Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 09/03/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
G. 37980
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
composta dai seguenti magistrati:
dott. Pasquale Daddabbo Presidente dott.ssa Rossana De Corato Consigliere dott. NI NA Primo Referendario, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37980 del registro di Segreteria, a istanza della Procura regionale, nei confronti di:
1) FA ES, nato a [...] il [...] ([...]) e ivi residente a[...], rappresentato e difeso avv. Antonia Molfetta ([...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla piazza Garibaldi n. 23
(molfetta.antonia@avvocatibari.legalmail.it);
2) AM IE, nato a [...] il [...]
([...]) e ivi residente al viale avv. Salvatore Basso ([...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari al corso Mazzini 134 B
(avvocato.basso@legalmail.it);
3) IM IN, nato a [...] il [...]
([...]) e ivi residente alla via Accademia degli Agiati G. 37980 n. 77, non costituito;
4) SA IC, nato a [...] il [...] ([...])
e ivi residente a[...], avv.
IN OS ([...]) e presso elettivamente e digitalmente domiciliato (s.annoscia@legalmail.it);
5) SAo RO, nato ad [...] il [...]
([...]) e ivi residente a[...], rappresentato avv. Francesco Bruno elettivamente e digitalmente domiciliato (francesco.bruno@pec.ordineavvocatitrani.it);
introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti di causa;
uditi, 28.1.2026 Segretario dott. Francesco Gisotti, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pierlorenzo Campa, avv. Molfetta per il sig. DE, avv. Basso avv. OS per il sig. VE e avv. Bruno per il sig. TR.
Ritenuto in
FATTO
1. Con atto di citazione depositato il 29.9.2025, notificato unitamente al decreto presidenziale del 30.9.2025 odierna udienza, la Procura regionale ha chiesto la condanna dei sig.ri DE, GL, AV, VE e TR in qualità il primo di Direttore e gli altri di Presidente/Commissario del (di seguito, in breve, EPNAM o Ente Parco) al pagamento di favore del citato ente, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.
G. 37980 2. attore pubblico sollecitata dalla trasmissione (con nota prot. n. 267903 del 23.11.2023) della relazione inerente alla verifica amministrativo- 27.3 al 14.4.2023 da Economia e delle Finanze trae origine da una complessa vicenda amministrativa.
2.1 Il sig. DE è stato dipendente della Regione Puglia (Assessorato all Ambiente - Ufficio Parchi), inquadrato nella categoria C5 del CCNL enti locali, a decorrere da luglio 1990.
Sulla base della l. 6.12.1991, n. 394, recante la disciplina quadro delle aree protette, con d.P.R. 10.3.2004 veniva istituito (ente pubblico non economico) 2, comma 4, del citato d.P.R. contemplava la possibilità per l Ente Parco di «avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione, dalle province interessate dagli enti locali, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge».
A fronte della richiesta avanzata PNAM, preordinata ad assicurare una struttura minima per il funzionamento del neonato ente, con determinazione del Dirigente del Settore Personale della Regione Puglia n. 1021 del 19.9.2005 veniva autorizzato il comando del sig.
DE ; anche il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari, destinatario di analoga richiesta, autorizzava il comando della dipendente sig.ra M.G. RT .
Con delibera n. 1 del 20.10.2005 il Consiglio ratificava operato del Presidente.
G. 37980 2.2 Con delibera n. 1 del 25.5.2007 («Approvazione programma del fabbisogno approvazione indirizzi per espletamento di procedure concorsuali») il Presidente considerati i rischi per il corretto lla
« delle procedure di reclutamento del personale ai sensi delle norme vigenti», dal
«silenzio dei Ministri competenti in merito alla richiesta di assunzione di personale» nonché dalla «inade ottemperare alle disposizioni in materia emanate da »
sig. A. Racana di «concludere con immediatezza le procedure di immissione nei ruoli attivare con altrettanta immediatezza il reclutamento del restante personale mediante le procedure concorsuali».
Quindi:
- con nota prot.
invitava il sig. DE a esprimere il consenso a transitare nei propri ruoli nella «categoria C1 e profilo professionale »;
- con nota assunta al protocollo dell Ente Parco n. 1228 del 4.6.2007 il sig.
DE chiedeva di transitare nei ruoli dello stesso ente;
- con nota prot. n. 1265 del 7.6.2007 l Ente Parco chiedeva alla Regione Puglia il consenso al trasferimento del sig. DE;
- il sig.
DE significava il proprio consenso al trasferimento;
- la Regione prestava il consenso richiesto con determinazione n. 813 del 4.9.2007 a firma del Responsabile P.O. Reclutamento e Mobilità.
G. 37980 2.3 Nelle more della conclusione della procedura di immissione nei ruoli del sig. DE (e della sig.ra RT), con delibera n. 12 del 13.7.2007 il PNAM a fronte del sinistro occorso il 15.6.2007 Racana indeterminatezza del periodo di convalescenza necessario per il suo rientro in servizio e della mancata individuazione, da parte del medesimo, di un proprio sostituto determinava di affidare con decorrenza immediata al sig. DE le funzioni svolte dal Direttore «in sostituzione e fino al rientro dello stesso» nonché:
- «di corrispondere al Sig. FA DE, per il periodo di effettivo svolgimento delle funzioni, la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore per la quale si svolgono le mansioni»;
- «che in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti
»;
- «di trasmettere la presente
».
