Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 19/06/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01931/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00682/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 682 del 2025, proposto da
CA AM, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro, Nicola Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di TA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
del giudicato relativo alla sentenza del Tribunale di TA, Sezione Lavoro, n. 3471/2023 in data 12 settembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 la dott.ssa Cristina Consoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato in data 4 aprile 2025, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di TA, Sezione Lavoro, n. 3471/2023 in data 12 settembre 2023, con la quale è stato accertato il diritto dell’interessata a percepire la “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di complessivi € 2.500,00, oltre accessori nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di mera forma.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda giudiziale è fondata.
Il ricorso è stato notificato in data 4 aprile 2025 e la notifica della decisione di cui si chiede l’ottemperanza all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta in data 30 maggio 2024, con la conseguenza che, quando il ricorso è stato proposto, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto-legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
La decisione portata in esecuzione è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione versata in atti.
Non risulta che l’Amministrazione intimata abbia adempiuto gli obblighi derivanti dalla pronuncia sopra indicata.
Il ricorso merita, quindi, di essere accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi all’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di TA, Sezione Lavoro, n. 3471/2023 in data 12 settembre 2023, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina quale commissario “ad acta”, senza ulteriori oneri, il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega in favore di altro funzionario della Direzione in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda, in via sostitutiva, nel successivo termine di giorni sessanta.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione intimata e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della particolare semplicità della controversia, con distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di TA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie ed ordina all’Amministrazione intimata di dare piena esecuzione entro il termine di cui in motivazione alla decisione indicata in epigrafe; 2) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina quale commissario “ad acta”, senza ulteriori oneri, il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega in favore di altro funzionario della Direzione in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda, in via sostitutiva, entro il successivo termine di sessanta giorni; 3) condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 500, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cristina Consoli | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO