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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 13.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.528/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. del Tribunale di Avellino, sezione lavoro,
n. 128/2022, pubblicata il 18/02/2022
TRA
(già , in persona Parte_1 Parte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. O.
Santaniello
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'avv. C. Tortorella CP_1
Esposito
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
I fatti storici possono essere così sintetizzati per quanto di rilevanza:
è stato assunto dalla il Controparte_1 Parte_2
6/05/2015 con la mansione di “guardia giurata lavorando presso la
Stazione Marittima Porto di Salerno (in concessione al Terminal
Crocieristico Salerno, Ente appaltante), occupandosi, quale addetto alla sicurezza dei gate, dei controlli ai varchi di accesso alle navi da crociera,
-in data 9.03.2020 egli è stato licenziato a seguito di procedimento disciplinare ex art.7 Legge 300/70 dopo che la
Questura di Avellino aveva avviato procedimento disciplinare, in via amministrativa, nei confronti del lavoratore (e di altri) per aver ricevuto dalla Questura di Salerno una nota nella quale si rappresentava che, a seguito di un controllo di routine effettuato dagli Ispettori del Nucleo di vigilanza e controllo del Porto di
Salerno in data 25.10.2018 era risultato che il era assente CP_1 dal posto di lavoro occupato (nella specie, posto di controllo della sicurezza dell'area omogenea C), e a causa di ciò, gli ispettori erano riusciti ad aggirare i controlli di sicurezza ed a raggiungere una nave ro-ro/pax attraccata al porto, salendoci finanche a bordo (e cagionando, con ciò, un gravissimo caso di“incidente di security”),
-medio tempore, si era concluso il procedimento amministrativo avviato dalla Questura di Avellino con l'irrogazione in data
21.05.2019 della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio pari a 15 giorni,
-la datrice di lavoro contestava disciplinarmente il comportamento con nota del 15.03.2019, procedimento poi sospeso su richiesta del lavoratore ex art. 263 co. 3 del CCNL CISAL Vigilanza privata, in quanto pendente il procedimento amministrativo della Questura di
Avellino, rinnovandolo il 19.07.2019 (dopo che il Prefetto di
Avellino aveva rigettato il ricorso amministrativo del CP_1 avverso la sospensione irrogata dalla Questura) e nuovamente sospendendolo a seguito della proposizione da parte del lavoratore di ricorso al TAR Campania – sezione distaccata di Salerno avverso la sospensione amministrativa e riattivandolo (una seconda volta) con lettera di contestazione disciplinare del 14.02.2020, cui pag. 2/10 seguiva (previa audizione del lavoratore) il licenziamento in data
9.3.20.
Con ricorso di primo grado il impugnava il licenziamento CP_1 chiedendo:
-in via principale accertarsi la natura ritorsiva del recesso con conseguente nullità e/o annullamento e comunque illegittimità e/o inefficacia del licenziamento con applicazione della tutela ex art. 2, comma 3, D.Lgs. 23/2015,
-in via subordinata accertarsi la illegittimità del recesso per insussistenza del fatto contestato e, di conseguenza, applicare la tutela ex art.3, comma 2, con riconoscimento del diritto alla facoltà ex art. 2, comma 3, D.Lgs. 23/2015,
-in via maggiormente gradata accertare la illegittimità del licenziamento per carenza di motivazione ed applicare la tutela ex art.4 D.Lgs. 23/2015.
La società contestava in fatto e diritto la Parte_2 fondatezza della domanda cosi come avanzata, in quanto basata su presupposti del tutto difformi dalla realtà ed impugnava tutti i capi del libello introduttivo in quanto gli stessi non corrispondevano al vero, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Il Giudice di primo grado, esclusa la natura discriminatoria del recesso, accoglieva la domanda di reintegra del nel posto CP_1 di lavoro e condannava la datrice al risarcimento del danno per:
-intervenuta decadenza nei tempi della procedura disciplinare,
-inesistenza del potere di sospensione del procedimento disciplinare ex art. 7 Legge 300/70,
-insussistenza del fatto contestato come documentato dalla sentenza del Tar depositata in corso di causa dal procuratore del lavoratore.
