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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/09/2025, n. 2343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2343 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 92/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 11.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexiesc.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 92/2023
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione in riassunzione depositato telematicamente in data 30.12.2022, dall'Avv.
Massimiliano Bersani, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al Vico tre a Toledo, n.
60;
-ATTORE-
E
(P.I. ,), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione depositata il 13.03.2023, dall'Avv. Benedetto Gargani e dall'Avv. Guido, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Roma, Viale di Villa Grazioli 15;
-CONVENUTA-
Oggetto: contratto di finanziamento
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione in riassunzione, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., (in prosieguo per brevità “ ) Controparte_1 CP_2 al fine di chiederne la condanna al pagamento dell'importo residuo di euro 383,04 (decurtato della somma di euro 383,04 già rimborsatagli) riguardanti le commissioni relative al costo del
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finanziamento non goduto a causa dell'estinzione anticipata, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario ex art 93 c.p.c.
1.1. A supporto delle proprie pretese, l'attore ha sostenuto di aver stipulato in data 05.12.2014 con la il contratto di finanziamento n. 528664, assistito da cessione del quinto dello stipendio, per CP_2 un capitale lordo di euro 31.920,00 da rimborsare mediante n. 120 quote mensili di € 266,00 ciascuna. Ulteriormente, ha dedotto di aver estinto anticipatamente detto contratto, in corrispondenza della 48° rata.
2. Si è costituita in giudizio la eccependo l'improcedibilità della domanda per il mancato CP_2 esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art 5 comma 1 bis D.Lgs. 4 marzo 2010, n.
28, l'inoperatività nel caso in esame del principio di diritto enucleabile dalla citata sentenza
“Lexitor” della CGUE, considerata l'intervenuta novità apportata dalla conversione in legge del c.d.
Decreto Sostegni bis, ossia la legge n. 106 del 23 luglio 2021, entrata in vigore il successivo 24 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario, disciplinante le estinzioni anticipate dei contratti di finanziamento rientranti nel comparto del credito al consumo, prevedendo, in particolare, il diritto dei consumatori “alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito escluse le imposte”. Ha, infine eccepito la prescrizione delle pretese restitutorie e ha insistito per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
3. Istaurato vanamente il procedimento di mediazione obbligatoria in corso di causa, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa, in ragione della sua natura documentale è stata spedita all'odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e all'esito dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
La soluzione del caso di specie presuppone, anzitutto, la ricostruzione della disciplina dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori, alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza nazionale ed europea, oltre che dei più recenti interventi legislativi ed arresti pretori in materia.
Al riguardo, va richiamato anzitutto l'art. 125 sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, c.d. T.U.B.), introdotto dall'art. 1 d.lgs. 13 agosto
2010, n. 141 e rubricato “Rimborso anticipato” che, al comma 1, stabiliva, nella sua originaria formulazione, che: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto
o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione
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del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La su menzionata disposizione aveva recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 2008/48/CE e precisamente l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
È opportuno precisare che la norma da ultimo citata trovava, a sua volta, il suo precedente nel disposto introdotto dall'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, secondo cui: “Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità delle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”. Questa disposizione aveva poi trovato riscontro in successivi interventi nazionali di recepimento, ossia: il Decreto del Ministero del Tesoro dell'8 luglio 1992, le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009. Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata proprio dalla direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, a sua volta recepita dal citato d.lgs.
n. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 introducendo l'art. 125 sexies T.U.B.
La giurisprudenza di merito ha, sin da subito, interpretato quest'ultima norma distinguendo tra due tipologie di costi, ovvero quelli c.d. “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli c.d. “recurring”, che invece ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale.
Ebbene, l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero tra i costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B. e non anche i primi, i quali avrebbero dovuto mantenere ferma la propria giustificazione causale, legittimandosene, così, la loro ritenzione da parte dell'istituto finanziario nonostante la sopraggiunta estinzione del finanziamento.
L'orientamento pretorio riportato, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di costi, era avallato anche dalle pronunce dell' (si cfr., ex multis, decisione del Collegio di coordinamento CP_3 dell' n. 6167/2014). CP_3
Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (c.d., per brevità,
C.G.U.E.) che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato alcuni principi innovativi.
Ed infatti, con la sentenza resa in data 11.9.2019, identificata con n. C-383/19, nota come “sentenza
Lexitor”, la C.G.U.E., a fronte dell'istanza interpretativa del giudice del rinvio, circa la questione se
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il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, ex art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, includesse anche i costi non dipendenti dalla durata del contratto, ha chiarito che:
- la nozione di “costo totale del credito”, di cui all'art. 3, lett. g) della citata Direttiva, comprende tutti i costi, inclusi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione ai contratti di credito, escluse le sole spese notarili;
pertanto, tale definizione non contiene alcuna limitazione relativa ai costi connessi alla durata dei contratti di credito;
- esistono diverse possibili interpretazioni dell'espressione “restante durata del contratto”, di cui all'art. 16, co. 1, della Direttiva, potendo essa indicare che i costi interessati dalla riduzione sono limitati a quelli oggettivamente dipendenti dalla durata del contratto, ovvero il metodo di calcolo utilizzabile al fine di procedere alla riduzione. Le diverse esegesi dell'art. 16 della Direttiva non consentono, dunque, di addivenire ad un'interpretazione univoca e, pertanto, è necessario avere riguardo alla finalità originariamente perseguita dalla Direttiva, che è quella di garantire un'elevata protezione del consumatore nella fase esecutiva del contratto di finanziamento, in ragione sia dell'asimmetria informativa a suo svantaggio, sia della sua condizione di inferiorità in punto di potere contrattuale.
Ed allora, alla luce delle evidenziate finalità della Direttiva, la tutela delle ragioni del consumatore risulterebbe decisamente sminuita laddove la riduzione del credito fosse limitata ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto;
ciò in quanto tutti i costi del finanziamento e la loro ripartizione sono frutto di determinazioni unilaterali da parte della banca e ben possono includere un margine di profitto a suo vantaggio.
Di contro, l'inclusione tra i costi retrocedibili anche di quelli non dipendenti dalla durata del contratto non penalizza in modo sproporzionato il soggetto concedente il credito, i cui interessi sono adeguatamente presi in considerazione dall'art. 16, comma 2, della Direttiva 2008/48, che prevede, infatti, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, oltre che dall'ulteriore comma 4 dello stesso articolo che assegna agli Stati membri la facoltà di provvedere ad un efficace adeguamento dell'indennizzo in favore del mutuante.
In conclusione, la C.G.U.E. ha ritenuto che «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» (si cfr. C.G.U.E., causa
C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
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Seguendo tale ragionamento, per effetto della sentenza “Lexitor” l'art. 16 della richiamata Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o meno alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.
All'esito di tale complessa vicenda, il legislatore italiano, in sede di conversione del d.l. n. 73 del
2021 nella legge n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11 octies, che ha modificato l'art. 125 sexies
T.U.B.
In particolare, il comma 1, lettera c), del citato articolo ha introdotto le seguenti modifiche: è stata riformulata la seconda parte del comma 1 della citata norma con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, “ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, ed un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito.
È rimasta, invece, immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5 dell'art. 125 sexies T.U.B.
Inoltre, con il comma 2 dell'art. 11 octies, è stata introdotta la disciplina secondo la quale
“l'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, proprio in relazione alla nuova formulazione di cui all'art. 125 sexies T.U.B. si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 22.12.2022.
In particolare, la Consulta, valorizzando il disposto degli artt. artt. 11 e 117, comma 1, Cost., ha ritenuto parzialmente illegittimo l'art. 11 octies, co. 2, d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del 2021, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
La norma in esame, invero, limitava l'applicazione della nuova disposizione di cui al comma 1 dell'art. 125 sexies T.U.B. ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del
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2021, mentre per quelli conclusi precedentemente stabiliva che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, la Consulta nella sentenza citata specifica che «le norme secondarie della Banca d'Italia richiamate dall'art. 11 octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125 sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi “recurring”, e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili. Ciò, evidentemente, a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri.
In definitiva, attraverso il rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, rinvio che si specifica in relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia» (si cfr. C. Cost. n. 263/2022, cit.).
La Consulta, in particolare, per vagliare l'illegittimità costituzionale della norma citata ha analizzato proprio il significato che riveste il rispetto dell'interpretazione fornita dalla sentenza della Corte di giustizia “Lexitor”, nel quadro dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
Europea.
Infatti, le sentenze interpretative della C.G.U.E., per unanime riconoscimento (si cfr., ex multis,
Cassazione civile sez. VI, 08.02.2016, n. 2468 e Cassazione civile sez. trib., 03.3.2017, n. 5381), hanno natura dichiarativa e, di conseguenza, hanno valore vincolante per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli degli Stati membri dell'Unione, compresi gli arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto) e retroattivo.
Deve, infatti, escludersi che vada riconosciuta efficacia ex nunc, dalla data di pubblicazione della sentenza “Lexitor”, ai principi statuiti dalla C.G.U.E.
Invero, le sentenze interpretative della C.G.U.E. esplicano -come detto innanzi- i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la
Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (si cfr. ex multis C.G.U.E. causa 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano contro Controparte_4 causa 43/1975, Defrenne
contro
Sabena). Costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui «nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della
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norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore» (si cfr. Cassazione civile sez. trib., 06.6.2019, n. 15348, in motivazione).
La Consulta ha così chiarito che «In definitiva, secondo la giurisprudenza della C.G.U.E., la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima Corte Europea e solo nell'ambito della stessa pronuncia»; per tal motivo, dette pronunce estendono i loro effetti anche ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti.
La Corte Costituzionale, inoltre, ha evidenziato che «Poiché, dunque, la Corte di giustizia ritiene di non poter limitare a posteriori l'efficacia temporale di una propria pregressa interpretazione, a fortiori, sempre secondo la citata Corte, non è consentita una modulazione temporale dei suoi effetti da parte dei singoli Stati membri, tanto più in presenza di una direttiva che dà luogo, salvo espresse deroghe, a una armonizzazione piena.
Gli Stati membri, dunque, da un lato, possono, nel dare attuazione a una direttiva, stabilire termini di prescrizione o di decadenza per l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'Unione, purché siano rispettati i principi di effettività e di equivalenza (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze
12 dicembre 2013, in causa C-362/12, Test Claimants, punti 30-33 e 44-45; 6 ottobre 2009, in causa C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones, punto 41; 11 luglio 2002, in causa C-62/00, Marks
& Spencer, punti 35 e 36; 17 aprile 1998, in causa C-228/96, , punti 19 e 20). Per_1
Da un altro lato, in presenza di un rinvio pregiudiziale che sollecita la Corte di giustizia a fornire un chiarimento interpretativo, gli Stati membri possono far valere le ragioni a sostegno di una modulazione temporale degli effetti della pronuncia - ossia «la buona fede degli ambienti interessati» e il «rischio di gravi ripercussioni economiche» (Corte giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 dicembre 2017, in causa C-516/16, ETG, punti 89 e 91) - con lo stesso rinvio pregiudiziale o producendo osservazioni nel corso del relativo giudizio».
Così chiarita la portata dei vincoli derivanti dalla sentenza “Lexitor”, che è stata pronunciata dalla
C.G.U.E. in sede di rinvio pregiudiziale, senza che fosse disposta alcuna modulazione temporale dei suoi effetti, si comprende perché la Corte Costituzionale, con la sentenza di dicembre 2022, abbia proceduto ad una dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dall'art. 11 octies, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (contenente “Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale, in violazione delle norme di cui agli artt.
11 e 117, co. 1, Cost., limitava la portata applicativa dei principi enucleabili dalla sentenza della
C.G.U.E.
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Calando, allora, gli esposti principi nel caso di specie, va riconosciuto al consumatore il rimborso dei residui euro 383,04, atteso che ogni clausola finalizzata a limitare la riduzione dei costi del finanziamento si pone in evidente contrasto con la normativa di settore.
Considerato, infatti, il carattere retroattivo dell'interpretazione fornita dalla C.G.U.E. sul punto, ed anche alla luce della corretta interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B., così come emendato dalla pronuncia della Corte Costituzionale innanzi richiamata, al momento dell'estinzione del contratto di finanziamento la Banca avrebbe dovuto corrispondere all' , in proporzione alla residua Pt_1 durata del contratto, tutti i costi dallo stesso sostenuti, senza rilievo della distinzione tra quelli “up front” e quelli “recurring”.
Né può assumere rilevanza nella decisione della presente controversia, la recentissima pronuncia della C.G.U.E. del 9 febbraio 2023, causa C-555/21 (c.d. sentenza Unicredit Bank of Austria), che, come evidenziato dalla dottrina che si è soffermata sull'argomento nonché confermato dalle pronunce di merito in materia (si cfr. Tribunale Torino, ordinanza del 20.3.2023, in Foro it. 2023, 4,
I, 1277), verte sull'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (a seguito del rinvio pregiudiziale della Corte
Suprema austriaca), laddove, viceversa, la sentenza “Lexitor” attiene ai contratti di credito personale. Tale differenza, invero testualmente evidenziata nella stessa sentenza della Corte di
Giustizia (si cfr. punto 28 della sentenza C.G.U.E. n. C-555/21 del 09.02.2023), incide sul diverso trattamento dei costi rimborsabili, limitati, nel primo caso (crediti relativi a beni immobili residenziali), ai soli costi “recurring”, ed estesi a quelli “up front” nel secondo (prestito al consumo).
Tale differente approccio interpretativo (ovverosia l'esclusione nel credito immobiliare residenziale dei costi “up front” da quelli rimborsabili in caso di estinzione anticipata, pacificamente inclusi invece nella seconda tipologia di credito), si giustifica sulla base «delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato»
(così nella sentenza della C.G.U.E. del 2023, punto n. 5 e n. 28).
Ed invero, sebbene entrambe le decisioni (rispettivamente, la “Lexitor” e la “Unicredit Bank of
Austria” del 2023) abbiano quale fondamento comune quello della protezione del consumatore quale parte debole del rapporto con il sistema bancario, ciò nondimeno occorre tenere conto del fatto che «i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente
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numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca. Inoltre, per quanto riguarda le spese indipendenti dalla durata del contratto nell'ambito della direttiva 2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese come costi che dipendono da tale durata». È, dunque, questo l'elemento “differenziale” che giustifica l'esclusione dei costi non dipendenti dalla durata del contratto nel calcolo della riduzione a favore del consumatore in caso di estinzione anticipata del credito immobiliare.
Come sottolineato dalla dottrina, infatti, la doverosa protezione del consumatore impone di valutare diversamente la tutela del diritto alla riduzione nel credito personale al consumo (nel quale il soggetto finanziatore può arbitrariamente distribuire, senza alcun potere di intervento del consumatore, i costi “up front” e “recurring”) e nel credito immobiliare, nel quale, al contrario, prevalgono le spese “oggettive”, che non dipendono dalla durata del contratto e che sfuggono alla discrezionalità dell'ente creditizio (si pensi alle spese di perizia, alle spese notarili, alle imposte), e nel quale, oltretutto, interviene la figura imparziale del notaio a fungere da garante dei diritti del consumatore.
Alla luce di tanto, ritiene il Tribunale che il principio di diritto espresso dalla sentenza C.G.U.E. C-
555/2021 del 09.2.2023 possa trovare applicazione nel solo credito immobiliare residenziale, nell'ambito del quale, in caso di estinzione anticipata il diritto alla riduzione dei costi sostenuti dal consumatore «non può includere i costi che siano stati posti a suo carico ed a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato» (si cfr. punto n. 31 della sentenza C.G.U.E. “Unicredit Bank of Austria”) indipendentemente dalla durata del contratto.
Non rientrando il contratto oggetto del presente giudizio in suddetta categoria di credito immobiliare, bensì trattandosi pacificamente di credito personale al consumo (si cfr. all. n. 2 della produzione dell'attore “Contratto di Prestito rimborsabile mediante cessione “pro solvendo”di quote della retribuzione mensile”), secondo i principi pretori da ultimo avallati dalla Consulta tutti i costi, sia “up front” che “recurring”, vanno rimborsati a seguito dell'estinzione anticipata.
Inoltre, l'espressa salvezza del “diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di Giustizia dell'Unione europea”, contenuta nell'art. 27 del decreto-legge 10 agosto 2023 n.
104/2023 (c.d. decreto Omnibus), che ha modificato l'art. 11 octies del decreto legge 25 maggio
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2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio, n. 103, richiamato in comparsa conclusionale dall'appellante ancora una volta a sostegno dell'appello, fuga ogni dubbio circa la necessità di interpretare la norma in esame, con riguardo al caso di specie, in senso conforme ai principi espressi dalla sentenza “Lexitor” (oltre che dalla Corte Costituzionale con la sentenza del dicembre 2022).
Né può essere addotta la non invocabilità, nei rapporti c.d. “orizzontali”, della Direttiva 48/2008/CE art. 16, par. 1, per come interpretata dalla sentenza “Lexitor”, in considerazione dell'assorbente osservazione per cui la Direttiva citata è stata recepita dal legislatore nazionale e, nonostante minime differenze lessicali, la disposizione di recepimento si presta all'interpretazione conforme alla sentenza “Lexitor”. La questione interpretativa, pertanto, riguarda, piuttosto, l'art. 125 sexies
T.U.B., che è norma interna applicabile nei rapporti tra privati.
Non ponendosi il problema del mancato o difettoso recepimento della direttiva 2008/48/CE, non rileva qui l'assenza di effetti c.d. “orizzontali” della direttiva.
Ad ogni buon conto, la distinzione tra effetti verticali ed effetti orizzontali delle direttive non recepite (o non correttamente recepite) non può, in ogni caso, esonerare i giudici nazionali dall'obbligo di interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo delle direttive, al fine di cercare di conseguire ugualmente il risultato dalle stesse perseguito e conformarsi, pertanto, all'art. 288 T.F.U.E., relativo all'obbligo di interpretazione conforme all'interno dell'Unione.
La C.G.U.E. ha avuto modo di precisare, in termini dirimenti anche con riguardo alla questione qui analizzata, che il suddetto obbligo vale per l'“insieme delle disposizioni nazionali”, che siano anteriori o posteriori alla direttiva, e che concerne sia le controversie “verticali” che quelle
“orizzontali”.
Dunque, risulta corretto anche il criterio di quantificazione della somma dovuta in restituzione.
Ed infatti, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, il cliente ha diritto alla restituzione, in misura proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un'unica soluzione in vista della naturale durata del rapporto. L'importo da rimborsare viene quindi equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, che tenga conto delle rate residue e non scadute, secondo il seguente schema: l'importo complessivo degli oneri economici deve essere suddiviso per il numero complessivo delle rate stabilito in contratto e successivamente moltiplicato per il numero delle rate residue. Analogamente, il principio del rimborso “pro rata temporis” va applicato anche in relazione al premio assicurativo.
10 R.G. n. 92/2023
La previsione, quindi, di criteri di calcolo differenziati si scontra apertamente con le finalità dell'art. 16 della direttiva riconosciuta dalla Corte di Giustizia Europea che consente non solo un'elevata protezione del consumatore ma ha chiaramente indicato la necessità che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito sia comunque basato su una regola di proporzionalità. Tale impostazione opera non solo sul piano dell'individuazione delle voci oggetto di riduzione ma su ogni profilo della regolamentazione del rimborso anticipato, e quindi anche sul criterio di calcolo.
Inoltre è importante dedurre che a seguito delle soprarichiamate pronunce della Corte
Costituzionale prima e della Corte di Cassazione, la bipartizione tra le diverse voci di costo non ha più ragion d'essere, per cui deve riconoscersi – al di là di ogni differente qualificazione resa dalle parti – il diritto del mutuatario al rimborso di una somma che includa tutte le commissioni applicate, ivi compresi i costi che il contratto considerava irripetibili, in relazione alla residua durata del contratto.
Con riferimento all'applicabilità del criterio di calcolo degli oneri dovuti in restituzione, la sentenza
Lexitor, pur non dettando una disciplina esplicita sul punto, indica il metodo proporzionale, CP_5 come il più̀ coerente rispetto alla dicitura “per la restante durata del contratto” di cui all'art. 16 della Direttiva.
