Sentenza breve 30 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 12 dicembre 2025
Rigetto
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/03/2026, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01923/2026REG.PROV.COLL.
N. 09114/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9114 del 2025, proposto da
L.I.C.O. S.r.l. a Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B7A0233873, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Oscar Mercolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1762 del 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Avellino;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. NA UA e uditi per le parti gli avvocati Di Lieto e Mercolino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L.I.C.O. S.r.l. a Socio Unico ha impugnato la determina n. 1439 dell’1 settembre 2025 del Dirigente del Settore 3. Edilizia scolastica e patrimonio – Demanio - Viabilità della Provincia di Avellino, recante la “ revoca in autotutela della Determina Dirigenziale n. 1310 del 30/07/2025 ”, contenente la proposta di aggiudicazione della gara relativa all’ “ Accordo quadro per il triennio 2025-2027 Lavori di manutenzione straordinaria ambito ovest ” in favore di L.I.C.O. S.r.l.; tutti gli atti presupposti, collegati e consequenziali, ivi comprese le determine nn. 1535 del 19 settembre 2025, 1549 del 24 settembre 2025 e n. 1557 del 25 settembre 2025, con le quali il Dirigente del Settore 3., ora denominato Pianificazione Strategica – Gestione opere pubbliche e Infrastrutture Viarie, della Provincia di Avellino, ha approvato gli elaborati progettuali, avviato e indetto la gara per l’aggiudicazione dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria stradale dell’Ambito OVEST, da affidare sempre per il tramite di “ Accordo quadro, per il quadriennio 2025-2028 ”, nonché l’atto del 30 settembre 2025, prot. n. 0046059, a firma del Dirigente del Settore 3. Edilizia scolastica e patrimonio – Demanio – Viabilità, del RUP e dell’E.Q. del Servizio Viabilità della Provincia di Avellino, nella parte in cui ha negato il richiesto rilascio sia della “ Scheda 04 ‘Sistema della mobilità sostenibile’ ”, sia della documentazione riguardante le strade provinciali dell'Ambito Ovest che ricadrebbero nel finanziamento di cui la Provincia risulterebbe divenuta beneficiaria per il tramite della “comunicazione” ministeriale del 4 agosto 2025.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, ha respinto il ricorso con sentenza n. 1762 del 2025, appellata da L.I.C.O. S.r.l. a Socio Unico per i seguenti motivi di diritto:
I) error in iudicando ; travisamento dei fatti ed erroneità e difetto di motivazione; infrapetizione; violazione e falsa applicazione dell’art. 21- quinquies della l. 241/1990; eccesso di potere per motivazione erronea e perplessa, illogicità, perplessità e contraddittorietà, carenza istruttoria e difetto dei presupposti; sviamento di potere;
II) error in iudicando ; travisamento dei fatti ed erroneità e difetto di motivazione; infrapetizione; violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 21- quinquies della l. 241/1990 e dell’art. 17 del d.lgs. 36/2023; eccesso di potere per difetto di presupposto;
III) error in iudicando ; travisamento dei fatti ed erroneità e difetto di motivazione; infrapetizione; eccesso di potere per illogicità, perplessità e contraddittorietà, motivazione erronea e perplessa, carenza istruttoria e difetto dei presupposti; sviamento di potere; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 21- quinquies della l. 241/1990;
IV) error in iudicando ; travisamento dei fatti ed erroneità e difetto di motivazione; infrapetizione; violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della l. 241/1990 e del d.lgs. 36/2023; eccesso di potere per erroneità di motivazione e dei presupposti.
Si è costituita per resistere all’appello la provincia di Avellino.
Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 19 febbraio 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto da L.I.C.O. S.r.l. a Socio Unico per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, n. 1762 del 2025, che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento degli atti relativi alla revoca della proposta di aggiudicazione in suo favore della gara relativa all’ “ Accordo quadro per il triennio 2025-2027 Lavori di manutenzione straordinaria ambito ovest ” indetta dalla provincia di Avellino.
Deve premettersi che, con determinazione dirigenziale del Settore 3. Edilizia scolastica e patrimonio – Demanio – Viabilità n. 1093 dell’11 giugno 2025, la provincia di Avellino ha deliberato di indire quattro distinte gare concernenti l’esecuzione dei lavori di manutenzione stradale di vari Ambiti, e precisamente Ambito SUD, NORD, EST ed OVEST, da affidare ciascuno per il tramite di “Accordi quadro per il triennio 2025-2027” mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d) , e comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023, da aggiudicarsi con il “criterio del prezzo più basso”.
