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Sentenza 25 maggio 2026
Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2026, n. 18862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18862 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRAPANI nel procedimento a carico di: LB AN nata a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultima avverso l'ordinanza del 19/12/2025 del TRIBUNALE di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
letta la memoria del difensore di LB AN, Avv. MARCO SIRAGUSA, e sentito lo stesso, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 dicembre 2025 il Tribunale del riesame di Palermo, in accoglimento dell’appello proposto dalla difesa, annullava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani che aveva applicato la misura del divieto di dimora nei comuni di Trapani e Milazzo ad AN AL, indagata per i reati di cui agli artt. 356, 432, 640-bis, 319 e 321, 326 cod. pen.; il procedimento trae origine da un'attività di indagine relativa alla gestione del servizio di trasporto marittimo di passeggeri in regime di convenzione con lo Stato e con la Regione siciliana esercitato dalle società TY NE Penale Sent. Sez. 2 Num. 18862 Anno 2026 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 17/04/2026 S.p.a. e Società di Navigazione spa;
all'esito dell'indagine sono state contestate condotte riconducibili: alla frode nelle pubbliche forniture per avere gli indagati assicurato esecuzione dei servizi convenzionati mediante l'impiego di unità navali non conformi agli standard di efficienza e sicurezza previsti occultando o minimizzando le avarie occorse;
alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche per avere gli indagati indebitamente favorito la percezione di contributi e compensazioni pubbliche attraverso la rappresentazione non veritiera dello stato della flotta e della regolare esecuzione del servizio;
alla fattispecie di attentato alla sicurezza dei trasporti, in relazione all'impiego di mezzi ritenuti non idonei alla navigazione in condizioni di sicurezza per passeggeri ed equipaggi;
a condotte di corruzione e violazione di segreti d'ufficio connesse ai rapporti intrattenuti con funzionari pubblici i soggetti preposti alle attività di controllo e vigilanza;
AN AL rivestiva la qualifica di D.P.A, (Designed Person Ashore- Persona designata a terra) .
1.1 Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trapani osservando, quanto al reato di cui all’art. 356 cod. pen., che l’ordinanza del Tribunale aveva dato atto dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale in caso di prestazione non diretta all’ente pubblico contraente, ma all’utente finale, non è configurabile il reato di frode nelle pubbliche forniture, ma non aveva considerato che la gran parte del costo del servizio non era addebitato all’utente, gravando per una percentuale che andava dal 60 al 70% all’ente pubblico;
vi era stata una errata rappresentazione dei fatti da parte della difesa dell’indagata relativamente alla percentuale del numero di avarie accertate sulle navi, non considerando quanto dichiarato da VI ON (ispettore capo del Rina Services S.p.a.), CE AM e AR RD (ufficiali della Capitaneria di Porto); apodittica era la motivazione del Tribunale che escludeva la sussistenza di gravi indizi del delitto di cui all’art. 356 cod. pen. in quanto non si conosceva la natura e la gravità delle avarie non denunciate, stante l’assenza di una consulenza tecnica, visto che anche in questo caso non erano state considerate le dichiarazioni dei soggetti sopra indicati, e neppure che la natura delle problematiche era emersa dalle intercettazioni disposte, dalle quali emergeva chiaramente come gli indagati erano al corrente dei rischi in cui in alcune occasioni erano stati esposti i passeggeri;
irrilevante era la considerazione del Tribunale secondo cui le navi erano tutte munite del certificato di classe in corso di validità ovvero dell’attestazione rilasciata dall’organismo Rina Services s.p.a., visto che la dichiarazione di avaria ne avrebbe sospeso la validità;
1.2 relativamente al reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., il Pubblico Ministero osserva che era stata esclusa la gravità indiziaria ritenendo non sussistente in capo agli indagati un obbligo di esibire la documentazione attestante l’osservanza degli obblighi previsti (tra cui quelli inerenti al rispetto della normativa concernente i mezzi navali, la navigazione, gli equipaggi, le attrezzature impiegate, la dotazione del mezzo al fine di garantire la sicurezza della navigazione, ecc.), ma il Tribunale aveva riportato esclusivamente quanto previsto al Capitolato d’appalto all’art.12, ma non l’art. 9, senza considerare che la TY NE aveva 2 sempre trasmesso alla Regione Sicilia gli estratti dei giornali nautici relativi ai mezzi impiegati nelle tratte di collegamento senza che in questi venissero riportate le avarie accertate nel corso delle indagini, e quindi facendo derivare la liquidazione degli importi erogati dalla attestazione che le prestazioni erano avvenute regolarmente;
