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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/10/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice dott.ssa NA Smedile Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 621/2025 R.G.A.C.
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
c.f.: elettivamente domiciliata in Barcellona ZO di TO, C.F._1
Via Ugo Sant'Onofrio n. 68, presso lo studio dell'Avv. MARIA RITA IELASI che la rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Milazzo, Via Pirandello n. 46, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. IRENE TORRE che lo rappresenta e difende per procura in atti;
resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO. avente per oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.06.2025 premetteva di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 4.05.2002 nel Comune di Barcellona Controparte_1
ZO di TO e che dalla predetta unione nascevano due figli, NA e ER entrambi maggiorenni e non economicamente autosufficienti. A seguito di dissidi coniugali, i coniugi ottenevano la separazione consensuale omologata con decreto del
Tribunale di Barcellona P.G. in data 13.09.2024, pubblicato il 16.09.2024.
La ricorrente evidenziava che, nonostante gli accordi di separazione prevedessero una contribuzione diretta al mantenimento dei figli da parte di entrambi i genitori, il ometteva ogni forma di sostegno economico, limitandosi a CP_1 sporadiche consegne di generi alimentari. I figli convivono stabilmente con la madre, che provvede integralmente alle loro esigenze, comprese quelle mediche e scolastiche.
La ricorrente percepisce un assegno di invalidità di € 354,00 mensili ed è affetta da plurime patologie invalidanti;
svolge saltuariamente lavori di pulizia e percepisce al
50% l'assegno unico per il figlio Il commerciante agricolo, risulta ER CP_1 intestatario dell'immobile adibito a casa familiare e di altri cespiti, ma non ha mai condiviso informazioni patrimoniali o finanziarie con la coniuge.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) Ritenere e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sigg.ri
e , anche con sentenza parziale sullo status ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 4 L. n. 898/1970, celebrato in Barcellona P.G., giusto atto di matrimonio iscritto nei Registri del Comune di Barcellona P.G., Anno 2006, Parte I, s. A, n. 133; 2)
Preso atto che i due figli, NA e maggiorenni non ancora indipendenti, ER vivono con la madre, disporre l'assegnazione della casa familiare in Barcellona P.G.,
Via A. Cambria n. 126 piano I;
3) Disporre, a modifica delle condizioni di separazione
e con i provvedimenti provvisori ed urgenti, a carico del sig. un assegno a CP_1 titolo di concorso al mantenimento dei figli NA e nella misura di € 500,00 ER mensili per entrambi i figli (€ 250,00 per ciascun figlio), da corrispondersi alla sig.ra
entro il giorno 5 di ogni mese, ed oltre adeguamento Istat, con la contribuzione Pt_1 alle spese straordinarie (comprese le spese universitarie) per i figli da ripartire in misura del 70% per il sig. e del 30% per la sig.ra ; 4) Disporre che CP_1 Pt_1
l'assegno unico universale per il figlio venga percepito integralmente dalla ER sig.ra ; 5) In via istruttoria: A) Ordinare al sig. la produzione Pt_1 Controparte_1 in giudizio della documentazione relativa alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché dei cedolini mensili e dei documenti contenenti i seguenti dati: a) indicazione di conti correnti postali e bancari a lui intestati o allo stesso riconducibili, con indicazione del saldo e specificazione del possesso di carte di credito e bancomat, e produzione degli estratti conto degli ultimi tre anni;
b) indicazione di eventuali prestazioni previdenziali non costituenti reddito imponibile e relativa documentazione;
c) indicazione di eventuali titoli di Stato e titoli di risparmio, comprese polizze, allo stesso intestati e relativa documentazione;
d) indicazione di eventuali beni immobili, e dei relativi contratti obbligatori agli stessi attinenti, e mobili registrati a lui intestati. B) Autorizzare, in subordine, la sig.ra ad acquisire presso Agenzia delle Entrate Pt_1 ed INPS la documentazione inerente il sig. , attestante i dati sopra Controparte_1 indicati;
6) Con vittoria di spese e compensi.”
Con memoria ex artt. 473 bis. 17, c.1, c.p.c. del 17.09.2025 parte ricorrente ribadiva quanto già esposto in ricorso e formulava capitolati di prova per testi.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 24.09.2025 si costituiva tardivamente in giudizio , contestando le deduzioni Controparte_1 avversarie. Il resistente evidenziava che le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale, omologata nel settembre 2024, erano rimaste immutate ed erano state concordate tenendo conto dell'interesse della prole.
