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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 232/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. MOLINARI ELISA Parte_1
e
, con l'Avv. MOLINARI ELISA CP_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. , premesso di aver contratto CP_1 Parte_1 matrimonio concordatario, in Mezzano (TN), in data 03.10.1998, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio, Ufficio di Stato Civile del Comune di
Mezzano, atto n.4, P. 2, S. A, anno 1998, in costanza del quale sono nati due Per_ figli, il 24.10.2001, e il 21.06.2003, entrambi maggiorenni ma non Per_2 economicamente autosufficienti.
Con ricorso congiunto, depositato il 22.01.2025, le parti esponevano che la loro separazione, avvenuta per mutuo consenso in data 15.12.2022, era stata omologata dal Tribunale di Trento con provvedimento depositato il 13.01.2023 e dalla data di separazione non vi è più stata riconciliazione. Pertanto, essendo cessata definitivamente la comunione spirituale e materiale e sussistendo i presupposti, ex art.
3. comma 2, lettera b) della Legge n.898 del
1970, la Sig.ra e il Sig. chiedevano che il CP_1 Parte_1
Tribunale di Trento dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Mezzano (TN), in data 03.10.1998, alle seguenti condizioni: Per_
- i figli e pur lavorando, non sono ancora stabilmente autosufficienti Per_2 Per_ dal punto di vista economico;
vive a Parma, invece vive ancora Per_2 presso la madre;
- la ex casa familiare sita in Canal San Bovo (TN), località Lausen n. 13/I, di proprietà del signor , ove oggi egli vive con la propria nuova Parte_1 famiglia, rimarrà nella sua piena disponibilità; la IG CP_1 continuerà a vivere nell'abitazione di sua proprietà sita in Mezzano;
- il signor verserà in favore della IG , a Parte_1 CP_1 Per_ titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli e per n. 3 (tre) Per_2 annualità (2025, 2026 e 2027 compreso), la somma di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) mensili, di cui Euro 500,00 per ciascun figlio, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà soggetta annualmente a rivalutazione in base agli indici Istat;
-i figli, invece, sosterranno in proprio le spese straordinarie, per cui nulla sarà dovuto a tale titolo dai genitori, avendo entrambi i figli propri redditi in corso di stabilizzazione;
- il signor si obbliga in questa sede, previa dichiarazione di Parte_1 equità da parte del Tribunale ed a titolo di liquidazione dei diritti in unica soluzione della IG , ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma CP_1
8 della Legge. n. , a versare in favore della IG P.IVA_1 CP_1
l'importo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero); detta somma che dovrà essere versata in unica soluzione, ovvero in più tranches, a scelta della parte obbligata, in ogni caso entro e non oltre il termine del 31.12.2028
(trentuno dicembre duemilaventotto) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG e dalla medesima indicato;
le parti CP_1 riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante (cdd. una tantum) in favore della IG CP_1
ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche
[...] risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8 della
Legge n. 898/1970, di , avente causa o comunque connessa alla CP_1 pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
Pag. 2 di 4 - ciascun coniuge manterrà la proprietà e la piena disponibilità dei beni mobili registrati e dei beni immobili rispettivamente ad oggi a loro intestati;
- le spese legali saranno sostenute per il 50% da ciascuna parte;
- i ricorrenti, con le predette condizioni, dichiarano di aver provveduto a regolamentare tra loro ogni reciproca pendenza economica e che, pertanto, ad eccezione di quanto previsto nel presente ricorso, non hanno nulla a pretendere
l'una dall'altro in ragione della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 24.01.2025, assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
I ricorrenti, con note depositate il 16.02.2024, dichiaravano di aver liberamente rinunciato alla comparizione personale in udienza e di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni rassegnate in ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. La domanda è fondata e merita l'accoglimento. Dalla documentazione in atti si evince l'integrale decorrenza del termine, previsto ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/70, dall'omologa della separazione avvenuta, per mutuo consenso il 15.12.2023, con decreto n.106/2023 del 23.12.2022, depositato il 13.01.2023.
È poi incontroverso che la separazione sia durata ininterrottamente e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale essendo venuta meno la comunione morale e spirituale ed avendo le parti dichiarato espressamente di non volersi più riconciliare.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , in CP_1 Parte_1
Mezzano (TN), il 03.10.1998, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio, Ufficio di Stato Civile del Comune di Mezzano, all'atto n.4, P. 2, S. A, anno
1998.
Il Tribunale, dà inoltre atto che le condizioni stabilite nel ricorso non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse dei figli, atteso Per_ che il concordato diritto di mantenimento paterno dei figli e entrambi Per_2 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, per il triennio 2025, 2026 e 2027, risulta conforme all'interesse degli stessi.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , in Mezzano (TN), il 03.10.1998, trascritto CP_1 Parte_1 nel Registro degli Atti di Matrimonio, Ufficio di Stato Civile del Comune di
Mezzano, all' atto n.4, P. 2, S. A, anno 1998;
-dispone, ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n. 1238/1939.
Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 232/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. MOLINARI ELISA Parte_1
e
, con l'Avv. MOLINARI ELISA CP_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. , premesso di aver contratto CP_1 Parte_1 matrimonio concordatario, in Mezzano (TN), in data 03.10.1998, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio, Ufficio di Stato Civile del Comune di
Mezzano, atto n.4, P. 2, S. A, anno 1998, in costanza del quale sono nati due Per_ figli, il 24.10.2001, e il 21.06.2003, entrambi maggiorenni ma non Per_2 economicamente autosufficienti.
Con ricorso congiunto, depositato il 22.01.2025, le parti esponevano che la loro separazione, avvenuta per mutuo consenso in data 15.12.2022, era stata omologata dal Tribunale di Trento con provvedimento depositato il 13.01.2023 e dalla data di separazione non vi è più stata riconciliazione. Pertanto, essendo cessata definitivamente la comunione spirituale e materiale e sussistendo i presupposti, ex art.
3. comma 2, lettera b) della Legge n.898 del
1970, la Sig.ra e il Sig. chiedevano che il CP_1 Parte_1
Tribunale di Trento dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Mezzano (TN), in data 03.10.1998, alle seguenti condizioni: Per_
- i figli e pur lavorando, non sono ancora stabilmente autosufficienti Per_2 Per_ dal punto di vista economico;
vive a Parma, invece vive ancora Per_2 presso la madre;
- la ex casa familiare sita in Canal San Bovo (TN), località Lausen n. 13/I, di proprietà del signor , ove oggi egli vive con la propria nuova Parte_1 famiglia, rimarrà nella sua piena disponibilità; la IG CP_1 continuerà a vivere nell'abitazione di sua proprietà sita in Mezzano;
- il signor verserà in favore della IG , a Parte_1 CP_1 Per_ titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli e per n. 3 (tre) Per_2 annualità (2025, 2026 e 2027 compreso), la somma di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) mensili, di cui Euro 500,00 per ciascun figlio, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà soggetta annualmente a rivalutazione in base agli indici Istat;
-i figli, invece, sosterranno in proprio le spese straordinarie, per cui nulla sarà dovuto a tale titolo dai genitori, avendo entrambi i figli propri redditi in corso di stabilizzazione;
- il signor si obbliga in questa sede, previa dichiarazione di Parte_1 equità da parte del Tribunale ed a titolo di liquidazione dei diritti in unica soluzione della IG , ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma CP_1
8 della Legge. n. , a versare in favore della IG P.IVA_1 CP_1
l'importo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero); detta somma che dovrà essere versata in unica soluzione, ovvero in più tranches, a scelta della parte obbligata, in ogni caso entro e non oltre il termine del 31.12.2028
(trentuno dicembre duemilaventotto) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG e dalla medesima indicato;
le parti CP_1 riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante (cdd. una tantum) in favore della IG CP_1
ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche
[...] risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8 della
Legge n. 898/1970, di , avente causa o comunque connessa alla CP_1 pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
Pag. 2 di 4 - ciascun coniuge manterrà la proprietà e la piena disponibilità dei beni mobili registrati e dei beni immobili rispettivamente ad oggi a loro intestati;
- le spese legali saranno sostenute per il 50% da ciascuna parte;
- i ricorrenti, con le predette condizioni, dichiarano di aver provveduto a regolamentare tra loro ogni reciproca pendenza economica e che, pertanto, ad eccezione di quanto previsto nel presente ricorso, non hanno nulla a pretendere
l'una dall'altro in ragione della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 24.01.2025, assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
I ricorrenti, con note depositate il 16.02.2024, dichiaravano di aver liberamente rinunciato alla comparizione personale in udienza e di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni rassegnate in ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. La domanda è fondata e merita l'accoglimento. Dalla documentazione in atti si evince l'integrale decorrenza del termine, previsto ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/70, dall'omologa della separazione avvenuta, per mutuo consenso il 15.12.2023, con decreto n.106/2023 del 23.12.2022, depositato il 13.01.2023.
È poi incontroverso che la separazione sia durata ininterrottamente e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale essendo venuta meno la comunione morale e spirituale ed avendo le parti dichiarato espressamente di non volersi più riconciliare.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , in CP_1 Parte_1
Mezzano (TN), il 03.10.1998, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio, Ufficio di Stato Civile del Comune di Mezzano, all'atto n.4, P. 2, S. A, anno
1998.
Il Tribunale, dà inoltre atto che le condizioni stabilite nel ricorso non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse dei figli, atteso Per_ che il concordato diritto di mantenimento paterno dei figli e entrambi Per_2 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, per il triennio 2025, 2026 e 2027, risulta conforme all'interesse degli stessi.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , in Mezzano (TN), il 03.10.1998, trascritto CP_1 Parte_1 nel Registro degli Atti di Matrimonio, Ufficio di Stato Civile del Comune di
Mezzano, all' atto n.4, P. 2, S. A, anno 1998;
-dispone, ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n. 1238/1939.
Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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