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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 15/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Nella persona del Giudice, dott.ssa Roberta Bisogno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 2924/2021 ed instaurata
da
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Parte_1
Giuseppe Pucci e Gian Luca Arpino per procura congiunta all'atto di citazione;
OPPONENTE contro
, quale mandataria, rappresentata e Controparte_1 CP_2 difesa dall'Avv. Carmine Picone, per procura congiunta alla comparsa di costituzione;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi successiva.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi successivo al pignoramento, ha convenuto in giudizio la e per essa, quale Parte_1 Controparte_1 mandataria, la domandando di dichiarare fondata l'opposizione proposta innanzi al CP_2
GE, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 79/2020, con ricorso depositato nella data del 4.12.2020, affermando, in via pregiudiziale, la inesistenza/nullità/irregolarità della notifica dell'atto di precetto;
nel merito, l'insussistenza del diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata, con conseguente inefficacia del pignoramento.
L'opposizione è stata affidata ai seguenti motivi: 1) inesistenza/nullità/irregolarità della notificazione del precetto, per aver proceduto alla notifica dell'atto di precetto presso l'indirizzo di
Frosinone, via America Latina n. 34, int. 16, da tempo non costituente più residenza dell'opponente,
Arch. trasferitosi in Portogallo dal 27.03.2019, e per avere, in assenza del Parte_1
1 destinatario, consegnato la raccomandata di avviso del deposito del plico nella Casa comunale nelle mani del figlio, indicato erroneamente come “familiare convivente”, assumendo Controparte_3 di non poter condividere il respingimento dell'eccezione da parte del GE in fase cautelare, motivato sul rilievo della tardività del profilo di opposizione, perché da elevarsi entro venti giorni dal primo atto dell'esecuzione, sul rilievo che si era trascurato di considerare che le condizioni dell'azione esecutiva e i presupposti del processo esecutivo vanno riscontrati dal GE, in ogni tempo, nell'esercizio di poteri officiosi;
2) indeterminatezza/erroneità del credito oggetto della procedura esecutiva, in contravvenzione con gli artt. 1346 e 1284 c.c., l'art. 117 TUB, dando conto che risultava dal precetto l'ammontare di euro 145.140,13 e dal pignoramento immobiliare l'importo di euro 145.149,13 senza specificazione in ordine ai calcoli eseguiti per pervenire al detto importo né indicazione della “somma residua del mutuo originario” e in mancanza di un criterio che consentisse la determinazione del dovuto, tenuto conto che difettava l'allegazione del piano di ammortamento al mutuo costituente titolo esecutivo, nonché l'indicazione della tipologia di ammortamento seguito;
violazione delle norme relative alla cessione del credito e applicazione problematica dell'art. 111 c.p.c. al processo esecutivo, rilevando che – come riportato anche nell'atto di pignoramento – l'opposta si limitava a dare avviso della cessione del credito con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 08.08.2023, parte seconda n. 93, senza che potesse ricavarsi se il credito portato in esecuzione era tra quelli ceduti, per la mancanza del documento di identificazione dei crediti ceduti in allegato al contratto di cessione, dovendosi pertanto ravvisare carente la prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria e, dunque, del diritto della stessa di procedere esecutivamente, evidenziando altresì che l'art. 111 c.p.c. vale per il processo di cognizione e che nell'esecuzione forzata l'iniziativa esecutiva spetta al solo cessionario del credito che provi di aver acquistato il diritto.
Ha resistito in giudizio la e per essa, quale mandataria, la Controparte_1 CP_2 chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione, perché infondata in fatto e in diritto e sfornita di supporto probatorio;
nonché la condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c. nella misura almeno pari alle spese di lite, stante la temerarietà e pretestuosità dell'opposizione spiegata.
