Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 24/03/2026, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02009/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00483/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 483 del 2026, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato su istanza di aggiornamento in relazione a pregresso divieto di detenzione armi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa RI BR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che in subiecta materia il giudizio è ordinariamente definito con sentenza in forma semplificata;
Considerato che parte ricorrente proponeva il ricorso all’esame con cui chiedeva dichiararsi illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione resistente su istanza formulata in data 3 dicembre 2025 intesa al riesame del pregresso divieto di detenzione armi a suo tempo opposto, in ragione di ritenute sopravvenienze favorevoli;
Considerato che in data 5 marzo 2026 l’Amministrazione resistente dava conto dell’intervenuto provvedimento espresso che confermava il pregresso divieto (cfr. produzione in atti);
Considerato che da tanto consegue l’improcedibilità del presente ricorso, essendo stato il silenzio rimosso in ragione del sopravvenuto provvedimento espresso, come del resto riconosciuto da parte ricorrente;
Ritenuto che le spese del presente provvedimento possano compensarsi inter partes, tenuto conto dell’esito in rito e della tempistica, invero assai breve, nella quale è maturato il contestato procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI BR, Presidente, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
Gianluca Di Vita, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI BR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.