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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 06/12/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta presso il Tribunale di Rieti al n. 908 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione in data 16.07.2025 e vertente
TRA
(P.IVA Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Brucchietti del Foro di Rieti, presso il quale è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
ATTRICE - OPPONENTE
E
C.F. (di Controparte_1 P.IVA_2 seguito anche solo ) CP_1
e per essa, in forza di procura del 23.12.2024 per atto del notaio di Per_1
Milano, rep. 65.077/31.351, la propria procuratrice speciale (n. di iscrizione al Controparte_2
Registro delle Imprese di Roma e C.F. ) in persona del suo P.IVA_3 procuratore speciale , nato a Roma il [...] in [...] Controparte_3 atto per Notar di Roma del 22.5.2025 Rep. 24414 racc. 12098 Persona_2 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Graziani del Foro di Rieti presso il quale è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
CONVENUTA – OPPOSTA
E
(P. IVA ) Controparte_4 P.IVA_4
CONVENUTA - OPPOSTA CONTUMACE
1 sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza del 16 luglio 2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato alle convenute indicate in epigrafe, ha introdotto il giudizio di merito avente Parte_1 ad oggetto l'opposizione all'esecuzione che ha fatto seguito alla fase sommaria dell'opposizione già svoltasi ex art. 615, comma 2 c.p.c. dinanzi il giudice dell'esecuzione e conclusasi con l'ordinanza da questo resa il 27 aprile 2021 che aveva denegato la richiesta di sospensione del processo esecutivo rubricato sub R.G.E. 41/2019.
L'attrice, a sostegno della propria opposizione - con la quale ha contestato il diritto di di procedere ad esecuzione forzata nel procedimento di CP_1 esecuzione immobiliare o comunque il diritto di percepire l'importo per come precisato da detta creditrice in detta procedura - ha dedotto ed eccepito:
1) l'inesistenza ab origine di un valido titolo esecutivo o comunque l'”inidoneità e/o l'inefficacia esecutiva dello stesso” in ragione del fatto che il contratto di mutuo dal quale l'allora creditore Parte_2
e ora il nuovo titolare del credito sosteneva
[...] CP_1 essere originato il diritto di credito azionato e che essa riteneva integrare l'idoneo titolo esecutivo stragiudiziale sulla base del quale quest'ultima aveva ritenuto di instaurare il processo esecutivo, in realtà non si era mai perfezionato, trattandosi di contratto reale e non essendo mai stata materialmente consegnata ad essa opponente, tuttavia, la cosa mutuata, ovvero il danaro la cui restituzione ora veniva pretesa, essendo stato tale denaro riposto in un deposito infruttifero;
2) l'erroneità dell'importo preteso in via esecutiva in quanto gli interessi moratori previsti nel contratto di mutuo, che pure erano stati conteggiati dalla erano in realtà usurari, con conseguente gratuità del mutuo ex CP_5 art. 1815, comma 2 c.c.;
2 3) che sussistono gravi elementi di indeterminatezza tali da determinare la nullità dell'intero negozio;
4) che, a seguito del ricalcolo dei pagamenti effettuato dal proprio consulente contabile e a seguito della loro imputazione al solo capitale mutuato, era risultato che alla data dell'ultimo pagamento effettuato essa opponente aveva versato maggiori somme per € 99.963,63.
5) Ha chiesto, quindi:
“ACCERTARE e DICHIARARE, la illegittimità della attivata procedura esecutiva per inesistenza ab origine di titolo esecutivo e/o per inidoneità e/o inefficacia esecutiva dello stesso, non potendosi configurare valido titolo esecutivo il “Contratto di mutuo” a rogito Notaio Dott. Rep. Persona_3
n. 59261, Racc. 17598, per carenza dei requisiti richiesti ex art. 474, comma
2, n. 3, c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE:
- ACCERTARE e DICHIARARE che la resistente ha contrattualmente CP_5 applicato, al predetto contratto di mutuo ipotecario, in violazione della L. n.
108/96, tassi di interessi superiori a quelli soglia:
e per l'effetto:
- ACCERTARE E DICHIARARE applicabile alla fattispecie l'art. 1815, comma
2, c.c. , con riconteggio ed imputazione sia della quota capitale che della quota interessi a decurtazione del capitale;
e per ulteriore effetto:
- ACCERTARE E DICHIARARE che alla data dell'ultimo pagamento effettuato il mutuatario risultava aver versato maggiori somme per €. 99.963,63,;
- IN VIA SUBORDINATA:
- ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del “Contratto di mutuo” Rep. n.
59261, Racc. 17598 a rogito Notaio Dott. per Persona_3 indeterminatezza dell'oggetto.
Con vittoria di spese e compensi professionali.” Si è costituita in giudizio (di Controparte_1 seguito anche solo per il tramite del proprio procuratore, la CP_1 quale ha contestato le avverse deduzioni e ha chiesto rigettarsi l'opposizione.
Il giudizio è stato istruito documentalmente.
3 Il 16.07.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, va esaminata con priorità logica la questione sintetizzata supra, sub 1), inerente l'inesistenza del titolo esecutivo di formazione stragiudiziale in ragione della sostenuta (dall'opponente) mancata conclusione del contratto di mutuo.
Muovendo dalla ricostruzione del dato fattuale, va rilevato anzitutto che nel contratto di mutuo (prodotto da parte opponente) stipulato in data
14.09.2007 dall'odierna opponente e dall'allora Parte_2
(alla cui posizione giuridica è succeduta l'odierna opposta)
[...] questi si davano reciprocamente atto che la seconda aveva corrisposto al primo la somma mutuata e che la mutuataria rilasciava, per ciò, “quietanza” (art. 1 del contratto); che immediatamente dopo la somma veniva riconsegnata alla a titolo di deposito cauzionale;
che il depositario era CP_5 la stessa e che tale deposito cauzionale veniva disposto a garanzia di CP_5 vari obblighi posti a carico della parte mutuataria, quali, ad es., la stipula di un contratto di assicurazione avente ad oggetto l'immobile ipotecato.
Le parti in tale contratto avevano previsto, poi, che la somma oggetto del deposito cauzionale sarebbe stata svincolata a condizione dell'adempimento da parte del mutuatario di tali obblighi.
Questi essendo i fatti, la questione di diritto che questo Tribunale è chiamato a risolvere è la seguente: se un contratto reale quale è il mutuo, che si perfeziona con la traditio rei, si concluda anche quando il mutuatario non acquisisca la disponibilità materiale, ma solo giuridica, del capitale, e quindi, in sostanza, se possa configurarsi traditio anche quando viene acquisita la disponibilità solo giuridica del danaro.
Orbene, questo Tribunale ritiene che un'interpretazione evolutiva del concetto di realità del contratto imponga di affermare che la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non vada intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario. Tale interpretazione evolutiva scaturisce
4 dalla progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e della loro sostituzione con annotazioni contabili, nonchè delle conseguenze portate dalla normativa antiriciclaggio la quale ha imposto misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali e che hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro (cfr. al riguardo Cass. Civ. sent. 27/08/2015, n. 17194).
Sulla base di tale esegesi è stato affermato condivisibilmente in giurisprudenza, ad esempio, che “in tema di perfezionamento del contratto, il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario;
ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata mediante l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, poiché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso” (Tribunale Bologna sez.
III, 11/03/2022, n. 645).
È stato così correttamente affermato anche che il deposito della somma mutuata su un libretto di risparmio al portatore – in luogo della consegna materiale del danaro - soddisfi il requisito della realità in quanto in tal caso il danaro è uscito dalla disponibilità del mutuante ed è entrato nel patrimonio del mutuatario (Tribunale Avezzano, sez. I. 17.02.2022, n. 44; Tribunale
Terni, sez. I, 08/06/2020, n. 343).
Del resto, nel momento stesso in cui il danaro mutuato viene conferito su un deposito infruttifero, il mutuatario può dare disposizioni sulle modalità e sui tempi di utilizzo dello stesso (come evidenziato da Tribunale Lecce, sez.
III, sent. 16.12.2021, n. 3416). La costituzione di un deposito cauzionale infruttifero avente ad oggetto il danaro mutuato conferma, d'altra parte,
l'acquisizione da parte del mutuatario della disponibilità dello stesso, atteso che l'istituto di credito viene a trovarsi nel possesso del denaro non già perché non ha provveduto in concreto ad erogare il finanziamento, bensì
5 perché ha acquisito un diverso ed autonomo titolo giuridico, rappresentato appunto dalla garanzia cauzionale provvisoriamente costituita in suo favore dal beneficiario (in tal senso v. anche Tribunale di Roma, sez. IV, sent.
1.10.2020)
Anche nell'ipotesi in cui le parti abbiano inserito nel contratto specifiche pattuizioni consistenti nell'incarico conferito dal mutuatario al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un proprio interesse deve ritenersi che il danaro sia entrato nella disponibilità e nel patrimonio del mutuatario (Tribunale di Pistoia, sez. I, sent. 27.09.2021, n. 774).
Poste tali premesse e rilevato come il principio della equivalenza tra traditio rei e disponibilità giuridica della res sia ormai recepito in giurisprudenza tanto da far parte del diritto vivente, nel caso per cui è processo il contratto reale di mutuo può dirsi sicuramente perfezionato.
Infatti:
- anche a prescindere dal dirimente rilievo per cui il mutuatario ha rilasciato quietanza di ricezione delle somme erogate dalla va CP_5 evidenziato come il fatto stesso che, contestualmente alla loro ricezione, abbia stipulato con la stessa un contratto di deposito cauzionale (il CP_5 quale altro non è che un negozio collegato al contratto di mutuo) avente ad oggetto tali somme indica che ne ha potuto negozialmente disporre, impiegandole a scopi di garanzia;
- attraverso la conclusione del contratto di deposito cauzionale, del resto, tali somme sono uscite dalla disponibilità della (che invero, non CP_5 le ha potute investire o prestare ad altri soggetti).
Nel caso di specie, poi, pur nell'assorbenza delle superiori considerazioni, vi
è da evidenziare – per completezza d'esame - anche ciò: le parti avevano previsto, come sopra indicato, anche che tali somme sarebbero state svincolate dal deposito e consegnate (anche) materialmente alla parte mutuataria alla ricorrenza di determinati eventi che costituivano oggetto di condizioni.
Orbene, l'opponente non ha mai contestato l'avveramento degli eventi oggetto di tali condizioni, né ha mai dedotto che la somma mutuata non gli
6 sia stata consegnata, anche materialmente, in un momento alla stipula del contratto di mutuo.
3. Chiarito che il contratto di mutuo si è perfezionato e che esso nel caso di specie costituisce titolo esecutivo stragiudiziale (ciò in quanto la volontà delle parti e la traditio rei sono consacrate in atto pubblico ex art. 474, comma 2, n. 3 cpc), va ora esaminata la questione prospettata dall'opponente, e sopra sintetizzata sub § 1, n. 2), inerente la presunta usurarietà degli interessi moratori pattuiti, con conseguente asserita necessità di ricalcolare l'importo da restituire alla in ragione CP_5 dell'esigenza di scomputare la quota corrispondente agli interessi medesimi, giusta il disposto dell'art. 1815, comma 2 c.c. (sulla specificazione per cui l'usurarietà nel caso di specie riguarderebbe gli interessi di mora e non quelli corrispettivi, v. la relazione tecnica di parte depositata dall'attrice).
Vero è, a tal riguardo, che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori. Le Sezioni Unite (Cass. SS.UU., sent. 19597/2020) hanno invero chiarito che, alla luce delle rationes legis sottese alla disciplina antiusura (quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario) ed in particolare dell'esigenza di piena tutela del soggetto debitore, il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possono dirsi estranei all'interesse moratorio.
Tutela che, ad avviso della Suprema Corte, non sarebbe adeguata se fosse solo consentito il ricorso allo strumento di cui all'art. 1384 cod. civ. (riduzione della penale ad equità) come sostenuto dai fautori delle tesi restrittive per le quali solo gli interessi corrispettivi erano assoggettati alla disciplina antiusura: questa soluzione infatti non solo potrebbe dare adito ad applicazioni differenti sul piano nazionale, ma anche, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia.
Per le Sezioni Unite sussiste, invece, l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore: il quale ultimo, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non
7 venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti.
La disciplina antiusura, in sostanza, intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, inclusi gli interessi moratori che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento, trasformandosi il meccanismo tecnico-giuridico da quello del termine a quello della condizione, e dunque anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura.
Chiarita, dunque, l'assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina antiusura, nell'individuazione dei tassi soglia deve farsi riferimento ai Decreti ministeriali cui è dalla legge (art. 644 cpc e L. n. 108/1996) demandata l'individuazione dei tassi soglia stessi, come vigenti al momento del contratto. A tal riguardo le chiamate Sezioni Unite hanno chiarito che, qualora il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal
T.E.G.M., in aderenza al principio di simmetria già espresso nella precedente sentenza n. 16303 del 2018 con riferimento alle commissioni di massimo scoperto, di questo tasso medio di mora debba pure tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori. Se, al contrario, il D.M. di riferimento non rechi neppure l'indicazione della maggiorazione media degli interessi moratori, allora ai fini dell'individuazione del tasso soglia resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato.
Tanto chiarito, si osserva però che se s'intende far valere la rilevanza della mora dal punto di vista del costo effettivo del credito (allegando l'usurarietà di quest'ultimo), non si può avere riguardo al tasso, bensì al più ai soli interessi effettivamente praticati e applicati in corso di rapporto e rapportati all'intero capitale;
tenendo dunque conto che nella pluralità dei casi, in caso di finanziamento con rimborso rateale, il ritardo nel pagamento della singola rata genera interessi di mora solo sulla singola rata, e non sull'intero capitale;
inoltre, in fatto, appare difficile che il rapporto in caso di
8 inadempimento si protragga al punto tale da determinare un debito per interessi moratori tale da "superare" il tasso soglia: nei fatti, il rapporto verrà risolto ben prima.
Ora, l'opponente non ha specificamente allegato il tasso annuo degli interessi moratori effettivamente praticato, né la somma di danaro sul quale sono stati calcolati e per quanto tempo, non consentendo quindi al Tribunale di verificare la fondatezza dell'allegazione sulla base di quanto sopra evidenziato con riguardo alla eventuale usurarietà degli interessi di tal natura.
4. Passando ora ad esaminare l'eccezione di indeterminatezza sollevata dall'opponente (sintetizzata supra, § 1, n. 3), si rileva la sua assoluta genericità. Può solo osservarsi che il contratto in esame indica l'importo mutuato, il termine entro cui deve essere restituito, il numero di rate e, attraverso l'indicazione preventiva degli specifici criteri per determinare il tasso (variabile) degli interessi corrispettivi, il costo del prestito.
5. L'opposizione all'esecuzione, pertanto, deve essere in toto rigettata.
6. Le spese di lite inerenti il presente giudizio di merito, liquidate sulla base dei valori minimi stabiliti dal D.M. 55/2014 (stante la elementarità delle questioni di fatto e di diritto affrontate), seguono la soccombenza.
Peraltro, nulla deve essere liquidato con riguardo al rapporto processuale tra opponente soccombente ed , non essendosi Controparte_4 questa costituita.
Deve essere confermata la regolamentazione delle spese effettuata a definizione della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione svoltasi dinanzi il G.E., inerenti l'attività svolta in seno a quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) rigetta, in quanto infondata, l'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615, comma 2 c.p.c. da e, per l'effetto, tutte le Parte_1 domande da questa proposte;
2) condanna a rifondere a Parte_1 [...]
rappresentata nel presente giudizio dalla Controparte_1 procuratrice le spese della presente fase di merito Controparte_2
9 che liquida in € 11.300,00 per compenso professionale, oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014, ferma la regolamentazione delle spese inerenti la pregressa fase sommaria dell'opposizione celebrata dinanzi il G.E.
3) nulla sulle spese inerenti la presente fase di merito dell'opposizione quanto al rapporto processuale tra e Parte_1 [...]
