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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/12/2025, n. 5559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5559 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 23148/2022 R.G. promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliato in Torino, C.so Parte_1 C.F._1
Vittorio Emanuele II, n. 94 presso lo studio professionale degli avv.ti Matteo Bonatti e
LO AF, che lo difendono e rappresentano, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, giusta procura versata in atti;
-ATTORE-
Contro
c.f. – in persona della sua Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice speciale dott.ssa Responsabile Sinistri e Contenzioso Controparte_2
– elettivamente domiciliato in Torino, Via Cardinal Maurizio 8f, presso lo studio professionale dell'avv. Maurizio Curti che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-CONVENUTA-
e contro c.f. nato a [...] il [...] e ivi residente in [...];
-CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale
CONCLUSIONI:
Per l'attore:
pagina 1 di 30 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le opportune declaratorie del caso,
NEL MERITO
Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del sig. conducente del veicolo investitore Tiguan CP_4 CP_5 tg. EN591CZ di proprietà del sig. assicurato CP_3 Controparte_1
(polizza n. 104011626527) e, conseguentemente,
[...]
Dichiarare tenuti e condannare, in solido fra loro ed ognuno per il proprio titolo, come per legge ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043, 2054 comma 1, 2055 e 2059 c.c.,
18 e 23 L. 14 dicembre 1969 n. 990 e ss. mm. e ii. (leggasi ora D.lgs. n. 209/2005),
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 corrente in Torino, corso Inghilterra n. 3 (C.F. ), e il sig. , P.IVA_1 CP_3 nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] (C.F.:
, al risarcimento in favore dell'attore ricorrente di tutti i danni C.F._2
(patrimoniali e non) dal medesimo patiti in conseguenza del sinistro de quo, così come risultanti in corso di causa anche all'esito dell'espletata CTU medico-legale, previa deduzione delle erogazioni pensionistiche percepite dall'attore, ma solo per poste omogenee di danno (come previsto dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 17407/2016), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, I.V.A. e C.P.A., nonché rimborso forfetario ex art. 15 D.M. 585/94.”
Per la convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni, quand'anche la responsabilità del sinistro per cui è lite non venisse attribuita in toto a
: ritenuta assorbita qualsivoglia pretesa risarcitoria avversaria dalla Parte_1 surroga/regresso per €uro 295.133,15 esperita dall'INAIL in relazione all'indennizzo corrisposto all'attore al riguardo, in ogni caso: assolvere parte convenuta da ogni avversaria domanda,
pagina 2 di 30 con il pieno favore delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 1.12.2022 il sig. ha Parte_1 evocato in giudizio e il sig. e ha Controparte_1 CP_3 rappresentato:
I. che in data 3.12.2018, intorno alle ore 9.55, lasciato il posto di lavoro avvalendosi di un permesso ai sensi della L. 104/92 per poter portare la figlia minore a una visita specialistica, mentre attraversava l'intersezione tra C.so Unione Sovietica e Via
Montevideo, in Torino, sulle strisce pedonali e con luce semaforica che favoriva l'attraversamento pedonale, è stato violentemente urtato dallo specchietto retrovisore e dalle strutture laterali destre dell'autovettura Volkswagen Tiguan tg. EN591CZ, di proprietà del sig. e in quell'occasione condotta dal sig. , CP_3 CP_4 assicurata dalla Compagnia con polizza n. Controparte_1
104011626527;
II. che la suddetta autovettura stava percorrendo ad una velocità non consona la carreggiata centrale del medesimo corso Unione Sovietica verso l'esterno della città e che l'automobilista, avvedutosi della presenza del pedone in mezzo alla strada, anziché arrestarsi, ha suonato il clacson e ha proseguito la marcia, finendo per urtarlo;
III. che gli agenti di Polizia Municipale intervenuti sul luogo nell'immediatezza del sinistro hanno raccolto le dichiarazioni dei sig.ri e , entrambi Testimone_1 Tes_2 passeggeri trasportati dalla , che hanno affermato che l'auto avrebbe goduto CP_5 del verde semaforico all'atto del raggiungimento dell'intersezione Corso Unione/Via
Montevideo, nonché dei sig.ri e , entrambi Testimone_3 Testimone_4 dipendenti g.t.t., che, al momento dell'occorso incidente, si trovavano fermi alla fermata
G.T.T. n. 276 “Montevideo” e che hanno asserito, il primo, di essersi voltato un attimo dopo l'investimento del pedone e di aver visto “che il semaforo per Corso Unione
Sovietica era appena scattato il giallo” e, la seconda, di non sapere riferire quale fosse la fase semaforica;
pagina 3 di 30 IV. che al sinistro ha altresì assistito il sig. il quale, tempo dopo Persona_1
l'incidente, ha riferito di aver visto che il pedone, al momento dell'investimento, godeva di segnale semaforico verde;
V. di essere stato trasportato in ambulanza presso il PS dell'Ospedale CTO di Torino e di essere stato ricoverato presso il Reparto Grandi Traumi per essere sottoposto ad intervento chirurgico di toracotomia sinistra, con resezione segmentale del lobo inferiore il successivo 9.12.2018, di esser poi stato trasferito presso il Reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri (TO) dove, tra l'altro, è stato sottoposto a perizia psichiatrica - dalla quale emergeva un marcato stato depressivo, reattivo all'evento traumatico con quadro clinico caratterizzato da sintomatologia ansiosa, difficoltà a confrontarsi con le limitazioni fisiche e tono dell'umore deflesso - e dal quale è stato poi dimesso solo in data 3.01.2019, con diagnosi di «frattura teca cranica, contusione polmonare sinistra, fratture costali multiple a sinistra, PNX sinistro, lacerazione polo superiore della milza, frattura biossea plurifocale gamba sinistra esposta», (Pag. 3 Atto di citazione)-;
VI. di essere stato sottoposto a intervento di rimozione del fissatore circolare alla gamba sinistra in data 4.07.2019 e che la terapia riabilitativa è proseguita sino al 12.07.2019;
VII. di essersi sottoposto a due perizie che hanno accertato:
- la prima, redatta dal medico legale , la sussistenza di postumi Persona_2 invalidanti permanenti, che il medico ha quantificato nella misura del 34-35% in considerazione del solo danno fisico e del nocumento estetico, nonché una IT di 320 giorni, di cui 40 a totale, 200 a parziale massima al 75% e 80 a parziale massima al
50%;
- la seconda, resa dallo specialista in Neuro-psichiatria Dott. una IP Persona_3 del 10-12%, con riscontro di un “disturbo dell'adattamento, con ansia ed umore depresso (DSM V 309.28, F43.23) a verosimile decorso cronico” (Citazione, pag. 4);
VIII. che, trattandosi di infortunio in itinere, con comunicazione del 18.02.2020, l'INAIL, ritenuta la sussistenza di un grado di menomazione dell'integrità psicofisica del 33%, ha riconosciuto in favore dell'attore una rendita in complessivi € 250.318,29, di cui €
pagina 4 di 30 90.809,74 a titolo di indennizzo del danno biologico, ed € 159.508,55 per danno patrimoniale;
IX. di non potersi più dedicare alle attività assistenziali e/o ludico-ricreative svolte con la figlia minore, affetta da disturbo dello spettro autistico, a causa della facile affaticabilità
e stanchezza anche dopo minimi sforzi e di aver dovuto adeguare il proprio stile di vita alla predetta sopraggiunta condizione, vedendosi dunque costretto ad interrompere le attività sportive e di svago fino ad allora praticate;
X. che nell'ambito del procedimento penale a carico del sig. , n. 1773/19 CP_4
R.G.N.R., imputato per il delitto di cui all'art. 590 bis, cc. 1 e 7 c.p., è stata disposta la sospensione del giudizio per mesi otto, con messa in prova dell'imputato per il periodo di 28 settimane e che il giudice, preso atto del mancato accordo transattivo con la
Compagnia assicuratrice coevocata nel presente giudizio, ha imposto il versamento di una somma simbolica, pari ad euro 300,00, a favore della parte lesa e, successivamente, ha dichiarato l'estinzione del reato, senza procedere ad alcun accertamento in ordine alla responsabilità del conducente dell'autovettura ; CP_5
XI. che la lunga e articolata procedura per la composizione stragiudiziale della controversia ha avuto esito negativo per avere, la Compagnia convenuta ritenuto che la responsabilità per l'occorso sarebbe da addebitare al comportamento dell'attore per aver attraversato con il rosso semaforico e che il danno risultava gestito dall'INAIL;
XII. che l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita inviato alla odierna società convenuta, oltre che ai sig.ri e è stato respinto CP_4 CP_3 dalla prima e non riscontrato dai secondi;
XIII di aver sostenuto spese mediche e per l'espletamento delle perizie di parte, nonché legali per l'assistenza nel corso della fase stragiudiziale, prodromica all'instaurazione del presente giudizio.
Il sig. ha dunque concluso chiedendo, nel merito e in via principale, Parte_1 la condanna dei convenuti in solido tra loro, ai sensi degli artt. 2053, 2054 comma I,
2055 e 2059 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre alla personalizzazione, dedotta la quota parte del danno biologico indennizzato dall'INAIL, secondo il criterio dello scomputo per poste omogenee, oltre alle spese per pagina 5 di 30 assistenza legale stragiudiziale, nonché interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
Con comparsa del 3.2.2023 si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando nell'an e nel quantum le allegazioni e pretese avversarie.
[...]
In particolare, la Compagnia convenuta:
a. ha confutato la ricostruzione del fatto storico operata dall'odierno attore, osservando come la dinamica dell'accaduto, tempestivamente rilevata dagli operatori della Polizia
Municipale, non permetta di ravvisare nella condotta del sig. alcuna CP_4 violazione dell'art. 191 C.d.S.;
b. con riferimento al quantum debeatur, ha eccepito:
. come risulti un danno biologico permanente pari al 38% e non già al 42%, con riduzione di un terzo della durata della inabilità biologica temporanea prospettata dall'attore;
. la necessità di compensare gli importi che l'attore ha percepito e percepirà dall'INAIL dalla somma eventualmente liquidata in questa sede a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
. che, ai fini della determinazione della somma eventualmente liquidata in questa sede a titolo di risarcimento del danno, debba tenersi debito conto dell'apporto causale del danneggiato nella causazione del sinistro.
Rilevato che le erogazioni indennitarie percepite dall'odierno attore attraverso l'INAIL, per complessivi € 301.382,60, siano tali da assorbire l'ammontare risarcitorio in questa sede liquidabile al sig. , ha concluso chiedendo, Parte_1 Controparte_1 nel merito in via principale, l'assoluzione da ogni avversaria pretesa.
Nella contumacia del convenuto non costituitosi in giudizio CP_3 nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione in data 1.12.2022, in corso di causa, assegnati i termini ex art. 186 comma VI c.p.c., sono stati escussi i testi intimati sui capitoli di prova ammessi;
è stata disposta ed espletata CTU volta ad accertare, tra l'altro, la sussistenza ed eventualmente l'entità delle lesioni riportate dall'odierno attore;
le parti – mediante scambio di note scritte con termine ex art. 127 ter c.p.c. – hanno precisato le rispettive conclusioni come in epigrafe indicate e la causa, con ordinanza in pagina 6 di 30 data 16.9.2025, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
************
1. Sulla dinamica del sinistro
Occorre premettere che non è stata avanzata contestazione alcuna in merito alla storicità del fatto per cui è causa: nelle circostanze di luogo e tempo sopra indicate e dedotte in atto di citazione, il sig. è stato urtato dallo specchietto retrovisore Parte_1
e dalle strutture laterali destre dell'autovettura Volkswagen Tiguan di proprietà del convenuto e, in quell'occasione, condotta dal sig. , mentre CP_3 CP_4 stava attraversando il Corso Unione sovietica utilizzando le strisce pedonali.
Quanto alla effettiva dinamica del sinistro ed all'apporto causale dei soggetti coinvolti, invece, la Compagnia, sin dalla comparsa costitutiva, ha fornito una prospettazione pressoché opposta a quella resa dall'attore, relativamente alla condotta del guidatore l'autovettura Wolkwagen e del pedone, nonché al colore del semaforo regolante l'attraversamento pedonale percorso dall'attore al momento del sinistro.
Infatti, con riferimento al primo profilo, mentre il sig. ha asserito di Parte_1 aver visto l'auto di proprietà del sig. procedere ad una velocità non CP_3 consona e che il conducente, avvedutosi della presenta del pedone, anziché arrestare la propria corsa, avesse suonato il clacson e proseguito la propria marcia così finendo con l'urtarlo, la convenuta ha osservato come gli operatori della Polizia Municipale tempestivamente intervenuti sul luogo del sinistro non abbiano ravvisato nella condotta del sig. alcuna violazione dell'art. 191 C.d.S., che impone ai guidatori di CP_4 prevenire movimenti scorretti o maldestri dei pedoni.