2.4 Nella nuova veste di Direttore f.f. il sig. DE adottava le determinazioni n. 136 e n. 137 del 20.9.2007 nei ruoli EPNAM, rispettivamente, della sig.ra RT e di sé stesso, entrambi nella categoria C, posizione economica C1, del CCNL enti pubblici non economici.
2.5 Con delibera n. 21 del 2.10.2007 ,
decideva di revocare per giusta causa
( ), con effetto immediato Direttore conferito al sig. Racana.
G. 37980 2.6 Con nota prot. n. 30646 del 9.11.2007, adottata nell esercizio dell attività di vigilanza ex art. 9 della l. n. 394/1991, Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio, nel prendere atto della citata revoca, evidenziava come sebbene il relativo verbale risultasse firmato dal
«Direttore F.F. FA DE» non fosse pervenuto alcun provvedimento di conferimento del incarico in questione, invitando l Ente Parco a fornire gli opportuni chiarimenti.
Con nota prot. n. 3107 del 21.11.2007 il sig. DE riscontrava tale richiesta di chiarimenti, trasmettendo la delibera del Consiglio Direttivo n. 12/2007 di affidamento delle funzioni di Direttore f.f. con riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori.
2.7 A seguito della citata nota ministeriale, con verbale n. 21 del 10.12.2007 il Collegio dei Revisori dei conti: i) rilevava che la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12/2007, nel riconoscere al sig. DE le differenze retributive per le mansioni superiori, esorbitasse rispetto a quanto discusso e deliberato nella seduta consiliare; ii) conseguentemente, invitava il Consiglio Direttivo a
«riconsiderare, in sede di autotutela, la deliberazione n° 12 del 13.07.2007 nella parte in cui dispone il trattamento economico in favore del Sig. DE FA e
».
2.8 Con delibera n. 26 del 10.12.2007 il Consiglio Direttivo avendo accertato che la delibera n. 12/2007 era stata redatta, per quanto attiene alle differenze stipendiali, in maniera non corrispondente a quanto rappresentato nella discussione e riportato nel verbale dell adunanza decideva di modificare la delibera citata, cassando il punto relativo alla G. 37980 corresponsione al sig. DE, per il periodo di effettivo svolgimento delle funzioni, della differenza di trattamento economico con la qualifica superiore per la quale si svolgono le mansioni.
Pertanto, con nota del 14.12.2007 il sig. DE restituiva le somme percepite a titolo di differenze retributive.
2.9 A sua volta il Ministero, ricevuti i chiarimenti del 21.11.2007 (cfr. supra,
§2.6), con nota prot. n. 34030 del 7.12.2007 rendeva nota la propria posizione rappresentando che, sulla base del del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, «il diritto al trattamento economico previsto per la qualifica superiore viene in del prestatore di lavoro, per obiettive esigenze di servizio, avvenga con riferimento a mansioni (non solo prevalenti sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale), ma anche proprie della qualifica immediatamente superiore» e così concludendo: «Se è rimesse al Direttore del Parco può rivestire carattere di ineludibile esigenza al fine di assicurare relative attribuzioni possono formare interinalmente oggetto di conferimento, nei confronti del
- con riferimento a compiti specifici, non prevalenti, della qualifica del Direttore del Parco; - e senza che ciò comporti variazione alcuna del trattamento economico».
2.10 Il 27.3.2008 il sig. DE, in qualità di Direttore f.f. (determina n. 63)
dava avvio alla procedura di ,
mediante per le manifestazioni di interesse , 9, comma 11, della l. n. 394/1991 («Il G. 37980 in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli»).
2.11 A fronte di n. 8 candidature pervenute (di cui n. 2 da soggetti non iscritti al citato albo, una fuori termine e n. 2 da soggetti non in possesso delle condizioni soggettive per essere utilmente valutati), con delibera n. 10 del 14.7.2008 il Consiglio Direttivo determinava di sottoporre al Ministero vigilante la terna dei soli nominativi scrutinabili (sig. D. IC, sig.
G. Buccomino, sig. M. Castorina); a seguito di riesame delle candidature
(imposta da una sopravvenuta decisione del TAR Puglia che aveva rimosso le ragioni ostative in capo a uno dei soggetti inizialmente giudicati privi delle citate condizioni soggettive), la terna originariamente prescelta veniva confermata dal Consiglio Direttivo con delibera n. 11 del 4.10.2008.
Il procedimento di nomina del nuovo Direttore giungeva tuttavia a conclusione solo nel 2017 (con la delibera del Consiglio Direttivo n. 32 del 9.11.2017, di dopo
la ricostituzione nel 2015 del Consiglio Direttivo (scaduto nel 2010).
2.12 Nel frattempo, con deliberazione n. 2 del 14.3.2009 il Consiglio Direttivo previa acquisizione di un parere legale determinava di:
i) «accogliere l istanza inoltrata dal sig. FA DE in data 04/11/2008 ed acquisita agli atti dell'Ente con prot. 3213 e di riconoscere allo stesso le differenze stipendiali tra quanto finora percepito ed il trattamento economico riconosciuto al Direttore precedentemente in carica formato da retribuzione G. 37980 tabellare e retribuzione di posizione»; ii) «riservars riconoscimento della retribuzione di risultato al momento della cessazione stregua dei risultati ottenuti e valutati».
