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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 28/01/2026, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 347/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
PE RA, RE
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 807/2021 depositato il 26/03/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brindisi - P.zza Matteotti 72100 Brindisi BR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Abaco S.p.a. - 02391510266
elettivamente domiciliato presso Email_3
terzi chiamati in causa Resistente_1 S.p.a. - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 516/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 1 e pubblicata il 22/09/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 262/2019 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Compaiono le parti che si riportano ai propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 26-03-2021, la società “Ricorrente_1” impugnava, innanzi a questa Corte, la sentenza n. 516/2020 del 09-07-2020, con la quale la CTP di Brindisi aveva rigettato il suo ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. 262 del 18-03-2019, emesso dal
Comune di Brindisi ai fini TARI per l'anno 2014.
L'appellante eccepiva l'illegittimità della sentenza gravata, preliminarmente, “per aver l'adita CTP di
Brindisi deciso la controversia nonostante l'istanza di rinvio prodotta dalla parte, qui appellante”; eccepiva, inoltre, la nullità della sentenza gravata per difetto di motivazione in relazione alle seguenti censure, riproposte in questa sede: 1) difetto di motivazione dell'avviso di accertamento de quo in ordine alla identificazione degli insediamenti e violazione del principio del necessario contraddittorio endo- procedimentale;
2) assenza della soggettività passiva della società in riferimento all'insediamento indicato nell'accertamento, posto che dal 11-05-2012 la società era stata messa in liquidazione e quindi “non svolgeva più alcuna attività in tali locali …. non era soggetto passivo ai fini TARI, così come non lo era stata ai fini TARSU, anche prima della messa in liquidazione atteso che la stessa, per l'attività svolta all'epoca in cui era attiva, produceva solo rifiuti ferrosi/metallici classificati come rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani”; 3) illegittimità delle sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento de quo, per violazione dell'istituto del cumulo giuridico di cui all'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997.
Il Comune di Brindisi si costituiva in giudizio, contestava la fondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto;
depositava, altresì, memoria difensiva a sostegno del proprio assunto.
All'udienza del 29-10-2025, la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa, ritiene che l'appello sia meritevole di parziale accoglimento.
La Corte esamina, innanzitutto, l'eccezione preliminare svolta dall'odierno appellante, laddove contesta la legittimità della sentenza gravata “per aver l'adita CTP di Brindisi deciso la controversia nonostante l'istanza di rinvio prodotta dalla parte, qui appellante”, e la ritiene infondata per le ragioni che seguiranno.
Come si legge nell'appello, la suddetta istanza di rinvio era fondata sulla generica considerazione che “le questioni sottese al giudizio in questione sono alquanto complesse”.
Orbene, secondo questa Corte, non vi era alcun obbligo, in capo ai giudici di prime cure, di accogliere tale istanza, ove si consideri che:
-già in occasione della precedente udienza del 27-02-2020, il difensore della società aveva chiesto ed ottenuto un rinvio;
-la nuova richiesta di rinvio si fondava su una motivazione assolutamente generica, come sopra detto;
-le disposizioni relative allo svolgimento del processo tributario applicabili ratione temporis e particolarmente l'art. 27 del D.L. n. 137/2020, prevedevano anche la possibilità di effettuare udienze da remoto o, in alternativa, di decidere la causa sulla base degli atti;
-contrariamente a quanto si legge nell'appello, i giudici di prime cure hanno ben specificato i motivi per i quali hanno inteso rigettare l'istanza di rinvio di che trattasi, richiamando i provvedimenti e la normativa vigente ratione temporis (vedasi verbale di udienza del 09-07-2020);
-conseguentemente, la decisione dei primi giudici, sotto tale profilo, deve ritenersi assolutamente legittima.
Parimenti infondato è il presunto difetto di motivazione della sentenza gravata, pure eccepito dall'odierno appellante.
Dalla lettura della sentenza gravata, infatti, si evince chiaramente quale sia stato l'iter logico-giuridico sotteso alla decisione dei primi giudici e quali gli elementi da cui hanno tratto il loro convincimento, per cui
è ben comprensibile la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato.
Tanto premesso, la Corte procede ad esaminare i tre motivi di appello, come già individuati in fatto.