del tutto apodittica era l’affermazione fatta dal Tribunale secondo cui la sussistenza dell’obbligo di comunicazione delle avarie non poteva ricavarsi dalla normativa di settore, senza considerare che in almeno quattro occasioni funzionati del RINA avevano riportato false attestazioni nella redazione degli atti propedeutici al rilascio del certificato di classe;
il Tribunale era incorso in una evidente violazione di legge nella parte in cui, con riguardo al profilo del danno causato all'ente per effetto della condotta fraudolenta, aveva escluso la gravità indiziaria circa il fatto che, se la pubblica amministrazione fosse stata a conoscenza delle avarie occorse alle navi della flotta, avrebbe certamente risolto i contratti su indicati;
il Tribunale aveva parcellizzato i singoli elementi, come addotti dalla difesa dell’indagata, senza peraltro in alcuni casi verificarne la certezza ed omettendo di valutare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato potesse, in una visione unitaria, risolversi consentendo di attribuire il reato all’indagata;
1.3 il Pubblico Ministero eccepisce la violazione dell’art. 274 lett. c) in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari, in particolare con riferimento alla valutazione della sussistenza del concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa con riguardo ai delitti di corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio, in relazione ai quali il Tribunale aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza;
si dava atto che l’indagata, venuta a conoscenza degli addebiti provvisori a suo carico, aveva comunicato il recesso dalle mansioni fino ad allora svolte, ma non aveva interrotto del tutto i contatti con la compagine societaria, tanto che il 31 gennaio 2024 aveva stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la TY NE, avente ad oggetto mansioni che, come affermava lo stesso Tribunale, si ponevano in linea di contiguità rispetto a quelle precedentemente svolte;
il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla valenza del contegno tenuto dall’indagata, che aveva mostrato pericolosa disinvoltura nella gestione delle vicende legate alla tipologia di lavoro esercitata, avendo posto in essere condotte di corruzione e violazione di segreti d'ufficio ed essendo tuttora dirigente di altra azienda. Il Pubblico ministero rileva che l'interesse ad impugnare il provvedimento risiede da un lato nell'esigenza di ottenere una pronuncia che cristallizzi il giudicato cautelare rendendo stabile e non più discutibile la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per ogni singola imputazione, dall'altro di evitare il pericolo di recidivanza da parte dell'indagata mediante l'applicazione alla predetta della misura cautelare del divieto di dimora nel comuni di Trapani e Milazzo, sedi rilevanti dirigenziali ed operative della TY NE al fine di impedire qualsiasi collegamento che di fatto e non rilevabile con le strutture societarie 2. Il difensore della ricorrente depositava memoria, nella quale rilevava:
2.1 un (presunto) inadempimento o una (presunta) condotta fraudolenta posti in 3 essere nell'esecuzione di un contratto di concessione di servizi non possono integrare il delitto di cui all'art. 356 c.p., poiché il rapporto contrattuale sottostante non rientra nella categoria delle “pubbliche forniture” a cui la norma penale fa esclusivo riferimento;
l'ordinanza impugnata aveva correttamente applicato il principio di diritto, recentemente e autorevolmente ribadito da questa stessa Suprema Corte, secondo cui il delitto di frode nelle pubbliche forniture non è configurabile nell'ambito di una concessione di servizio pubblico come quella in esame;
2.2 la qualificazione giuridica che l'ordinanza aveva inteso dare ai fatti oggetto della contestazione provvisoria era errata, in quanto la Corte di Cassazione [Sez. II, n. 10881 del 18/03/2025] aveva chiarito come l'accordo tra l'ente pubblico e il privato, con l'obbligo di quest'ultimo di fornire un servizio a fronte di un corrispettivo predeterminato, è al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 640-bis c.p., e avrebbe dovuto essere più correttamente qualificato nel delitto di truffa comune aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 2, n. 1 c.p., con la conseguenza processuale dirimente, assorbita dalla motivazione adottata nell'ordinanza impugnata, della inutilizzabilità delle intercettazioni;
l'assunto del ricorrente, oltre ad impingere il merito, era manifestamente apodittico in quanto: • pretendeva di ricavare la prova di sussistenza delle “avarie”, che invece mancava in un quadro che non raggiungeva neppure la sufficienza indiziaria;
• e da tale lacuna, pretendeva di dedurre che le comunicazioni effettuate– di natura diversa da quelle richiamate dall'ordinanza ai sensi dell'art. 12 del Capitolato, ed attinenti alla regolamentazione dei pagamenti – fossero sostitutive di un obbligo, in realtà del tutto insussistente o, in ogni caso, mai violato;
mancavano, inoltre i requisiti del profitto e del danno;
2.3 con la presunta valutazione atomistica e parcellizzata il ricorrente non denunciava una manifesta illogicità della motivazione o una violazione di legge, ma sollecitava una rivalutazione nel merito del compendio indiziario, operazione preclusa in sede di legittimità; l'argomentazione del ricorso secondo cui le “avarie” contestate avrebbero compromesso la sicurezza della navigazione, oltre ad attenere a profili di merito, era infondata in quanto smentita dalle stesse caratteristiche tecniche della flotta, composta da unità certificate HSC (High Speed Craft);
2.4 sebbene il Tribunale del riesame avesse confermato la gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 319 c.p., si evidenziava l'intrinseca debolezza del quadro accusatorio su questi capi. Tale fragilità deponeva a favore di una ridotta "gravità" cautelare, rafforzando l'esclusione dei pericula libertatis;
l’ordinanza impugnata, dalla dazione di utilità e da una serie di contatti telefonici, desumeva l'esistenza di un patto corruttivo onnicomprensivo, una sorta di “messa a libro paga” del funzionario. tale approccio, tuttavia, trasformava un'ipotesi investigativa in un dato probatorio, senza dimostrare, per ciascun presunto atto contrario ai doveri d'ufficio, l'esistenza di uno specifico accordo illecito;
2.5 l'ordinanza impugnata riteneva sussistenti gravi indizi anche per il delitto di cui all'art. 326 c.p., elencando una serie di episodi in cui i predetti pubblici ufficiali avrebbero 4 comunicato all'indagata notizie quali l'esistenza di denunce, esposti anonimi, o il contenuto di annotazioni di polizia giudiziaria. Anche su questo punto, la valutazione del Tribunale appariva carente sotto il profilo della corretta qualificazione giuridica e della motivazione;
l'ordinanza non si soffermava ad analizzare, per ciascuna notizia “rivelata”, né la fonte dell'obbligo di segretezza, né la concreta potenzialità lesiva della sua divulgazione. non offriva alcuna motivazione sul punto, limitandosi a descrivere l'indagata come mera destinataria delle informazioni, senza allegare alcun elemento da cui potesse desumersi un suo ruolo attivo nell'istigare i pubblici ufficiali alla rivelazione;
2.6 quanto alle esigenze cautelari, Il Tribunale aveva correttamente evidenziato che le condotte contestate si collocavano in un arco temporale risalente, compreso tra il 2019 e il giugno del 2022; l’ordinanza impugnata aveva logicamente motivato che il recesso da ogni incarico con la TY NE aveva reciso ogni occasione di reiterazione;
risultava dirimente e logicamente insuperabile l'osservazione dell'ordinanza impugnata circa le speculari posizioni dei pubblici ufficiali indagati (Marzio e IG), per cui sarebbe stato illogico e contraddittorio ritenere attuale il pericolo per il presunto corruttore privato (ormai estraneo alle società) ed escluderlo per i pubblici ufficiali;
2.7 il ricorso era inammissibile per carenza di un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
1.1 Si rileva, in primo luogo, che il ricorso non è inammissibile per carenza di interesse, come propugnato dalla difesa dell’indagata, avendo il ricorrente, sia pure con formula sintetica posta alla fine dell’atto di impugnazione, manifestato il proprio interesse ad ottenere un ribaltamento della decisione sul piano indiziario stante la sussistenza di esigenze cautelari;
inoltre, si deve premettere che nel ricorso non viene elevata alcuna censura in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per quanto relativo al reato di attentato alla sicurezza del trasporti di cui al capo 31. Si deve poi ricordare che in tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per Cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e 5 logica motivazione (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). Ciò premesso, dall'analisi del provvedimento impugnato non si rinvengono carenze motivazionali: in particolare, quanto al reato di cui all’art. 356 cod. pen., il Tribunale ha osservato che dalla documentazione in atti emergeva che non si poteva “desumere una condizione di complessivo degrado ed inadeguatezza della flotta da un numero esiguo di (asserite) avarie non dichiarate” (pag.56 ordinanza impugnata) con un giudizio di merito, contenuto nelle pagine da 55 a 57 dell’ordinanza impugnata, sul quale non è ammesso sindacato nella presente sede. Inoltre, il Tribunale ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “Non è configurabile il delitto di frode nelle pubbliche forniture, di cui all'art. 356 cod. pen., a carico del privato assegnatario di una concessione di servizio pubblico per gli inadempimenti relativi ad attività rivolte a beneficio del pubblico, in quanto il reato presuppone che il diretto destinatario della fornitura sia la pubblica amministrazione contraente” (Sez. 6, n. 28655 del 10/07/2025, Rv. 288459 Così la sentenza citata in motivazione: “Al fine di chiarire l'ambito applicativo della norma incriminatrice, è utile evidenziare la differenza che si ha tra l'ipotesi della concessione di servizio e quella dell'appalto di servizi rivolta all'ente. Questa seconda ipotesi si realizza in tutti i casi in cui oggetto del contratto sia la prestazione di un servizio direttamente in favore dell'ente contraente (tipico esempio ne è il contratto di manutenzione o pulizia di edifici pubblici), nel qual caso il destinatario della prestazione - latamente riconducibile alla nozione di "fornitura" (Sez.6, n. 28130 del 18/9/2020, Canalis, Rv.279721-02) - è l'ente pubblico, sicchè l'eventuale inadempimento, ove connotato dagli ulteriori requisiti richiesti dalla norma incriminatrice, ben potrà integrare il reato di cui all'art. 356 cod. pen. Viceversa, nel caso di concessione di servizi, il privato si sostituisce all'ente nella gestione di una determinata attività rivolta a beneficio del pubblico, tant'è che gran parte del costo del servizio è addebitato all'utenza, sicchè è nei confronti dei fruitori che il servizio viene prestato. Ne consegue che l'eventuale inadempimento non potrà rilevare quale frode nelle pubbliche forniture, proprio perché la prestazione non è diretta all'ente.” La nozione di "pubblica fornitura", pertanto, non può essere estesa fino a ricomprendere anche i rapporti derivanti, come nel caso di specie, da una concessione di beni o servizi pubblici. Ciò che, infatti, difetta in siffatta ipotesi è il dualismo soggettivo che, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, connota il sinallagma negoziale delle pubbliche forniture in cui, da un lato, viene in rilevo la posizione del soggetto tenuto alla esecuzione della prestazione e, dall'altro, quella del soggetto - Stato, ente pubblico o esercente un servizio pubblico o di pubblica necessità - che riceve detta prestazione in quanto funzionale al regolare funzionamento del servizio pubblico. Il primo motivo di ricorso del P.M. si palesa come una critica a una corretta applicazione della legge penale e di un principio di diritto stabilito da questa stessa Corte, e 6 deve essere pertanto rigettato.
1.2 Relativamente al reato di truffa il Tribunale ha spiegato perché non potesse essere ritenuto sussistente un obbligo da parte della società armatrice di comunicazione alla stazione appaltante delle avarie verificatesi (requisito posto dall’accusa a base della sussistenza del reato) nelle pagine da 65 in avanti, osservando anche che, in mancanza di una consulenza tecnica, non potessero ritenersi dimostrate, quanto meno a livello indiziario, la natura e la portata delle avarie, con conseguente insussistenza degli indizi del reato contestato, e che la segnalazione delle avarie non avrebbe comunque legittimato la stazione appaltante a risolvere il rapporto (pagg. da 70 a 74); anche in questo caso, ciò che viene contestato è il merito della decisione, mentre l’esame richiesto a questa Corte è limitato alla adeguatezza della motivazione.
1.3 Quanto alle esigenze cautelari per i reati di corruzione e rivelazione di segreti di ufficio il Tribunale, una volta ritenuti sussistenti gli indizi per i reati contestati (su cui la ricorrente non ha proposto ricorso), ha evidenziato il tempo trascorso tra il commesso reato e l’applicazione della misura, il recesso della indagata da ogni incarico con TY NE e il fatto che il giudice per le indagini preliminari, valutando le speculari posizioni di AO Marzio ed IO IG abbia escluso la sussistenza dei presupposto per l’applicazione di misure cautelari in considerazione del “limitato arco temporale” delle condotte, contraddistinte da un “livello di gravità contenuta…tale da non poter ritenute sussistente, a tre anni dai fatti, il concreto pericolo di ricaduta criminosa”, concludendo quindi, con ragionamento logico ed esente da censure, per la insussistenza delle stesse.
2. Per le considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere pertanto rigettato. Rigetta il ricorso. Così è deciso, 17/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
letta la memoria del difensore di LB AN, Avv. MARCO SIRAGUSA, e sentito lo stesso, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 dicembre 2025 il Tribunale del riesame di Palermo, in accoglimento dell’appello proposto dalla difesa, annullava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani che aveva applicato la misura del divieto di dimora nei comuni di Trapani e Milazzo ad AN AL, indagata per i reati di cui agli artt. 356, 432, 640-bis, 319 e 321, 326 cod. pen.; il procedimento trae origine da un'attività di indagine relativa alla gestione del servizio di trasporto marittimo di passeggeri in regime di convenzione con lo Stato e con la Regione siciliana esercitato dalle società TY NE Penale Sent. Sez. 2 Num. 18862 Anno 2026 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 17/04/2026 S.p.a. e Società di Navigazione spa;
all'esito dell'indagine sono state contestate condotte riconducibili: alla frode nelle pubbliche forniture per avere gli indagati assicurato esecuzione dei servizi convenzionati mediante l'impiego di unità navali non conformi agli standard di efficienza e sicurezza previsti occultando o minimizzando le avarie occorse;
alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche per avere gli indagati indebitamente favorito la percezione di contributi e compensazioni pubbliche attraverso la rappresentazione non veritiera dello stato della flotta e della regolare esecuzione del servizio;
alla fattispecie di attentato alla sicurezza dei trasporti, in relazione all'impiego di mezzi ritenuti non idonei alla navigazione in condizioni di sicurezza per passeggeri ed equipaggi;
a condotte di corruzione e violazione di segreti d'ufficio connesse ai rapporti intrattenuti con funzionari pubblici i soggetti preposti alle attività di controllo e vigilanza;
AN AL rivestiva la qualifica di D.P.A, (Designed Person Ashore- Persona designata a terra) .
1.1 Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trapani osservando, quanto al reato di cui all’art. 356 cod. pen., che l’ordinanza del Tribunale aveva dato atto dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale in caso di prestazione non diretta all’ente pubblico contraente, ma all’utente finale, non è configurabile il reato di frode nelle pubbliche forniture, ma non aveva considerato che la gran parte del costo del servizio non era addebitato all’utente, gravando per una percentuale che andava dal 60 al 70% all’ente pubblico;
vi era stata una errata rappresentazione dei fatti da parte della difesa dell’indagata relativamente alla percentuale del numero di avarie accertate sulle navi, non considerando quanto dichiarato da VI ON (ispettore capo del Rina Services S.p.a.), CE AM e AR RD (ufficiali della Capitaneria di Porto); apodittica era la motivazione del Tribunale che escludeva la sussistenza di gravi indizi del delitto di cui all’art. 356 cod. pen. in quanto non si conosceva la natura e la gravità delle avarie non denunciate, stante l’assenza di una consulenza tecnica, visto che anche in questo caso non erano state considerate le dichiarazioni dei soggetti sopra indicati, e neppure che la natura delle problematiche era emersa dalle intercettazioni disposte, dalle quali emergeva chiaramente come gli indagati erano al corrente dei rischi in cui in alcune occasioni erano stati esposti i passeggeri;
irrilevante era la considerazione del Tribunale secondo cui le navi erano tutte munite del certificato di classe in corso di validità ovvero dell’attestazione rilasciata dall’organismo Rina Services s.p.a., visto che la dichiarazione di avaria ne avrebbe sospeso la validità;
1.2 relativamente al reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., il Pubblico Ministero osserva che era stata esclusa la gravità indiziaria ritenendo non sussistente in capo agli indagati un obbligo di esibire la documentazione attestante l’osservanza degli obblighi previsti (tra cui quelli inerenti al rispetto della normativa concernente i mezzi navali, la navigazione, gli equipaggi, le attrezzature impiegate, la dotazione del mezzo al fine di garantire la sicurezza della navigazione, ecc.), ma il Tribunale aveva riportato esclusivamente quanto previsto al Capitolato d’appalto all’art.12, ma non l’art. 9, senza considerare che la TY NE aveva 2 sempre trasmesso alla Regione Sicilia gli estratti dei giornali nautici relativi ai mezzi impiegati nelle tratte di collegamento senza che in questi venissero riportate le avarie accertate nel corso delle indagini, e quindi facendo derivare la liquidazione degli importi erogati dalla attestazione che le prestazioni erano avvenute regolarmente;