^^^^^^
pag. 3/10 La appella la sentenza eccependo: Controparte_2
-che la decadenza nei tempi della procedura disciplinare non era stata mai eccepita dal lavoratore nel ricorso di primo grado e sollevata d'ufficio dal Giudice,
-che la sospensione del procedimento disciplinare ex art. 7 Legge
300/70 era stata disposta su richiesta del lavoratore per garantirgli la conservazione del posto di lavoro e la piena spiegabilità di tutti gli strumenti difensivi di cui potesse avvalersi,
-che la sentenza del TAR depositata in corso di causa dal procuratore del lavoratore (che avrebbe provato l'insussistenza del fatto) non era passata in giudicato ed era stata appellata da parte della CP_3
-che il Giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sulla offerta di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro avanzata in corso di causa,
-che il Giudice aveva erroneamente sostenuto che il lavoratore fosse stato sanzionato due volte per il medesimo fatto e ritenuto non assolto l'onere della prova della giusta causa,
-che il Giudice aveva errato nel ritenere irrilevanti le richieste istruttorie articolate dalla datrice, chiedendo, in riforma della sentenza gravata, il rigetto della impugnazione proposta in primo grado dal dichiarandosi la CP_1 legittimità, validità e piena efficacia del licenziamento intimato il 9 marzo 2020 con vittoria delle spese del doppio grado.
contrasta l'appello rilevando: CP_1
-che all'origine della controversia vi era la nota di servizio datata 18.02.2019 della Questura di Salerno, formulata sulla base di un report recante le risultanze di una visita ispettiva ministeriale del Nucleo di Vigilanza e Controllo, erroneamente trascritta dall'omologo ufficio della Questura di Avellino,
pag. 4/10 -che sulla scorta della nota della Questura di Avellino lui ed altri tre colleghi ( e Persona_1 Persona_2
, tutti impiegati con mansioni di Guardia Persona_3
Particolare Giurata presso il porto di Salerno, erano stati ingiustamente incolpati di essere risultati assenti dalle rispettive postazioni in occasione del un controllo ispettivo del
Nucleo di Vigilanza e Controllo avvenuto in data 25 ottobre 2018,
-che da tale nota scaturivano due diversi procedimenti: l'uno di carattere strettamente amministrativo, promanante dalla Questura di Avellino e finalizzato alla sospensione dal servizio per gg 15 degli incolpati e l'altro, di carattere disciplinare, promanante dall'allora conclusosi con il licenziamento dei Parte_2 lavoratori,
-che il provvedimento amministrativo della Questura di Avellino con il quale era stata comminata la sospensione per 15 giorni degli incolpati era stato annullato dal Controparte_4 con sentenza nr.185/2021 (confermata dal Consiglio di Stato con sentenza nr.1814/2023),
-che in primo grado il suo licenziamento era stato annullato e che anche l'impugnativa del collega era stata parimenti Per_1 accolta dal Tribunale (sentenza n.129/2022 in procedimento ex legge Fornero) con successiva conferma da parte della Corte
d'Appello di AP (sentenza nr.4967/2022),
-che il fatto contestato era insussistente come già accertato dai
Tribunali ordinari e da quelli amministrativi,
-di aver ottenuto decreto ingiuntivo nr. 82/2022 dal Tribunale di
Avellino per il pagamento del risarcimento da licenziamento illegittimo e dell'indennità sostitutiva di reintegro (con rigetto della opposizione spiegata dalla odierna appellante),
-che all'epoca del giudizio di primo grado la Parte_2
aveva partita iva e sede in Avellino, alla via
[...] P.IVA_1
pag. 5/10 Piave nr.162 con amministratore nella persona di CP
,
[...]
-che in pendenza del giudizio di primo grado, il 22 gennaio 2021,
l'allora resistente sottoscriveva un atto di scissione proporzionale parziale mediante l'assegnazione di parte del suo patrimonio ad una società di nuova costituzione, la Metronotte
Istituto di Vigilanza Privata S.r.l., (in sigla “Metronotte I.V.P.
S.r.l.”) con sede in Avellino per separare l'attività tipica della vigilanza privata armata (attribuita alla società di nuova costituzione) dall'attività atipica di portierato rimasta in capo alla scindenda,
-che da nuova visura camerale si evinceva che nell'ottobre del
2022 la si era trasferita in Bulgaria e che Parte_1
l'amministratore, in sostituzione del precedente, risultava essere tale eccependo il difetto di rappresentanza Persona_4 processuale del sig. al gravame, così come risulta dalla CP procura allegata all'atto di appello notificato il 18 maggio 2023,
-che l'omessa valutazione del tentativo di conciliazione sub iudice (proposta avanzata tardivamente nel corso del primo grado) non influivasul merito della controversia, ma solo eventualmente come elemento di valutazione ai fini dell'addebito delle spese processuali,
-che, quanto alla decadenza del procedimento disciplinare e all'inapplicabilità del potere di sospensione vi era differenza tra il procedimento amministrativo instaurato dalla Questura di
Avellino e quello disciplinare del datore di lavoro,
-che l'autonomo potere disciplinare di cui all'art. 257 CCNL di settore consentiva al datore di lavoro di procedere disciplinarmente ed in via autonoma nei confronti del lavoratore a prescindere dalla pendenza o meno di altri procedimenti,
pag. 6/10 -che il fatto contestato era insussistente in quanto vi era stato un grave errore di trascrizione della Questura di Avellino della nota trasmessa dal paritetico ufficio di Salerno che, a sua volta, sintetizzava il resoconto dell'ispezione ministeriale dell'ottobre del 2018, in quanto contestata erroneamente l'assenza presso il posto di controllo dell'area omogenea C,
-che, pertanto, è (ed era in primo grado) irrilevante la prova per testi richiesta dall'appellante in quanto il recesso era basato sulla nota della Questura di Avellino, chiedendo, in via preliminare, il rigetto del ricorso in appello per difetto di legittimazione processuale, nel merito la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
**********
L'eccezione preliminare sollevata dall'appellato in ordine alla legittimazione processuale della appellante è infondata in quanto la società appellante (nei cui confronti è stata emessa la sentenza di primo grado) alla data di proposizione dell'appello e di rilascio della procura ad litem, cioè marzo 2022, (come emerge dai documenti di causa e dalle visure depositate dall'appellato) risulta(va) avente come amministratore il (che Controparte_5 ha rilasciato la procura ex art.75 comma 3 cpc), P.IVA P.IVA_1
e sede legale in Avellino via Piave 162 (dati coincidenti con quelli della società parte del primo grado). Le modifiche nella persona dell'amministratore e della sede legale sono avvenute in epoca successiva (ottobre 2022) all'introduzione del gravame e come tali non rilevano.
Quanto alle questioni adombrate con riferimento alla avvenuta scissione con atto notarile del 22.1.21, si osserva che (cfr.
Cassazione Sez. 2 Sentenza n. 31313 del 04/12/2018) nel caso di scissione parziale di una società (come in questo caso) non si determina l'estinzione della società scissa ed il subingresso di pag. 7/10 quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina dell'art.111 c.p.c., con la conseguente facoltà del successore di spiegare intervento pure nel giudizio di appello, al di fuori dei limiti dell'art.344 c.p.c., ed impugnare la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti del dante causa.
Passando all'esame del merito il Collegio osserva che la vicenda fattuale posta alla base del recesso intimato al lavoratore oggi appellato è stata già esaminata da questa Corte nella sentenza n.
4967/2022 del 21/12/2022 nella causa di appello-reclamo tra la e collega del ed Parte_2 Persona_1 CP_1 attinto da recesso per i medesimi fatti contestati al . CP_1
La motivazione della predetta sentenza può essere richiamata in questa sede (art.118 disp. att. cpc) risultando conforme anche alle risultanze documentali relative al . CP_1
E' assorbente, ai fini della decisione, il rilievo della insussistenza del fatto contestato.
La condotta contestata al lavoratore è l'abbandono del posto di lavoro, tradotta, in concreto, nell'assenza presso il posto di controllo dell'area omogenea C del Porto di Salerno in data
25.10.2018.
Detta condotta emergerebbe da relazioni ispettive del Nucleo di vigilanza e controllo trasmesse alla Questura di Avellino, aventi ad oggetto operazioni “a sorpresa” con finalità di controllo, dalla Questura inoltrate, poi, all'azienda datrice di lavoro.
In realtà gli ispettori dichiaravano, nelle relazioni indicate, non già di avere accertato l'assenza del ricorrente nel posto di controllo, bensì di avere essi aggirato il controllo, riuscendo a raggiungere una nave ed a salirvi: condotta, quest'ultima,
pag. 8/10 evidentemente diversa da quella contestata, in quanto compatibile anche con la presenza del lavoratore.
Detta distinzione appare chiara nella sentenza del TAR Campania n.
185/2021 del 21.1.2021 (e confermata dal Consiglio di Stato nel
2023) emessa in favore dei lavoratori licenziati dalla appellante nell'ambito del procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione disciplinare dal servizio di guardia particolare giurata, intrapreso dalla Questura di Avellino sulla base del medesimo accertamento, dove si legge: “… stando al tenore letterale dell'estratto (del verbale ispettivo, ndr), lo stesso non evidenzia l'assenza delle guardie giurate poste a presidio dei posti di controllo dell'area omogenea ma rileva piuttosto un
“malfunzionamento” del piano di sicurezza portuale. Infatti lo stralcio del report non afferma che le postazioni di controllo fossero sguarnite né che le navi non fossero presidiate ma accenna al fatto che gli ispettori avrebbero aggirato (termine che lascerebbe trasparire un comportamento ingannevole) i posti di controllo, “riuscendo a salire a bordo senza che venissero sottoposti ad alcun controllo” … Da tali espressioni la Questura di Avellino inferisce il mancato presidio dei posti di controllo, fatto a cui lo stralcio del report sembra alludere senza tuttavia attestarlo…”.
Sulla base di tale motivazione, il TAR ha annullato i provvedimenti impugnati (sentenza, come detto, confermata dal
Consiglio di Stato).
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto non provato il fatto addebitato, atteso che l'accertamento di esso in sede disciplinare, da parte del datore di lavoro, si fondava esclusivamente sulle risultanze del verbale ispettivo appena richiamato, non avendo la società appellante mai dedotto di avere operato alcun autonomo controllo, mediante proprio personale,
pag. 9/10 sull'effettiva presenza del lavoratore in quella data e, dunque, apparendo del tutto irrilevanti le richieste istruttorie formulate, in quanto superate dalle risultanze documentali, tra cui l'accertamento compiuto dal Giudice amministrativo.
Quanto alla deduzione della appellata di mancata presa in considerazione da parte del GL di primo grado della offerta conciliativa in corso di causa deve rilevarsi che trattasi di aspetto che non incide sul contenuto della pronuncia, ma valutabile solo ai fini della regolamentazione delle spese di lite
(che il Giudice di primo grado ha compensato) quale riflesso del comportamento processuale delle parti.
L'esito complessivo del giudizio, che ha visto una reciproca soccombenza delle parti (tale quella dell'appellato sull'eccezione preliminare), giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello e compensa le spese di lite del presente grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002.
