Articolo 1 della Legge 13 agosto 1984, n. 470
Articolo 2
Versione
4 settembre 1984
Art. 1.
Il contributo a titolo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, e' commisurato, per il quinquennio 1982-1986, al 95 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa in ciascun anno finanziario.
Entrata in vigore il 4 settembre 1984