Con determina dirigenziale n. 1310 del 30 luglio 2025 è stata disposta la presa d’atto delle risultanze della gara relativa all’ambito Ovest e ne è stata proposta l’aggiudicazione in favore di L.I.C.O. S.r.l. a socio unico.
Con determina dirigenziale n. 1439 dell’1 settembre 2025 è stata disposta la “ Revoca in autotutela della Determina Dirigenziale n. 1310 del 30/07/2025, ai sensi dell’art. 21 quinquies L. n. 241/1990 ”.
Con pec del 3 settembre 2025 la società chiedeva di poter conseguire copia dei seguenti atti: “ 1) Comunicazione di ammissione a finanziamento del 04.08.2025; 2) Scheda 04 ‘Sistema della mobilità sostenibile’; 3) Progettazione e tutti i relativi atti, ivi compresi quelli di approvazione, riguardanti la, asserita accolta, richiesta di ammissione a finanziamento di ‘alcune strade provinciali dell’Ambito OVEST’ ”, richiesta sollecitata con pec del 16 settembre 2025, con la quale si specificava anche che: “ non vi è interesse ad esaminare le progettazioni nella loro interezza, bensì solo a prendere cognizione documentale di quali siano le strade provinciali dell'Ambito Ovest, di cui la scrivente è restata aggiudicataria per interventi manutentivi nel triennio 2025-2027, che ricadrebbero nel finanziamento di cui la Provincia risulterebbe divenuta beneficiaria ”.
Con nota della provincia di Avellino, prot. n. 41241 del 3 settembre 2025, veniva comunicato agli operatori economici partecipanti alla gara in oggetto che con determinazione dirigenziale n. 1439 dell’1 settembre 2025 era stata disposta la revoca in autotutela della determina dirigenziale n. 1310 del 30 luglio 2025.
Con nota del 16 settembre 2025, prot. n. 43399, veniva sollecitata la richiesta di accesso agli atti ex l. n. 241/1990 del 3 settembre 2025.
Con determine nn. 1535 del 19 settembre 2025, 1549 del 24 settembre 2025 e 1557 del 25 settembre 2025 venivano approvati gli elaborati progettuali, l’avvio e l’indizione della gara per l’aggiudicazione dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria stradale dell’Ambito OVEST, da affidare per il tramite di “Accordo quadro, per il quadriennio 2025-2028”, sulla base del “criterio del prezzo più basso”, per l’importo complessivo di euro 2.275.000,00.
Con atto del 30 settembre 2025, prot. n. 46059, veniva consegnata alla società L.I.C.O. la mail del 4 agosto 2025, recante la “ Comunicazione di ammissione a finanziamento ”.
L.I.C.O. ha impugnato la determina n. 1439 dell’1 settembre 2025 nonchè tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi comprese le determine nn. 1535 del 19 settembre 2025, 1549 del 24 settembre 2025 e n. 1557 del 25 settembre 2025, proponendo, altresì, istanza di accesso a “ tutti gli atti riguardanti il programma Turismo delle Radici relativo agli interventi finanziati alla Provincia di Avellino, ivi compresi quelli attinenti alla sua presentazione e ammissione a finanziamento. Con riserva, all’esito, della proposizione di motivi aggiunti ”.
Il Tar ha respinto il ricorso con la sentenza oggetto della presente impugnazione, secondo le cui statuizioni:
“ In linea di principio e per una completezza argomentativa, l'esercizio della facoltà di revoca in autotutela in una procedura di gara spetta all'amministrazione a fronte del mutamento di una situazione di fatto non prevedibile al momento in cui è stato adottato il provvedimento, dovendo essa valutare i sopravvenuti motivi di interesse pubblico che hanno reso opportuno l'esercizio dello ius poenitendi nel rispetto dei principî di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, mediante la comparazione tra gli opposti interessi. La facoltà di revocare una procedura selettiva, come tale insindacabile nel merito, può intervenire fino a quando non sia stato stipulato il contratto esecutivo (dopo tale momento, infatti, può esserci solo una risoluzione per inadempimento), residuando in tal caso solo il profilo della responsabilità ”.