AP 13.2.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 13.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.528/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. del Tribunale di Avellino, sezione lavoro,
n. 128/2022, pubblicata il 18/02/2022
TRA
(già , in persona Parte_1 Parte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. O.
Santaniello
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'avv. C. Tortorella CP_1
Esposito
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
I fatti storici possono essere così sintetizzati per quanto di rilevanza:
è stato assunto dalla il Controparte_1 Parte_2
6/05/2015 con la mansione di “guardia giurata lavorando presso la
Stazione Marittima Porto di Salerno (in concessione al Terminal
Crocieristico Salerno, Ente appaltante), occupandosi, quale addetto alla sicurezza dei gate, dei controlli ai varchi di accesso alle navi da crociera,
-in data 9.03.2020 egli è stato licenziato a seguito di procedimento disciplinare ex art.7 Legge 300/70 dopo che la
Questura di Avellino aveva avviato procedimento disciplinare, in via amministrativa, nei confronti del lavoratore (e di altri) per aver ricevuto dalla Questura di Salerno una nota nella quale si rappresentava che, a seguito di un controllo di routine effettuato dagli Ispettori del Nucleo di vigilanza e controllo del Porto di
Salerno in data 25.10.2018 era risultato che il era assente CP_1 dal posto di lavoro occupato (nella specie, posto di controllo della sicurezza dell'area omogenea C), e a causa di ciò, gli ispettori erano riusciti ad aggirare i controlli di sicurezza ed a raggiungere una nave ro-ro/pax attraccata al porto, salendoci finanche a bordo (e cagionando, con ciò, un gravissimo caso di“incidente di security”),
-medio tempore, si era concluso il procedimento amministrativo avviato dalla Questura di Avellino con l'irrogazione in data
21.05.2019 della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio pari a 15 giorni,
-la datrice di lavoro contestava disciplinarmente il comportamento con nota del 15.03.2019, procedimento poi sospeso su richiesta del lavoratore ex art. 263 co. 3 del CCNL CISAL Vigilanza privata, in quanto pendente il procedimento amministrativo della Questura di
Avellino, rinnovandolo il 19.07.2019 (dopo che il Prefetto di
Avellino aveva rigettato il ricorso amministrativo del CP_1 avverso la sospensione irrogata dalla Questura) e nuovamente sospendendolo a seguito della proposizione da parte del lavoratore di ricorso al TAR Campania – sezione distaccata di Salerno avverso la sospensione amministrativa e riattivandolo (una seconda volta) con lettera di contestazione disciplinare del 14.02.2020, cui pag. 2/10 seguiva (previa audizione del lavoratore) il licenziamento in data
9.3.20.
Con ricorso di primo grado il impugnava il licenziamento CP_1 chiedendo:
-in via principale accertarsi la natura ritorsiva del recesso con conseguente nullità e/o annullamento e comunque illegittimità e/o inefficacia del licenziamento con applicazione della tutela ex art. 2, comma 3, D.Lgs. 23/2015,
-in via subordinata accertarsi la illegittimità del recesso per insussistenza del fatto contestato e, di conseguenza, applicare la tutela ex art.3, comma 2, con riconoscimento del diritto alla facoltà ex art. 2, comma 3, D.Lgs. 23/2015,
-in via maggiormente gradata accertare la illegittimità del licenziamento per carenza di motivazione ed applicare la tutela ex art.4 D.Lgs. 23/2015.
La società contestava in fatto e diritto la Parte_2 fondatezza della domanda cosi come avanzata, in quanto basata su presupposti del tutto difformi dalla realtà ed impugnava tutti i capi del libello introduttivo in quanto gli stessi non corrispondevano al vero, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Il Giudice di primo grado, esclusa la natura discriminatoria del recesso, accoglieva la domanda di reintegra del nel posto CP_1 di lavoro e condannava la datrice al risarcimento del danno per:
-intervenuta decadenza nei tempi della procedura disciplinare,
-inesistenza del potere di sospensione del procedimento disciplinare ex art. 7 Legge 300/70,
-insussistenza del fatto contestato come documentato dalla sentenza del Tar depositata in corso di causa dal procuratore del lavoratore.
