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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 154/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
VITA TA AL, EL
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3127/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Prof. Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620241460000081009 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620241460000081009 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620241460000081009 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620241460000081009 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3109/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente insiste sulla tempestività del ricorso;
si oppone alla integrazione del contraddittorio non vertendo il giudizio in tema di un atto presupposto;
Conclude, riportandosi;
Insiste nella condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09.09.2025, RGR n. 3127/25, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dalla Prof. Avv. Chiara Gioè, impugnava la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 29620241460000081009, notificata il 06.06.2025, con la quale l'Agenzia Entrate Riscossione Palermo, comunicava l'iscrizione ipotecaria sui beni immobili di sua proprietà.
I carichi tributari per i quali veniva iscritta ipoteca si riferiscono a debiti nascenti dall'attività della Società_1
S.A.S., riportati nei seguenti atti:
- cartella di pagamento n. 29620230035793565000, relativa ad IRPEF 2015 (€ 5750,73 - importo che si riferisce alla sanzione irrogata a seguito presentazione della dichiarazione integrativa di Ricorrente_1, senza aver effettuato il dovuto ravvedimento ex art.13 c.1 D.Lgs 472/97).
- avviso di accertamento n. TY301H300074/2023, relativo ad IRPEF 2017 (€ 111.218,20 – importo che si riferisce alla determinazione di maggiori imposte su reddito a seguito controllo fiscale sull'attività della Società_1 sas per l'anno di imposta 2016)
Precisava che, gli altri debiti di natura non tributaria, per i quali era stata iscritta ipoteca, (cartella n.
29620230060912966000, relativa a contravvenzioni stradali del 2020 e avvisi di addebito nn.
59620230000871551000 e 59620230004531105000, relativi a carichi contributivi per gli anni 2020 e 2018), erano stati pagati, e depositava relativa documentazione.
Assume parte ricorrente, l'Illegittimità dell'iscrizione ipotecaria perché effettuata sui beni del fondo patrimoniale e l'assenza di nesso tra debiti tributari della Società_1 s.a.s. e bisogni della famiglia.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 24.10.2025, eccepiva preliminarmente il parziale difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria adita in favore del Giudice del Giudice di Pace di Palermo, relativamente alle posizioni creditorie di cui alla cartella di pagamento n. 29620230060912966000 e ai due avvisi di addebito INPS n. 59620230000871551000 e n.
59620230004531105000, e l'inammissibilità del ricorso per la violazione dell'art. 14 comma 6-bis del D. Lgs.
546/92.
Nel merito confutava le argomentazioni di parte ricorrente concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 11 dicembre 2025, la controversia veniva chiamata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può trovare accoglimento.
Non fondata è l'eccezione sollevata da Agenzia delle Entrate Riscossione relativa al difetto di giurisdizione per carichi di natura non tributaria che risultano asseritamente pagati a seguito di istanza di rateizzazione.
Non sussiste altresì l'ipotesi di inammissibilità per mancata chiamata in giudizio dell'Ente Creditore in quanto non vengono mossi rilievi agli atti prodromici notificati antecedentemente all'iscrizione ipotecaria, rimanendo i motivi di impugnazione circoscritti alla legittimità di detta iscrizione.
Nel merito il ricorso è fondato.
Risulta documentalmente provato che il fondo patrimoniale è stato costituito in data 31.12.2013, ovvero in data ampiamente antecedente sia al sorgere del credito che alla notifica dell'iscrizione ipotecaria
(06.06.2025).
Ai sensi dell'art. 170 c.c., l'esecuzione (e l'atto cautelare ad essa preordinato, quale l'ipoteca) non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Nel caso di specie, i debiti tributari sottostanti risultano derivare dall'attività imprenditoriale, la cui estraneità al soddisfacimento delle esigenze primarie del nucleo familiare è stata adeguatamente provata dal ricorrente.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 26496/2024), una volta provata dal debitore l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia, l'Ente impositore non può limitarsi a una contestazione generica, ma deve dimostrare la strumentalità del debito stesso alle esigenze familiari, onere che nel presente giudizio non è stato assolto.
Ne consegue l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria su beni protetti dal vincolo del fondo.
Il ricorso, pertanto, può essere accolto.
