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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 18/02/2026, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1018/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ADILE CARMELO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5677/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via U Bassi N 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29520259007557004000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 708/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 si opponeva all'intimazione di pagamento in epigrafe relativa a tassa auto anno 2020. Nel chiedere l'annullamento del contestato atto, in particolare eccepiva quanto segue:
I) Nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione. La ricorrente, sulla scorta della sola intimazione, non era nella condizione di identificare gli elementi necessari per compiutamente esercitare il suo diritto di difesa;
II) Omessa notifica degli atti presupposti. L'intimazione non era stata preceduta dalla notifica della cartella di pagamento n. 29520230015677358000;
III) Omessa indicazione dei termini e modalità per la proposizione del ricorso;
IV) Prescrizione dei crediti richiesti in pagamento.
Chiedeva la condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con deduzioni del 20-01-2026 si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità delle eccezioni avverso la cartella di pagamento e l'iscrizione a ruolo avendo la riscossione proceduto alla notifica degli atti propedeutici all'intimazione. Eccepiva, altresì, la mancanza di legittimazione passiva nel presente giudizio relativamente ai motivi di opposizione riferibili all'attività compiuta (o omessa) dall'Ente impositore. Nel merito, nel confermare la legittimità del proprio operato chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Con deduzioni del 03-02-2026 si costituiva (tardivamente) la Regione Sicilia la quale, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Censurabili appaiono le modalità di costituzione della Regione Sicilia la quale, costituendosi il
03-02-2026, di fatto si sottrae all'onere di provare la legittimità della propria pretesa e dedurre in merito ai motivi di ricorso, così come previsto dall'art.23, D.L. vo n. 546/1992. Si osserva, in particolare, che a norma dell'art. 32, D.L. 31-12-1992, n.546, "Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservando l'art.24, c.1", sicchè deve considerarsi inammissibile la produzione documentale posta a corredo della costituzione, siccome avvenuta oltre il termine di cui al richiamato art.32, con l'ineludibile effetto che tale documentazione è da ritenere tanquam non esset, quindi priva di ogni valenza processuale.
Procedendo all'esame dei motivi di ricorso muovendo dalla ragione più liquida, evincibile dal combinato disposto degli artt. 24 e 111 Cost., per evidenti esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, è consentito decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare le altre (in tal senso: Cass., 12002/2014; 23621/2011). Nella specie, assume rilievo decisivo ed assorbente, l'eccezione di prescrizione quale conseguenza dell'omessa notifica della cartella di pagamento n.29520230015677358000. Dall'esame della documentazione prodotta dalla resistente ADER, risulta che la cartella è stata notificata in data 17-05-2023 a mani della destinataria e nel suo domicilio.
Ritenuto che la cartella è stata notificata in data 17-05-2023, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (17-05-2025) non è ancora maturato il termine triennale di prescrizione del credito relativo a
Tassa auto anno 2020 (anche la cartella, peraltro, risulta notificata entro il termine triennale di prescrizione).
La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'impugnata intimazione di pagamento. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ADER liquidate in complessivi € 150,00. Spese compensare tra la parte ricorrente e la Regione Sicilia.
Il Giudice monocratico – Dr. Carmelo Adile
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ADILE CARMELO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5677/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via U Bassi N 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29520259007557004000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 708/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 si opponeva all'intimazione di pagamento in epigrafe relativa a tassa auto anno 2020. Nel chiedere l'annullamento del contestato atto, in particolare eccepiva quanto segue:
I) Nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione. La ricorrente, sulla scorta della sola intimazione, non era nella condizione di identificare gli elementi necessari per compiutamente esercitare il suo diritto di difesa;
II) Omessa notifica degli atti presupposti. L'intimazione non era stata preceduta dalla notifica della cartella di pagamento n. 29520230015677358000;
III) Omessa indicazione dei termini e modalità per la proposizione del ricorso;
IV) Prescrizione dei crediti richiesti in pagamento.
Chiedeva la condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con deduzioni del 20-01-2026 si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità delle eccezioni avverso la cartella di pagamento e l'iscrizione a ruolo avendo la riscossione proceduto alla notifica degli atti propedeutici all'intimazione. Eccepiva, altresì, la mancanza di legittimazione passiva nel presente giudizio relativamente ai motivi di opposizione riferibili all'attività compiuta (o omessa) dall'Ente impositore. Nel merito, nel confermare la legittimità del proprio operato chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Con deduzioni del 03-02-2026 si costituiva (tardivamente) la Regione Sicilia la quale, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Censurabili appaiono le modalità di costituzione della Regione Sicilia la quale, costituendosi il
03-02-2026, di fatto si sottrae all'onere di provare la legittimità della propria pretesa e dedurre in merito ai motivi di ricorso, così come previsto dall'art.23, D.L. vo n. 546/1992. Si osserva, in particolare, che a norma dell'art. 32, D.L. 31-12-1992, n.546, "Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservando l'art.24, c.1", sicchè deve considerarsi inammissibile la produzione documentale posta a corredo della costituzione, siccome avvenuta oltre il termine di cui al richiamato art.32, con l'ineludibile effetto che tale documentazione è da ritenere tanquam non esset, quindi priva di ogni valenza processuale.
Procedendo all'esame dei motivi di ricorso muovendo dalla ragione più liquida, evincibile dal combinato disposto degli artt. 24 e 111 Cost., per evidenti esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, è consentito decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare le altre (in tal senso: Cass., 12002/2014; 23621/2011). Nella specie, assume rilievo decisivo ed assorbente, l'eccezione di prescrizione quale conseguenza dell'omessa notifica della cartella di pagamento n.29520230015677358000. Dall'esame della documentazione prodotta dalla resistente ADER, risulta che la cartella è stata notificata in data 17-05-2023 a mani della destinataria e nel suo domicilio.
Ritenuto che la cartella è stata notificata in data 17-05-2023, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (17-05-2025) non è ancora maturato il termine triennale di prescrizione del credito relativo a
Tassa auto anno 2020 (anche la cartella, peraltro, risulta notificata entro il termine triennale di prescrizione).
La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'impugnata intimazione di pagamento. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ADER liquidate in complessivi € 150,00. Spese compensare tra la parte ricorrente e la Regione Sicilia.
Il Giudice monocratico – Dr. Carmelo Adile