TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/05/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 7463/2024
r.g., decisa nell'udienza del 6.5.2025, promossa da
, con l'avv. Luca Occhionero;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattie professionali.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 24.7.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l a indennizzare il danno biologico da due malattie CP_1
professionali denunziate il 12.7.2022, unitamente a quello già
indennizzato in misura del 7% per infortunio sul lavoro, ex art. 13 d.l.vo
23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la CP_1
domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha poi accertato che le due denunziate malattie
(ernia discale lombare e periartrite scapolo-omerale) hanno natura professionale e determinano nel loro insieme un danno biologico permanente del 6% che, cumulato con quello del 7% già indennizzato per il pregresso infortunio sul lavoro del 17.6.2007, dà luogo a un complessivo danno biologico permanente del 12%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ne consegue il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiori al 16%.
L va pertanto condannato al pagamento del relativo importo CP_1
differenziale, con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
2 Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in capitale del danno biologico conseguente a malattie professionali e a infortunio sul lavoro nella misura complessiva del 12% e condanna l' a CP_1
corrispondere in suo favore il relativo importo differenziale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro CP_1
1.600,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Luca Occhionero.
Taranto, 6.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 7463/2024
r.g., decisa nell'udienza del 6.5.2025, promossa da
, con l'avv. Luca Occhionero;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattie professionali.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 24.7.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l a indennizzare il danno biologico da due malattie CP_1
professionali denunziate il 12.7.2022, unitamente a quello già
indennizzato in misura del 7% per infortunio sul lavoro, ex art. 13 d.l.vo
23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la CP_1
domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha poi accertato che le due denunziate malattie
(ernia discale lombare e periartrite scapolo-omerale) hanno natura professionale e determinano nel loro insieme un danno biologico permanente del 6% che, cumulato con quello del 7% già indennizzato per il pregresso infortunio sul lavoro del 17.6.2007, dà luogo a un complessivo danno biologico permanente del 12%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ne consegue il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiori al 16%.
L va pertanto condannato al pagamento del relativo importo CP_1
differenziale, con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
2 Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in capitale del danno biologico conseguente a malattie professionali e a infortunio sul lavoro nella misura complessiva del 12% e condanna l' a CP_1
corrispondere in suo favore il relativo importo differenziale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro CP_1
1.600,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Luca Occhionero.
Taranto, 6.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3