Il primo motivo di appello, concernente il presunto difetto di motivazione dell'atto originariamente gravato nonché la violazione del principio del necessario contraddittorio endo-procedimentale, è infondato.
Secondo questa Corte, infatti, l'avviso de quo contiene tutti gli elementi necessari per individuare l'oggetto e comprendere le ragioni della pretesa impositiva, in relazione sia all'”an” che al “quantum” degli importi iscritti a ruolo, ivi compresi i dati identificativi degli immobili accertati (in particolare, vedasi pag. 3 dell'avviso di accertamento de quo, laddove sono ben specificati anche i dati catastali relativi agli immobili accertati).
Circa la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo tra Ente impositore e contribuente, la Corte rileva che, nel caso di specie, non può fondatamente sostenersi che il mancato preventivo contraddittorio con il contribuente possa costituire una causa di invalidità dell'accertamento de quo, considerato che non esiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endo-procedimentale a carico dell'Ente impositore (in questo senso, vedasi Cass, - SS.UU. – sent. n° 24823/2015) e che non si verte né in materia di tributi “armonizzati” (in relazione ai quali comunque la Suprema Corte, con la sentenza n° 24823/2015 sopra citata, ha escluso che l'omissione del contraddittorio comporti sic et simpliciter l'invalidità dell'accertamento), nè in una delle ipotesi (come per gli accertamenti “standardizzati”, per esempio) per le quali tale obbligo risulti specificatamente sancito.
Anche nel merito, di cui al secondo motivo, l'appello è infondato.
Premesso che, come è noto, il presupposto della TARI è la produzione da parte dell'utente di rifiuti urbani, giusto quanto disposto dall'art. 1 commi 641-642 della L. n. 147/2013, e che, viceversa, restano escluse dalla tassazione le superfici “ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente” (vedasi i commi 649-654 della medesima norma); tanto premesso, ai fini della presente decisione, la Corte ritiene particolarmente rilevanti le seguenti circostanze, tutte desumibili dalla documentazione in atti:
-è pacifico tra le parti il fatto che la società non abbia prodotto alcuna dichiarazione ai fini TARI, né originaria né di variazione, in relazione agli immobili accertati;
-la società odierna appellante non ha fornito, né in primo né in secondo grado, alcun elemento comprovante la circostanza che “produceva solo rifiuti ferrosi/metallici classificati come rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani”;
-il Regolamento Comunale IUC, depositato in atti dal Comune appellato, prevede espressamente, all'art. 22 commi 4-5, che “nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, allo smaltimento dei quali è tenuto a provvedere a proprie spese il produttore dei rifiuti stessi. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione della TARI di cui al precedente comma 4, deve indicare nella dichiarazione iniziale o, qualora verificatasi nel corso dell'anno, in un'apposita dichiarazione di variazione, la parte di superficie sulla quale si formano rifiuti speciali non assimilati e la tipologia degli stessi (distinti per codice
CER), allegando idonea documentazione relativa all'avvenuto trattamento di tali rifiuti”; ed al successivo art. 50, relativo alla “dichiarazione TARI”, conferma che “i soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni”.
Ciò detto, la Corte rileva che le suddette disposizioni del Regolamento Comunale, assolutamente conformi alla disciplina legislativa vigente in materia (in particolare, il D.Lgs. n. 507/93 e la L. n. 147/13 sopra richiamata), sono altresì coerenti con un principio giurisprudenziale ormai consolidato ed assolutamente condiviso da questa Corte, che pone a carico dell'interessato un onere di informazione nei confronti dell'amministrazione comunale, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree della superficie tassabile, trattandosi di un'eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (per tutte, vedasi, Cass. ord. n. 20759 del 19-06-2019). Ebbene, nel caso di specie, la società avrebbe dovuto assolvere tale onere di informazione producendo la dichiarazione TARI prescritta dal Regolamento
Comunale, mentre, come si è sopra detto, non lo ha assolto in alcun modo, né nei confronti dell'ente locale e neppure in sede contenziosa, non avendo fornito alcun elemento probatorio idoneo a supporto del proprio assunto.
L'ultimo motivo di appello, concernente l'illegittimità delle sanzioni irrogate, è fondato.
Come si è detto in fatto, la querelle concerne l'applicabilità o meno, al caso di specie, del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'art. 12, comma 5, del D.lgs. n. 472 del 18-12-1997. Ai fini della decisione, la Corte ritiene rilevanti i seguenti elementi, tutti rinvenibili nella documentazione presente in atti:
-alla società odierna appellante è stato notificato identico avviso di accertamento per più annualità, dal
2011 al 2013;
-trattasi di avviso di accertamento emesso per omesso versamento della TARSU dovuta in relazione agli stessi immobili di cui si discute nel presente giudizio;
-con la sentenza n. 3778/2023 che è in atti, questa Corte ha accolto la richiesta di applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni in relazione alle annualità 2011-2013 di cui al predetto avviso di accertamento.
Orbene, conformemente con l'orientamento della giurisprudenza più autorevole (per tutte, vedasi Cass. civ. -sez. trib.- sent. del 08-04-2022 n. 11432 e ord. del 18-01-2024 n. 1933), questa Corte ritiene che il caso di specie, conseguente appunto ad accertamenti rispetto agli stessi immobili, fondati sugli stessi presupposti di fatto e di diritto, riferiti a diversi periodi d'imposta, è certamente sussumibile nell'ipotesi di più violazioni della stessa indole, di cui al cit. D.Lgs., art. 12, comma 5, secondo cui, quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la sanzione base
“incrementata dalla metà al triplo”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene, quindi, che, nel caso di che trattasi, “deve trovare applicazione il regime della continuazione attenuata, di cui al D.Lgs. n. 472/1997, art. 12, comma
5, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo”
(vedasi giurisprudenza sopra citata); e, più precisamente, in applicazione del suddetto principio, ritiene equo applicare la sanzione pari al doppio di quella base.
Pertanto, l'appello deve essere parzialmente accolto.
Sussistono giustificati motivi, connessi con l'accoglimento soltanto parziale dell'appello, nonché con la peculiarità delle questioni trattate ed atteso che l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato si è consolidato soltanto dopo la presentazione dell'impugnazione, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello come in parte motiva. Spese compensate
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
PE RA, RE
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 807/2021 depositato il 26/03/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brindisi - P.zza Matteotti 72100 Brindisi BR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Abaco S.p.a. - 02391510266
elettivamente domiciliato presso Email_3
terzi chiamati in causa Resistente_1 S.p.a. - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 516/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 1 e pubblicata il 22/09/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 262/2019 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Compaiono le parti che si riportano ai propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 26-03-2021, la società “Ricorrente_1” impugnava, innanzi a questa Corte, la sentenza n. 516/2020 del 09-07-2020, con la quale la CTP di Brindisi aveva rigettato il suo ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. 262 del 18-03-2019, emesso dal
Comune di Brindisi ai fini TARI per l'anno 2014.
L'appellante eccepiva l'illegittimità della sentenza gravata, preliminarmente, “per aver l'adita CTP di
Brindisi deciso la controversia nonostante l'istanza di rinvio prodotta dalla parte, qui appellante”; eccepiva, inoltre, la nullità della sentenza gravata per difetto di motivazione in relazione alle seguenti censure, riproposte in questa sede: 1) difetto di motivazione dell'avviso di accertamento de quo in ordine alla identificazione degli insediamenti e violazione del principio del necessario contraddittorio endo- procedimentale;
2) assenza della soggettività passiva della società in riferimento all'insediamento indicato nell'accertamento, posto che dal 11-05-2012 la società era stata messa in liquidazione e quindi “non svolgeva più alcuna attività in tali locali …. non era soggetto passivo ai fini TARI, così come non lo era stata ai fini TARSU, anche prima della messa in liquidazione atteso che la stessa, per l'attività svolta all'epoca in cui era attiva, produceva solo rifiuti ferrosi/metallici classificati come rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani”; 3) illegittimità delle sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento de quo, per violazione dell'istituto del cumulo giuridico di cui all'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997.
Il Comune di Brindisi si costituiva in giudizio, contestava la fondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto;
depositava, altresì, memoria difensiva a sostegno del proprio assunto.
All'udienza del 29-10-2025, la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa, ritiene che l'appello sia meritevole di parziale accoglimento.