Va altresì considerato che i costi recurring, da sempre oggetto di pacifica restituzione al momento dell'estinzione anticipata, sono effettivamente calcolati dagli Istituti di credito con il criterio pro rata temporis che oggi deve quindi trovare applicazione anche per gli altri oneri che ai primi sono stati ora parificati;
conseguentemente, a seguito del venir meno di qualsiasi differenza ontologica per la materia in esame tra oneri up front e oneri recurring, in quanto tutti unitariamente ricompresi nell'obbligazione restitutoria nascente ex lege dall'art. 125 sexies, secondo le regole dell'indebito oggettivo, vanno considerate nulle le clausole contrattuali che determinano un diverso criterio di calcolo dell'importo oggetto di restituzione.
Difatti il calcolo in questione, in ossequio ai principi espressi dalla CGUE, deve essere intuitivo e semplice da effettuare per il consumatore e tali requisiti possono dirsi rispettati solo uti-lizzando il criterio di calcolo del “pro rata temporis”. D'altronde, come ben evidenziato dalla più recente giurisprudenza di merito, “In tema di contratti bancari il consumatore ha diritto ad un rimborso in caso di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del rapporto, senza entrare nei dettagli del criterio di calcolo, tuttavia, in forza della direttiva generale della trasparenza contrattuale e dei costi recurring si deve applicare il principio di competenza economica, posto che si tratta di costi che maturano in ragione
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del tempo e, di conseguenza, che essi sono da rilevare pro rata temporis” (Tribunale Napoli sez. II,
26/05/2023, n.5470).
In definitiva, la richiesta di restituzione deve essere integralmente accolta per la somma residua di euro 383,04.
2. Va inoltre precisato che alla somma così determinata devono aggiungersi gli interessi ex art. 1284 comma IV c.c. decorrenti dalla proposizione della domanda (cd. Tasso commerciale ex D.Lgs
231/2002).
In proposito, giova precisare che l'art. 1284 c.c. al IV comma prevede che “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Tale disposizione è stata introdotta al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla lunga durata dei processi civili, tutelando la parte creditrice rispetto al pregiudizio che, in caso di inadempimento del debitore, le deriverebbe dai tempi della giustizia. In particolare, tramite la previsione di un tasso di interesse più elevato rispetto a quello ordinario a partire dalla proposizione della domanda, si è voluto scoraggiare le condotte meramente dilatorie.
Acclarata l'operatività della disposizione per le obbligazioni derivanti da un rapporto giuridico di natura negoziale, si sono invece registrati dei dubbi circa l'estendibilità anche alle obbligazioni restitutorie e risarcitorie.
In un primo momento i giudici di legittimità hanno affermato che la regola generale, prevista dal comma IV dell'art. 1284 c.c., trova applicazione solo con riguardo alle obbligazioni di fonte contrattuale, escludendo la sua applicabilità alle ipotesi di atto illecito e alle obbligazioni derivanti da disposizioni di legge (Cass Civ. 28409/2018).
La giurisprudenza di merito prevalente, in continuità con tale orientamento, ha pertanto escluso che l'interesse maggiorato possa essere applicato nell'ambito del contenzioso bancario, con riferimento alle obbligazioni restitutorie da ripetizione d'indebito. Ciò in quanto, sino all'emissione della sentenza, non potrebbe configurarsi alcun credito a favore del consumatore certo, liquido ed esigibile: il pagamento ricevuto dalla costituirebbe atto lecito finché non ne venga dichiarata CP_2
l'illegittimità, con la conseguenza che, fino alla decisione, non potrebbe parlarsi di inadempimento contrattuale in capo all'istituto di credito.
Tuttavia, la Corte di Cassazione con una recente pronuncia n. 61/2023, ha ritenuto di modificare l'orientamento fino a quel momento prevalente, giungendo ad affermare che anche la mera azione di ripetizione di indebito esperita dal correntista, per ottenere la restituzione di importi illegittimamente trattenuti dalla propria banca sulla base di clausole contrattuali nulle, costituisce
12 R.G. n. 92/2023
un'azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto contrattuale tra istituto di credito e cliente.
Infatti, si tratterebbe di un'azione restitutoria relativa all'inadempimento di un accordo contrattuale e, di conseguenza, il relativo credito resterebbe assoggettato alla disposizione di cui all'art. 1284, IV comma c.c.
La Cassazione ha posto alla base del suo orientamento il convincimento che la norma individui il tasso degli interessi per tutte le obbligazioni pecuniarie, dall'inizio del processo e sino al momento del pagamento, salvo diverso accordo tra le parti. Questo si ricaverebbe sia dalla ratio della disposizione (introdotta per scoraggiare l'inadempimento, come sopra detto), sia dal fatto che l'art. 1284 disciplina in generale il “saggio degli interessi” e non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità.
Donde, in applicazione di tali principi, sulla somma di euro 383,03 devono riconoscersi all'Imprerato gli interessi corrispettivi maggiorati, così come previsto dall'art 1284 IV comma c.c. a far data dalla notifica dell'anno di citazione (mentre non si riconoscono gli interessi legali a far data dall'estinzione anticipata trattandosi di azione di ripetizione dell'indebito e non ravvisandosi mala fede in capo alla . CP_2
3. Non merita infine accoglimento l'eccezione riguardo alla prescrizione della pretesta restitutoria, peraltro genericamente formulata dalla banca convenuta.
Nello specifico, la prescrizione del diritto al rimborso dei costi versato alla sottoscrizione del contratto e non goduto per il residuo periodo di copertura, ha durata decennale e decorre dalla data di estinzione anticipata del prestito.
Ne consegue che, nella specie, poiché il contratto è stato estinto anticipatamente a marzo 2021, al momento della notifica dell'atto di citazione in riassunzione (non è indicata la data di notifica dell'atto di citazione innanzi al Giudice di Pace) 27 dicembre 2022, alcuna prescrizione era maturata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza della (art. Controparte_1
91 c.p.c.). e vengono liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri minimi di cui al D.M.
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022, in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta.
4.1. Si precisa altresì che le spese lite riconosciute a devono essere distratte in favore Parte_2 dell'avv. Massimiliano Bersani, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
13 R.G. n. 92/2023
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie la domanda di restituzione proposta da , e per l'effetto condanna Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1 della somma residua di euro 383,04 con interessi maggiorati ex art 1284 IV comma c.c.;
2. condanna , in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_1 rifondere in favore del difensore antistatario di , avv. Massimiliano Bersani le spese Parte_2 del giudizio liquidate in euro 237,00 per esborsi ed euro 332,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Nola, 11.09.2025
Il Giudice
Dr.ssa Donatella Cennamo
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 11.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexiesc.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 92/2023
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione in riassunzione depositato telematicamente in data 30.12.2022, dall'Avv.
