Sentenza 3 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/04/2026, n. 2881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2881 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02881/2026REG.PROV.COLL.
N. 09447/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9447 del 2025, proposto da
Sg Distribuzione s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, Paolo BE Molea, con domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
contro
Comune di Saluzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelina Papa, Claudio Vivani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy , Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero per Gli Affari Europei, il Pnrr e Le Politiche di Coesione, non costituito in giudizio;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – Arera, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 19418/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Saluzzo, Ministero delle Imprese e del Made in Italy , Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il Cons. BE LE RI e uditi per le parti gli avvocati Police, Molea, Papa e Vivani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto tempestivamente proposto, la “SG Distribuzione” ha riassunto dinanzi al TAR Lazio il ricorso – originariamente proposto dinanzi al TAR Piemonte – avverso il bando di gara per l’affidamento in concessione, mediante procedura aperta, del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito Territoriale Cuneo 1- Nord-Ovest (pubblicato sulla G.U.C.E. il 27 dicembre 2024), in uno con i relativi allegati e con gli atti presupposti, tra i quali il Decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 12 novembre 2011, n. 226, recante “ Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222 ”, pubblicato in G.U., S.O., 27 gennaio 2012, n. 22., ove applicato retroattivamente e quanto ai profili sostanziali.
In via di fatto, la ricorrente ha esposto di essere una società deputata al servizio di distribuzione del gas metano, e di aver esercitato tale servizio in alcuni comuni della Provincia di Cuneo (riuniti nelle Comunità Montane della Valle Maira e della Valle Varaita) sin dalla fine degli anni’90 del XX secolo e, da ultimo, in virtù di contratti di servizio conclusi il 27 settembre ed il 31 ottobre 2006 ed aventi durata di 12 anni, al termine dei quali il Comune di Saluzzo, nella qualità di capofila e responsabile dell’Ambito Territoriale Minimo Cuneo 1 – Nord Ovest (nel quale, nelle more, erano confluiti i territori dei Comuni serviti dalla ricorrente), si era attivato per dar corso alla procedura ad evidenza pubblica per la selezione del nuovo gestore.
In tale prospettiva, con nota del 30 settembre 2024, il Comune di Saluzzo, nel chiedere ulteriori documenti, riferiva che " tutte le Concessioni dei Comuni da Voi gestiti " sarebbero " state affidate in data successiva all'emanazione del Decreto Letta e pertanto i relativi valori di rimborso " avrebbero dovuto " essere determinati in base al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di
distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti aggiornata al 31/12/2023 (Vedere ns. richiesta punto e) ", segnalando che sarebbero stati assunti " a riferimento quali valori di rimborso spettanti alla vs. Società quelli da voi riportati nelle rispettive Tabelle 18 (lettera C vs. comunicazione) … ", mentre non sarebbero stati " presi in considerazione i valori di VRN e VIR da voi calcolati e trasmessi ".
A tale comunicazione forniva riscontro la ricorrente, significando che il richiamo al parametro “RAB” effettuato dal Comune non fosse pertinente mentre, di contro, dovesse essere fatta applicazione del criterio del c.d. Valore Industriale Residuo - VIR.
Senza dar ulteriore seguito all’interlocuzione avviata, tuttavia, il Comune di Saluzzo aveva indetto la procedura di gara in questione, dall’esame dei documenti della quale emergeva che il valore di rimborso relativo agli impianti e reti del gestore uscente era stato calcolato secondo il c.d. metodo della regolazione tariffaria RAB, con conseguente e, a parere di parte ricorrente, illegittima esclusione di ingenti importi dal valore di rimborso dovutole in qualità di precedente gestore
degli impianti.
Tale provvedimento è stato impugnato da SG Distribuzione, con ricorso affidato ai seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 164/2000 e dell’art. 11 disp. prel. cod. civ; 2) violazione, sotto altro profilo, degli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 164/2000 e degli artt. 4 e 5 del Decreto
del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 12 novembre 2011, n. 226.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Saluzzo ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 19418/25 il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile, e in parte lo ha rigettato.
Avverso tale statuizione giudiziale SG Distribuzione s.r.l. ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) Error in iudicando et in procedendo . Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 24 dei Contratti di servizio del 27 settembre 2006, Rep. n. 446, stipulato tra SG Distribuzione S.r.l. e la Comunità Montana Valle Maira, e del 31 ottobre 2006, Rep. n. 7, stipulato tra SG Distribuzione S.r.l. e la Comunità Montana Valle Varaita, degli artt. 14 e 15 del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, dell’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, nonché dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, anche in relazione agli artt. 10, 41, 42, 97 e 117 Cost., all’art. 1, Protocollo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo – CEDU, agli artt. 16, 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea – Carta di Nizza, all'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea – TUE. Omissione di pronuncia. Violazione a falsa applicazione degli artt. 39 c.p.a. e 112 c.p.c. Irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione; 2) Error in procedendo et in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 26 c.p.a. nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c. Irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e abnormità della sentenza e carenza della motivazione.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Saluzzo, anche in accoglimento dello spiegato appello incidentale, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dell’appello, ovvero, in subordine, il suo rigetto nel merito. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 5.3.2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello principale, nel merito, è infondato. Ciò esime il Collegio dall’esame delle preliminari censure di inammissibilità articolate dall’Amministrazione appellata.
