Trib. Torino, sentenza 22/12/2025, n. 5559
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Responsabilità del conducente del veicolo investitore

    Il Tribunale ha ritenuto una violazione dell'art. 141 C.d.S. da parte del conducente per non essersi fermato nonostante l'avvistamento del pedone oltre il margine della carreggiata.

  • Rigettato
    Concorso di colpa del pedone

    Il Tribunale ha accertato che il pedone si trovava oltre la zona di sosta pedonale, era distratto dall'uso del cellulare o guardava nella direzione opposta, ha compiuto un movimento improvviso e ha udito il clacson. Inoltre, non è stata provata l'attraversamento con semaforo verde.

  • Accolto
    Spese mediche e perizie

    Le spese sono state ritenute congrue e parzialmente risarcite, tenendo conto del concorso di colpa e delle somme già corrisposte dall'INAIL.

  • Accolto
    Spese di assistenza legale stragiudiziale

    Le spese sono state riconosciute come danno emergente e liquidate, tenendo conto del valore della causa e decurtate della percentuale di responsabilità dell'attore.

  • Rigettato
    Eccezione di compensazione con somme INAIL

    Il Tribunale ha applicato il principio della compensatio lucri cum damno, detraendo dall'ammontare del danno le somme erogate dall'INAIL per poste omogenee, ma ha comunque liquidato un danno differenziale.

  • Rigettato
    Contestazione della ricostruzione del fatto

    Il Tribunale ha accertato la responsabilità del conducente in parte, ma ha anche riconosciuto il concorso di colpa del pedone.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 22/12/2025, n. 5559
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 5559
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo