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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 25/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 516/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate nell'interesse delle parti;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 N.R.G. 516/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di NU, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 516/2023 promossa da:
(C.F. e N.I. Registro Imprese C.C.I.A.A. di NU , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Ing. (C.F. ) in qualità di Presidente e legale rappresentante CP_1 C.F._1
pro tempore, con sede legale in (08100) NU, Via Straullu n. 35, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Ernesto Stajano (C.F.
) e dall'Avv. Enrico Campagnano (C.F. ) ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo sito in (00187) Roma, via Sardegna n. 14; ai fini delle comunicazioni, ex art. 136 comma 1, d.lgs. 107/2010,
-parte appellante in riassunzione-
contro
(C.F. ) residente in [...] C.F._4
Einaudi n. 26, (C.F. ) residente in (08100) NU Controparte_3 C.F._5
(NU), via Siena n. 34; (C.F. residente in Controparte_4 C.F._6
(08100) NU (NU), via Gioacchino Rossini n. 10, rappresentati e difesi dell'Avv. Claudio Solinas,
C.F. , giusta procura speciale a calce della comparsa di risposta ed CodiceFiscale_7
elettivamente domiciliati presso il suo studio in NU nella Via A. Deffenu n. 25;
-parte appellata in riassunzione-
contro
2 (C.F. ) residente in [...] C.F._8
la Malfa n. 56,
- parte appellata in riassunzione contumace-
Oggetto: giudizio per riassunzione ex art. 392 c.p.c. contratto di somministrazione idrica -
Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte appellante in riassunzione:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di NU adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
- nel merito: in riforma della sentenza n. 290/2020 emessa dal Tribunale di NU ed in conformità con il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte:
a) accertare e dichiarare l'assolvimento dell'onere della prova ricadente sul Gestore con riferimento ai costi “conguagliabili” e financo accertare la legittimità dei pretesi conguagli regolatori per
“partite pregresse” con riferimento agli anni 2005-2011, mandando assolta la società appellante in riassunzione da ogni avversa pretesa;
b) e, per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate in grado di appello e, pertanto, condannare la
Sig.ra al pagamento della somma di euro 187,62, e il Sig. Controparte_5 Controparte_4 alla somma di euro 16,48 a titolo di “conguagli regolatori” in favore del Gestore.
Nulla nei confronti Sigg.ri e avendo gli stessi già corrisposto al Controparte_3 CP_2
Gestore quanto dovuto.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i precedenti gradi di giudizio e per quello di legittimità come statuito dalla Suprema Corte.
Nell'interesse di parte appellata in riassunzione:
«Affinché l'Ill.mo Tribunale di NU, in diversa composizione, vista la cassazione della sentenza del Tribunale di NU 290/2020, Voglia, recependo il principio di diritto sopra esposto, respinta ogni contraria istanza ed eccezione senza incorrere nei vizi motivazionali rilevati dalla Suprema
Corte, rigettando l'appello di , ove ritenuto opportuno, disapplicando come riportato Parte_1
nelle conclusioni che seguono, la Delibera del Gestore Unico ATO Sardegna n.18 del 26.06.2014
, rigettare l'appello proposto da e accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
-dichiarare non dovuti dagli attori in primo grado alla convenuta “ ” in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t. gli importi di cui alle fatture n.2016000500382921 con cui si chiedeva il pagamento alla di Eu 298,03, n.2016000500120673 con la quale si chiedeva il CP_2
3 pagamento a di Euro 234,78, n.2016000500072873 con la quale si chiedeva il Controparte_3
pagamento a di Euro 131,87, fatture tutte emesse a titolo di conguaglio – Controparte_4
partite pregresse 2005/2011 –per il servizio di fornitura d'acqua erogato negli anni 2005/2011 e dunque annullare le fatture le medesime, previa, ove ritenuto opportuno, eventuale disapplicazione della Delibera Gestore Unico ATO Sardegna n.18 del 26.06.2014;
-dichiarare non dovuto ad in persona del legale rappresentante p.t. l'importo di euro Parte_1
298,03 pagato dall'attrice e dunque condannare la stessa società alla rifusione del CP_2
predetto importo all'attrice»;
-dichiarare non dovuto ad in persona del legale rappresentante p.t. l'importo di euro Parte_1
234,78 pagato dall'attrice e dunque condannare la stessa società alla rifusione del Controparte_3
predetto importo all'attrice;
-dichiarare non dovuto ad in persona del legale rappresentante p.t. l'importo di euro Parte_1
33,02 pagato dall'attore e dunque condannare la stessa società alla rifusione Controparte_4
del predetto importo all'attore; nonché alla rifusione di tutti gli altri importi che gli attori dovessero pagare pendente il presente giudizio;
-condannare la società in persona del legale rappresentante p.t. alle spese e Parte_1
competenze del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, del giudizio di primo grado
e di appello, e comunque confermare le spese già liquidate nel giudizio di I e II grado con distrazione delle stesse in capo al difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.».
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, la società ha riassunto Parte_1
il giudizio esponendo che:
• con atto di citazione del 10 agosto 2017, gli attori in primo grado hanno convenuto in giudizio la società domandando la declaratoria di non debenza degli importi di cui alle Parte_1 fatture, emesse a titolo di “conguaglio delle partite pregresse 2005/2011”per il servizio di fornitura d'acqua erogato dal Gestore e, nel dettaglio, n. 2016000500382921 con cui si chiedeva il pagamento alla Sig.ra di € 298,03, n. 2016000500120673 con la quale si chiedeva CP_2 il pagamento alla Sig.ra di € 234,78, n.2016000500338812 del 28.04.2016, con Controparte_3 la quale si chiedeva alla Sig.ra il pagamento di € 187,62 e Controparte_5
n.2016000500072873 con la quale si chiedeva il pagamento al Sig. di € Controparte_4
131,87, con contestuale richiesta di annullamento delle medesime previa, ove ritenuto opportuno, eventuale disapplicazione della Delibera Gestore Unico ATO Sardegna n.18 del
26.06.2014 nonché refusione delle somme già versate ad dagli attori. Pt_1
4 • In particolare, gli attori in primo grado hanno evidenziato che nei documenti contabili Pt_1
aveva ricondotto la legittimità degli importi richiesti alla Delibera ATO n. 18/2014 e alla
Delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR, neanche allegate per relationem, per cui rimanevano ignote le ragioni della relativa pretesa economica, in violazione dei principi di trasparenza e buona fede sottesi al rapporto negoziale in questione.
• In ogni caso, secondo gli attori, gli importi contenuti nelle fatture non sarebbero dovuti atteso che la delibera del Commissario Straordinario n. 18/2014 violerebbe il principio di irretroattività degli atti amministrativi.
• Gli attori hanno infine eccepito che il conguaglio, ove dovuto, non sarebbe stato comunque esigibile in quanto il relativo diritto sarebbe prescritto ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. con la conseguenza che non poteva esigere alcunché in relazione al periodo 2005-2011. Pt_1
• Per tali ragioni, richiedevano la declaratoria di non debenza delle somme richieste dal Gestore nelle predette fatture, con conseguente restituzione di quanto già versato ad Pt_1
• si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Pt_1
• Con sentenza n. 27/2018 depositata il 23 gennaio 2018, il Giudice di Pace di NU, respinta l'eccezione di giurisdizione sollevata da ha accolto le domande avversarie, Pt_1 dichiarando non dovute dagli attori le somme richieste a titolo di “conguaglio delle partite pregresse 2005 – 2011”, condannando altresì il Gestore alla ripetizione degli importi già corrisposti dagli attori.
• Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, la società ha proposto Pt_1
gravame, dinanzi al Tribunale Civile di NU (R.G. 964/2018), avverso la sentenza n. 27/2018 del Giudice di Pace di NU.
• Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituiti nel giudizio gli appellati, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza n. 27/2018 del Giudice di Pace.
• Il Tribunale, dopo aver respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da ha Pt_1 confermato l'illegittimità dei conguagli regolatori. Quanto all'eccezione di prescrizione, il
Tribunale ha ritenuta assorbita la questione a seguito del rigetto nel merito delle domande di
Pt_1
• Con ricorso ritualmente notificato, ha adito la Suprema Corte (R.G. n. 7044/2021) Pt_1
impugnando il capo della sentenza relativo alla giurisdizione nonché la parte che ha dichiarato l'estinzione del credito per le annualità antecedenti al 2011, contestando in ogni caso una erronea applicazione della disciplina della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.
• Con riferimento all'asserita prescrizione, è stato rappresentato che il diritto alla riscossione delle partite pregresse e, dunque, il dies a quo di decorrenza del relativo termine di prescrizione, deve
5 essere collocato nel momento in cui è stata autorizzata (rectius obbligata) a fatturare Pt_1
tali importi a seguito della loro effettiva quantificazione.
• Nel merito, è stato evidenziato che il recupero di un conguaglio non costituisce in alcun caso l'applicazione retroattiva di una tariffa, rappresentando un ordinario strumento per recuperare disallineamenti tariffari.
• Con ordinanza n. 4456/2023, pubblica in data 14.02.2023, la Suprema Corte, dopo aver respinto l'eccezione di giurisdizione, ha invece accolto il motivo di ricorso relativo all'asserita illegittimità delle partite pregresse rinviando, anche per le spese, al Tribunale di NU in diversa composizione.
• Rinviando alla motivazione dell'ordinanza, in questa sede è sufficiente rilevare che la Suprema
Corte, dopo aver ribadito la piena legittimità delle partite pregresse, ha pronunciato il seguente principio “accerti la ricorrenza dei presupposti di fatto per l'applicazione dei conguagli regolatori per partite pregresse, in sintonia con la natura di corrispettivo di ogni voce che compone la tariffa e con il divieto di allocare sull'utenza costi provocati da errori di previsione
e/o di corrispettivo di ogni voce che compone la tariffa e con il divieto di allocare sull'utenza costi provocati da errori di previsione e/o di gestione economica e di ogni incremento di costo non pertinente, sulla scorta di quanto dinanzi rilevato, non bastando a giustificare la richiesta di né il fatto, pacifico e incontestato, che essa abbia applicato le tariffe determinate Pt_1 dall'autorità di ambito, né che non le abbia determinate unilateralmente, né che sia limitata ad adempiere l'obbligo di riscossione impostole”.
Al fine di assolvere all'onere probatorio sulla stessa incombente, parte appellante in riassunzione ha precisato che:
- i conguagli partite pregresse 2005/2011 rappresentano uno specifico elemento della tariffa idrica approvato, in ordine all'an e al quantum, dalle competenti autorità amministrative. Non si tratta di una componente tariffaria di natura eccezionale o patologica, bensì di una voce pacificamente riconosciuta nei settori regolamentati, volta a superare – nel rispetto dei principi del full cost recovery
e dell'equilibrio economico finanziario del Gestore – il disallineamento tra i costi ammissibili previsionali ed i costi ammissibili effettivi verificatosi in un determinato periodo, nonché gli scostamenti tra i ricavi previsionali derivanti dall'articolazione tariffaria e dai consumi stimati rispetto a quelli effettivi;
- la riscossione di tali importi non configura una iniziativa unilaterale di la quale si limita Pt_1
a dare attuazione ai provvedimenti delle Autorità competenti in ordine al riconoscimento e alla quantificazione delle richiamate componenti tariffarie;
6 - il Servizio Idrico Integrato definisce le proprie tariffe per il tramite di una previsione (oggi denominata Vincolo di Ricavi Garantiti, “VRG”), per poi, a consuntivo, verificare se quella previsione è fondata, tanto in termini di costi, quanto in termini di ricavi;
- prima del 2011 la tariffa del servizio idrico veniva determinata attraverso lo strumento del c.d.
Metodo Tariffario Normalizzato (in seguito “MTN”) – approvato con D.M. 01.08.1996. –, che assumeva alla base del calcolo tariffario un Piano Previsionale (in seguito “Piano d'Ambito”) avente ad oggetto i costi ammissibili – costi operativi e investimenti previsionali – ed assoggettato ad una verifica ex post dei costi effettivamente sostenuti.
Il MTN prevedeva un periodo regolatorio di tre anni, al termine del quale l'Autorità d'Ambito avrebbe dovuto procedere alla revisione ordinaria della tariffa. In tale occasione, l'AATO avrebbe dovuto procedere a: verifica dei miglioramenti di efficienza;
corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolata;
raggiungimento dei traguardi di livello di servizio ovvero dell'effettuazione degli investimenti. Parte Il MTN prevedeva che, in esito alla verifica sul funzionamento della gestione, la potesse subire variazioni rispetto al Piano d'Ambito originario.
In data 15 dicembre 2010, con la Deliberazione n. 223, il Commissario Straordinario dell'
[...]
ha approvato un documento denominato Controparte_6
"Revisione del Piano d'Ambito - Il Piano economico finanziario", in cui sono stati determinati i conguagli tariffari per il periodo 2005-2010.
Con la Deliberazione n. 23 del 14 aprile 2011, l'AATO ha revisionato il documento denominato
"Revisione del Piano d'Ambito - Il Piano economico finanziario" ed aggiornato i conteggi dei conguagli tariffari per il periodo 2005-2010, rispetto a quanto stabilito dalla precedente Deliberazione
n. 223 del 16 dicembre 2010.
Medio tempore, aveva rivendicato l'adeguamento delle tariffe ai costi effettivi Parte_1
sostenuti, quantificando, sulla base di una perizia giurata, l'importo complessivo dei conguagli spettanti ad nella misura di euro 232.000.000. Pt_1
Tuttavia, tale quantificazione differiva, e differisce, da quella effettuata a livello locale dai soggetti regolatori via via susseguitisi.
Per tali ragioni nel 2011 ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Pt_1
avverso, tra gli altri, i seguenti provvedimenti:
• Deliberazione n. 221 assunta in data 10.12.2010 dall' Controparte_7 avente ad oggetto “approvazione dell'elaborato recante l'esplicazione degli
[...] elementi fondamentali di revisione del vigente Piano d'Ambito”, nonché relativo allegato;
7 • Deliberazione n. 222 assunta in data 16.12.2010 dall'AATO avente ad oggetto “Rettifica degli elaborati costituenti la rimodulazione degli investimenti previsti POT 2004, 2005 e 2006 approvati con deliberazione n. 123 dell'11 novembre 2011” e relativi allegati ed elaborati;
• Deliberazione n. 223 assunta in data 16.12.2010 dall'AATO avente ad oggetto “Approvazione della revisione straordinaria del vigente Piano d'Ambito” e relativi allegati ed elaborati;
• Le determinazioni sconosciute assunte dall'AATO con le quali sono state disattese le criticità rilevate da Pt_1
• D.M.
1.8.1996 recante approvazione del “Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato”;
• Deliberazione n. 42 del 5.7.2011 del Commissario Straordinario dell'
[...]
avente ad oggetto “Commissione nazionale per la Vigilanza sulle risorse Controparte_7
idriche – delibera n. 62 del 6.6.2011 recante “Verifica della corretta relazione della revisione straordinaria del Piano d'Ambito della Sardegna”. Presa d'atto e programmazione degli adempimenti conseguenti”;
• Deliberazione n. 62 del 6.6.2011, assunta dalla Commissione nazionale per la Vigilanza sulle risorse idriche di cui sopra;
• Deliberazione n. 23 del 14.4.2011 assunta dal avente ad Controparte_8 oggetto “Revisione straordinaria del vigente Piano d'Ambito. Aggiornamento del Piano economico finanziario e dello sviluppo tariffario 2011-2030 approvati con deliberazione n. 223 del 16 dicembre
2010”;
• Determinazione del Commissario Straordinario della Gestione Commissariale straordinaria per la regolazione del SII datata 5.11.2014;
• “Relazione sul calcolo dei conguagli spettanti al gestore per gli anni antecedenti al 2012”;
• Deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 26.6.2014 e annessi allegati.
Deve, pertanto, rilevarsi come, a tutt'oggi, penda il suddetto procedimento amministrativo incardinato da per rivendicare la corretta quantificazione dei conguagli regolatori. Pt_1
Dal 2012 le funzioni di regolazione del Servizio Idrico Integrato sono state trasferite all'AEEGSI (ora
ARERA) che ha introdotto una nuova metodologia tariffaria MTT (metodo tariffario transitorio) e ha disposto che gli Enti d'Ambito quantificassero i conguagli regolatori spettanti ai Gestori sino al 2011.
L'AEEGSI, con la Delibera n. 643 del 27 dicembre 2013 di approvazione del nuovo metodo tariffario idrico, ha emesso una serie di disposizioni per la determinazione dei costi riconosciuti per lo svolgimento dei servizi idrici ivi elencati, disponendo all'art. 31 del relativo Allegato A che “gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti
8 determinazioni tariffarie” avrebbero dovuto essere “quantificati ed approvati, entro il 30 giugno
2014” da parte degli Enti d'Ambito.
L'AEEGSI ha ritenuto legittimi i conguagli tariffari a copertura integrale dei costi del servizio precisando, con comunicato del 6 ottobre 2014, che la loro quantificazione avrebbe dovuto compiersi
“sulla base del metodo tariffario previgente al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione del settore” e non derivare “dall'applicazione delle nuove regole tariffarie definite dall'Autorità, ma dalla necessità, valutata dai soggetti competenti nel quadro regolamentare precedente, di assicurare la copertura di partite di costo sorte nel passato”.
Con delibera n. 18 del 26.06.2014 la Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del
Servizio Idrico Integrato della Sardegna (AATO) ha dato seguito alle disposizioni di cui alla Delibera
n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013 (Delibera 643/2013 o anche MTI) e correlato allegato A, dell'AEGSI (Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e i Servizi Idrici) in particolare per gli aspetti relativi alla quantificazione dei conguagli inerenti a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, quantificandoli in 106,7 M€ espressi in valuta
2014.
Tanto premesso, il gestore idrico ha concluso evidenziando che:
- la disciplina dei conguagli regolatori partite pregresse deriva dalla applicazione di una norma di legge di carattere nazionale, ossia la deliberazione dell'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
IDRICO n. 643/2013/R/IDR, che dispone e impone Controparte_9
la determinazione dei requisiti, ossia dei costi che possono essere considerati conguagliabili;
- ai sensi dell'art. 31 dell'allegato A alla predetta deliberazione, la quantificazione e la approvazione dei conguagli partite pregresse spettano, invece, agli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all'Autorità;
- per quanto concerne, dunque, l'ambito territoriale della Sardegna la quantificazione e la approvazione dei conguagli partite pregresse è sancita dalla delibera n. 18 del 26.06.2014 emanata dalla Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del Servizio Idrico
Integrato della Sardegna (ex AATO, ora che, come già precisato, ha dato seguito alle CP_10
disposizioni di cui alla Delibera n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013 dell'AEGSI,
- l'importo riconosciuto ad per partite precedenti al 2012 è stato dunque determinato Pt_1
e certificato da in 106,7 M€ sulla base delle disposizioni di legge (v. Delibera n. CP_10
643/2013/R/IDR del 27/12/2013);
- la delibera n. 18 del 26.06.2014 ha stabilito, altresì, i criteri con i quali ripartire la massa indistinta dei conguagli regolatori tra gli utenti. Si tratta di criteri oggettivi, valevoli indistintamente per tutti gli utenti, in virtù del principio di sussidiarietà e solidarietà tariffaria.
9 Il fatto che l'individuazione dei costi che possono essere considerati conguagliabili, valevole per tutti i gestori del servizio idrico in Italia, sia stata rimessa all'Autorità Nazionale è volto proprio ad evitare che i singoli gestori possano considerare conguagliabili dei costi derivanti da una loro mala gestio;
- pertanto, non vi è dubbio che il costo addebitato agli odierni appellati a titolo di conguagli regolatori partite pregresse 2005 - 2011 tramite le fatture oggetto di questo giudizio, sia da considerare un costo effettivamente sostenuto dall'impresa, pertinente e commisurato al servizio reso, nonché imprevedibile al momento della erogazione e fatturazione del servizio;
- la sussistenza di tali requisiti è garantita dal fatto stesso che i costi conguagliabili siano individuati dall'Autorità Nazionale (ARERA) e successivamente quantificati dagli Enti
d'Ambito e dunque, nel caso della Sardegna, da CP_10
- quest'ultima, quando determina le tariffe, fa una ragionevole previsione dei costi e dei ricavi futuri avvalendosi dei c.d. tool di calcolo, ossia dei simulatori di costi ragionevolmente prevedibili per garantire un certo livello di servizio. Quando poi si procede col consuntivo, si accerta se quel determinato livello di servizio è stato erogato e, in caso affermativo, quanto è costato. Nel caso in cui venga rilevato uno scostamento, si valuta se tale scostamento sia derivato da una inefficienza o meno. Qualora tale scostamento non sia derivato da una inefficienza, individua i costi conguagliabili nel perimetro disposto dalla normativa CP_10
nazionale;
- il fatto stesso che abbia certificato i conguagli regolatori partite pregresse per un CP_10 importo pari ad 106,7 M€, costituisce una garanzia della legittimità degli stessi in termini di imprevedibilità, pertinenza e corrispettività.
- in conclusione, la prova dei fatti costitutivi della pretesa odiernamente azionata dalla società appellante risiede, con tutta evidenza, nella Deliberazione n. 18/2014, che a sua volta si fonda sulla Delibera n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013;
- la quantificazione dei conguagli regolatori è stata certificata da il quale ha utilizzato e CP_10 considerato solo i costi “conguagliabili” in quanto rispondenti ai requisiti di legge, non certamente imputabili a mala gestio del Gestore che, peraltro, come poc'anzi precisato, avanza delle pretese ben superiori (232.000,00) nell'ambito del procedimento amministrativo ancora pendente;
- , nel caso di specie, come documentalmente provato, risulta creditrice nei Parte_1
confronti degli odierni convenuti delle somme sopra indicate.
10 - a differenza dei Sigg.ri e che hanno già corrisposto al Gestore Controparte_3 CP_2
quanto dovuto, risulta ancora creditore della somma di euro 187,62 nei confronti Pt_1
della Sig.ra ed euro 16,48 nei confronti del Sig. . Controparte_5 Controparte_4
Ha pertanto insistito affinché, il Tribunale adito accerti l'assolvimento dell'onere della prova ricadente sul Gestore con riferimento ai costi “conguagliabili” e di fatto pretesi legittimamente a titolo di conguagli regolatori per “partite pregresse” con riferimento agli anni 2005-2011, mandando assolta la società appellante in riassunzione da ogni avversa pretesa, deducendo in via istruttoria una consulenza tecnica d'ufficio volta all'accertamento della natura dei costi sostenuti dal gestore idrico e della loro imprevedibilità.
*
Con comparsa di costituzione del 27.06.2023, si sono costituiti in riassunzione gli odierni appellati, i quali hanno contestato gli avversi assunti ed eccepito l'inammissibilità di allegazioni e deduzioni nuove, opponendosi alla produzione di nuovi documenti e all'espletamento della c.t.u. dedotta dall'appellante in quanto esplorativa. Per i medesimi motivi, hanno dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle allegazioni contenute a pag. rigo 14 – rigo 31, a pag. 8, pag 9 e 10 rigo 1 -9 trattandosi allegazioni nuove, non ammissibili e prive di qualsiasi riscontro probatorio.
Hanno rimarcato come non siano stati prodotti in causa i documenti indicati a pag. 8 e 9 dell'atto di citazione in riassunzione, ovvero le deliberazioni n. 42 del 05.07.2011, n. 62 del 06.06.2011, la relazione sul calcolo dei conguagli spettanti al gestore per anni antecedenti al 2012 così come la deliberazione n. 23 del 14.04.2011 che, pur citata nel primo atto difensivo di non è mai Pt_1
stata prodotta.
Nel merito, hanno evidenziato come la Suprema Corte, in tutte le ordinanze successive alla sentenza delle sezioni unite, abbia precisato che, sebbene non sia preclusa “in astratto” una politica tariffaria di recupero anche di costi che non siano strettamente correlati al consumo di acqua, ciò non significa che sia ammesso “ogni” recupero tariffario, risultando il perimetro dell'operatività dei conguagli regolatori circoscritto dall'esigenza di recuperare i costi sopportati dai servizi di distribuzione dell'acqua per mettere quest'ultima a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno, in modo da coprire i costi afferenti alla manutenzione delle opere municipali di approvvigionamento idrico, nonché all'analisi e al mantenimento della salubrità dell'acqua potabile e dalla più volte affermata natura di corrispettivo che deve riconoscersi alla tariffa e a ogni singolo voce che la compone.
Ne consegue che dovrà ritenersi legittimo soltanto il recupero di costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione del servizio e la relativa dimostrazione, secondo i princìpi generali di riparto dell'onere della prova, graverà sull'ente gestore del servizio idrico;
infatti
11 l'imprevedibilità del costo di cui si chiede retroattivamente il recupero agli utenti, così come la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, costituiscono “fatti costitutivi” della pretesa, secondo i princìpi ripetutamente affermati da questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n.
13533). La prova della giustificazione dei costi pretesi “ora per allora” - in sostanza, la prova della legittimità delle partite pregresse – grava sull'ente di gestione.
Gli odierni appellati allegano come, nel caso di specie, non abbia in alcun modo allegato, Pt_1
né tanto meno provato, l'esistenza di quei fatti che la Corte di Cassazione eleva a presupposti elementi costitutivi della pretesa e non può pertanto ritenersi legittima la pretesa del pagamento dei conguagli per cui è causa.
Dalla lettura della delibera del commissario n. 18 del 26 giugno 2014, pare evidente che i criteri rilevati dalla giurisprudenza di legittimità non siano rispettati nella quantificazione dei conguagli.
Nell'approvare la quantificazione dei conguagli e il riconoscimento degli stessi relativi alle partite pregresse ante 2012 pari a 106,71M€, infatti, si è fatto esclusivamente riferimento ai ricavi ottenuti a consuntivo dal gestore, alle sopravvenienze passive accertate dal gestore nei bilanci 2010, 2011, 2012.
– lungi dall'esporre le cause delle passività allegate alla delibera di quantificazione e Parte_1 dall'offrire criteri per ascrivere le partite alle sopra ragioni giustificatrici enucleate dalla giurisprudenza– si è limita ad addurre il vincolo rispetto a una delibera del Commissario basata sui bilanci elaborati e approvati dalla stessa Parte_1
Secondo a detta degli appellati, il principio del full recovery cost giustificherebbe un Pt_1
recupero generalizzato di tutti i costi, consentendo così di colmare qualsiasi passività di bilancio, senza alcun limite o argine.
Detto convincimento fonda le sue radici nella delibera Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna
N.18 del 26 giugno 2014, dalla quale emerge la volontà di reperire dall'utenza, in modo sistematico e disinvolto, le risorse necessarie all'equilibrio economico finanziario della gestione.
Per tutte queste ragioni, hanno chiesto il rigetto dell'appello, in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio a suo carico da parte di I quesiti formulati tendenti ad accertare quali Pt_1
costi fossero stati presi in considerazione, se i costi fossero connotati da imprevedibilità al momento della erogazione del servizio, nonché di pertinenza e di corrispettività rispetto al servizio reso, costituiscono, a detta degli appellati, la dimostrazione tangibile che non ha assolto all'onere Pt_1
probatorio su di essa incombente.
Hanno evidenziato, pertanto, come la pretesa avanzata dal gestore idrico a titolo di partite pregresse sia del tutto infondata e illegittima avendo essa stessa società dato prova che le partite pregresse coprivano genericamente tutti i costi e mancati ricavi e dunque in generale qualsiasi costo o mancato guadagno e dunque qualsiasi passività di bilancio, ovvero i costi di un'errata pianificazione, gestione
12 e amministrazione, mentre avrebbero dovuto, secondo il principio della Corte di legittimità, coprire solo i costi imprevisti ed imprevedibili.
Hanno pertanto insistito per l'accoglimento delle domande attoree con condanna del gestore idrico alla restituzione delle somme già corrisposte, la condanna alle spese del presente giudizio e del giudizio di Cassazione, con conferma delle spese di lite già liquidate nel giudizio di I e II grado e distrazione delle stesse in capo al difensore antistatario.
*
All'udienza del 21.11.2023, le parti hanno confermato i propri atti e chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza indicata, il giudice ha rinviato alla data del 19.09.2024 per la discussione e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione alle parti di termini per note conclusionali. Udienza successivamente rinviata, per i medesimi incombenti, al
19.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve incontrare il rigetto per le ragioni di seguito esposte.
Il presente giudizio di rinvio trae origine dalla domanda di accertamento negativo del credito formulata dagli odierni appellati in riassunzione che, in qualità di titolari di contratti di somministrazione idrica sottoscritti con la società ente gestore del servizio idrico Parte_1 integrato per la hanno chiesto accertarsi l'illegittimità dei conguagli Controparte_11
regolatori addebitati dal gestore idrico per il periodo 2005-2011 e la conseguente infondatezza della pretesa azionata, con condanna dell'ente alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Dopo essere risultata soccombente sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, Parte_1
ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 290/2020, resa dal Tribunale di NU - in funzione di giudice d'appello - in data 10.09.2020 e pubblicata in pari data per i seguenti motivi:
- 1) art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c. - violazione dei limiti della giurisdizione del giudice ordinario;
violazione dell'art. 113 c.p.c. e dell'art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.
- 2) la violazione o falsa applicazione delle disposizioni di legge di cui agli artt. 142 e 154 del
Dlgs. n. 152 del 2006;
- 3) la violazione o falsa applicazione di legge in relazione alle norme in materia di prescrizione di cui agli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c.
La Suprema Corte, nell'accogliere il secondo motivo del ricorso, rigettando il primo e dichiarando inammissibile il terzo, ha cassato la sentenza con rinvio, affermando che: "ammesso, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, il recupero dei costi ora per allora, dovrà ritenersi legittimo soltanto il recupero di costi imprevisti ed imprevedibili al momento
13 dell'erogazione e fatturazione del servizio;
deve, invece, escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, coerentemente ai principi di causalità, pertinenza, oggettività, congruità, proporzionalità, competenza rispetto all'anno di riferimento e di trasparenza (Cons. Stato 04/05/2022, n.3484; Cons. Stato 29/12/2020, n.8502); nella sostanza, dovranno, in concreto, escludersi i conguagli regolatori utilizzati per allocare sull'utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio idrico integrato, indici dell'incapacità di approntare un meccanismo di regolazione incentivante, in grado cioè di orientare
i prezzi verso costi efficienti e di garantire gli equilibri gestionali, la continuità e lo sviluppo nel tempo, perché tale esternalizzazione risulterebbe incoerente rispetto alla direttrice che permea
l'intero quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, il cui fulcro risiede nell'aderenza delle pretese economiche rivolte all'utenza ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa, nella pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, nella misurabilità oggettiva, nella congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica;
2.5) la relativa dimostrazione, secondo i princìpi generali di riparto dell'onere della prova, graverà sull'ente gestore del servizio idrico;
infatti l'imprevedibilità del costo di cui si chiede retroattivamente il recupero agli utenti, così come la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, costituiscono “fatti costitutivi” della pretesa, secondo i princìpi ripetutamente affermati da questa Corte.
In aderenza a quanto sopra esposto, la Corte ha formulato il seguente principio di diritto: «muovendo dall'astratta legittimità del recupero dei costi ora per allora, dovrà accertare la ricorrenza dei presupposti di fatto per l'applicazione dei conguagli regolatori per partite pregresse, in sintonia con la natura di corrispettivo di ogni voce che compone la tariffa e con il divieto di allocare sull'utenza costi provocati da errori di previsione e/o di gestione economica e di ogni incremento di costo non pertinente, sulla scorta di quanto dianzi rilevato, non bastando a giustificare la richiesta di Pt_1
né il fatto, pacifico e incontestato, che essa abbia applicato le tariffe determinate dall'autorità di ambito, né che non le abbia determinate unilateralmente, né che sia limitata ad adempiere l'obbligo di riscossione impostole. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Ebbene, avuto riguardo al principio di diritto sopra enunciato, cui lo scrivente giudice è chiamato a dare applicazione, la pretesa del gestore idrico non può che ritenersi infondata.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che l'onere probatorio in ordine alla legittimità dei conguagli regolatori, alla loro pertinenza e inerenza con il servizio offerto e all'imprevedibilità dei costi sostenuti per farvi fronte, grava e non può che gravare - secondo i princìpi generali in materia di ripartizione dell'onere della prova – sul gestore idrico, trattandosi di “fatti costitutivi” della pretesa azionata nei confronti dell'utente.
14 Incombe pertanto su l'onere di fornire la prova, puntuale e dettagliata, degli interventi Pt_1
“straordinari” e degli investimenti “non pianificati né pianificabili” assunti nel corso della sua gestione ovvero delle cause “impreviste e imprevedibili” che hanno determinato uno sforamento dei costi rispetto a quelli preventivati con conseguente necessità di operarne il recupero.
Posto, infatti, come espressamente statuito dalla Suprema Corte, che i conguagli regolatori non possono essere utilizzati per far fronte a errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio idrico integrato, solo la prova di aver sostenuto dei costi non preventivabili può giustificare l'alterazione del sinallagma contrattuale e l'applicazione retroattiva di “costi c.d. ora per allora” nei confronti dell'utenza. Deve, invece, escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, coerente ai principi di causalità, pertinenza, oggettività, congruità, proporzionalità, competenza rispetto all'anno di riferimento e di trasparenza.
Tanto premesso, sulla base dell'istruttoria documentale svolta, tale onere probatorio non può ritenersi assolto, non essendo stata fornita alcuna prova in ordine ai fatti costitutivi della pretesa azionata.
In primis, appare opportuno evidenziare come i documenti, prodotti nei precedenti gradi del giudizio,
e richiamati dal gestore idrico al fine di assolvere all'onere probatorio sullo stesso gravante, siano stati riversati in causa senza alcuna indicazione specifica circa la loro rilevanza e attinenza con l'oggetto del giudizio.
Si richiama, sotto tale profilo, il principio generale per cui il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, risultandone altrimenti impedita al giudice la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (Corte Cass. – Sentenza 02 agosto 2021, n. 22083).
Nei suoi scritti difensivi, non solo non offre alcuna specificazione dei fatti che tali Pt_1
documenti sarebbero chiamati a provare, ma si limita a riversarli in giudizio acriticamente, limitandosi a sostenere, in modo apodittico, che la prova della legittimità dei conguagli regolatori risiederebbe, in ultima analisi, nelle stesse delibere prodotte, nella previsione normativa di tali voci e nel fatto che gli importi applicati siano stati individuati dall'Autorità Nazionale per l'Energia
Elettrica, il Gas e il sistema idrico, sulla base di criteri oggettivi, valevoli per tutti i gestori dei servizi idrici in Italia, quantificati dal gestore e infine approvati da come “costi conguagliabili”. CP_10
Secondo quanto affermato dall'appellante: «pertanto, non vi è dubbio che il costo addebitato agli odierni appellati a titolo di conguagli regolatori partite pregresse 2005 - 2011 tramite le fatture oggetto di questo giudizio, sia da considerare un costo effettivamente sostenuto dall'impresa, pertinente e commisurato al servizio reso, nonché imprevedibile al momento della erogazione e
15 fatturazione del servizio;
la sussistenza di tali requisiti è garantita dal fatto stesso che i costi conguagliabili siano individuati dall'Autorità Nazionale (ARERA) e successivamente quantificati dagli Enti d'Ambito e dunque, nel caso della Sardegna, da (…) il fatto stesso che abbia CP_10 CP_10
certificato i conguagli regolatori partite pregresse per un importo pari ad 106,7 M €, costituisce una garanzia della legittimità degli stessi in termini di imprevedibilità, pertinenza e corrispettività; in conclusione, la prova dei fatti costitutivi della pretesa odiernamente azionata dalla società appellante risiede, con tutta evidenza, nella Deliberazione n. 18/2014, che a sua volta si fonda sulla delibera n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013».
In buona sostanza, secondo la prospettazione del gestore idrico, la mera circostanza che un costo sia stato contabilizzato e approvato, sulla base di un'istruttoria svolta dall' e secondo Controparte_7
una procedura normativamente disciplinata, sarebbe sufficiente a dimostrare che lo stesso è stato effettivamente sostenuto, che è pertinente e commisurato al servizio reso, nonché imprevisto e imprevedibile.
Trattasi di un ragionamento, del tutto aprioristico, che non può essere condiviso.
È evidente che se la Suprema Corte, con la sentenza di rinvio, avesse ritenuto sufficiente a legittimare la revisione della tariffa la mera previsione legislativa dei conguagli regolatori e la loro contabilizzazione e approvazione da parte del gestore idrico e dell' , alcun Controparte_7
accertamento sarebbe stato demandato allo scrivente giudice del rinvio, il quale è chiamato invece a compiere un accertamento fattuale ossia a stabilire quali costi siano stati effettivamente sostenuti, la loro correlazione con il servizio offerto e, infine, la loro imprevedibilità rispetto a quanto preventivato.
Ciò in quanto, come ribadito dalla Suprema Corte, la possibilità di imputazione retroattiva dei maggiori costi sostenuti per l'erogazione del servizio può trovare giustificazione solo nell'ipotesi in cui tali costi siano stati sostenuti al fine di rendere maggiormente fruibile il servizio agli utenti ovvero per esigenze oggettive di cui è necessario fornire dimostrazione. In mancanza di un nesso di corrispettività con la fruizione del servizio e di una giustificazione oggettiva dello scostamento rispetto alle previsioni iniziali del bilancio, gli stessi devono ritenersi illegittimi.
Ciò premesso, alcuno dei presupposti costitutivi indicati dalla Suprema Corte risulta provato nel presente giudizio.
Dall'esame dei documenti allegati, non è possibile evincere, in alcun modo, la prova dei costi - imprevisti e imprevedibili – che la società ha dovuto sostenere, né le cause di tali costi e la tipologia di servizi resi all'utenza, correlati o correlabili agli stessi.
16 Esaminando nel dettaglio le produzioni di parte attrice, emerge viceversa l'esistenza di sopravvenienze passive e criticità emerse nel corso della gestione del servizio, genericamente ascritte a errori di previsione o sovrastime da parte dell'Autorità d'Ambito, senza che sia possibile individuare una correlazione con l'erogazione del servizio idonea ad alterare il sinallagma contrattuale e giustificare forme di revisione del contratto di utenza.
Invero, non può sottacersi che, nella documentazione versata in atti, si dà espressamente atto di errori di previsione, compiuti a monte, nella determinazione della tariffa;
più specificatamente, nella relazione tecnico economica allegata alla Delibera del Commissario d'Ambito n. 93/2009 (doc. 17), avente ad oggetto la determinazione delle tariffe idriche per l'anno 2010, il gestore idrico, al fine di ottenere una revisione del Piano d'Ambito, rappresenta come i “risultati operativi negativi” riscontrati nei primi due anni di esercizio, con introiti tariffari inferiori rispetto ai costi sostenuti del SII, siano stati determinati da errori e incongruenze nella determinazione della tariffa e, in particolare, dal mancato adeguamento monetario della stessa, con necessità di recupero dei tassi d'inflazione programmati a partire dall'anno 2003.
Nella relazione di accompagnamento alla revisione del Piano d'ambito per l'anno 2009, si dà apertamente atto che gli scostamenti del bilancio e la grave crisi finanziaria dell'impresa sono stati determinati, anche e principalmente, da errori di previsione e pianificazione compiuti sia dall'Autorità
d'Ambito che dal gestore idrico.
In conclusione, dai documenti prodotti si evince chiaramente che, nel quantificare i conguagli regolatori, si è fatto esclusivo riferimento ai ricavi ottenuti a consuntivo e alle sopravvenienze passive accertate, senza alcuna specificazione dei costi, imprevisti e imprevedibili, eventualmente sostenuti, per la cui individuazione si chiede l'espletamento di una c.t.u.
Dalla stessa documentazione versata in causa, si ricavano pertanto argomenti di prova contrari rispetto a quelli dedotti dall'appellante, ossia che le partite pregresse hanno avuto, come precipua finalità, quella di attuare un recupero di mancati ricavi e o di maggiori costi sostenuti, anche legati a errori di pianificazione e programmazione, addossando sugli utenti le conseguenze negative di tali errori. Non si ravvisa, viceversa, alcuna specifica allegazione, né prova, in ordine agli interventi attuati, ai maggiori investimenti sostenuti o ad eventuali emergenze straordinarie fronteggiate per migliorare il servizio in favore degli utenti, essendosi il gestore idrico limitato a richiamare i medesimi argomenti già illustrati nei precedenti gradi del giudizio.
Disattendendo quanto espressamente richiesto dalla Suprema Corte, l'appellante si è limitata a ribadire, ancora una volta, che la legittimità dei conguagli regolatori si fonda sull'esistenza di una previsione normativa, sul fatto che gli stessi sono stati approvati e quantificati dalle autorità regolatrici della materia e che il gestore idrico si è limitato a darvi applicazione, contestando in ultimo il principio
17 stesso espresso dalla Suprema Corte (vedi memorie del 06.09.2023) sull'assunto che lo stesso contrasterebbe con il principio di presunzione di legittimità degli atti amministrativi e che la sentenza sarebbe inficiata da una erronea individuazione da parte della Cassazione dell'effettivo titolare del potere/dovere di quantificazione dei conguagli, che spetterebbe all'Autorità d' e non al CP_7
Gestore, il quale avrebbe fornito in giudizio il titolo sulla base del quale ha agito, ossia il provvedimento del Commissario che quantifica e obbliga il Gestore al recupero.
Sulla scorta di quanto sopra esposto e delle difese svolte dal gestore idrico, appare evidente l'assenza in atti di qualsivoglia allegazione o elemento di prova idoneo a dimostrare la sussistenza dei presupposti costitutivi della pretesa azionata, con la conseguenza che le istanze istruttorie formulate dall'appellante ossia la dedotta Consulenza Tecnica d'Ufficio, devono essere rigettate, in quanto del tutto esplorative e, in ogni caso, inammissibili in quanto volta a supplire alle carenze probatorie della parte istante.
Ciò premesso, non avendo assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, Parte_1
l'appello deve incontrare il rigetto.
*
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico dell'appellante in riassunzione, come liquidate in dispositivo.
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore inferiore a 1.100,00, aumentati del 30% in ragione del numero delle parti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, l'appellante è tenuta al versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto per il contributo unificato, in ragione della dichiarazione di inammissibilità del reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello in riassunzione proposto da e, per l'effetto, dichiara non dovute le Parte_1
somme di cui alle fatture n 2016000500382921 di euro 298,03, nei confronti di , n. CP_2
2016000500120673 di euro 234,78, nei confronti di , n. 2016000500072873 di Controparte_3
euro 131,87, nei confronti di , n. 2016000500338812 di euro 187,62 nei Controparte_4
confronti di , emesse, a titolo di conguaglio – partite pregresse 2005/2011 –, per Controparte_5
il servizio di fornitura d'acqua erogato negli anni 2005/2011;
18 2. dichiara non dovuto l'importo di euro 298,03, pagato , di euro 234,78, pagato da CP_2 [...]
, e di euro 33,02 pagato da e, per l'effetto, condanna alla CP_3 Controparte_4 Pt_1
rifusione dei predetti importi agli appellati in riassunzione;
3. conferma le statuizioni in punto di spese di lite di cui alle sentenze emesse nei precedenti gradi del giudizio dal Giudice di Pace di NU e del Tribunale di NU, in funzione di giudice d'appello;
4. condanna lla rifusione delle spese processuali del giudizio per Cassazione, che Parte_1
liquida in complessivi euro 881,40 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, a favore dell'avv.
Claudio Solinas che si dichiara antistatario;
5. condanna lla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore degli Parte_1
appellati, che liquida in complessivi euro 874,90, per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA in favore dell'avv. Claudio Solinas che si dichiara antistatario.
Dà atto che l'appellante è tenuta al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Così deciso in NU, il 24.01.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
19
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate nell'interesse delle parti;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 N.R.G. 516/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di NU, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 516/2023 promossa da:
(C.F. e N.I. Registro Imprese C.C.I.A.A. di NU , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Ing. (C.F. ) in qualità di Presidente e legale rappresentante CP_1 C.F._1
pro tempore, con sede legale in (08100) NU, Via Straullu n. 35, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Ernesto Stajano (C.F.
) e dall'Avv. Enrico Campagnano (C.F. ) ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo sito in (00187) Roma, via Sardegna n. 14; ai fini delle comunicazioni, ex art. 136 comma 1, d.lgs. 107/2010,
-parte appellante in riassunzione-
contro
(C.F. ) residente in [...] C.F._4
Einaudi n. 26, (C.F. ) residente in (08100) NU Controparte_3 C.F._5
(NU), via Siena n. 34; (C.F. residente in Controparte_4 C.F._6
(08100) NU (NU), via Gioacchino Rossini n. 10, rappresentati e difesi dell'Avv. Claudio Solinas,
C.F. , giusta procura speciale a calce della comparsa di risposta ed CodiceFiscale_7
elettivamente domiciliati presso il suo studio in NU nella Via A. Deffenu n. 25;
-parte appellata in riassunzione-
contro
2 (C.F. ) residente in [...] C.F._8
la Malfa n. 56,
- parte appellata in riassunzione contumace-
Oggetto: giudizio per riassunzione ex art. 392 c.p.c. contratto di somministrazione idrica -
Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte appellante in riassunzione:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di NU adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
- nel merito: in riforma della sentenza n. 290/2020 emessa dal Tribunale di NU ed in conformità con il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte:
a) accertare e dichiarare l'assolvimento dell'onere della prova ricadente sul Gestore con riferimento ai costi “conguagliabili” e financo accertare la legittimità dei pretesi conguagli regolatori per
“partite pregresse” con riferimento agli anni 2005-2011, mandando assolta la società appellante in riassunzione da ogni avversa pretesa;
b) e, per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate in grado di appello e, pertanto, condannare la
Sig.ra al pagamento della somma di euro 187,62, e il Sig. Controparte_5 Controparte_4 alla somma di euro 16,48 a titolo di “conguagli regolatori” in favore del Gestore.
Nulla nei confronti Sigg.ri e avendo gli stessi già corrisposto al Controparte_3 CP_2
Gestore quanto dovuto.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i precedenti gradi di giudizio e per quello di legittimità come statuito dalla Suprema Corte.
Nell'interesse di parte appellata in riassunzione:
«Affinché l'Ill.mo Tribunale di NU, in diversa composizione, vista la cassazione della sentenza del Tribunale di NU 290/2020, Voglia, recependo il principio di diritto sopra esposto, respinta ogni contraria istanza ed eccezione senza incorrere nei vizi motivazionali rilevati dalla Suprema
Corte, rigettando l'appello di , ove ritenuto opportuno, disapplicando come riportato Parte_1
nelle conclusioni che seguono, la Delibera del Gestore Unico ATO Sardegna n.18 del 26.06.2014
, rigettare l'appello proposto da e accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
-dichiarare non dovuti dagli attori in primo grado alla convenuta “ ” in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t. gli importi di cui alle fatture n.2016000500382921 con cui si chiedeva il pagamento alla di Eu 298,03, n.2016000500120673 con la quale si chiedeva il CP_2
3 pagamento a di Euro 234,78, n.2016000500072873 con la quale si chiedeva il Controparte_3
pagamento a di Euro 131,87, fatture tutte emesse a titolo di conguaglio – Controparte_4
partite pregresse 2005/2011 –per il servizio di fornitura d'acqua erogato negli anni 2005/2011 e dunque annullare le fatture le medesime, previa, ove ritenuto opportuno, eventuale disapplicazione della Delibera Gestore Unico ATO Sardegna n.18 del 26.06.2014;
-dichiarare non dovuto ad in persona del legale rappresentante p.t. l'importo di euro Parte_1
298,03 pagato dall'attrice e dunque condannare la stessa società alla rifusione del CP_2
predetto importo all'attrice»;
-dichiarare non dovuto ad in persona del legale rappresentante p.t. l'importo di euro Parte_1
234,78 pagato dall'attrice e dunque condannare la stessa società alla rifusione del Controparte_3
predetto importo all'attrice;
-dichiarare non dovuto ad in persona del legale rappresentante p.t. l'importo di euro Parte_1
33,02 pagato dall'attore e dunque condannare la stessa società alla rifusione Controparte_4
del predetto importo all'attore; nonché alla rifusione di tutti gli altri importi che gli attori dovessero pagare pendente il presente giudizio;
-condannare la società in persona del legale rappresentante p.t. alle spese e Parte_1
competenze del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, del giudizio di primo grado
e di appello, e comunque confermare le spese già liquidate nel giudizio di I e II grado con distrazione delle stesse in capo al difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.».
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, la società ha riassunto Parte_1
il giudizio esponendo che:
• con atto di citazione del 10 agosto 2017, gli attori in primo grado hanno convenuto in giudizio la società domandando la declaratoria di non debenza degli importi di cui alle Parte_1 fatture, emesse a titolo di “conguaglio delle partite pregresse 2005/2011”per il servizio di fornitura d'acqua erogato dal Gestore e, nel dettaglio, n. 2016000500382921 con cui si chiedeva il pagamento alla Sig.ra di € 298,03, n. 2016000500120673 con la quale si chiedeva CP_2 il pagamento alla Sig.ra di € 234,78, n.2016000500338812 del 28.04.2016, con Controparte_3 la quale si chiedeva alla Sig.ra il pagamento di € 187,62 e Controparte_5
n.2016000500072873 con la quale si chiedeva il pagamento al Sig. di € Controparte_4
131,87, con contestuale richiesta di annullamento delle medesime previa, ove ritenuto opportuno, eventuale disapplicazione della Delibera Gestore Unico ATO Sardegna n.18 del
26.06.2014 nonché refusione delle somme già versate ad dagli attori. Pt_1
4 • In particolare, gli attori in primo grado hanno evidenziato che nei documenti contabili Pt_1
aveva ricondotto la legittimità degli importi richiesti alla Delibera ATO n. 18/2014 e alla
Delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR, neanche allegate per relationem, per cui rimanevano ignote le ragioni della relativa pretesa economica, in violazione dei principi di trasparenza e buona fede sottesi al rapporto negoziale in questione.
• In ogni caso, secondo gli attori, gli importi contenuti nelle fatture non sarebbero dovuti atteso che la delibera del Commissario Straordinario n. 18/2014 violerebbe il principio di irretroattività degli atti amministrativi.
• Gli attori hanno infine eccepito che il conguaglio, ove dovuto, non sarebbe stato comunque esigibile in quanto il relativo diritto sarebbe prescritto ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. con la conseguenza che non poteva esigere alcunché in relazione al periodo 2005-2011. Pt_1
• Per tali ragioni, richiedevano la declaratoria di non debenza delle somme richieste dal Gestore nelle predette fatture, con conseguente restituzione di quanto già versato ad Pt_1
• si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Pt_1
• Con sentenza n. 27/2018 depositata il 23 gennaio 2018, il Giudice di Pace di NU, respinta l'eccezione di giurisdizione sollevata da ha accolto le domande avversarie, Pt_1 dichiarando non dovute dagli attori le somme richieste a titolo di “conguaglio delle partite pregresse 2005 – 2011”, condannando altresì il Gestore alla ripetizione degli importi già corrisposti dagli attori.
• Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, la società ha proposto Pt_1
gravame, dinanzi al Tribunale Civile di NU (R.G. 964/2018), avverso la sentenza n. 27/2018 del Giudice di Pace di NU.
• Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituiti nel giudizio gli appellati, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza n. 27/2018 del Giudice di Pace.
• Il Tribunale, dopo aver respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da ha Pt_1 confermato l'illegittimità dei conguagli regolatori. Quanto all'eccezione di prescrizione, il
Tribunale ha ritenuta assorbita la questione a seguito del rigetto nel merito delle domande di
Pt_1
• Con ricorso ritualmente notificato, ha adito la Suprema Corte (R.G. n. 7044/2021) Pt_1
impugnando il capo della sentenza relativo alla giurisdizione nonché la parte che ha dichiarato l'estinzione del credito per le annualità antecedenti al 2011, contestando in ogni caso una erronea applicazione della disciplina della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.
• Con riferimento all'asserita prescrizione, è stato rappresentato che il diritto alla riscossione delle partite pregresse e, dunque, il dies a quo di decorrenza del relativo termine di prescrizione, deve
5 essere collocato nel momento in cui è stata autorizzata (rectius obbligata) a fatturare Pt_1
tali importi a seguito della loro effettiva quantificazione.
• Nel merito, è stato evidenziato che il recupero di un conguaglio non costituisce in alcun caso l'applicazione retroattiva di una tariffa, rappresentando un ordinario strumento per recuperare disallineamenti tariffari.
• Con ordinanza n. 4456/2023, pubblica in data 14.02.2023, la Suprema Corte, dopo aver respinto l'eccezione di giurisdizione, ha invece accolto il motivo di ricorso relativo all'asserita illegittimità delle partite pregresse rinviando, anche per le spese, al Tribunale di NU in diversa composizione.
• Rinviando alla motivazione dell'ordinanza, in questa sede è sufficiente rilevare che la Suprema
Corte, dopo aver ribadito la piena legittimità delle partite pregresse, ha pronunciato il seguente principio “accerti la ricorrenza dei presupposti di fatto per l'applicazione dei conguagli regolatori per partite pregresse, in sintonia con la natura di corrispettivo di ogni voce che compone la tariffa e con il divieto di allocare sull'utenza costi provocati da errori di previsione
e/o di corrispettivo di ogni voce che compone la tariffa e con il divieto di allocare sull'utenza costi provocati da errori di previsione e/o di gestione economica e di ogni incremento di costo non pertinente, sulla scorta di quanto dinanzi rilevato, non bastando a giustificare la richiesta di né il fatto, pacifico e incontestato, che essa abbia applicato le tariffe determinate Pt_1 dall'autorità di ambito, né che non le abbia determinate unilateralmente, né che sia limitata ad adempiere l'obbligo di riscossione impostole”.
Al fine di assolvere all'onere probatorio sulla stessa incombente, parte appellante in riassunzione ha precisato che:
- i conguagli partite pregresse 2005/2011 rappresentano uno specifico elemento della tariffa idrica approvato, in ordine all'an e al quantum, dalle competenti autorità amministrative. Non si tratta di una componente tariffaria di natura eccezionale o patologica, bensì di una voce pacificamente riconosciuta nei settori regolamentati, volta a superare – nel rispetto dei principi del full cost recovery
e dell'equilibrio economico finanziario del Gestore – il disallineamento tra i costi ammissibili previsionali ed i costi ammissibili effettivi verificatosi in un determinato periodo, nonché gli scostamenti tra i ricavi previsionali derivanti dall'articolazione tariffaria e dai consumi stimati rispetto a quelli effettivi;
- la riscossione di tali importi non configura una iniziativa unilaterale di la quale si limita Pt_1
a dare attuazione ai provvedimenti delle Autorità competenti in ordine al riconoscimento e alla quantificazione delle richiamate componenti tariffarie;
6 - il Servizio Idrico Integrato definisce le proprie tariffe per il tramite di una previsione (oggi denominata Vincolo di Ricavi Garantiti, “VRG”), per poi, a consuntivo, verificare se quella previsione è fondata, tanto in termini di costi, quanto in termini di ricavi;
- prima del 2011 la tariffa del servizio idrico veniva determinata attraverso lo strumento del c.d.
Metodo Tariffario Normalizzato (in seguito “MTN”) – approvato con D.M. 01.08.1996. –, che assumeva alla base del calcolo tariffario un Piano Previsionale (in seguito “Piano d'Ambito”) avente ad oggetto i costi ammissibili – costi operativi e investimenti previsionali – ed assoggettato ad una verifica ex post dei costi effettivamente sostenuti.
Il MTN prevedeva un periodo regolatorio di tre anni, al termine del quale l'Autorità d'Ambito avrebbe dovuto procedere alla revisione ordinaria della tariffa. In tale occasione, l'AATO avrebbe dovuto procedere a: verifica dei miglioramenti di efficienza;
corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolata;
raggiungimento dei traguardi di livello di servizio ovvero dell'effettuazione degli investimenti. Parte Il MTN prevedeva che, in esito alla verifica sul funzionamento della gestione, la potesse subire variazioni rispetto al Piano d'Ambito originario.
In data 15 dicembre 2010, con la Deliberazione n. 223, il Commissario Straordinario dell'
[...]
ha approvato un documento denominato Controparte_6
"Revisione del Piano d'Ambito - Il Piano economico finanziario", in cui sono stati determinati i conguagli tariffari per il periodo 2005-2010.
Con la Deliberazione n. 23 del 14 aprile 2011, l'AATO ha revisionato il documento denominato
"Revisione del Piano d'Ambito - Il Piano economico finanziario" ed aggiornato i conteggi dei conguagli tariffari per il periodo 2005-2010, rispetto a quanto stabilito dalla precedente Deliberazione
n. 223 del 16 dicembre 2010.
Medio tempore, aveva rivendicato l'adeguamento delle tariffe ai costi effettivi Parte_1
sostenuti, quantificando, sulla base di una perizia giurata, l'importo complessivo dei conguagli spettanti ad nella misura di euro 232.000.000. Pt_1
Tuttavia, tale quantificazione differiva, e differisce, da quella effettuata a livello locale dai soggetti regolatori via via susseguitisi.
Per tali ragioni nel 2011 ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Pt_1
avverso, tra gli altri, i seguenti provvedimenti:
• Deliberazione n. 221 assunta in data 10.12.2010 dall' Controparte_7 avente ad oggetto “approvazione dell'elaborato recante l'esplicazione degli
[...] elementi fondamentali di revisione del vigente Piano d'Ambito”, nonché relativo allegato;
7 • Deliberazione n. 222 assunta in data 16.12.2010 dall'AATO avente ad oggetto “Rettifica degli elaborati costituenti la rimodulazione degli investimenti previsti POT 2004, 2005 e 2006 approvati con deliberazione n. 123 dell'11 novembre 2011” e relativi allegati ed elaborati;
• Deliberazione n. 223 assunta in data 16.12.2010 dall'AATO avente ad oggetto “Approvazione della revisione straordinaria del vigente Piano d'Ambito” e relativi allegati ed elaborati;
• Le determinazioni sconosciute assunte dall'AATO con le quali sono state disattese le criticità rilevate da Pt_1
• D.M.
1.8.1996 recante approvazione del “Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato”;
• Deliberazione n. 42 del 5.7.2011 del Commissario Straordinario dell'
[...]
avente ad oggetto “Commissione nazionale per la Vigilanza sulle risorse Controparte_7
idriche – delibera n. 62 del 6.6.2011 recante “Verifica della corretta relazione della revisione straordinaria del Piano d'Ambito della Sardegna”. Presa d'atto e programmazione degli adempimenti conseguenti”;
• Deliberazione n. 62 del 6.6.2011, assunta dalla Commissione nazionale per la Vigilanza sulle risorse idriche di cui sopra;
• Deliberazione n. 23 del 14.4.2011 assunta dal avente ad Controparte_8 oggetto “Revisione straordinaria del vigente Piano d'Ambito. Aggiornamento del Piano economico finanziario e dello sviluppo tariffario 2011-2030 approvati con deliberazione n. 223 del 16 dicembre
2010”;
• Determinazione del Commissario Straordinario della Gestione Commissariale straordinaria per la regolazione del SII datata 5.11.2014;
• “Relazione sul calcolo dei conguagli spettanti al gestore per gli anni antecedenti al 2012”;
• Deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 26.6.2014 e annessi allegati.
Deve, pertanto, rilevarsi come, a tutt'oggi, penda il suddetto procedimento amministrativo incardinato da per rivendicare la corretta quantificazione dei conguagli regolatori. Pt_1
Dal 2012 le funzioni di regolazione del Servizio Idrico Integrato sono state trasferite all'AEEGSI (ora
ARERA) che ha introdotto una nuova metodologia tariffaria MTT (metodo tariffario transitorio) e ha disposto che gli Enti d'Ambito quantificassero i conguagli regolatori spettanti ai Gestori sino al 2011.
L'AEEGSI, con la Delibera n. 643 del 27 dicembre 2013 di approvazione del nuovo metodo tariffario idrico, ha emesso una serie di disposizioni per la determinazione dei costi riconosciuti per lo svolgimento dei servizi idrici ivi elencati, disponendo all'art. 31 del relativo Allegato A che “gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti
8 determinazioni tariffarie” avrebbero dovuto essere “quantificati ed approvati, entro il 30 giugno
2014” da parte degli Enti d'Ambito.
L'AEEGSI ha ritenuto legittimi i conguagli tariffari a copertura integrale dei costi del servizio precisando, con comunicato del 6 ottobre 2014, che la loro quantificazione avrebbe dovuto compiersi
“sulla base del metodo tariffario previgente al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione del settore” e non derivare “dall'applicazione delle nuove regole tariffarie definite dall'Autorità, ma dalla necessità, valutata dai soggetti competenti nel quadro regolamentare precedente, di assicurare la copertura di partite di costo sorte nel passato”.
Con delibera n. 18 del 26.06.2014 la Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del
Servizio Idrico Integrato della Sardegna (AATO) ha dato seguito alle disposizioni di cui alla Delibera
n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013 (Delibera 643/2013 o anche MTI) e correlato allegato A, dell'AEGSI (Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e i Servizi Idrici) in particolare per gli aspetti relativi alla quantificazione dei conguagli inerenti a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, quantificandoli in 106,7 M€ espressi in valuta
2014.
Tanto premesso, il gestore idrico ha concluso evidenziando che:
- la disciplina dei conguagli regolatori partite pregresse deriva dalla applicazione di una norma di legge di carattere nazionale, ossia la deliberazione dell'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
IDRICO n. 643/2013/R/IDR, che dispone e impone Controparte_9
la determinazione dei requisiti, ossia dei costi che possono essere considerati conguagliabili;
- ai sensi dell'art. 31 dell'allegato A alla predetta deliberazione, la quantificazione e la approvazione dei conguagli partite pregresse spettano, invece, agli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all'Autorità;
- per quanto concerne, dunque, l'ambito territoriale della Sardegna la quantificazione e la approvazione dei conguagli partite pregresse è sancita dalla delibera n. 18 del 26.06.2014 emanata dalla Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del Servizio Idrico
Integrato della Sardegna (ex AATO, ora che, come già precisato, ha dato seguito alle CP_10
disposizioni di cui alla Delibera n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013 dell'AEGSI,
- l'importo riconosciuto ad per partite precedenti al 2012 è stato dunque determinato Pt_1
e certificato da in 106,7 M€ sulla base delle disposizioni di legge (v. Delibera n. CP_10
643/2013/R/IDR del 27/12/2013);
- la delibera n. 18 del 26.06.2014 ha stabilito, altresì, i criteri con i quali ripartire la massa indistinta dei conguagli regolatori tra gli utenti. Si tratta di criteri oggettivi, valevoli indistintamente per tutti gli utenti, in virtù del principio di sussidiarietà e solidarietà tariffaria.
9 Il fatto che l'individuazione dei costi che possono essere considerati conguagliabili, valevole per tutti i gestori del servizio idrico in Italia, sia stata rimessa all'Autorità Nazionale è volto proprio ad evitare che i singoli gestori possano considerare conguagliabili dei costi derivanti da una loro mala gestio;
- pertanto, non vi è dubbio che il costo addebitato agli odierni appellati a titolo di conguagli regolatori partite pregresse 2005 - 2011 tramite le fatture oggetto di questo giudizio, sia da considerare un costo effettivamente sostenuto dall'impresa, pertinente e commisurato al servizio reso, nonché imprevedibile al momento della erogazione e fatturazione del servizio;
- la sussistenza di tali requisiti è garantita dal fatto stesso che i costi conguagliabili siano individuati dall'Autorità Nazionale (ARERA) e successivamente quantificati dagli Enti
d'Ambito e dunque, nel caso della Sardegna, da CP_10
- quest'ultima, quando determina le tariffe, fa una ragionevole previsione dei costi e dei ricavi futuri avvalendosi dei c.d. tool di calcolo, ossia dei simulatori di costi ragionevolmente prevedibili per garantire un certo livello di servizio. Quando poi si procede col consuntivo, si accerta se quel determinato livello di servizio è stato erogato e, in caso affermativo, quanto è costato. Nel caso in cui venga rilevato uno scostamento, si valuta se tale scostamento sia derivato da una inefficienza o meno. Qualora tale scostamento non sia derivato da una inefficienza, individua i costi conguagliabili nel perimetro disposto dalla normativa CP_10
nazionale;
- il fatto stesso che abbia certificato i conguagli regolatori partite pregresse per un CP_10 importo pari ad 106,7 M€, costituisce una garanzia della legittimità degli stessi in termini di imprevedibilità, pertinenza e corrispettività.
- in conclusione, la prova dei fatti costitutivi della pretesa odiernamente azionata dalla società appellante risiede, con tutta evidenza, nella Deliberazione n. 18/2014, che a sua volta si fonda sulla Delibera n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013;
- la quantificazione dei conguagli regolatori è stata certificata da il quale ha utilizzato e CP_10 considerato solo i costi “conguagliabili” in quanto rispondenti ai requisiti di legge, non certamente imputabili a mala gestio del Gestore che, peraltro, come poc'anzi precisato, avanza delle pretese ben superiori (232.000,00) nell'ambito del procedimento amministrativo ancora pendente;
- , nel caso di specie, come documentalmente provato, risulta creditrice nei Parte_1
confronti degli odierni convenuti delle somme sopra indicate.
10 - a differenza dei Sigg.ri e che hanno già corrisposto al Gestore Controparte_3 CP_2
quanto dovuto, risulta ancora creditore della somma di euro 187,62 nei confronti Pt_1
della Sig.ra ed euro 16,48 nei confronti del Sig. . Controparte_5 Controparte_4
Ha pertanto insistito affinché, il Tribunale adito accerti l'assolvimento dell'onere della prova ricadente sul Gestore con riferimento ai costi “conguagliabili” e di fatto pretesi legittimamente a titolo di conguagli regolatori per “partite pregresse” con riferimento agli anni 2005-2011, mandando assolta la società appellante in riassunzione da ogni avversa pretesa, deducendo in via istruttoria una consulenza tecnica d'ufficio volta all'accertamento della natura dei costi sostenuti dal gestore idrico e della loro imprevedibilità.
*
Con comparsa di costituzione del 27.06.2023, si sono costituiti in riassunzione gli odierni appellati, i quali hanno contestato gli avversi assunti ed eccepito l'inammissibilità di allegazioni e deduzioni nuove, opponendosi alla produzione di nuovi documenti e all'espletamento della c.t.u. dedotta dall'appellante in quanto esplorativa. Per i medesimi motivi, hanno dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle allegazioni contenute a pag. rigo 14 – rigo 31, a pag. 8, pag 9 e 10 rigo 1 -9 trattandosi allegazioni nuove, non ammissibili e prive di qualsiasi riscontro probatorio.
Hanno rimarcato come non siano stati prodotti in causa i documenti indicati a pag. 8 e 9 dell'atto di citazione in riassunzione, ovvero le deliberazioni n. 42 del 05.07.2011, n. 62 del 06.06.2011, la relazione sul calcolo dei conguagli spettanti al gestore per anni antecedenti al 2012 così come la deliberazione n. 23 del 14.04.2011 che, pur citata nel primo atto difensivo di non è mai Pt_1
stata prodotta.
Nel merito, hanno evidenziato come la Suprema Corte, in tutte le ordinanze successive alla sentenza delle sezioni unite, abbia precisato che, sebbene non sia preclusa “in astratto” una politica tariffaria di recupero anche di costi che non siano strettamente correlati al consumo di acqua, ciò non significa che sia ammesso “ogni” recupero tariffario, risultando il perimetro dell'operatività dei conguagli regolatori circoscritto dall'esigenza di recuperare i costi sopportati dai servizi di distribuzione dell'acqua per mettere quest'ultima a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno, in modo da coprire i costi afferenti alla manutenzione delle opere municipali di approvvigionamento idrico, nonché all'analisi e al mantenimento della salubrità dell'acqua potabile e dalla più volte affermata natura di corrispettivo che deve riconoscersi alla tariffa e a ogni singolo voce che la compone.
Ne consegue che dovrà ritenersi legittimo soltanto il recupero di costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione del servizio e la relativa dimostrazione, secondo i princìpi generali di riparto dell'onere della prova, graverà sull'ente gestore del servizio idrico;
infatti
11 l'imprevedibilità del costo di cui si chiede retroattivamente il recupero agli utenti, così come la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, costituiscono “fatti costitutivi” della pretesa, secondo i princìpi ripetutamente affermati da questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n.
13533). La prova della giustificazione dei costi pretesi “ora per allora” - in sostanza, la prova della legittimità delle partite pregresse – grava sull'ente di gestione.
Gli odierni appellati allegano come, nel caso di specie, non abbia in alcun modo allegato, Pt_1
né tanto meno provato, l'esistenza di quei fatti che la Corte di Cassazione eleva a presupposti elementi costitutivi della pretesa e non può pertanto ritenersi legittima la pretesa del pagamento dei conguagli per cui è causa.
Dalla lettura della delibera del commissario n. 18 del 26 giugno 2014, pare evidente che i criteri rilevati dalla giurisprudenza di legittimità non siano rispettati nella quantificazione dei conguagli.
Nell'approvare la quantificazione dei conguagli e il riconoscimento degli stessi relativi alle partite pregresse ante 2012 pari a 106,71M€, infatti, si è fatto esclusivamente riferimento ai ricavi ottenuti a consuntivo dal gestore, alle sopravvenienze passive accertate dal gestore nei bilanci 2010, 2011, 2012.
– lungi dall'esporre le cause delle passività allegate alla delibera di quantificazione e Parte_1 dall'offrire criteri per ascrivere le partite alle sopra ragioni giustificatrici enucleate dalla giurisprudenza– si è limita ad addurre il vincolo rispetto a una delibera del Commissario basata sui bilanci elaborati e approvati dalla stessa Parte_1
Secondo a detta degli appellati, il principio del full recovery cost giustificherebbe un Pt_1
recupero generalizzato di tutti i costi, consentendo così di colmare qualsiasi passività di bilancio, senza alcun limite o argine.
Detto convincimento fonda le sue radici nella delibera Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna
N.18 del 26 giugno 2014, dalla quale emerge la volontà di reperire dall'utenza, in modo sistematico e disinvolto, le risorse necessarie all'equilibrio economico finanziario della gestione.
Per tutte queste ragioni, hanno chiesto il rigetto dell'appello, in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio a suo carico da parte di I quesiti formulati tendenti ad accertare quali Pt_1
costi fossero stati presi in considerazione, se i costi fossero connotati da imprevedibilità al momento della erogazione del servizio, nonché di pertinenza e di corrispettività rispetto al servizio reso, costituiscono, a detta degli appellati, la dimostrazione tangibile che non ha assolto all'onere Pt_1
probatorio su di essa incombente.
Hanno evidenziato, pertanto, come la pretesa avanzata dal gestore idrico a titolo di partite pregresse sia del tutto infondata e illegittima avendo essa stessa società dato prova che le partite pregresse coprivano genericamente tutti i costi e mancati ricavi e dunque in generale qualsiasi costo o mancato guadagno e dunque qualsiasi passività di bilancio, ovvero i costi di un'errata pianificazione, gestione
12 e amministrazione, mentre avrebbero dovuto, secondo il principio della Corte di legittimità, coprire solo i costi imprevisti ed imprevedibili.
Hanno pertanto insistito per l'accoglimento delle domande attoree con condanna del gestore idrico alla restituzione delle somme già corrisposte, la condanna alle spese del presente giudizio e del giudizio di Cassazione, con conferma delle spese di lite già liquidate nel giudizio di I e II grado e distrazione delle stesse in capo al difensore antistatario.
*
All'udienza del 21.11.2023, le parti hanno confermato i propri atti e chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza indicata, il giudice ha rinviato alla data del 19.09.2024 per la discussione e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione alle parti di termini per note conclusionali. Udienza successivamente rinviata, per i medesimi incombenti, al
19.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve incontrare il rigetto per le ragioni di seguito esposte.
Il presente giudizio di rinvio trae origine dalla domanda di accertamento negativo del credito formulata dagli odierni appellati in riassunzione che, in qualità di titolari di contratti di somministrazione idrica sottoscritti con la società ente gestore del servizio idrico Parte_1 integrato per la hanno chiesto accertarsi l'illegittimità dei conguagli Controparte_11
regolatori addebitati dal gestore idrico per il periodo 2005-2011 e la conseguente infondatezza della pretesa azionata, con condanna dell'ente alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Dopo essere risultata soccombente sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, Parte_1
ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 290/2020, resa dal Tribunale di NU - in funzione di giudice d'appello - in data 10.09.2020 e pubblicata in pari data per i seguenti motivi:
- 1) art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c. - violazione dei limiti della giurisdizione del giudice ordinario;
violazione dell'art. 113 c.p.c. e dell'art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.
- 2) la violazione o falsa applicazione delle disposizioni di legge di cui agli artt. 142 e 154 del
Dlgs. n. 152 del 2006;
- 3) la violazione o falsa applicazione di legge in relazione alle norme in materia di prescrizione di cui agli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c.
La Suprema Corte, nell'accogliere il secondo motivo del ricorso, rigettando il primo e dichiarando inammissibile il terzo, ha cassato la sentenza con rinvio, affermando che: "ammesso, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, il recupero dei costi ora per allora, dovrà ritenersi legittimo soltanto il recupero di costi imprevisti ed imprevedibili al momento
13 dell'erogazione e fatturazione del servizio;
deve, invece, escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, coerentemente ai principi di causalità, pertinenza, oggettività, congruità, proporzionalità, competenza rispetto all'anno di riferimento e di trasparenza (Cons. Stato 04/05/2022, n.3484; Cons. Stato 29/12/2020, n.8502); nella sostanza, dovranno, in concreto, escludersi i conguagli regolatori utilizzati per allocare sull'utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio idrico integrato, indici dell'incapacità di approntare un meccanismo di regolazione incentivante, in grado cioè di orientare
i prezzi verso costi efficienti e di garantire gli equilibri gestionali, la continuità e lo sviluppo nel tempo, perché tale esternalizzazione risulterebbe incoerente rispetto alla direttrice che permea
l'intero quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, il cui fulcro risiede nell'aderenza delle pretese economiche rivolte all'utenza ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa, nella pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, nella misurabilità oggettiva, nella congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica;
2.5) la relativa dimostrazione, secondo i princìpi generali di riparto dell'onere della prova, graverà sull'ente gestore del servizio idrico;
infatti l'imprevedibilità del costo di cui si chiede retroattivamente il recupero agli utenti, così come la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, costituiscono “fatti costitutivi” della pretesa, secondo i princìpi ripetutamente affermati da questa Corte.
In aderenza a quanto sopra esposto, la Corte ha formulato il seguente principio di diritto: «muovendo dall'astratta legittimità del recupero dei costi ora per allora, dovrà accertare la ricorrenza dei presupposti di fatto per l'applicazione dei conguagli regolatori per partite pregresse, in sintonia con la natura di corrispettivo di ogni voce che compone la tariffa e con il divieto di allocare sull'utenza costi provocati da errori di previsione e/o di gestione economica e di ogni incremento di costo non pertinente, sulla scorta di quanto dianzi rilevato, non bastando a giustificare la richiesta di Pt_1
né il fatto, pacifico e incontestato, che essa abbia applicato le tariffe determinate dall'autorità di ambito, né che non le abbia determinate unilateralmente, né che sia limitata ad adempiere l'obbligo di riscossione impostole. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Ebbene, avuto riguardo al principio di diritto sopra enunciato, cui lo scrivente giudice è chiamato a dare applicazione, la pretesa del gestore idrico non può che ritenersi infondata.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che l'onere probatorio in ordine alla legittimità dei conguagli regolatori, alla loro pertinenza e inerenza con il servizio offerto e all'imprevedibilità dei costi sostenuti per farvi fronte, grava e non può che gravare - secondo i princìpi generali in materia di ripartizione dell'onere della prova – sul gestore idrico, trattandosi di “fatti costitutivi” della pretesa azionata nei confronti dell'utente.
14 Incombe pertanto su l'onere di fornire la prova, puntuale e dettagliata, degli interventi Pt_1
“straordinari” e degli investimenti “non pianificati né pianificabili” assunti nel corso della sua gestione ovvero delle cause “impreviste e imprevedibili” che hanno determinato uno sforamento dei costi rispetto a quelli preventivati con conseguente necessità di operarne il recupero.
