Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 09/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, iscritto al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1226/2024, promosso con domanda congiunta da:
(c.f. ), nata a [...] C.F._1
Lima (Perù), il 2.12.1993 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. SONIA BOVA,
e da
(c.f. ) nato a [...], il Parte_2 C.F._2
6.8.1992 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
CHIARA MASSIRONI, con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lecco
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) la sig.ra ed il sig. eserciteranno Parte_1 Parte_2
sarà congiuntamente affidato ad entrambi i genitori con collocamento e residenza Persona_1 anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, sita in Dervio, via Al Roccolo n. 289, ove già attualmente vive.
Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente a questioni di ordinaria amministrazione.
2) Il minore trascorrerà coi genitori weekend alternati: in quelli di competenza del padre, il sig.
prenderà con sé il bambino alle ore 10:00 del sabato mattina, per, poi, riportarlo a casa, Pt_2
presso la madre, la domenica sera alle ore 21:30.
3) La sig.ra si impegna a consentire l'effettuazione di una videochiamata, tra padre e figlio, il Pt_1
lunedì sera alle ore 19:00, nonché - nei weekend di competenza materna – di un'ulteriore chiamata nell'ora che riterrà più opportuna.
4) Le festività natalizie saranno suddivise secondo le seguenti modalità: Vigilia di Natale con la mamma e 25 e 26 dicembre col papà. Il IG. prenderà con sé il bambino alle ore 10:00 del 25 dicembre Pt_2
e lo riporterà a casa, presso la madre, il 26 dicembre alle ore 21.30.
5) Relativamente alle vacanze estive, i genitori si suddivideranno le due settimane centrali di agosto, potendo inoltre prevedere un'ulteriore settimana di vacanza da trascorrere con il figlio, da concordarsi di anno in anno, compatibilmente agli impegni di lavoro di entrambi.
6) Il sig. verserà mensilmente, entro il giorno 15 di ogni mese, verserà, un contributo per il Pt_2
mantenimento del figlio , pari ad euro 300,00 (trecento//00), da rivalutarsi annualmente Persona_1
secondo gli indici ISTAT. Il succitato importo sarà corrisposto mediante bonifico bancario su c/c IBAN
[...]CCI000187424 intestato alla IG.ra . Pt_1
7) Il padre contribuirà, altresì, in misura pari al 50%, alle spese straordinarie effettuate in favore del figlio, come da protocollo del Tribunale di Lecco, ovvero:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici), salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche, siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da Istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero;
f) gite scolastiche con pernottamento.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby-sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
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Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
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8) il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopracitati contributi nell'interesse del figlio Pt_2
fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente sufficiente.
9) i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
10) Entrambi i genitori dichiarano sin d'ora di prestare il proprio consenso al rilascio di documenti validi ai fini dell'espatrio, nonché al fatto che possa (se del caso) trascorrere periodi di Persona_1 vacanza all'estero.
11) Spese legali compensate tra le parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.9.2024 (di cui è stato debitamente notiziato il Pubblico
Ministero), le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, congiuntamente, di disciplinare il rapporto tra loro e il figlio Parte_3
(nato a [...] ed Uniti, il 1.11.2017) – in riferimento al collocamento,
[...]
alle modalità di frequentazione e al mantenimento – alle condizioni sopra riportate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
OMOLOGA
l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore (nato a [...]_3
ed Uniti, il 1.11.2017), alle condizioni sopra riportate.
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
Il GIUDICE rel. Il PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada