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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 07/02/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 808/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro DI GIACOMO, Presidente;
Dott. Claudio COZZELLA, Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 808/2024 del Ruolo Generale Degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “Ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta con richiesta di trattazione scritta ex 473 bis.51 c.p.c.”, promosso da:
pagina 1 di 7 , nato ad [...] il [...] (C.F.: , ivi residente in [...] C.F._1
Pergolesi nr. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicoletta Mani (C.F.: ) del Foro C.F._2
di Tempio Pausania, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Olbia, Via A. Pozzo;
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...], Parte_2 C.F._3
Via Scarlatti nr. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Satta (C.F.: ) del Foro C.F._4
di Sassari, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Sassari, Via Risorgimento nr. 21;
ricorrenti in via congiunta
Con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
per il PM: nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti chiedevano, all'intestato Tribunale, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni rassegnate in via congiunta, rilevando, nello specifico:
- di avere contratto matrimonio concordatario in Olbia, il 6.9.1998, trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Olbia al nr. 45, Parte I, Serie A;
- che dalla loro unione nascevano due figli: , nato ad [...] l'[...], e , nata ad Persona_1 Per_2
Olbia il 30.6.2005, residenti in [...], entrambi maggiorenni, economicamente indipendenti;
- che, con decreto del 19.12.2011, depositato il 09.02.2012, l'intestato Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi e che, da quella data, non interveniva alcuna riconciliazione tra i ricorrenti, con conseguente ed incontrovertibile venir meno della comunione spirituale e materiale tipica del rapporto di coniugio, per cui sussistevano i presupposti di cui all'art. 3 della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, e successive modifiche.
pagina 2 di 7 Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 30 gennaio 2025, le parti si richiamavano ai rispettivi atti introduttivi, confermando le conclusioni ivi rassegnate in via congiunta.
Raccolto il parere del PM, il Giudice Relatore assegnava la causa a sentenza, e la riferiva al Collegio per la decisione.
*****
Occorre preliminarmente rilevare che i ricorrenti hanno introdotto il presente procedimento con il seguente oggetto: “Ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio (…).”, dando atto di avere contratto matrimonio concordatario.
Tuttavia, dalla documentazione in atti, risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile, il 06.09.1998 in Olbia, matrimonio iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al nr. 45 parte I, anno 1998.
È noto che, nella prima parte dei registri di matrimonio, l'Ufficiale dello Stato Civile iscrive gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui, mentre nella parte seconda (serie A) si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso Comune, davanti ai ministri del culto cattolico e dei culti ammessi nello Stato.
La predetta suddivisione è disciplinata dagli artt. 124 e 125 del R.D. 09/07/1939, n. 1238, come segue: art. 124 - “Nella prima parte dei registri di matrimonio l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui, eccetto quelli indicati nel comma quarto dell'articolo seguente”; art. 125 – “La parte seconda dei registri di matrimonio è suddivisa in tre serie, distinte rispettivamente con le lettere A, B, C. Nella serie A, composta di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri del culto cattolico e davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato, in conformità degli artt. 9 della legge 27 maggio 1929, n. 847 , e 10 della legge 24 giugno 1929, n. 1159 . Nella serie B, composta anch'essa di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati in un altro comune del Regno davanti ai ministri del culto cattolico e davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato, già trascritti dall'ufficio di stato civile di quel comune nella serie A, riproducendo per intero la copia del verbale della prima trascrizione già avvenuta. Nella serie C, composta di fogli in bianco, si iscrivono: 1) gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale dello stato civile fuori della casa comunale, a norma dell'art. 108 del libro primo del codice civile;
2) gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale dello stato civile in caso d'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a norma dell'art. 99 del libro primo del codice civile;
3) gli atti dei matrimoni celebrati per delegazione, a norma dell'art. 107 del libro primo del codice civile;
4) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;
5) gli atti dei matrimoni ai quali per la particolarità del caso non si adattano i
pagina 3 di 7 moduli stampati. Nella stessa serie C si trascrivono: 1) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero; 2) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un altro ufficiale dello stato civile competente per la residenza di uno degli sposi o davanti ad un altro ufficiale dello stato civile che risulti non competente;
3) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delegazione fattagli, a norma dell'art. 107 del libro primo del codice civile (240); 4) gli atti dei matrimoni di cui è stata disposta la trascrizione a norma dell'art. 21 della legge 27 maggio 1929, n. 847; 5) le sentenze passate in giudicato, dalle quali risulta la esistenza del matrimonio;
6) le sentenze passate in giudicato, con le quali si dichiara nullo un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio già iscritto sui registri,
e quelle che rendono esecutive nel Regno sentenze straniere che pronunziano la nullità o lo scioglimento di un matrimonio;
7) le sentenze passate in giudicato, con le quali si ordina la trascrizione di un atto di matrimonio altrove celebrato;
8) i provvedimenti della corte di appello preveduti negli artt. 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847 , e le sentenze passate in giudicato, con le quali, a norma dell'art. 16 della medesima legge, si pronuncia l'annullamento di una trascrizione già eseguita. La trascrizione degli atti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 deve essere fatta per intero”.
