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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/01/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 749/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 749/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PERILLO VALTER Parte_1 C.F._1
e elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PERILLO VALTER
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 17/1/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da conclusioni depositate in data 1.10.2024
“Voglia il Trib.le Ill.mo, contrariis reiectis, Dichiarare e pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie ed in subordine per incompatibilità tra i coniugi. 1) Assegnare l'abitazione coniugale, con tutti i mobili e gli arredi, sita in Nichelino (TO), via Vernea n. 40 al sig. ove abita con le figlie minorenni;
Parte_1
pagina 1 di 7 Per_ 2) Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, che Per_2 eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione, con residenza anagrafica e collocazione presso il padre;
3) Stabilire che la madre possa vedere e tenere le figlie con le seguenti modalità, salvo diverso accordo:
- A w.e. alternati, dal sabato dalle ore 10,00 sino alla domenica alle ore 21,00 con prelievo ed accompagnamento presso l'abitazione del padre;
- un giorno durante la settimana, indicativamente il mercoledì, dall'uscita dalla scuola sino alle 21,00 con accompagnamento presso l'abitazione del padre;
- due settimane durante le vacanze estive da comunicare al padre entro il 31 maggio di ogni anno;
- la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale ad anni alterni e cosi i giorni di Pasqua e Pasquetta e altre festività; 4) Disporre che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le ha con sé. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate – a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. Assegno unico al 100% del padre.
5) Darsi atto che entrambi i coniugi sono indipendenti economicamente. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Per il Pubblico Ministero
Nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SIi e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario in Collegno in data 27/06/2009.
Dalla loro unione sono nate nata a [...] il [...] e Persona_3 Persona_4
nata a [...] il [...].
[...]
Con ricorso depositato in data 13/1/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta non compariva e non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione.
Il Presidente con ordinanza in data 9.5.2023 disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, la parte attrice si costituiva ed integrava le sue difese;
la parte convenuta non si costituiva e rimaneva contumace.
Eseguita l'istruttoria, con ordinanza del 11.10.2024 , precisate le conclusioni come in epigrafe mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti (30+20).
La domanda di separazione pagina 2 di 7 La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
La domanda di addebito
La parte ricorrente domanda che la separazione venga addebitata alla moglie perché con la sua condotta avrebbe reso intollerabile la prosecuzione della convivenza: in particolare, la moglie avrebbe dapprima intrapreso una relazione extraconiugale e nel mese di Luglio 2022 avrebbe lasciato la casa coniugale per andare ad abitare in luogo non comunicato al marito.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Invero, in linea generale, deve innanzitutto osservarsi che presupposto essenziale dell'addebito è un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ed il giudice deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa.
In altre parole, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia riconducibile in maniera esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi della intollerabilità della ulteriore convivenza (si veda, Tribunale di Roma 17.7.2009).
La domanda di addebito non può dunque fondarsi solo sulla violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo necessario, invece, accertare se tale violazione abbia assunto una efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale.
L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta poi una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618).
pagina 3 di 7 È evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge può essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (si veda, in merito, da ultimo, Cass. 23.5.2008, n. 13431).
Ne consegue che, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art.
143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. da ultimo, Cass. Civ. 10 maggio 2017, n. 11448).
Tornando al caso in esame, giova subito osservare che i fatti esposti in ricorso e nella successiva memoria integrativa risultano essere stati provati all'esito delle prove testimoniali assunte in corso di causa.
I testimoni escussi, SI e SIa , all'udienza del 25.06.2024 Testimone_1 Testimone_2
hanno confermato i fatti esposti in atti.