Massimiliano Bersani, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al Vico tre a Toledo, n.
60;
-ATTORE-
E
(P.I. ,), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione depositata il 13.03.2023, dall'Avv. Benedetto Gargani e dall'Avv. Guido, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Roma, Viale di Villa Grazioli 15;
-CONVENUTA-
Oggetto: contratto di finanziamento
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione in riassunzione, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., (in prosieguo per brevità “ ) Controparte_1 CP_2 al fine di chiederne la condanna al pagamento dell'importo residuo di euro 383,04 (decurtato della somma di euro 383,04 già rimborsatagli) riguardanti le commissioni relative al costo del
1 R.G. n. 92/2023
finanziamento non goduto a causa dell'estinzione anticipata, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario ex art 93 c.p.c.
1.1. A supporto delle proprie pretese, l'attore ha sostenuto di aver stipulato in data 05.12.2014 con la il contratto di finanziamento n. 528664, assistito da cessione del quinto dello stipendio, per CP_2 un capitale lordo di euro 31.920,00 da rimborsare mediante n. 120 quote mensili di € 266,00 ciascuna. Ulteriormente, ha dedotto di aver estinto anticipatamente detto contratto, in corrispondenza della 48° rata.
2. Si è costituita in giudizio la eccependo l'improcedibilità della domanda per il mancato CP_2 esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art 5 comma 1 bis D.Lgs. 4 marzo 2010, n.
28, l'inoperatività nel caso in esame del principio di diritto enucleabile dalla citata sentenza
“Lexitor” della CGUE, considerata l'intervenuta novità apportata dalla conversione in legge del c.d.
Decreto Sostegni bis, ossia la legge n. 106 del 23 luglio 2021, entrata in vigore il successivo 24 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario, disciplinante le estinzioni anticipate dei contratti di finanziamento rientranti nel comparto del credito al consumo, prevedendo, in particolare, il diritto dei consumatori “alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito escluse le imposte”. Ha, infine eccepito la prescrizione delle pretese restitutorie e ha insistito per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
3. Istaurato vanamente il procedimento di mediazione obbligatoria in corso di causa, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa, in ragione della sua natura documentale è stata spedita all'odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e all'esito dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
La soluzione del caso di specie presuppone, anzitutto, la ricostruzione della disciplina dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori, alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza nazionale ed europea, oltre che dei più recenti interventi legislativi ed arresti pretori in materia.
Al riguardo, va richiamato anzitutto l'art. 125 sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, c.d. T.U.B.), introdotto dall'art. 1 d.lgs. 13 agosto
2010, n. 141 e rubricato “Rimborso anticipato” che, al comma 1, stabiliva, nella sua originaria formulazione, che: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto
o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione
2 R.G. n. 92/2023
del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La su menzionata disposizione aveva recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 2008/48/CE e precisamente l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
È opportuno precisare che la norma da ultimo citata trovava, a sua volta, il suo precedente nel disposto introdotto dall'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, secondo cui: “Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità delle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”. Questa disposizione aveva poi trovato riscontro in successivi interventi nazionali di recepimento, ossia: il Decreto del Ministero del Tesoro dell'8 luglio 1992, le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009. Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata proprio dalla direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, a sua volta recepita dal citato d.lgs.
n. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 introducendo l'art. 125 sexies T.U.B.
La giurisprudenza di merito ha, sin da subito, interpretato quest'ultima norma distinguendo tra due tipologie di costi, ovvero quelli c.d. “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli c.d. “recurring”, che invece ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale.
Ebbene, l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero tra i costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B. e non anche i primi, i quali avrebbero dovuto mantenere ferma la propria giustificazione causale, legittimandosene, così, la loro ritenzione da parte dell'istituto finanziario nonostante la sopraggiunta estinzione del finanziamento.
L'orientamento pretorio riportato, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di costi, era avallato anche dalle pronunce dell' (si cfr., ex multis, decisione del Collegio di coordinamento CP_3 dell' n. 6167/2014). CP_3
Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (c.d., per brevità,
C.G.U.E.) che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato alcuni principi innovativi.
Ed infatti, con la sentenza resa in data 11.9.2019, identificata con n. C-383/19, nota come “sentenza
Lexitor”, la C.G.U.E., a fronte dell'istanza interpretativa del giudice del rinvio, circa la questione se
3 R.G. n. 92/2023
il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, ex art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, includesse anche i costi non dipendenti dalla durata del contratto, ha chiarito che:
- la nozione di “costo totale del credito”, di cui all'art. 3, lett. g) della citata Direttiva, comprende tutti i costi, inclusi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione ai contratti di credito, escluse le sole spese notarili;
pertanto, tale definizione non contiene alcuna limitazione relativa ai costi connessi alla durata dei contratti di credito;
- esistono diverse possibili interpretazioni dell'espressione “restante durata del contratto”, di cui all'art. 16, co. 1, della Direttiva, potendo essa indicare che i costi interessati dalla riduzione sono limitati a quelli oggettivamente dipendenti dalla durata del contratto, ovvero il metodo di calcolo utilizzabile al fine di procedere alla riduzione. Le diverse esegesi dell'art. 16 della Direttiva non consentono, dunque, di addivenire ad un'interpretazione univoca e, pertanto, è necessario avere riguardo alla finalità originariamente perseguita dalla Direttiva, che è quella di garantire un'elevata protezione del consumatore nella fase esecutiva del contratto di finanziamento, in ragione sia dell'asimmetria informativa a suo svantaggio, sia della sua condizione di inferiorità in punto di potere contrattuale.
Ed allora, alla luce delle evidenziate finalità della Direttiva, la tutela delle ragioni del consumatore risulterebbe decisamente sminuita laddove la riduzione del credito fosse limitata ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto;
ciò in quanto tutti i costi del finanziamento e la loro ripartizione sono frutto di determinazioni unilaterali da parte della banca e ben possono includere un margine di profitto a suo vantaggio.
Di contro, l'inclusione tra i costi retrocedibili anche di quelli non dipendenti dalla durata del contratto non penalizza in modo sproporzionato il soggetto concedente il credito, i cui interessi sono adeguatamente presi in considerazione dall'art. 16, comma 2, della Direttiva 2008/48, che prevede, infatti, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, oltre che dall'ulteriore comma 4 dello stesso articolo che assegna agli Stati membri la facoltà di provvedere ad un efficace adeguamento dell'indennizzo in favore del mutuante.
In conclusione, la C.G.U.E. ha ritenuto che «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» (si cfr. C.G.U.E., causa
C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
4 R.G. n. 92/2023
Seguendo tale ragionamento, per effetto della sentenza “Lexitor” l'art. 16 della richiamata Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o meno alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.