^^^^^^
pag. 3/10 La appella la sentenza eccependo: Controparte_2
-che la decadenza nei tempi della procedura disciplinare non era stata mai eccepita dal lavoratore nel ricorso di primo grado e sollevata d'ufficio dal Giudice,
-che la sospensione del procedimento disciplinare ex art. 7 Legge
300/70 era stata disposta su richiesta del lavoratore per garantirgli la conservazione del posto di lavoro e la piena spiegabilità di tutti gli strumenti difensivi di cui potesse avvalersi,
-che la sentenza del TAR depositata in corso di causa dal procuratore del lavoratore (che avrebbe provato l'insussistenza del fatto) non era passata in giudicato ed era stata appellata da parte della CP_3
-che il Giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sulla offerta di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro avanzata in corso di causa,
-che il Giudice aveva erroneamente sostenuto che il lavoratore fosse stato sanzionato due volte per il medesimo fatto e ritenuto non assolto l'onere della prova della giusta causa,
-che il Giudice aveva errato nel ritenere irrilevanti le richieste istruttorie articolate dalla datrice, chiedendo, in riforma della sentenza gravata, il rigetto della impugnazione proposta in primo grado dal dichiarandosi la CP_1 legittimità, validità e piena efficacia del licenziamento intimato il 9 marzo 2020 con vittoria delle spese del doppio grado.
contrasta l'appello rilevando: CP_1
-che all'origine della controversia vi era la nota di servizio datata 18.02.2019 della Questura di Salerno, formulata sulla base di un report recante le risultanze di una visita ispettiva ministeriale del Nucleo di Vigilanza e Controllo, erroneamente trascritta dall'omologo ufficio della Questura di Avellino,
pag. 4/10 -che sulla scorta della nota della Questura di Avellino lui ed altri tre colleghi ( e Persona_1 Persona_2
, tutti impiegati con mansioni di Guardia Persona_3
Particolare Giurata presso il porto di Salerno, erano stati ingiustamente incolpati di essere risultati assenti dalle rispettive postazioni in occasione del un controllo ispettivo del
Nucleo di Vigilanza e Controllo avvenuto in data 25 ottobre 2018,
-che da tale nota scaturivano due diversi procedimenti: l'uno di carattere strettamente amministrativo, promanante dalla Questura di Avellino e finalizzato alla sospensione dal servizio per gg 15 degli incolpati e l'altro, di carattere disciplinare, promanante dall'allora conclusosi con il licenziamento dei Parte_2 lavoratori,
-che il provvedimento amministrativo della Questura di Avellino con il quale era stata comminata la sospensione per 15 giorni degli incolpati era stato annullato dal Controparte_4 con sentenza nr.185/2021 (confermata dal Consiglio di Stato con sentenza nr.1814/2023),
-che in primo grado il suo licenziamento era stato annullato e che anche l'impugnativa del collega era stata parimenti Per_1 accolta dal Tribunale (sentenza n.129/2022 in procedimento ex legge Fornero) con successiva conferma da parte della Corte
d'Appello di AP (sentenza nr.4967/2022),
-che il fatto contestato era insussistente come già accertato dai
Tribunali ordinari e da quelli amministrativi,
-di aver ottenuto decreto ingiuntivo nr. 82/2022 dal Tribunale di
Avellino per il pagamento del risarcimento da licenziamento illegittimo e dell'indennità sostitutiva di reintegro (con rigetto della opposizione spiegata dalla odierna appellante),
-che all'epoca del giudizio di primo grado la Parte_2
aveva partita iva e sede in Avellino, alla via
[...] P.IVA_1
pag. 5/10 Piave nr.162 con amministratore nella persona di CP
,
[...]