2.13 Il 29.11.2022 il Direttore IC con nota indirizzata alla Commissione di disciplina, al Presidente, al Collegio dei Revisori e rilevava che la nomina del sig. DE a Direttore f.f. fosse avvenuta prima del suo passaggio nei ruoli del Parco operato con la determina n. 137/2007, firmata dallo stesso sig. DE e con cui il medesimo si sarebbe attribuito in maniera illegittima la categoria necessaria a svolgere tale ruolo: «in quanto proveniente dalla Regione Puglia con la categoria C1 non poteva assumere analoga categoria C1 presso l Ente Parco in base alle tabelle di equiparazione professionale contenute nel DPCM n-446 del 2000 (art. 5), che ha disciplinato il passaggio dalle amministrazioni statali agli enti locali in attuazione dell art.
71 co.4, del d.lgs. n.112 del 1998, da cui si evidenzia che la categoria C1 nelle Regioni corrisponde negli TI pubblici non Economici (EPNE) alla categoria B1 »
In relazione a ciò il Direttore IC rimetteva alla commissione disciplinare il procedimento da lui stesso avviato nei confronti del sig. DE.
3. Per la Procura, la violazione degli obblighi informativi gravanti in capo al Direttore f.f., nei confronti tanto dell organo di controllo interno quanto del Ministero vigilante, avrebbe consentito al sig. DE di percepire illecitamente un trattamento retributivo dirigenziale non dovuto per oltre dieci anni (da luglio 2007 a novembre 2017).
G. 37980 Segnatamente, laddove il sig. DE avesse prontamente trasmesso al Ministero vigilante la delibera del Consiglio Direttivo n. 11/2008 (recante l della rosa di tre candidati tra cui nominare il Direttore e, soprattutto, la delibera dello stesso Consiglio n. 2/2009 (con cui gli venivano riconosciute le differenze stipendiali fra quanto fino ad allora percepito e il trattamento goduto dal Direttore precedentemente in carica),
avrebbe interrotto, già all epoca, la percezione di compensi non spettanti.
Per contro, tale comportamento omissivo, integrante un occultamento doloso, avrebbe permesso che al sig. DE, dipendente di categoria B, venisse riconosciuta la funzione di Direttore f.f. dell Ente Parco per una durata decennale (dal 13.7.2007 al 30.11.2017), con l attribuzione di un incarico dirigenziale e della relativa retribuzione, in contrasto con la normativa vigente.
3.1 Con invito a dedurre ex art. 67 del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 (codice di giustizia contabile, c.g.c.) la Procura ha contestato agli odierni convenuti la responsabilità erariale in relazione ai fatti per cui è causa.
Le deduzioni difensive (prodotte dai sig.ri DE, AV, VE e TR) non sono apparse al requirente formulato.
In particolare, attore pubblico, la totale mancanza di formali via temporanea e poi continuato di fatto per circa dieci anni, nonché il volontario omesso invio al Ministero competente della comunicazione relativa al trattamento retributivo da Direttore, sarebbero stati preordinati dal sig.
potuto svolgere, facendosi riconoscere differenze stipendiali non dovute.
G. 37980 Tutto ciò si sarebbe tradotto in un pregiudizio per l le differenze retributive relative come C1 nonché con gli emolumenti percepiti come Direttore f.f.) pari a complessivi 495.609,79 e imputabile: i) in via principale, al sig. DE, per la sua condotta di occultamento connotata da dolo; ii) in via sussidiaria, a coloro
(sig.ri GL, AV, VE e TR) i quali, pur essendo conoscibile l illecito del sig. DE e sebbene gravati dall obbligo di informare di tali fatti gli organi competenti (o comunque tenuti ad adottare le dovute determinazioni amministrative), avrebbero, con colpa grave, omesso di intervenire, perpetuando l indebita attribuzione del sig. DE.
3.2 Quanto al sig. DE, il requirente ha richiamato il parere Distrettuale dello Stato di Bari del 31.5.2023 (reso su istanza consultiva ), secondo cui:
- egli si sarebbe trovato in conflitto di interessi in occasione della delibera n. 137 del 20.9.2007, dal medesimo assunta e relativa alla sua immissione nei , violando obbligo di astensione tipizzato dall art. 51 c.p.c.
e integrante una declinazione del principio di imparzialità (art. 97 Cost.), di portata generale, posto a tutela del prestigio della pubblica amministrazione;
- per effetto dell inottemperanza al citato obbligo di astensione il sig.
DE avrebbe ottenuto un vantaggio indebito, in danno acquisizione di una qualifica professionale e della corrispondente posizione giuridico-economica non conformi alle tabelle di equiparazione di cui al citato d.P.C.M. n. 446/2000;
- di immissione nei ruoli EPNAM avrebbe prodotto un pregiudizio per lo stesso ente individuabile nel G. 37980 differenziale tra il trattamento economico corrisposto al sig. DE (relativo alla categoria C, posizione economica Cl) e quello che il medesimo avrebbe dovuto percepire ove correttamente inquadrato nella categoria B, inclusi gli eventuali ulteriori emolumenti a vario titolo corrisposti e non spettanti sulla base del corretto inquadramento (quali quelli eventualmente collegati con la carica di Direttore f.f.).
Q 1, comma 2, della l. 14.11994, n. 20, per la Procura il danno erariale sarebbe emerso solo a seguito della verifica amministrativo-contabile eseguita presso Parco dal 27.3 al 14.4.
Economia e delle Finanze: soltanto in detta circostanza sarebbe stato possibile ricostruire per la prima volta vicenda attraverso la valutazione di tutti gli atti amministrativi, anche quelli dolosamente occultati, connessi con la posizione del Direttore f.f. DE.
3.3 Con riferimento agli altri convenuti sig. GL (Presidente in carica dal 2007 a gennaio 2011), sig. AV (Commissario straordinario da febbraio 2011 a gennaio 2012), sig. VE (Presidente da febbraio 2012 ad aprile 2017) e sig. TR (Vice Presidente da maggio 2017 a luglio 2019) ,
essendo gli stessi rimasti «silenti ed omissivi dinanzi al macroscopico ed DE», la Procura ha chiesto che in via sussidiaria una parte del danno, pari al 20 per cento del totale ( 99.121,96), sia tra loro così ripartito in ragione della durata della carica e del compenso percepito dal sig. DE nel medesimo periodo: sig. GL per 30.637,25; sig. AV per 8.536,12;
sig. VE per 54.694,05; sig. TR per 5.254,54.
G. 37980 4. Con nota del 29.12.2025, indirizzata alla Procura, il sig. AV, nel produrre documentazione bancaria comprovante il pagamento della pretesa avanzata in citazione nei suoi confronti, ha chiesto l archiviazione della sua posizione. ha a proprio favore della somma d 8.536,12 da parte del sig. AV, trasmettendo la reversale di incasso (n. 324 del 31.12.2025) e la quietanza della reversale
(n. 298 del 31.12.2025) rilasciata dal Tesoriere.
5. Il sig. GL si è costituito con memoria depositata il 5.1.2026, con cui ha:
- in via preliminare, fatto richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato c.g.c., mediante il pagamento di una somma pari al 40% della pretesa azionata in citazione ( 30.637,25); il 7.1.2026 è intervenuto, in senso favorevole, il prescritto parere della Procura;
- chiesto di rigettare la domanda, eccependo:
la nullità del ex art. 67 c.g.c., del formale invito a dedurre nel termine non inferiore a quarantacinque giorni che gli avrebbe impedito di rassegnare le proprie difese e di essere sentito;
la prescrizione della richiesta attorea, avendo ricoperto la carica di Presidente nel periodo 2007 - gennaio 2011;
l fond ;
l sussistenza della colpa grave e probatorio in ordine alla ricorrenza del danno patrimoniale;
- i 6. Il sig. TR si è costituito con memoria depositata in data 8.1.2026, con cui ha chiesto di rigettare la domanda, poiché inammissibile e infondata, G. 37980 eccependo:
- d delle deduzioni o ;
- infondatezza dell de , la mancanza di prova e della colpa grave.
7. Il sig. VE si è costituito con memoria depositata in data 8.1.2026, con cui ha chiesto di:
- in via pregiudiziale e preliminare, dichiarare l intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
- nel merito e in via principale, essere assolto da ogni addebito, per non costituire i fatti contestati un danno a lui imputabile e per assenza di colpa grave;
- in via subordinata, ipotesi di riconoscimento di un profilo di responsabilità, ridurre addebito in misura minima, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto escludenti la gravità della colpa.
8. Il sig. DE si è costituito con memoria depositata in data 8.1.2026, con cui ha chiesto:
- i ;
- in subordine, di essere assolto da ogni addebito per insussistenza di responsabilità a lui ascrivibili, men che mai a titolo di dolo, per del nesso causale nonché alla luce del principio di compensatio lucri cum damno e dei Parco grazie da lui svolta;
- in via ulteriormente gradata, riduttivo, anche in altri soggetti a vario titolo intervenuti nelle vicende per cui è causa.
G. 37980 9. 28.1.2026 la parte pubblica ha:
- relativamente alla posizione del sig. AV, chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, atteso il pagamento effettuato dallo stesso;
- quanto agli altri convenuti, replicato alle eccezioni sollevate negli scritti difensivi, e concludendo
Il difensore del sig. DE ha illustrato la propria memoria e concluso in conformità alla stessa. Anche i difensori dei sig.ri VE e TR , dopo aver argomentato le rispettive difese, hanno insistito per il rigetto della domanda.
10. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Il Collegio è chiamato a giudicare d consistente nell asserita indebita percezione di emolumenti (da luglio 2007 a novembre 2017) connessi con un illegittimo inquadramento funzionale nei ruoli di un soggetto ivi comandato e con il coevo conferimento allo stesso d incarico di Direttore f.f.
Secondo la prospettazione della Procura regionale, la responsabilità di tale pregiudizio sarebbe imputabile:
- in via principale, alla condotta di occultamento doloso serbata dal citato Direttore f.f. (sig. DE), per avere egli scientemente impedito agli organi vigilanti tava perpetrando;
- in via sussidiaria, alle condotte dei avvicendatisi nella carica dal 2007 al 2017 i quali avrebbero, con colpa grave, omesso di intervenire per .
G. 37980 2. Preliminarmente, per quanto riguarda il sig. AV, occorre dichiarare da parte del convenuto, della somma 8.536,12) per la quale ne è stata chiesta la condanna con l citazione.
3. Per quanto concerne il sig. GL stesso formulata, il giudizio è stato trattato con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c.
ed è stato adottato il decreto n. 1 del 12.2.2026 a seguito della camera di consiglio del 28.1.2026.
4. Con riferimento ai restanti convenuti, i della Procura non possa trovare accoglimento, per le ragioni qui di seguito esposte.
5. In relazione al sig. DE, il Collegio deve esaminare in via prioritaria prescrizione
convenuto. Invero, per consolidata giurisprudenza, «la progressione logica delle questioni da trattare segue il sistema delineato dagli artt. 76 e 279 c.p.c.,
disamina prioritaria delle questioni pregiudiziali di rito, delle preliminari di trattazione delle questioni preliminari e di merito è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza (in termini, ex multis, Corte dei conti, Sez. II giurisprudenza contabile, della Corte di cassazione e della Corte costituzionale ivi richiamata)» (Corte dei conti, Sez. II giur. centr. app., sent.
n. 9/2026).
G. 37980 5.1 5.2 In materia di responsabilità amministrativa comma 2, della l. n. 20/1994 (nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte 1, comma 1, lett. a), n. 6), della l. 7.1.2026, n. 1; disposizione applicabile «ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge», data da individuare nel 22.1.2026 ex art. 73, comma 3, Cost.) prevede che «Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta».
5.3 recitava: «Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta».
Il legislatore del 2026 ha quindi: i) da un lato, specificato il dies a quo del termine prescrizionale (ancorandolo doloso, alla verificazione del fatto dannoso e rendendo irrilevante il «momento in cui l amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno»); ii) i fatti suscettibili di integrare un occultamento doloso, da individuare in una «condotta attiva» o nella
«violazione di obblighi di comunicazione».
G. 37980 5.4 Con riferimento alle i , la costante giurisprudenza di questa Corte ha interpretato l. n. 20/1994 (nel testo antecedente alla recente riforma) in correlazione con l («La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere»), giungendo alla conclusione che, ai fini della decorrenza della prescrizione, non è sufficiente il compimento della condotta illecita, occorrendo un evento dannoso connotato da concretezza, attualità e Per contro, nelle ipotesi di occultamento doloso del danno in applicazione 2941 c.c. («La prescrizione rimane sospesa: 8) tra il debitore che ha dolosamente occultato debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto») si è ritenuto che i termini prescrizionali decorrano dalla data della scoperta del danno ovvero dal momento della «conoscenza effettiva» in luogo della «conoscibilità obiettiva» richiesta per le altre ipotesi (Sez. II App., sent. n. 498/2017),
titolare (Sez. I App., sent. n. 42/2025, Sez. III App., sent. n. 21/2023, n.
114/2020).
prevalente del giudice contabile è stato fin qui nel exordium praescriptionis al momento della scoperta del danno, non è sufficiente una connotazione dolosa della condotta, essendo necessario un quid pluris, consistente in soggettivamente diretta e oggettivamente idonea a celare il pregiudizio sofferto dalla P.A.
In sostanza, deve consistere G. 37980 dissimulatoria ulteriore e successiva al concretizzarsi del danno stesso: in mancanza di tali attività di copertura, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il fatto dannoso si sia obiettivamente verificato (e sia divenuto astrattamente conoscibile).
In particolare, «tale occultamento non può coincidere, puramente e semplicemente, con la commissione (dolosa) del fatto dannoso, ma richiede Occorre, in altri termini, un comportamento che, pur potendo comprendere la causazione stessa del fatto dannoso, deve tuttavia includere atti specificamente volti a prevenire la scoperta di un danno ancora in fieri, oppure a nascondere un danno ormai prodotto.
ecito contabile, consistendo in un quid pluris, che si aggiunge al dolo, inteso come elemento 354 del 2023). Secondo la giurisprudenza più recente, peraltro, il doloso occultamento, nella materia della responsabilità contabile, va inteso come fattispecie rilevante non tanto soggettivamente, in relazione ad una condotta occultatrice del debitore, conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio, ex art. 2935 c.c. (così, Sez. II App. n. 218 del 2024 e n. 241 del 2023; Sez. I App., sent. 49 del 2023; Sez. I App., sent. n. 471 del 2023). In tale prospettiva, possa realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del debitore, avente ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui lo stesso sia tenuto per legge G. 37980
(Sez. III App., sent. n. 21 del 2023; Sez. I App., sent. n. 471 del 2023)» (Sez.
III App., sent. n. 54/2025, cit.).
In altri termini, è necessario che, per effetto della condotta dolosamente occultatrice si determini una situazione non corrispondente alla realtà, idonea a «
comportamenti, tanto commissivi quanto omissivi, volti a mascherare il fatto dannoso nel suo complesso (Sez. I App., sent., n. 260/2020, n. 369/2022, Sez.
II App., sent. n. 77/2019) ed un elemento obiettivo dato da una situazione che precluda la scoperta del fatto stesso (Sez. II App., sent. n. 182/2024, Sez. III App. n. 308/2016)» (Sez. I App, sent. 78/2025).
A fronte del tratteggiato quadro giurisprudenziale ante-riforma, è ragionevole concludere che, con riferimento al regime della prescrizione del danno erariale in ipotesi di occultamento doloso, le modifiche introdotte dalla l. n. 1/2026 presentino un carattere essenzialmente ricognitivo, atteggiandosi in sostanza a positivizzazione di orientamenti elaborati dal giudice contabile.
5.5 Tanto premesso e venendo al caso che occupa, deve escludersi la possibilità di configurare una condotta di occultamento doloso da parte del sig.
DE.
Come ricordato in narrativa, il Collegio dei Revisori (organo di controllo interno) e il Ministero e della Tutela del Territorio (organo vigilante) sono stati portati a conoscenza di tutti gli atti deliberativi rilevanti della fattispecie in esame.
G. 37980 5.5.1 In particolare, a seguito della nota prot. n. 30646 del 9.11.2007, con cui il Ministero vigilante chiedeva chiarimenti in ordine al conferimento , con nota prot. n. 3107 del 21.11.2007 il sig.
