Art. 1.
Il contributo a titolo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, e' commisurato, per il quinquennio 1982-1986, al 95 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa in ciascun anno finanziario.
Il contributo a titolo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, e' commisurato, per il quinquennio 1982-1986, al 95 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa in ciascun anno finanziario.