenziale, con direzione via Luca Giordano, allorquando, giunta all'altezza della Ristorante “ , scivolava rovinosamente al suolo a causa Parte_2
di una mattonella completamente liscia posta a copertura di una precedente buca, la quale costituiva un'insidia non visibile né segnalata.
Continuava asserendo che, in seguito alla rovinosa caduta riportava lesioni personali, tali da rendersi necessario il trasporto in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale
“Fatebenefratelli” di Napoli, ove i sanitari di turno le diagnosticavano, fra l'altro, la “… frattura scomposta della rotula destra…”. Insisteva dunque per il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, diretti ed indiretti, danni alla persona e danno biologico.
Si costituiva il il quale contestava integralmente i fatti così come esposti Controparte_1
da parte attrice, chiedendo il totale rigetto della domanda proposta.
Esposti brevemente i fatti di causa, appare necessario da subito chiarire quale debba essere il corretto inquadramento della figura di responsabilità extracontrattuale dedotta in giudizio, al fine di distribuire correttamente gli oneri probatori tra le parti e dedurne, correttamente, le relative conseguenze.
Sul punto va dato atto che è noto che, secondo un orientamento giurisprudenziale per lungo tempo incontrastato, in ordine ai danni subiti dall'utente in conseguenza della presunta omessa o insufficiente manutenzione di una strada pubblica il referente normativo della responsabilità della p.a. sarebbe costituito - non dall'art. 2051 cod. civ., che sancisce una presunzione inapplicabile nei confronti della p.a., con riferimento ai beni demaniali, laddove essi siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi - ma dall'art. 2043 cod. civ.,
che impone, nell'osservanza della norma primaria del "neminem laedere", di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto.
Detta responsabilità, pertanto, sarebbe configurabile a condizione che venga provata da parte del danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità
subiettiva dello stesso (cd. "insidia e trabocchetto") (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15707
del 08/11/2002; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2067 del 13/02/2002; cfr., Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 16179 del 21/12/2001; ancora, Cass. N. 7062 del 1997; Cass. Civ. N. 7742 del
1997, Cass. Civ. N. 5989 del 1998; Cass. Civ. N. 3991 del 1999 ).
Tuttavia, negli ultimi anni si sono proposte delle varianti a tale cristallizzata impostazione,
in quanto, secondo una prima differente ricostruzione - autorevolmente sostenuta, pure di recente, presso la Corte di Legittimità - anche in caso di sinistro su strada pubblica soggetta ad uso indifferenziato e generale dei consociati la P.A. risponderebbe ai sensi dell'art. 2051
cod. civ. dei danni conseguenti a cattiva manutenzione della stessa.
Infatti, l'applicabilità alla fattispecie della presunzione di colpa (o responsabilità oggettiva)
posta dalla norma richiamata sarebbe giustificata - secondo argomentazioni diametralmente opposte a quelle precedenti - da un potere di signoria sul bene pubblico in ogni caso sussistente in capo alla PA, visto che la stessa vanterebbe poteri incidenti di gestione,
disponibilità e controllo sul demanio tali da assimilarla ad un normale custode ex art. 2051
c.c. (da ultimo, per tutte, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006).
In particolare, dalla proprietà pubblica del sulle strade poste all'interno dell'abitato CP_1
(art. 16 lett. b) della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F) discenderebbe non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5 del R.D. 15 novembre 1923
n. 2056, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente
stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Tanto che ritenere non applicabile alla PA anche per i beni demaniali la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c., costituirebbe un ingiustificato privilegio per la PA
e, di riflesso, in un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti.
Il danneggiato, allora, non sarebbe più onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare - come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia - l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto. (cfr, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
19653 del 01/10/2004; Cass. 22/4/1998, n. 4070; Cass. 20/11/1998, n. 11749; Cass.
21/5/1996, n. 4673;).
Infine, secondo un ulteriore orientamento intermedio, l'art. 2051 c.c., potrebbe trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione esclusivamente con riguardo a quei beni demaniali che non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo
(Cass. 30 ottobre 1984 n. 5567), ovvero, ancora, qualora trattisi di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività
di vigilanza sulle stesse (Cass. 5/8/2005, n. 16675; Cass. n. 11446 del 2003; Cass.
1/12/2004, n. 22592; Cass. 15/01/2003, n. 488; Cass. 13/1/2003, n. 298; Cass. 23/07/2003,
n. 11446).
La figura di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. trova la sua ratio applicativa nello stesso presupposto qualificante ed indefettibile della norma: la sussistenza, in capo al responsabile, di un effettivo e reale potere fisico sulla cosa capace di arrecare il danno.
