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Sentenza 20 dicembre 2023
Sentenza 20 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2023, n. 50791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50791 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AS GI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 13/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Aldo Ceniccola, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini in data 27 settembre 2018, emessa all'esito di giudizio abbreviato, GI AS fu condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e con la diminuente del rito, alla pena di tre anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, bancarotta semplice patrimoniale e bancarotta semplice documentale, per avere, in qualità di amministratore unico della Pro Navy s.r.I., dichiarata fallita in data 6 novembre 01- Penale Sent. Sez. 5 Num. 50791 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 15/11/2023 2014, distratto somme di denaro spettanti alla società (capo A), omesso di richiedere il fallimento aggravando il dissesto della società (capo B) e tenuto le scritture contabili in modo incompleto e irregolare (capo C). Con lo stesso provvedimento egli fu interdetto dai pubblici uffici per la durata di 5 anni, nonché inabilitato all'esercizio di una impresa commerciale e dichiarato incapace di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di 10 anni. 2. Con sentenza in data 13 dicembre 2022, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, esclusa la recidiva contestata e la continuazione, ritenute le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, ha rideterminato, nei confronti dello stesso AS, la pena in 1 anno e 8 mesi di reclusione, riducendo la durata delle pene accessorie a 2 anni e concedendo la sospensione condizionale della pena, con conferma, nel resto, delle precedenti statuizioni. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso AS a mezzo del difensore di fiducia, avv. RT Brancaleoni, deducendo nove distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del delitto di bancarotta per distrazione, atteso che AS avrebbe agito solo perché costretto a seguito di un'estorsione operata dai fratelli Visentini, suoi committenti, ai quali avrebbe corrisposto, in cambio dei contratti che costoro gli avrebbero assicurato, una percentuale del 2% sulle somme dovute. Per confermare tale circostanza, la difesa avrebbe chiesto la trascrizione peritale o l'ascolto in aula di una registrazione tra lo stesso AS e RT MO in data 30 maggio 2013, ma la Corte di appello avrebbe negato, ingiustificatamente, l'integrazione istruttoria. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione al motivo di appello relativo alla sussistenza, per il capo A), della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità prevista dall'art. 219, comma 1, legge fall., che si riferirebbe non al danno cagionato dal fallimento (quindi all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo), ma a quello derivante dai fatti di bancarotta. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione riguardo alla presenza dell'elemento soggettivo della colpa grave in relazione al delitto di bancarotta semplice patrimoniale contestato al capo B), atteso che le operazioni in contestazione avrebbero trovato la propria fisiologica giustificazione nella gestione 2 dell'impresa, votata alla prosecuzione dell'attività aziendale nella speranza di permettere la ripresa economico-finanziaria della società. 3.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione al motivo di appello relativo alla sussistenza, per il capo B), della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. 3.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione riguardo alla responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al capo C) contestato dal 31 dicembre 2011 sino alla dichiarazione di fallimento, benché a quella data non vi fosse più alcuna attività da contabilizzare e registrare nei libri sociali, non essendo più state realizzate operazioni commerciali. 3.6. Con il sesto motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione al motivo di appello relativo alla sussistenza, in relazione al capo C), della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. 3.7. Con il settimo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione all'esame del motivo di appello n. 9, con il quale era stata chiesta la conversione della pena detentiva in una delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 53, legge n. 689 del 1981. 3.8. Con l'ottavo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., per avere la sentenza determinato la riduzione di pena per il rito in misura inferiore a un terzo. 