All'esito di tale complessa vicenda, il legislatore italiano, in sede di conversione del d.l. n. 73 del
2021 nella legge n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11 octies, che ha modificato l'art. 125 sexies
T.U.B.
In particolare, il comma 1, lettera c), del citato articolo ha introdotto le seguenti modifiche: è stata riformulata la seconda parte del comma 1 della citata norma con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, “ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, ed un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito.
È rimasta, invece, immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5 dell'art. 125 sexies T.U.B.
Inoltre, con il comma 2 dell'art. 11 octies, è stata introdotta la disciplina secondo la quale
“l'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, proprio in relazione alla nuova formulazione di cui all'art. 125 sexies T.U.B. si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 22.12.2022.
In particolare, la Consulta, valorizzando il disposto degli artt. artt. 11 e 117, comma 1, Cost., ha ritenuto parzialmente illegittimo l'art. 11 octies, co. 2, d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del 2021, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
La norma in esame, invero, limitava l'applicazione della nuova disposizione di cui al comma 1 dell'art. 125 sexies T.U.B. ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del
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2021, mentre per quelli conclusi precedentemente stabiliva che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, la Consulta nella sentenza citata specifica che «le norme secondarie della Banca d'Italia richiamate dall'art. 11 octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125 sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi “recurring”, e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili. Ciò, evidentemente, a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri.
In definitiva, attraverso il rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, rinvio che si specifica in relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia» (si cfr. C. Cost. n. 263/2022, cit.).
La Consulta, in particolare, per vagliare l'illegittimità costituzionale della norma citata ha analizzato proprio il significato che riveste il rispetto dell'interpretazione fornita dalla sentenza della Corte di giustizia “Lexitor”, nel quadro dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
Europea.
Infatti, le sentenze interpretative della C.G.U.E., per unanime riconoscimento (si cfr., ex multis,
Cassazione civile sez. VI, 08.02.2016, n. 2468 e Cassazione civile sez. trib., 03.3.2017, n. 5381), hanno natura dichiarativa e, di conseguenza, hanno valore vincolante per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli degli Stati membri dell'Unione, compresi gli arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto) e retroattivo.
Deve, infatti, escludersi che vada riconosciuta efficacia ex nunc, dalla data di pubblicazione della sentenza “Lexitor”, ai principi statuiti dalla C.G.U.E.
Invero, le sentenze interpretative della C.G.U.E. esplicano -come detto innanzi- i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la
Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (si cfr. ex multis C.G.U.E. causa 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano contro Controparte_4 causa 43/1975, Defrenne
contro
Sabena). Costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui «nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della
6 R.G. n. 92/2023
norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore» (si cfr. Cassazione civile sez. trib., 06.6.2019, n. 15348, in motivazione).
La Consulta ha così chiarito che «In definitiva, secondo la giurisprudenza della C.G.U.E., la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima Corte Europea e solo nell'ambito della stessa pronuncia»; per tal motivo, dette pronunce estendono i loro effetti anche ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti.
La Corte Costituzionale, inoltre, ha evidenziato che «Poiché, dunque, la Corte di giustizia ritiene di non poter limitare a posteriori l'efficacia temporale di una propria pregressa interpretazione, a fortiori, sempre secondo la citata Corte, non è consentita una modulazione temporale dei suoi effetti da parte dei singoli Stati membri, tanto più in presenza di una direttiva che dà luogo, salvo espresse deroghe, a una armonizzazione piena.
Gli Stati membri, dunque, da un lato, possono, nel dare attuazione a una direttiva, stabilire termini di prescrizione o di decadenza per l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'Unione, purché siano rispettati i principi di effettività e di equivalenza (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze
12 dicembre 2013, in causa C-362/12, Test Claimants, punti 30-33 e 44-45; 6 ottobre 2009, in causa C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones, punto 41; 11 luglio 2002, in causa C-62/00, Marks
& Spencer, punti 35 e 36; 17 aprile 1998, in causa C-228/96, , punti 19 e 20). Per_1
Da un altro lato, in presenza di un rinvio pregiudiziale che sollecita la Corte di giustizia a fornire un chiarimento interpretativo, gli Stati membri possono far valere le ragioni a sostegno di una modulazione temporale degli effetti della pronuncia - ossia «la buona fede degli ambienti interessati» e il «rischio di gravi ripercussioni economiche» (Corte giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 dicembre 2017, in causa C-516/16, ETG, punti 89 e 91) - con lo stesso rinvio pregiudiziale o producendo osservazioni nel corso del relativo giudizio».
Così chiarita la portata dei vincoli derivanti dalla sentenza “Lexitor”, che è stata pronunciata dalla
C.G.U.E. in sede di rinvio pregiudiziale, senza che fosse disposta alcuna modulazione temporale dei suoi effetti, si comprende perché la Corte Costituzionale, con la sentenza di dicembre 2022, abbia proceduto ad una dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dall'art. 11 octies, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (contenente “Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale, in violazione delle norme di cui agli artt.
11 e 117, co. 1, Cost., limitava la portata applicativa dei principi enucleabili dalla sentenza della
C.G.U.E.
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Calando, allora, gli esposti principi nel caso di specie, va riconosciuto al consumatore il rimborso dei residui euro 383,04, atteso che ogni clausola finalizzata a limitare la riduzione dei costi del finanziamento si pone in evidente contrasto con la normativa di settore.
Considerato, infatti, il carattere retroattivo dell'interpretazione fornita dalla C.G.U.E. sul punto, ed anche alla luce della corretta interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B., così come emendato dalla pronuncia della Corte Costituzionale innanzi richiamata, al momento dell'estinzione del contratto di finanziamento la Banca avrebbe dovuto corrispondere all' , in proporzione alla residua Pt_1 durata del contratto, tutti i costi dallo stesso sostenuti, senza rilievo della distinzione tra quelli “up front” e quelli “recurring”.
Né può assumere rilevanza nella decisione della presente controversia, la recentissima pronuncia della C.G.U.E. del 9 febbraio 2023, causa C-555/21 (c.d. sentenza Unicredit Bank of Austria), che, come evidenziato dalla dottrina che si è soffermata sull'argomento nonché confermato dalle pronunce di merito in materia (si cfr. Tribunale Torino, ordinanza del 20.3.2023, in Foro it. 2023, 4,
I, 1277), verte sull'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (a seguito del rinvio pregiudiziale della Corte
Suprema austriaca), laddove, viceversa, la sentenza “Lexitor” attiene ai contratti di credito personale. Tale differenza, invero testualmente evidenziata nella stessa sentenza della Corte di
Giustizia (si cfr. punto 28 della sentenza C.G.U.E. n. C-555/21 del 09.02.2023), incide sul diverso trattamento dei costi rimborsabili, limitati, nel primo caso (crediti relativi a beni immobili residenziali), ai soli costi “recurring”, ed estesi a quelli “up front” nel secondo (prestito al consumo).