Infatti, solo tale condizione di oggettiva e continua padronanza del bene, da apprezzarsi prima di tutto su di un piano fisico-materiale, può giustificare, secondo quanto emergente dallo spirito della previsione de qua, l'immediata imputazione del danno al custode (secondo taluni a titolo di responsabilità oggettiva, secondo altri di responsabilità per colpa presunta).
Ciò posto, appare di contro difficilmente contestabile che, nel caso di strade pubbliche soggette ad uso diretto di tutti i cittadini, la PA, nonostante ne sia formalmente titolare, non abbia la possibilità di esercitare un potere di controllo materiale sul bene del tipo di quello richiesto dall'art. 2051 c.c..
Invero, la sua posizione è difficilmente assimilabile a quella di un normale custode di una cosa (privata) affidata alla sua esclusiva disponibilità, in quanto la stabile destinazione al pubblico transito della via stride in modo insanabile con la permanenza di una continua e stringente signoria materiale su di essa da parte della PA. Sembra affrettato, allora, dedurre - meccanicamente - dalla circostanza formale della titolarità del bene l'elemento sostanziale della sussistenza di una effettiva posizione custodiale in capo all'amministrazione, rilevante ex art. 2051 c.c.
Deve osservarsi, invece, che la PA , pur vantando indiscutibilmente un sicuro e ampio potere di disponibilità giuridica dei beni demaniali de quibus, attesa la sua condizione proprietaria, (secondo quanto ricordato dall'orientamento non condiviso), esercita, a causa della stessa natura e connotazione strutturale dei beni di cui trattasi, un controllo necessariamente diverso, meno pregnante, dal contenuto e dalle consistenza fattuale più
sfumati rispetto a quello di ogni custode.
E non può non convenirsi che, in casi di tal fatta, per l'amministrazione è materialmente impossibile esercitare quel potere penetrante, continuo ed immediato sulla cosa come richiesto ex art. 2051 c.c., visto che verificare in ogni momento le peculiari condizioni di manutenzione di ogni tratta in cui si articolano tutte le strade di proprietà dell'ente è
oggettivamente improponibile, sol che si considerino l'estensione dei beni di cui trattasi e la loro attitudine a subire continuamente ed in ogni momento (anche a distanza di ore)
modificazioni e usure in più parti per effetto dell'uso da parte dei consociati tutti.
Perciò, ritiene il Tribunale che, con riguardo ad ogni pubblica strada liberamente transitabile, manchi in capo alla PA quella materiale potestà di fatto sul bene capace di giustificare l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. in ipotesi di danno ad un passante: tanto giustifica ampiamente la non riconducibilità della fattispecie dedotta in giudizio alla predetta norma, non ricorrendone dello stesso il primo e saliente presupposto applicativo.
(cfr, Cass. Civile, Sezione III, sentenza 6 luglio 2006 n. 15384; Cassazione Civile, Sezione
III, sentenza 6 luglio 2006 n. 15383; Cass. Civ. Sezione III, sentenza 29 aprile 2006 n.
10040).
In definitiva, la fattispecie di responsabilità dedotta in giudizio deve andare ricondotta all'art. 2043 c.c.
A questo punto si apre un' ulteriore questione.
Ferma l'applicabilità della norma, è stato affermato che la responsabilità della p.a. per danni conseguenti all'utilizzo di bene demaniale da parte del soggetto danneggiato non sussisterebbe solo nei casi di cd. "insidia e trabocchetto", atteso che questi sarebbero solo elementi sintomatici della responsabilità della p.a., che non escludono, perciò, che la colpa dell'amministrazione possa individuarsi, nella singola fattispecie, anche in un diverso suo comportamento.
Per tutto quanto diffusamente osservato, deve allora operare l'art. 2043 c.c. nella sua configurazione classica per le ipotesi di responsabilità in esame (insidia e trabocchetto) , con il carico probatorio che ne consegue.
Per cui, va ribadito che è onere del danneggiato dimostrare, oltre evidentemente al fatto lesivo, la sua riconducibilità causale ad una condizione pericolosa del bene imprevedibile e non visibile, mentre, una volta che ciò sia stato dimostrato, sulla p.a. grava l'onere di provare che l'evento sarebbe stato semmai da ricondurre, anche o in via esclusiva, a diverso fattore causale o che comunque erano state adottate tutte le misure del caso (ex pluribus
Cass. n. 11250 del 2002; Cass. n. 6807 del 2002; sul punto si veda anche Corte cost. n. 156
del 1999).
In applicazione dei riportati principi, passandosi ad esaminare il merito della controversia,
l'azione non può che trovare accoglimento, con le precisazioni che seguono.