del tutto apodittica era l’affermazione fatta dal Tribunale secondo cui la sussistenza dell’obbligo di comunicazione delle avarie non poteva ricavarsi dalla normativa di settore, senza considerare che in almeno quattro occasioni funzionati del RINA avevano riportato false attestazioni nella redazione degli atti propedeutici al rilascio del certificato di classe;
il Tribunale era incorso in una evidente violazione di legge nella parte in cui, con riguardo al profilo del danno causato all'ente per effetto della condotta fraudolenta, aveva escluso la gravità indiziaria circa il fatto che, se la pubblica amministrazione fosse stata a conoscenza delle avarie occorse alle navi della flotta, avrebbe certamente risolto i contratti su indicati;
il Tribunale aveva parcellizzato i singoli elementi, come addotti dalla difesa dell’indagata, senza peraltro in alcuni casi verificarne la certezza ed omettendo di valutare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato potesse, in una visione unitaria, risolversi consentendo di attribuire il reato all’indagata;
1.3 il Pubblico Ministero eccepisce la violazione dell’art. 274 lett. c) in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari, in particolare con riferimento alla valutazione della sussistenza del concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa con riguardo ai delitti di corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio, in relazione ai quali il Tribunale aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza;
si dava atto che l’indagata, venuta a conoscenza degli addebiti provvisori a suo carico, aveva comunicato il recesso dalle mansioni fino ad allora svolte, ma non aveva interrotto del tutto i contatti con la compagine societaria, tanto che il 31 gennaio 2024 aveva stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la TY NE, avente ad oggetto mansioni che, come affermava lo stesso Tribunale, si ponevano in linea di contiguità rispetto a quelle precedentemente svolte;
il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla valenza del contegno tenuto dall’indagata, che aveva mostrato pericolosa disinvoltura nella gestione delle vicende legate alla tipologia di lavoro esercitata, avendo posto in essere condotte di corruzione e violazione di segreti d'ufficio ed essendo tuttora dirigente di altra azienda. Il Pubblico ministero rileva che l'interesse ad impugnare il provvedimento risiede da un lato nell'esigenza di ottenere una pronuncia che cristallizzi il giudicato cautelare rendendo stabile e non più discutibile la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per ogni singola imputazione, dall'altro di evitare il pericolo di recidivanza da parte dell'indagata mediante l'applicazione alla predetta della misura cautelare del divieto di dimora nel comuni di Trapani e Milazzo, sedi rilevanti dirigenziali ed operative della TY NE al fine di impedire qualsiasi collegamento che di fatto e non rilevabile con le strutture societarie 2. Il difensore della ricorrente depositava memoria, nella quale rilevava:
2.1 un (presunto) inadempimento o una (presunta) condotta fraudolenta posti in 3 essere nell'esecuzione di un contratto di concessione di servizi non possono integrare il delitto di cui all'art. 356 c.p., poiché il rapporto contrattuale sottostante non rientra nella categoria delle “pubbliche forniture” a cui la norma penale fa esclusivo riferimento;
l'ordinanza impugnata aveva correttamente applicato il principio di diritto, recentemente e autorevolmente ribadito da questa stessa Suprema Corte, secondo cui il delitto di frode nelle pubbliche forniture non è configurabile nell'ambito di una concessione di servizio pubblico come quella in esame;
2.2 la qualificazione giuridica che l'ordinanza aveva inteso dare ai fatti oggetto della contestazione provvisoria era errata, in quanto la Corte di Cassazione [Sez. II, n. 10881 del 18/03/2025] aveva chiarito come l'accordo tra l'ente pubblico e il privato, con l'obbligo di quest'ultimo di fornire un servizio a fronte di un corrispettivo predeterminato, è al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 640-bis c.p., e avrebbe dovuto essere più correttamente qualificato nel delitto di truffa comune aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 2, n. 1 c.p., con la conseguenza processuale dirimente, assorbita dalla motivazione adottata nell'ordinanza impugnata, della inutilizzabilità delle intercettazioni;
l'assunto del ricorrente, oltre ad impingere il merito, era manifestamente apodittico in quanto: • pretendeva di ricavare la prova di sussistenza delle “avarie”, che invece mancava in un quadro che non raggiungeva neppure la sufficienza indiziaria;