Il richiamato decreto è stato abrogato dall'art. 110, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, con la decorrenza indicata nell'art. 109 del medesimo, ma le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136 e 137 hanno continuato ad applicarsi fino alla data indicata nel suddetto articolo 109. Successivamente, il comma 1 dell'art. 1, D. Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del predetto provvedimento, limitatamente a determinati articoli, tra i quali il 124 ed il 125.
Ciò premesso, occorre riqualificare la domanda dei ricorrenti, da domanda di “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, a domanda di “scioglimento del matrimonio”, celebrato con rito civile.
Tale operazione è ammissibile, sulla base del principio giurisprudenziale ormai consolidato, e ribadito di recente, secondo il quale “Il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria
e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata” (Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n.10402; in senso conforme, tra le molte, Cassazione civile sez. III, 28/12/2023, n.36272).
Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, sussistano le condizioni per la predetta qualificazione, considerato che il presupposto della domanda di divorzio sta nell'irreversibile e definitiva compromissione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi, e gli effetti di tale pronuncia pagina 4 di 7 determinano la perdita per le parti dello status di coniugi, con conseguente cessazione degli effetti giuridici del matrimonio, ed estinzione di quei doveri reciproci, ossia il dovere di fedeltà, il dovere di assistenza morale e materiale, ed infine il dovere di collaborazione e coabitazione, fermi restando gli obblighi nei confronti dei figli, e la responsabilità genitoriale.
Per il diritto civile, gli effetti della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di quella di scioglimento del matrimonio sono i medesimi, considerato che “La distinzione tra scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio è meramente terminologica in quanto la regolamentazione delle due forme è assolutamente identica nei presupposti e negli effetti. Pertanto, non rileva se la domanda di divorzio sia presentata nell'una o nell'altra forma, dovendo il giudice far riferimento al petitum e alla causa petendi sostanziali ed effettivi” (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n.
9236/12).
Nel merito, la domanda è fondata, e merita accoglimento, per quanto segue.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b) L.
1.12.70 nr. 898 (e successive modifiche), essendo decorso già il lasso temporale, richiesto dalla legge, dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i ricorrenti, alle condizioni richieste nel ricorso introduttivo, che potranno, pertanto, essere recepite nel dispositivo della presente sentenza, ad eccezione dell'utilizzo dell'espressione “coniuge”, considerato che, come premesso, tale status viene meno con la presente pronuncia.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile). Quest'ultimo eseguirà le successive annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio degli interessati, a margine dell'atto di nascita di entrambi, e trasmetterà la comunicazione di divorzio all' Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto
(nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avessero la residenza in due Comuni diversi), nonché all' Ufficio Anagrafe del Comune di nascita e residenza, se diversi.
Le spese di lite dovranno essere compensate, come richiesto dalle parti.
