Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 10/06/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00532/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00672/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 672 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. Greta Morelli e Giuseppe Follaro, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. avvgreta.morelli@pecavvocatifrosinone.it e avvgiuseppe.follaro@pecavvocatifrosinone.it;
contro
Ministero dell’interno e Questura di -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’annullamento
del decreto della Questura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, con cui è stata disposta la revoca del porto d’armi per uso venatorio in uso al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con decreto prot. n. -OMISSIS- la Questura di -OMISSIS- ha disposto la revoca del porto d’armi per uso venatorio intestato al ricorrente, perché lo stesso è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di cui agli artt. 17 e 38, r.d. 18 giugno 1931 n. 773 e 58, r.d. 6 maggio 1940 n. 635, per non aver denunciato entro 72 ore la variazione del luogo di detenzione delle armi in seguito al cambio di residenza occorso nel 2023, traendone la conclusione che la condotta omissiva accertata “ evidenzia nell’interessato una scarsa propensione al rispetto delle norme disciplinanti la corretta tenuta delle armi e delle munizioni, la cui detenzione richiede piena osservanza dell’ordinamento giuridico ed una condotta diligente ” e, pertanto, mina i requisiti di affidabilità dell’interessato rispetto al possesso di armi da fuoco;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il 24 ottobre 2024 e depositato il 4 novembre 2024, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, lamentando:
I) violazione degli artt. 11, 38, 39, 42 e 43, r.d. n. 773 del 1931, 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 ed eccesso di potere, per carenza di qualsiasi concreta valutazione prognostica sul pericolo di abuso delle armi e sulla conseguente inaffidabilità del ricorrente all’uso delle stesse;
II) violazione degli artt. 11, 38, 39, 42 e 43, r.d. n. 773 cit. e violazione del principio di proporzionalità, perché la denuncia riportata dal ricorrente riguarda un reato meramente contravvenzionale suscettibile di essere estinto mediante oblazione;
Ritenuto di poter esaminare congiuntamente ambo gli ordini di censure, che sono fondati essenzialmente sulla dedotta violazione delle medesime norme giuridiche;
Considerato che in tema di detenzione e porto d’armi, l’autorità amministrativa gode di un’ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell’uso e nella custodia delle stesse a tutela della pubblica incolumità, stante l’assenza di un diritto soggettivo alla detenzione ed al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4, comma 1, l. n. 110 del 1975 (TAR Lazio, LA, sez. I, 1° luglio 2024 n. 456; sez. I, 18 dicembre 2023 n. 873; sez. I, 31 marzo 2023 n. 219; sez. I, 27 febbraio 2023 n. 124);
Considerato altresì che la revoca della licenza di polizia, come pure il suo diniego o il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, non richiedono un oggettivo e accertato abuso nell’uso delle armi, essendo sufficiente che il titolare non dia affidamento di non abusarne e tale valutazione può fondarsi anche su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus (TAR Lazio, LA, sez. I, 1° luglio 2024 n. 456; in termini v.: Cons. Stato, sez. I, 10 marzo 2022 n. 559; sez. I, 21 gennaio 2022 n. 117; sez. I, parere 29 dicembre 2021 n. 2006; sez. III, 17 gennaio 2020 n. 435; TAR Lazio, Roma, sez. I, 26 marzo 2024 n. 5969);
Considerato che nella specie la valutazione di inaffidabilità fatta dall’autorità di pubblica sicurezza, nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, non appare manifestamente irrazionale, irragionevole, sproporzionata o basata su un travisamento dei fatti, tenuto conto che la violazione contestata al ricorrente riguarda proprio la specifica materia degli obblighi da osservare per il lecito possesso di armi da fuoco, obblighi essenziali per consentire agli organi preposti di controllarne lo stato in ogni momento e senza impedimenti, accedendo al luogo in cui sono custodite;
Ritenuto che, tuttavia, data la peculiarità della vicenda, sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di LA (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e all’art. 10, reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, con l’intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.