Stante i dubbi interpretativi si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati. Spese compensate. Firme digitali
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
VITA TA AL, EL
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3127/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Prof. Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620241460000081009 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620241460000081009 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620241460000081009 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620241460000081009 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3109/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente insiste sulla tempestività del ricorso;
si oppone alla integrazione del contraddittorio non vertendo il giudizio in tema di un atto presupposto;
Conclude, riportandosi;
Insiste nella condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09.09.2025, RGR n. 3127/25, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dalla Prof. Avv. Chiara Gioè, impugnava la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 29620241460000081009, notificata il 06.06.2025, con la quale l'Agenzia Entrate Riscossione Palermo, comunicava l'iscrizione ipotecaria sui beni immobili di sua proprietà.
I carichi tributari per i quali veniva iscritta ipoteca si riferiscono a debiti nascenti dall'attività della Società_1
S.A.S., riportati nei seguenti atti:
- cartella di pagamento n. 29620230035793565000, relativa ad IRPEF 2015 (€ 5750,73 - importo che si riferisce alla sanzione irrogata a seguito presentazione della dichiarazione integrativa di Ricorrente_1, senza aver effettuato il dovuto ravvedimento ex art.13 c.1 D.Lgs 472/97).
- avviso di accertamento n. TY301H300074/2023, relativo ad IRPEF 2017 (€ 111.218,20 – importo che si riferisce alla determinazione di maggiori imposte su reddito a seguito controllo fiscale sull'attività della Società_1 sas per l'anno di imposta 2016)
Precisava che, gli altri debiti di natura non tributaria, per i quali era stata iscritta ipoteca, (cartella n.
29620230060912966000, relativa a contravvenzioni stradali del 2020 e avvisi di addebito nn.
59620230000871551000 e 59620230004531105000, relativi a carichi contributivi per gli anni 2020 e 2018), erano stati pagati, e depositava relativa documentazione.
Assume parte ricorrente, l'Illegittimità dell'iscrizione ipotecaria perché effettuata sui beni del fondo patrimoniale e l'assenza di nesso tra debiti tributari della Società_1 s.a.s. e bisogni della famiglia.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 24.10.2025, eccepiva preliminarmente il parziale difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria adita in favore del Giudice del Giudice di Pace di Palermo, relativamente alle posizioni creditorie di cui alla cartella di pagamento n. 29620230060912966000 e ai due avvisi di addebito INPS n. 59620230000871551000 e n.
59620230004531105000, e l'inammissibilità del ricorso per la violazione dell'art. 14 comma 6-bis del D. Lgs.
546/92.
Nel merito confutava le argomentazioni di parte ricorrente concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 11 dicembre 2025, la controversia veniva chiamata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può trovare accoglimento.
Non fondata è l'eccezione sollevata da Agenzia delle Entrate Riscossione relativa al difetto di giurisdizione per carichi di natura non tributaria che risultano asseritamente pagati a seguito di istanza di rateizzazione.
Non sussiste altresì l'ipotesi di inammissibilità per mancata chiamata in giudizio dell'Ente Creditore in quanto non vengono mossi rilievi agli atti prodromici notificati antecedentemente all'iscrizione ipotecaria, rimanendo i motivi di impugnazione circoscritti alla legittimità di detta iscrizione.
Nel merito il ricorso è fondato.
Risulta documentalmente provato che il fondo patrimoniale è stato costituito in data 31.12.2013, ovvero in data ampiamente antecedente sia al sorgere del credito che alla notifica dell'iscrizione ipotecaria
(06.06.2025).
Ai sensi dell'art. 170 c.c., l'esecuzione (e l'atto cautelare ad essa preordinato, quale l'ipoteca) non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Nel caso di specie, i debiti tributari sottostanti risultano derivare dall'attività imprenditoriale, la cui estraneità al soddisfacimento delle esigenze primarie del nucleo familiare è stata adeguatamente provata dal ricorrente.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 26496/2024), una volta provata dal debitore l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia, l'Ente impositore non può limitarsi a una contestazione generica, ma deve dimostrare la strumentalità del debito stesso alle esigenze familiari, onere che nel presente giudizio non è stato assolto.
Ne consegue l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria su beni protetti dal vincolo del fondo.
Il ricorso, pertanto, può essere accolto.
Stante i dubbi interpretativi si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati. Spese compensate. Firme digitali