CASS
Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2024, n. 39675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39675 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NA PA AS, nato il [...] a [...], avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 21/09/2023; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;
letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato, Avv. Dario Lunardon, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 39675 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 12/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia con sentenza del 21 settembre 2023 (motivazione depositata il successivo 5 novembre), in parziale riforma di quella di condanna in primo grado, ha ridotto a mesi otto di reclusione ed euro mille di multa la pena inflitta a MA PA AS per il delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla "illecita detenzione di marijuana a fini di spaccio: grammi 206,235, THC 0,4% pari a grammi 0,909 corrispondenti a 36,4 dosi". 2. Avverso la sentenza di appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce: 1) nullità della sentenza per motivazione meramente apparente;
violazione dell'art. 125 co. 3 c.p.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.); 2) inosservanza della legge penale, segnatamente dell'art. 49 c.p. (principio di offensività) in relazione all'art. 73 D.P.R. 309/90 (art. 606 lett. b) c.p.p.); contestuale mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di offensività in concreto della condotta, anche in riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. (art. 606 lett. e) c.p.p.). 3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'art.94 del d.lgs. 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. L'imputato deduce che, in considerazione della quantità di stupefacente e del basso livello di principio attivo dello stesso, la condotta sia priva di offensività. Per quanto concerne il principio attivo Il capo di imputazione lo indica nella percentuale dello 0,4% (corrispondente al 4 per mille). Ha dunque ragione il ricorrente a evidenziare che la sentenza impugnata erra nel riferirlo al 4%, percentuale dieci volte superiore, da considerare mero errore materiale. Le 36,4 2 dosi medie indicate nell'imputazione corrispondono - considerato il quantitativo complessivo - a una dose singola di 5,7 grammi di sostanza stupefacente. 3. Alla luce di tali dati di fatto, l'imputato contesta che la percentuale di principio attivo così bassa sia idonea a integrare la fattispecie contestata all'imputato. Richiama al riguardo un orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di "cannabis light" secondo il quale «in tema di sostanze stupefacenti, la detenzione o cessione di inflorescenze provenienti da coltivazioni di cannabis consentite ai sensi della legge 2 dicembre 2016, n.242, integra il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, a condizione che risulti non solo il superamento della soglia di 0,6% di THC, ma anche la concreta idoneità del principio attivo a produrre un effetto drogante» (Sez. 6, n. 4920 del 29/11/2018 - dep. 31/01/2019, Castignani, Rv. 274616 - 04). 4. Peraltro, successivamente all'intervento delle Sez. U in materia di cannabis light (sent. n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956) questa Sezione ha affermato che «in tema di stupefacenti, il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile anche in relazione alla cessione di dosi inferiori a quella media singola di cui al d.m. 11 aprile 2006, con esclusione delle sole condotte afferenti a quantitativi di droga talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore» (Sez. 6, n. 51600 del 11/12/2019, Ciccolella, Rv. 277574 - 01, alla quale si è riferito anche il Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte). 4.1. In tale pronuncia - il cui principio di diritto il Collegio ritiene di dover ribadire - si è così motivato: «con una recente sentenza adottata in materia le Sezioni Unite hanno stabilito che, in tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività (Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956). Alla luce di tale principio di diritto - che, pur riguardando la peculiare fattispecie nella quale si era posto il problema di qualificare le condotte come lecite in base alla suddetta legge n. 242 del 2016, che autorizza la coltivazione di particolari tipi di canapa per le finalità indicate dalla stessa legge - è possibile rilevare come sia stato ribadito così un criterio interpretativo di carattere più generale, già enunciato dalla gjj.jrisprudenza di legittimità, secondo il quale, nella valutazione della 3 rilevanza penale delle condotte aventi ad oggetto stupefacenti, occorre sempre verificare, nel rispetto del principio di offensività, che in concreto la sostanza oggetto di cessione abbia una reale efficacia drogante, vale a dire una effettiva attitudine a produrre effetti psicotropi. In tale ottica, pure richiamato quanto già sottolineato dalle Sezioni Unite, per le quali ai fini della configurabilità del reato di cui al citato art. 73 non rileva il superamento della dose media giornaliera ma la circostanza che la sostanza ceduta abbia effetto drogante per la singola assunzione dello stupefacente (Sez. U, n. 47472 del 29/11/2007, Di Rocco, Rv. 237856; e, in senso conforme, con riferimento alla coltivazione domestica, Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, Rv. 239920), si è sostenuto che, nell'ambito delle condotte di cessione di sostanze stupefacenti, rilevanti ai sensi dell'art. 73, d.P.R. cit., ciò che occorre verificare non è solo la percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta, bensì l'idoneità della medesima sostanza a produrre, in concreto, un effetto drogante (in questo senso Sez. 4, n. 4324 del 27/10/2015, dep. 2016, Mele, Rv. 265976): con la conseguenza che il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione però di quelle condotte afferenti a quantitativi di sostanze stupefacenti talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore (Sez. 3, n. 47670 del 09/10/2014, Aiman, Rv. 261160)». Alla luce di tale orientamento di legittimità, deve concludersi che la condotta del ricorrente — avente ad oggetto quantitativo di stupefacente dal quale erano ricavabili più di 36 dosi e in relazione al quale non vi sono elementi dai quali dedurre l'assenza di qualsivoglia "effetto drogante" — assume rilievo penale. 5. Infondata è anche la censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 131'bis cod. pen. La sentenza impugnata si è riportata alla motivazione sul punto del Tribunale, che ha escluso la particolare tenuità del fatto in considerazione delle concrete modalità della condotta, posta in essere mentre l'MA si trovava sottoposto a misura cautelare coercitiva nell'ambito di altro procedimento penale, e dei precedenti penali e di polizia annoverati dal predetto, che consentono di delineare la personalità di un soggetto sistematicamente dedito alla commissione di reati ‘') (pag. 9 s. della sentenza di primo grado). Motivazione non illogica e quindi insindacabile in sede di legittimità. 5.1. Sotto altro profilo, non si ravvisa alcuna incompatibilità tra tale statuizione e la ritenuta sussistenza dell'ipotesi tenue di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Invero, Si è chiarito (da ultimo, v. Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572 - 01) che «in tema di stupefacenti, la fattispecie di 4 lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la contraddittorietà della sentenza impugnata che, a fronte del rinvenimento nella disponibilità dell'imputato di gr. 23,00 di marijuana, pari a 47 dosi complessive, aveva giudicato il fatto di lieve entità, negando la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.)». Nella specie, i Giudici di merito hanno - con motivazione esente da vizi logici - ritenuto che il modesto quantitativo di principio attivo potesse giustificare - dal punto di vista oggettivo - la qualificazione del fatto ai sensi del comma 5, mentre la "abitualità" delle condotte dell'imputato esclude la possibilità di applicare la causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod. pen. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12 settembre 2024 Il Con Here estens e Il Presicjffite
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;
letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato, Avv. Dario Lunardon, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 39675 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 12/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia con sentenza del 21 settembre 2023 (motivazione depositata il successivo 5 novembre), in parziale riforma di quella di condanna in primo grado, ha ridotto a mesi otto di reclusione ed euro mille di multa la pena inflitta a MA PA AS per il delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla "illecita detenzione di marijuana a fini di spaccio: grammi 206,235, THC 0,4% pari a grammi 0,909 corrispondenti a 36,4 dosi". 2. Avverso la sentenza di appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce: 1) nullità della sentenza per motivazione meramente apparente;
violazione dell'art. 125 co. 3 c.p.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.); 2) inosservanza della legge penale, segnatamente dell'art. 49 c.p. (principio di offensività) in relazione all'art. 73 D.P.R. 309/90 (art. 606 lett. b) c.p.p.); contestuale mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di offensività in concreto della condotta, anche in riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. (art. 606 lett. e) c.p.p.). 3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'art.94 del d.lgs. 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. L'imputato deduce che, in considerazione della quantità di stupefacente e del basso livello di principio attivo dello stesso, la condotta sia priva di offensività. Per quanto concerne il principio attivo Il capo di imputazione lo indica nella percentuale dello 0,4% (corrispondente al 4 per mille). Ha dunque ragione il ricorrente a evidenziare che la sentenza impugnata erra nel riferirlo al 4%, percentuale dieci volte superiore, da considerare mero errore materiale. Le 36,4 2 dosi medie indicate nell'imputazione corrispondono - considerato il quantitativo complessivo - a una dose singola di 5,7 grammi di sostanza stupefacente. 3. Alla luce di tali dati di fatto, l'imputato contesta che la percentuale di principio attivo così bassa sia idonea a integrare la fattispecie contestata all'imputato. Richiama al riguardo un orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di "cannabis light" secondo il quale «in tema di sostanze stupefacenti, la detenzione o cessione di inflorescenze provenienti da coltivazioni di cannabis consentite ai sensi della legge 2 dicembre 2016, n.242, integra il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, a condizione che risulti non solo il superamento della soglia di 0,6% di THC, ma anche la concreta idoneità del principio attivo a produrre un effetto drogante» (Sez. 6, n. 4920 del 29/11/2018 - dep. 31/01/2019, Castignani, Rv. 274616 - 04). 