3.9. Con il nono motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione alla determinazione della durata delle pene accessorie nella misura di 2 anni ovvero con una durata maggiore rispetto al minimo edittale e alla pena principale inflitta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello, con motivazione congrua e logica, ha ritenuto non sufficientemente provata l'estorsione, facendo richiamo ad atti probatori la cui valutazione è riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Quanto al rigetto della richiesta di integrazione istruttoria, la giurisprudenza di legittimità ritiene che nel giudizio abbreviato di appello le parti sono titolari di una 3 mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585 - 01). La scelta della Corte territoriale di non procedere all'integrazione istruttoria, perché superflua, non è arbitraria o illogica, ma anzi è coerente con l'insegnamento della Corte di cassazione, la quale sul tema afferma che la persona offesa del delitto di estorsione, consistito nel costringerla al compimento di un atto dispositivo in danno della società dalla stessa amministrata, può essere chiamata a rispondere del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione a quell'atto pregiudizievole degli interessi dei creditori sociali. Ciò in quanto per il delitto di bancarotta non occorre il dolo specifico, ma è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa (Sez. 2, n. 43171 del 15/10/2008, Bianchini Riccardi, Rv. 242408 - 01; nella giurisprudenza successiva n. Sez. 5, n. 25528 del 17/03/2023, Caravita, non massinnata). E' pertanto evidente che l'integrazione istruttoria prospettata non avrebbe comunque avuto alcuna rilevanza;
sicché la relativa decisione si sottrae alle censure difensive. 3. Infondato è anche il quinto motivo di doglianza, con cui l'imputato contesta che il delitto di bancarotta semplice documentale di cui al capo C) possa configurarsi dal 31 dicembre 2011 alla data del fallimento (ovvero il 6 novembre 2014), atteso che, in quel lasso di tempo, la società non avrebbe svolto alcuna attività, sicché non sarebbe stata più obbligata a tenere regolarmente le scritture contabili. Secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta semplice documentale, l'obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato contestato, viene meno solo quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie (v. da ultimo Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 01; Sez. 5, n. 20911 del 19/04/2011, Gaiero, Rv. 250407 - 01; Sez. 5, n. 15516 del 11/02/2011, Di Mambro, Rv. 250086 - 01; Sez. 5, n. 35168 del 11/07/2005, Scoyni, Rv. 232572 - 01). 4. Il terzo motivo è, invece, meritevole di accoglimento. 4 ,9-) La sentenza di primo grado, infatti, non ha svolto alcuna considerazione in merito alla configurabilità della colpa grave, richiesta per questa tipologia di bancarotta, contestata al capo B) della rubrica. Il provvedimento impugnato, d'altro canto, sostiene che la colpa grave sia ravvisabile, nella specie, nella condotta tenuta durante lo stato di dissesto della società. E, tuttavia, esso non esplicita quali siano gli elementi da cui essa si poteva desumere, di fatto deducendo la presenza dell'elemento soggettivo dalla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato;
e ciò benché la giurisprudenza di legittimità ritenga che la colpa grave non possa essere desunta dal ritardo nella richiesta di fallimento, ma debba essere correlata a una consapevole omissione (v. Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Dolcemascolo, Rv. 272823 - 01). 5. Con il secondo, il quarto e il sesto motivo, tra loro connessi, si deduce l'omessa motivazione con riguardo all'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. ai reati di bancarotta semplice contestati ai capi B) e C) della rubrica. I rilievi sono fondati, atteso che né la sentenza di primo grado, né la decisione qui impugnata motivano, in alcun modo, su tale punto. La prima sentenza, invero, ha motivato in ordine alla sussistenza dell'aggravante in parola soltanto con riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. Tale carenza non può essere giustificata facendo ricorso alla figura della motivazione implicita, in quanto la motivazione relativa alla presenza dell'aggravante nella bancarotta fraudolenta - unica parte delle due decisioni da cui si potrebbero ricavare i presupposti di applicabilità del danno di rilevante gravità - è anch'essa inadeguata. Infatti, il Tribunale di Rimini ha argomentato in relazione al danno di rilevante gravità a partire dalla sola entità del passivo, con una spiegazione che si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. Quest'ultima, infatti, non ammette una motivazione basata solo sul predetto elemento di fattispecie, ma richiede, essendosi al cospetto di un'aggravante di danno, un'indagine sulla diminuzione patrimoniale concretamente cagionata ai creditori dal fatto di bancarotta, da determinarsi non con riferimento all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale - non percentuale ma globale - che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 48203 del 17/07/2017, Meluzio, Rv. 271274 - 01; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv. 255063 - 01; Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, Di Muni, Rv. 217403 - 01; Sez. 5, n. 8690 del 27/04/1992, Bertolotti, Rv. 191565 - 01). 5.1. Dall'accoglimento del terzo, del secondo, del quarto e del sesto motivo di doglianza deriva che i reati di cui ai capi B) e C) delle imputazioni, consumati in data 6 novembre 2014, devono ritenersi estinti per intervenuta prescrizione, 5 J1)-^ maturata, tenuto conto dei periodi di sospensione, in data 6 marzo 2023. Pertanto, rispetto ad essi si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 6. Il settimo motivo censura, sotto il profilo dell'omessa motivazione, il fatto che la decisione impugnata non si sia pronunciata sulla richiesta di conversione della pena detentiva in una delle pene sostitutive previste dalla legge n. 689 del 1981. Anche tale motivo merita accoglimento, atteso che nessuna delle due sentenze di merito si è soffermata sulla richiesta. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, incorre nel vizio di motivazione e nella violazione degli artt. 53 e 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice di secondo grado che, investito di motivi d'appello con i quali si chiede la conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 della stessa legge, non fornisca adeguata motivazione in merito alla mancata conversione (Sez. 4, n. 46432 del 21/09/2018, A., Rv. 273932 - 01; Sez. 3, n. 37814 del 6/06/2013, Zicaro Romenelli, Rv. 256979 - 01). 7. Fondato è anche l'ottavo motivo di censura, relativo alla violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. Infatti, la pena individuata all'esito del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestata è stata quella misura di 2 anni di reclusione. Pertanto, applicando la riduzione di pena nella misura di un terzo prevista dalla richiamata disposizione processuale, la Corte avrebbe dovuto determinare la pena finale in 1 anno e 4 mesi di reclusione e non in 1 anno e 8 mesi di reclusione, come invece avvenuto. 8. Infine, l'ultimo motivo di ricorso censura, anche in tal caso fondatamente, la motivazione fornita in relazione alla determinazione della durata delle pene accessorie, che la sentenza impugnata ha fissato nella misura di 2 anni. La Corte territoriale, infatti, ha modificato la durata delle pene accessorie rispetto alla sentenza di primo grado;
e tuttavia non ha motivato sulle ragioni della scelta del quantum, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve essere determinato sulla base dei parametri previsti dagli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 36256 del 22/10/2020, Bertoli, Rv. 280488 - 01). Anche sotto tale profilo, dunque, il ricorso deve essere accolto. 9. Alla luce delle considerazioni che precedono, dalla fondatezza dei motivi di ricorso che riguardano la configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto contestato al capo B) e la sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità in relazione ai delitti contestati ai capi A), B) e C), deriva 6 Il Consigliere estensore Il residen e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnati, per essersi i relativi reati estinti per prescrizione. La sentenza deve essere altresì annullata in relazione alla applicabilità delle sanzioni sostitutive previste dalla legge n. 689 del 1981, alla entità della riduzione della pena inflitta in esito a giudizio abbreviato e alla entità delle pene accessorie, con rinvio, per nuovo giudizio su tali punti, ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Nel resto, il ricorso deve essere, invece, rigettato.
PER QUESTI MOTIVI
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi B) e C) delle imputazioni perché estinti per intervenuta prescrizione. Annulla, altresì, la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 15 novembre 2023
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Aldo Ceniccola, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini in data 27 settembre 2018, emessa all'esito di giudizio abbreviato, GI AS fu condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e con la diminuente del rito, alla pena di tre anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, bancarotta semplice patrimoniale e bancarotta semplice documentale, per avere, in qualità di amministratore unico della Pro Navy s.r.I., dichiarata fallita in data 6 novembre 01- Penale Sent. Sez. 5 Num. 50791 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 15/11/2023 2014, distratto somme di denaro spettanti alla società (capo A), omesso di richiedere il fallimento aggravando il dissesto della società (capo B) e tenuto le scritture contabili in modo incompleto e irregolare (capo C). Con lo stesso provvedimento egli fu interdetto dai pubblici uffici per la durata di 5 anni, nonché inabilitato all'esercizio di una impresa commerciale e dichiarato incapace di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di 10 anni. 2. Con sentenza in data 13 dicembre 2022, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, esclusa la recidiva contestata e la continuazione, ritenute le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, ha rideterminato, nei confronti dello stesso AS, la pena in 1 anno e 8 mesi di reclusione, riducendo la durata delle pene accessorie a 2 anni e concedendo la sospensione condizionale della pena, con conferma, nel resto, delle precedenti statuizioni. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso AS a mezzo del difensore di fiducia, avv. RT Brancaleoni, deducendo nove distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del delitto di bancarotta per distrazione, atteso che AS avrebbe agito solo perché costretto a seguito di un'estorsione operata dai fratelli Visentini, suoi committenti, ai quali avrebbe corrisposto, in cambio dei contratti che costoro gli avrebbero assicurato, una percentuale del 2% sulle somme dovute. Per confermare tale circostanza, la difesa avrebbe chiesto la trascrizione peritale o l'ascolto in aula di una registrazione tra lo stesso AS e RT MO in data 30 maggio 2013, ma la Corte di appello avrebbe negato, ingiustificatamente, l'integrazione istruttoria. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione al motivo di appello relativo alla sussistenza, per il capo A), della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità prevista dall'art. 219, comma 1, legge fall., che si riferirebbe non al danno cagionato dal fallimento (quindi all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo), ma a quello derivante dai fatti di bancarotta. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione riguardo alla presenza dell'elemento soggettivo della colpa grave in relazione al delitto di bancarotta semplice patrimoniale contestato al capo B), atteso che le operazioni in contestazione avrebbero trovato la propria fisiologica giustificazione nella gestione 2 dell'impresa, votata alla prosecuzione dell'attività aziendale nella speranza di permettere la ripresa economico-finanziaria della società. 3.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione al motivo di appello relativo alla sussistenza, per il capo B), della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. 3.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione riguardo alla responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al capo C) contestato dal 31 dicembre 2011 sino alla dichiarazione di fallimento, benché a quella data non vi fosse più alcuna attività da contabilizzare e registrare nei libri sociali, non essendo più state realizzate operazioni commerciali. 3.6. Con il sesto motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione al motivo di appello relativo alla sussistenza, in relazione al capo C), della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. 3.7. Con il settimo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione all'esame del motivo di appello n. 9, con il quale era stata chiesta la conversione della pena detentiva in una delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 53, legge n. 689 del 1981. 3.8. Con l'ottavo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., per avere la sentenza determinato la riduzione di pena per il rito in misura inferiore a un terzo. 3.9. Con il nono motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione alla determinazione della durata delle pene accessorie nella misura di 2 anni ovvero con una durata maggiore rispetto al minimo edittale e alla pena principale inflitta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello, con motivazione congrua e logica, ha ritenuto non sufficientemente provata l'estorsione, facendo richiamo ad atti probatori la cui valutazione è riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Quanto al rigetto della richiesta di integrazione istruttoria, la giurisprudenza di legittimità ritiene che nel giudizio abbreviato di appello le parti sono titolari di una 3 mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585 - 01). La scelta della Corte territoriale di non procedere all'integrazione istruttoria, perché superflua, non è arbitraria o illogica, ma anzi è coerente con l'insegnamento della Corte di cassazione, la quale sul tema afferma che la persona offesa del delitto di estorsione, consistito nel costringerla al compimento di un atto dispositivo in danno della società dalla stessa amministrata, può essere chiamata a rispondere del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione a quell'atto pregiudizievole degli interessi dei creditori sociali. Ciò in quanto per il delitto di bancarotta non occorre il dolo specifico, ma è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa (Sez. 2, n. 43171 del 15/10/2008, Bianchini Riccardi, Rv. 242408 - 01; nella giurisprudenza successiva n. Sez. 5, n. 25528 del 17/03/2023, Caravita, non massinnata). E' pertanto evidente che l'integrazione istruttoria prospettata non avrebbe comunque avuto alcuna rilevanza;
sicché la relativa decisione si sottrae alle censure difensive. 3. Infondato è anche il quinto motivo di doglianza, con cui l'imputato contesta che il delitto di bancarotta semplice documentale di cui al capo C) possa configurarsi dal 31 dicembre 2011 alla data del fallimento (ovvero il 6 novembre 2014), atteso che, in quel lasso di tempo, la società non avrebbe svolto alcuna attività, sicché non sarebbe stata più obbligata a tenere regolarmente le scritture contabili. Secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta semplice documentale, l'obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato contestato, viene meno solo quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie (v. da ultimo Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 01; Sez. 5, n. 20911 del 19/04/2011, Gaiero, Rv. 250407 - 01; Sez. 5, n. 15516 del 11/02/2011, Di Mambro, Rv. 250086 - 01; Sez. 5, n. 35168 del 11/07/2005, Scoyni, Rv. 232572 - 01). 4. Il terzo motivo è, invece, meritevole di accoglimento. 4 ,9-) La sentenza di primo grado, infatti, non ha svolto alcuna considerazione in merito alla configurabilità della colpa grave, richiesta per questa tipologia di bancarotta, contestata al capo B) della rubrica. Il provvedimento impugnato, d'altro canto, sostiene che la colpa grave sia ravvisabile, nella specie, nella condotta tenuta durante lo stato di dissesto della società. E, tuttavia, esso non esplicita quali siano gli elementi da cui essa si poteva desumere, di fatto deducendo la presenza dell'elemento soggettivo dalla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato;
e ciò benché la giurisprudenza di legittimità ritenga che la colpa grave non possa essere desunta dal ritardo nella richiesta di fallimento, ma debba essere correlata a una consapevole omissione (v. Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Dolcemascolo, Rv. 272823 - 01). 5. Con il secondo, il quarto e il sesto motivo, tra loro connessi, si deduce l'omessa motivazione con riguardo all'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. ai reati di bancarotta semplice contestati ai capi B) e C) della rubrica. I rilievi sono fondati, atteso che né la sentenza di primo grado, né la decisione qui impugnata motivano, in alcun modo, su tale punto. La prima sentenza, invero, ha motivato in ordine alla sussistenza dell'aggravante in parola soltanto con riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. Tale carenza non può essere giustificata facendo ricorso alla figura della motivazione implicita, in quanto la motivazione relativa alla presenza dell'aggravante nella bancarotta fraudolenta - unica parte delle due decisioni da cui si potrebbero ricavare i presupposti di applicabilità del danno di rilevante gravità - è anch'essa inadeguata. Infatti, il Tribunale di Rimini ha argomentato in relazione al danno di rilevante gravità a partire dalla sola entità del passivo, con una spiegazione che si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. Quest'ultima, infatti, non ammette una motivazione basata solo sul predetto elemento di fattispecie, ma richiede, essendosi al cospetto di un'aggravante di danno, un'indagine sulla diminuzione patrimoniale concretamente cagionata ai creditori dal fatto di bancarotta, da determinarsi non con riferimento all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale - non percentuale ma globale - che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 48203 del 17/07/2017, Meluzio, Rv. 271274 - 01; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv. 255063 - 01; Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, Di Muni, Rv. 217403 - 01; Sez. 5, n. 8690 del 27/04/1992, Bertolotti, Rv. 191565 - 01). 5.1. Dall'accoglimento del terzo, del secondo, del quarto e del sesto motivo di doglianza deriva che i reati di cui ai capi B) e C) delle imputazioni, consumati in data 6 novembre 2014, devono ritenersi estinti per intervenuta prescrizione, 5 J1)-^ maturata, tenuto conto dei periodi di sospensione, in data 6 marzo 2023. Pertanto, rispetto ad essi si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 6. Il settimo motivo censura, sotto il profilo dell'omessa motivazione, il fatto che la decisione impugnata non si sia pronunciata sulla richiesta di conversione della pena detentiva in una delle pene sostitutive previste dalla legge n. 689 del 1981. Anche tale motivo merita accoglimento, atteso che nessuna delle due sentenze di merito si è soffermata sulla richiesta. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, incorre nel vizio di motivazione e nella violazione degli artt. 53 e 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice di secondo grado che, investito di motivi d'appello con i quali si chiede la conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 della stessa legge, non fornisca adeguata motivazione in merito alla mancata conversione (Sez. 4, n. 46432 del 21/09/2018, A., Rv. 273932 - 01; Sez. 3, n. 37814 del 6/06/2013, Zicaro Romenelli, Rv. 256979 - 01). 7. Fondato è anche l'ottavo motivo di censura, relativo alla violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. Infatti, la pena individuata all'esito del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestata è stata quella misura di 2 anni di reclusione. Pertanto, applicando la riduzione di pena nella misura di un terzo prevista dalla richiamata disposizione processuale, la Corte avrebbe dovuto determinare la pena finale in 1 anno e 4 mesi di reclusione e non in 1 anno e 8 mesi di reclusione, come invece avvenuto. 8. Infine, l'ultimo motivo di ricorso censura, anche in tal caso fondatamente, la motivazione fornita in relazione alla determinazione della durata delle pene accessorie, che la sentenza impugnata ha fissato nella misura di 2 anni. La Corte territoriale, infatti, ha modificato la durata delle pene accessorie rispetto alla sentenza di primo grado;
e tuttavia non ha motivato sulle ragioni della scelta del quantum, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve essere determinato sulla base dei parametri previsti dagli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 36256 del 22/10/2020, Bertoli, Rv. 280488 - 01). Anche sotto tale profilo, dunque, il ricorso deve essere accolto. 9. Alla luce delle considerazioni che precedono, dalla fondatezza dei motivi di ricorso che riguardano la configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto contestato al capo B) e la sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità in relazione ai delitti contestati ai capi A), B) e C), deriva 6 Il Consigliere estensore Il residen e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnati, per essersi i relativi reati estinti per prescrizione. La sentenza deve essere altresì annullata in relazione alla applicabilità delle sanzioni sostitutive previste dalla legge n. 689 del 1981, alla entità della riduzione della pena inflitta in esito a giudizio abbreviato e alla entità delle pene accessorie, con rinvio, per nuovo giudizio su tali punti, ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Nel resto, il ricorso deve essere, invece, rigettato.
PER QUESTI MOTIVI
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi B) e C) delle imputazioni perché estinti per intervenuta prescrizione. Annulla, altresì, la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 15 novembre 2023