• e da tale lacuna, pretendeva di dedurre che le comunicazioni effettuate– di natura diversa da quelle richiamate dall'ordinanza ai sensi dell'art. 12 del Capitolato, ed attinenti alla regolamentazione dei pagamenti – fossero sostitutive di un obbligo, in realtà del tutto insussistente o, in ogni caso, mai violato;
mancavano, inoltre i requisiti del profitto e del danno;
2.3 con la presunta valutazione atomistica e parcellizzata il ricorrente non denunciava una manifesta illogicità della motivazione o una violazione di legge, ma sollecitava una rivalutazione nel merito del compendio indiziario, operazione preclusa in sede di legittimità; l'argomentazione del ricorso secondo cui le “avarie” contestate avrebbero compromesso la sicurezza della navigazione, oltre ad attenere a profili di merito, era infondata in quanto smentita dalle stesse caratteristiche tecniche della flotta, composta da unità certificate HSC (High Speed Craft);
2.4 sebbene il Tribunale del riesame avesse confermato la gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 319 c.p., si evidenziava l'intrinseca debolezza del quadro accusatorio su questi capi. Tale fragilità deponeva a favore di una ridotta "gravità" cautelare, rafforzando l'esclusione dei pericula libertatis;
l’ordinanza impugnata, dalla dazione di utilità e da una serie di contatti telefonici, desumeva l'esistenza di un patto corruttivo onnicomprensivo, una sorta di “messa a libro paga” del funzionario. tale approccio, tuttavia, trasformava un'ipotesi investigativa in un dato probatorio, senza dimostrare, per ciascun presunto atto contrario ai doveri d'ufficio, l'esistenza di uno specifico accordo illecito;
2.5 l'ordinanza impugnata riteneva sussistenti gravi indizi anche per il delitto di cui all'art. 326 c.p., elencando una serie di episodi in cui i predetti pubblici ufficiali avrebbero 4 comunicato all'indagata notizie quali l'esistenza di denunce, esposti anonimi, o il contenuto di annotazioni di polizia giudiziaria. Anche su questo punto, la valutazione del Tribunale appariva carente sotto il profilo della corretta qualificazione giuridica e della motivazione;
l'ordinanza non si soffermava ad analizzare, per ciascuna notizia “rivelata”, né la fonte dell'obbligo di segretezza, né la concreta potenzialità lesiva della sua divulgazione. non offriva alcuna motivazione sul punto, limitandosi a descrivere l'indagata come mera destinataria delle informazioni, senza allegare alcun elemento da cui potesse desumersi un suo ruolo attivo nell'istigare i pubblici ufficiali alla rivelazione;
2.6 quanto alle esigenze cautelari, Il Tribunale aveva correttamente evidenziato che le condotte contestate si collocavano in un arco temporale risalente, compreso tra il 2019 e il giugno del 2022; l’ordinanza impugnata aveva logicamente motivato che il recesso da ogni incarico con la TY NE aveva reciso ogni occasione di reiterazione;
risultava dirimente e logicamente insuperabile l'osservazione dell'ordinanza impugnata circa le speculari posizioni dei pubblici ufficiali indagati (Marzio e IG), per cui sarebbe stato illogico e contraddittorio ritenere attuale il pericolo per il presunto corruttore privato (ormai estraneo alle società) ed escluderlo per i pubblici ufficiali;
2.7 il ricorso era inammissibile per carenza di un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
1.1 Si rileva, in primo luogo, che il ricorso non è inammissibile per carenza di interesse, come propugnato dalla difesa dell’indagata, avendo il ricorrente, sia pure con formula sintetica posta alla fine dell’atto di impugnazione, manifestato il proprio interesse ad ottenere un ribaltamento della decisione sul piano indiziario stante la sussistenza di esigenze cautelari;
inoltre, si deve premettere che nel ricorso non viene elevata alcuna censura in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per quanto relativo al reato di attentato alla sicurezza del trasporti di cui al capo 31. Si deve poi ricordare che in tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per Cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e 5 logica motivazione (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). Ciò premesso, dall'analisi del provvedimento impugnato non si rinvengono carenze motivazionali: in particolare, quanto al reato di cui all’art. 356 cod. pen., il Tribunale ha osservato che dalla documentazione in atti emergeva che non si poteva “desumere una condizione di complessivo degrado ed inadeguatezza della flotta da un numero esiguo di (asserite) avarie non dichiarate” (pag.56 ordinanza impugnata) con un giudizio di merito, contenuto