Con riferimento al secondo profilo, poi, mentre l'attore ha affermato di aver atteso che il semaforo regolante l'intersezione tra C.so Unione Sovietica e Via
Montevideo fosse verde prima di intraprendere l'attraversamento, , Controparte_1 sulla scorta delle dichiarazioni rese dai sig.ri e agli agenti di polizia Tes_1 Tes_2
Municipale tempestivamente intervenuti sul luogo del sinistro, ha ritenuto che il sig.
avesse attraversato malgrado il semaforo rivolto ai pedoni fosse rosso. Parte_1
Occorre premettere che secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, “In
pagina 7 di 30 materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame” (Cass., Sez. III, Ord. n. 2433 del 25.01.2024)
E ancora “in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente” (Cfr. Cass. Sez. III, Ord. n.
20137/2023).
Quindi, se, da un lato, la Suprema Corte ha a più riprese affermato che l'eventuale positivo accertamento di un comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è di per sé sufficiente ad affermarne la sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (ex multis, Cass. Civ. n. 8663 del 4.04.2017), d'altro canto detta presunzione
“non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. […]” (Cass. civ. sez. 3, sent. n. 24204/2014).
Appare dunque opportuno procedere alla disamina della documentazione versata in atti dalle parti e delle risultanze emerse all'esito dell'espletata attività istruttoria.
L'attore ha anzitutto prodotto i Verbali di Polizia Municipale (doc. 1 fasc. attoreo) dai quali, relativamente alla dinamica dell'occorso, si apprende:
. che “Al momento del sinistro, le condizioni meteorologiche erano di sereno,
l'illuminazione era luce diurna, la visibilità non era ostruita, il traffico era scorrevole” e pagina 8 di 30 che il fondo stradale di C.so Unione Sovietica e di Via Montevideo si presentava in buone condizioni;
. che “Nella circostanza del sinistro […] presumibilmente il veicolo procedeva regolarmente” e che sullo stesso erano presenti tre passeggeri (pag.1), ossia “il passeggero ” che si trovava nella parte posteriore dell'auto (pag. 2) Tes_2 nonché “il passeggero che invece occupava il sedile anteriore Testimone_1 dell'automobile (pag. 2), entrambi sentiti a sommarie informazioni, unitamente al conducente, ; CP_4
. che “Nella circostanza del sinistro […] presumibilmente il pedone attraversava la strada ad un passaggio pedonale protetto da semaforo, o da agente rispettando le segnalazioni” (pag. 2);
. che al sinistro ha assistito “il testimone e “il testimone Testimone_5
” e che i due, sentiti nell'immediatezza del sinistro dagli Agenti di Testimone_4
Polizia, hanno dichiarato: il primo, di essersi trovato “fermo alla fermata n. 276
“Montevideo” rivolto con le spalle all'impianto semaforico di via Montevideo quando c'è stato l'investimento del pedone, alle ore 9.55 circa”, di essersi immediatamente voltato nella direzione ove era avvenuto il sinistro e di aver “visto chiaramente che il semaforo per C.so Unione Sovietica era appena scattato il giallo”; la seconda, di essersi trovata
“ferma alla fermata n. 276 “Montevideo”, con lo sguardo rivolto “verso l'impianto semaforico di via Montevideo”, di aver notato “un pedone fermo sull'attraversamento pedonale nord, sulla parte destra di C.so Unione Sovietica carreggiata centrale ma oltre i binari del tram” quando “è sopraggiunto un veicolo da C.so Unione sovietica direzione esterno città” e di non saper riferire in merito alla luce semaforica regolante l'attraversamento pedonale al momento del sinistro.
In secondo luogo, l'attore ha versato in atti una lettera redatta dal sig. Per_1 atata 13.6.2020, il quale ha scritto: “Il giorno 03.12.2018 alle ore 09.55 circa
[...] mi trovavo sull'autovettura aziendale […] Ero fermo sul controviale di C.so Unione
Sovietica all'intersezione con via Montevideo quanto nell'effettuare la svolta a sinistra per immettermi sul Corso Unione Sovietica con la luce verde direzione dal controviale di
Corso Unione Sovietica in direzione via Montevideo. Notavo un pedone pagina 9 di 30 sull'attraversamento pedonale alla mia sinistra che carambolava per terra in quanto investito da un'autovettura che sopraggiungeva da Corso Unione Sovietica in direzione esterno città. Posso affermare che il semaforo proiettava luce verde nel senso di marcia del pedone. Preciso che solo successivamente ho capito che quel pedone era il sig.
, che lavora con me presso il CSI. Il giorno del fatto non mi sono potuto Parte_1 arrestare […]” (doc. 2 fasc. attoreo).
Ciascun testimone oculare - ad eccezione del sig. - è stato sentito Tes_2 all'udienza del 05.06.2024.
In particolare, il sig. passeggero, ha dichiarato di ricordare che Testimone_1
“che avevamo il semaforo verde e ricordo il pedone che guardava dal lato opposto al nostro senso di marcia, vale a dire dalla parte opposta rispetto a noi e non guardava le macchine arrivare dalla sua sinistra;
il pedone si trovava a destra rispetto al corso, si trovava in prossimità della carreggiata dove passano le macchine, nello spazio tra il controviale e il viale la strada” ossia “…nello spazio dove si trovano i binari del tram … comunque molto vicino alla carreggiata del viale dove transitavano le macchine.”.
Ha poi ricordato che, al momento dell'impatto, “vi è stato un movimento improvviso del pedone e infatti non c'è stato uno spostamento verso destra della macchina nel senso di una deviazione della macchina verso il pedone. I ha cercato CP_3 di evitare il pedone con una manovra verso sinistra.” e ha dichiarato di poter affermare che “Il pedone aveva chiaramente il semaforo rosso…” e di esserne certo dal momento che “…noi avevamo sicuramente il semaforo verde per quanto riguarda il passaggio delle macchine”.
A specifica domanda ha poi affermato di ricordare il colpo di clacson di avvertimento per il pedone e che il pedone ebbe a compiere un passo improvviso verso il centro della strada.
Il Sig. ha riferito di essersi trovato “con la collega Testimone_5
alla fermata proprio di fronte ai ”, la quale è posta “a destra Parte_2 Parte_3 del corso Unione avendo come direzione l'esterno città”, di aver “sentito il tonfo” e di essersi immediatamente girato e di aver dunque notato “una persona per terra con il ginocchio girato al contrario…sull'attraversamento della strada”.
pagina 10 di 30 Ha precisato di non ricordare “…di aver visto il momento dell'investimento.”
Con riferimento alla luce semaforica, presa visione del verbale redatto dai Vigili intervenuti che hanno riportato le dichiarazioni da lui rese nell'immediatezza del sinistro, ha dichiarato di non ricordare “di aver visto il semaforo” pur confermando quanto in precedenza dichiarato alle forze dell'ordine.
La sig.ra ha invece riferito di aver “assistito all'impatto”, di aver Testimone_4
“visto il pedone attraversare con il semaforo rosso e mentre era al telefono, attraversava dai verso il giardino, attraversava sulle strisce pedonali” e Parte_3 che l'automobile, che “Stava sopraggiungendo…da Corso Sebastopoli direzione corso
Giambone, sul viale centrale” , “ha provato a scansarlo ma lo ha urtato con il parafango di destra” a tal fine spostandosi “a sinistra per evitare il pedone, non andava veloce.”.
Sebbene, poi, in un primo momento abbia ribadito di essere sicura che il semaforo regolante l'attraversamento pedonale fosse rosso e di poterlo affermare
“perché quando l'ho visto attraversare ho guardato il semaforo e ho visto che il pedone era distratto dal telefono”, ha poi precisato di avere “vaghi ricordi” in ordine alla luce semaforica e di non essere “sicura che fosse rosso”.
Ha infine ribadito che il pedone aveva il cellulare in mano al momento del sinistro, dal momento che “gli è volato per terra quando è stato urtato e io l'ho recuperato distrutto per terra”.
Il sig. ha invece chiarito che, al momento dell'occorso, si trovava alla Per_1 guida dell'auto aziendale intento a percorrere il “controviale di destra, con direzione esterno città, perché eravamo appena usciti dalla sede dell'azienda, che si trova su corso unione 216.”, fermo in attesa che diventasse verde “la freccia … del semaforo per svoltare a sinistra e prendere il viale verso il centro città, con una svolta a U, proprio davanti all'università, i . Parte_3
Ha poi ricordato di aver notato persone intente a soccorrere un pedone a terra che si trovava “sulle strisce…alla destra del suv rispetto alla direzione del suv” che si
“teneva le costole e rotolava”.
Precisato di non aver assistito al momento dell'impatto, perché “arrivato al semaforo … si è immediatamente accesa la freccia verde per svoltare a sinistra” e pagina 11 di 30 dunque di non essere rimasto fermo, ha inoltre riferito che “Il semaforo per il pedone era verde” e di poterlo dire “perché all'epoca… il semaforo che c'è nell'intersezione tra corso unione e via Montevideo prevedeva l'accensione della freccia per la svolta a sinistra dal controviale nel corso o in via Montevideo e nello stesso momento si accendeva anche il semaforo verde per l'attraversamento pedonale di corso unione.
Nello stesso momento il semaforo del viale centrale per il passaggio dele auto è rosso.”.
Ha poi chiarito che “Adesso il funzionamento del semaforo è cambiato nel senso che quando si accende la freccia a sinistra con la luce verde, il semaforo per l'attraversamento pedonale resta rosso per circa 30 secondi e poi diventa verde”.
È infine stato sentito il sig. , collega dell'odierno attore. Il Testimone_6 teste ha aggiunto che “All'epoca del sinistro a dicembre 2018 il semaforo che si trova nell'intersezione tra via Montevideo e Corso Unione prevedeva la luce semaforica verde sia per chi svoltava verso sinistra dal controviale al viale sia per l'attraversamento pedonale del viale centrale. Il semaforo per l'attraversamento delle macchine nel viale è rosso. Adesso invece quando è verde la freccia che consente la svolta a sinistra dal controviale al viale, è rosso il semaforo dell'attraversamento pedonale. Per i pedoni diventa verde il semaforo quando scatta il rosso per chi svolta dal controviale al viale.”.
Dalla lettura congiunta dei summenzionati atti, con riferimento alla condotta del sig. , può ritenersi provato come l'attore: Parte_1
. nell'imminenza del sinistro, si trovasse in prossimità dei binari del tram, comunque oltre la banchina deputata alla sosta pedonale tra il controviale e il viale principale di
C.so Unione Sovietica (Cfr. testimonianza di e dichiarazioni a IT, nonché IT di Tes_1
e ); Tes_2 Tes_4
. all'atto dell'attraversamento, fosse distratto dall'uso del cellulare (Cfr. testimonianza
) o perché intento a guardare in direzione opposta rispetto a quella da cui è Tes_4 sopraggiunta la (Cfr. testimonianza e IT ); CP_5 Tes_7 Tes_2
. avesse fatto un “movimento improvviso” verso il centro della carreggiata (Cfr. dichiarazioni “mentre sopraggiungevamo all'altezza del pedone, questo faceva Tes_1 un altro passo in avanti”; “ricordo il passo improvviso del pedone verso di noi che non ci aspettavamo la sua reazione”);
pagina 12 di 30 . avesse udito un colpo di clacson suonato dal conducente dell'auto che stava sopraggiungendo dal centro città (atto di citazione, IT Todaro, IT e testimonianza di
. Tes_1
Con riferimento alla condotta del conducente dell'auto, invece, risulta come il sig.
: CP_4
. si fosse avveduto della presenza del pedone (Cfr. dichiarazioni a IT dei sig.ri CP_4
, e : “abbiamo notato un pedone che si trovava sull'attraversamento
[...] Tes_1 Tes_2 pedonale nord che si trovava già oltre i binari, alla nostra destra.”; “mi trovavo nella parte sinistra della semicarreggiata in quanto avevo notato un pedone fermo sull'attraversamento pedonale nord”);
. si fosse accorto del fatto che il pedone fosse distratto (“avevo notato un pedone … con lo sguardo rivolto verso la direzione opposta alla mia”, IT;
Cfr. anche CP_4 dichiarazioni sig.ri ); Tes_1 Tes_2
. avesse suonato il clacson per farsi notare dal pedone (“ho dato un colpo di clacson al pedone per fare in modo che si accorgesse del mio veicolo”, Cfr. anche dichiarazioni
); Tes_1 Tes_2
. avesse tentato una manovra per scansarlo (Cfr. dichiarazioni “ha tentato di Tes_1 spostarsi il più possibile verso il centro carreggiata, ma poiché dalla parte opposta sopraggiungevano altri veicolo non poteva transitare più a sinistra di quanto già non fosse”, nonché teste : “il conducente dell'auto ha provato a spostarsi a sinistra Tes_4 per evitare il pedone”);
. stesse procedendo ad una velocità adeguata (teste : “non andava veloce”) e Tes_4 abbia “rallentato ulteriormente” alla vista del pedone (Cfr. dichiarazioni . Tes_1
Occorre poi prendere atto delle divergenze emerse con riferimento al colore del semaforo regolante l'attraversamento pedonale.
Infatti:
. la teste è più volte caduta in contraddizione, avendo dapprima dichiarato ai Tes_4
Vigili Urbani intervenuti sul luogo del sinistro di non saper riferire su punto, salvo poi asserire innanzi al giudice, in un primo momento, di essere sicura che la luce per il pedone fosse rossa e, in un secondo momento, di non esserne così certa;
pagina 13 di 30 . anche il Sig. è caduto in evidenti e plurime contraddizioni. L'automobilista, Per_1 dopo aver dato atto, nella dichiarazione scritta resa oltre un anno e mezzo dopo il sinistro (doc. 2 fasc. attoreo), di poter “affermare che il semaforo proiettava luce verde nel senso di marcia del pedone”, essendo lo stesso teste “fermo sul controviale di C.so
Unione Sovietica all'intersezione con via Montevideo” al momento dell'occorso e avendo notato “un pedone sull'attraversamento pedonale alla mia sinistra che carambolava per terra in quanto investito da un'autovettura che sopraggiungeva da Corso Unione
Sovietica in direzione esterno città”, in sede di audizione testimoniale ha invece dichiarato di non aver “visto il momento dell'impatto”, poiché, giunto al semaforo del controviale “si è immediatamente accesa la freccia verde per svoltare a sinistra” e di non essere rimasto fermo, di essersi poi dovuto fermare “in quanto c'erano pedoni accorsi sulla strada”;
. il teste che innanzi agli agenti di Polizia Municipale aveva affermato di aver Tes_3
“visto chiaramente che il semaforo per C.so Unione Sovietica era appena scattato il giallo”, sentito in udienza ha dichiarato di non saper riferire sul punto, dal momento che egli dava le spalle alla strada;
. il sig. terzo trasportato sull'auto, tanto a IT quanto in sede di escussione Tes_1 testimoniale ed in sostanziale coerenza rispetto a quanto dichiarato, nell'immediatezza del fatto agli agenti intervenuti, anche dal sig. , ha confermato che il semaforo Tes_2 regolante il traffico in uscita di C.so Unione Sovietica fosse verde, circostanza, questa, che porta a escludere che, contemporaneamente, lo fosse anche quello deputato alla regolamentazione dell'attraversamento pedonale.
*********
Così ricostruito il compendio probatorio, si ritiene che la responsabilità per l'occorso vada imputata, sebbene in differente misura, tanto all'automobilista, quanto al pedone.
Nel caso di specie, infatti, si evidenzia, da un lato, una condotta di guida del sig.
in violazione del disposto dell'art. 141 C.d.S., a mente del quale il CP_4 conducente di un autoveicolo deve sempre “essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del pagina 14 di 30 veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”
e, altresì, “ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi […] in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza…”.
Egli, infatti, pur non essendo emersi elementi tali da ritenere che stesse procedendo ad una velocità non consona alle caratteristiche della strada, anche in ragione delle condizioni del traffico ragionevolmente presenti su di un'arteria cittadina in una fascia oraria di punta, non ha tuttavia arrestato la propria corsa, benché si fosse avveduto della presenza del pedone ben oltre il margine della carreggiata.
Dall'altro lato, non può non sottolinearsi come la condotta del sig. si Parte_1 ponga in contrasto con il disposto dell'art. 190 C.d.S., che vieta ai pedoni di “sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità” - necessità che, nel caso di specie, non risulta - e, più in generale, come egli non abbia usato le cautele che si impongono a tutti gli utenti della strada ed ai pedoni.
In primo luogo, si ritiene non provata la circostanza tale per cui egli avrebbe attraversato con il favore del verde semaforico.
Al riguardo, anzi, occorre segnalare come la coerenza delle dichiarazioni rese, anche nell'immediatezza dei fatti, dai sig.ri e (quest'ultimo anche sentito Tes_2 Tes_1 come teste in giudizio), depone nel senso di ritenere che, al momento in cui il sig.
ha attraversato la strada, il semaforo regolante l'attraversamento pedonale Parte_1 fosse presuntivamente ancora rosso.
Di contro il teste a riportato una ricostruzione della circostanza frutto di Per_1 una propria deduzione (“perché all'epoca … il semaforo che c'è nell'intersezione tra corso unione e via Montevideo prevedeva l'accensione della freccia per la svolta a sinistra dal controviale nel corso o in via Montevideo e nello stesso momento si accendeva anche il semaforo verde per l'attraversamento pedonale di corso unione”) piuttosto che la narrazione di un fatto storico personalmente osservato, tenuto conto che a differenza di quanto reso nella dichiarazione scritta del 13.6.2020, in sede testimoniale egli ha riferito di non aver “visto il momento dell'impatto”, poiché, giunto al semaforo del controviale “si è immediatamente accesa la freccia verde per svoltare a pagina 15 di 30 sinistra” e di non essere rimasto fermo, di essersi poi dovuto fermare “in quanto c'erano pedoni accorsi sulla strada”.
Ed anzi, proprio la circostanza riportata dal teste relativa al fatto che egli avesse immediatamente intrapreso la svolta a sinistra dal controviale, avendo la freccia verde favorevole e di essersi subito dopo arrestato, per aver trovato il sedime occupato dai passanti intenti a prestare soccorso al pedone a terra, potrebbe condurre a ritenere che, in considerazione delle tempistiche, il pedone si trovasse già ad aver intrapreso l'attraversamento sulle strisce pedonali allorché aveva ancora la luce semaforica rossa, quando è stato investito.
In secondo luogo, risulta provato come il sig. si fosse spinto, Parte_1 soffermandocisi, ben oltre la zona specificamente deputata alla sosta dei pedoni presente tra il viale e il controviale di C.so Unione Sovietica, al punto di poter essere scorto a distanza dall'auto in transito ed essere notato da un astante (Cfr. dichiarazione sig.ra ai Vigili: “Ho notato un pedone fermo sull'attraversamento pedonale Tes_4 nord…oltre i binari del tram”).
In terzo luogo, è altresì emerso come il pedone si sia accinto ad attraversare la strada o guardando dal lato opposto rispetto a quello da cui sopraggiungevano le auto,
o guardando il cellulare, in ogni caso distrattamente, al punto da ignorare il colpo di clacson dell'auto che sopraggiungeva.
In quarto e ultimo luogo, l'allegazione attorea tale per cui il Sig. stesse CP_3 procedendo ad una velocità non consona rispetto al luogo teatro del sinistro, è rimasta del tutto indimostrata.
Tali elementi conducono, in definitiva, a ritenere una concorrente responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro de qua, che si reputa opportuno individuare nella misura del 40% a carico del conducente del veicolo e del 60% a carico del pedone.
2. Sulla quantificazione del danno a. Danno biologico permanente
Vengono ora in considerazione le voci di danno e poste risarcitorie richieste dall'attore.
Anzitutto, onde comprovare la sussistenza e l'entità del danno non patrimoniale pagina 16 di 30 sofferto, parte attrice ha versato in atti documentazione medica, nonché una relazione del medico-legale dott. (doc. 5) e una perizia psichiatrica a firma del dott. Per_2 [...]
(doc. 6). Per_3
In corso di giudizio è poi stata disposta CTU medico legale, che ha accertato:
. la sussistenza di postumi - consistenti in “algie toraciche con difficoltà respiratorie in esiti di multiple fratture costali e di osteotomia della sesta quinta quarta e terza costa a sx e resezione polmonare parziale, da artralgie alla spalla dx, algie alla gamba sx con disagio funzionale al ginocchio e alla caviglia di sx con instabilità anteriore del ginocchio;
dagli esiti inestetici al torace […] un Disturbo dell'Adattamento Misto con Ansia e Umore
Depresso (F43.23 come da DSM 5 TR) definibile come Non Complicato.” - tali da determinare un danno biologico permanente pari al 38%;
. che le lesioni riportate non sono suscettibili di miglioramento e che le stesse
“pregiudicano totalmente la pratica degli sport di contatto e di quelle attività anche ludico ricreative che richiedano atti respiratori sotto sforzo” e rendono disagevole “quelle attività che prevedano impegno massimale degli arti inferiori”.
I CCTTPP non hanno svolto osservazioni.
Ritenuto, pertanto, di condividere le risultanze della CTU, perché chiare, adeguatamente motivate, esenti da vizi logici ed assunte nel contraddittorio con le parti ed i rispettivi consulenti, sulla base delle riportate conclusioni, occorre procedere alla liquidazione del danno, dando applicazione alle Tabelle milanesi vigenti ed. 2024 (Cass.
7272/12 conf. Cass. 17018/18, quanto all'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione), trattandosi di lesioni c.d. macro permanenti, derivanti dalla circolazione di veicoli e non potendo ancora trovare applicazione il DPR 13 gennaio
2025, n. 12, con il quale è stato approvato il “Regolamento recate la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'art. 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”, il quale, ai sensi dell'art. 5 del reg. stesso, applicarsi solo per la liquidazione dei danni causati da sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore (5 marzo 2025).
pagina 17 di 30 Tenuto allora conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro (50 anni) e della
IP stabilita dalla CTU al 38%, la somma spettante a titolo di danno biologico permanente ammonta ad € 171.135,00.
Il suddetto importo va rideterminato a fronte del ritenuto concorso dell'attore per la quota del 60% ex art. 1227 c.c.: per l'effetto, il risarcimento deve essere determinato nella somma di € 68.454,00 (pari al 40% del totale).
Deve inoltre considerarsi che dalla documentazione versata in atti (Cfr. doc 13 fasc. attoreo e doc. 1 fasc. parte convenuta) risulta che l'INAIL abbia previsto in favore del sig. l'erogazione di una somma a titolo di indennizzo per il danno Parte_1 biologico pari ad € 90.809,74.
Giova ricordare che nella giurisprudenza della Cassazione il principio della compensatio lucri cum damno è ormai stato recepito;
è la caratteristica stessa della responsabilità civile da illecito, che è per sua natura ripristinatoria, a vietare che il danneggiato possa conseguire, a titolo di risarcimento, qualcosa di più di quanto gli è stato sottratto a causa del fatto dannoso;
in materia di danno da emotrasfusioni con sangue infetto il principio fu enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte già con la sentenza 11 gennaio 2008, n. 584 e successivamente, le Sezioni Unite sono intervenute ancora in argomento con un gruppo di pronunce del 2018, fra le quali è opportuno richiamare, in particolare, la sentenza 22 maggio 2018, n. 12567, nella quale si è detto che, in ossequio al suindicato principio, dall'ammontare del danno subito in una fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'ente pubblico, in conseguenza di quel fatto, essendo tale indennità rivolta a fronteggiare e a compensare direttamente il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore o assistente per le esigenze della vita quotidiana del minore reso disabile per negligenza al parto (analogo principio è stato affermato nella coeva sentenza n. 12566 del 2018 in relazione alla rendita corrisposta dall'INAIL a titolo di infortunio in itinere).
pagina 18 di 30 I principi enunciati dalle Sezioni Unite hanno trovato più volte applicazione in relazione a fattispecie diverse (si vedano, tra le altre, le sentenze 19 febbraio 2019, n.
4734, 5 luglio 2019, n. 18050, e l'ordinanza 17 maggio 2023, n. 13540).
Va osservato inoltre che ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 è stato inserito il danno biologico nella copertura assicurativa pubblica, mentre in passato l'indennizzo a carico dell'INAIL si riferiva esclusivamente alla riduzione della capacità lavorativa ed invero la Cassazione escludeva la necessità di decurtare dal risarcimento del danno biologico quanto la vittima avesse percepito dall'ente previdenziale, trattandosi di somme erogate a titolo di indennizzo della lesione dell'attitudine al lavoro di cui all'art. 74, d.p.r. n. 1124 del 1965 (Cass. 25327/16).
Sulle modalità attuative per operare in concreto la compensatio lucri cum damno, merita di essere richiamata la sentenza n. 9112/19 con cui la Suprema Corte ha chiarito:
“In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione
Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente” (conf. Cass. 25327/16, secondo cui “il credito risarcitorio residuo spettante a chi, avendo patito una lesione della salute, abbia ottenuto dall'INAIL un indennizzo del danno biologico ai sensi del d.lgs. n. 38 del 2000,
pagina 19 di 30 va liquidato non già sottraendo dal grado percentuale di invalidità permanente, individuato sulla base dei criteri civilistici, quello determinato dall'Inail coi criteri dell'assicurazione sociale, bensì, dapprima, monetizzando l'uno e l'altro grado di invalidità, e successivamente sottraendo il valore capitale dell'indennizzo Inail dal credito risarcitorio aquiliano”).
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, tenuto conto dell'ammontare del danno biologico permanente, decurtata la percentuale corrispondente alla ritenuta responsabilità dell'attore (60%), sottratta la somma liquidata dall'INAIL a titolo di danno biologico ed erogata al danneggiato per le lesioni subite in conseguenza del sinistro de quo, non residua alcun danno differenziale liquidabile in favore dell'attore per tale posta risarcitoria, essendo la somma percepita dall'ente previdnziale pienamente satisfattiva.
b. Danno biologico temporaneo
Viene ora in considerazione il periodo di inabilità temporanea.
La CTU, a fronte della documentazione versata in atti, ha accertato un IBT di giorni 300, di cui 40 a totale, 130 al 75% e 130 al 50%.
Venendo, dunque, alla relativa liquidazione, prendendo a base di calcolo il valore monetario del punto di ITT stabilito dalle citate tabelle Milanesi ed. 2024 (€ 115,00), il danno biologico da inabilità temporanea deve essere determinato come di seguito:
ITT per giorni 40: € 4.600,00
ITP al 75% per giorni 130: € 11.212,50
ITP al 50% per giorni 130: € 7.475,00
Totale € 23.287,50
Anche detto importo va rideterminato a fronte del ritenuto concorso, ex art. 1227
c.c., dell'attore nella causazione del sinistro.
Di talché, l'ammontare dovuto a titolo di risarcimento del danno da inabilità temporanea è pari ad € 9.314,80.
Essendo stato affermato dalla Suprema Corte che “In tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento (nella specie derivante da un demansionamento), l'indennizzo erogato dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38
pagina 20 di 30 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del
1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente”. (Cass.
4972/2018); ne consegue che le somme corrisposte dall'ente “devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo” (Cass. 30293/23), nessuna compensazione può essere operata con riferimento alla predetta posta risarcitoria.
In ogni caso, la somma di € 38.061,91 indicata nel prospetto delle somme erogate dall'INAIL (doc. 13 fasc. attoreo e doc. 2 fasc. convenuto), deve ritenersi essere stata corrisposta dal predetto ente all'attore quale indennità temporanea a fronte della mancata retribuzione per il periodo 07.12.2018 al 27.09.2019 e dunque a titolo di indennizzo patrimoniale.
c. Danno morale e personalizzazione
Occorre ora soffermarsi sulla domanda attorea volta ad ottenere il riconoscimento del danno morale e della personalizzazione.
Come noto “Nel caso di lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d.
"categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.). Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute” (cfr. Cass. n.
24473/20).
pagina 21 di 30 Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di AN (che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'articolo 138, punto 3, del novellato Codice delle assicurazioni” (cfr. Cass. n. 25164/20 conf. Cass. 7892/24).
Si legge in particolare in motivazione che “attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto […] ancora oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta,
l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte quelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica...”, non ravvisandosi “ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e pagina 22 di 30 psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (nello stesso senso si veda anche Cass. 20661/2024).
Inoltre, è stato precisato che “un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva;
tanto più grave infatti sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (Cass. 19922/2023 conf. Cass. 25164/20).
Quanto alla personalizzazione del danno, per giurisprudenza costante “Il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato ..., ordinariamente liquidato con il metodo cosiddetto tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni a ogni persona, può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (cfr. da ultimo Cass. 31681/24 conf. Cass. 5984/25 che parla di “conseguenze anomale e del tutto peculiari”, conf. 5865 del 04/03/2021 e 28988 del 11/11/2019).
Ancora, “La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'"id quod pagina 23 di 30 plerumque accidit", trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. Cass. n. 24227/22).
Venendo al caso di specie, l'attore ha allegato di essere stato costretto ad interrompere le attività sportive e di svago svolte in precedenza, in quanto i postumi lesivi residuati comportano un precoce affaticamento del fisico anche legato alla lesione polmonare subita e tali circostanze hanno ricevuto riscontro anche in seno all'accertamento tecnico condotto, laddove la già richiamata CTU ha accertato che “Le menomazioni pregiudicano totalmente la pratica degli sport di contatto e di quelle attività anche ludico ricreative che richiedano atti respiratori sotto sforzo;
disagio in quelle attività che prevedano impegno massimale degli arti inferiori”.
Sulla base di ciò, al sig. va certamente riconosciuto il danno morale Parte_1 nella somma massima liquidabile, pari ad € 85.568,00.
Si ritiene, inoltre, di dover riconoscere un ulteriore aumento del danno biologico o dinamico relazionale, nella misura del 10% a titolo di personalizzazione: in corso di causa, infatti, è emerso che il sig. è padre di una bambina affetta da Parte_1 disturbo dello spettro autistico che, in seguito al divorzio dei genitori, è stata posta in affidamento condiviso.
Ebbene, proprio in ragione dell'incidenza dei postumi permanenti sulla quotidianità dell'attore, dovuta al maggior affaticamento percepito, deve ritenersi che lo svolgimento delle ordinarie attività ludiche e di cura che normalmente contraddistinguono il rapporto padre-figlia, risultino parzialmente compromesse, anche considerato che, nei tempi in cui la minore è collocata presso il sig. , egli se Parte_1 ne occupa autonomamente.
Inoltre, l'attuale stato di sofferenza può ritenersi particolarmente più gravoso per l'attore, tenuto conto delle peculiari esigenze legate alla condizione di salute della bambina che richiede sforzi maggiori e più intensi per ciò che concerne l'accudimento e la cura (si consideri ad esempio che al momento dell'occorso il sig. aveva Parte_1 chiesto un permesso ai sensi della l. 104/1992 per accompagnare la figlia ad una visita).
Si ritiene, pertanto, di dover riconoscere l'ulteriore somma di € 17.113,50 a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale (pari al 10% di € 171.135,00).
pagina 24 di 30 Per effetto della decurtazione da operare a fronte del ritenuto concorso di colpa del danneggiato, la somma liquidabile a titolo di danno morale e della personalizzazione
è pari ad € 41.072,60 (ossia: € 85.568,00 + € 17.113,50 = 102.681,50 - 60%).
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In definitiva, l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale differenziale subito dal sig. , già decurtato della percentuale del 60% per il concorso del Parte_1 danneggiato nella causazione del sinistro, detratto l'indennizzo INAIL, è pari a €
50.387,40 (Ossia: nulla per danno biologico permanente;
€ 9.314,80 per danno biologico temporaneo + € 41.072,60 per danno morale e personalizzazione).
L'importo è così liquidato all'attualità, con la rivalutazione monetaria già maturata.
Non si ritiene invece di riconoscere alcun incremento a titolo di interessi compensativi.
Invero, nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
pagina 25 di 30 Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, nessuna specifica allegazione e prova sul punto è stata formulata dalla parte attrice.
Peraltro, risulta altresì insufficiente il richiamo alla redditività media del danaro nel periodo considerazione, ove tale dato non sia anche rapportato e posto in comparazione con quello rappresentato dal tasso applicato per la rivalutazione della somma.
d. Spese mediche
Il sig. ha chiesto la liquidazione del danno patrimoniale a fronte dagli Parte_1 esborsi che ha dovuto sostenere per fare fronte alle necessarie cure di cui ha avuto bisogno durante il decorso della malattia e per le consulenze medico legali di parte.
Il CTU ha ritenuto la congruità delle spese citate, pari a € 1.092,98, oltre €
230,00 per i trasporti in ambulanza del 05 e 19 gennaio 2019 ed € 1220,00 per la relazione medico legale.
Spetta, dunque, la somma di € 2.452,98, diminuita anch'essa del 60% a fronte del ritenuto apporto causale del danneggiato, per un totale di € 981,20 (arr.).
Da suddetto importo va poi defalcato quanto già corrisposto da INAIL onde ristorare il sig. delle “spese protesi”, per € 445,00, “certificazioni medico Parte_1 legali”, per € 27,50 e “visite accertamento postumi”, per € 30,99 (Cfr. doc. 13).
Sull'importo così residuato (€ 477,70) deve essere applicata la sola rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro fino ad oggi, così essendo dovuto l'importo finale di €
567,51.
pagina 26 di 30 e. Spese per assistenza legale stragiudiziale
L'ultima voce di danno patrimoniale di cui l'attore ha chiesto il ristoro è rappresentata dalle spese per l'assistenza stragiudiziale: l'attore ha prodotto due proposte di parcella del difensore (doc. 11), l'una a titolo di “Competenze e spese per assistenza legale prestata nella fase stragiudiziale della pratica di risarcimento danni” per l'importo complessivo di € 6.618,57 e l'altra a titolo di “Competenze e spese per assistenza legale prestata nell'ambito penale della pratica” per l'importo di € 1.517,48.
Il sig. ha altresì documentato in giudizio l'attività svolta dal difensore Parte_1
e consistita nel fitto carteggio intercorso con la Compagnia convenuta ed il suo liquidatore, finalizzato al raggiungimento di un accordo sul richiesto risarcimento (cfr. doc. 10.a) – 10.u).
Per giurisprudenza ormai consolidata, “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi,
è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. In particolare, in caso di sinistro automobilistico (nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno), le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale prestata da una società di infortunistica stradale hanno natura di danno emergente e la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, dev'essere valutata ex ante, avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso” (cfr. Cass. n. 16612/21 e Cass. n. 6422/17).
Quanto alla prova dell'avvenuto esborso, come detto si tratta di attività tutta documentata ed inoltre “In tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il
"vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta pagina 27 di 30 passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (cfr. Cass. n. 4718/16).
L'art. 20 DM n. 55/14 (Capo IV TF) prevede la liquidazione - in base ai parametri numerici della allegata tabella 25 - della “attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima”: si pone dunque la questione di come interpretare tale 'autonoma rilevanza'.
Al riguardo non pare potersi sostenere che tale requisito sussista solo nell'ipotesi in cui l'attività abbia portato ad una definizione stragiudiziale: si tratta di valutare, con valutazione ex ante, se le spese stragiudiziali in questione fossero potenzialmente utili ai fini della definizione della controversia e non del tutto superflue ed ultronee, costituendo nel primo caso un danno risarcibile quand'anche la lite non sia stata risolta in sede stragiudiziale.
Nel caso di specie l'attività svolta dal legale è stata sicuramente efficace, ancorché non si sia giunti ad una liquidazione del danno già nella fase precedente l'instaurazione del giudizio, tenuto conto della procedura prevista dall'art. 148 del d.lgs.
209/2005.
Tale voce di danno – per spese di assistenza stragiudiziale - viene pertanto riconosciuta come tale, liquidata sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella 25
TF DM 55/2014 come modif. da DM 147/2022 (in vigore all'epoca in cui si è esaurita l'attività stragiudiziale) avuto riguardo al valore della causa secondo il criterio del decisum (scaglione da 52.000,00 a € 260.000,00) e all'attività sopra descritta: in misura pari al valore medio ivi indicato, ovvero € 4.536,00; anche detto importo deve però essere decurtato della percentuale di responsabilità attribuita all'attore, di tal ché
l'importo finale dovuto ammonta a € 1.814,40, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.
************
L'ammontare del danno patrimoniale dovuto al sig. è Parte_1 conclusivamente pari a € 2.381,91, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
f. Danno risarcibile totale pagina 28 di 30 In definitiva, la somma dovuta al sig. a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale e patrimoniale ammonta a complessivi € 52.769,31, oltre interessi legali dalla pronuncia la saldo.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti convenute in solido.
Alla relativa liquidazione si provvede sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/14, come modificati dal DM n. 147/22, per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della causa, secondo il criterio del decisum (scaglione da € 52.001 a € 260.000) (come determinato ai sensi dell'art. 5
T.F.), delle spese documentate (C.U., marche da bollo, notifica), delle questioni trattate oltre che dell'attività svolta, nonché della nota spese prodotta e così applicandosi i valori medi dello scaglione sopra indicato.
Le spese di CTP rientrano tra le spese " che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 25 novembre 1975, n. 3946; Cass., 16 giugno 1990, n. 6956; Cass. 3 il gennaio 2013, n.
84) e, nel caso di specie” - come nel presente - “le spese in parola non sono certamente tali, trattandosi non già di "spesa non necessaria relativa ad una scelta della parte ed antecedente il procedimento" ... ma di spesa inerente all'assistenza alle operazioni del consulente del giudice in corso di causa e alla successiva compilazione della relazione del consulente di parte, la cui nomina costituisce facoltà della parte espressamente prevista dall'art. 201 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 3380/15 e Cass. n. 84/13, nonchè Cass. n.
30289/19).
Parte attrice ha prodotto, relativamente al dott. , la fattura nr. 581/2024 Per_2 del 04/11/2024 per € 976,00 (doc. 16) e, relativamente al dott. la fattura nr. Per_3
90/24 del 08.11.2024 per € 585,60 (doc. 17); detti importi sono dunque riconosciuti in dispositivo unitamente agli esborsi.
Le spese di CTU, liquidate con decreto del 24.01.2025, sono poste in via definitiva a carico delle parti convenute in solido tra loro.
pagina 29 di 30
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Dichiara tenuti e condanna e Controparte_1 CP_3 in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
52.769,31 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- Condanna e in solido tra Controparte_1 CP_3 loro, al rimborso in favore di delle spese di lite, che liquida in € Parte_1
2.389,69 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali,
IVA e CPA come per legge;
- Pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate nel presente giudizio con separato decreto, a carico delle parti convenute in solido tra loro.
Così deciso in Torino, 22.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Francesca Levrino
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 23148/2022 R.G. promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliato in Torino, C.so Parte_1 C.F._1
Vittorio Emanuele II, n. 94 presso lo studio professionale degli avv.ti Matteo Bonatti e
LO AF, che lo difendono e rappresentano, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, giusta procura versata in atti;
-ATTORE-
Contro
c.f. – in persona della sua Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice speciale dott.ssa Responsabile Sinistri e Contenzioso Controparte_2
– elettivamente domiciliato in Torino, Via Cardinal Maurizio 8f, presso lo studio professionale dell'avv. Maurizio Curti che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-CONVENUTA-
e contro c.f. nato a [...] il [...] e ivi residente in [...];
-CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale
CONCLUSIONI:
Per l'attore:
pagina 1 di 30 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le opportune declaratorie del caso,
NEL MERITO
Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del sig. conducente del veicolo investitore Tiguan CP_4 CP_5 tg. EN591CZ di proprietà del sig. assicurato CP_3 Controparte_1
(polizza n. 104011626527) e, conseguentemente,
[...]
Dichiarare tenuti e condannare, in solido fra loro ed ognuno per il proprio titolo, come per legge ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043, 2054 comma 1, 2055 e 2059 c.c.,
18 e 23 L. 14 dicembre 1969 n. 990 e ss. mm. e ii. (leggasi ora D.lgs. n. 209/2005),
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 corrente in Torino, corso Inghilterra n. 3 (C.F. ), e il sig. , P.IVA_1 CP_3 nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] (C.F.:
, al risarcimento in favore dell'attore ricorrente di tutti i danni C.F._2
(patrimoniali e non) dal medesimo patiti in conseguenza del sinistro de quo, così come risultanti in corso di causa anche all'esito dell'espletata CTU medico-legale, previa deduzione delle erogazioni pensionistiche percepite dall'attore, ma solo per poste omogenee di danno (come previsto dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 17407/2016), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, I.V.A. e C.P.A., nonché rimborso forfetario ex art. 15 D.M. 585/94.”
Per la convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni, quand'anche la responsabilità del sinistro per cui è lite non venisse attribuita in toto a
: ritenuta assorbita qualsivoglia pretesa risarcitoria avversaria dalla Parte_1 surroga/regresso per €uro 295.133,15 esperita dall'INAIL in relazione all'indennizzo corrisposto all'attore al riguardo, in ogni caso: assolvere parte convenuta da ogni avversaria domanda,
pagina 2 di 30 con il pieno favore delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 1.12.2022 il sig. ha Parte_1 evocato in giudizio e il sig. e ha Controparte_1 CP_3 rappresentato:
I. che in data 3.12.2018, intorno alle ore 9.55, lasciato il posto di lavoro avvalendosi di un permesso ai sensi della L. 104/92 per poter portare la figlia minore a una visita specialistica, mentre attraversava l'intersezione tra C.so Unione Sovietica e Via
Montevideo, in Torino, sulle strisce pedonali e con luce semaforica che favoriva l'attraversamento pedonale, è stato violentemente urtato dallo specchietto retrovisore e dalle strutture laterali destre dell'autovettura Volkswagen Tiguan tg. EN591CZ, di proprietà del sig. e in quell'occasione condotta dal sig. , CP_3 CP_4 assicurata dalla Compagnia con polizza n. Controparte_1
104011626527;
II. che la suddetta autovettura stava percorrendo ad una velocità non consona la carreggiata centrale del medesimo corso Unione Sovietica verso l'esterno della città e che l'automobilista, avvedutosi della presenza del pedone in mezzo alla strada, anziché arrestarsi, ha suonato il clacson e ha proseguito la marcia, finendo per urtarlo;
III. che gli agenti di Polizia Municipale intervenuti sul luogo nell'immediatezza del sinistro hanno raccolto le dichiarazioni dei sig.ri e , entrambi Testimone_1 Tes_2 passeggeri trasportati dalla , che hanno affermato che l'auto avrebbe goduto CP_5 del verde semaforico all'atto del raggiungimento dell'intersezione Corso Unione/Via
Montevideo, nonché dei sig.ri e , entrambi Testimone_3 Testimone_4 dipendenti g.t.t., che, al momento dell'occorso incidente, si trovavano fermi alla fermata
G.T.T. n. 276 “Montevideo” e che hanno asserito, il primo, di essersi voltato un attimo dopo l'investimento del pedone e di aver visto “che il semaforo per Corso Unione
Sovietica era appena scattato il giallo” e, la seconda, di non sapere riferire quale fosse la fase semaforica;
pagina 3 di 30 IV. che al sinistro ha altresì assistito il sig. il quale, tempo dopo Persona_1
l'incidente, ha riferito di aver visto che il pedone, al momento dell'investimento, godeva di segnale semaforico verde;
V. di essere stato trasportato in ambulanza presso il PS dell'Ospedale CTO di Torino e di essere stato ricoverato presso il Reparto Grandi Traumi per essere sottoposto ad intervento chirurgico di toracotomia sinistra, con resezione segmentale del lobo inferiore il successivo 9.12.2018, di esser poi stato trasferito presso il Reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri (TO) dove, tra l'altro, è stato sottoposto a perizia psichiatrica - dalla quale emergeva un marcato stato depressivo, reattivo all'evento traumatico con quadro clinico caratterizzato da sintomatologia ansiosa, difficoltà a confrontarsi con le limitazioni fisiche e tono dell'umore deflesso - e dal quale è stato poi dimesso solo in data 3.01.2019, con diagnosi di «frattura teca cranica, contusione polmonare sinistra, fratture costali multiple a sinistra, PNX sinistro, lacerazione polo superiore della milza, frattura biossea plurifocale gamba sinistra esposta», (Pag. 3 Atto di citazione)-;
VI. di essere stato sottoposto a intervento di rimozione del fissatore circolare alla gamba sinistra in data 4.07.2019 e che la terapia riabilitativa è proseguita sino al 12.07.2019;
VII. di essersi sottoposto a due perizie che hanno accertato:
- la prima, redatta dal medico legale , la sussistenza di postumi Persona_2 invalidanti permanenti, che il medico ha quantificato nella misura del 34-35% in considerazione del solo danno fisico e del nocumento estetico, nonché una IT di 320 giorni, di cui 40 a totale, 200 a parziale massima al 75% e 80 a parziale massima al
50%;
- la seconda, resa dallo specialista in Neuro-psichiatria Dott. una IP Persona_3 del 10-12%, con riscontro di un “disturbo dell'adattamento, con ansia ed umore depresso (DSM V 309.28, F43.23) a verosimile decorso cronico” (Citazione, pag. 4);
VIII. che, trattandosi di infortunio in itinere, con comunicazione del 18.02.2020, l'INAIL, ritenuta la sussistenza di un grado di menomazione dell'integrità psicofisica del 33%, ha riconosciuto in favore dell'attore una rendita in complessivi € 250.318,29, di cui €
pagina 4 di 30 90.809,74 a titolo di indennizzo del danno biologico, ed € 159.508,55 per danno patrimoniale;
IX. di non potersi più dedicare alle attività assistenziali e/o ludico-ricreative svolte con la figlia minore, affetta da disturbo dello spettro autistico, a causa della facile affaticabilità
e stanchezza anche dopo minimi sforzi e di aver dovuto adeguare il proprio stile di vita alla predetta sopraggiunta condizione, vedendosi dunque costretto ad interrompere le attività sportive e di svago fino ad allora praticate;
X. che nell'ambito del procedimento penale a carico del sig. , n. 1773/19 CP_4
R.G.N.R., imputato per il delitto di cui all'art. 590 bis, cc. 1 e 7 c.p., è stata disposta la sospensione del giudizio per mesi otto, con messa in prova dell'imputato per il periodo di 28 settimane e che il giudice, preso atto del mancato accordo transattivo con la
Compagnia assicuratrice coevocata nel presente giudizio, ha imposto il versamento di una somma simbolica, pari ad euro 300,00, a favore della parte lesa e, successivamente, ha dichiarato l'estinzione del reato, senza procedere ad alcun accertamento in ordine alla responsabilità del conducente dell'autovettura ; CP_5
XI. che la lunga e articolata procedura per la composizione stragiudiziale della controversia ha avuto esito negativo per avere, la Compagnia convenuta ritenuto che la responsabilità per l'occorso sarebbe da addebitare al comportamento dell'attore per aver attraversato con il rosso semaforico e che il danno risultava gestito dall'INAIL;
XII. che l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita inviato alla odierna società convenuta, oltre che ai sig.ri e è stato respinto CP_4 CP_3 dalla prima e non riscontrato dai secondi;
XIII di aver sostenuto spese mediche e per l'espletamento delle perizie di parte, nonché legali per l'assistenza nel corso della fase stragiudiziale, prodromica all'instaurazione del presente giudizio.
Il sig. ha dunque concluso chiedendo, nel merito e in via principale, Parte_1 la condanna dei convenuti in solido tra loro, ai sensi degli artt. 2053, 2054 comma I,
2055 e 2059 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre alla personalizzazione, dedotta la quota parte del danno biologico indennizzato dall'INAIL, secondo il criterio dello scomputo per poste omogenee, oltre alle spese per pagina 5 di 30 assistenza legale stragiudiziale, nonché interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
Con comparsa del 3.2.2023 si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando nell'an e nel quantum le allegazioni e pretese avversarie.
[...]
In particolare, la Compagnia convenuta:
a. ha confutato la ricostruzione del fatto storico operata dall'odierno attore, osservando come la dinamica dell'accaduto, tempestivamente rilevata dagli operatori della Polizia
Municipale, non permetta di ravvisare nella condotta del sig. alcuna CP_4 violazione dell'art. 191 C.d.S.;
b. con riferimento al quantum debeatur, ha eccepito:
. come risulti un danno biologico permanente pari al 38% e non già al 42%, con riduzione di un terzo della durata della inabilità biologica temporanea prospettata dall'attore;
. la necessità di compensare gli importi che l'attore ha percepito e percepirà dall'INAIL dalla somma eventualmente liquidata in questa sede a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
. che, ai fini della determinazione della somma eventualmente liquidata in questa sede a titolo di risarcimento del danno, debba tenersi debito conto dell'apporto causale del danneggiato nella causazione del sinistro.
Rilevato che le erogazioni indennitarie percepite dall'odierno attore attraverso l'INAIL, per complessivi € 301.382,60, siano tali da assorbire l'ammontare risarcitorio in questa sede liquidabile al sig. , ha concluso chiedendo, Parte_1 Controparte_1 nel merito in via principale, l'assoluzione da ogni avversaria pretesa.
Nella contumacia del convenuto non costituitosi in giudizio CP_3 nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione in data 1.12.2022, in corso di causa, assegnati i termini ex art. 186 comma VI c.p.c., sono stati escussi i testi intimati sui capitoli di prova ammessi;
è stata disposta ed espletata CTU volta ad accertare, tra l'altro, la sussistenza ed eventualmente l'entità delle lesioni riportate dall'odierno attore;
le parti – mediante scambio di note scritte con termine ex art. 127 ter c.p.c. – hanno precisato le rispettive conclusioni come in epigrafe indicate e la causa, con ordinanza in pagina 6 di 30 data 16.9.2025, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
************
1. Sulla dinamica del sinistro
Occorre premettere che non è stata avanzata contestazione alcuna in merito alla storicità del fatto per cui è causa: nelle circostanze di luogo e tempo sopra indicate e dedotte in atto di citazione, il sig. è stato urtato dallo specchietto retrovisore Parte_1
e dalle strutture laterali destre dell'autovettura Volkswagen Tiguan di proprietà del convenuto e, in quell'occasione, condotta dal sig. , mentre CP_3 CP_4 stava attraversando il Corso Unione sovietica utilizzando le strisce pedonali.
Quanto alla effettiva dinamica del sinistro ed all'apporto causale dei soggetti coinvolti, invece, la Compagnia, sin dalla comparsa costitutiva, ha fornito una prospettazione pressoché opposta a quella resa dall'attore, relativamente alla condotta del guidatore l'autovettura Wolkwagen e del pedone, nonché al colore del semaforo regolante l'attraversamento pedonale percorso dall'attore al momento del sinistro.
Infatti, con riferimento al primo profilo, mentre il sig. ha asserito di Parte_1 aver visto l'auto di proprietà del sig. procedere ad una velocità non CP_3 consona e che il conducente, avvedutosi della presenta del pedone, anziché arrestare la propria corsa, avesse suonato il clacson e proseguito la propria marcia così finendo con l'urtarlo, la convenuta ha osservato come gli operatori della Polizia Municipale tempestivamente intervenuti sul luogo del sinistro non abbiano ravvisato nella condotta del sig. alcuna violazione dell'art. 191 C.d.S., che impone ai guidatori di CP_4 prevenire movimenti scorretti o maldestri dei pedoni.
Con riferimento al secondo profilo, poi, mentre l'attore ha affermato di aver atteso che il semaforo regolante l'intersezione tra C.so Unione Sovietica e Via
Montevideo fosse verde prima di intraprendere l'attraversamento, , Controparte_1 sulla scorta delle dichiarazioni rese dai sig.ri e agli agenti di polizia Tes_1 Tes_2
Municipale tempestivamente intervenuti sul luogo del sinistro, ha ritenuto che il sig.
avesse attraversato malgrado il semaforo rivolto ai pedoni fosse rosso. Parte_1
Occorre premettere che secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, “In
pagina 7 di 30 materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame” (Cass., Sez. III, Ord. n. 2433 del 25.01.2024)
E ancora “in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente” (Cfr. Cass. Sez. III, Ord. n.
20137/2023).
Quindi, se, da un lato, la Suprema Corte ha a più riprese affermato che l'eventuale positivo accertamento di un comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è di per sé sufficiente ad affermarne la sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (ex multis, Cass. Civ. n. 8663 del 4.04.2017), d'altro canto detta presunzione
“non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. […]” (Cass. civ. sez. 3, sent. n. 24204/2014).
Appare dunque opportuno procedere alla disamina della documentazione versata in atti dalle parti e delle risultanze emerse all'esito dell'espletata attività istruttoria.
L'attore ha anzitutto prodotto i Verbali di Polizia Municipale (doc. 1 fasc. attoreo) dai quali, relativamente alla dinamica dell'occorso, si apprende:
. che “Al momento del sinistro, le condizioni meteorologiche erano di sereno,
l'illuminazione era luce diurna, la visibilità non era ostruita, il traffico era scorrevole” e pagina 8 di 30 che il fondo stradale di C.so Unione Sovietica e di Via Montevideo si presentava in buone condizioni;
. che “Nella circostanza del sinistro […] presumibilmente il veicolo procedeva regolarmente” e che sullo stesso erano presenti tre passeggeri (pag.1), ossia “il passeggero ” che si trovava nella parte posteriore dell'auto (pag. 2) Tes_2 nonché “il passeggero che invece occupava il sedile anteriore Testimone_1 dell'automobile (pag. 2), entrambi sentiti a sommarie informazioni, unitamente al conducente, ; CP_4
. che “Nella circostanza del sinistro […] presumibilmente il pedone attraversava la strada ad un passaggio pedonale protetto da semaforo, o da agente rispettando le segnalazioni” (pag. 2);
. che al sinistro ha assistito “il testimone e “il testimone Testimone_5
” e che i due, sentiti nell'immediatezza del sinistro dagli Agenti di Testimone_4
Polizia, hanno dichiarato: il primo, di essersi trovato “fermo alla fermata n. 276
“Montevideo” rivolto con le spalle all'impianto semaforico di via Montevideo quando c'è stato l'investimento del pedone, alle ore 9.55 circa”, di essersi immediatamente voltato nella direzione ove era avvenuto il sinistro e di aver “visto chiaramente che il semaforo per C.so Unione Sovietica era appena scattato il giallo”; la seconda, di essersi trovata
“ferma alla fermata n. 276 “Montevideo”, con lo sguardo rivolto “verso l'impianto semaforico di via Montevideo”, di aver notato “un pedone fermo sull'attraversamento pedonale nord, sulla parte destra di C.so Unione Sovietica carreggiata centrale ma oltre i binari del tram” quando “è sopraggiunto un veicolo da C.so Unione sovietica direzione esterno città” e di non saper riferire in merito alla luce semaforica regolante l'attraversamento pedonale al momento del sinistro.
In secondo luogo, l'attore ha versato in atti una lettera redatta dal sig. Per_1 atata 13.6.2020, il quale ha scritto: “Il giorno 03.12.2018 alle ore 09.55 circa
[...] mi trovavo sull'autovettura aziendale […] Ero fermo sul controviale di C.so Unione
Sovietica all'intersezione con via Montevideo quanto nell'effettuare la svolta a sinistra per immettermi sul Corso Unione Sovietica con la luce verde direzione dal controviale di
Corso Unione Sovietica in direzione via Montevideo. Notavo un pedone pagina 9 di 30 sull'attraversamento pedonale alla mia sinistra che carambolava per terra in quanto investito da un'autovettura che sopraggiungeva da Corso Unione Sovietica in direzione esterno città. Posso affermare che il semaforo proiettava luce verde nel senso di marcia del pedone. Preciso che solo successivamente ho capito che quel pedone era il sig.
, che lavora con me presso il CSI. Il giorno del fatto non mi sono potuto Parte_1 arrestare […]” (doc. 2 fasc. attoreo).
Ciascun testimone oculare - ad eccezione del sig. - è stato sentito Tes_2 all'udienza del 05.06.2024.
In particolare, il sig. passeggero, ha dichiarato di ricordare che Testimone_1
“che avevamo il semaforo verde e ricordo il pedone che guardava dal lato opposto al nostro senso di marcia, vale a dire dalla parte opposta rispetto a noi e non guardava le macchine arrivare dalla sua sinistra;
il pedone si trovava a destra rispetto al corso, si trovava in prossimità della carreggiata dove passano le macchine, nello spazio tra il controviale e il viale la strada” ossia “…nello spazio dove si trovano i binari del tram … comunque molto vicino alla carreggiata del viale dove transitavano le macchine.”.
Ha poi ricordato che, al momento dell'impatto, “vi è stato un movimento improvviso del pedone e infatti non c'è stato uno spostamento verso destra della macchina nel senso di una deviazione della macchina verso il pedone. I ha cercato CP_3 di evitare il pedone con una manovra verso sinistra.” e ha dichiarato di poter affermare che “Il pedone aveva chiaramente il semaforo rosso…” e di esserne certo dal momento che “…noi avevamo sicuramente il semaforo verde per quanto riguarda il passaggio delle macchine”.
A specifica domanda ha poi affermato di ricordare il colpo di clacson di avvertimento per il pedone e che il pedone ebbe a compiere un passo improvviso verso il centro della strada.
Il Sig. ha riferito di essersi trovato “con la collega Testimone_5
alla fermata proprio di fronte ai ”, la quale è posta “a destra Parte_2 Parte_3 del corso Unione avendo come direzione l'esterno città”, di aver “sentito il tonfo” e di essersi immediatamente girato e di aver dunque notato “una persona per terra con il ginocchio girato al contrario…sull'attraversamento della strada”.
pagina 10 di 30 Ha precisato di non ricordare “…di aver visto il momento dell'investimento.”
Con riferimento alla luce semaforica, presa visione del verbale redatto dai Vigili intervenuti che hanno riportato le dichiarazioni da lui rese nell'immediatezza del sinistro, ha dichiarato di non ricordare “di aver visto il semaforo” pur confermando quanto in precedenza dichiarato alle forze dell'ordine.
La sig.ra ha invece riferito di aver “assistito all'impatto”, di aver Testimone_4
“visto il pedone attraversare con il semaforo rosso e mentre era al telefono, attraversava dai verso il giardino, attraversava sulle strisce pedonali” e Parte_3 che l'automobile, che “Stava sopraggiungendo…da Corso Sebastopoli direzione corso
Giambone, sul viale centrale” , “ha provato a scansarlo ma lo ha urtato con il parafango di destra” a tal fine spostandosi “a sinistra per evitare il pedone, non andava veloce.”.
Sebbene, poi, in un primo momento abbia ribadito di essere sicura che il semaforo regolante l'attraversamento pedonale fosse rosso e di poterlo affermare
“perché quando l'ho visto attraversare ho guardato il semaforo e ho visto che il pedone era distratto dal telefono”, ha poi precisato di avere “vaghi ricordi” in ordine alla luce semaforica e di non essere “sicura che fosse rosso”.
Ha infine ribadito che il pedone aveva il cellulare in mano al momento del sinistro, dal momento che “gli è volato per terra quando è stato urtato e io l'ho recuperato distrutto per terra”.
Il sig. ha invece chiarito che, al momento dell'occorso, si trovava alla Per_1 guida dell'auto aziendale intento a percorrere il “controviale di destra, con direzione esterno città, perché eravamo appena usciti dalla sede dell'azienda, che si trova su corso unione 216.”, fermo in attesa che diventasse verde “la freccia … del semaforo per svoltare a sinistra e prendere il viale verso il centro città, con una svolta a U, proprio davanti all'università, i . Parte_3
Ha poi ricordato di aver notato persone intente a soccorrere un pedone a terra che si trovava “sulle strisce…alla destra del suv rispetto alla direzione del suv” che si
“teneva le costole e rotolava”.
Precisato di non aver assistito al momento dell'impatto, perché “arrivato al semaforo … si è immediatamente accesa la freccia verde per svoltare a sinistra” e pagina 11 di 30 dunque di non essere rimasto fermo, ha inoltre riferito che “Il semaforo per il pedone era verde” e di poterlo dire “perché all'epoca… il semaforo che c'è nell'intersezione tra corso unione e via Montevideo prevedeva l'accensione della freccia per la svolta a sinistra dal controviale nel corso o in via Montevideo e nello stesso momento si accendeva anche il semaforo verde per l'attraversamento pedonale di corso unione.
Nello stesso momento il semaforo del viale centrale per il passaggio dele auto è rosso.”.
Ha poi chiarito che “Adesso il funzionamento del semaforo è cambiato nel senso che quando si accende la freccia a sinistra con la luce verde, il semaforo per l'attraversamento pedonale resta rosso per circa 30 secondi e poi diventa verde”.
È infine stato sentito il sig. , collega dell'odierno attore. Il Testimone_6 teste ha aggiunto che “All'epoca del sinistro a dicembre 2018 il semaforo che si trova nell'intersezione tra via Montevideo e Corso Unione prevedeva la luce semaforica verde sia per chi svoltava verso sinistra dal controviale al viale sia per l'attraversamento pedonale del viale centrale. Il semaforo per l'attraversamento delle macchine nel viale è rosso. Adesso invece quando è verde la freccia che consente la svolta a sinistra dal controviale al viale, è rosso il semaforo dell'attraversamento pedonale. Per i pedoni diventa verde il semaforo quando scatta il rosso per chi svolta dal controviale al viale.”.
Dalla lettura congiunta dei summenzionati atti, con riferimento alla condotta del sig. , può ritenersi provato come l'attore: Parte_1
. nell'imminenza del sinistro, si trovasse in prossimità dei binari del tram, comunque oltre la banchina deputata alla sosta pedonale tra il controviale e il viale principale di
C.so Unione Sovietica (Cfr. testimonianza di e dichiarazioni a IT, nonché IT di Tes_1
e ); Tes_2 Tes_4
. all'atto dell'attraversamento, fosse distratto dall'uso del cellulare (Cfr. testimonianza
) o perché intento a guardare in direzione opposta rispetto a quella da cui è Tes_4 sopraggiunta la (Cfr. testimonianza e IT ); CP_5 Tes_7 Tes_2
. avesse fatto un “movimento improvviso” verso il centro della carreggiata (Cfr. dichiarazioni “mentre sopraggiungevamo all'altezza del pedone, questo faceva Tes_1 un altro passo in avanti”; “ricordo il passo improvviso del pedone verso di noi che non ci aspettavamo la sua reazione”);
pagina 12 di 30 . avesse udito un colpo di clacson suonato dal conducente dell'auto che stava sopraggiungendo dal centro città (atto di citazione, IT Todaro, IT e testimonianza di
. Tes_1
Con riferimento alla condotta del conducente dell'auto, invece, risulta come il sig.
: CP_4
. si fosse avveduto della presenza del pedone (Cfr. dichiarazioni a IT dei sig.ri CP_4
, e : “abbiamo notato un pedone che si trovava sull'attraversamento
[...] Tes_1 Tes_2 pedonale nord che si trovava già oltre i binari, alla nostra destra.”; “mi trovavo nella parte sinistra della semicarreggiata in quanto avevo notato un pedone fermo sull'attraversamento pedonale nord”);
. si fosse accorto del fatto che il pedone fosse distratto (“avevo notato un pedone … con lo sguardo rivolto verso la direzione opposta alla mia”, IT;
Cfr. anche CP_4 dichiarazioni sig.ri ); Tes_1 Tes_2
. avesse suonato il clacson per farsi notare dal pedone (“ho dato un colpo di clacson al pedone per fare in modo che si accorgesse del mio veicolo”, Cfr. anche dichiarazioni
); Tes_1 Tes_2
. avesse tentato una manovra per scansarlo (Cfr. dichiarazioni “ha tentato di Tes_1 spostarsi il più possibile verso il centro carreggiata, ma poiché dalla parte opposta sopraggiungevano altri veicolo non poteva transitare più a sinistra di quanto già non fosse”, nonché teste : “il conducente dell'auto ha provato a spostarsi a sinistra Tes_4 per evitare il pedone”);
. stesse procedendo ad una velocità adeguata (teste : “non andava veloce”) e Tes_4 abbia “rallentato ulteriormente” alla vista del pedone (Cfr. dichiarazioni . Tes_1
Occorre poi prendere atto delle divergenze emerse con riferimento al colore del semaforo regolante l'attraversamento pedonale.