DE trasmetteva la documentazione richiesta (ovvero la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12/2007, di affidamento delle funzioni di Direttore con riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori, nonché la deliberazione presidenziale n. 1/2007 di approvazione del programma del fabbisogno di personale); su tali atti si era espresso il Collegio dei Revisori riunitosi in data 10.12.2007.
5.5.2 Analogamente, risulta provata la trasmissione al Ministero degli atti relativi alla procedura per la nomina del nuovo Direttore (delibere del Consiglio Direttivo n. 10/2008, di individuazione della terna di candidati, e n. 11/2008, confermativa della selezione effettuata).
utografa apposta dal Presidente GL sulla nota di accompagnamento della delibera n. 11/2008, attestante la consegna di il 6.11.2008 presso il Ministero, dirimente appare la circostanza che, ne (originata dalla nota del 14.5.2011 con cui il sig. IC che aveva presentato la propria candidatura nella procedura di nomina del Direttore chiedeva informazioni in ordine alla conclusione del procedimento), fu lo stesso Ministero a precisare, con nota prot. n. 21479 del 18.10.2011 indirizzata al Commissario AV, che il procedimento di scelta del Direttore era
«fermo alla delibera del Consiglio Direttivo n. 11 del 4 ottobre 2008 con la quale la rosa dei tre candidati fu trasmessa a
».
G. 37980 La difesa del sig. DE ha poi documentato che la stessa delibera n. 11/2008 venne trasmessa via fax al Ministero in data 13.1.2009.
5.5.3 Ancora, con determinazione n. 16 del 7.4.2014 la Sezione del controllo sugli enti di questa Corte la relazione sul risultato del controllo eseguito 2011 e 2012, evidenziò quanto segue (enfasi aggiunta):
- «Il Consiglio direttivo, scaduto nel 2010, è composto dal Presidente e da otto componenti Il detto organo non risulta ancora ricostituito nonostante sia da tempo perfezionata la indicazione dei componenti da parte
(art. 7 Statuto Ente Parco)» (p. 8);
- ] la mancata nomina degli organi di vertice e la ricorrente conferma del commissariamento straordinario per brevi periodi di tempo ha costituito nel triennio oggetto di analisi, una circostanza di notevole instabilità aumentando il quadro di incertezza a monte con negative conseguenze sugli indirizzi politico-amministrativi» (p.
12);
- quanto al sig. DE e alla sua retribuzione, «Il Direttore generale è parte
del Ministero competente» (p. 13); «con Delibera del Consiglio Direttivo in data 14 marzo 2009 sono state riconosciute allo stesso le differenze stipendiali tra quanto percepito ed il trattamento economico riconosciuto al Direttore formato dalla retribuzione tabellare e retribuzione di posizione. Si è riservato invece il riconoscimento della retribuzione di risultato al momento
»
(p. 14).
G. 37980 Il successivo prospetto (n. 2, «Compensi percepiti dal Direttore Generale f.f.
nel triennio 2010-2012») esponeva i valori delle componenti della retribuzione ciascun anno.
Con la successiva determinazione n. 66 del 10.7.2018 la medesima Sezione di controllo, la relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di 23 enti per gli esercizi 2014-2016, riferiva (quanto che «la retribuzione al facente funzioni è stata corrisposta invece per il triennio in esame secondo la deliberazione del Consiglio direttivo n.2 del 14 marzo 2009 (trasmessa a questa Sezione in data 19 febbraio 2018)
che, trattamento economico riconosciuto al Direttore precedentemente in carica formato da retribuzione tabellare e re ventuale riconoscimento della retribuzione di risultato al momento della a seguito della nomina del nuovo Direttore» (p. 76). Anche in tal caso le voci della retribuzione furono compendiate in apposita tabella (n. 27, p. 77).
5.5.4 Infine, quanto alla delibera n. 2/2009, con cui il Consiglio Direttivo disponeva il riconoscimento al sig. DE delle differenze stipendiali tra quanto fino a quel momento percepito e il trattamento economico riconosciuto al Direttore precedentemente in carica, si osserva quanto segue.
In base all della l. n. 394/1991, «
pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto
» (comma 1); «Agli TI parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si G. 37980 intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge» (comma 13).
Nella relazione del luglio 2014, tramessa al Parlamento ex art. 30, comma 5, della l. n. 70/1975 e relativa a vigilanza, i affermava che (enfasi aggiunta):
- nonostante le direttive fornite « accade ancora che TI parco continuino a trasmettere al controllo del Ministero anche deliberazioni puntuali e gestionali non riferite ad obiettivi strategici e generali di quell amministrazione»;
- si ritiene che anche alla luce delle intervenute innovazioni normative, nonché delle soprarichiamate "puntualizzazioni" dell'Organo di controllo, il potere di vigilanza rimesso al Ministero sia da tenere circoscritto alle questioni generali , nonché ad alcuni atti per i quali la vigente normativa prevede l'approvazione da parte di questa Amministrazione, e non possa né debba estendersi a tutti gli atti deliberativi adottati dagli enti, con inevitabile rallentamento dell attività gestionale dell'area protetta. Non a caso nel C.d.
"collegato ambientale" il Governo intende definire con una norma chiara la tipologia degli atti da sottoporre alla vigilanza del Ministero. Si fa presente, inoltre, che nell ambito dell attività di vigilanza sugli atti degli TI Parco, la citata legge n. 70/75, all art. 29, prevede in modo specifico che le deliberazioni di adozione o modifica del regolamento organico, di definizione o modifica della consistenza organica, siano approvate dal Ministero su cui compete la vigilanza, di concerto con il Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'economia e finanze e con la Presidenza del Consiglio».