In replica alle ragioni avversarie, l'opposta ha rilevato che priva di pregio è l'eccezione di carenza di titolarità del lato attivo del rapporto azionato in sede esecutiva, posto che l'avviso di cessione pubblicato in GU precisava che l'elenco completo dei crediti ceduti e dei crediti esclusi dalla cessione, individuabili mediante i numeri identificativi clienti, erano rinvenibili sul sito internet della cedente che nell'elenco dei crediti ceduti, alla pagina 21, era riportato il n. Controparte_4
807793410 identificativo della posizione oggetto di causa, che, inoltre, con dichiarazione del
2 18.11.2021, la stessa società cedente confermava che tra i creduti ceduti rientrava Controparte_4
quello nei confronti del risultante anche dal riepilogo delle segnalazioni alla Centrale Parte_1
Rischi; che inammissibile e comunque infondata è l'eccezione sulla nullità della notificazione del precetto, in quanto l'opposizione era elevata oltre il termine di 20 giorni dal primo atto esecutivo di cui all'art. 617, c. 2, c.p.c., essendo stato notificato il pignoramento in data 21.05.2020 e proposto il ricorso in opposizione in data 4.12.2020, che rientra tra i poteri esercitabili ex officio del Giudice quello di verificare l'esistenza del titolo esecutivo ma non anche quello di rilevare la nullità della notifica del precetto, che, in ogni caso, la notifica nei confronti dell'opponente si era correttamente perfezionata, in quanto eseguita nel luogo in cui il svolgeva la propria attività Parte_1 professionale, secondo le modalità prescritte dall'art. 140 c.p.c.; che non merita accoglimento neppure l'eccezione circa l'indeterminatezza del credito precettato per assenza di un piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento, atteso che, da un lato, come ribadito dalla
Giurisprudenza di legittimità, l'omessa predisposizione di un piano di ammortamento non rappresenta requisito di validità del contratto di mutuo e non fa venire meno i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate, dall'altro, che, in ogni caso, le clausole contrattuali convenute risultano sufficientemente chiare, in quanto era previsto che la somma concessa in mutuo ed erogata ammontava ad euro 144.608,00, da restituirsi in 25 anni, mediante il pagamento di n. 300 rate mensili posticipate, pagabili ogni fine mese, con addebito sul conto corrente del mutuatario, e che il tasso di interesse era fissato nella misura del 5,581% per il periodo di preammortamento e con riferimento all'Euribor con durata sei mesi e divisore 360 per il periodo di ammortamento, con inizio nel semestre solare.
La causa è stata istruita documentalmente.
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, la Difesa dell'opponente ha chiesto, in via principale, di dichiarare fondata l'opposizione, affermando l'inesistenza della notifica dell'atto di precetto, nel merito, l'insussistenza del diritto di parte opposta, con conseguente dichiarazione di inefficacia del pignoramento, in via subordinata, l'indeterminatezza e/o l'erroneità del credito posto a base dell'esecuzione per la mancata allegazione del piano di ammortamento al mutuo concesso, in via ulteriormente subordinata, la irregolarità/nullità della cessione in blocco dei crediti cartolarizzati, compreso quello per cui è causa, attesa la mancata notifica della cessione al Parte_1 con riserva di pretendere i danni patiti;
il Procuratore avversario ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni articolate in atti. La causa è stata assunta a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nella comparsa conclusionale, l'opposta ha evidenziato che la procedura esecutiva immobiliare
R.G.E. n. 79/2020 era dichiarata estinta in data 7.06.2023, in seguito all'aggiudicazione
3 dell'immobile pignorato e che non vi era alcuna opposizione da parte del al progetto di Parte_1
distribuzione, che ha riconosciuto somme anche in favore della ha Controparte_1
dunque concluso come in atti.
Nella memoria di replica l'opponente ha lamentato la mancata comunicazione di cancelleria del verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, a cui la stessa partecipava, e ha ribadito le richieste svolte nei propri scritti.
2. Nessuna considerazione può svolgersi in ordine alle implicazioni processuali della estinzione della procedura esecutiva che aveva occasionato il presente giudizio, attesa la tardiva allegazione di siffatta circostanza fattuale (dedotta solo negli scritti conclusionali, peraltro nonostante si sia verificata anteriormente all'udienza di precisazione delle conclusioni).
3. Va dichiarata inammissibile l'opposizione spiegata quanto al motivo inerente la nullità della notificazione del precetto, da qualificarsi in termini di opposizione agli atti esecutivi.
Al riguardo è sufficiente richiamare il disposto del secondo comma dell'art. 617 c.p.c., laddove è previsto che l'opposizione relativa alla notificazione del titolo esecutivo o del precetto si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione.
Nella vicenda giudiziaria che occupa, è pacifico che il pignoramento era notificato in data
21.5.2020, ma il ricorso con cui era veicolata l'opposizione al GE era depositato in data 4.12.2020, evidentemente ben oltre il termine di legge.
Priva di pregio la considerazione svolta circa la rilevabilità officiosa del vizio predetto, non configurando un'ipotesi di inesistenza del titolo esecutivo, questa sì legittimante l'intervento officioso in ogni stato e grado del processo in quanto integrante una condizione dell'azione esecutiva (in termini, ex pluris, Cass. 31955/2018 per cui “In sede di opposizione all'esecuzione,
l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione, e dev'essere compiuto, anche d'ufficio, in ogni stato e grado, compreso il giudizio di rinvio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato cessata la materia del contendere, in quanto il giudice del rinvio, al quale era stato demandato di accertare se nel perimetro del titolo esecutivo azionato - ordinanza ex art. 708 c.p.c. - fosse ricompreso o meno il garage della casa coniugale assegnata ad un coniuge, aveva omesso di considerare che, frattanto, detta ordinanza era stata caducata, e la questione era stata regolata "ex novo" dalla sentenza del giudice della separazione tra coniugi).”; così anche precedenti Cass. 11021/2011; Cass. 10875/2012).
4 D'altronde mette conto anche rilevare che il difetto formale della notificazione, per come lamentato da parte opponente, non integra un'inesistenza della notifica ma – in quanto accertato – un vizio di nullità della procedura notificatoria (essendo stata eseguita con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. in luogo non del tutto estraneo al destinatario, trattandosi della precedente residenza e – per quanto affermato dall'opposta – della sede dello studio professionale dell'opponente, consegnando il successivo avviso di deposito presso la casa comunale al figlio, che l'opponente assume non essere con lui convivente, pertanto potendosi al più configurare una violazione delle forme del procedimento descritto dalla norma richiamata), con l'effetto di doversi dedurre entro il termine perentorio prescritto dalla legge per promuovere l'opposizione agli atti esecutivi (vedi Cass. Sez.
Un . 14916/2016 per cui “L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.”, coerentemente Cass. ord.
3816/2018, Cass. ord. 26511/2022).
4. Nel merito, i motivi di opposizione all'esecuzione elevati devono essere respinti.
Non è condivisibile l'eccezione di difetto di titolarità del credito per cui si è agito esecutivamente.
Sul punto occorre richiamare l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”
(Cass. civ. 3405/2024; (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass.,
16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116); nonché il principio
5 per cui “Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione” (Cass., 20/07/2023, n. 21821).
Nel caso sub iudice, anche a non ritenere sufficiente la pubblicazione della cessione nella Gazzetta
Ufficiale a dare prova della cessione del credito per cui è causa (vedi l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'08.08.2017, da cui emerge che la Controparte_1 nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ha acquistato pro soluto da con Controparte_4
contratto di cessione di crediti del 14.07.2017 e efficacia dal 14.07.2017, tutti i crediti per capitale, interessi, anche di mora, accessori e spese, ulteriori indennizzi e quant'altro derivante da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati a persone fisiche e giuridiche, nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate, mettendo a disposizione i dati relativi ai crediti ceduti sul sito https://www.unicredit.it/info/operazioni-di- cartolarizzazione/fino.html; l'elenco dei crediti ceduti indicati mediante i numeri identificativi dei clienti, alla cui pagina 21, figura il n. 807793410, che si assume riferito al credito oggetto della cessione portato in esecuzione nella vicenda che occupa, senza che la corrispondenza del numero predetto al cliente abbia suscitato contestazioni avversarie;
il contratto di mutuo a Parte_1
rogito Notaio di Frosinone del 26.02.2002, con cui la allora Persona_1 CP_5
concedeva mutuo fondiario in favore di vedi all.i 2, 5 e 11 alla comparsa di risposta), Parte_1
rileva considerare che è stata versata in atti la dichiarazione della cedente secondo Controparte_4
cui tra i crediti compresi nella cessione avvenuta in favore di rientra Controparte_1
anche quello vantato nei confronti di e derivante dal finanziamento ipotecario numero Parte_1
1001012691 (vedi all. 6 alla comparsa di risposta).
Ciò posto, pur consapevoli del dibattito nella giurisprudenza di merito in ordine alla efficacia probatoria della dichiarazione della cedente in ordine alla cessione dello specifico credito oggetto di contesa, deve accedersi alla soluzione che ritiene in tal modo offerta dimostrazione del trasferimento del diritto di credito in favore della cessionaria che si attiva per il recupero (trattasi di dichiarazione di terzo interessato in quanto originario titolare del credito nei confronti dell'opponente - sottoposto a procedura esecutiva, a cui ascrivere valore indiziario, da valutare unitamente alla produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contenente informazioni in ordine all'operazione di cartolarizzazione di crediti della descritti in CP_4
termini tali da poter annoverare quello in favore del tra i crediti ceduti, nonché alla Parte_1
6 circostanza che non risulta che l'originaria titolare del credito avviava iniziative per il recupero del debito al detto titolo nei confronti del . Parte_1
Deve ritenersi pertanto sussistente in capo alla società opposta la legittimazione sostanziale e, dunque, la legittimazione attiva a promuovere l'esecuzione del credito nei confronti del Parte_1
Va disattesa anche l'eccezione di indeterminatezza del credito per la carenza di un piano di ammortamento e per la mancanza di criteri sufficienti alla determinazione del dovuto.
Al riguardo deve richiamarsi la giurisprudenza di legittimità secondo cui la predisposizione di un piano di ammortamento non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo;
né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate (in termini Cass. sez. III, 26/06/2020, n. 12922 nella cui parte motiva si legge “La predisposizione di un piano di ammortamento – che, ove fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità – certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate. In particolare, venendo qui in rilievo solamente il profilo della liquidità, non vi è dubbio che l'ammontare del debito dipende dal totale delle erogazioni parziali e dell'applicazione del tasso di interesse pattuito a decorrere da ciascuna erogazione. Mentre resta irrilevante l'eventuale difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, e la perizia richiesta per la sua esecuzione (Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
8028 del 30/03/2018, Rv. 647904 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014, Rv. 633489 -
01)”); nonché quella secondo cui le condizioni economiche del contratto possono anche essere indicate “per relationem” purché garantiscano l'individuazione di criteri oggettivi per la quantificazione del dovuto (in termini, ex multis, Cass. 96/2022 per cui “In tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse;
qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione.