pagina 5 di 7 Per tutto quanto sopra esposto,
visto il parere del Pubblico Ministero;
visto l'art. 3 nr. 2, lettera b), Legge 898/70;
il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Olbia, il 06/09/1998, da:
, nato il [...] in [...]; Parte_1
e
, nata il [...] in [...]; Parte_2
iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia, Anno 1998, Atto Nr. 45, parte I;
alle seguenti:
CONDIZIONI
1) il vivrà presso la propria abitazione sita in Olbia Via Pergolesi nr. 8, unitamente ai due figli Pt_1
maggiorenni che ivi hanno stabilito la propria residenza;
la in Sorso, in Via Scarlatti nr. 4; Pt_2
2) nessun obbligo di mantenimento, su accordo delle parti, è stabilito nei confronti dei due figli Per_2
e , maggiorenni, economicamente indipendenti;
[...] Persona_1
pagina 6 di 7 3) i genitori si impegnano ad aiutare economicamente i figli maggiorenni, quando e se da loro richiesto, in proporzione alle proprie sostanze;
4) Nessun assegno divorzile a carico di uno né dell'altro ex coniuge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39
n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
COMPENSA tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 5 febbraio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi;
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro DI GIACOMO, Presidente;
Dott. Claudio COZZELLA, Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 808/2024 del Ruolo Generale Degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “Ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta con richiesta di trattazione scritta ex 473 bis.51 c.p.c.”, promosso da:
pagina 1 di 7 , nato ad [...] il [...] (C.F.: , ivi residente in [...] C.F._1
Pergolesi nr. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicoletta Mani (C.F.: ) del Foro C.F._2
di Tempio Pausania, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Olbia, Via A. Pozzo;
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...], Parte_2 C.F._3
Via Scarlatti nr. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Satta (C.F.: ) del Foro C.F._4
di Sassari, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Sassari, Via Risorgimento nr. 21;
ricorrenti in via congiunta
Con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
per il PM: nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti chiedevano, all'intestato Tribunale, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni rassegnate in via congiunta, rilevando, nello specifico:
- di avere contratto matrimonio concordatario in Olbia, il 6.9.1998, trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Olbia al nr. 45, Parte I, Serie A;
- che dalla loro unione nascevano due figli: , nato ad [...] l'[...], e , nata ad Persona_1 Per_2
Olbia il 30.6.2005, residenti in [...], entrambi maggiorenni, economicamente indipendenti;
- che, con decreto del 19.12.2011, depositato il 09.02.2012, l'intestato Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi e che, da quella data, non interveniva alcuna riconciliazione tra i ricorrenti, con conseguente ed incontrovertibile venir meno della comunione spirituale e materiale tipica del rapporto di coniugio, per cui sussistevano i presupposti di cui all'art. 3 della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, e successive modifiche.
pagina 2 di 7 Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 30 gennaio 2025, le parti si richiamavano ai rispettivi atti introduttivi, confermando le conclusioni ivi rassegnate in via congiunta.
Raccolto il parere del PM, il Giudice Relatore assegnava la causa a sentenza, e la riferiva al Collegio per la decisione.
*****
Occorre preliminarmente rilevare che i ricorrenti hanno introdotto il presente procedimento con il seguente oggetto: “Ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio (…).”, dando atto di avere contratto matrimonio concordatario.
Tuttavia, dalla documentazione in atti, risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile, il 06.09.1998 in Olbia, matrimonio iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al nr. 45 parte I, anno 1998.
È noto che, nella prima parte dei registri di matrimonio, l'Ufficiale dello Stato Civile iscrive gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui, mentre nella parte seconda (serie A) si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso Comune, davanti ai ministri del culto cattolico e dei culti ammessi nello Stato.
La predetta suddivisione è disciplinata dagli artt. 124 e 125 del R.D. 09/07/1939, n. 1238, come segue: art. 124 - “Nella prima parte dei registri di matrimonio l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui, eccetto quelli indicati nel comma quarto dell'articolo seguente”; art. 125 – “La parte seconda dei registri di matrimonio è suddivisa in tre serie, distinte rispettivamente con le lettere A, B, C. Nella serie A, composta di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri del culto cattolico e davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato, in conformità degli artt. 9 della legge 27 maggio 1929, n. 847 , e 10 della legge 24 giugno 1929, n. 1159 . Nella serie B, composta anch'essa di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati in un altro comune del Regno davanti ai ministri del culto cattolico e davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato, già trascritti dall'ufficio di stato civile di quel comune nella serie A, riproducendo per intero la copia del verbale della prima trascrizione già avvenuta. Nella serie C, composta di fogli in bianco, si iscrivono: 1) gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale dello stato civile fuori della casa comunale, a norma dell'art. 108 del libro primo del codice civile;
2) gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale dello stato civile in caso d'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a norma dell'art. 99 del libro primo del codice civile;
3) gli atti dei matrimoni celebrati per delegazione, a norma dell'art. 107 del libro primo del codice civile;
4) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;
5) gli atti dei matrimoni ai quali per la particolarità del caso non si adattano i
pagina 3 di 7 moduli stampati. Nella stessa serie C si trascrivono: 1) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero; 2) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un altro ufficiale dello stato civile competente per la residenza di uno degli sposi o davanti ad un altro ufficiale dello stato civile che risulti non competente;
3) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delegazione fattagli, a norma dell'art. 107 del libro primo del codice civile (240); 4) gli atti dei matrimoni di cui è stata disposta la trascrizione a norma dell'art. 21 della legge 27 maggio 1929, n. 847; 5) le sentenze passate in giudicato, dalle quali risulta la esistenza del matrimonio;
6) le sentenze passate in giudicato, con le quali si dichiara nullo un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio già iscritto sui registri,
e quelle che rendono esecutive nel Regno sentenze straniere che pronunziano la nullità o lo scioglimento di un matrimonio;
7) le sentenze passate in giudicato, con le quali si ordina la trascrizione di un atto di matrimonio altrove celebrato;
8) i provvedimenti della corte di appello preveduti negli artt. 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847 , e le sentenze passate in giudicato, con le quali, a norma dell'art. 16 della medesima legge, si pronuncia l'annullamento di una trascrizione già eseguita. La trascrizione degli atti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 deve essere fatta per intero”.