“ La proposta di aggiudicazione è, dunque, un mero atto provvisorio ad effetti non stabilizzati, inidoneo a determinare un affidamento qualificato in capo all'aggiudicatario provvisorio. … Trattasi di un atto endoprocedimentale, che rileva ai fini dello sviluppo dell'iter procedimentale, ma non esprime la determinazione finale dell'amministrazione, fino alla cui adozione restano sconosciuti tanto l'esito del procedimento, quanto la possibilità che esso conduca ad un provvedimento lesivo ”.
“ La giurisprudenza assume, infatti, che la revoca o l'annullamento d'ufficio della gara intervenuti prima del formale provvedimento di aggiudicazione sono propriamente qualificabili non come atti di esercizio del potere di autotutela (ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n.241/1990), ma come semplici atti di ritiro che non richiedono il raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato ”.
“ Come ben rimarca la Provincia, nella sua memoria difensiva, già nella decisione a contrarre, adottata con la determinazione n. 1150 del 30/06/2025, erano puntualmente indicati gli interventi di manutenzione straordinaria inerenti alle seguenti strade costituenti il cd. Ambito Ovest: - SottoambitoO.01 Km 58,521 circa - Sottoambito O.02 Km 61,049 circa - SottoambitoO.03 Km 55,095 circa - Sottoambito O.04 Km 49,058 circa - SottoambitoO.05 Km 71,457 circa - Sottoambito O.06 Km 42,790 circa - SottoambitoO.07 Km 49,112 circa per un’estensione complessiva pari a Km 387,02 circa. Anche negli elaborati di progetto dell’Accordo Quadro viene riportata la denominazione di ogni strada ricadente all’interno del Sottoambito, unitamente all’itinerario ed alla lunghezza chilometrica ”.
I motivi di gravame, pur contestando l’erroneità della sentenza, sostanzialmente riproducono quelli del ricorso di primo grado.
L’appellante ha, dunque, dedotto, con il primo motivo, che la revoca sarebbe illegittima per abnormità e illogicità della motivazione, atteso che negli atti della gara non sarebbero indicate le strade provinciali dell’Ambito OVEST di cui deve essere eseguita la manutenzione straordinaria; anzi, per un verso, trattandosi di accordo quadro, la stazione appaltante si sarebbe riservata di indicare di volta in volta quelle da manutenere nel triennio, per l’altro, attesa l’enormità dell’estensione di tali strade, pari, complessivamente a ben 387,082 Km., né l’un finanziamento, né quello preannunciato, sarebbero sufficienti a garantire la manutenzione straordinaria di tutte le strade del detto Ambito.
L’appellante lamenta poi che la stazione appaltante avrebbe fornito essa stessa la prova dell’inesistenza dei presupposti per disporre la contestata revoca, incorrendo anche nel vizio dello sviamento di potere, oltre che dell’eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e perplessità. Infatti, con le determine, nn. 1535 del 19 settembre 2025, 1549 del 24 settembre 2025 e n. 1557 del 25 settembre 2025, sarebbe stata indetta una nuova gara per l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria stradale dell’Ambito OVEST, il cui elaborato denominato Tavola 01 riprodurrebbe l’indicazione delle identiche strade di cui all’appalto prima aggiudicato e poi revocato alla società appellante.
Con la seconda censura l’appellante ha dedotto che la revoca non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione dell’avvio del relativo procedimento. A suo dire, invero, tale comunicazione sarebbe dovuta sia ex se , in virtù della proposta di aggiudicazione, sia perché, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, in realtà si sarebbe già maturata l’aggiudicazione definitiva in seguito alla verifica del possesso dei requisiti in capo alla società ricorrente.
Con il terzo motivo di gravame l’appellante lamenta l’illegittimità delle determine nn. 1535 del 19 settembre 2025, 1549 del 24 settembre 2025 e 1557 del 25 settembre 2025, con le quali sono stati approvati gli elaborati progettuali ed è stata avviata e indetta una nuova gara per l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria stradale dell’Ambito OVEST, rimarcando che, oltre all’identità dell’oggetto delle due gare, anche l’importo delle stesse sarebbe sovrapponibile, essendo minima la differenza, e, comunque, rientrante nel quinto d’obbligo.
