Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 18/02/2026, n. 1018
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Altro
    Nullità dell'intimazione per difetto di motivazione

    Non esaminato in quanto assorbito dall'eccezione di prescrizione.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La cartella di pagamento è stata notificata in data antecedente all'intimazione, pertanto non è maturato il termine triennale di prescrizione.

  • Altro
    Omessa indicazione dei termini e modalità per la proposizione del ricorso

    Non esaminato in quanto assorbito dall'eccezione di prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti richiesti in pagamento

    La cartella di pagamento è stata notificata in data 17-05-2023, mentre l'intimazione di pagamento è del 17-05-2025. Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione non è ancora maturato il termine triennale di prescrizione del credito relativo a Tassa auto anno 2020.

  • Rigettato
    Richiesta di condanna alle spese

    La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ADER liquidate in complessivi € 150,00. Spese compensate tra la parte ricorrente e la Regione Sicilia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 18/02/2026, n. 1018
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1018
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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