(In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto la validità della clausola che prevedeva la corresponsione di interessi al tasso "prime rate Abi come rilevato da ", in CP_6 quanto determinabile attraverso la rilevazione operata dagli informatori economici)”; Cass. ord.
28824/2023 per cui “In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del
"tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia
7 determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto che gli elementi desumibili dal contratto di leasing, nel quale erano espresse in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto, fossero idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto).”; Cass. ord. 36026/2023 per cui “In tema di contratto di mutuo, l'indicizzazione al parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati oggettivi di agevole e pubblico riscontro calcolati in modo unitario su scala europea, sicché essa è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346
c.c.”; Cass. ord. 711/2025 per cui “In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del
"tasso leasing" nel contratto non contrasta con l'art. 1346 c.c. allorquando lo stesso sia determinabile per relationem mediante il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza, né di discrezionalità in capo alla società di leasing, così da salvaguardare il cliente sul piano della trasparenza in relazione ai termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la dichiarazione di nullità per indeterminabilità dell'oggetto della clausola di indicizzazione all'Euribor 3M ed al , stante la mancata CP_7
indicazione in contratto della base temporale di riferimento, nonché della clausola "rischio cambio", funzionalmente collegata con la prima).”; Cass. 8467/2025 per cui “La clausola di determinazione degli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario è validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c. anche se la stessa si limita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a condizione, però, che gli stessi, in quanto funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, siano obiettivamente individuabili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto non provata l'entità degli interessi dovuti sebbene nel contratto di finanziamento il tasso di interesse fosse stato determinato nel saggio annuo pari al tasso di riferimento intero pubblicato sul sito ufficiale della Commissione Europea, vigente al momento dell'inadempimento, maggiorato di cento punti base, il sito stesso fornisse il sistema di calcolo e il ricorrente avesse prodotto lo sviluppo dei dati elaborati sulla base dei calcoli previsti dalla clausola).”).
Invero, nel caso in disamina, il contratto di mutuo fondiario costituente titolo dell'esecuzione intrapresa contiene le condizioni economiche necessarie alla quantificazione del dovuto. Difatti, si
8 prevede la concessione della somma di euro 144.608,00, da rimborsare in 25 anni mediante il pagamento di n. 300 rate mensili posticipate pagabili ad ogni fine mese, secondo il metodo
“francese”, al tasso d'interesse nominale annuo del 5,581% per il periodo di preammortamento e al tasso calcolato secondo il parametro dell'Euribor con durata sei mesi, divisore 365, con rilevazione sul quotidiano “ ” il giorno primo del mese di luglio e del mese di gennaio, per la CP_8
durata del semestre solare, maggiorato dello spread di 2,15 punti su base annua (cfr. relativo documento all. 11 alla comparsa di risposta).
Irrilevante poi il dettaglio dei calcoli eseguiti ai fini della correttezza della pretesa sul piano del quantum azionato esecutivamente (in termini Cass. ord. 8906/2022 per cui “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.”; già Cass. 4008/2013).
5. Va respinta la domanda di condanna per lite temeraria ai sensi del primo comma dell'art. 96
c.p.c. elevata dalla parte opposta.
In premessa occorre ricordare i fondamenti dell'istituto della responsabilità aggravata evocata, così come indicati dalla Suprema Corte, secondo cui: “La condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta (ivi compresa quella controricorrente in sede di giudizio di legittimità), non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.” (Cass.
15629/2010; succ. conf.).
Posto quanto sopra, va detto che non sono stati offerti elementi sufficienti per ravvisare la mala fede o la colpa grave nell'azione giudiziaria dell'opponente (specie considerato il dibattito nelle Corti di merito in ordine al tema della idoneità della dichiarazione della cedente a provare la cessione del credito).
Deve escludersi pertanto che l'opponente abbia posto in essere condotte processuali di abuso del processo sanzionabili.
6. Il governo delle spese di lite va affidato al criterio della soccombenza posto dall'art. 91
c.p.c. Esse sono liquidate, nella misura di cui in dispositivo, secondo i parametri del d.m. 55/2014, applicando una riduzione in considerazione del carattere documentale della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta.
9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione promossa;
- dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi promossa;
- condanna alla rifusione, in favore di e per Parte_1 Controparte_1
essa, quale mandataria, della delle spese di lite, che liquida in euro CP_2
7.051,50, oltre 15% di spese generali, iva e cpa come per legge.
Frosinone, 15.04.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Roberta Bisogno
10
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Nella persona del Giudice, dott.ssa Roberta Bisogno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 2924/2021 ed instaurata
da
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Parte_1
Giuseppe Pucci e Gian Luca Arpino per procura congiunta all'atto di citazione;
OPPONENTE contro
, quale mandataria, rappresentata e Controparte_1 CP_2 difesa dall'Avv. Carmine Picone, per procura congiunta alla comparsa di costituzione;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi successiva.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi successivo al pignoramento, ha convenuto in giudizio la e per essa, quale Parte_1 Controparte_1 mandataria, la domandando di dichiarare fondata l'opposizione proposta innanzi al CP_2
GE, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 79/2020, con ricorso depositato nella data del 4.12.2020, affermando, in via pregiudiziale, la inesistenza/nullità/irregolarità della notifica dell'atto di precetto;
nel merito, l'insussistenza del diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata, con conseguente inefficacia del pignoramento.
L'opposizione è stata affidata ai seguenti motivi: 1) inesistenza/nullità/irregolarità della notificazione del precetto, per aver proceduto alla notifica dell'atto di precetto presso l'indirizzo di
Frosinone, via America Latina n. 34, int. 16, da tempo non costituente più residenza dell'opponente,
Arch. trasferitosi in Portogallo dal 27.03.2019, e per avere, in assenza del Parte_1
1 destinatario, consegnato la raccomandata di avviso del deposito del plico nella Casa comunale nelle mani del figlio, indicato erroneamente come “familiare convivente”, assumendo Controparte_3 di non poter condividere il respingimento dell'eccezione da parte del GE in fase cautelare, motivato sul rilievo della tardività del profilo di opposizione, perché da elevarsi entro venti giorni dal primo atto dell'esecuzione, sul rilievo che si era trascurato di considerare che le condizioni dell'azione esecutiva e i presupposti del processo esecutivo vanno riscontrati dal GE, in ogni tempo, nell'esercizio di poteri officiosi;
2) indeterminatezza/erroneità del credito oggetto della procedura esecutiva, in contravvenzione con gli artt. 1346 e 1284 c.c., l'art. 117 TUB, dando conto che risultava dal precetto l'ammontare di euro 145.140,13 e dal pignoramento immobiliare l'importo di euro 145.149,13 senza specificazione in ordine ai calcoli eseguiti per pervenire al detto importo né indicazione della “somma residua del mutuo originario” e in mancanza di un criterio che consentisse la determinazione del dovuto, tenuto conto che difettava l'allegazione del piano di ammortamento al mutuo costituente titolo esecutivo, nonché l'indicazione della tipologia di ammortamento seguito;
violazione delle norme relative alla cessione del credito e applicazione problematica dell'art. 111 c.p.c. al processo esecutivo, rilevando che – come riportato anche nell'atto di pignoramento – l'opposta si limitava a dare avviso della cessione del credito con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 08.08.2023, parte seconda n. 93, senza che potesse ricavarsi se il credito portato in esecuzione era tra quelli ceduti, per la mancanza del documento di identificazione dei crediti ceduti in allegato al contratto di cessione, dovendosi pertanto ravvisare carente la prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria e, dunque, del diritto della stessa di procedere esecutivamente, evidenziando altresì che l'art. 111 c.p.c. vale per il processo di cognizione e che nell'esecuzione forzata l'iniziativa esecutiva spetta al solo cessionario del credito che provi di aver acquistato il diritto.
Ha resistito in giudizio la e per essa, quale mandataria, la Controparte_1 CP_2 chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione, perché infondata in fatto e in diritto e sfornita di supporto probatorio;
nonché la condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c. nella misura almeno pari alle spese di lite, stante la temerarietà e pretestuosità dell'opposizione spiegata.
