Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 28/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE rel.
Dott. ssa Silvia Casarino CONSIGLIERE
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 443/2024 R.G.L. promossa da:
, in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore dott.ssa , con sede in Collegno (TO), Controparte_2
cod. fisc./P. IVA , elettivamente domiciliata in Torino, c.so Sclopis n. 6, P.IVA_1 presso l'avv. Alessandro Angelini che la rappresenta e la difende in forza della delibera di incarico di cui alla D.D.G. 16.9.2024, n. 831 (allegato A), per delega apposta su foglio separato ed allegata in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi relativi al presente giudizio al numero di fax 011/56.12.980 ovvero al seguente indirizzo di PEC: Email_1
- appellante - contro
(cod. fisc. ), , (cod. fisc. CP_3 C.F._1 Controparte_4
), (cod. fisc. ), C.F._2 CP_5 C.F._3
(cod. fisc. , Controparte_6 C.F._4 Controparte_7
(cod.fisc. , (cod. fisc. ), C.F._5 CP_8 C.F._6
(cod. fisc. ), (cod. fisc. CP_9 C.F._7 CP_10
(cod. fisc. ), C.F._8 Controparte_11 C.F._9 [...]
(cod. fisc. ), (cod. fisc. CP_12 C.F._10 Parte_1
), (cod. fisc. C.F._11 Parte_2
), (cod. fisc. , C.F._12 Parte_3 C.F._13 [...]
(cod. fisc. ), (cod. fisc. Parte_4 C.F._14 Parte_5
e (cod. fisc. ), tutti C.F._15 Parte_6 C.F._16
1
- appellati -
Oggetto: retribuzione.
Conclusioni.
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 20.9.2024.
Per gli appellati: come da comparsa di costituzione in appello depositata il 10.2.2025.
Fatti di causa
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 28.3.2023 i dottori, e gli altri CP_3
dirigenti medici indicati in epigrafe hanno adìto il Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro con contratto a tempo indeterminato presso l negli anni CP_1 dal 2012 in avanti ed alcuni dei quali ancora attualmente dipendenti dell' CP_1 convenuta, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza della pretesa azionata dall' convenuta con l'inoltro delle lettere raccomandate/pec CP_1
indirizzate ai ricorrenti nel settembre 2022, accertare e dichiarare che i ricorrenti nulla devono all' in (eventuale e ipotetica) restituzione della quota del 5% da CP_1 destinarsi al cd. del compenso ricevuto per l eseguita dal CP_13 CP_14
14.9.2022 al 30.04.2013 per le singole dettagliate ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, assolvere i ricorrenti medesimi da ogni richiesta/domanda loro rivolta a quel titolo.
Hanno chiesto, in ogni caso, di accertare e dichiarare che la 'ulteriore' quota 5% dei compensi per l'ALPI destinata al cd Fondo Balduzzi si aggiunge all'onorario richiesto dal dirigente medico per la singola prestazione svolta in , per l'effetto, accertare CP_14
e dichiarare che i essi nulla devono all' in (eventuale e ipotetica) restituzione CP_1 della quota del 5% da destinarsi al cd Fondo Balduzzi del compenso ricevuto per l CP_14 eseguita da quella data (14.09.2012) all'attualità e segnatamente nel periodo in contestazione.
In subordine, hanno chiesto di accertare e dichiarare che la ripetizione dell'asserita indebita erogazione deve avvenire al netto delle ritenute fiscali.
L' ha resistito in giudizio, sollevando in via preliminare eccezione di carenza CP_1
di interesse ad agire in capo ai dottori e , non avendo gli stessi CP_5 CP_8 CP_11 svolto attività libero professionale intramuraria (d'ora in poi abbr. nel periodo CP_14
2 Contr preso in considerazione dall' convenuta;
nel merito l ha contestato CP_1
l'interpretazione della normativa che regola la materia e le questioni proposte dai ricorrenti, affermando come il previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale dovesse ritenersi dovuto con riferimento alla sola determinazione delle tariffe e non anche - diversamente da quanto affermato dai ricorrenti – con riguardo all'applicazione della trattenuta del 5%, da operare sul compenso dei professionisti. Contr L' ha ritenuto, sul punto, che l'art. 1, comma 4, lett. c) della L. 120/2007, come modificato dal D.L. n. 158/2012, abbia previsto che la trattenuta in questione debba essere applicata sul compenso del professionista ogniqualvolta gli utenti debbano eseguire i pagamenti per le prestazioni libero professionali intramoenia, rese dopo l'entrata in vigore del c.d. Decreto Balduzzi.
Sotto altro profilo la convenuta ha sottolineato la ricorrenza dei presupposti per l'azione di cui all'art. 2033 cod. civ., anche in considerazione di quanto evidenziato dalla Corte
Costituzionale ai sensi della sentenza n. 8/2003 e ha quindi concluso per la reiezione del ricorso.
Fallito il tentativo di conciliazione e istruita documentalmente la causa, il Tribunale ha deciso con sentenza in data 22.3.2024, a mezzo della quale, in accoglimento della domanda, ha accertato e dichiarato che i ricorrenti, , , CP_3 Controparte_4
, , , Controparte_6 Controparte_7 CP_9 CP_10 CP_12
, , ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , nulla devono all' in restituzione Parte_5 Parte_6 CP_1
della quota del 5% da destinarsi al c.d. del compenso ricevuto per CP_13
l'ALPI eseguita nel periodo 14.9.2012-30.4.2013, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza ha interposto appello l al quale hanno resistito i CP_1
ricorrenti.
All'udienza del 20 febbraio 2025, la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo riprodotto in calce.
Ragioni della decisione
1. La sentenza impugnata.
Il Tribunale ha preso atto dell'adesione, da parte della difesa dei ricorrenti, all'eccezione della carenza di interesse ad agire in capo ai dottori e CP_5 CP_8
, i quali, non essendo destinatari della richiesta di pagamento da parte CP_11
3 Contr dell' hanno rinunciato all'azione – non avendo gli stessi prestato attività lavorativa intramuraria nel periodo in questione.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato richiamando un precedente dello stesso Tribunale (cfr. sentenza n, 609/2024) e facendo riferimento, ex art. 118 disp. att c.p.c., alla sentenza n. 27883/2023, a mezzo della quale la Suprema Corte ha, in sostanza, ritenuto che l'interpretazione logico-letterale della normativa di settore conduca a una lettura unitaria delle due parti che la compongono, ambedue introdotte dal d.l. n. 158/2012, con l'effetto che la norma novellata deve intendersi orientata a dettare i criteri con i quali definire le tariffe da porre a carico dell'utente che fruisca della prestazione libero-professionale intramuraria, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale.
Ha ricordato che il testo in questione è articolato come segue: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalità (…); c ) definizione d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito, idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'équipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità, i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature …, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis). Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata a interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
Il giudice ha quindi richiamato la piana lettura delle disposizioni data dal Supremo
Collegio che, in sintesi, ha affermato quanto segue.
4 Nella prima parte il legislatore ha stabilito che gli importi da corrispondere da parte dell'assistito vengano determinati tenendo conto dei compensi del professionista, dell'équipe e del personale di supporto sanitario, dei costi pro quota, per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature e degli ulteriori costi diretti e indiretti, sostenuti dalle aziende, in essi inclusi quelli per l'attività di prenotazione e di riscossione degli onorari;
nella seconda parte ha stabilito che, nell'applicazione dei predetti importi da versare a cura dell'assistito vi sia un'ulteriore quota, oltre a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, pari al 5% del compenso del libero professionista.
Secondo la Cassazione – dalla lettura del testo normativo – si evince che il termine
“importi” deve essere considerato ai fini della formazione della “tariffa”, dovendo il primo essere computato nella seconda, posta a carico degli utenti che fruiscano delle prestazioni intramoenia, e che l'accostamento della nuova trattenuta “ , del CP_13
5%, alla quota già prevista dall'art. 28 della L. 488/1999 rappresenti un ulteriore argomento, sul piano letterale e logico-sistematico, che avalla l'interpretazione per cui l'onere derivante dalla “ulteriore quota” deve essere computato in sede di determinazione della tariffa a carico dell'utenza.
Il Tribunale ha quindi fatto riferimento anche alla sentenza della Corte di Appello di
Milano (n. 1786/2019), richiamata, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per ulteriormente chiarire che ciò “significa che detta quota non va trattenuta dall'azienda direttamente dal compenso del professionista ma che va calcolata prendendo come riferimento il compenso del professionista (che è una delle voci considerate) e va aggiunta ai fini della determinazione complessiva della tariffa. La trattenuta, quindi, non opera sui compensi del professionista ma sugli “importi” e quindi sulla tariffa che l'assistito deve pagare”.