Dalla deposizione resa dal testimone escusso, il quale ha reso dichiarazioni precise e tra di loro concordanti, emerge che il marciapiede in questione era ricoperto con delle mattonelle diverse da quelle che si trovano nel tratto precedente e successivo dello stesso marciapiede e che dette mattonelle recentemente apposte si presentavano completamente lisce e molto scivolose, le quali venivano successivamente sostituite. Precisava altresì che in loco non vi fosse alcun cartello che segnalasse il pericolo.
Vanno inoltre condivise, in quanto ampiamente motivate e non oggetto di specifica contestazione (al ctu non sono pervenuti rilievi critici), le conclusioni raggiunte dal ctu, il quale riconosce : “Da quanto rilevabile dai referti medici acquisiti e dall'esame obiettivo da me effettuato, posso asserire che sono rispettati i criteri medico legali per la ricerca del nesso di causalità materiale (cronologico, topografico dell'efficienza quali-quantitativa della continuità nella seriazione dei fenomeni e dell'esclusione di altri momenti eziologici). Tali lesioni non influiscono sull'attività lavorativa propria della perizianda
(peraltro allo stato attuale pensionata. Le spese mediche documentate per un totale di €.
2.119.79 risultano attinenti e congrue. I postumi permanenti derivanti dall'evento dannoso
sono ormai da considerarsi stabilizzati e non suscettibili di miglioramento mediante
ulteriori trattamenti medici, non essendovi necessità di sottoporsi, in futuro, ad ulteriori
controlli clinici - strumentali. il danno biologico è del 6 %(sei). Il periodo di inabilità
temporanea totale (ITT) è di giorni 25 (venticinque). Il periodo di invalidità temporanea
parziale (ITP) valutabile al 50% è di giorni 30 (trenta). Il periodo di invalidità
temporanea parziale (ITP) valutabile al 25% è di giorni 30 (trenta).”
Ne consegue, dunque, in virtù delle considerazioni suesposte, la responsabilità del convenuto.
É inoltre senz'altro risarcibile il danno biologico subito dall'attrice, in seguito al sinistro in oggetto connesso alla invalidità permanente, inteso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sé e per sé
considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
L'area del danno risarcibile va anzitutto ricondotta nell'ambito delle due sole categorie del danno patrimoniale (art. 2043-1218 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.),
ambito, quest'ultimo, nel quale deve ora ritenersi collocato il danno biologico. Invero, deve ritenersi superata - alla luce di una lettura dell'art. 2059 c.c. in chiave costituzionalmente orientata - la tesi (Corte Cost. n. 184/86) che ammetteva il risarcimento del danno biologico sulla base del collegamento tra l'art. 2043 c.c. (nel quale si faceva rientrare tale voce di danno) e l'art. 32 Cost.
Operazione ermeneutica, quest'ultima, che veniva effettuata al fine di sfuggire alla altrimenti non risarcibilità del danno non patrimoniale, in una lettura riduttiva dell'art. 2059 c.c, ancorata unicamente alla sussistenza di specifiche previsioni legislative che ne ammettevano la risarcibilità (art. 185 c.p; l. n. 117/87, ecc.).
Viceversa, all'esito di un condiviso iter logico-argomentativo, le SS.UU. cennate hanno affermato il principio secondo il quale "il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/99), mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona (sent. n. 15027/2005; n.
23918/2006)".
Ciò detto, rileva altresì il decidente, in armonia al suddetto arresto giurisprudenziale, che
"determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale
(da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice,
qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico.
In termini ulteriormente confermativi, Cassazione civile, SS.UU. sentenza del 14.1.2009, n.
557 ha confermato le SS.UU. u.c, ribadendo che "il c.d. "danno esistenziale" non costituisce un'autonoma categoria di danno e tutti i danni non patrimoniali devono essere ricondotti nell'ambito della previsione dell'art. 2059 c.c., ivi compreso il "danno da perdita o compromissione del rapporto parentale”.
Per il risarcimento di siffatto danno questo giudice farà ricorso alle tabelle di liquidazione del danno biologico in uso presso il Tribunale di Milano.
Le spese di liquide seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
- Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna il Parte_1 [...] Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti dall'attrice quantificati nella complessiva
[...]
somma di € 14.000.00, oltre interessi al tasso legale dalla proposizione della domanda all' effettivo soddisfo, oltre ad € 2.119,79 per spese mediche documentate;
- Condanna il convenuto alla refusione delle spese e competenze di Controparte_1
lite in favore che liquida in € 2.900,00 per competenze professionali, oltre IVA ( se dovuta) e CPA e rimborso spese generali come per legge al procuratore antistatario avv. Carlo Formisano.
- Pone a carico del le spese della espletata CTU medico-legale da Controparte_1
liquidare con separato decreto.
Così deciso in Napoli, 28/01/2025
Il Giudice Monocratico
dott.ssa Maria Esposito