In replica alle ragioni avversarie, l'opposta ha rilevato che priva di pregio è l'eccezione di carenza di titolarità del lato attivo del rapporto azionato in sede esecutiva, posto che l'avviso di cessione pubblicato in GU precisava che l'elenco completo dei crediti ceduti e dei crediti esclusi dalla cessione, individuabili mediante i numeri identificativi clienti, erano rinvenibili sul sito internet della cedente che nell'elenco dei crediti ceduti, alla pagina 21, era riportato il n. Controparte_4
807793410 identificativo della posizione oggetto di causa, che, inoltre, con dichiarazione del
2 18.11.2021, la stessa società cedente confermava che tra i creduti ceduti rientrava Controparte_4
quello nei confronti del risultante anche dal riepilogo delle segnalazioni alla Centrale Parte_1
Rischi; che inammissibile e comunque infondata è l'eccezione sulla nullità della notificazione del precetto, in quanto l'opposizione era elevata oltre il termine di 20 giorni dal primo atto esecutivo di cui all'art. 617, c. 2, c.p.c., essendo stato notificato il pignoramento in data 21.05.2020 e proposto il ricorso in opposizione in data 4.12.2020, che rientra tra i poteri esercitabili ex officio del Giudice quello di verificare l'esistenza del titolo esecutivo ma non anche quello di rilevare la nullità della notifica del precetto, che, in ogni caso, la notifica nei confronti dell'opponente si era correttamente perfezionata, in quanto eseguita nel luogo in cui il svolgeva la propria attività Parte_1 professionale, secondo le modalità prescritte dall'art. 140 c.p.c.; che non merita accoglimento neppure l'eccezione circa l'indeterminatezza del credito precettato per assenza di un piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento, atteso che, da un lato, come ribadito dalla
Giurisprudenza di legittimità, l'omessa predisposizione di un piano di ammortamento non rappresenta requisito di validità del contratto di mutuo e non fa venire meno i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate, dall'altro, che, in ogni caso, le clausole contrattuali convenute risultano sufficientemente chiare, in quanto era previsto che la somma concessa in mutuo ed erogata ammontava ad euro 144.608,00, da restituirsi in 25 anni, mediante il pagamento di n. 300 rate mensili posticipate, pagabili ogni fine mese, con addebito sul conto corrente del mutuatario, e che il tasso di interesse era fissato nella misura del 5,581% per il periodo di preammortamento e con riferimento all'Euribor con durata sei mesi e divisore 360 per il periodo di ammortamento, con inizio nel semestre solare.
La causa è stata istruita documentalmente.
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, la Difesa dell'opponente ha chiesto, in via principale, di dichiarare fondata l'opposizione, affermando l'inesistenza della notifica dell'atto di precetto, nel merito, l'insussistenza del diritto di parte opposta, con conseguente dichiarazione di inefficacia del pignoramento, in via subordinata, l'indeterminatezza e/o l'erroneità del credito posto a base dell'esecuzione per la mancata allegazione del piano di ammortamento al mutuo concesso, in via ulteriormente subordinata, la irregolarità/nullità della cessione in blocco dei crediti cartolarizzati, compreso quello per cui è causa, attesa la mancata notifica della cessione al Parte_1 con riserva di pretendere i danni patiti;
il Procuratore avversario ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni articolate in atti. La causa è stata assunta a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nella comparsa conclusionale, l'opposta ha evidenziato che la procedura esecutiva immobiliare
R.G.E. n. 79/2020 era dichiarata estinta in data 7.06.2023, in seguito all'aggiudicazione
3 dell'immobile pignorato e che non vi era alcuna opposizione da parte del al progetto di Parte_1
distribuzione, che ha riconosciuto somme anche in favore della ha Controparte_1
dunque concluso come in atti.
Nella memoria di replica l'opponente ha lamentato la mancata comunicazione di cancelleria del verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, a cui la stessa partecipava, e ha ribadito le richieste svolte nei propri scritti.
2. Nessuna considerazione può svolgersi in ordine alle implicazioni processuali della estinzione della procedura esecutiva che aveva occasionato il presente giudizio, attesa la tardiva allegazione di siffatta circostanza fattuale (dedotta solo negli scritti conclusionali, peraltro nonostante si sia verificata anteriormente all'udienza di precisazione delle conclusioni).
3. Va dichiarata inammissibile l'opposizione spiegata quanto al motivo inerente la nullità della notificazione del precetto, da qualificarsi in termini di opposizione agli atti esecutivi.
Al riguardo è sufficiente richiamare il disposto del secondo comma dell'art. 617 c.p.c., laddove è previsto che l'opposizione relativa alla notificazione del titolo esecutivo o del precetto si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione.
Nella vicenda giudiziaria che occupa, è pacifico che il pignoramento era notificato in data
21.5.2020, ma il ricorso con cui era veicolata l'opposizione al GE era depositato in data 4.12.2020, evidentemente ben oltre il termine di legge.
Priva di pregio la considerazione svolta circa la rilevabilità officiosa del vizio predetto, non configurando un'ipotesi di inesistenza del titolo esecutivo, questa sì legittimante l'intervento officioso in ogni stato e grado del processo in quanto integrante una condizione dell'azione esecutiva (in termini, ex pluris, Cass. 31955/2018 per cui “In sede di opposizione all'esecuzione,
l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione, e dev'essere compiuto, anche d'ufficio, in ogni stato e grado, compreso il giudizio di rinvio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato cessata la materia del contendere, in quanto il giudice del rinvio, al quale era stato demandato di accertare se nel perimetro del titolo esecutivo azionato - ordinanza ex art. 708 c.p.c. - fosse ricompreso o meno il garage della casa coniugale assegnata ad un coniuge, aveva omesso di considerare che, frattanto, detta ordinanza era stata caducata, e la questione era stata regolata "ex novo" dalla sentenza del giudice della separazione tra coniugi).”; così anche precedenti Cass. 11021/2011; Cass. 10875/2012).