Tale differente approccio interpretativo (ovverosia l'esclusione nel credito immobiliare residenziale dei costi “up front” da quelli rimborsabili in caso di estinzione anticipata, pacificamente inclusi invece nella seconda tipologia di credito), si giustifica sulla base «delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato»
(così nella sentenza della C.G.U.E. del 2023, punto n. 5 e n. 28).
Ed invero, sebbene entrambe le decisioni (rispettivamente, la “Lexitor” e la “Unicredit Bank of
Austria” del 2023) abbiano quale fondamento comune quello della protezione del consumatore quale parte debole del rapporto con il sistema bancario, ciò nondimeno occorre tenere conto del fatto che «i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente
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numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca. Inoltre, per quanto riguarda le spese indipendenti dalla durata del contratto nell'ambito della direttiva 2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese come costi che dipendono da tale durata». È, dunque, questo l'elemento “differenziale” che giustifica l'esclusione dei costi non dipendenti dalla durata del contratto nel calcolo della riduzione a favore del consumatore in caso di estinzione anticipata del credito immobiliare.
Come sottolineato dalla dottrina, infatti, la doverosa protezione del consumatore impone di valutare diversamente la tutela del diritto alla riduzione nel credito personale al consumo (nel quale il soggetto finanziatore può arbitrariamente distribuire, senza alcun potere di intervento del consumatore, i costi “up front” e “recurring”) e nel credito immobiliare, nel quale, al contrario, prevalgono le spese “oggettive”, che non dipendono dalla durata del contratto e che sfuggono alla discrezionalità dell'ente creditizio (si pensi alle spese di perizia, alle spese notarili, alle imposte), e nel quale, oltretutto, interviene la figura imparziale del notaio a fungere da garante dei diritti del consumatore.
Alla luce di tanto, ritiene il Tribunale che il principio di diritto espresso dalla sentenza C.G.U.E. C-
555/2021 del 09.2.2023 possa trovare applicazione nel solo credito immobiliare residenziale, nell'ambito del quale, in caso di estinzione anticipata il diritto alla riduzione dei costi sostenuti dal consumatore «non può includere i costi che siano stati posti a suo carico ed a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato» (si cfr. punto n. 31 della sentenza C.G.U.E. “Unicredit Bank of Austria”) indipendentemente dalla durata del contratto.
Non rientrando il contratto oggetto del presente giudizio in suddetta categoria di credito immobiliare, bensì trattandosi pacificamente di credito personale al consumo (si cfr. all. n. 2 della produzione dell'attore “Contratto di Prestito rimborsabile mediante cessione “pro solvendo”di quote della retribuzione mensile”), secondo i principi pretori da ultimo avallati dalla Consulta tutti i costi, sia “up front” che “recurring”, vanno rimborsati a seguito dell'estinzione anticipata.
Inoltre, l'espressa salvezza del “diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di Giustizia dell'Unione europea”, contenuta nell'art. 27 del decreto-legge 10 agosto 2023 n.
104/2023 (c.d. decreto Omnibus), che ha modificato l'art. 11 octies del decreto legge 25 maggio
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2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio, n. 103, richiamato in comparsa conclusionale dall'appellante ancora una volta a sostegno dell'appello, fuga ogni dubbio circa la necessità di interpretare la norma in esame, con riguardo al caso di specie, in senso conforme ai principi espressi dalla sentenza “Lexitor” (oltre che dalla Corte Costituzionale con la sentenza del dicembre 2022).
Né può essere addotta la non invocabilità, nei rapporti c.d. “orizzontali”, della Direttiva 48/2008/CE art. 16, par. 1, per come interpretata dalla sentenza “Lexitor”, in considerazione dell'assorbente osservazione per cui la Direttiva citata è stata recepita dal legislatore nazionale e, nonostante minime differenze lessicali, la disposizione di recepimento si presta all'interpretazione conforme alla sentenza “Lexitor”. La questione interpretativa, pertanto, riguarda, piuttosto, l'art. 125 sexies
T.U.B., che è norma interna applicabile nei rapporti tra privati.
Non ponendosi il problema del mancato o difettoso recepimento della direttiva 2008/48/CE, non rileva qui l'assenza di effetti c.d. “orizzontali” della direttiva.
Ad ogni buon conto, la distinzione tra effetti verticali ed effetti orizzontali delle direttive non recepite (o non correttamente recepite) non può, in ogni caso, esonerare i giudici nazionali dall'obbligo di interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo delle direttive, al fine di cercare di conseguire ugualmente il risultato dalle stesse perseguito e conformarsi, pertanto, all'art. 288 T.F.U.E., relativo all'obbligo di interpretazione conforme all'interno dell'Unione.
La C.G.U.E. ha avuto modo di precisare, in termini dirimenti anche con riguardo alla questione qui analizzata, che il suddetto obbligo vale per l'“insieme delle disposizioni nazionali”, che siano anteriori o posteriori alla direttiva, e che concerne sia le controversie “verticali” che quelle
“orizzontali”.
Dunque, risulta corretto anche il criterio di quantificazione della somma dovuta in restituzione.
Ed infatti, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, il cliente ha diritto alla restituzione, in misura proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un'unica soluzione in vista della naturale durata del rapporto. L'importo da rimborsare viene quindi equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, che tenga conto delle rate residue e non scadute, secondo il seguente schema: l'importo complessivo degli oneri economici deve essere suddiviso per il numero complessivo delle rate stabilito in contratto e successivamente moltiplicato per il numero delle rate residue. Analogamente, il principio del rimborso “pro rata temporis” va applicato anche in relazione al premio assicurativo.
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La previsione, quindi, di criteri di calcolo differenziati si scontra apertamente con le finalità dell'art. 16 della direttiva riconosciuta dalla Corte di Giustizia Europea che consente non solo un'elevata protezione del consumatore ma ha chiaramente indicato la necessità che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito sia comunque basato su una regola di proporzionalità. Tale impostazione opera non solo sul piano dell'individuazione delle voci oggetto di riduzione ma su ogni profilo della regolamentazione del rimborso anticipato, e quindi anche sul criterio di calcolo.
Inoltre è importante dedurre che a seguito delle soprarichiamate pronunce della Corte
Costituzionale prima e della Corte di Cassazione, la bipartizione tra le diverse voci di costo non ha più ragion d'essere, per cui deve riconoscersi – al di là di ogni differente qualificazione resa dalle parti – il diritto del mutuatario al rimborso di una somma che includa tutte le commissioni applicate, ivi compresi i costi che il contratto considerava irripetibili, in relazione alla residua durata del contratto.
