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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/02/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice sentito il Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1206 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall' avv. Fabio Abruzzese
RICORRENTE
E
(C.F.: ) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Giannico
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Controparte_1
14/04/2002 a RO (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Corigliano-RO, Anno 2002, Numero 7, Parte II, Serie A); dal matrimonio sono nati due figli, , nata a [...] il [...] e , ancora minorenne, Per_1 Per_2
nata a [...] il [...]. Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 30.5.2023,
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, Parte_1 rappresentando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale e ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di : “a) Pronunziare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati di tetto e di mensa nel reciproco rispetto;
b) Disporre l'affidamento condiviso della minore per la quale i Per_2
genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la stessa relative all'istruzione, educazione ed alla salute;
c) La casa coniugale di proprietà della signora verrà abitata da lei e dalle figlie entrambe Parte_1
studentesse; d) Quanto alla regolamentazione della frequentazione genitori-figli si propone in considerazione anche dell'età delle ragazze che vengano di volta in volta considerati anche in base alle mutuanti esigenze scolastiche, nell'ottica della condivisione genitoriale. Ovviamente si garantisce la condivisione delle Festività natalizie e Pasquali ad anni alterni;
e) Stabilire che il sig. sia onerato del CP_1
versamento alla ricorrente entro il 5 di ogni mese di un assegno per il mantenimento delle figlie di cui una maggiorenne ma studentessa liceale quindi assolutamente non autosufficiente ed una minorenne della somma complessiva di € 800,00 mensili (€ 400 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%;.”
Fissata l'udienza del 17/10/2023 per la prima comparizione delle parti, il resistente si è costituito in giudizio con memoria depositata in data Controparte_1
15.09.2023 con la quale ha chiesto al Tribunale di “
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando la sig.ra a spostare altrove la Parte_1
propria residenza;
2. Assegnare la casa coniugale sita in Corigliano RO (CS), alla Via Madre Isabella De Rosis n.22, al resistente che l'abiterà Controparte_1 unitamente alle figlie;
3. Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore (con Per_2
modalità di visita secondo il redigendo piano genitoriale);
4. Stabilire che la sig.ra
sia tenuta a versare in favore del sig. la somma Parte_1 Controparte_1
di euro 470,00 mensili, a titolo di rimborso per le rate di prestito dallo stesso pagate per l'acquisto della casa di residenza familiare;
5. Stabilire che il contributo al versamento dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie di cui una maggiorenne ma non autosufficiente sia corrispondente alla somma di euro 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.” All'esito dell'udienza del 17/10/2023, sentite le parti, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il G.i. ha emesso i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“1. AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_2
presso la madre, cui, in ragione di ciò, va assegnata la casa coniugale;
2. DISPONE che i tempi di permanenza della minore presso il padre siano determinati tra padre e figlia di comune accordo;
3. DISPONE che corrisponda a entro il giorno 5 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese un contributo al mantenimento delle figlie quantificato nella misura di €
400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuna figlia) oltre al contributo pari al 50% delle spese straordinarie documentate.”
Successivamente le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione, in base al quale hanno chiesto di: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati;
2.
Assegnare la casa coniugale sita in Corigliano-RO (CS), alla Via Madre Isabella
De Rosis 22, alla sig.ra che la coabiterà assieme alle figlie, e Parte_1 Per_1
;
3. Disporre l'affidamento condiviso della minore per la quale i genitori Per_2 Per_2
assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse, nonché la regolamentazione della frequentazione dei genitori-figli in considerazione anche dell'età delle ragazze, ovvero in base alle loro esigenze scolastiche, garantendo la condivisione delle Festività natalizie, pasquali, estive, ad anni alterni;
4. Stabilire la misura del contributo al mantenimento paterno delle figlie, quantificato nella somma di euro 400,00 per entrambe, oltre il 50% delle spese straordinarie come per legge;
5.
Entrambi i coniugi rinunciano espressamente al reciproco mantenimento;
”.
Il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Nel merito la domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza dei coniugi, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1 In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza gli accordi raggiunti dalle parti perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 1206 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in data 14/4/2002 a RO Controparte_1
(atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Corigliano-RO,
Anno 2002, Numero 7, Parte II, Serie A) secondo le condizioni tra gli stessi concordate, di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 26.02.2025
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice sentito il Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1206 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall' avv. Fabio Abruzzese
RICORRENTE
E
(C.F.: ) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Giannico
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Controparte_1
14/04/2002 a RO (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Corigliano-RO, Anno 2002, Numero 7, Parte II, Serie A); dal matrimonio sono nati due figli, , nata a [...] il [...] e , ancora minorenne, Per_1 Per_2
nata a [...] il [...]. Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 30.5.2023,
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, Parte_1 rappresentando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale e ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di : “a) Pronunziare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati di tetto e di mensa nel reciproco rispetto;
b) Disporre l'affidamento condiviso della minore per la quale i Per_2
genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la stessa relative all'istruzione, educazione ed alla salute;
c) La casa coniugale di proprietà della signora verrà abitata da lei e dalle figlie entrambe Parte_1
studentesse; d) Quanto alla regolamentazione della frequentazione genitori-figli si propone in considerazione anche dell'età delle ragazze che vengano di volta in volta considerati anche in base alle mutuanti esigenze scolastiche, nell'ottica della condivisione genitoriale. Ovviamente si garantisce la condivisione delle Festività natalizie e Pasquali ad anni alterni;
e) Stabilire che il sig. sia onerato del CP_1
versamento alla ricorrente entro il 5 di ogni mese di un assegno per il mantenimento delle figlie di cui una maggiorenne ma studentessa liceale quindi assolutamente non autosufficiente ed una minorenne della somma complessiva di € 800,00 mensili (€ 400 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%;.”
Fissata l'udienza del 17/10/2023 per la prima comparizione delle parti, il resistente si è costituito in giudizio con memoria depositata in data Controparte_1
15.09.2023 con la quale ha chiesto al Tribunale di “
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando la sig.ra a spostare altrove la Parte_1
propria residenza;
2. Assegnare la casa coniugale sita in Corigliano RO (CS), alla Via Madre Isabella De Rosis n.22, al resistente che l'abiterà Controparte_1 unitamente alle figlie;
3. Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore (con Per_2
modalità di visita secondo il redigendo piano genitoriale);
4. Stabilire che la sig.ra
sia tenuta a versare in favore del sig. la somma Parte_1 Controparte_1
di euro 470,00 mensili, a titolo di rimborso per le rate di prestito dallo stesso pagate per l'acquisto della casa di residenza familiare;
5. Stabilire che il contributo al versamento dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie di cui una maggiorenne ma non autosufficiente sia corrispondente alla somma di euro 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.” All'esito dell'udienza del 17/10/2023, sentite le parti, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il G.i. ha emesso i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“1. AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_2
presso la madre, cui, in ragione di ciò, va assegnata la casa coniugale;
2. DISPONE che i tempi di permanenza della minore presso il padre siano determinati tra padre e figlia di comune accordo;
3. DISPONE che corrisponda a entro il giorno 5 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese un contributo al mantenimento delle figlie quantificato nella misura di €
400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuna figlia) oltre al contributo pari al 50% delle spese straordinarie documentate.”
Successivamente le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione, in base al quale hanno chiesto di: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati;
2.
Assegnare la casa coniugale sita in Corigliano-RO (CS), alla Via Madre Isabella
De Rosis 22, alla sig.ra che la coabiterà assieme alle figlie, e Parte_1 Per_1
;
3. Disporre l'affidamento condiviso della minore per la quale i genitori Per_2 Per_2
assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse, nonché la regolamentazione della frequentazione dei genitori-figli in considerazione anche dell'età delle ragazze, ovvero in base alle loro esigenze scolastiche, garantendo la condivisione delle Festività natalizie, pasquali, estive, ad anni alterni;
4. Stabilire la misura del contributo al mantenimento paterno delle figlie, quantificato nella somma di euro 400,00 per entrambe, oltre il 50% delle spese straordinarie come per legge;
5.
Entrambi i coniugi rinunciano espressamente al reciproco mantenimento;
”.
Il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Nel merito la domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza dei coniugi, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1 In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza gli accordi raggiunti dalle parti perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 1206 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in data 14/4/2002 a RO Controparte_1
(atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Corigliano-RO,
Anno 2002, Numero 7, Parte II, Serie A) secondo le condizioni tra gli stessi concordate, di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 26.02.2025
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò