TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 13/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 188/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GENOVESE ANNA MARIA , come da procura in atti. attori,
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. MANDANICI VINCENZO come da procura in atti. convenuto,
avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la intimava lo sfratto Parte_2
per morosità, con contestuale emissione del Decreto Ingiuntivo per i canoni non pagati,oe chiedeva ordinarsi al conduttore il rilascio dell'immobile locato. Controparte_1
Il conduttore si costituiva contestando le domande avverse.
Con Ordinanza del 4.02.2021, il giudice, stante l'opposizione, rigettava l'istanza di convalida dello sfratto e di ordine di rilascio dell'immobile, disponeva il mutamento di rito e la mediazione obbligatoria.
Depositate le memorie integrative, dopo una serie di rinvvii, la causa giungeva all'udienza di discussione.
Ciò chiarito, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alle pretese sostanziali o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
In particolare, la transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia per contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione, in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni.
Nel caso di specie, deve essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che l'immobile locato è stato rilasciato e la locatrice ha rinunciato alla richiesta di pagamento dei canoni pregressi.
Tra le parti che hanno transatto la causa le spese vengono interamente compensate
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentite le parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 188/2021
R.G.A.C., così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere
Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 13 febbraio 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Maria Rita Cuzzola)
.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 188/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GENOVESE ANNA MARIA , come da procura in atti. attori,
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. MANDANICI VINCENZO come da procura in atti. convenuto,
avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la intimava lo sfratto Parte_2
per morosità, con contestuale emissione del Decreto Ingiuntivo per i canoni non pagati,oe chiedeva ordinarsi al conduttore il rilascio dell'immobile locato. Controparte_1
Il conduttore si costituiva contestando le domande avverse.
Con Ordinanza del 4.02.2021, il giudice, stante l'opposizione, rigettava l'istanza di convalida dello sfratto e di ordine di rilascio dell'immobile, disponeva il mutamento di rito e la mediazione obbligatoria.
Depositate le memorie integrative, dopo una serie di rinvvii, la causa giungeva all'udienza di discussione.
Ciò chiarito, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alle pretese sostanziali o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
In particolare, la transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia per contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione, in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni.
Nel caso di specie, deve essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che l'immobile locato è stato rilasciato e la locatrice ha rinunciato alla richiesta di pagamento dei canoni pregressi.
Tra le parti che hanno transatto la causa le spese vengono interamente compensate
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentite le parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 188/2021
R.G.A.C., così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere
Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 13 febbraio 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Maria Rita Cuzzola)
.