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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 302/2020 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. elettivamente domiciliato in VIA PAPA PAOLO VI C.F._1
N. 3/A, SANT'AGATA DI MILITELLO presso lo studio dell'Avv. GALLO
MARZIA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/01/2020 esponeva di aver Parte_1
presentato domanda amministrativa, in data 18.11.2005, per essere sottoposto ad accertamento sanitario e vedersi riconoscere il proprio diritto a godere dell'assegno ordinario di invalidità; che l' aveva rigettato la richiesta e che, CP_1
pertanto, lo stesso aveva depositato, in data 13.02.2007, ricorso ex art. 414 c.p.c., iscritta al n. 378/2007 R.G., volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che, con sentenza n. 245/2013, il Tribunale di
Patti aveva dichiarato il diritto del ricorrente al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità civile dall'1.1.2006 (data di presentazione della domanda amministrativa), che, nonostante la conferma della prestazione in via definitiva in via amministrativa, comunicata con nota del 31.10.2013 con decorrenza gennaio
2006, l'Ente aveva nuovamente riconvocato a visita il ricorrente, non confermando la prestazione e revocando il benefico dalla data di riconoscimento.
Pertanto , dopo aver esperito inutilmente l'iter amministrativo Parte_1
contro il provvedimento di reiezione della domanda, in data 22.01.2018 aveva depositato istanza di A.T.P., ritta al n. 261/2018 R.G. al fine di ottenere il diritto all'assegno ordinario di invalidità già dalla domanda amministrativa, ovvero da data successiva da accertarsi in corso di causa. Che il CTU nominato nel detto giudizio aveva accertato che le infermità da cui era affetto il ricorrente determinavano una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo nelle sue occupazioni a partire dal mese di Luglio 2017. L'odierno ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e proposto il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere che l'inabilità al lavoro, con diminuzione a meno di un terzo, presente nel 2006 (come da sentenza del Tribunale di Patti del 2013), confermata con provvedimento amministrativo CP_ definitivo dell' del 31.10.2013, e riconosciuto ancora dal mese di Luglio
2017, non poteva non essere riscontrata anche per il periodo intermedio dal 2013 al 2017.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a far data dalla domanda amministrativa del 2006, senza soluzione di continuità anche per il periodo compreso tra il 2013 ed il 2017, e condannarsi l' al pagamento del beneficio con decorrenza dalla data di CP_1
presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
2 CP_ L' nonostante la regolarità della citazione in giudizio, non si costituiva e ne deve essere dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite la nomina di nuovo
C.T.U.
Nelle more del giudizio, a seguito del decesso del procuratore di parte ricorrente Avv. , si costituiva in giudizio con il CP_2 Parte_1 patrocinio dell'Avv. Marzia Gallo.
In data odierna in esito al deposito di note di trattazione la causa veniva decisa.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio dell'assegno ordinario di invalidità (giudizio iscritto al n. 261/2018 R.G., acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava la sussistenza di “Esiti di intervento chirurgico di stabilizzazione L4-L5 in soggetto con cardiopatia ipertensiva classe
NYHA II (Seconda), discospondiloartosi C3-C4 e L4-L5 e stato ansioso” concludendo nel senso che “Tali infermità valutate determinano una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo nelle sue occupazioni a partire dal mese di Luglio 2017”. Depositata la dichiarazione di dissenso, parte ricorrente chiede accertarsi il beneficio dell'assegno ordinario di invalidità, senza soluzione di continuità, da ottobre 2013 a luglio 2017.
La domanda attorea è solo parzialmente meritevole di accoglimento.
Le risultanze della consulenza espletata nella presente fase di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione del beneficio invocato, con una decorrenza dal gennaio 2014. Ed invero, il consulente ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, sulla cui completezza ed accuratezza non è sorta contestazione, che il ricorrente è affetta dalle seguenti infermità: “Cardiopatia ipertensiva complicata da insufficienza valvolare mitro- aortica. Pericardite cronica. Artrosi polidistrettuale a media incidenza funzionale con un quadro di discospondiloartrosi cervicodorsolombare con discopatia L4-L5
– L5-S1 e stenosi canalicolare misto al tratto L4-L5 con riferite turbe trofico-
3 sensitivo radicolari : arti superiori ed inferiori- Accosciamento non mantenibile .
Deambulazione autonoma.”.
Il c.t.u. ha, altresì, motivatamente ritenuto che alla luce della storia clinica, della obiettività riscontrata, della documentazione presente agli atti e della certificazione “queste patologie sono a carattere progressivo ed in peggioramento, dovute anche all'attività lavorativa quale i microtraumi cronici, avverse condizioni climatiche, atteggiamenti e posture incongrue, soprattutto a carico della colonna vertebrale cervicale e lombosacrale, evoluti in esiti anchilosanti e che sono causa di ridotta attività lavorativa e per la sintomatologia algica che ne consegue. Ritengo pertanto che la sua capacità lavorativa e di guadagno , sia ridotta a meno di un terzo in opere confacenti la sua attività lavorativa di commerciante” ed ha dunque così concluso “Il RI NO
, nato a Galati Mamertino, in data [...], a [...]_1 affezioni, può avere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, essendo ridotte le sue capacità di lavoro e di guadagno a meno di un terzo in opere confacenti la sua attività lavorativa di commerciante.
In base alla cronologia degli accertamenti specialistici strumentali e le visite mediche, ritengo la riduzione dell'attività lavorativa a meno di un terzo debba decorrere dal Gennaio 2014.”.
Tali conclusioni sono rimaste indenni da censure specifiche. Esse sono sorrette da congrua motivazione e sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento delle domande attoree, va pertanto dichiarato che il ricorrente possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2014.
La natura di mero accertamento del presente giudizio impedisce, invece, la condanna dell' alla corresponsione dei ratei (Nelle controversie in materia di CP_1
invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c.,
4 è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici, vedi
Cass. n. 27010 del 2018).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M.
10 marzo 2014 e ss. modificazioni, parametri minimi, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni affrontate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
CP_
con ricorso depositato in data 26/01/2020 nei confronti dell' Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in via preliminare dichiara la contumacia dell' , non costituita in CP_1
giudizio nonostante la regolarità della citazione;
- in parziale accoglimento delle domande dichiara che Parte_1 ha diritto all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 1°
[...]
gennaio 2014;
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
del giudizio, che liquida complessivamente in euro 2800,00 oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Marzia Gallo;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 3/01/2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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