3. Con il primo motivo di gravame, variamente articolato, l’appellante ritiene l’illegittimità del ricorso al criterio di regolazione dei valori di rimborso calcolati in base al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente (c.d. criterio RAB), e viceversa, la necessità di calcolo dei valori di rimborso in base al criterio del valore industriale residuo (VIR).
In particolare, ad avviso dell’appellante: “ le (sopravvenute) disposizioni con forza di legge e
amministrative, dirette a prevedere l’applicazione della c.d. RAB, non possono che essere interpretate nel senso di riferirsi alle sole convenzioni stipulate nel vigore delle norme stesse come emendate e/o ex novo introdotte (atteso il generale principio di irretroattività della legge, di cui all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, e stante l’assenza di qualsivoglia, espressa previsione di loro retroattività). In altri termini … incidendo le previsioni in parola su un ben definito assetto negoziale (e, in specie, sull’equilibrio sinallagmatico che è alla base stessa delle Convenzioni), esse non possono essere applicate tout court rispetto a rapporti contrattuali preesistenti, che sono venuti in essere nel vigore (e sulla base) di previsioni dal tenore pacificamente diverso ” (atto di appello, p. 10).
L’assunto è infondato.
4. Ai sensi dell’art. 14 comma 8 d. lgs. n. 164/2000, nella versione originaria: “ Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento o concessione, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari all'eventuale valore residuo degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento, al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto ”.
Tale previsione normativa è stata modificata a seguito del d.l. n. 93/11. La versione attuale è la seguente:
“ Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprietà nei precedenti affidamenti o concessioni, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprietà è trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore. Nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma 1, il valore di rimborso al gestore uscente è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprietà ”.
5. All’evidenza, tale previsione normativa – sia nella versione originaria, sia in quella attuale – non autorizza il ricorso al criterio VIR, invocato dall’appellante.
6. Al contrario, il criterio del VIR è previsto dall’art. 15 comma 5 d. lgs. n. 164/2000, che tuttavia non è applicabile alla fattispecie in esame, applicabile unicamente agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 164/2000 (21.6.2000).
Viceversa, i contratti del 2006, invocati dall’appellante a fondamento del proprio preteso diritto a vedersi riconosciuto il valore di rimborso in base al criterio VIR, sono incontrovertibilmente successivi al 21.6.2000, e sono stati affidati a seguito di gara pubblica esperita ai sensi del citato d. lgs. n. 164/2000.
Ne consegue che il valore di rimborso spettante al gestore uscente non deve essere calcolato secondo il criterio del VIR, di cui all’art. 15 comma 5 d. lgs. n. 164/2000, ma in base al diverso criterio (RAB) di cui al precedente art. 14 comma 8.
Pertanto, nessuna violazione del principio di successione delle leggi nel tempo (art. 11 Preleggi), nonché del principio di affidamento, sussiste nel caso di specie, ma piuttosto la loro corretta attuazione.
7. Ciò è a dirsi anche con riferimento alla disciplina prevista dal d.m. n. 226/11, per le prime gare d’ambito bandite nel periodo successivo alla scadenza delle originarie concessioni, in quanto l’appellante è concessionario di contratti affidati a seguito di gara bandita nel 2006, ai sensi dell’art. 14 comma 1 d. lgs. n. 164/2000, e pertanto la sua gara rientra nell’ambito dei c.d. affidamenti “ a regime ”, e cioè situazioni caratterizzate: “ … dalla scadenza dell’affidamento come prevista negli atti concessori, comunque non superiore a 12 anni dall’affidamento, al termine della durata delle concessioni affidate per la prima volta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 164/2000 ” (art. 1 d.m. n. 226/11).
In tal caso, ai sensi dell’art. 6 del medesimo d.m. n. 226/2011, il rimborso spettante al gestore
uscente nei periodi successivi al primo “ è valutato come previsto nell’art. 14, comma 8, del D. lgs.
164/2000 e sue modificazioni ”.
La qual cosa è partitamente avvenuta nel Bando in esame.
8. Similmente, va disattesa l’interpretazione di parte appellante, secondo cui il metodo VIR consisterebbe in una indicazione di carattere generale, che conterrebbe in sé un richiamo al criterio RAB, atteso che è ben vero che il citato art. 15 comma 5 d. lgs. n. 164/2000 richiama l’art. 14 comma 8, ma ciò solo al fine di prevedere l’obbligo per il nuovo gestore di corresponsione di un rimborso a quello uscente, ma non ai criteri per determinarlo, che rimangono distinti, e conducono a risultati contabili del tutto differenti, come riconosciuto dalla stessa appellante in sede procedimentale, avendo determinato valori di rimborso del tutto differenti, a seconda dell’applicazione del criterio VIR ovvero di quello RAB.
9. Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
10. Parimenti infondato, e dunque da disattendere, è il secondo motivo di gravame. Sul punto, è sufficiente osservare che la condanna alle spese di lite consegue naturaliter alla soccombenza, e non necessita pertanto di puntuale motivazione, richiesta invece quoad compensationem .
11. Conclusivamente, l’appello principale è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
12. Il rigetto dell’appello principale comporta l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dell’appello incidentale proposto dal Comune di Saluzzo.
13. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla novità delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello principale, nonché su quello incidentale, come in epigrafe proposti:
- rigetta l’appello principale;
- dichiara l’inammissibilità dell’appello incidentale.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
DI AB, Presidente
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
BE LE RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE LE RI | DI AB |
IL SEGRETARIO