Con il quarto motivo l’appellante lamenta, infine, l’illegittimità dell’atto del 30 settembre 2025, prot. n. 46059, con il quale è stato negato il richiesto rilascio sia della “Scheda 04 ‘Sistema della mobilità sostenibile’”, sia della documentazione riguardante le strade provinciali dell’Ambito Ovest che ricadrebbero nel finanziamento di cui la Provincia risulterebbe divenuta beneficiaria per il tramite della “comunicazione” ministeriale del 4 agosto 2025.
Infine, l’appellante formula istanza istruttoria, chiedendo: “ che venga ordinato il deposito integrale di tutti gli atti riguardanti il programma “Turismo delle Radici” relativo agli interventi finanziati alla Provincia di Avellino, ivi compresi quelli attinenti alla sua presentazione e ammissione a finanziamento ” a cui la Provincia si oppone.
Il Collegio, in relazione a tale istanza, ritiene che la documentazione richiesta non sia necessaria, risultando già esaustiva, ai fini della decisione, quella versata in atti.
La Provincia ha eccepito in via preliminare l’improcedibilità dell’appello per mancata impugnazione di atto sopravvenuto lesivo e dichiarato noto dal ricorrente fin dal primo grado, e precisamente della determina n. 1674 del 23 ottobre 2025, con la quale il Dirigente del Settore 3 della Provincia di Avellino ha approvato una nuova decisione a contrarre, con la quale si è inteso ribandire, sempre con la tipologia dell’accordo quadro, e sempre per il triennio 2025/2027, i “Lavori di manutenzione straordinaria strade Ambito OVEST”. L’atto non è stato adottato in esecuzione della sentenza di primo grado e, quindi, non trattandosi di atto adottato in via di “conformazione”, l’omessa impugnazione di detto autonomo provvedimento sopravvenuto renderebbe, per pacifica giurisprudenza, improcedibile il gravame.
La Provincia ha eccepito, inoltre, l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 101 c.p.a. sull’assunto che l’atto di gravame non conterrebbe una critica specifica ai singoli capi della sentenza impugnata.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame di tale ultima eccezione preliminare, in ragione delle considerazioni che seguono.
L’appellante ha partecipato a tutte le gare indette dall’Ente provinciale con le determinazioni impugnate, manifestando sostanziale acquiescenza alle determinazioni rese dall’Amministrazione resistente e omettendo di impugnare la determinazione n. 1674 del 23 ottobre 2025, rimasta, pertanto, definitivamente efficace.
Tali rilievi conducono alla conseguente inammissibilità del ricorso di primo grado.
In ogni caso, il gravame è infondato sotto tutti i profili, strettamente connessi.
Deve osservarsi, innanzitutto, che la revoca della gara è motivata in ragione del nuovo finanziamento del Ministero degli affari esteri che, sollevando la Provincia dall’esborso delle somme corrispondenti, comporta, di conseguenza, il rifacimento delle procedure concorsuali per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade, dovendo l’amministrazione necessariamente tenerne conto.
Ed invero, come evidenziato in maniera condivisibile dal Tar: “ La società ricorrente trascura di evidenziare che la procedura di gara avviata con le summenzionate determine riguarda un diverso finanziamento e un differente arco temporale. La determinazione n. 1557 del 25/09/2025 ha indetto una gara aperta, distinta da quella revocata, con nuovo progetto e nuove modalità di scelta del contraente. Gli elaborati tecnici precisano che parte della viabilità dell’Ambito Ovest è stralciata dall’intervento, indicando puntualmente le strade interessate ” (cfr. sentenza appellata).
Non essendosi ancora pervenuti all’aggiudicazione definitiva della gara, ma alla mera proposta di aggiudicazione, non si era ancora concretizzato alcun sostanziale affidamento in capo all’appellante. Ciò risulta ancor più vero nel caso di specie, in cui la procedura concerne un mero accordo quadro, che si qualifica come un mero contratto normativo volto a fissare regole e condizioni per futuri affidamenti, senza determinare l’esecuzione immediata di prestazioni, dovendo prima essere adottate le specifiche pattuizioni attuative.