4 D'altronde mette conto anche rilevare che il difetto formale della notificazione, per come lamentato da parte opponente, non integra un'inesistenza della notifica ma – in quanto accertato – un vizio di nullità della procedura notificatoria (essendo stata eseguita con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. in luogo non del tutto estraneo al destinatario, trattandosi della precedente residenza e – per quanto affermato dall'opposta – della sede dello studio professionale dell'opponente, consegnando il successivo avviso di deposito presso la casa comunale al figlio, che l'opponente assume non essere con lui convivente, pertanto potendosi al più configurare una violazione delle forme del procedimento descritto dalla norma richiamata), con l'effetto di doversi dedurre entro il termine perentorio prescritto dalla legge per promuovere l'opposizione agli atti esecutivi (vedi Cass. Sez.
Un . 14916/2016 per cui “L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.”, coerentemente Cass. ord.
3816/2018, Cass. ord. 26511/2022).
4. Nel merito, i motivi di opposizione all'esecuzione elevati devono essere respinti.
Non è condivisibile l'eccezione di difetto di titolarità del credito per cui si è agito esecutivamente.
Sul punto occorre richiamare l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”
(Cass. civ. 3405/2024; (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass.,
16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116); nonché il principio
5 per cui “Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione” (Cass., 20/07/2023, n. 21821).
Nel caso sub iudice, anche a non ritenere sufficiente la pubblicazione della cessione nella Gazzetta
Ufficiale a dare prova della cessione del credito per cui è causa (vedi l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'08.08.2017, da cui emerge che la Controparte_1 nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ha acquistato pro soluto da con Controparte_4
contratto di cessione di crediti del 14.07.2017 e efficacia dal 14.07.2017, tutti i crediti per capitale, interessi, anche di mora, accessori e spese, ulteriori indennizzi e quant'altro derivante da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati a persone fisiche e giuridiche, nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate, mettendo a disposizione i dati relativi ai crediti ceduti sul sito https://www.unicredit.it/info/operazioni-di- cartolarizzazione/fino.html; l'elenco dei crediti ceduti indicati mediante i numeri identificativi dei clienti, alla cui pagina 21, figura il n. 807793410, che si assume riferito al credito oggetto della cessione portato in esecuzione nella vicenda che occupa, senza che la corrispondenza del numero predetto al cliente abbia suscitato contestazioni avversarie;
il contratto di mutuo a Parte_1
rogito Notaio di Frosinone del 26.02.2002, con cui la allora Persona_1 CP_5
concedeva mutuo fondiario in favore di vedi all.i 2, 5 e 11 alla comparsa di risposta), Parte_1
rileva considerare che è stata versata in atti la dichiarazione della cedente secondo Controparte_4
cui tra i crediti compresi nella cessione avvenuta in favore di rientra Controparte_1
anche quello vantato nei confronti di e derivante dal finanziamento ipotecario numero Parte_1
1001012691 (vedi all. 6 alla comparsa di risposta).
Ciò posto, pur consapevoli del dibattito nella giurisprudenza di merito in ordine alla efficacia probatoria della dichiarazione della cedente in ordine alla cessione dello specifico credito oggetto di contesa, deve accedersi alla soluzione che ritiene in tal modo offerta dimostrazione del trasferimento del diritto di credito in favore della cessionaria che si attiva per il recupero (trattasi di dichiarazione di terzo interessato in quanto originario titolare del credito nei confronti dell'opponente - sottoposto a procedura esecutiva, a cui ascrivere valore indiziario, da valutare unitamente alla produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contenente informazioni in ordine all'operazione di cartolarizzazione di crediti della descritti in CP_4
termini tali da poter annoverare quello in favore del tra i crediti ceduti, nonché alla Parte_1
6 circostanza che non risulta che l'originaria titolare del credito avviava iniziative per il recupero del debito al detto titolo nei confronti del . Parte_1
Deve ritenersi pertanto sussistente in capo alla società opposta la legittimazione sostanziale e, dunque, la legittimazione attiva a promuovere l'esecuzione del credito nei confronti del Parte_1
Va disattesa anche l'eccezione di indeterminatezza del credito per la carenza di un piano di ammortamento e per la mancanza di criteri sufficienti alla determinazione del dovuto.
Al riguardo deve richiamarsi la giurisprudenza di legittimità secondo cui la predisposizione di un piano di ammortamento non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo;
né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate (in termini Cass. sez. III, 26/06/2020, n. 12922 nella cui parte motiva si legge “La predisposizione di un piano di ammortamento – che, ove fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità – certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate. In particolare, venendo qui in rilievo solamente il profilo della liquidità, non vi è dubbio che l'ammontare del debito dipende dal totale delle erogazioni parziali e dell'applicazione del tasso di interesse pattuito a decorrere da ciascuna erogazione. Mentre resta irrilevante l'eventuale difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, e la perizia richiesta per la sua esecuzione (Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
8028 del 30/03/2018, Rv. 647904 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014, Rv. 633489 -
01)”); nonché quella secondo cui le condizioni economiche del contratto possono anche essere indicate “per relationem” purché garantiscano l'individuazione di criteri oggettivi per la quantificazione del dovuto (in termini, ex multis, Cass. 96/2022 per cui “In tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse;
qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione.