Controparte_4
Rieti, 6 dicembre 2025
IL GIUDICE dott. Roberto Colonnello
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta presso il Tribunale di Rieti al n. 908 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione in data 16.07.2025 e vertente
TRA
(P.IVA Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Brucchietti del Foro di Rieti, presso il quale è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
ATTRICE - OPPONENTE
E
C.F. (di Controparte_1 P.IVA_2 seguito anche solo ) CP_1
e per essa, in forza di procura del 23.12.2024 per atto del notaio di Per_1
Milano, rep. 65.077/31.351, la propria procuratrice speciale (n. di iscrizione al Controparte_2
Registro delle Imprese di Roma e C.F. ) in persona del suo P.IVA_3 procuratore speciale , nato a Roma il [...] in [...] Controparte_3 atto per Notar di Roma del 22.5.2025 Rep. 24414 racc. 12098 Persona_2 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Graziani del Foro di Rieti presso il quale è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
CONVENUTA – OPPOSTA
E
(P. IVA ) Controparte_4 P.IVA_4
CONVENUTA - OPPOSTA CONTUMACE
1 sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza del 16 luglio 2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato alle convenute indicate in epigrafe, ha introdotto il giudizio di merito avente Parte_1 ad oggetto l'opposizione all'esecuzione che ha fatto seguito alla fase sommaria dell'opposizione già svoltasi ex art. 615, comma 2 c.p.c. dinanzi il giudice dell'esecuzione e conclusasi con l'ordinanza da questo resa il 27 aprile 2021 che aveva denegato la richiesta di sospensione del processo esecutivo rubricato sub R.G.E. 41/2019.
L'attrice, a sostegno della propria opposizione - con la quale ha contestato il diritto di di procedere ad esecuzione forzata nel procedimento di CP_1 esecuzione immobiliare o comunque il diritto di percepire l'importo per come precisato da detta creditrice in detta procedura - ha dedotto ed eccepito:
1) l'inesistenza ab origine di un valido titolo esecutivo o comunque l'”inidoneità e/o l'inefficacia esecutiva dello stesso” in ragione del fatto che il contratto di mutuo dal quale l'allora creditore Parte_2
e ora il nuovo titolare del credito sosteneva
[...] CP_1 essere originato il diritto di credito azionato e che essa riteneva integrare l'idoneo titolo esecutivo stragiudiziale sulla base del quale quest'ultima aveva ritenuto di instaurare il processo esecutivo, in realtà non si era mai perfezionato, trattandosi di contratto reale e non essendo mai stata materialmente consegnata ad essa opponente, tuttavia, la cosa mutuata, ovvero il danaro la cui restituzione ora veniva pretesa, essendo stato tale denaro riposto in un deposito infruttifero;
2) l'erroneità dell'importo preteso in via esecutiva in quanto gli interessi moratori previsti nel contratto di mutuo, che pure erano stati conteggiati dalla erano in realtà usurari, con conseguente gratuità del mutuo ex CP_5 art. 1815, comma 2 c.c.;
2 3) che sussistono gravi elementi di indeterminatezza tali da determinare la nullità dell'intero negozio;
4) che, a seguito del ricalcolo dei pagamenti effettuato dal proprio consulente contabile e a seguito della loro imputazione al solo capitale mutuato, era risultato che alla data dell'ultimo pagamento effettuato essa opponente aveva versato maggiori somme per € 99.963,63.
5) Ha chiesto, quindi:
“ACCERTARE e DICHIARARE, la illegittimità della attivata procedura esecutiva per inesistenza ab origine di titolo esecutivo e/o per inidoneità e/o inefficacia esecutiva dello stesso, non potendosi configurare valido titolo esecutivo il “Contratto di mutuo” a rogito Notaio Dott. Rep. Persona_3
n. 59261, Racc. 17598, per carenza dei requisiti richiesti ex art. 474, comma
2, n. 3, c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE:
- ACCERTARE e DICHIARARE che la resistente ha contrattualmente CP_5 applicato, al predetto contratto di mutuo ipotecario, in violazione della L. n.
108/96, tassi di interessi superiori a quelli soglia:
e per l'effetto:
- ACCERTARE E DICHIARARE applicabile alla fattispecie l'art. 1815, comma
2, c.c. , con riconteggio ed imputazione sia della quota capitale che della quota interessi a decurtazione del capitale;
e per ulteriore effetto:
- ACCERTARE E DICHIARARE che alla data dell'ultimo pagamento effettuato il mutuatario risultava aver versato maggiori somme per €. 99.963,63,;
- IN VIA SUBORDINATA:
- ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del “Contratto di mutuo” Rep. n.
59261, Racc. 17598 a rogito Notaio Dott. per Persona_3 indeterminatezza dell'oggetto.
Con vittoria di spese e compensi professionali.” Si è costituita in giudizio (di Controparte_1 seguito anche solo per il tramite del proprio procuratore, la CP_1 quale ha contestato le avverse deduzioni e ha chiesto rigettarsi l'opposizione.
Il giudizio è stato istruito documentalmente.
3 Il 16.07.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, va esaminata con priorità logica la questione sintetizzata supra, sub 1), inerente l'inesistenza del titolo esecutivo di formazione stragiudiziale in ragione della sostenuta (dall'opponente) mancata conclusione del contratto di mutuo.
Muovendo dalla ricostruzione del dato fattuale, va rilevato anzitutto che nel contratto di mutuo (prodotto da parte opponente) stipulato in data
14.09.2007 dall'odierna opponente e dall'allora Parte_2
(alla cui posizione giuridica è succeduta l'odierna opposta)
[...] questi si davano reciprocamente atto che la seconda aveva corrisposto al primo la somma mutuata e che la mutuataria rilasciava, per ciò, “quietanza” (art. 1 del contratto); che immediatamente dopo la somma veniva riconsegnata alla a titolo di deposito cauzionale;
che il depositario era CP_5 la stessa e che tale deposito cauzionale veniva disposto a garanzia di CP_5 vari obblighi posti a carico della parte mutuataria, quali, ad es., la stipula di un contratto di assicurazione avente ad oggetto l'immobile ipotecato.
Le parti in tale contratto avevano previsto, poi, che la somma oggetto del deposito cauzionale sarebbe stata svincolata a condizione dell'adempimento da parte del mutuatario di tali obblighi.
Questi essendo i fatti, la questione di diritto che questo Tribunale è chiamato a risolvere è la seguente: se un contratto reale quale è il mutuo, che si perfeziona con la traditio rei, si concluda anche quando il mutuatario non acquisisca la disponibilità materiale, ma solo giuridica, del capitale, e quindi, in sostanza, se possa configurarsi traditio anche quando viene acquisita la disponibilità solo giuridica del danaro.
Orbene, questo Tribunale ritiene che un'interpretazione evolutiva del concetto di realità del contratto imponga di affermare che la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non vada intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario. Tale interpretazione evolutiva scaturisce
4 dalla progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e della loro sostituzione con annotazioni contabili, nonchè delle conseguenze portate dalla normativa antiriciclaggio la quale ha imposto misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali e che hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro (cfr. al riguardo Cass. Civ. sent. 27/08/2015, n. 17194).
Sulla base di tale esegesi è stato affermato condivisibilmente in giurisprudenza, ad esempio, che “in tema di perfezionamento del contratto, il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario;
ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata mediante l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, poiché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso” (Tribunale Bologna sez.
III, 11/03/2022, n. 645).
È stato così correttamente affermato anche che il deposito della somma mutuata su un libretto di risparmio al portatore – in luogo della consegna materiale del danaro - soddisfi il requisito della realità in quanto in tal caso il danaro è uscito dalla disponibilità del mutuante ed è entrato nel patrimonio del mutuatario (Tribunale Avezzano, sez. I. 17.02.2022, n. 44; Tribunale
Terni, sez. I, 08/06/2020, n. 343).
Del resto, nel momento stesso in cui il danaro mutuato viene conferito su un deposito infruttifero, il mutuatario può dare disposizioni sulle modalità e sui tempi di utilizzo dello stesso (come evidenziato da Tribunale Lecce, sez.