La Corte esamina, innanzitutto, l'eccezione preliminare svolta dall'odierno appellante, laddove contesta la legittimità della sentenza gravata “per aver l'adita CTP di Brindisi deciso la controversia nonostante l'istanza di rinvio prodotta dalla parte, qui appellante”, e la ritiene infondata per le ragioni che seguiranno.
Come si legge nell'appello, la suddetta istanza di rinvio era fondata sulla generica considerazione che “le questioni sottese al giudizio in questione sono alquanto complesse”.
Orbene, secondo questa Corte, non vi era alcun obbligo, in capo ai giudici di prime cure, di accogliere tale istanza, ove si consideri che:
-già in occasione della precedente udienza del 27-02-2020, il difensore della società aveva chiesto ed ottenuto un rinvio;
-la nuova richiesta di rinvio si fondava su una motivazione assolutamente generica, come sopra detto;
-le disposizioni relative allo svolgimento del processo tributario applicabili ratione temporis e particolarmente l'art. 27 del D.L. n. 137/2020, prevedevano anche la possibilità di effettuare udienze da remoto o, in alternativa, di decidere la causa sulla base degli atti;
-contrariamente a quanto si legge nell'appello, i giudici di prime cure hanno ben specificato i motivi per i quali hanno inteso rigettare l'istanza di rinvio di che trattasi, richiamando i provvedimenti e la normativa vigente ratione temporis (vedasi verbale di udienza del 09-07-2020);
-conseguentemente, la decisione dei primi giudici, sotto tale profilo, deve ritenersi assolutamente legittima.
Parimenti infondato è il presunto difetto di motivazione della sentenza gravata, pure eccepito dall'odierno appellante.
Dalla lettura della sentenza gravata, infatti, si evince chiaramente quale sia stato l'iter logico-giuridico sotteso alla decisione dei primi giudici e quali gli elementi da cui hanno tratto il loro convincimento, per cui
è ben comprensibile la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato.
Tanto premesso, la Corte procede ad esaminare i tre motivi di appello, come già individuati in fatto.
Il primo motivo di appello, concernente il presunto difetto di motivazione dell'atto originariamente gravato nonché la violazione del principio del necessario contraddittorio endo-procedimentale, è infondato.
Secondo questa Corte, infatti, l'avviso de quo contiene tutti gli elementi necessari per individuare l'oggetto e comprendere le ragioni della pretesa impositiva, in relazione sia all'”an” che al “quantum” degli importi iscritti a ruolo, ivi compresi i dati identificativi degli immobili accertati (in particolare, vedasi pag. 3 dell'avviso di accertamento de quo, laddove sono ben specificati anche i dati catastali relativi agli immobili accertati).
Circa la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo tra Ente impositore e contribuente, la Corte rileva che, nel caso di specie, non può fondatamente sostenersi che il mancato preventivo contraddittorio con il contribuente possa costituire una causa di invalidità dell'accertamento de quo, considerato che non esiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endo-procedimentale a carico dell'Ente impositore (in questo senso, vedasi Cass, - SS.UU. – sent. n° 24823/2015) e che non si verte né in materia di tributi “armonizzati” (in relazione ai quali comunque la Suprema Corte, con la sentenza n° 24823/2015 sopra citata, ha escluso che l'omissione del contraddittorio comporti sic et simpliciter l'invalidità dell'accertamento), nè in una delle ipotesi (come per gli accertamenti “standardizzati”, per esempio) per le quali tale obbligo risulti specificatamente sancito.
Anche nel merito, di cui al secondo motivo, l'appello è infondato.