G. 37980 Ora, come condivisibilmente messo in luce dalla difesa del sig. DE, la delibera del Consiglio Direttivo n. 2/2009, riconoscendo differenze retributive, rientrava tra gli atti gestori del rapporto di lavoro e, in quanto tale, non fu trasmessa al Ministero vigilante.
In ogni caso, la citata delibera n. 2/2009 fu oggetto di espresso esame da parte Collegio dei Revisori riunitosi lo stesso giorno della sua adozione (14.3.2009),
che così si espresse: « non si può non confermare che trattasi di funzioni dirigenziali che sono state svolte dal sig. FA DE e che hanno consentito
. Questo Collegio, pertanto, prende atto della determinazione odierna del Consiglio Direttivo di addivenire al riconoscimento degli emolumenti al funzionario in parola anche sulla scorta del parere pro veritate acquisito dallo studio legale Galentino di Andria anche al fine scongiurare considerata la giurisprudenza consolidata in materia, ad un maggiore aggravio di bilancio» (enfasi aggiunta).
5.6 Concludendo sul punto, Direttore f.f., sia al procedimento per la nomina del nuovo Direttore Parco, sia infine al riconoscimento in suo favore delle differenze retributive, deve escludersi in radice la possibilità di predicare, in capo al convenuto sig.
DE, un comportamento doloso; sicché, stante la piena conoscibilità degli atti adottati con riferimento alle fattispecie richiamate, consumatesi fra il 2007 e il 2017, notificato al sig. DE in data 19.5.2025 risulta spiccato ben oltre lo spirare del G. 37980 5.7 non meritevole di accoglimento è anche la tesi del conflitto di interessi ex art. 97 Cost., art. 51 c.p.c. nonché art. 6-bis della l. 7.8.1990, n. 241) prospettata dalla Procura , con riferimento alla delibera n. 137/2007, con cui il sig. DE nella veste di Direttore f.f. provvide alla sua immissione nei ruoli d nella categoria C, posizione economica C1, del CCNL enti pubblici non economici.
È stato di recente chiarito che « il conflitto d interessi ex art. 6-bis della L. n. 241 del 1990 deve essere concreto e presuppone la titolarità di un interesse privato in capo al funzionario pubblico che procede, in proprio o per conto di terzi, tale da ingenerare un pericolo serio per l imparzialità dell azione amministrativa e per il corretto perseguimento dell interesse pubblico. Il conflitto di interessi nel procedimento amministrativo si verifica quando, all interno di una pubblica amministrazione, lo svolgimento di una determinata attività sia affidato ad un funzionario contestualmente titolare di interessi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dell interesse funzionalizzato: in una siffatta situazione sorge, quindi, l obbligo del dipendente di informare l Amministrazione e di astenersi (Cfr. Cons. Stato, sezione VI, 22 marzo 2022, n. 2069; Cons. Stato, sezione V, 25 luglio 2023, n. 7289)» (TAR Valle d Aosta Aosta, Sez. unica, sent. 25.8.2025, n. 29).
E ancora: « l art. 6-bis cit. è espressione del principio di imparzialità, che in senso lato è altresì destinato al perseguimento del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), in quanto impone al responsabile del procedimento ed ai titolari degli uffici competenti per l emanazione di pareri, G. 37980 valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e per l adozione del provvedimento finale, di astenersi dai propri compiti, qualora ravvisino una situazione di conflitto d interesse. Stando al dato normativo, quindi, il funzionario che versi in conflitto di interessi ha un duplice dovere: quello di segnalazione del conflitto, anche solo se potenziale, e di astensione, con il conseguente divieto di adottare l'atto, versando in situazione di incompatibilità» (TAR Lazio, Latina, Sez. II, sent. 14.2.2024, n. 125).
Perché si versi in una condizione di conflitto di interessi, fattore genetico , è dunque necessario, da un lato, che
(personale o di terzi) di cui il funzionario è portatore sia ignoto alla P.A. e, guimento possa compromettere il soddisfacimento Ciò posto, nel caso in esame difettano entrambi i presupposti richiamati.
Come sopra ricordato, del sig. DE (al pari di quella coeva della sig.ra RT) avvenne sulla base della delibera presidenziale n. 1/2007 che approvare il programma triennale del Racana di «concludere con immediatezza le procedure di immissione nei ruoli il reclutamento del restante personale mediante le procedure concorsuali».
Sicché, a ben vedere, non fu altro che il trasparente incontro tra due interessi convergenti e dichiarati: quello a dotarsi di personale mediante il quale assicurare il disimpegno dei propri compiti istituzionali e quello del sig. DE a essere stabilizzato nella P.A. presso la quale era stato comandato.
G. 37980
(categoria C, posizione economica C1) con si perfezionò i e truffaldini disegni del sig. DE, rappresent di una scelta amministrativa formulata condivisa dalla Regione Puglia, amministrazione datrice di lavoro del convenuto (cfr. § 2.2 della parte in fatto).
6. Infine, per quanto concerne i sig.ri VE e TR, la Procura ne ha chiesto la condanna, in via sussidiaria, a titolo di colpa grave per avere gli stessi pur conoscibile illecito del sig. DE e gravati dall obbligo giuridico di informare di tali fatti gli organi competenti o comunque tenuti ad adottare le dovute determinazioni amministrative omesso di intervenire, in perpetuando l indebita attribuzione del sig. DE.