III, sent. 16.12.2021, n. 3416). La costituzione di un deposito cauzionale infruttifero avente ad oggetto il danaro mutuato conferma, d'altra parte,
l'acquisizione da parte del mutuatario della disponibilità dello stesso, atteso che l'istituto di credito viene a trovarsi nel possesso del denaro non già perché non ha provveduto in concreto ad erogare il finanziamento, bensì
5 perché ha acquisito un diverso ed autonomo titolo giuridico, rappresentato appunto dalla garanzia cauzionale provvisoriamente costituita in suo favore dal beneficiario (in tal senso v. anche Tribunale di Roma, sez. IV, sent.
1.10.2020)
Anche nell'ipotesi in cui le parti abbiano inserito nel contratto specifiche pattuizioni consistenti nell'incarico conferito dal mutuatario al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un proprio interesse deve ritenersi che il danaro sia entrato nella disponibilità e nel patrimonio del mutuatario (Tribunale di Pistoia, sez. I, sent. 27.09.2021, n. 774).
Poste tali premesse e rilevato come il principio della equivalenza tra traditio rei e disponibilità giuridica della res sia ormai recepito in giurisprudenza tanto da far parte del diritto vivente, nel caso per cui è processo il contratto reale di mutuo può dirsi sicuramente perfezionato.
Infatti:
- anche a prescindere dal dirimente rilievo per cui il mutuatario ha rilasciato quietanza di ricezione delle somme erogate dalla va CP_5 evidenziato come il fatto stesso che, contestualmente alla loro ricezione, abbia stipulato con la stessa un contratto di deposito cauzionale (il CP_5 quale altro non è che un negozio collegato al contratto di mutuo) avente ad oggetto tali somme indica che ne ha potuto negozialmente disporre, impiegandole a scopi di garanzia;
- attraverso la conclusione del contratto di deposito cauzionale, del resto, tali somme sono uscite dalla disponibilità della (che invero, non CP_5 le ha potute investire o prestare ad altri soggetti).
Nel caso di specie, poi, pur nell'assorbenza delle superiori considerazioni, vi
è da evidenziare – per completezza d'esame - anche ciò: le parti avevano previsto, come sopra indicato, anche che tali somme sarebbero state svincolate dal deposito e consegnate (anche) materialmente alla parte mutuataria alla ricorrenza di determinati eventi che costituivano oggetto di condizioni.
Orbene, l'opponente non ha mai contestato l'avveramento degli eventi oggetto di tali condizioni, né ha mai dedotto che la somma mutuata non gli
6 sia stata consegnata, anche materialmente, in un momento alla stipula del contratto di mutuo.
3. Chiarito che il contratto di mutuo si è perfezionato e che esso nel caso di specie costituisce titolo esecutivo stragiudiziale (ciò in quanto la volontà delle parti e la traditio rei sono consacrate in atto pubblico ex art. 474, comma 2, n. 3 cpc), va ora esaminata la questione prospettata dall'opponente, e sopra sintetizzata sub § 1, n. 2), inerente la presunta usurarietà degli interessi moratori pattuiti, con conseguente asserita necessità di ricalcolare l'importo da restituire alla in ragione CP_5 dell'esigenza di scomputare la quota corrispondente agli interessi medesimi, giusta il disposto dell'art. 1815, comma 2 c.c. (sulla specificazione per cui l'usurarietà nel caso di specie riguarderebbe gli interessi di mora e non quelli corrispettivi, v. la relazione tecnica di parte depositata dall'attrice).
Vero è, a tal riguardo, che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori. Le Sezioni Unite (Cass. SS.UU., sent. 19597/2020) hanno invero chiarito che, alla luce delle rationes legis sottese alla disciplina antiusura (quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario) ed in particolare dell'esigenza di piena tutela del soggetto debitore, il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possono dirsi estranei all'interesse moratorio.
Tutela che, ad avviso della Suprema Corte, non sarebbe adeguata se fosse solo consentito il ricorso allo strumento di cui all'art. 1384 cod. civ. (riduzione della penale ad equità) come sostenuto dai fautori delle tesi restrittive per le quali solo gli interessi corrispettivi erano assoggettati alla disciplina antiusura: questa soluzione infatti non solo potrebbe dare adito ad applicazioni differenti sul piano nazionale, ma anche, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia.