-che in pendenza del giudizio di primo grado, il 22 gennaio 2021,
l'allora resistente sottoscriveva un atto di scissione proporzionale parziale mediante l'assegnazione di parte del suo patrimonio ad una società di nuova costituzione, la Metronotte
Istituto di Vigilanza Privata S.r.l., (in sigla “Metronotte I.V.P.
S.r.l.”) con sede in Avellino per separare l'attività tipica della vigilanza privata armata (attribuita alla società di nuova costituzione) dall'attività atipica di portierato rimasta in capo alla scindenda,
-che da nuova visura camerale si evinceva che nell'ottobre del
2022 la si era trasferita in Bulgaria e che Parte_1
l'amministratore, in sostituzione del precedente, risultava essere tale eccependo il difetto di rappresentanza Persona_4 processuale del sig. al gravame, così come risulta dalla CP procura allegata all'atto di appello notificato il 18 maggio 2023,
-che l'omessa valutazione del tentativo di conciliazione sub iudice (proposta avanzata tardivamente nel corso del primo grado) non influivasul merito della controversia, ma solo eventualmente come elemento di valutazione ai fini dell'addebito delle spese processuali,
-che, quanto alla decadenza del procedimento disciplinare e all'inapplicabilità del potere di sospensione vi era differenza tra il procedimento amministrativo instaurato dalla Questura di
Avellino e quello disciplinare del datore di lavoro,
-che l'autonomo potere disciplinare di cui all'art. 257 CCNL di settore consentiva al datore di lavoro di procedere disciplinarmente ed in via autonoma nei confronti del lavoratore a prescindere dalla pendenza o meno di altri procedimenti,
pag. 6/10 -che il fatto contestato era insussistente in quanto vi era stato un grave errore di trascrizione della Questura di Avellino della nota trasmessa dal paritetico ufficio di Salerno che, a sua volta, sintetizzava il resoconto dell'ispezione ministeriale dell'ottobre del 2018, in quanto contestata erroneamente l'assenza presso il posto di controllo dell'area omogenea C,
-che, pertanto, è (ed era in primo grado) irrilevante la prova per testi richiesta dall'appellante in quanto il recesso era basato sulla nota della Questura di Avellino, chiedendo, in via preliminare, il rigetto del ricorso in appello per difetto di legittimazione processuale, nel merito la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
**********
L'eccezione preliminare sollevata dall'appellato in ordine alla legittimazione processuale della appellante è infondata in quanto la società appellante (nei cui confronti è stata emessa la sentenza di primo grado) alla data di proposizione dell'appello e di rilascio della procura ad litem, cioè marzo 2022, (come emerge dai documenti di causa e dalle visure depositate dall'appellato) risulta(va) avente come amministratore il (che Controparte_5 ha rilasciato la procura ex art.75 comma 3 cpc), P.IVA P.IVA_1
e sede legale in Avellino via Piave 162 (dati coincidenti con quelli della società parte del primo grado). Le modifiche nella persona dell'amministratore e della sede legale sono avvenute in epoca successiva (ottobre 2022) all'introduzione del gravame e come tali non rilevano.
Quanto alle questioni adombrate con riferimento alla avvenuta scissione con atto notarile del 22.1.21, si osserva che (cfr.
Cassazione Sez. 2 Sentenza n. 31313 del 04/12/2018) nel caso di scissione parziale di una società (come in questo caso) non si determina l'estinzione della società scissa ed il subingresso di pag. 7/10 quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina dell'art.111 c.p.c., con la conseguente facoltà del successore di spiegare intervento pure nel giudizio di appello, al di fuori dei limiti dell'art.344 c.p.c., ed impugnare la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti del dante causa.
Passando all'esame del merito il Collegio osserva che la vicenda fattuale posta alla base del recesso intimato al lavoratore oggi appellato è stata già esaminata da questa Corte nella sentenza n.