nelle pagine da 55 a 57 dell’ordinanza impugnata, sul quale non è ammesso sindacato nella presente sede. Inoltre, il Tribunale ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “Non è configurabile il delitto di frode nelle pubbliche forniture, di cui all'art. 356 cod. pen., a carico del privato assegnatario di una concessione di servizio pubblico per gli inadempimenti relativi ad attività rivolte a beneficio del pubblico, in quanto il reato presuppone che il diretto destinatario della fornitura sia la pubblica amministrazione contraente” (Sez. 6, n. 28655 del 10/07/2025, Rv. 288459 Così la sentenza citata in motivazione: “Al fine di chiarire l'ambito applicativo della norma incriminatrice, è utile evidenziare la differenza che si ha tra l'ipotesi della concessione di servizio e quella dell'appalto di servizi rivolta all'ente. Questa seconda ipotesi si realizza in tutti i casi in cui oggetto del contratto sia la prestazione di un servizio direttamente in favore dell'ente contraente (tipico esempio ne è il contratto di manutenzione o pulizia di edifici pubblici), nel qual caso il destinatario della prestazione - latamente riconducibile alla nozione di "fornitura" (Sez.6, n. 28130 del 18/9/2020, Canalis, Rv.279721-02) - è l'ente pubblico, sicchè l'eventuale inadempimento, ove connotato dagli ulteriori requisiti richiesti dalla norma incriminatrice, ben potrà integrare il reato di cui all'art. 356 cod. pen. Viceversa, nel caso di concessione di servizi, il privato si sostituisce all'ente nella gestione di una determinata attività rivolta a beneficio del pubblico, tant'è che gran parte del costo del servizio è addebitato all'utenza, sicchè è nei confronti dei fruitori che il servizio viene prestato. Ne consegue che l'eventuale inadempimento non potrà rilevare quale frode nelle pubbliche forniture, proprio perché la prestazione non è diretta all'ente.” La nozione di "pubblica fornitura", pertanto, non può essere estesa fino a ricomprendere anche i rapporti derivanti, come nel caso di specie, da una concessione di beni o servizi pubblici. Ciò che, infatti, difetta in siffatta ipotesi è il dualismo soggettivo che, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, connota il sinallagma negoziale delle pubbliche forniture in cui, da un lato, viene in rilevo la posizione del soggetto tenuto alla esecuzione della prestazione e, dall'altro, quella del soggetto - Stato, ente pubblico o esercente un servizio pubblico o di pubblica necessità - che riceve detta prestazione in quanto funzionale al regolare funzionamento del servizio pubblico. Il primo motivo di ricorso del P.M. si palesa come una critica a una corretta applicazione della legge penale e di un principio di diritto stabilito da questa stessa Corte, e 6 deve essere pertanto rigettato.
1.2 Relativamente al reato di truffa il Tribunale ha spiegato perché non potesse essere ritenuto sussistente un obbligo da parte della società armatrice di comunicazione alla stazione appaltante delle avarie verificatesi (requisito posto dall’accusa a base della sussistenza del reato) nelle pagine da 65 in avanti, osservando anche che, in mancanza di una consulenza tecnica, non potessero ritenersi dimostrate, quanto meno a livello indiziario, la natura e la portata delle avarie, con conseguente insussistenza degli indizi del reato contestato, e che la segnalazione delle avarie non avrebbe comunque legittimato la stazione appaltante a risolvere il rapporto (pagg. da 70 a 74); anche in questo caso, ciò che viene contestato è il merito della decisione, mentre l’esame richiesto a questa Corte è limitato alla adeguatezza della motivazione.
1.3 Quanto alle esigenze cautelari per i reati di corruzione e rivelazione di segreti di ufficio il Tribunale, una volta ritenuti sussistenti gli indizi per i reati contestati (su cui la ricorrente non ha proposto ricorso), ha evidenziato il tempo trascorso tra il commesso reato e l’applicazione della misura, il recesso della indagata da ogni incarico con TY NE e il fatto che il giudice per le indagini preliminari, valutando le speculari posizioni di AO Marzio ed IO IG abbia escluso la sussistenza dei presupposto per l’applicazione di misure cautelari in considerazione del “limitato arco temporale” delle condotte, contraddistinte da un “livello di gravità contenuta…tale da non poter ritenute sussistente, a tre anni dai fatti, il concreto pericolo di ricaduta criminosa”, concludendo quindi, con ragionamento logico ed esente da censure, per la insussistenza delle stesse.
2. Per le considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere pertanto rigettato. Rigetta il ricorso. Così è deciso, 17/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7