Sull'opportunità o meno di operare la trattenuta direttamente sul compenso del professionista, il giudice ha ricordato che la Suprema Corte (nella sentenza in esame) ha affermato che: “[…] consentire che la trattenuta venga operata direttamente sul compenso del medico, senza essere preceduta dalla contrattazione ed intesa sulla determinazione della tariffa, comporterebbe l'inidoneità della stessa a remunerare il professionista e si tradurrebbe in un prelievo forzoso, non concordato, in contrasto con le previsioni di legge, che, proprio nella versione introdotta con il D.L. n. 158 del 2012 cit., stabiliscono come modalità da rispettare da parte delle aziende sanitarie la “definizione,
5 d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale”.
Ha ricordato come l'interpretazione in esame sia supportata anche dai lavori preparatori del Senato al D.L. 158/2012 (doc. 7), nei quali, stabilita la copertura dagli importi delle prestazioni dei costi delle misure per portare a regime il sistema dell'attività libero-professionale intramuraria (doc. 7 prod. ric.), si è disposto che
«nell'ambito di tali importi va individuata un'ulteriore quota (…) pari al 5% (…) destinata ad interventi per la riduzione delle liste di attesa (..) [con l'aggiunta che] pertanto la determinazione degli importi risulta idonea ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero professionale intramuraria».
A ulteriore supporto il giudice ha indicato anche il parere reso dal Ministero della Salute alla regione Veneto (doc. 10 ric.), il quale sul disposto dell'art. 2, co. 4) lett. c), ha chiarito che gli importi a carico dell'assistito per fruire delle prestazioni di libera professione intramoenia erano soggetti a trattenuta del 5% del compenso del libero professionista, condizionando “l'operatività della norma all'attuazione attraverso l'adozione di accordi sindacali”.
Ha rilevato come alle medesime conclusioni si giunga anche seguendo il profilo dell'interpretazione sistematica. Sul punto ha richiamato le disposizioni delle norme che compongono il testo della legge, a seguito della novella di cui al D.L. 158/2012
(c.d. Decreto Balduzzi), con l'effetto di dover ritenere che la norma novellata, nel suo insieme, debba intendersi orientata a fornire un'indicazione più precisa dei criteri in base ai quali definire le tariffe da porre a carico dell'utente che fruisca delle prestazioni libero-professionali intramurarie, vincolandone talune quote percentuali a scopi specifici mediante previ accordi in sede di contrattazione integrativa aziendale.
Nel primo periodo il legislatore ha stabilito che gli importi a carico dell'assistito vengano determinati tenendo conto dei compensi del professionista, dell'èquipe e del personale di supporto sanitario, dei costi pro quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature e degli ulteriori costi, diretti e indiretti, sostenuto dalle aziende, in essi inclusi quelli per l'attività di prenotazione e di riscossione degli onorari;
nel secondo periodo ha stabilito che, nell'applicazione dei predetti importi da versare a cura dell'assistito, vi sia un'ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, pari al 5% del compenso del libero professionista.
6 Ha quindi ricordato quanto stabilito dal Supremo Collegio, il quale con la nota sentenza
27882/2023, sulla non retroattività della trattenuta, ha stabilito che: «(…) La trattenuta in questione, perché finalizzata ad interventi che l'azienda deve programmare nel rispetto della contabilità gestionale, non potrà ex se operare retroattivamente, nel periodo intertemporale fra l'entrata in vigore della previsione introdotta dal D.L. n. 158 del 2012 cit., e la sopravvenuta contrattazione integrativa aziendale, che possa tenere conto di tale nuova voce nella rinegoziazione della tariffa, eventualmente assumendo determinazioni concertate anche per il pregresso. L'opposta determinazione, concretamente attuata dall ricorrente, si pone in contrasto con il principio posto dalla predetta CP_1
disposizione normativa, che prevede la determinazione concordata degli importi da corrispondere a cura dell'assistito, e si risolve, in buona sostanza, in un prelievo forzoso a carico del professionista, al di fuori delle condizioni, anche di rilievo costituzionale, a ciò legittimanti».
Il Tribunale ha escluso che l'interpretazione affermata dal Supremo Collegio e condivisa nell'impugnata sentenza non corrisponda al criterio della “neutralità economica”, in ragione del fatto che alcun costo o spesa ulteriore sono a carico della struttura pubblica, dovendo, invece, i costi che formano la tariffa essere posti a carico dell'assistito che decida liberamente di avvalersi di una prestazione in ALPI, pur potendo ottenere la stessa a mezzo del SSN.
Ha disatteso la tesi dell' secondo la quale la ratio della norma sarebbe quella CP_1 di disincentivare il ricorso all'ALPI, in ragione del fatto che la stessa, oltre ad essere priva di riferimenti specifici, è contraddetta dal c.d. Decreto Balduzzi, il quale all'art. 2
D.L. 158/2012, ha introdotto misure per un più efficiente servizio ALPI.