Con riferimento all'applicabilità del criterio di calcolo degli oneri dovuti in restituzione, la sentenza
Lexitor, pur non dettando una disciplina esplicita sul punto, indica il metodo proporzionale, CP_5 come il più̀ coerente rispetto alla dicitura “per la restante durata del contratto” di cui all'art. 16 della Direttiva.
Va altresì considerato che i costi recurring, da sempre oggetto di pacifica restituzione al momento dell'estinzione anticipata, sono effettivamente calcolati dagli Istituti di credito con il criterio pro rata temporis che oggi deve quindi trovare applicazione anche per gli altri oneri che ai primi sono stati ora parificati;
conseguentemente, a seguito del venir meno di qualsiasi differenza ontologica per la materia in esame tra oneri up front e oneri recurring, in quanto tutti unitariamente ricompresi nell'obbligazione restitutoria nascente ex lege dall'art. 125 sexies, secondo le regole dell'indebito oggettivo, vanno considerate nulle le clausole contrattuali che determinano un diverso criterio di calcolo dell'importo oggetto di restituzione.
Difatti il calcolo in questione, in ossequio ai principi espressi dalla CGUE, deve essere intuitivo e semplice da effettuare per il consumatore e tali requisiti possono dirsi rispettati solo uti-lizzando il criterio di calcolo del “pro rata temporis”. D'altronde, come ben evidenziato dalla più recente giurisprudenza di merito, “In tema di contratti bancari il consumatore ha diritto ad un rimborso in caso di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del rapporto, senza entrare nei dettagli del criterio di calcolo, tuttavia, in forza della direttiva generale della trasparenza contrattuale e dei costi recurring si deve applicare il principio di competenza economica, posto che si tratta di costi che maturano in ragione
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del tempo e, di conseguenza, che essi sono da rilevare pro rata temporis” (Tribunale Napoli sez. II,
26/05/2023, n.5470).
In definitiva, la richiesta di restituzione deve essere integralmente accolta per la somma residua di euro 383,04.
2. Va inoltre precisato che alla somma così determinata devono aggiungersi gli interessi ex art. 1284 comma IV c.c. decorrenti dalla proposizione della domanda (cd. Tasso commerciale ex D.Lgs
231/2002).
In proposito, giova precisare che l'art. 1284 c.c. al IV comma prevede che “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Tale disposizione è stata introdotta al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla lunga durata dei processi civili, tutelando la parte creditrice rispetto al pregiudizio che, in caso di inadempimento del debitore, le deriverebbe dai tempi della giustizia. In particolare, tramite la previsione di un tasso di interesse più elevato rispetto a quello ordinario a partire dalla proposizione della domanda, si è voluto scoraggiare le condotte meramente dilatorie.
Acclarata l'operatività della disposizione per le obbligazioni derivanti da un rapporto giuridico di natura negoziale, si sono invece registrati dei dubbi circa l'estendibilità anche alle obbligazioni restitutorie e risarcitorie.
In un primo momento i giudici di legittimità hanno affermato che la regola generale, prevista dal comma IV dell'art. 1284 c.c., trova applicazione solo con riguardo alle obbligazioni di fonte contrattuale, escludendo la sua applicabilità alle ipotesi di atto illecito e alle obbligazioni derivanti da disposizioni di legge (Cass Civ. 28409/2018).
La giurisprudenza di merito prevalente, in continuità con tale orientamento, ha pertanto escluso che l'interesse maggiorato possa essere applicato nell'ambito del contenzioso bancario, con riferimento alle obbligazioni restitutorie da ripetizione d'indebito. Ciò in quanto, sino all'emissione della sentenza, non potrebbe configurarsi alcun credito a favore del consumatore certo, liquido ed esigibile: il pagamento ricevuto dalla costituirebbe atto lecito finché non ne venga dichiarata CP_2
l'illegittimità, con la conseguenza che, fino alla decisione, non potrebbe parlarsi di inadempimento contrattuale in capo all'istituto di credito.
Tuttavia, la Corte di Cassazione con una recente pronuncia n. 61/2023, ha ritenuto di modificare l'orientamento fino a quel momento prevalente, giungendo ad affermare che anche la mera azione di ripetizione di indebito esperita dal correntista, per ottenere la restituzione di importi illegittimamente trattenuti dalla propria banca sulla base di clausole contrattuali nulle, costituisce
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un'azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto contrattuale tra istituto di credito e cliente.
Infatti, si tratterebbe di un'azione restitutoria relativa all'inadempimento di un accordo contrattuale e, di conseguenza, il relativo credito resterebbe assoggettato alla disposizione di cui all'art. 1284, IV comma c.c.
La Cassazione ha posto alla base del suo orientamento il convincimento che la norma individui il tasso degli interessi per tutte le obbligazioni pecuniarie, dall'inizio del processo e sino al momento del pagamento, salvo diverso accordo tra le parti. Questo si ricaverebbe sia dalla ratio della disposizione (introdotta per scoraggiare l'inadempimento, come sopra detto), sia dal fatto che l'art. 1284 disciplina in generale il “saggio degli interessi” e non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità.
Donde, in applicazione di tali principi, sulla somma di euro 383,03 devono riconoscersi all'Imprerato gli interessi corrispettivi maggiorati, così come previsto dall'art 1284 IV comma c.c. a far data dalla notifica dell'anno di citazione (mentre non si riconoscono gli interessi legali a far data dall'estinzione anticipata trattandosi di azione di ripetizione dell'indebito e non ravvisandosi mala fede in capo alla . CP_2
3. Non merita infine accoglimento l'eccezione riguardo alla prescrizione della pretesta restitutoria, peraltro genericamente formulata dalla banca convenuta.
Nello specifico, la prescrizione del diritto al rimborso dei costi versato alla sottoscrizione del contratto e non goduto per il residuo periodo di copertura, ha durata decennale e decorre dalla data di estinzione anticipata del prestito.
Ne consegue che, nella specie, poiché il contratto è stato estinto anticipatamente a marzo 2021, al momento della notifica dell'atto di citazione in riassunzione (non è indicata la data di notifica dell'atto di citazione innanzi al Giudice di Pace) 27 dicembre 2022, alcuna prescrizione era maturata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza della (art. Controparte_1
91 c.p.c.). e vengono liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri minimi di cui al D.M.
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022, in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta.
4.1. Si precisa altresì che le spese lite riconosciute a devono essere distratte in favore Parte_2 dell'avv. Massimiliano Bersani, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie la domanda di restituzione proposta da , e per l'effetto condanna Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1 della somma residua di euro 383,04 con interessi maggiorati ex art 1284 IV comma c.c.;
2. condanna , in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_1 rifondere in favore del difensore antistatario di , avv. Massimiliano Bersani le spese Parte_2 del giudizio liquidate in euro 237,00 per esborsi ed euro 332,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Nola, 11.09.2025
Il Giudice
Dr.ssa Donatella Cennamo
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