La possibilità che alla proposta di aggiudicazione non faccia seguito l'aggiudicazione è evento del tutto fisiologico, che esclude qualsivoglia affidamento tutelabile in sede di impugnazione degli atti della procedura selettiva, con la conseguenza che la revoca o l'annullamento d'ufficio della gara intervenuti prima del formale provvedimento di aggiudicazione sono propriamente qualificabili non come atti di esercizio del potere di autotutela (ai sensi degli articoli 21- quinquies e 21- nonies della legge n. 241 del 1990), ma come semplici atti di ritiro che non richiedono il raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato (cfr. Cons. Stato, V, 6 settembre 2024, n. 7456; 12 settembre 2023, n. 8273; III, 17 febbraio 2021, n. 1455); “ la natura giuridica di atto generale del bando e di atto endoprocedimentale della proposta di aggiudicazione non consentono di applicare integralmente la disciplina degli artt. 21 - quinquies e 21 - nonies di cui alla legge n. 241 del 1990 in tema di revoca e annullamento d'ufficio, con particolare riferimento all'esigenza del raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario della mera proposta di aggiudicazione ” (cfr. Cons. Stato, V, 11 gennaio 2022, n. 200; III, 31 marzo 2021, n. 2707).
Nella specie, invero, la Provincia ha tenuto conto della comunicazione di ammissione a finanziamento del 4 agosto 2025 pervenuta dal dott. Emanuele D’Ulizia, dirigente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci) per il programma “Turismo delle Radici” (scheda 03 “Snodo ferroviario del turismo delle radici della Provincia di Avellino: Stazione di Avellino”, €13.000.000, e scheda 04 “Sistema della mobilità sostenibile”, € 18.000.000), ritenendo opportuno rivedere il progetto di gara al fine di evitare duplicazioni di interventi e rivalutare il fabbisogno complessivo di manutenzione straordinaria delle strade dell’Ambito Ovest.
In ogni caso, per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, una procedura concorsuale può essere revocata sia per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e mutamento della situazione di fatto non prevedibili al momento della sua indizione, sia per una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. La revoca degli atti di gara si connota come esercizio di un potere discrezionale ed è legittima fino all’aggiudicazione definitiva e anche successivamente, purché non oltre la stipula del contratto, se sorretta dall’interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse pubbliche. “ Invero, la proposta di aggiudicazione non è l'atto conclusivo del procedimento, rientrando nel potere discrezionale dell'amministrazione la sua revoca, il cui esercizio prescinde dall'applicazione dell'art. 21 - quinquies della legge n. 241 del 1990, pur richiedendosi la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione delle operazioni di gara ” (cfr. Cons. Stato, V, 11 gennaio 2022, n. 200; 11 marzo 2020, n. 1744; 9 novembre 2018, n. 6323).
Né era necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento, atteso che, con la determinazione n. 1310 del 30 luglio 2025 del Settore 3 Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio – Viabilità della provincia di Avellino è stata adottata una mera “proposta di aggiudicazione” ai sensi dell’art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36 del 2023. Ne consegue che, non essendo stato mai completato l’ iter procedurale avviato con la determinazione n. 1150 del 30 giugno 2025 e non essendo mai stata accertata la presenza dei requisiti previsti dalla lex specialis , l’appellante non ha mai assunto la qualifica formale di aggiudicataria della gara.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca della gara non comporta l'illegittimità del provvedimento in applicazione dell'art. 21 -octies , comma 2, l. n. 241/1990 ove sussistano idonee ragioni d'interesse pubblico sottese alla determinazione, come nella specie e in assenza di una posizione qualificata in capo al concorrente non ancora aggiudicatario (cfr. Cons. Stato, V, 11 gennaio 2022, n. 200; 11 marzo 2020, n. 1744).
Nel caso di specie, come osservato, si era pervenuti alla mera proposta di aggiudicazione, atto provvisorio ad effetti non stabilizzati, non idoneo a determinare un affidamento qualificato in capo all'aggiudicatario provvisorio, con la conseguenza che la revoca della proposta di aggiudicazione è legittima pur se non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento (Cons. Stato, V, 11 gennaio 2022, n. 200; 11 marzo 2020, n. 1744).
Con riferimento poi all’ostensione documentale richiesta dall’appellante, la stessa concerne atti che costituiscono parte integrante della nuova progettazione contemplata dalla gara indetta con la richiamata determinazione n. 1557 del 25 settembre 2025, i cui elementi progettuali sono sottoposti agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 25 e 27 del d.lgs. n. 36 del 2023 e che, di conseguenza, sono rinvenibili nella piattaforma telematica, pienamente accessibile.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
Sussistono, tuttavia, in considerazione delle peculiarità della fattispecie, giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE PE, Presidente FF
Stefano Fantini, Consigliere
NA UA, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA UA | LE PE |
IL SEGRETARIO