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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1346/2024 R.G. e vertente
tra
, elettivamente domiciliato in Busto Arsizio, via Solferino n. 3, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Enrico Lambiase e dell'Avv. Cristiano Principe che lo rappresentano e difendono in forza di procura allegata all'atto di citazione;
- attore -;
e
e , contumaci; Controparte_1 Controparte_2
- convenuti -;
OGGETTO: art. 524 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con le note ex art. 189 c.p.c. parte attrice così ha precisato le conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: Nel merito: autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 524 c.c., il signor ad Parte_1 accettare l'eredità del de cuius , in nome e in luogo della rinunziante SO [...]
e a svolgere tutte le azioni proprie della qualità di erede della Controparte_1
predetta, sino al soddisfacimento integrale delle ragioni di credito vantate dallo stesso nei confronti della sig.ra meglio descritte nella narrativa del presente atto. Con vittoria di CP_1 spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
– premesso che, in data 5 marzo 2022, è deceduta in Genova Parte_1
senza lasciare testamento e che i chiamati all'eredità risultano essere le figlie SO
, e – ha esposto che: 1) è creditore Controparte_1 Controparte_3 CP_4
1 di dell'importo di € 107.124,16, oltre spese legali liquidate nel Controparte_1
decreto ingiuntivo e interessi legali;
2) ha presentato ricorso ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. al fine di far fissare un termine per l'accettazione dell'eredità. Il Tribunale di Genova, all'udienza del
25 ottobre 2023, ha concesso termine di 60 giorni per poter accettare l'eredità della , Per_1
ma la convenuta non ha accettato. A seguito della mancata accettazione da parte della CP_1
il soggetto subentrante nei diritti ereditari è il figlio;
3) Controparte_2 Controparte_1
non è proprietaria di beni immobili e non ha ulteriori beni aggredibili che
[...]
consentano un pronto recupero del credito vantato;
4) era proprietaria di un SO
immobile sito in Genova, via Emilio Salgari n. 1/8, ed è pertanto suo interesse essere autorizzato ad accettare l'eredità in luogo della predetta al fine di Controparte_1
soddisfarsi sui beni ereditari.
e , pur ritualmente convenuti in Controparte_1 Controparte_2
giudizio, non si sono costituiti.
Ciò posto, si osserva che il fondamento dell'art. 524 c.c. consiste nell'esigenza di assicurare idonea protezione ai creditori del chiamato all'eredità verso un atto potenzialmente lesivo delle loro ragioni, quale per l'appunto integra una rinunzia all'eredità al debitore devoluta, dal medesimo eseguita a fronte di un relictum di segno positivo e, pertanto, in spregio alle pretese di costoro, inabilitati a trovare ristoro e soddisfacimento nella garanzia generica loro offerta dal debitore rinunziante, giacché incapiente. Invero, il riferimento all'accettazione, la quale è riservata ai soli chiamati, è da intendersi come autorizzazione ad aggredire la quota parte di beni ereditari che sarebbero spettati al debitore-chiamato- rinunziante, da attuarsi mercé gli ordinari strumenti esecutivi. Tale interpretazione trova conferma nel dato letterale della norma, la quale sancisce che l'accettazione è effettuata “in nome e in luogo” del debitore rinunciante [anche quando la rinuncia all'eredità abbia costituito effetto dell'actio interrogatoria contemplata dall'art. 481 c.c. (v. Cass. n. 7735/2007)], da ciò potendosi inferire che i creditori non acquistano personalmente la qualità di eredi.
Conseguentemente, l'azione di cui all'art. 524 c.c. si pone in chiave di strumentalità rispetto alla concreta attuazione dell'interesse creditorio alla prestazione: difatti, sarà pur sempre poi necessario ordire una regolare procedura esecutiva, mobiliare o immobiliare, al fine di conseguire quanto effettivamente spettante al creditore.
Non è inoltre necessario che la rinunzia all'eredità sia stata preordinata allo specifico scopo d'impedire ai creditori di soddisfarsi, e neppure occorre da parte del debitore la consapevolezza del pregiudizio loro arrecato, tant'è che la disposizione contiene l'inciso “benchè senza frode”.
2 Quanto al presupposto del danno, basta che al momento dell'esercizio dell'azione di cui all'art. 524 c.c. il danno sia sicuramente prevedibile, nel senso che ricorrano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore appaiono insufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori (v. Cass. n. 5994/2020; Cass. n. 8519/2016). Ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di , Controparte_2
avendo la giurisprudenza della Suprema Corte reiteratamente affermato che l'azione di cui all'art. 524 c.c. vede come unico legittimato passivo l'erede rinunciante (v. Cass. n.
24883/2013; Cass. n. 17866/2003; Cass. n. 3548/1995).
Quanto alla domanda formulata nei confronti di Controparte_1 [...]
ha dimostrato di essere creditore della somma di € 107.124,16 (v. doc. 3). Parte_1
Al cospetto di ciò, la possibilità di aggredire subito, alla stregua di bene della debitrice, la quota per cui la convenuta era chiamata all'eredità di corrisponde a un SO interesse attuale dell'attore, aumentando le possibilità di utile soddisfazione del suo credito.
Per converso, la rinuncia a quella eredità, obliterando tale possibilità, è oggettivamente dannosa.
Peraltro, la debitrice, che non risulta proprietaria di beni immobili (v. docc. 6 e 10), rimanendo contumace, non ha fornito prove circa la titolarità di ulteriori beni che possano garantire la soddisfazione del credito da parte di Pt_1
In definitiva, la rinuncia, da parte di all'eredità di Controparte_1
è causa di un pregiudizio patrimoniale certo per la garanzia dell'attore. SO
Alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda formulata nei confronti della convenuta è fondata e merita accoglimento e, per l'effetto, l'attore va autorizzato ad accettare l'eredità della de cuius in luogo della debitrice SO Controparte_1
e fino alla concorrenza del proprio credito.
[...]
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza di e Controparte_1
vengono liquidate, nei valori minimi, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile e di bassa complessità.
Nulla a disporre per le spese di lite nel rapporto tra l'attore e stante Controparte_2 la contumacia di quest'ultimo.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto;
Controparte_2
- in accoglimento della domanda proposta nei confronti della convenuta, autorizza l'attore ad accettare l'eredità della de cuius in luogo di SO Controparte_1
e fino alla concorrenza del proprio credito;
[...]
- condanna al pagamento, in favore dell'attore, delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali ed € 570,60 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese di lite nel rapporto tra l'attore e . Controparte_2
Così deciso in Genova, in data 7 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
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