4. Peraltro, successivamente all'intervento delle Sez. U in materia di cannabis light (sent. n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956) questa Sezione ha affermato che «in tema di stupefacenti, il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile anche in relazione alla cessione di dosi inferiori a quella media singola di cui al d.m. 11 aprile 2006, con esclusione delle sole condotte afferenti a quantitativi di droga talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore» (Sez. 6, n. 51600 del 11/12/2019, Ciccolella, Rv. 277574 - 01, alla quale si è riferito anche il Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte). 4.1. In tale pronuncia - il cui principio di diritto il Collegio ritiene di dover ribadire - si è così motivato: «con una recente sentenza adottata in materia le Sezioni Unite hanno stabilito che, in tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività (Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956). Alla luce di tale principio di diritto - che, pur riguardando la peculiare fattispecie nella quale si era posto il problema di qualificare le condotte come lecite in base alla suddetta legge n. 242 del 2016, che autorizza la coltivazione di particolari tipi di canapa per le finalità indicate dalla stessa legge - è possibile rilevare come sia stato ribadito così un criterio interpretativo di carattere più generale, già enunciato dalla gjj.jrisprudenza di legittimità, secondo il quale, nella valutazione della 3 rilevanza penale delle condotte aventi ad oggetto stupefacenti, occorre sempre verificare, nel rispetto del principio di offensività, che in concreto la sostanza oggetto di cessione abbia una reale efficacia drogante, vale a dire una effettiva attitudine a produrre effetti psicotropi. In tale ottica, pure richiamato quanto già sottolineato dalle Sezioni Unite, per le quali ai fini della configurabilità del reato di cui al citato art. 73 non rileva il superamento della dose media giornaliera ma la circostanza che la sostanza ceduta abbia effetto drogante per la singola assunzione dello stupefacente (Sez. U, n. 47472 del 29/11/2007, Di Rocco, Rv. 237856; e, in senso conforme, con riferimento alla coltivazione domestica, Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, Rv. 239920), si è sostenuto che, nell'ambito delle condotte di cessione di sostanze stupefacenti, rilevanti ai sensi dell'art. 73, d.P.R. cit., ciò che occorre verificare non è solo la percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta, bensì l'idoneità della medesima sostanza a produrre, in concreto, un effetto drogante (in questo senso Sez. 4, n. 4324 del 27/10/2015, dep. 2016, Mele, Rv. 265976): con la conseguenza che il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione però di quelle condotte afferenti a quantitativi di sostanze stupefacenti talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore (Sez. 3, n. 47670 del 09/10/2014, Aiman, Rv. 261160)». Alla luce di tale orientamento di legittimità, deve concludersi che la condotta del ricorrente — avente ad oggetto quantitativo di stupefacente dal quale erano ricavabili più di 36 dosi e in relazione al quale non vi sono elementi dai quali dedurre l'assenza di qualsivoglia "effetto drogante" — assume rilievo penale. 5. Infondata è anche la censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 131'bis cod. pen. La sentenza impugnata si è riportata alla motivazione sul punto del Tribunale, che ha escluso la particolare tenuità del fatto in considerazione delle concrete modalità della condotta, posta in essere mentre l'MA si trovava sottoposto a misura cautelare coercitiva nell'ambito di altro procedimento penale, e dei precedenti penali e di polizia annoverati dal predetto, che consentono di delineare la personalità di un soggetto sistematicamente dedito alla commissione di reati ‘') (pag. 9 s. della sentenza di primo grado). Motivazione non illogica e quindi insindacabile in sede di legittimità. 5.1. Sotto altro profilo, non si ravvisa alcuna incompatibilità tra tale statuizione e la ritenuta sussistenza dell'ipotesi tenue di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Invero, Si è chiarito (da ultimo, v. Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572 - 01) che «in tema di stupefacenti, la fattispecie di 4 lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la contraddittorietà della sentenza impugnata che, a fronte del rinvenimento nella disponibilità dell'imputato di gr. 23,00 di marijuana, pari a 47 dosi complessive, aveva giudicato il fatto di lieve entità, negando la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.)». Nella specie, i Giudici di merito hanno - con motivazione esente da vizi logici - ritenuto che il modesto quantitativo di principio attivo potesse giustificare - dal punto di vista oggettivo - la qualificazione del fatto ai sensi del comma 5, mentre la "abitualità" delle condotte dell'imputato esclude la possibilità di applicare la causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod. pen. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12 settembre 2024 Il Con Here estens e Il Presicjffite