Infatti:
. la teste è più volte caduta in contraddizione, avendo dapprima dichiarato ai Tes_4
Vigili Urbani intervenuti sul luogo del sinistro di non saper riferire su punto, salvo poi asserire innanzi al giudice, in un primo momento, di essere sicura che la luce per il pedone fosse rossa e, in un secondo momento, di non esserne così certa;
pagina 13 di 30 . anche il Sig. è caduto in evidenti e plurime contraddizioni. L'automobilista, Per_1 dopo aver dato atto, nella dichiarazione scritta resa oltre un anno e mezzo dopo il sinistro (doc. 2 fasc. attoreo), di poter “affermare che il semaforo proiettava luce verde nel senso di marcia del pedone”, essendo lo stesso teste “fermo sul controviale di C.so
Unione Sovietica all'intersezione con via Montevideo” al momento dell'occorso e avendo notato “un pedone sull'attraversamento pedonale alla mia sinistra che carambolava per terra in quanto investito da un'autovettura che sopraggiungeva da Corso Unione
Sovietica in direzione esterno città”, in sede di audizione testimoniale ha invece dichiarato di non aver “visto il momento dell'impatto”, poiché, giunto al semaforo del controviale “si è immediatamente accesa la freccia verde per svoltare a sinistra” e di non essere rimasto fermo, di essersi poi dovuto fermare “in quanto c'erano pedoni accorsi sulla strada”;
. il teste che innanzi agli agenti di Polizia Municipale aveva affermato di aver Tes_3
“visto chiaramente che il semaforo per C.so Unione Sovietica era appena scattato il giallo”, sentito in udienza ha dichiarato di non saper riferire sul punto, dal momento che egli dava le spalle alla strada;
. il sig. terzo trasportato sull'auto, tanto a IT quanto in sede di escussione Tes_1 testimoniale ed in sostanziale coerenza rispetto a quanto dichiarato, nell'immediatezza del fatto agli agenti intervenuti, anche dal sig. , ha confermato che il semaforo Tes_2 regolante il traffico in uscita di C.so Unione Sovietica fosse verde, circostanza, questa, che porta a escludere che, contemporaneamente, lo fosse anche quello deputato alla regolamentazione dell'attraversamento pedonale.
*********
Così ricostruito il compendio probatorio, si ritiene che la responsabilità per l'occorso vada imputata, sebbene in differente misura, tanto all'automobilista, quanto al pedone.
Nel caso di specie, infatti, si evidenzia, da un lato, una condotta di guida del sig.
in violazione del disposto dell'art. 141 C.d.S., a mente del quale il CP_4 conducente di un autoveicolo deve sempre “essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del pagina 14 di 30 veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”
e, altresì, “ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi […] in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza…”.
Egli, infatti, pur non essendo emersi elementi tali da ritenere che stesse procedendo ad una velocità non consona alle caratteristiche della strada, anche in ragione delle condizioni del traffico ragionevolmente presenti su di un'arteria cittadina in una fascia oraria di punta, non ha tuttavia arrestato la propria corsa, benché si fosse avveduto della presenza del pedone ben oltre il margine della carreggiata.
Dall'altro lato, non può non sottolinearsi come la condotta del sig. si Parte_1 ponga in contrasto con il disposto dell'art. 190 C.d.S., che vieta ai pedoni di “sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità” - necessità che, nel caso di specie, non risulta - e, più in generale, come egli non abbia usato le cautele che si impongono a tutti gli utenti della strada ed ai pedoni.
In primo luogo, si ritiene non provata la circostanza tale per cui egli avrebbe attraversato con il favore del verde semaforico.
Al riguardo, anzi, occorre segnalare come la coerenza delle dichiarazioni rese, anche nell'immediatezza dei fatti, dai sig.ri e (quest'ultimo anche sentito Tes_2 Tes_1 come teste in giudizio), depone nel senso di ritenere che, al momento in cui il sig.
ha attraversato la strada, il semaforo regolante l'attraversamento pedonale Parte_1 fosse presuntivamente ancora rosso.
Di contro il teste a riportato una ricostruzione della circostanza frutto di Per_1 una propria deduzione (“perché all'epoca … il semaforo che c'è nell'intersezione tra corso unione e via Montevideo prevedeva l'accensione della freccia per la svolta a sinistra dal controviale nel corso o in via Montevideo e nello stesso momento si accendeva anche il semaforo verde per l'attraversamento pedonale di corso unione”) piuttosto che la narrazione di un fatto storico personalmente osservato, tenuto conto che a differenza di quanto reso nella dichiarazione scritta del 13.6.2020, in sede testimoniale egli ha riferito di non aver “visto il momento dell'impatto”, poiché, giunto al semaforo del controviale “si è immediatamente accesa la freccia verde per svoltare a pagina 15 di 30 sinistra” e di non essere rimasto fermo, di essersi poi dovuto fermare “in quanto c'erano pedoni accorsi sulla strada”.
Ed anzi, proprio la circostanza riportata dal teste relativa al fatto che egli avesse immediatamente intrapreso la svolta a sinistra dal controviale, avendo la freccia verde favorevole e di essersi subito dopo arrestato, per aver trovato il sedime occupato dai passanti intenti a prestare soccorso al pedone a terra, potrebbe condurre a ritenere che, in considerazione delle tempistiche, il pedone si trovasse già ad aver intrapreso l'attraversamento sulle strisce pedonali allorché aveva ancora la luce semaforica rossa, quando è stato investito.
In secondo luogo, risulta provato come il sig. si fosse spinto, Parte_1 soffermandocisi, ben oltre la zona specificamente deputata alla sosta dei pedoni presente tra il viale e il controviale di C.so Unione Sovietica, al punto di poter essere scorto a distanza dall'auto in transito ed essere notato da un astante (Cfr. dichiarazione sig.ra ai Vigili: “Ho notato un pedone fermo sull'attraversamento pedonale Tes_4 nord…oltre i binari del tram”).
In terzo luogo, è altresì emerso come il pedone si sia accinto ad attraversare la strada o guardando dal lato opposto rispetto a quello da cui sopraggiungevano le auto,
o guardando il cellulare, in ogni caso distrattamente, al punto da ignorare il colpo di clacson dell'auto che sopraggiungeva.
In quarto e ultimo luogo, l'allegazione attorea tale per cui il Sig. stesse CP_3 procedendo ad una velocità non consona rispetto al luogo teatro del sinistro, è rimasta del tutto indimostrata.
Tali elementi conducono, in definitiva, a ritenere una concorrente responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro de qua, che si reputa opportuno individuare nella misura del 40% a carico del conducente del veicolo e del 60% a carico del pedone.
2. Sulla quantificazione del danno a. Danno biologico permanente
Vengono ora in considerazione le voci di danno e poste risarcitorie richieste dall'attore.
Anzitutto, onde comprovare la sussistenza e l'entità del danno non patrimoniale pagina 16 di 30 sofferto, parte attrice ha versato in atti documentazione medica, nonché una relazione del medico-legale dott. (doc. 5) e una perizia psichiatrica a firma del dott. Per_2 [...]
(doc. 6). Per_3
In corso di giudizio è poi stata disposta CTU medico legale, che ha accertato:
. la sussistenza di postumi - consistenti in “algie toraciche con difficoltà respiratorie in esiti di multiple fratture costali e di osteotomia della sesta quinta quarta e terza costa a sx e resezione polmonare parziale, da artralgie alla spalla dx, algie alla gamba sx con disagio funzionale al ginocchio e alla caviglia di sx con instabilità anteriore del ginocchio;
dagli esiti inestetici al torace […] un Disturbo dell'Adattamento Misto con Ansia e Umore
Depresso (F43.23 come da DSM 5 TR) definibile come Non Complicato.” - tali da determinare un danno biologico permanente pari al 38%;
. che le lesioni riportate non sono suscettibili di miglioramento e che le stesse
“pregiudicano totalmente la pratica degli sport di contatto e di quelle attività anche ludico ricreative che richiedano atti respiratori sotto sforzo” e rendono disagevole “quelle attività che prevedano impegno massimale degli arti inferiori”.
I CCTTPP non hanno svolto osservazioni.
Ritenuto, pertanto, di condividere le risultanze della CTU, perché chiare, adeguatamente motivate, esenti da vizi logici ed assunte nel contraddittorio con le parti ed i rispettivi consulenti, sulla base delle riportate conclusioni, occorre procedere alla liquidazione del danno, dando applicazione alle Tabelle milanesi vigenti ed. 2024 (Cass.
7272/12 conf. Cass. 17018/18, quanto all'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione), trattandosi di lesioni c.d. macro permanenti, derivanti dalla circolazione di veicoli e non potendo ancora trovare applicazione il DPR 13 gennaio
2025, n. 12, con il quale è stato approvato il “Regolamento recate la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'art. 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”, il quale, ai sensi dell'art. 5 del reg. stesso, applicarsi solo per la liquidazione dei danni causati da sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore (5 marzo 2025).
pagina 17 di 30 Tenuto allora conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro (50 anni) e della
IP stabilita dalla CTU al 38%, la somma spettante a titolo di danno biologico permanente ammonta ad € 171.135,00.
Il suddetto importo va rideterminato a fronte del ritenuto concorso dell'attore per la quota del 60% ex art. 1227 c.c.: per l'effetto, il risarcimento deve essere determinato nella somma di € 68.454,00 (pari al 40% del totale).
Deve inoltre considerarsi che dalla documentazione versata in atti (Cfr. doc 13 fasc. attoreo e doc. 1 fasc. parte convenuta) risulta che l'INAIL abbia previsto in favore del sig. l'erogazione di una somma a titolo di indennizzo per il danno Parte_1 biologico pari ad € 90.809,74.
Giova ricordare che nella giurisprudenza della Cassazione il principio della compensatio lucri cum damno è ormai stato recepito;
è la caratteristica stessa della responsabilità civile da illecito, che è per sua natura ripristinatoria, a vietare che il danneggiato possa conseguire, a titolo di risarcimento, qualcosa di più di quanto gli è stato sottratto a causa del fatto dannoso;
in materia di danno da emotrasfusioni con sangue infetto il principio fu enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte già con la sentenza 11 gennaio 2008, n. 584 e successivamente, le Sezioni Unite sono intervenute ancora in argomento con un gruppo di pronunce del 2018, fra le quali è opportuno richiamare, in particolare, la sentenza 22 maggio 2018, n. 12567, nella quale si è detto che, in ossequio al suindicato principio, dall'ammontare del danno subito in una fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'ente pubblico, in conseguenza di quel fatto, essendo tale indennità rivolta a fronteggiare e a compensare direttamente il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore o assistente per le esigenze della vita quotidiana del minore reso disabile per negligenza al parto (analogo principio è stato affermato nella coeva sentenza n. 12566 del 2018 in relazione alla rendita corrisposta dall'INAIL a titolo di infortunio in itinere).
pagina 18 di 30 I principi enunciati dalle Sezioni Unite hanno trovato più volte applicazione in relazione a fattispecie diverse (si vedano, tra le altre, le sentenze 19 febbraio 2019, n.
4734, 5 luglio 2019, n. 18050, e l'ordinanza 17 maggio 2023, n. 13540).
Va osservato inoltre che ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 è stato inserito il danno biologico nella copertura assicurativa pubblica, mentre in passato l'indennizzo a carico dell'INAIL si riferiva esclusivamente alla riduzione della capacità lavorativa ed invero la Cassazione escludeva la necessità di decurtare dal risarcimento del danno biologico quanto la vittima avesse percepito dall'ente previdenziale, trattandosi di somme erogate a titolo di indennizzo della lesione dell'attitudine al lavoro di cui all'art. 74, d.p.r. n. 1124 del 1965 (Cass. 25327/16).
Sulle modalità attuative per operare in concreto la compensatio lucri cum damno, merita di essere richiamata la sentenza n. 9112/19 con cui la Suprema Corte ha chiarito:
“In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione
Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente” (conf. Cass. 25327/16, secondo cui “il credito risarcitorio residuo spettante a chi, avendo patito una lesione della salute, abbia ottenuto dall'INAIL un indennizzo del danno biologico ai sensi del d.lgs. n. 38 del 2000,
pagina 19 di 30 va liquidato non già sottraendo dal grado percentuale di invalidità permanente, individuato sulla base dei criteri civilistici, quello determinato dall'Inail coi criteri dell'assicurazione sociale, bensì, dapprima, monetizzando l'uno e l'altro grado di invalidità, e successivamente sottraendo il valore capitale dell'indennizzo Inail dal credito risarcitorio aquiliano”).
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, tenuto conto dell'ammontare del danno biologico permanente, decurtata la percentuale corrispondente alla ritenuta responsabilità dell'attore (60%), sottratta la somma liquidata dall'INAIL a titolo di danno biologico ed erogata al danneggiato per le lesioni subite in conseguenza del sinistro de quo, non residua alcun danno differenziale liquidabile in favore dell'attore per tale posta risarcitoria, essendo la somma percepita dall'ente previdnziale pienamente satisfattiva.
b. Danno biologico temporaneo
Viene ora in considerazione il periodo di inabilità temporanea.
La CTU, a fronte della documentazione versata in atti, ha accertato un IBT di giorni 300, di cui 40 a totale, 130 al 75% e 130 al 50%.
Venendo, dunque, alla relativa liquidazione, prendendo a base di calcolo il valore monetario del punto di ITT stabilito dalle citate tabelle Milanesi ed. 2024 (€ 115,00), il danno biologico da inabilità temporanea deve essere determinato come di seguito:
ITT per giorni 40: € 4.600,00
ITP al 75% per giorni 130: € 11.212,50
ITP al 50% per giorni 130: € 7.475,00
Totale € 23.287,50
Anche detto importo va rideterminato a fronte del ritenuto concorso, ex art. 1227
c.c., dell'attore nella causazione del sinistro.
Di talché, l'ammontare dovuto a titolo di risarcimento del danno da inabilità temporanea è pari ad € 9.314,80.
Essendo stato affermato dalla Suprema Corte che “In tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento (nella specie derivante da un demansionamento), l'indennizzo erogato dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38
pagina 20 di 30 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del
1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente”. (Cass.
4972/2018); ne consegue che le somme corrisposte dall'ente “devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo” (Cass. 30293/23), nessuna compensazione può essere operata con riferimento alla predetta posta risarcitoria.
In ogni caso, la somma di € 38.061,91 indicata nel prospetto delle somme erogate dall'INAIL (doc. 13 fasc. attoreo e doc. 2 fasc. convenuto), deve ritenersi essere stata corrisposta dal predetto ente all'attore quale indennità temporanea a fronte della mancata retribuzione per il periodo 07.12.2018 al 27.09.2019 e dunque a titolo di indennizzo patrimoniale.
c. Danno morale e personalizzazione
Occorre ora soffermarsi sulla domanda attorea volta ad ottenere il riconoscimento del danno morale e della personalizzazione.
Come noto “Nel caso di lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d.
"categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.). Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute” (cfr. Cass. n.
24473/20).
pagina 21 di 30 Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di AN (che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'articolo 138, punto 3, del novellato Codice delle assicurazioni” (cfr. Cass. n. 25164/20 conf. Cass. 7892/24).
Si legge in particolare in motivazione che “attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto […] ancora oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta,
l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte quelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica...”, non ravvisandosi “ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e pagina 22 di 30 psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (nello stesso senso si veda anche Cass. 20661/2024).
Inoltre, è stato precisato che “un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva;
tanto più grave infatti sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (Cass. 19922/2023 conf. Cass. 25164/20).
Quanto alla personalizzazione del danno, per giurisprudenza costante “Il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato ..., ordinariamente liquidato con il metodo cosiddetto tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni a ogni persona, può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (cfr. da ultimo Cass. 31681/24 conf. Cass. 5984/25 che parla di “conseguenze anomale e del tutto peculiari”, conf. 5865 del 04/03/2021 e 28988 del 11/11/2019).
Ancora, “La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'"id quod pagina 23 di 30 plerumque accidit", trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. Cass. n. 24227/22).
Venendo al caso di specie, l'attore ha allegato di essere stato costretto ad interrompere le attività sportive e di svago svolte in precedenza, in quanto i postumi lesivi residuati comportano un precoce affaticamento del fisico anche legato alla lesione polmonare subita e tali circostanze hanno ricevuto riscontro anche in seno all'accertamento tecnico condotto, laddove la già richiamata CTU ha accertato che “Le menomazioni pregiudicano totalmente la pratica degli sport di contatto e di quelle attività anche ludico ricreative che richiedano atti respiratori sotto sforzo;
disagio in quelle attività che prevedano impegno massimale degli arti inferiori”.
Sulla base di ciò, al sig. va certamente riconosciuto il danno morale Parte_1 nella somma massima liquidabile, pari ad € 85.568,00.
Si ritiene, inoltre, di dover riconoscere un ulteriore aumento del danno biologico o dinamico relazionale, nella misura del 10% a titolo di personalizzazione: in corso di causa, infatti, è emerso che il sig. è padre di una bambina affetta da Parte_1 disturbo dello spettro autistico che, in seguito al divorzio dei genitori, è stata posta in affidamento condiviso.
Ebbene, proprio in ragione dell'incidenza dei postumi permanenti sulla quotidianità dell'attore, dovuta al maggior affaticamento percepito, deve ritenersi che lo svolgimento delle ordinarie attività ludiche e di cura che normalmente contraddistinguono il rapporto padre-figlia, risultino parzialmente compromesse, anche considerato che, nei tempi in cui la minore è collocata presso il sig. , egli se Parte_1 ne occupa autonomamente.
Inoltre, l'attuale stato di sofferenza può ritenersi particolarmente più gravoso per l'attore, tenuto conto delle peculiari esigenze legate alla condizione di salute della bambina che richiede sforzi maggiori e più intensi per ciò che concerne l'accudimento e la cura (si consideri ad esempio che al momento dell'occorso il sig. aveva Parte_1 chiesto un permesso ai sensi della l. 104/1992 per accompagnare la figlia ad una visita).
Si ritiene, pertanto, di dover riconoscere l'ulteriore somma di € 17.113,50 a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale (pari al 10% di € 171.135,00).
pagina 24 di 30 Per effetto della decurtazione da operare a fronte del ritenuto concorso di colpa del danneggiato, la somma liquidabile a titolo di danno morale e della personalizzazione
è pari ad € 41.072,60 (ossia: € 85.568,00 + € 17.113,50 = 102.681,50 - 60%).
**********
In definitiva, l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale differenziale subito dal sig. , già decurtato della percentuale del 60% per il concorso del Parte_1 danneggiato nella causazione del sinistro, detratto l'indennizzo INAIL, è pari a €
50.387,40 (Ossia: nulla per danno biologico permanente;
€ 9.314,80 per danno biologico temporaneo + € 41.072,60 per danno morale e personalizzazione).
L'importo è così liquidato all'attualità, con la rivalutazione monetaria già maturata.
Non si ritiene invece di riconoscere alcun incremento a titolo di interessi compensativi.
Invero, nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
pagina 25 di 30 Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, nessuna specifica allegazione e prova sul punto è stata formulata dalla parte attrice.
Peraltro, risulta altresì insufficiente il richiamo alla redditività media del danaro nel periodo considerazione, ove tale dato non sia anche rapportato e posto in comparazione con quello rappresentato dal tasso applicato per la rivalutazione della somma.
d. Spese mediche
Il sig. ha chiesto la liquidazione del danno patrimoniale a fronte dagli Parte_1 esborsi che ha dovuto sostenere per fare fronte alle necessarie cure di cui ha avuto bisogno durante il decorso della malattia e per le consulenze medico legali di parte.
Il CTU ha ritenuto la congruità delle spese citate, pari a € 1.092,98, oltre €
230,00 per i trasporti in ambulanza del 05 e 19 gennaio 2019 ed € 1220,00 per la relazione medico legale.
Spetta, dunque, la somma di € 2.452,98, diminuita anch'essa del 60% a fronte del ritenuto apporto causale del danneggiato, per un totale di € 981,20 (arr.).
Da suddetto importo va poi defalcato quanto già corrisposto da INAIL onde ristorare il sig. delle “spese protesi”, per € 445,00, “certificazioni medico Parte_1 legali”, per € 27,50 e “visite accertamento postumi”, per € 30,99 (Cfr. doc. 13).
Sull'importo così residuato (€ 477,70) deve essere applicata la sola rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro fino ad oggi, così essendo dovuto l'importo finale di €
567,51.
pagina 26 di 30 e. Spese per assistenza legale stragiudiziale
L'ultima voce di danno patrimoniale di cui l'attore ha chiesto il ristoro è rappresentata dalle spese per l'assistenza stragiudiziale: l'attore ha prodotto due proposte di parcella del difensore (doc. 11), l'una a titolo di “Competenze e spese per assistenza legale prestata nella fase stragiudiziale della pratica di risarcimento danni” per l'importo complessivo di € 6.618,57 e l'altra a titolo di “Competenze e spese per assistenza legale prestata nell'ambito penale della pratica” per l'importo di € 1.517,48.
Il sig. ha altresì documentato in giudizio l'attività svolta dal difensore Parte_1
e consistita nel fitto carteggio intercorso con la Compagnia convenuta ed il suo liquidatore, finalizzato al raggiungimento di un accordo sul richiesto risarcimento (cfr. doc. 10.a) – 10.u).
Per giurisprudenza ormai consolidata, “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi,
è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. In particolare, in caso di sinistro automobilistico (nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno), le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale prestata da una società di infortunistica stradale hanno natura di danno emergente e la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, dev'essere valutata ex ante, avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso” (cfr. Cass. n. 16612/21 e Cass. n. 6422/17).
Quanto alla prova dell'avvenuto esborso, come detto si tratta di attività tutta documentata ed inoltre “In tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il
"vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta pagina 27 di 30 passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (cfr. Cass. n. 4718/16).
L'art. 20 DM n. 55/14 (Capo IV TF) prevede la liquidazione - in base ai parametri numerici della allegata tabella 25 - della “attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima”: si pone dunque la questione di come interpretare tale 'autonoma rilevanza'.
Al riguardo non pare potersi sostenere che tale requisito sussista solo nell'ipotesi in cui l'attività abbia portato ad una definizione stragiudiziale: si tratta di valutare, con valutazione ex ante, se le spese stragiudiziali in questione fossero potenzialmente utili ai fini della definizione della controversia e non del tutto superflue ed ultronee, costituendo nel primo caso un danno risarcibile quand'anche la lite non sia stata risolta in sede stragiudiziale.
Nel caso di specie l'attività svolta dal legale è stata sicuramente efficace, ancorché non si sia giunti ad una liquidazione del danno già nella fase precedente l'instaurazione del giudizio, tenuto conto della procedura prevista dall'art. 148 del d.lgs.
209/2005.
Tale voce di danno – per spese di assistenza stragiudiziale - viene pertanto riconosciuta come tale, liquidata sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella 25
TF DM 55/2014 come modif. da DM 147/2022 (in vigore all'epoca in cui si è esaurita l'attività stragiudiziale) avuto riguardo al valore della causa secondo il criterio del decisum (scaglione da 52.000,00 a € 260.000,00) e all'attività sopra descritta: in misura pari al valore medio ivi indicato, ovvero € 4.536,00; anche detto importo deve però essere decurtato della percentuale di responsabilità attribuita all'attore, di tal ché
l'importo finale dovuto ammonta a € 1.814,40, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.
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L'ammontare del danno patrimoniale dovuto al sig. è Parte_1 conclusivamente pari a € 2.381,91, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
f. Danno risarcibile totale pagina 28 di 30 In definitiva, la somma dovuta al sig. a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale e patrimoniale ammonta a complessivi € 52.769,31, oltre interessi legali dalla pronuncia la saldo.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti convenute in solido.
Alla relativa liquidazione si provvede sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/14, come modificati dal DM n. 147/22, per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della causa, secondo il criterio del decisum (scaglione da € 52.001 a € 260.000) (come determinato ai sensi dell'art. 5
T.F.), delle spese documentate (C.U., marche da bollo, notifica), delle questioni trattate oltre che dell'attività svolta, nonché della nota spese prodotta e così applicandosi i valori medi dello scaglione sopra indicato.
Le spese di CTP rientrano tra le spese " che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 25 novembre 1975, n. 3946; Cass., 16 giugno 1990, n. 6956; Cass. 3 il gennaio 2013, n.
84) e, nel caso di specie” - come nel presente - “le spese in parola non sono certamente tali, trattandosi non già di "spesa non necessaria relativa ad una scelta della parte ed antecedente il procedimento" ... ma di spesa inerente all'assistenza alle operazioni del consulente del giudice in corso di causa e alla successiva compilazione della relazione del consulente di parte, la cui nomina costituisce facoltà della parte espressamente prevista dall'art. 201 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 3380/15 e Cass. n. 84/13, nonchè Cass. n.
30289/19).
Parte attrice ha prodotto, relativamente al dott. , la fattura nr. 581/2024 Per_2 del 04/11/2024 per € 976,00 (doc. 16) e, relativamente al dott. la fattura nr. Per_3
90/24 del 08.11.2024 per € 585,60 (doc. 17); detti importi sono dunque riconosciuti in dispositivo unitamente agli esborsi.
Le spese di CTU, liquidate con decreto del 24.01.2025, sono poste in via definitiva a carico delle parti convenute in solido tra loro.
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P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Dichiara tenuti e condanna e Controparte_1 CP_3 in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
52.769,31 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- Condanna e in solido tra Controparte_1 CP_3 loro, al rimborso in favore di delle spese di lite, che liquida in € Parte_1
2.389,69 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali,
IVA e CPA come per legge;
- Pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate nel presente giudizio con separato decreto, a carico delle parti convenute in solido tra loro.
Così deciso in Torino, 22.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Francesca Levrino
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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