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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/08/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere rel. dr. Virginia Marletta Consigliere riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1132/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'Avv. DALFINO DANIELE
appellante
E
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'Avv. AMBROSINI GIUSEPPE appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19.6.2025 le parti concludevano come nelle note scritte depositate in via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5.4.2019, il Tribunale di Palermo revocava il decreto in-
Corte di Appello di Palermo giuntivo n. 571/18 condannava a consegnare a Controparte_2 [...]
copia delle Condizioni Generali allegate a contratto di mu- Parte_2
tuo del 13.7.99, quietanze di pagamento relative al mutuo, con il limite del decennio anteriore alla richiesta del 25.2.2017; compensava le spese per metà e condannava la banca opposta al pagamento della restante parte.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Controparte_3
resisteva al gravame.
[...]
Con ordinanza del 12.4.2024, a seguito della morte del procuratore dell'appellato, veniva dichiarata l'interruzione del processo per la morte del procuratore dell'appellato,
All'udienza del 20.2.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la
[...]
conveniva dinanzi al Tribunale di Palermo CP_2 Controparte_1
chiedendo la revoca del decreto con il quale le era stata ordinata la conse- gna di documenti.
Il Tribunale, all'esito del giudizio, con riguardo alla consegna delle Condi- zioni del contratto di mutuo, osservava che l'effettiva esistenza e Pt_3
disponibilità presso la banca del detto documento dovevano ritenersi dimo- strate dalle previsioni contrattuali, ove si diceva che il mutuo veniva rego- lato “dai patti e dagli obblighi del presente contratto e da quelli indicati nelle “condizioni generali” che, firmate dalle parti e da me Notaio, si alle- gano al presente atto sotto la lettera A e che la parte mutuataria e la parte
- 2 - Corte di Appello di Palermo interveniente per la costituzione delle garanzie dichiarano di ben conoscere per averne ricevuto copia dall'istituto”; che l'obbligo di consegna trovava fondamento anche per le quietanze di pagamento, trattandosi di documen- tazione bancaria, con il limite del decennio anteriore alla richiesta
(25.2.17); che con riferimento al piano di ammortamento inter partes e al documento di sintesi del mutuo, l'opposto, a fronte delle contestazioni dell'istituto di credito, non aveva dimostrato, come era suo onere,
l'esistenza della documentazione di cui chiedeva l'esibizione.
Lamenta l'appellante che nel giudizio di primo grado aveva dedotto che il documento contenente le condizioni generali del mutuo non era nella sua disponibilità e non poteva, quindi, formare oggetto di consegna ai sensi dell'art. 119 TUB;
che il Tribunale non aveva preso in considerazione le argomentazioni difensive di essa appellante che aveva più volte evidenzia- to che dette condizioni, pur essendo allegate al contratto, non erano in suo possesso e non potevano formare oggetto di consegna ex art. 119 TUB, per impossibilità sopravvenuta;
che detto possesso, di contro, non era stato provato dal;
che il diritto azionato da quest'ultimo non atteneva Parte_2
alla consegna di copia del contratto ai sensi dell'art. 119 T.U.B. che ri- guarda la consegna della “documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni”; che il ricorrente non aveva fondato la sua pretesa sull'art. 117 TUB perché era consapevole che gli allegati al contratto gli erano stati consegnati mentre non sussistevano i presupposti per la richiesta ex art. 119 Tub, tantopiù che il contratto era stato stipulato il 13.7.1999; che il contratto i mutuo costituisce “documentazione notarile”
e non bancaria.
- 3 - Corte di Appello di Palermo L'appello è fondato.
Ed invero, in seno all'atto notarile di mutuo le parti prevedevano che “il mutuo viene regolato (…) dai patti e dagli obblighi del presente contratto e da quelli indicati nelle “Condizioni Generali” che, firmate dalle parti e da me Notaio, si allegano al presente atto sotto la lettera A e che la parte mu- tuataria e la parte intervenente per la costituzione delle garanzie dichiarano di ben conoscere per averne ricevuto copia dall'Istituto in sede di presenta- zione della domanda di mutuo…”.
Risulta quindi per tabulas che la banca ha consegnato la documentazione in questione, ottemperando all'obbligo ex art. 117 TUB.
Ne consegue che difetta il presupposto di cui all'art. 119 Tub, la cui la fun- zione è di ottenere dalla banca l'adempimento di detto obbligo quando sia inadempiente.
Né il ha allegato alcunchè in merito ad una (eventuale) soprav- CP_1
venuta indisponibilità della stessa.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in disposi- tivo (scaglione valore indeterminato, complessità bassa).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 27.3.2025, rigetta la richiesta di condanna proposta da nei confronti di a Controparte_1 Controparte_2
consegnare la copia delle Condizioni Generali allegate al contratto di mu- tuo del 13.7.1999.
Condanna al pagamento delle spese del grado liquidate Controparte_3
in € 3.473,00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge.
- 4 - Corte di Appello di Palermo Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di
Appello di Palermo il 30.7.2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Cristina Midulla Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 5 - Corte di Appello di Palermo
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere rel. dr. Virginia Marletta Consigliere riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1132/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'Avv. DALFINO DANIELE
appellante
E
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'Avv. AMBROSINI GIUSEPPE appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19.6.2025 le parti concludevano come nelle note scritte depositate in via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5.4.2019, il Tribunale di Palermo revocava il decreto in-
Corte di Appello di Palermo giuntivo n. 571/18 condannava a consegnare a Controparte_2 [...]
copia delle Condizioni Generali allegate a contratto di mu- Parte_2
tuo del 13.7.99, quietanze di pagamento relative al mutuo, con il limite del decennio anteriore alla richiesta del 25.2.2017; compensava le spese per metà e condannava la banca opposta al pagamento della restante parte.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Controparte_3
resisteva al gravame.
[...]
Con ordinanza del 12.4.2024, a seguito della morte del procuratore dell'appellato, veniva dichiarata l'interruzione del processo per la morte del procuratore dell'appellato,
All'udienza del 20.2.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la
[...]
conveniva dinanzi al Tribunale di Palermo CP_2 Controparte_1
chiedendo la revoca del decreto con il quale le era stata ordinata la conse- gna di documenti.
Il Tribunale, all'esito del giudizio, con riguardo alla consegna delle Condi- zioni del contratto di mutuo, osservava che l'effettiva esistenza e Pt_3
disponibilità presso la banca del detto documento dovevano ritenersi dimo- strate dalle previsioni contrattuali, ove si diceva che il mutuo veniva rego- lato “dai patti e dagli obblighi del presente contratto e da quelli indicati nelle “condizioni generali” che, firmate dalle parti e da me Notaio, si alle- gano al presente atto sotto la lettera A e che la parte mutuataria e la parte
- 2 - Corte di Appello di Palermo interveniente per la costituzione delle garanzie dichiarano di ben conoscere per averne ricevuto copia dall'istituto”; che l'obbligo di consegna trovava fondamento anche per le quietanze di pagamento, trattandosi di documen- tazione bancaria, con il limite del decennio anteriore alla richiesta
(25.2.17); che con riferimento al piano di ammortamento inter partes e al documento di sintesi del mutuo, l'opposto, a fronte delle contestazioni dell'istituto di credito, non aveva dimostrato, come era suo onere,
l'esistenza della documentazione di cui chiedeva l'esibizione.
Lamenta l'appellante che nel giudizio di primo grado aveva dedotto che il documento contenente le condizioni generali del mutuo non era nella sua disponibilità e non poteva, quindi, formare oggetto di consegna ai sensi dell'art. 119 TUB;
che il Tribunale non aveva preso in considerazione le argomentazioni difensive di essa appellante che aveva più volte evidenzia- to che dette condizioni, pur essendo allegate al contratto, non erano in suo possesso e non potevano formare oggetto di consegna ex art. 119 TUB, per impossibilità sopravvenuta;
che detto possesso, di contro, non era stato provato dal;
che il diritto azionato da quest'ultimo non atteneva Parte_2
alla consegna di copia del contratto ai sensi dell'art. 119 T.U.B. che ri- guarda la consegna della “documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni”; che il ricorrente non aveva fondato la sua pretesa sull'art. 117 TUB perché era consapevole che gli allegati al contratto gli erano stati consegnati mentre non sussistevano i presupposti per la richiesta ex art. 119 Tub, tantopiù che il contratto era stato stipulato il 13.7.1999; che il contratto i mutuo costituisce “documentazione notarile”
e non bancaria.
- 3 - Corte di Appello di Palermo L'appello è fondato.
Ed invero, in seno all'atto notarile di mutuo le parti prevedevano che “il mutuo viene regolato (…) dai patti e dagli obblighi del presente contratto e da quelli indicati nelle “Condizioni Generali” che, firmate dalle parti e da me Notaio, si allegano al presente atto sotto la lettera A e che la parte mu- tuataria e la parte intervenente per la costituzione delle garanzie dichiarano di ben conoscere per averne ricevuto copia dall'Istituto in sede di presenta- zione della domanda di mutuo…”.
Risulta quindi per tabulas che la banca ha consegnato la documentazione in questione, ottemperando all'obbligo ex art. 117 TUB.
Ne consegue che difetta il presupposto di cui all'art. 119 Tub, la cui la fun- zione è di ottenere dalla banca l'adempimento di detto obbligo quando sia inadempiente.
Né il ha allegato alcunchè in merito ad una (eventuale) soprav- CP_1
venuta indisponibilità della stessa.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in disposi- tivo (scaglione valore indeterminato, complessità bassa).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 27.3.2025, rigetta la richiesta di condanna proposta da nei confronti di a Controparte_1 Controparte_2
consegnare la copia delle Condizioni Generali allegate al contratto di mu- tuo del 13.7.1999.
Condanna al pagamento delle spese del grado liquidate Controparte_3
in € 3.473,00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge.
- 4 - Corte di Appello di Palermo Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di
Appello di Palermo il 30.7.2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Cristina Midulla Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 5 - Corte di Appello di Palermo