Posto, infatti, come espressamente statuito dalla Suprema Corte, che i conguagli regolatori non possono essere utilizzati per far fronte a errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio idrico integrato, solo la prova di aver sostenuto dei costi non preventivabili può giustificare l'alterazione del sinallagma contrattuale e l'applicazione retroattiva di “costi c.d. ora per allora” nei confronti dell'utenza. Deve, invece, escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, coerente ai principi di causalità, pertinenza, oggettività, congruità, proporzionalità, competenza rispetto all'anno di riferimento e di trasparenza.
Tanto premesso, sulla base dell'istruttoria documentale svolta, tale onere probatorio non può ritenersi assolto, non essendo stata fornita alcuna prova in ordine ai fatti costitutivi della pretesa azionata.
In primis, appare opportuno evidenziare come i documenti, prodotti nei precedenti gradi del giudizio,
e richiamati dal gestore idrico al fine di assolvere all'onere probatorio sullo stesso gravante, siano stati riversati in causa senza alcuna indicazione specifica circa la loro rilevanza e attinenza con l'oggetto del giudizio.
Si richiama, sotto tale profilo, il principio generale per cui il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, risultandone altrimenti impedita al giudice la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (Corte Cass. – Sentenza 02 agosto 2021, n. 22083).
Nei suoi scritti difensivi, non solo non offre alcuna specificazione dei fatti che tali Pt_1
documenti sarebbero chiamati a provare, ma si limita a riversarli in giudizio acriticamente, limitandosi a sostenere, in modo apodittico, che la prova della legittimità dei conguagli regolatori risiederebbe, in ultima analisi, nelle stesse delibere prodotte, nella previsione normativa di tali voci e nel fatto che gli importi applicati siano stati individuati dall'Autorità Nazionale per l'Energia
Elettrica, il Gas e il sistema idrico, sulla base di criteri oggettivi, valevoli per tutti i gestori dei servizi idrici in Italia, quantificati dal gestore e infine approvati da come “costi conguagliabili”. CP_10
Secondo quanto affermato dall'appellante: «pertanto, non vi è dubbio che il costo addebitato agli odierni appellati a titolo di conguagli regolatori partite pregresse 2005 - 2011 tramite le fatture oggetto di questo giudizio, sia da considerare un costo effettivamente sostenuto dall'impresa, pertinente e commisurato al servizio reso, nonché imprevedibile al momento della erogazione e
15 fatturazione del servizio;
la sussistenza di tali requisiti è garantita dal fatto stesso che i costi conguagliabili siano individuati dall'Autorità Nazionale (ARERA) e successivamente quantificati dagli Enti d'Ambito e dunque, nel caso della Sardegna, da (…) il fatto stesso che abbia CP_10 CP_10
certificato i conguagli regolatori partite pregresse per un importo pari ad 106,7 M €, costituisce una garanzia della legittimità degli stessi in termini di imprevedibilità, pertinenza e corrispettività; in conclusione, la prova dei fatti costitutivi della pretesa odiernamente azionata dalla società appellante risiede, con tutta evidenza, nella Deliberazione n. 18/2014, che a sua volta si fonda sulla delibera n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013».
In buona sostanza, secondo la prospettazione del gestore idrico, la mera circostanza che un costo sia stato contabilizzato e approvato, sulla base di un'istruttoria svolta dall' e secondo Controparte_7
una procedura normativamente disciplinata, sarebbe sufficiente a dimostrare che lo stesso è stato effettivamente sostenuto, che è pertinente e commisurato al servizio reso, nonché imprevisto e imprevedibile.
Trattasi di un ragionamento, del tutto aprioristico, che non può essere condiviso.
È evidente che se la Suprema Corte, con la sentenza di rinvio, avesse ritenuto sufficiente a legittimare la revisione della tariffa la mera previsione legislativa dei conguagli regolatori e la loro contabilizzazione e approvazione da parte del gestore idrico e dell' , alcun Controparte_7
accertamento sarebbe stato demandato allo scrivente giudice del rinvio, il quale è chiamato invece a compiere un accertamento fattuale ossia a stabilire quali costi siano stati effettivamente sostenuti, la loro correlazione con il servizio offerto e, infine, la loro imprevedibilità rispetto a quanto preventivato.
Ciò in quanto, come ribadito dalla Suprema Corte, la possibilità di imputazione retroattiva dei maggiori costi sostenuti per l'erogazione del servizio può trovare giustificazione solo nell'ipotesi in cui tali costi siano stati sostenuti al fine di rendere maggiormente fruibile il servizio agli utenti ovvero per esigenze oggettive di cui è necessario fornire dimostrazione. In mancanza di un nesso di corrispettività con la fruizione del servizio e di una giustificazione oggettiva dello scostamento rispetto alle previsioni iniziali del bilancio, gli stessi devono ritenersi illegittimi.
Ciò premesso, alcuno dei presupposti costitutivi indicati dalla Suprema Corte risulta provato nel presente giudizio.
Dall'esame dei documenti allegati, non è possibile evincere, in alcun modo, la prova dei costi - imprevisti e imprevedibili – che la società ha dovuto sostenere, né le cause di tali costi e la tipologia di servizi resi all'utenza, correlati o correlabili agli stessi.
16 Esaminando nel dettaglio le produzioni di parte attrice, emerge viceversa l'esistenza di sopravvenienze passive e criticità emerse nel corso della gestione del servizio, genericamente ascritte a errori di previsione o sovrastime da parte dell'Autorità d'Ambito, senza che sia possibile individuare una correlazione con l'erogazione del servizio idonea ad alterare il sinallagma contrattuale e giustificare forme di revisione del contratto di utenza.
Invero, non può sottacersi che, nella documentazione versata in atti, si dà espressamente atto di errori di previsione, compiuti a monte, nella determinazione della tariffa;
più specificatamente, nella relazione tecnico economica allegata alla Delibera del Commissario d'Ambito n. 93/2009 (doc. 17), avente ad oggetto la determinazione delle tariffe idriche per l'anno 2010, il gestore idrico, al fine di ottenere una revisione del Piano d'Ambito, rappresenta come i “risultati operativi negativi” riscontrati nei primi due anni di esercizio, con introiti tariffari inferiori rispetto ai costi sostenuti del SII, siano stati determinati da errori e incongruenze nella determinazione della tariffa e, in particolare, dal mancato adeguamento monetario della stessa, con necessità di recupero dei tassi d'inflazione programmati a partire dall'anno 2003.
Nella relazione di accompagnamento alla revisione del Piano d'ambito per l'anno 2009, si dà apertamente atto che gli scostamenti del bilancio e la grave crisi finanziaria dell'impresa sono stati determinati, anche e principalmente, da errori di previsione e pianificazione compiuti sia dall'Autorità
d'Ambito che dal gestore idrico.
In conclusione, dai documenti prodotti si evince chiaramente che, nel quantificare i conguagli regolatori, si è fatto esclusivo riferimento ai ricavi ottenuti a consuntivo e alle sopravvenienze passive accertate, senza alcuna specificazione dei costi, imprevisti e imprevedibili, eventualmente sostenuti, per la cui individuazione si chiede l'espletamento di una c.t.u.
Dalla stessa documentazione versata in causa, si ricavano pertanto argomenti di prova contrari rispetto a quelli dedotti dall'appellante, ossia che le partite pregresse hanno avuto, come precipua finalità, quella di attuare un recupero di mancati ricavi e o di maggiori costi sostenuti, anche legati a errori di pianificazione e programmazione, addossando sugli utenti le conseguenze negative di tali errori. Non si ravvisa, viceversa, alcuna specifica allegazione, né prova, in ordine agli interventi attuati, ai maggiori investimenti sostenuti o ad eventuali emergenze straordinarie fronteggiate per migliorare il servizio in favore degli utenti, essendosi il gestore idrico limitato a richiamare i medesimi argomenti già illustrati nei precedenti gradi del giudizio.
Disattendendo quanto espressamente richiesto dalla Suprema Corte, l'appellante si è limitata a ribadire, ancora una volta, che la legittimità dei conguagli regolatori si fonda sull'esistenza di una previsione normativa, sul fatto che gli stessi sono stati approvati e quantificati dalle autorità regolatrici della materia e che il gestore idrico si è limitato a darvi applicazione, contestando in ultimo il principio
17 stesso espresso dalla Suprema Corte (vedi memorie del 06.09.2023) sull'assunto che lo stesso contrasterebbe con il principio di presunzione di legittimità degli atti amministrativi e che la sentenza sarebbe inficiata da una erronea individuazione da parte della Cassazione dell'effettivo titolare del potere/dovere di quantificazione dei conguagli, che spetterebbe all'Autorità d' e non al CP_7
Gestore, il quale avrebbe fornito in giudizio il titolo sulla base del quale ha agito, ossia il provvedimento del Commissario che quantifica e obbliga il Gestore al recupero.
Sulla scorta di quanto sopra esposto e delle difese svolte dal gestore idrico, appare evidente l'assenza in atti di qualsivoglia allegazione o elemento di prova idoneo a dimostrare la sussistenza dei presupposti costitutivi della pretesa azionata, con la conseguenza che le istanze istruttorie formulate dall'appellante ossia la dedotta Consulenza Tecnica d'Ufficio, devono essere rigettate, in quanto del tutto esplorative e, in ogni caso, inammissibili in quanto volta a supplire alle carenze probatorie della parte istante.
Ciò premesso, non avendo assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, Parte_1
l'appello deve incontrare il rigetto.
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Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico dell'appellante in riassunzione, come liquidate in dispositivo.
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore inferiore a 1.100,00, aumentati del 30% in ragione del numero delle parti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, l'appellante è tenuta al versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto per il contributo unificato, in ragione della dichiarazione di inammissibilità del reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello in riassunzione proposto da e, per l'effetto, dichiara non dovute le Parte_1
somme di cui alle fatture n 2016000500382921 di euro 298,03, nei confronti di , n. CP_2
2016000500120673 di euro 234,78, nei confronti di , n. 2016000500072873 di Controparte_3
euro 131,87, nei confronti di , n. 2016000500338812 di euro 187,62 nei Controparte_4
confronti di , emesse, a titolo di conguaglio – partite pregresse 2005/2011 –, per Controparte_5
il servizio di fornitura d'acqua erogato negli anni 2005/2011;
18 2. dichiara non dovuto l'importo di euro 298,03, pagato , di euro 234,78, pagato da CP_2 [...]
, e di euro 33,02 pagato da e, per l'effetto, condanna alla CP_3 Controparte_4 Pt_1
rifusione dei predetti importi agli appellati in riassunzione;
3. conferma le statuizioni in punto di spese di lite di cui alle sentenze emesse nei precedenti gradi del giudizio dal Giudice di Pace di NU e del Tribunale di NU, in funzione di giudice d'appello;
4. condanna lla rifusione delle spese processuali del giudizio per Cassazione, che Parte_1
liquida in complessivi euro 881,40 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, a favore dell'avv.
Claudio Solinas che si dichiara antistatario;
5. condanna lla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore degli Parte_1
appellati, che liquida in complessivi euro 874,90, per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA in favore dell'avv. Claudio Solinas che si dichiara antistatario.
Dà atto che l'appellante è tenuta al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Così deciso in NU, il 24.01.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
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