Premesso che, come è noto, il presupposto della TARI è la produzione da parte dell'utente di rifiuti urbani, giusto quanto disposto dall'art. 1 commi 641-642 della L. n. 147/2013, e che, viceversa, restano escluse dalla tassazione le superfici “ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente” (vedasi i commi 649-654 della medesima norma); tanto premesso, ai fini della presente decisione, la Corte ritiene particolarmente rilevanti le seguenti circostanze, tutte desumibili dalla documentazione in atti:
-è pacifico tra le parti il fatto che la società non abbia prodotto alcuna dichiarazione ai fini TARI, né originaria né di variazione, in relazione agli immobili accertati;
-la società odierna appellante non ha fornito, né in primo né in secondo grado, alcun elemento comprovante la circostanza che “produceva solo rifiuti ferrosi/metallici classificati come rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani”;
-il Regolamento Comunale IUC, depositato in atti dal Comune appellato, prevede espressamente, all'art. 22 commi 4-5, che “nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, allo smaltimento dei quali è tenuto a provvedere a proprie spese il produttore dei rifiuti stessi. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione della TARI di cui al precedente comma 4, deve indicare nella dichiarazione iniziale o, qualora verificatasi nel corso dell'anno, in un'apposita dichiarazione di variazione, la parte di superficie sulla quale si formano rifiuti speciali non assimilati e la tipologia degli stessi (distinti per codice
CER), allegando idonea documentazione relativa all'avvenuto trattamento di tali rifiuti”; ed al successivo art. 50, relativo alla “dichiarazione TARI”, conferma che “i soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni”.
Ciò detto, la Corte rileva che le suddette disposizioni del Regolamento Comunale, assolutamente conformi alla disciplina legislativa vigente in materia (in particolare, il D.Lgs. n. 507/93 e la L. n. 147/13 sopra richiamata), sono altresì coerenti con un principio giurisprudenziale ormai consolidato ed assolutamente condiviso da questa Corte, che pone a carico dell'interessato un onere di informazione nei confronti dell'amministrazione comunale, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree della superficie tassabile, trattandosi di un'eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (per tutte, vedasi, Cass. ord. n. 20759 del 19-06-2019). Ebbene, nel caso di specie, la società avrebbe dovuto assolvere tale onere di informazione producendo la dichiarazione TARI prescritta dal Regolamento
Comunale, mentre, come si è sopra detto, non lo ha assolto in alcun modo, né nei confronti dell'ente locale e neppure in sede contenziosa, non avendo fornito alcun elemento probatorio idoneo a supporto del proprio assunto.
L'ultimo motivo di appello, concernente l'illegittimità delle sanzioni irrogate, è fondato.
Come si è detto in fatto, la querelle concerne l'applicabilità o meno, al caso di specie, del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'art. 12, comma 5, del D.lgs. n. 472 del 18-12-1997. Ai fini della decisione, la Corte ritiene rilevanti i seguenti elementi, tutti rinvenibili nella documentazione presente in atti:
-alla società odierna appellante è stato notificato identico avviso di accertamento per più annualità, dal
2011 al 2013;
-trattasi di avviso di accertamento emesso per omesso versamento della TARSU dovuta in relazione agli stessi immobili di cui si discute nel presente giudizio;
-con la sentenza n. 3778/2023 che è in atti, questa Corte ha accolto la richiesta di applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni in relazione alle annualità 2011-2013 di cui al predetto avviso di accertamento.
Orbene, conformemente con l'orientamento della giurisprudenza più autorevole (per tutte, vedasi Cass. civ. -sez. trib.- sent. del 08-04-2022 n. 11432 e ord. del 18-01-2024 n. 1933), questa Corte ritiene che il caso di specie, conseguente appunto ad accertamenti rispetto agli stessi immobili, fondati sugli stessi presupposti di fatto e di diritto, riferiti a diversi periodi d'imposta, è certamente sussumibile nell'ipotesi di più violazioni della stessa indole, di cui al cit. D.Lgs., art. 12, comma 5, secondo cui, quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la sanzione base
“incrementata dalla metà al triplo”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene, quindi, che, nel caso di che trattasi, “deve trovare applicazione il regime della continuazione attenuata, di cui al D.Lgs. n. 472/1997, art. 12, comma
5, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo”
(vedasi giurisprudenza sopra citata); e, più precisamente, in applicazione del suddetto principio, ritiene equo applicare la sanzione pari al doppio di quella base.
Pertanto, l'appello deve essere parzialmente accolto.
Sussistono giustificati motivi, connessi con l'accoglimento soltanto parziale dell'appello, nonché con la peculiarità delle questioni trattate ed atteso che l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato si è consolidato soltanto dopo la presentazione dell'impugnazione, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello come in parte motiva. Spese compensate