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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 9907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9907 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice IO NO, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 7/10/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 46466/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. CUTRONA FRANCESCO Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore,
INTIMATO CONTUMACE
OGGETTO: indennità di accompagnamento e handicap grave
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., depositato il 18.12.2024, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
[...] chiedendo espletarsi accertamento tecnico preventivo obbligatorio per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave. La ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
1 - in data 29.7.2024, ella ha presentato domande amministrative per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di persona handicappata in situazione di gravità;
- nonostante la gravità del suo quadro clinico, ella non è stata convocata a visita medico-legale. Ciò esposto e considerato, parte ricorrente ha proposto l'azione giudiziaria. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' non si è costituito in CP_2 giudizio. All'udienza del 7.10.2025, il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato che “nelle more, in data 14.7.2025, la propria assistita è stata convocata a visita medico-legale dall' e che le è stata CP_2 riconosciuta l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa nonché la condizione di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, come da verbali delle competenti Commissioni mediche depositati telematicamente”; ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle spese di lite “in ragione della CP_2 convocazione a visita da parte dell'ente della propria assistita in data successiva alla notifica del ricorso”. Quindi, disposto il mutamento del rito in rito previdenziale ordinario ex art. 442 e sgg. c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come di seguito.
***
Da quanto dichiarato dalla parte ricorrente nonché dalla documentazione prodotta in data 6.10.2025, ovvero i verbali della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità e della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap, entrambi datati 14.7.2025, dai quali risulta il riconoscimento della sig.ra quale soggetto “invalido Parte_1 ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88)”, a decorrere dal 29.7.2024 (data di presentazione della domanda amministrativa) e “Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104”, emerge con evidenza la cessazione della materia del contendere. Le spese di giudizio, liquidate, in base al criterio della soccombenza virtuale (Cass. SS.UU. ord. 114/1996 e, ex plurimis, Cass. 489/2000 e Cass. 11494/2004), in complessivi € 1.863,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per
2 cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione, sono poste a carico dell' . CP_2
A tal fine, si osserva quanto segue. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.P.R. 698/1994, le Commissioni mediche allora competenti, istituite presso le unità sanitarie locali, fissavano entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda la data della visita medica e che, “Trascorso inutilmente tale termine”, l'interessato poteva presentare una diffida a provvedere all'assessorato alla sanità della regione territorialmente competente che avrebbe fissato la data della visita
“da effettuarsi…, entro il termine complessivo di nove mesi dalla data di presentazione della domanda, ovvero, se la diffida sia presentata oltre il sesto mese dalla data della domanda, non oltre novanta giorni dalla sua presentazione, dandone formale comunicazione all'interessato”. Avverso la mancata convocazione a visita era ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 3, comma 5, D.P.R. cit.; in altri termini, decorsi nove mesi dalla data di presentazione della domanda e formatosi il silenzio-rigetto, questo poteva essere impugnato direttamente a mezzo di ricorso giurisdizionale. Il quadro normativo è da allora, tuttavia, mutato. Il termine di nove mesi dalla presentazione della domanda previsto per la conclusione del procedimento relativo all'accertamento sanitario (art. 1, comma 3, del D.P.R. cit.) deve ritenersi non più compatibile con la disciplina dettata dal D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 102/2009, la quale, all'art. 20, ha stabilito che, a decorrere dal 1.1.2010, le domande dirette ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità sono presentate all' CP_2 secondo modalità stabilite dall'ente medesimo (prima le funzioni in materia erano distribuite tra diversi enti e, in particolare, tra unità sanitarie locali, prefetture e Ministero del tesoro). La principale finalità perseguita dal legislatore è stata quella di contenere la durata del procedimento amministrativo entro il termine di 120 giorni previsto dall'art. 7 L. 533/1973 in ogni caso di domanda del privato finalizzata ad ottenere prestazioni previdenziali ed assistenziali. In coerenza con la giustiziabilità in via diretta dell'omessa convocazione a visita già prevista, tenuto conto della natura del giudizio introdotto ai sensi dell'art. 445bis c.p.c., finalizzato alla verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione della provvidenza, si rileva che dalla data di presentazione della domanda, il 29.7.2024, sono decorsi inutilmente i 120 giorni previsti dall'art. 7 L. 533/1973 prima che la
3 ricorrente adisse l'autorità giudiziaria depositando ricorso in data 18.12.2025. Ciò puntualizzato, risulta poi evidente che la convocazione a visita ed il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità siano avvenuti tardivamente, in corso di giudizio, a luglio 2025; ciò dimostra, in modo inequivocabile, che l' abbia dato causa, con il proprio CP_2 comportamento, alla lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 al pagamento, in favore di , delle spese di lite, Parte_1 liquidate in complessivi € 1.863,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione.
Così deciso in Roma il 7/10/2025
IL GIUDICE
IO NO
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