(In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto la validità della clausola che prevedeva la corresponsione di interessi al tasso "prime rate Abi come rilevato da ", in CP_6 quanto determinabile attraverso la rilevazione operata dagli informatori economici)”; Cass. ord.
28824/2023 per cui “In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del
"tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia
7 determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto che gli elementi desumibili dal contratto di leasing, nel quale erano espresse in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto, fossero idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto).”; Cass. ord. 36026/2023 per cui “In tema di contratto di mutuo, l'indicizzazione al parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati oggettivi di agevole e pubblico riscontro calcolati in modo unitario su scala europea, sicché essa è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346
c.c.”; Cass. ord. 711/2025 per cui “In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del
"tasso leasing" nel contratto non contrasta con l'art. 1346 c.c. allorquando lo stesso sia determinabile per relationem mediante il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza, né di discrezionalità in capo alla società di leasing, così da salvaguardare il cliente sul piano della trasparenza in relazione ai termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la dichiarazione di nullità per indeterminabilità dell'oggetto della clausola di indicizzazione all'Euribor 3M ed al , stante la mancata CP_7
indicazione in contratto della base temporale di riferimento, nonché della clausola "rischio cambio", funzionalmente collegata con la prima).”; Cass. 8467/2025 per cui “La clausola di determinazione degli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario è validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c. anche se la stessa si limita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a condizione, però, che gli stessi, in quanto funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, siano obiettivamente individuabili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto non provata l'entità degli interessi dovuti sebbene nel contratto di finanziamento il tasso di interesse fosse stato determinato nel saggio annuo pari al tasso di riferimento intero pubblicato sul sito ufficiale della Commissione Europea, vigente al momento dell'inadempimento, maggiorato di cento punti base, il sito stesso fornisse il sistema di calcolo e il ricorrente avesse prodotto lo sviluppo dei dati elaborati sulla base dei calcoli previsti dalla clausola).”).
Invero, nel caso in disamina, il contratto di mutuo fondiario costituente titolo dell'esecuzione intrapresa contiene le condizioni economiche necessarie alla quantificazione del dovuto. Difatti, si
8 prevede la concessione della somma di euro 144.608,00, da rimborsare in 25 anni mediante il pagamento di n. 300 rate mensili posticipate pagabili ad ogni fine mese, secondo il metodo
“francese”, al tasso d'interesse nominale annuo del 5,581% per il periodo di preammortamento e al tasso calcolato secondo il parametro dell'Euribor con durata sei mesi, divisore 365, con rilevazione sul quotidiano “ ” il giorno primo del mese di luglio e del mese di gennaio, per la CP_8
durata del semestre solare, maggiorato dello spread di 2,15 punti su base annua (cfr. relativo documento all. 11 alla comparsa di risposta).
Irrilevante poi il dettaglio dei calcoli eseguiti ai fini della correttezza della pretesa sul piano del quantum azionato esecutivamente (in termini Cass. ord. 8906/2022 per cui “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.”; già Cass. 4008/2013).
5. Va respinta la domanda di condanna per lite temeraria ai sensi del primo comma dell'art. 96
c.p.c. elevata dalla parte opposta.
In premessa occorre ricordare i fondamenti dell'istituto della responsabilità aggravata evocata, così come indicati dalla Suprema Corte, secondo cui: “La condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta (ivi compresa quella controricorrente in sede di giudizio di legittimità), non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.” (Cass.
15629/2010; succ. conf.).
Posto quanto sopra, va detto che non sono stati offerti elementi sufficienti per ravvisare la mala fede o la colpa grave nell'azione giudiziaria dell'opponente (specie considerato il dibattito nelle Corti di merito in ordine al tema della idoneità della dichiarazione della cedente a provare la cessione del credito).
Deve escludersi pertanto che l'opponente abbia posto in essere condotte processuali di abuso del processo sanzionabili.
6. Il governo delle spese di lite va affidato al criterio della soccombenza posto dall'art. 91
c.p.c. Esse sono liquidate, nella misura di cui in dispositivo, secondo i parametri del d.m. 55/2014, applicando una riduzione in considerazione del carattere documentale della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione promossa;
- dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi promossa;
- condanna alla rifusione, in favore di e per Parte_1 Controparte_1
essa, quale mandataria, della delle spese di lite, che liquida in euro CP_2
7.051,50, oltre 15% di spese generali, iva e cpa come per legge.
Frosinone, 15.04.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Roberta Bisogno
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