Decreto cautelare 26 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 23 novembre 2021
Ordinanza collegiale 15 luglio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 29/12/2025, n. 23828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23828 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23828/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10428/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10428 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Rondini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Porcaro in Roma, via Ovidio 26;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno n. -OMISSIS- del 30.10.2020 e notificato al ricorrente in data 29.06.2021, con il quale è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dell'odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. LE Di RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato in data 27 luglio 2021 e depositato nelle forme e nei termini di rito in data 26 ottobre 2021, il ricorrente ha allegato e dedotto che: con istanza datata 21.09.2016, ha chiesto la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91; il Ministero dell'Interno, con decreto del 30.10.2020, ha rigettato il ricorso, in quanto, a suo parere, non sussistevano i presupposti per la concessione della cittadinanza italiana.
2. Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità e l’erroneità dell’impugnato decreto emesso dal Ministero dell'Interno, eccependo l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere e/o incompetenza e per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità e contraddittorietà dell’atto.
3. Nello specifico, il ricorrente ha sostenuto l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto:
- dell’unicità dei fatti penalmente rilevanti commessi, oltre che della loro risalenza nel tempo;
- delle sue attuali condizioni lavorative, familiari e di integrazione nella comunità nazionale.
4. Resiste al ricorso il Ministero dell’Interno, depositando documentazione.
5. Con decreto presidenziale n. 105859, del 26/10/2021, è stata respinta l’istanza cautelare monocratica.
6. Con ordinanza collegiale n. 02106593, del 23/11/2021, è stata respinta la richiesta misura cautelare preliminarmente formulata.
7. Con ordinanza collegiale n. 02513922, il Tribunale ha disposto incombenti istruttori a carico delle parti.
8. All’udienza straordinaria del 12 dicembre 2025, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
9. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
10. Il Collegio osserva quanto segue in merito alla natura del provvedimento di concessione della cittadinanza alla luce della giurisprudenza in materia, di recente sintetizzata dalla Sezione (T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 22418, dell’11 dicembre 2025), secondo cui l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell'istante all’interno della comunità nazionale, in quanto il conferimento dello status civitatis comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve, quindi, necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta, infatti, il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
In altri termini, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità e di osservare l’ordine e la sicurezza nazionale (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
11. Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo, ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Ciò in quanto la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino; il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione (ex multis, Cons. St., Sez. IV n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; TAR Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012).
12. Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, il Collegio ritiene infondate le censure formulate con il ricorso in esame, avendo l’Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione del ricorrente.
Invero, il provvedimento è stato fondato sulle risultanze del Rapporto Informativo della Questura di -OMISSIS- rilasciato in data 17.04.2020.
Con particolare riferimento alle segnalazioni di polizia delle quali il ricorrente è stato destinatario nell’anno 2016, occorre osservare anzitutto che esse hanno ad oggetto reati di particolare gravità (lesioni personali, rissa, sequestro di persona), la cui disciplina sanzionatoria è posta a tutela di beni giuridici fondamentali quali l’incolumità e la libertà personale.
Dunque, non appare affetta dai vizi sindacabili in questa sede la valutazione di non compiuta integrazione alla luce della mancanza del requisito della irreprensibilità della condotta, essendo il ricorrente incorso nello stesso anno in cui ha presentato domanda di cittadinanza nella denuncia per i reati di lesioni personali, rissa e sequestro di persona.
13. Né sembra smentita dalle allegazioni difensive l’inaffidabilità del ricorrente, né provata la sua consolidata adesione alle regole dell’ordinamento di cui chiede lo status, attesa la gravità dei reati che non sono smentiti dalla difesa, ma semplicemente sminuiti nella loro portata lesiva senza peraltro produrre la denuncia e o atti che possano offrire una diversa prospettazione della vicenda che ha dato causa al deferimento del ricorrente.
Peraltro, i gravi reati sopra menzionati si collocano temporalmente nello stesso anno nel quale lo stesso ha presentato la richiesta di status.
Né coglie nel segno la deduzione della parte ricorrente secondo cui le notizie di reato in oggetto sarebbero rimaste senza seguito, tenuto conto che la stessa ha depositato certificati rilasciati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa e La Spezia a richiesta dell’interessato rispettivamente ai sensi dell’art. 60 cpp e 24 DPR n. 313/2022 (che, a differenza di quanto previsto dall’art. 39 DPR n. 313/2022 per quelli rilasciati a richiesta di soggetti pubblici, non riporta le condanne per reati estinti o con il beneficio della non menzione).
A quanto precede aggiungasi che il ricorrente avrebbe potuto produrre gli atti del procedimento a sostegno delle proprie allegazioni difensive, mentre nulla allega a tale riguardo.
14. Siffatta circostanza, unitamente ai rilievi innanzi svolti, non può che condurre al rigetto del ricorso.
15. Le spese processuali possono, per ragioni di equità, essere comunque compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA RB VA, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
LE Di RT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE Di RT | IA RB VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.