Essi hanno confermato, infatti, che moglie, IG.ra nel corso del matrimonio nell'anno CP_1
2022, usciva la sera e rientrava nell'abitazione coniugale al mattino (a volte alle ore 4,00 ed a volte sino alle ore 7,00), come riferito dal teste IG.ra . Tes_2
La moglie intratteneva nel corso del matrimonio una relazione extraconiugale con tale Pt_1
La moglie è stata vista dal teste SI nell'estate del 2022 in compagnia di un Testimone_1
uomo, sempre tale con il quale si scambiava effusioni in un bar in Torino, Via de Sanctis. Pt_1
Le figlie hanno anche riferito alla zia (teste sig.ra ) della relazione extraconiugale della madre Tes_2
con tale Pt_1
La sig.ra ha lasciato l'abitazione coniugale nel mese di Luglio 2022 senza comunicare il luogo CP_1
ove sarebbe andata ad abitare (come riferito dal teste ). Tes_2
Nessuno dei testimoni ha evidenziato una pregressa crisi coniugale tra le parti, antecedenti alla relazione della parte convenuta con tale SI da tutti i testimoni pacificamente indicato come Pt_1
persona con la quale la SIa in costanza di matrimonio ha intrapreso e coltivato una CP_1
relazione extraconiugale.
La contumacia della SIa , da ultimo, non ha consentito a questo Tribunale di acquisire una CP_1
diversa ricostruzione dei fatti.
La crisi del matrimonio delle parti, dunque, è da imputarsi, eziologicamente, alla condotta posta in essere dalla SIa che da sola ha determinato il venir meno dell'affectio coniuigalis ed alla CP_1
quale va addebitata la separazione.
pagina 4 di 7 L'affidamento delle minori, la collocazione delle minori ed le modalità di visita
Le figlie gemelle minorenni vivono stabilmente con il padre e quest'ultimo provvede in via esclusiva al loro mantenimento, come anche riferito dal teste . Tes_2
L'abitazione coniugale è di proprietà di parte attrice in comunione con la sig.ra , Persona_5
madre del sig. , e con il fratello, . Parte_1 Controparte_2
Infatti, l'immobile in comproprietà è suddiviso in numero tre alloggi indipendenti ed in uno di questi, al primo piano, abita il ricorrente con le figlie, mentre in altro alloggio abita la nonna paterna ed in altro alloggio il fratello e la sua famiglia (la sig.ra è la moglie del fratello di parte attrice). Tes_2
La relazione di Servizi evidenzia che le figlie minorenni sono serene e preferiscono essere collocate prevalentemente presso il padre.
Negli altri due alloggi adiacenti vivono la nonna paterna e gli zii paterni.
Il Tribunale ritiene che la domanda di parte attrice di confermare le statuizioni presidenziali decise con ordinanza del 9.5.2023 sia fondata e possa essere accolta, non essendo intervenuti elementi nuovi: in particolare, dalla relazione sociale del 20/03/2023 è emerso come il rapporto tra i genitori non appaia conflittuale: la madre, allo stato, continua a sentire quotidianamente le figlie e le tiene con sé un paio di volte a settimana.
Pertanto, con riferimento alla residenza e alla dimora abituale delle minori, deve disporsi che le stesse mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il padre, secondo l'assetto di fatto praticato dalle parti ed in relazione al quale non sono emerse criticità; che, in considerazione di quanto sopra stabilito, l'abitazione della casa coniugale debba essere assegnata al sig. , dandosi atto che la sig. se ne è già allontanata;
Parte_1 CP_1
che debba disporsi che la madre possa incontrare e tenere con sé le figlie secondo accordi tra i genitori, da stabilirsi in ragione dei loro impegni di lavoro e comunque tenendo prioritariamente conto delle esigenze delle minori e, in difetto di accordo, secondo le modalità indicate in dispositivo.
Il contributo per le figlie.
La parte attrice è proprietaria dell'alloggio ove abita con le due figlie gemelle.
Parte attrice ora ha anche un lavoro stabile, come da buste paghe prodotte con la nota di deposito (doc.
11).
Il Tribunale prende atto che il ricorrente non formula la richiesta di assegno di contributo al mantenimento delle figlie nei confronti della convenuta, come espressamente confermato nel corso dell'udienza del 20.4.2023 e ribadito in sede di precisazione delle conclusioni, laddove formula pagina 5 di 7 unicamente la richiesta del 50% delle spese scolastiche, extrascolastiche e mediche non coperte dal
SSN e come da Protocollo in vigore.
Il sig. ha dichiarato di essere stato assunto a partire dal primo maggio in una carrozzeria con Parte_1
stipendio di circa euro 2000 mensili mentre la sig.ra svolge l'attività lavorativa, come risulta CP_1
dalla medesima dichiarato nella relazione dei Servizi Sociali del 30.3.2023 ed è proprietaria dell'immobile sito in Torino, Via Pacchiotti n. 106 ove abita, come la stessa ha confermato e dichiarato all'Assistente Sociale.
Non vi sono ragioni per non accogliere la domanda di parte ricorrente in punto economico e si provvede come in dispositivo.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vengono poste a carico della parte convenuta nella misura del 50 %, in considerazione della soccombenza in punto addebito della separazione e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 151 co. 2 c.c. con addebito alla SIa;
CP_1
Affida le figlie a entrambi i genitori, disponendo che le minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il padre.
Dispone che la madre possa incontrarle e tenerle con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dal sabato dalle ore 10,00 sino alla domenica alle ore 21,00 con prelievo ed accompagnamento presso l'abitazione del padre;
- un giorno durante la settimana, indicativamente il mercoledì, dall'uscita dalla scuola sino alle 21,00 con accompagnamento presso l'abitazione del padre;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito) con la precisazione che la Vigilia di Natale e Natale saranno ad anni alterni;
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno delle figlie, alternandosi con l'altro genitore;
pagina 6 di 7 - durante le vacanze estive le minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo le minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
Assegna la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, al sig. ; Parte_1
Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le ha con sé. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno e saranno regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Torino del
15.3.2016..
Condanna la SIa a rimborsare al SI metà delle spese di lite, CP_1 Parte_1
che si liquidano complessivamente in € 3808, oltre rimborso forfettario, iva e cpa
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Torino, 17 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Dott. Serafina Aceto
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 749/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PERILLO VALTER Parte_1 C.F._1
e elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PERILLO VALTER
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 17/1/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da conclusioni depositate in data 1.10.2024
“Voglia il Trib.le Ill.mo, contrariis reiectis, Dichiarare e pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie ed in subordine per incompatibilità tra i coniugi. 1) Assegnare l'abitazione coniugale, con tutti i mobili e gli arredi, sita in Nichelino (TO), via Vernea n. 40 al sig. ove abita con le figlie minorenni;
Parte_1
pagina 1 di 7 Per_ 2) Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, che Per_2 eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione, con residenza anagrafica e collocazione presso il padre;
3) Stabilire che la madre possa vedere e tenere le figlie con le seguenti modalità, salvo diverso accordo:
- A w.e. alternati, dal sabato dalle ore 10,00 sino alla domenica alle ore 21,00 con prelievo ed accompagnamento presso l'abitazione del padre;
- un giorno durante la settimana, indicativamente il mercoledì, dall'uscita dalla scuola sino alle 21,00 con accompagnamento presso l'abitazione del padre;
- due settimane durante le vacanze estive da comunicare al padre entro il 31 maggio di ogni anno;
- la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale ad anni alterni e cosi i giorni di Pasqua e Pasquetta e altre festività; 4) Disporre che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le ha con sé. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate – a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. Assegno unico al 100% del padre.
5) Darsi atto che entrambi i coniugi sono indipendenti economicamente. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Per il Pubblico Ministero
Nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SIi e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario in Collegno in data 27/06/2009.
Dalla loro unione sono nate nata a [...] il [...] e Persona_3 Persona_4
nata a [...] il [...].
[...]
Con ricorso depositato in data 13/1/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta non compariva e non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione.
Il Presidente con ordinanza in data 9.5.2023 disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, la parte attrice si costituiva ed integrava le sue difese;
la parte convenuta non si costituiva e rimaneva contumace.
Eseguita l'istruttoria, con ordinanza del 11.10.2024 , precisate le conclusioni come in epigrafe mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti (30+20).
La domanda di separazione pagina 2 di 7 La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
La domanda di addebito
La parte ricorrente domanda che la separazione venga addebitata alla moglie perché con la sua condotta avrebbe reso intollerabile la prosecuzione della convivenza: in particolare, la moglie avrebbe dapprima intrapreso una relazione extraconiugale e nel mese di Luglio 2022 avrebbe lasciato la casa coniugale per andare ad abitare in luogo non comunicato al marito.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Invero, in linea generale, deve innanzitutto osservarsi che presupposto essenziale dell'addebito è un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ed il giudice deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa.
In altre parole, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia riconducibile in maniera esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi della intollerabilità della ulteriore convivenza (si veda, Tribunale di Roma 17.7.2009).
La domanda di addebito non può dunque fondarsi solo sulla violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo necessario, invece, accertare se tale violazione abbia assunto una efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale.
L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta poi una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618).
pagina 3 di 7 È evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge può essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (si veda, in merito, da ultimo, Cass. 23.5.2008, n. 13431).
Ne consegue che, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art.
143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. da ultimo, Cass. Civ. 10 maggio 2017, n. 11448).
Tornando al caso in esame, giova subito osservare che i fatti esposti in ricorso e nella successiva memoria integrativa risultano essere stati provati all'esito delle prove testimoniali assunte in corso di causa.
I testimoni escussi, SI e SIa , all'udienza del 25.06.2024 Testimone_1 Testimone_2
hanno confermato i fatti esposti in atti.
Essi hanno confermato, infatti, che moglie, IG.ra nel corso del matrimonio nell'anno CP_1
2022, usciva la sera e rientrava nell'abitazione coniugale al mattino (a volte alle ore 4,00 ed a volte sino alle ore 7,00), come riferito dal teste IG.ra . Tes_2
La moglie intratteneva nel corso del matrimonio una relazione extraconiugale con tale Pt_1
La moglie è stata vista dal teste SI nell'estate del 2022 in compagnia di un Testimone_1
uomo, sempre tale con il quale si scambiava effusioni in un bar in Torino, Via de Sanctis. Pt_1
Le figlie hanno anche riferito alla zia (teste sig.ra ) della relazione extraconiugale della madre Tes_2
con tale Pt_1
La sig.ra ha lasciato l'abitazione coniugale nel mese di Luglio 2022 senza comunicare il luogo CP_1
ove sarebbe andata ad abitare (come riferito dal teste ). Tes_2
Nessuno dei testimoni ha evidenziato una pregressa crisi coniugale tra le parti, antecedenti alla relazione della parte convenuta con tale SI da tutti i testimoni pacificamente indicato come Pt_1
persona con la quale la SIa in costanza di matrimonio ha intrapreso e coltivato una CP_1
relazione extraconiugale.
La contumacia della SIa , da ultimo, non ha consentito a questo Tribunale di acquisire una CP_1
diversa ricostruzione dei fatti.
La crisi del matrimonio delle parti, dunque, è da imputarsi, eziologicamente, alla condotta posta in essere dalla SIa che da sola ha determinato il venir meno dell'affectio coniuigalis ed alla CP_1
quale va addebitata la separazione.
pagina 4 di 7 L'affidamento delle minori, la collocazione delle minori ed le modalità di visita
Le figlie gemelle minorenni vivono stabilmente con il padre e quest'ultimo provvede in via esclusiva al loro mantenimento, come anche riferito dal teste . Tes_2
L'abitazione coniugale è di proprietà di parte attrice in comunione con la sig.ra , Persona_5
madre del sig. , e con il fratello, . Parte_1 Controparte_2
Infatti, l'immobile in comproprietà è suddiviso in numero tre alloggi indipendenti ed in uno di questi, al primo piano, abita il ricorrente con le figlie, mentre in altro alloggio abita la nonna paterna ed in altro alloggio il fratello e la sua famiglia (la sig.ra è la moglie del fratello di parte attrice). Tes_2
La relazione di Servizi evidenzia che le figlie minorenni sono serene e preferiscono essere collocate prevalentemente presso il padre.
