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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/08/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE seconda sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna FASAN Presidente rel.
dott.ssa Annalisa BARZAZI Giudice
dott.ssa Giovanna MULLIG Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale di TR
(C.F. ), con sede a Tavagnacco (Udine), via Palladio n. 53, in persona del Liquidatore P.IVA_1
e legale rappresentante;
Parte_1
(R.G. P.U. 79-1/2025)
sentita la relazione del Presidente relatore;
letta l'istanza di apertura della propria liquidazione giudiziale proposta da TR
, rappresentata e difesa dall'avv. Diego D'Agostini del Foro di Udine, domiciliatario;
[...]
dato atto che, a mezzo del suo procuratore, la società debitrice ha rinunciato a comparire,
dichiarando di non avere ulteriori argomentazioni o documenti da sottoporre al giudice oltre a quanto già esposto in ricorso;
ravvisata la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, C.C.I.I.;
rilevato che i bilanci della società debitrice - che svolge attività di commercio all'ingrosso di medicinali, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici, prodotti di erboristeria ed omeopatici,
articoli sanitari ed igienici, integratori alimentari, cosmetici mediante rivendita e fornitura di prodotti di società produttrici ed intermediarie a farmacie, strutture sanitarie e di assistenza alla persona,
parafarmacie ed esercizi - espongono valori di attivo, di ricavi e di debiti ampiamente CP_2
superiori a quelli di cui all'art. 2 c. 1 lett. d) CCII, come confermato dalla stessa società istante;
1 rilevato che la società ricorrente espone di versare attualmente in uno stato di crisi irreversibile causato: - dalla cessazione improvvisa ed inaspettata a partire da marzo 2025 dei rapporti commerciali con quattro fornitori strategici che, complessivamente, generavano oltre l'80% del fatturato aziendale;
- dalla mancata tempestiva sostituzione dei partner commerciali con altri operatori qualificati e conseguente impossibilità di ricevere ordini, generare liquidità ed operare sul mercato di riferimento;
- dall'improvviso recesso di buona parte degli agenti di cui si avvaleva per le vendite (alcuni dei quali avrebbero intrattenuto contatti diretti con imprese concorrenti e ciò anche in costanza del rapporto contrattuale di agenzia); - dalla conseguente contrazione delle vendite e dei fatturati da parte delle rete commerciale da cui è generata la mancanza della liquidità necessaria a far fronte alle scadenze nei confronti degli istituti di credito ed addirittura al pagamento degli stipendi dei dipendenti;
- dal progressivo aggravamento della situazione finanziaria che ha reso necessario procedere al recesso dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo a decorrere dal 16.06.2025, con conseguente impossibilità di conseguire l'oggetto sociale;
evidenziato che lo stato di insolvenza e l'irreversibilità della crisi sono ammessi dalla stessa debitrice nel ricorso (proposto dal liquidatore della società in tal senso previamente autorizzato anche dall'assemblea dei soci con delibera del 23.06.2025) e risultano confermati dalla documentazione contabile e societaria prodotta e dalla notifica in data 6.08.2025 di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per l'importo di €. 6.093,71;
rilevato che i documenti prodotti evidenziano l'ampio superamento del valore soglia dei debiti scaduti di cui all'art. 49 c. 5 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 39, 40, 41, 49, 121 CCII,
- dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di TR
(C.F. , con sede a Tavagnacco (Udine), via Palladio n. 53, in persona
[...] P.IVA_1
del Liquidatore e legale rappresentante;
Parte_1
- nomina quale Giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
- nomina curatore la dott.ssa con studio a Udine, Piazzetta Antonini n. 6; Persona_1
2 - ordina al legale rappresentante della debitrice ed a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
- dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
- fissa, ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII, l'udienza del 15 dicembre 2025, ore 12.00, per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;
- assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità
di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
- avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
- autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies
disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
3 - dispone, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata alla società
debitrice, al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al curatore, nonché trasmessa per estratto,
anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio di
Pordenone-Udine.
Cosi deciso in Udine, nella camera di consiglio del 25 agosto 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Anna Fasan
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna FASAN Presidente rel.
dott.ssa Annalisa BARZAZI Giudice
dott.ssa Giovanna MULLIG Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale di TR
(C.F. ), con sede a Tavagnacco (Udine), via Palladio n. 53, in persona del Liquidatore P.IVA_1
e legale rappresentante;
Parte_1
(R.G. P.U. 79-1/2025)
sentita la relazione del Presidente relatore;
letta l'istanza di apertura della propria liquidazione giudiziale proposta da TR
, rappresentata e difesa dall'avv. Diego D'Agostini del Foro di Udine, domiciliatario;
[...]
dato atto che, a mezzo del suo procuratore, la società debitrice ha rinunciato a comparire,
dichiarando di non avere ulteriori argomentazioni o documenti da sottoporre al giudice oltre a quanto già esposto in ricorso;
ravvisata la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, C.C.I.I.;
rilevato che i bilanci della società debitrice - che svolge attività di commercio all'ingrosso di medicinali, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici, prodotti di erboristeria ed omeopatici,
articoli sanitari ed igienici, integratori alimentari, cosmetici mediante rivendita e fornitura di prodotti di società produttrici ed intermediarie a farmacie, strutture sanitarie e di assistenza alla persona,
parafarmacie ed esercizi - espongono valori di attivo, di ricavi e di debiti ampiamente CP_2
superiori a quelli di cui all'art. 2 c. 1 lett. d) CCII, come confermato dalla stessa società istante;
1 rilevato che la società ricorrente espone di versare attualmente in uno stato di crisi irreversibile causato: - dalla cessazione improvvisa ed inaspettata a partire da marzo 2025 dei rapporti commerciali con quattro fornitori strategici che, complessivamente, generavano oltre l'80% del fatturato aziendale;
- dalla mancata tempestiva sostituzione dei partner commerciali con altri operatori qualificati e conseguente impossibilità di ricevere ordini, generare liquidità ed operare sul mercato di riferimento;
- dall'improvviso recesso di buona parte degli agenti di cui si avvaleva per le vendite (alcuni dei quali avrebbero intrattenuto contatti diretti con imprese concorrenti e ciò anche in costanza del rapporto contrattuale di agenzia); - dalla conseguente contrazione delle vendite e dei fatturati da parte delle rete commerciale da cui è generata la mancanza della liquidità necessaria a far fronte alle scadenze nei confronti degli istituti di credito ed addirittura al pagamento degli stipendi dei dipendenti;
- dal progressivo aggravamento della situazione finanziaria che ha reso necessario procedere al recesso dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo a decorrere dal 16.06.2025, con conseguente impossibilità di conseguire l'oggetto sociale;
evidenziato che lo stato di insolvenza e l'irreversibilità della crisi sono ammessi dalla stessa debitrice nel ricorso (proposto dal liquidatore della società in tal senso previamente autorizzato anche dall'assemblea dei soci con delibera del 23.06.2025) e risultano confermati dalla documentazione contabile e societaria prodotta e dalla notifica in data 6.08.2025 di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per l'importo di €. 6.093,71;
rilevato che i documenti prodotti evidenziano l'ampio superamento del valore soglia dei debiti scaduti di cui all'art. 49 c. 5 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 39, 40, 41, 49, 121 CCII,
- dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di TR
(C.F. , con sede a Tavagnacco (Udine), via Palladio n. 53, in persona
[...] P.IVA_1
del Liquidatore e legale rappresentante;
Parte_1
- nomina quale Giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
- nomina curatore la dott.ssa con studio a Udine, Piazzetta Antonini n. 6; Persona_1
2 - ordina al legale rappresentante della debitrice ed a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
- dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
- fissa, ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII, l'udienza del 15 dicembre 2025, ore 12.00, per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;
- assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità
di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
- avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
- autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies
disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
3 - dispone, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata alla società
debitrice, al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al curatore, nonché trasmessa per estratto,
anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio di
Pordenone-Udine.
Cosi deciso in Udine, nella camera di consiglio del 25 agosto 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Anna Fasan
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