4967/2022 del 21/12/2022 nella causa di appello-reclamo tra la e collega del ed Parte_2 Persona_1 CP_1 attinto da recesso per i medesimi fatti contestati al . CP_1
La motivazione della predetta sentenza può essere richiamata in questa sede (art.118 disp. att. cpc) risultando conforme anche alle risultanze documentali relative al . CP_1
E' assorbente, ai fini della decisione, il rilievo della insussistenza del fatto contestato.
La condotta contestata al lavoratore è l'abbandono del posto di lavoro, tradotta, in concreto, nell'assenza presso il posto di controllo dell'area omogenea C del Porto di Salerno in data
25.10.2018.
Detta condotta emergerebbe da relazioni ispettive del Nucleo di vigilanza e controllo trasmesse alla Questura di Avellino, aventi ad oggetto operazioni “a sorpresa” con finalità di controllo, dalla Questura inoltrate, poi, all'azienda datrice di lavoro.
In realtà gli ispettori dichiaravano, nelle relazioni indicate, non già di avere accertato l'assenza del ricorrente nel posto di controllo, bensì di avere essi aggirato il controllo, riuscendo a raggiungere una nave ed a salirvi: condotta, quest'ultima,
pag. 8/10 evidentemente diversa da quella contestata, in quanto compatibile anche con la presenza del lavoratore.
Detta distinzione appare chiara nella sentenza del TAR Campania n.
185/2021 del 21.1.2021 (e confermata dal Consiglio di Stato nel
2023) emessa in favore dei lavoratori licenziati dalla appellante nell'ambito del procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione disciplinare dal servizio di guardia particolare giurata, intrapreso dalla Questura di Avellino sulla base del medesimo accertamento, dove si legge: “… stando al tenore letterale dell'estratto (del verbale ispettivo, ndr), lo stesso non evidenzia l'assenza delle guardie giurate poste a presidio dei posti di controllo dell'area omogenea ma rileva piuttosto un
“malfunzionamento” del piano di sicurezza portuale. Infatti lo stralcio del report non afferma che le postazioni di controllo fossero sguarnite né che le navi non fossero presidiate ma accenna al fatto che gli ispettori avrebbero aggirato (termine che lascerebbe trasparire un comportamento ingannevole) i posti di controllo, “riuscendo a salire a bordo senza che venissero sottoposti ad alcun controllo” … Da tali espressioni la Questura di Avellino inferisce il mancato presidio dei posti di controllo, fatto a cui lo stralcio del report sembra alludere senza tuttavia attestarlo…”.
Sulla base di tale motivazione, il TAR ha annullato i provvedimenti impugnati (sentenza, come detto, confermata dal
Consiglio di Stato).
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto non provato il fatto addebitato, atteso che l'accertamento di esso in sede disciplinare, da parte del datore di lavoro, si fondava esclusivamente sulle risultanze del verbale ispettivo appena richiamato, non avendo la società appellante mai dedotto di avere operato alcun autonomo controllo, mediante proprio personale,
pag. 9/10 sull'effettiva presenza del lavoratore in quella data e, dunque, apparendo del tutto irrilevanti le richieste istruttorie formulate, in quanto superate dalle risultanze documentali, tra cui l'accertamento compiuto dal Giudice amministrativo.
Quanto alla deduzione della appellata di mancata presa in considerazione da parte del GL di primo grado della offerta conciliativa in corso di causa deve rilevarsi che trattasi di aspetto che non incide sul contenuto della pronuncia, ma valutabile solo ai fini della regolamentazione delle spese di lite
(che il Giudice di primo grado ha compensato) quale riflesso del comportamento processuale delle parti.
L'esito complessivo del giudizio, che ha visto una reciproca soccombenza delle parti (tale quella dell'appellato sull'eccezione preliminare), giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello e compensa le spese di lite del presente grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002.
AP 13.2.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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