Negli altri due alloggi adiacenti vivono la nonna paterna e gli zii paterni.
Il Tribunale ritiene che la domanda di parte attrice di confermare le statuizioni presidenziali decise con ordinanza del 9.5.2023 sia fondata e possa essere accolta, non essendo intervenuti elementi nuovi: in particolare, dalla relazione sociale del 20/03/2023 è emerso come il rapporto tra i genitori non appaia conflittuale: la madre, allo stato, continua a sentire quotidianamente le figlie e le tiene con sé un paio di volte a settimana.
Pertanto, con riferimento alla residenza e alla dimora abituale delle minori, deve disporsi che le stesse mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il padre, secondo l'assetto di fatto praticato dalle parti ed in relazione al quale non sono emerse criticità; che, in considerazione di quanto sopra stabilito, l'abitazione della casa coniugale debba essere assegnata al sig. , dandosi atto che la sig. se ne è già allontanata;
Parte_1 CP_1
che debba disporsi che la madre possa incontrare e tenere con sé le figlie secondo accordi tra i genitori, da stabilirsi in ragione dei loro impegni di lavoro e comunque tenendo prioritariamente conto delle esigenze delle minori e, in difetto di accordo, secondo le modalità indicate in dispositivo.
Il contributo per le figlie.
La parte attrice è proprietaria dell'alloggio ove abita con le due figlie gemelle.
Parte attrice ora ha anche un lavoro stabile, come da buste paghe prodotte con la nota di deposito (doc.
11).
Il Tribunale prende atto che il ricorrente non formula la richiesta di assegno di contributo al mantenimento delle figlie nei confronti della convenuta, come espressamente confermato nel corso dell'udienza del 20.4.2023 e ribadito in sede di precisazione delle conclusioni, laddove formula pagina 5 di 7 unicamente la richiesta del 50% delle spese scolastiche, extrascolastiche e mediche non coperte dal
SSN e come da Protocollo in vigore.
Il sig. ha dichiarato di essere stato assunto a partire dal primo maggio in una carrozzeria con Parte_1
stipendio di circa euro 2000 mensili mentre la sig.ra svolge l'attività lavorativa, come risulta CP_1
dalla medesima dichiarato nella relazione dei Servizi Sociali del 30.3.2023 ed è proprietaria dell'immobile sito in Torino, Via Pacchiotti n. 106 ove abita, come la stessa ha confermato e dichiarato all'Assistente Sociale.
Non vi sono ragioni per non accogliere la domanda di parte ricorrente in punto economico e si provvede come in dispositivo.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vengono poste a carico della parte convenuta nella misura del 50 %, in considerazione della soccombenza in punto addebito della separazione e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 151 co. 2 c.c. con addebito alla SIa;
CP_1
Affida le figlie a entrambi i genitori, disponendo che le minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il padre.
Dispone che la madre possa incontrarle e tenerle con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dal sabato dalle ore 10,00 sino alla domenica alle ore 21,00 con prelievo ed accompagnamento presso l'abitazione del padre;
- un giorno durante la settimana, indicativamente il mercoledì, dall'uscita dalla scuola sino alle 21,00 con accompagnamento presso l'abitazione del padre;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito) con la precisazione che la Vigilia di Natale e Natale saranno ad anni alterni;
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno delle figlie, alternandosi con l'altro genitore;
pagina 6 di 7 - durante le vacanze estive le minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo le minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
Assegna la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, al sig. ; Parte_1
Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le ha con sé. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno e saranno regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Torino del
15.3.2016..
Condanna la SIa a rimborsare al SI metà delle spese di lite, CP_1 Parte_1
che si liquidano complessivamente in € 3808, oltre rimborso forfettario, iva e cpa
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Torino, 17 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Dott. Serafina Aceto
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