Il richiamato decreto è stato abrogato dall'art. 110, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, con la decorrenza indicata nell'art. 109 del medesimo, ma le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136 e 137 hanno continuato ad applicarsi fino alla data indicata nel suddetto articolo 109. Successivamente, il comma 1 dell'art. 1, D. Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del predetto provvedimento, limitatamente a determinati articoli, tra i quali il 124 ed il 125.
Ciò premesso, occorre riqualificare la domanda dei ricorrenti, da domanda di “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, a domanda di “scioglimento del matrimonio”, celebrato con rito civile.
Tale operazione è ammissibile, sulla base del principio giurisprudenziale ormai consolidato, e ribadito di recente, secondo il quale “Il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria
e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata” (Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n.10402; in senso conforme, tra le molte, Cassazione civile sez. III, 28/12/2023, n.36272).
Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, sussistano le condizioni per la predetta qualificazione, considerato che il presupposto della domanda di divorzio sta nell'irreversibile e definitiva compromissione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi, e gli effetti di tale pronuncia pagina 4 di 7 determinano la perdita per le parti dello status di coniugi, con conseguente cessazione degli effetti giuridici del matrimonio, ed estinzione di quei doveri reciproci, ossia il dovere di fedeltà, il dovere di assistenza morale e materiale, ed infine il dovere di collaborazione e coabitazione, fermi restando gli obblighi nei confronti dei figli, e la responsabilità genitoriale.
Per il diritto civile, gli effetti della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di quella di scioglimento del matrimonio sono i medesimi, considerato che “La distinzione tra scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio è meramente terminologica in quanto la regolamentazione delle due forme è assolutamente identica nei presupposti e negli effetti. Pertanto, non rileva se la domanda di divorzio sia presentata nell'una o nell'altra forma, dovendo il giudice far riferimento al petitum e alla causa petendi sostanziali ed effettivi” (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n.
9236/12).
Nel merito, la domanda è fondata, e merita accoglimento, per quanto segue.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b) L.
1.12.70 nr. 898 (e successive modifiche), essendo decorso già il lasso temporale, richiesto dalla legge, dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i ricorrenti, alle condizioni richieste nel ricorso introduttivo, che potranno, pertanto, essere recepite nel dispositivo della presente sentenza, ad eccezione dell'utilizzo dell'espressione “coniuge”, considerato che, come premesso, tale status viene meno con la presente pronuncia.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile). Quest'ultimo eseguirà le successive annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio degli interessati, a margine dell'atto di nascita di entrambi, e trasmetterà la comunicazione di divorzio all' Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto
(nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avessero la residenza in due Comuni diversi), nonché all' Ufficio Anagrafe del Comune di nascita e residenza, se diversi.
Le spese di lite dovranno essere compensate, come richiesto dalle parti.
pagina 5 di 7 Per tutto quanto sopra esposto,
visto il parere del Pubblico Ministero;
visto l'art. 3 nr. 2, lettera b), Legge 898/70;
il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Olbia, il 06/09/1998, da:
, nato il [...] in [...]; Parte_1
e
, nata il [...] in [...]; Parte_2
iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia, Anno 1998, Atto Nr. 45, parte I;
alle seguenti:
CONDIZIONI
1) il vivrà presso la propria abitazione sita in Olbia Via Pergolesi nr. 8, unitamente ai due figli Pt_1
maggiorenni che ivi hanno stabilito la propria residenza;
la in Sorso, in Via Scarlatti nr. 4; Pt_2
2) nessun obbligo di mantenimento, su accordo delle parti, è stabilito nei confronti dei due figli Per_2
e , maggiorenni, economicamente indipendenti;
[...] Persona_1
pagina 6 di 7 3) i genitori si impegnano ad aiutare economicamente i figli maggiorenni, quando e se da loro richiesto, in proporzione alle proprie sostanze;
4) Nessun assegno divorzile a carico di uno né dell'altro ex coniuge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39
n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
COMPENSA tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 5 febbraio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi;
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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