Per le Sezioni Unite sussiste, invece, l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore: il quale ultimo, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non
7 venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti.
La disciplina antiusura, in sostanza, intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, inclusi gli interessi moratori che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento, trasformandosi il meccanismo tecnico-giuridico da quello del termine a quello della condizione, e dunque anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura.
Chiarita, dunque, l'assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina antiusura, nell'individuazione dei tassi soglia deve farsi riferimento ai Decreti ministeriali cui è dalla legge (art. 644 cpc e L. n. 108/1996) demandata l'individuazione dei tassi soglia stessi, come vigenti al momento del contratto. A tal riguardo le chiamate Sezioni Unite hanno chiarito che, qualora il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal
T.E.G.M., in aderenza al principio di simmetria già espresso nella precedente sentenza n. 16303 del 2018 con riferimento alle commissioni di massimo scoperto, di questo tasso medio di mora debba pure tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori. Se, al contrario, il D.M. di riferimento non rechi neppure l'indicazione della maggiorazione media degli interessi moratori, allora ai fini dell'individuazione del tasso soglia resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato.
Tanto chiarito, si osserva però che se s'intende far valere la rilevanza della mora dal punto di vista del costo effettivo del credito (allegando l'usurarietà di quest'ultimo), non si può avere riguardo al tasso, bensì al più ai soli interessi effettivamente praticati e applicati in corso di rapporto e rapportati all'intero capitale;
tenendo dunque conto che nella pluralità dei casi, in caso di finanziamento con rimborso rateale, il ritardo nel pagamento della singola rata genera interessi di mora solo sulla singola rata, e non sull'intero capitale;
inoltre, in fatto, appare difficile che il rapporto in caso di
8 inadempimento si protragga al punto tale da determinare un debito per interessi moratori tale da "superare" il tasso soglia: nei fatti, il rapporto verrà risolto ben prima.
Ora, l'opponente non ha specificamente allegato il tasso annuo degli interessi moratori effettivamente praticato, né la somma di danaro sul quale sono stati calcolati e per quanto tempo, non consentendo quindi al Tribunale di verificare la fondatezza dell'allegazione sulla base di quanto sopra evidenziato con riguardo alla eventuale usurarietà degli interessi di tal natura.
4. Passando ora ad esaminare l'eccezione di indeterminatezza sollevata dall'opponente (sintetizzata supra, § 1, n. 3), si rileva la sua assoluta genericità. Può solo osservarsi che il contratto in esame indica l'importo mutuato, il termine entro cui deve essere restituito, il numero di rate e, attraverso l'indicazione preventiva degli specifici criteri per determinare il tasso (variabile) degli interessi corrispettivi, il costo del prestito.
5. L'opposizione all'esecuzione, pertanto, deve essere in toto rigettata.
6. Le spese di lite inerenti il presente giudizio di merito, liquidate sulla base dei valori minimi stabiliti dal D.M. 55/2014 (stante la elementarità delle questioni di fatto e di diritto affrontate), seguono la soccombenza.
Peraltro, nulla deve essere liquidato con riguardo al rapporto processuale tra opponente soccombente ed , non essendosi Controparte_4 questa costituita.
Deve essere confermata la regolamentazione delle spese effettuata a definizione della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione svoltasi dinanzi il G.E., inerenti l'attività svolta in seno a quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) rigetta, in quanto infondata, l'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615, comma 2 c.p.c. da e, per l'effetto, tutte le Parte_1 domande da questa proposte;
2) condanna a rifondere a Parte_1 [...]
rappresentata nel presente giudizio dalla Controparte_1 procuratrice le spese della presente fase di merito Controparte_2
9 che liquida in € 11.300,00 per compenso professionale, oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014, ferma la regolamentazione delle spese inerenti la pregressa fase sommaria dell'opposizione celebrata dinanzi il G.E.
3) nulla sulle spese inerenti la presente fase di merito dell'opposizione quanto al rapporto processuale tra e Parte_1 [...]
Controparte_4
Rieti, 6 dicembre 2025
IL GIUDICE dott. Roberto Colonnello
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