Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2026, n. 18862
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Sentenza 25 maggio 2026

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  • Rigettato
    Valutazione esigenze cautelari per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio

    Il Tribunale ha ritenuto insussistenti le esigenze cautelari, considerando il tempo trascorso dai fatti, il recesso dell'indagata da ogni incarico con TY NE, e la valutazione speculare dei pubblici ufficiali indagati che ha portato all'esclusione dei presupposti per misure cautelari. La Corte ha ritenuto che il ragionamento del Tribunale fosse logico ed esente da censure.

  • Rigettato
    Errata applicazione della giurisprudenza sulla frode nelle pubbliche forniture

    Il Tribunale ha correttamente applicato la giurisprudenza di legittimità secondo cui non è configurabile il delitto di frode nelle pubbliche forniture a carico del privato assegnatario di una concessione di servizio pubblico per inadempimenti relativi ad attività rivolte a beneficio del pubblico, in quanto il reato presuppone che il diretto destinatario della fornitura sia la pubblica amministrazione contraente. La nozione di 'pubblica fornitura' non può estendersi ai rapporti derivanti da una concessione di beni o servizi pubblici.

  • Rigettato
    Errata esclusione della gravità indiziaria per la truffa aggravata

    Il Tribunale ha spiegato perché non potesse ritenersi sussistente un obbligo della società armatrice di comunicazione alla stazione appaltante delle avarie, osservando che in mancanza di consulenza tecnica non potevano ritenersi dimostrate la natura e la portata delle avarie. Ha inoltre ritenuto che la segnalazione delle avarie non avrebbe comunque legittimato la stazione appaltante a risolvere il rapporto.

  • Rigettato
    Valutazione delle esigenze cautelari per corruzione

    Il Tribunale, una volta ritenuti sussistenti gli indizi per i reati di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio, ha evidenziato il tempo trascorso, il recesso dell'indagata da ogni incarico con TY NE e il fatto che il giudice per le indagini preliminari abbia escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di misure cautelari in considerazione del 'limitato arco temporale' delle condotte e del 'livello di gravità contenuta', concludendo per l'insussistenza delle esigenze cautelari.

  • Rigettato
    Valutazione delle esigenze cautelari per rivelazione di segreto d'ufficio

    Il Tribunale, una volta ritenuti sussistenti gli indizi per i reati di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio, ha evidenziato il tempo trascorso, il recesso dell'indagata da ogni incarico con TY NE e il fatto che il giudice per le indagini preliminari abbia escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di misure cautelari in considerazione del 'limitato arco temporale' delle condotte e del 'livello di gravità contenuta', concludendo per l'insussistenza delle esigenze cautelari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2026, n. 18862
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18862
    Data del deposito : 25 maggio 2026

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