Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00185/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01328/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2024, proposto da
AR OR, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Di Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 2209/2022, pubblicata in data 9 settembre 2022, emessa dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione statale;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa ON TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente mezzo di tutela, il signor AR OR agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2209/2022 del Tribunale di Bari, Sezione, Lavoro, resa nel giudizio r.g.n. 7171/2018, pubblicata il 9 settembre 2022, notificata a controparte e passata in giudicato come da attestazione della competente Cancelleria in data15 marzo 2023.
Il Tribunale di Bari ha condannato il Ministero in epigrafe a “ a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di euro 36.758,84 oltre accessori come per legge ”, oltre alle “ spese di CTU liquidate separatamente ” e alle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La su indicata sentenza ha definito un giudizio avente ad oggetto la quantificazione di un credito già accertato nell’ an in sede giudiziale.
La Corte d’appello di Bari, Sezione Lavoro, infatti, con precedente sentenza n. 2614/2017 del 29 novembre 2017, ha dichiarato il diritto dell’odierno ricorrente, docente precario, al riconoscimento dell’anzianità di servizio in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati dopo il 10 luglio 2011, conseguentemente condannando l’Amministrazione al pagamento in suo favore “ delle differenze retributive maturate per effetto della perequazione economica, con decorrenza dal 19 giugno 2004, oltre accessori come per legge ”.
Sulla scorta di tale decisione, il signor OR ha adito il Tribunale del Lavoro di Bari per ottenere la condanna dell’Amministrazione “ al pagamento della somma di euro 43.21,00, oltre contribuzione previdenziale e assistenziale, TFR e accessori ”, instaurando il già citato giudizio r.g.n. 7171/2018.
Il Tribunale del Lavoro di Bari è giunto alla condanna per la cui esecuzione è causa all’esito di espletamento di consulenza tecnica d’ufficio.
In risposta all’apposito quesito, il c.t.u. ha provveduto a calcolare, le somme dovute per perequazione, per tredicesima, per TFR e gli interessi maturati fino alla data del 20 giugno 2022, per complessivi 42.930,17 euro, di cui 36.758,84 per sorte capitale e 6.171,33 per interessi.
Il Tribunale ha recepito le conclusioni cui è giunto il c.t.u. è ha pertanto condannato il Ministero alla corresponsione della suddetta somma di euro 36.758,84 oltre interessi legali come per legge.
2. Con il presente ricorso per ottemperanza, notificato il 21 ottobre 2024 e depositato il successivo 31 ottobre, il signor OR deduce di aver ricevuto, in data 20 febbraio 2024, solo il pagamento della sorte capitale liquidata in sentenza ovvero 23.084,20 euro corrispondenti all’importo netto liquidato in sentenza pari, al lordo, a 36.758,84 euro.
Chiede, pertanto, la condanna del Ministero al pagamento:
- degli interessi così come liquidati in sentenza e pari a euro 6.171,33, come calcolati nella c.t.u. fino alla data del 20 giugno 2022;
– degli interessi e della rivalutazione monetaria maturati successivamente alla data del 20 giugno 2022;
– dei contributi previdenziali ed assistenziali che andranno calcolati sull'importo lordo statuito in sentenza;
– di euro 593,80 per spese di c.t.u.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha documentato l’avvenuta corresponsione di una serie di somme, come si vedrà di seguito.
Previo deposito di ulteriori documenti e repliche da parte del ricorrente, la causa viene ritenuta per la decisione alla camera di consiglio del 28 maggio 2025.
3.1 In primis , occorre dare atto, come confermato dal ricorrente nella memoria del 23 maggio 2025, che la corresponsione degli interessi fino al 20 giugno 2022 (ovvero quelli liquidati in sentenza) è avvenuta in data 4 marzo 2024 e dunque prima della proposizione del ricorso.
Residua pertanto solo l’obbligo di corrispondere gli interessi, nella stessa misura indicata dal c.t.u. dal 20 giugno 2022 fino all’effettiva corresponsione della sorte capitale (20 febbraio 2024).
3.2 La richiesta della rivalutazione monetaria va respinta in quanto il Tribunale di Bari ha condannato il Ministero al solo pagamento degli interessi. Come è noto, infatti, vige il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, di cui all’articolo 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.
3.3 Quanto al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, rileva il Collegio che il signor OR, dinanzi al Tribunale di Bari, aveva espressamente chiesto la condanna del Ministero anche alla corresponsione della contribuzione assistenziale e previdenziale, ma che sul punto il Tribunale non si è pronunciato. Il predetto obbligo, pertanto, esula dal dictum giudiziale e conseguentemente dal presente giudizio di ottemperanza. Ad ogni buon conto, il Ministero ha dato prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo, difettando solo l’inserimento, a cura dell’Istituti scolastico, dei relativi dati sulla piattaforma INPS.
3.5 Quanto alle spese di c.t.u., diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il decreto di liquidazione del giudice non è sufficiente per ottenere il rimborso, costituendo titolo solo in favore del c.t.u. Occorre la prova dell’effettivo pagamento che, nel caso di specie, è stata fornita solo in questa sede e, a seguito della quale, l’Amministrazione ha rappresentato di aver avviato la pratica di rimborso.
3.6 Si evidenzia, infine, che nella memoria del 23 maggio 2025, il ricorrente ha chiesto anche la corresponsione dell’importo lordo di euro 2.403,96 a titolo di TFR sulle differenze retributive. Trattasi di richiesta nuova in quanto non avanzata in ricorso e contenuta in una memoria non notificata e, pertanto, inammissibile.
4. Il ricorso, pertanto, è parzialmente fondato, dovendosi pertanto ordinare al Ministero di provvedere al pagamento degli interessi legali dal 20 giugno 2022 fino al 20 febbraio 2024, come indicato al punto 3.2 e al pagamento delle spese di c.t.u., previa esibizione della relativa fattura, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore.
5. La richiesta nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento: tanto in considerazione del comportamento esecutivo rilevato nel corso di giudizio da parte dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO OL, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
ON TE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON TE | DO OL |
IL SEGRETARIO