In merito all'assegnazione della casa coniugale, il dichiarava di aver CP_1 già concesso il godimento dell'immobile al primo piano alla moglie e ai figli, adattandosi a vivere nel garage, confermando la disponibilità a mantenere tale assegnazione. Inoltre, rappresentava di contribuire al mantenimento familiare mediante il pagamento integrale delle utenze domestiche, per un ammontare mensile di circa €
400,00/500,00, oltre alle spese relative all'IMU, al bollo e all'assicurazione dell'autovettura Fiat Punto, utilizzata dalla moglie e dalla figlia.
Il resistente precisava di percepire un assegno mensile di invalidità pari a €
346,22, essendo affetto da gravi patologie cardiologiche, renali e metaboliche, che ne compromettono la capacità lavorativa. Inoltre, aveva frequentato un corso di formazione professionale da agosto 2024 a maggio 2025, per un totale di 500 ore, che ulteriormente aveva limitato la possibilità di svolgere attività lavorativa.
Quanto ai figli, il sosteneva che NA, ventiduenne, lavora da tempo CP_1 come banconista e che tale attività le garantisce autonomia economica, facendo cessare l'obbligo di mantenimento. Per il figlio diciannovenne, evidenziava l'assenza ER di iniziative concrete per inserirsi nel mondo del lavoro, nonostante il diploma conseguito da due anni.
Ciò posto, il resistente formulava le seguenti conclusioni: “1) Confermare le condizioni disposte nella separazione consensuale. 2) Accertare che il sig. CP_1 contribuisce al mantenimento dei figli con il pagamento delle utenze tutte e conseguentemente rigettare le richieste formulate dalla resistente ad eccezione della conferma dell'assegnazione della casa coniugale. 3) Dichiarare che la sig.ra Pt_1 ha sempre percepito interamente l'assegno unico del figlio (unico figlio ad ER averne diritto). 4) Disporre accertamento, anche a mezzo della Guardia di Finanza, in ordine all'attività lavorativa svolta dalla Sig.ra , al fine di verificarne la reale Pt_1 situazione reddituale e patrimoniale. 5) Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno per la tutela del superiore interesse dei minori.”
Con memoria ex artt. 473 bis. 17, c.3, c.p.c. parte ricorrente contestava la costituzione del ne evidenziava la tardività e l'assenza di valida allegazione CP_1 documentale inerente la situazione economico-patrimoniale dello stesso;
formulava, inoltre, istanza istruttorie a prova contraria.
Depositate memoria di replica ex art. 473 bis 17 comma 3 c.p.c. da parte del resistente, all'udienza del 14.10.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio meriti accoglimento.
Attraverso le dichiarazioni di entrambi i coniugi e la documentazione prodotta è emerso, infatti, che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi, innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, conclusasi con sentenza del
13.09.2024, pubblicata il 16.09.2024.
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione a ristabilire tale comunione, la domanda va accolta.
Quanto alla situazione della prole, entrambi i figli hanno raggiunto la maggiore età per cui nulla deve essere disposto in ordine al loro affidamento.
Tuttavia, al netto di ogni considerazione rispetto al domicilio della figlia NA, studentessa universitaria a Milano, è pacifico che il figlio diciannovenne e ER non economicamente indipendente, abiti stabilmente con la madre nella casa familiare posta al primo piano di un edificio sito in Barcellona ZO di TO, alla via A.
Cambria n. 126: ragion per cui ne va confermata l'assegnazione alla ricorrente, che continuerà ad abitarla con i figli come – fra l'altro - congiuntamente richiesto da entrambe le parti, fintanto che i figli non raggiungeranno l'indipendenza economica o cesserà il rapporto di convivenza con il genitore assegnatario.
Quanto al loro mantenimento, le parti hanno formulato conclusioni differenti. Ed infatti, parte ricorrente ha chiesto – a modifica delle condizioni di separazione – un assegno a titolo di concorso al mantenimento di NA e nella misura di euro ER
250,00 mensili ciascuno, oltre il 70% delle spese straordinarie.
Di contro, ha chiesto la conferma delle condizioni di Controparte_1 separazione anche per quanto concerne il mantenimento dei figli. In particolare, il punto n. 5 di tali condizioni di separazione testualmente prevedeva che “entrambi i genitori si obbligano a sostenere ogni spesa per il mantenimento, vitto, alloggio, istruzione, cura, educazione, ricreazione, attività sportive per i figli, in proporzione alle proprie sostanze”. (cfr. ricorso per separazione allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio).
Parte resistente ha dedotto di farsi carico totalmente di tutte le utenze dell'immobile, compresa la casa coniugale, pur vivendo nel garage al piano terra, di percepire la pensione di invalidità pari ad euro 346,22 mensili e di non avere altre fonti di reddito, mentre la figlia NA lavora da alcuni anni come banconista e pur ER essendosi diplomato, non si adopera nella ricerca di un lavoro.