6.1 Alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nel caso di occultamento doloso, il regime del termine di prescrizione è identico anche nei confronti di coloro che siano chiamati a rispondere del danno, in via sussidiaria, per colpa grave (Sez. I App., sent. n. 211/2021 e n. 120/2021),
pure per i due convenuti in esame.
6.2 Nondimeno il Collegio ritiene che la documentazione versata agli atti di causa consenta di pervenire a un giudizio di assoluzione per mancanza di colpa grave.
6.3 costituito, alternativamente, dal dolo e dalla colpa grave.
Se il dolo trova un momento di emersione normativa che lo riconduce agli stilemi del dolo penalistico ex art. 43 c.p. («La prova del dolo richiede la G. 37980
»: art 1, comma 1, secondo d.l. 16.7.2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla l. 11.9.2020, n. 120),
non altrettanto poteva dirsi per la colpa grave, la cui declinazione (nel silenzio è stata « opera postuma del giudice» (Corte cost., sent. n. 132 del 2024) fino alla citata l. n. 1/2026.
I periodi terzo, quarto e quinto dell , della l. n. 20/1994, inseriti dall l. n. 1/2026, così recitano: «Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.
Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di gravità dell' inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti».
Come in precedenza ricordato, la novella è entrata in vigore il 22.1.2026 ma le disposizioni richiamate sono applicabili citato art. 6, comma 1, della l. n. 1/2026 («Le disposizioni di cui all articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge»).
6.4 Il sig. VE G. 37980 ha sostenuto assenza di una propria responsabilità, per avere gli avuto conoscenza della vicenda soltanto a e non rientrando la materia degli emolumenti riconosciuti al Direttore nel suo ambito di competenza, essendo il Presidente un organo di mero indirizzo Secondo il requirente, rientrerebbe invece nella competenza del Presidente la VE n. 16 del 23.09.2013). Pertanto, nel corso della sua presidenza, il sig.
DE avrebbe continuato a percepire emolumenti non spettanti da Direttore f.f.
Inoltre, per la Procura del sig. TR (Vice Presidente da maggio 2017 a luglio 2019)
Direttore non integrerebbe
stipendiali (fissi e variabili) a favore del Direttore f.f.
Quanto al riconoscimento della retribuzione di risultato al sig. DE in qualità di Direttore f.f., la relativa criticità, rilevata dalla Corte dei conti con la citata deliberazione n. 66/2018 (di approvazione della relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dei 23 TI parco nazionali nel triennio 2014-2016), Ente ad approfondire nella sua interezza la posizione economica del Direttore f.f. e non limitare la verifica di quanto spettante alla sola retribuzione di risultato.
6.5 In senso contrario alla prospettazione attorea, si evidenzia che le più volte menzionate differenze retributive furono corrisposte al sig. DE sulla G. 37980 base di una determinazione del Consiglio Direttivo (n. 2/2009) assunta previa acquisizione di un apposito parere legale; come in precedenza ricordato, su detta determinazione il Collegio dei Revisori si espresse in senso non ostativo.
Quanto poi alla corresponsione della retribuzione di risultato nel triennio 20142016, solo a seguito della citata delibera n. 66/2018 della Sezione del controllo enti venne a conoscenza che, secondo il giudice contabile, «Nel è stato espletato da un funzionario quanto rilevato dal Collegio dei revisori dei conti, non erano dovuti».
A seguito di tale rilievo il Consiglio Direttivo adottò la delibera n. 20 del 26.2.2019, con cui disponeva di avviare il riesame in autotutela dei provvedimenti (deliberazioni del medesimo Consiglio nn. 2 e 12 del 2016)
per gli anni 2013 e 2014.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, alcun rimprovero a titolo di colpa grave può essere mosso nei confronti dei due convenuti: infatti, se per il Presidente VE (in carica fino ad aprile 2017) le criticità relative alla retribuzione di risultato del sig. DE sopravvennero rispetto alla fine del mandato presidenziale, essendo state prospettate dalla Corte dei conti solo nel 2018, per il Vice Presidente TR (in carica fino a luglio 2019) del procedimento di revoca delle delibere del 2016, che riconoscevano quella componente retributiva, è rivelatore di una condotta attiva finalizzata a porre rimedio a un possibile errore gestionale.
7. In conclusione:
- quanto al sig. DE, deve essere dichiarata la prescrizione del credito azionato dalla Procura;
G. 37980
- quanto al sig. AV, non costituito, deve essere dichiarata cessata la della somma
;
- i sig.ri TR e VE devono essere assolti per insussistenza del requisito della colpa grave.
In relazione al sig. DE, considerata la natura della decisione nei suoi confronti, sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.
Il proscioglimento dei convenuti TR e VE Per la liquidazione indicata in dispositivo si è tenuto conto dei parametri dettati dal d.m. 10.3.2014, n. 55 (come modificato da ultimo dal d.m. 13.8.2022, n.
defensionale svolta.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 37980 del registro di Segreteria, così dispone:
- dichiara la prescrizione del credito con riferimento al sig. DE;
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al sig. AV, non costituito;
- assolve i sig.ri TR e VE per insussistenza del requisito della colpa grave.
Compensa le spese con riferimento al sig. DE.
Liquida, a carico del TA MU G. 37980 compensi per la difesa dei sig.ri VE e TR nella misura, rispettivamente, 3.700,00 oltre spese forfettarie del 15%, IVA e CAP come per legge.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28.1.2026.
Il Presidente
(NI NA) (Pasquale Daddabbo)
Depositata in Segreteria