Invero, così come confermato da entrambe le parti all'udienza del 14.10.2025,
è appena maggiorenne avendo soltanto 19 anni e si è appena diplomato a ER giugno di quest'anno (2025), vorrebbe studiare, ma vorrebbe anche la propria indipendenza economica per cui ha fatto lavoretti saltuari di giardinaggio (cfr. dichiarazioni di parte ricorrente all'udienza del 14.10.2025).
NA, invece, studia con profitto all'università e dopo essersi laureata alla triennale di scienze motorie sta seguendo la laurea specialistica e, nel periodo estivo riesce a reperire dei lavoretti stagionali che le permettono di contribuire al proprio mantenimento, senza che per ciò non sia necessario il supporto dei genitori, tanto che lo stesso ha testualmente riferito di mandarle “qualcosina di soldi sulla CP_1 postepay” per un importo pari in questo mese di 150 euro, a titolo esemplificativo.
Riferisce, inoltre, di essere a conoscenza dei lavori al bar che svolge la figlia in estate – circostanza mai negata da parte ricorrente – e che la cifra guadagnata sarà stata investita dalla figlia per studiare.
È chiaro, quindi che per nessuno dei figli si possa dire raggiunta l'indipendenza economica necessaria per escludere in loro favore un contributo al mantenimento.
La non compiuta autosufficienza economica della figlia NA emerge, inoltre, dalla circostanza che la predetta è ancora studentessa universitaria – peraltro con un percorso di studi in perfetta linea temporale – ed è una studentessa lavoratrice, che cerca di mantenersi gli studi sia con i lavori svolti, sia con il mantenimento fornitole dalla madre. È indubbio che per una studentessa universitaria che svolge con continuità gli esami, la retribuzione percepita stagionalmente non può implicare il raggiungimento dell'autonomia economica.
In proposito, si rammenta che il dovere dei genitori verso la prole non economicamente autosufficiente è articolato, ex art. 147 cod. civ., in quello di mantenere, istruire ed educare la prole, da cui discende l'obbligo di far fronte ad una molteplicità di esigenze certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'ambiente abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, con la predisposizione di una organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di vita ed educazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 2196 del 14-02-2003).
Con riferimento all'importo dell'assegno di mantenimento a favore dei figli, giova sottolineare, altresì, che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non può essere eliminato per il solo fatto della disoccupazione e può essere fissato in misura sostenibile sulla base delle capacità lavorative del genitore e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria (Cass. Civ., n. 24424/2013), tanto che neppure lo stato di disoccupazione incolpevole esonera il genitore dall'obbligo di mantenimento
(Cass. Civ., n. 41040/2012) e in tal caso la determinazione della misura dell'assegno si fonda sulla capacità lavorativa generica.
Nel caso di specie, entrambe le parti percepiscono una pensione di invalidità e svolgono lavori non contrattualizzati: infatti, ha dichiarato di svolgere Parte_1
“attività di pulizia presso abitazioni di privati, con regolarità, quando posso” (cfr. verbale ud. 14.10.2025), mentre il fa “dei lavoretti da imbianchino, quando CP_1 capita” seppur di poco sforzo a causa delle sue condizioni di salute ed inoltre, coltiva presso un proprio fondo, prodotti che rivende con guadagno annuale di circa “2.000,00 euro” (cfr. verbale ud. 14.10.2025).
Ciò posto, con riferimento alla determinazione dell'importo dell'assegno il
Collegio, considerata l'età dei figli (22 e 19 anni) ed il modesto reddito percepito da entrambe le parti di causa, come sopra meglio compendiato, ritiene equo disporre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, versando CP_1 direttamente alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 400,00 (euro
200,00 per ciascuno dei figli), da adeguare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie. L'assegno unico universale verrà percepito interamente da parte ricorrente in considerazione della stabile convivenza con il figlio ER
Va precisano, infine, che le richieste istruttorie, anche a prova contraria, formulate da parte ricorrente nelle memorie depositate, risultano inconducenti ai fini della quantificazione dell'importo da prevedere a titolo di assegno di mantenimento per la prole, essendo piuttosto idonea a dimostrare una oggettiva difficoltà economica delle parti nella gestione delle scarse risorse familiari, che emerge già dagli atti di causa ed è stata confermata in sede di comparizione delle parti.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della materia trattate, sussistono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona ZO di TO così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Barcellona ZO di TO in data 04.05.2002 a con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 128, parte II, s. A, Uff. 1, anno 2002, tra e;
Parte_1 Controparte_1
- assegna la casa familiare alla ricorrente;
- dispone che corrisponda a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale degli indici
ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dispone che l'assegno unico universale sia percepito interamente da
[...]
; Parte_1
- ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Barcellona ZO di TO di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato
Civile a cura della Cancelleria;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Barcellona ZO di TO nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa NA Smedile dott. Antonino Orifici
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa NAmaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.