Ha ulteriormente richiamato un altro passo della citata sentenza della S.C., per la quale
«deve escludersi che l' possa applicare la trattenuta di cui all'art. 1, Controparte_1
comma 4, lett. c), secondo periodo della L. n. 120 del 2007, come modificato dal D.L. n.
158 del 2012 cit., in difetto di previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale e di intesa con i dirigenti interessati intervenuti in epoca successiva all'entrata in vigore della disposizione siccome modificata;
la trattenuta va applicata una volta intervenuto l'accordo successivamente all'entrata in vigore della norma ancorché, nella determinazione della tariffa, la stessa non sia stata espressamente indicata;
fermi restando gli specifici obblighi normativamente previsti a carico delle aziende sanitarie, è configurabile un dovere di buona fede e correttezza in capo alle parti nella sollecita
7 definizione degli accordi successivi all'entrata in vigore della norma per consentire la piena operatività della trattenuta e la realizzazione delle finalità pubbliche cui è destinata».
Ha ricordato come l'allegazione dei ricorrenti, per la quale nel lasso temporale cui si riferisce la lettera inviata ai dirigenti medici in causa (dal 14.9.2012, data di entrata in vigore del c.d. Decreto Balduzzi, al 30.4.2013) non era in vigore alcun accordo collettivo attuativo in tema di non fosse stata contestata in modo specifico CP_14
Contr dall' convenuta e come la circostanza dell'assenza di qualsivoglia accordo integrativo aziendale per il periodo rilevante ai fini di causa fosse stata confermata dalla stessa DDG 11.12.2013, n. 3374; ha evidenziato in particolare come da quest'ultima risultasse soltanto un accordo integrativo aziendale “intercorso dal mese di maggio 2013 e sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali della Dirigenza medica e
Veterinaria, della Dirigenza Sanitaria e di alcune OO.SS. del Comparto, in materia di libera Contr professione intra-muraria” (cfr. doc. 9 .
Trattandosi di accordo concluso in epoca successiva a quella di riferimento della diffida, il primo giudice ne ha ritenuta l'irrilevanza e, in ogni caso, la tardività a fronte dell'istanza avanzata soltanto in base alle note difensive autorizzate depositate il
26.2.2024.
In base agli argomenti esposti – nei termini sopra riassunti – il Tribunale ha accolto il ricorso e, tenuto conto della novità e della complessità delle questioni trattate, ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
2. I motivi di doglianza.
L' appella la sentenza del Tribunale di Torino n. 768/2024 del 22.3. 2024, CP_1
censurandola con un motivo articolato nei tre profili della violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle Preleggi, della violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co.4, lett. c), della legge 3.8.2007, n. 120, come modificato dall'art. 2, comma 1, del
D.L. 13.9.2012, n. 158 e della irragionevolezza e illogicità manifesta.
I profili in questioni, afferenti all'interpretazione dell'art. 1, comma 4, lett. c) L. 120/2007, così come novellato, sono logicamente connessi e devono quindi essere esaminati in via congiunta.
Le doglianze, ad avviso del Collegio, non possono essere accolte, dovendosi necessariamente ribadire richiamando (anche ai sensi dell'art.118, co.1, disp. att.
c.p.c.) quando già statuito da questa Corte in causa analoga con la sentenza n.
44/2025, che si riporta di seguito.
8 L'appello, nel riproporre le questioni relative all'interpretazione dell'art. 1, co.4, lett. c, della L. 120/2007, tende ad accreditare la tesi secondo la quale la trattenuta debba essere operata sul compenso del medico che svolge la prestazione in regime di ALPI
e ad escludere che la quota del 5% di tale compenso debba essere considerata ai fini della determinazione della tariffa da applicare all'utente; l'appellante sostiene una diversa lettura della norma, connotata dalla finalità pubblica degli interventi da finanziare con il suddetto contributo percentuale, la cui operatività non potrebbe essere subordinata alla previa concertazione tra le parti.
Non resta che riprendere il filo argomentativo della sentenza 44/2025 per rilevare che:
«Una siffatta interpretazione -sulla quale è costruita l'argomentazione difensiva dell è smentita dalla lettera dell'art. 1, comma 4, lett. c) della L. 120/2007 come CP_1 modificato dal D.L. n. 158 del 2012 che, dopo aver affermato che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti ivi specificati gestiscano con integrale responsabilità propria l'attività libero-professionale intramuraria, dispone che, per il corretto esercizio, siano osservate le seguenti modalità “(…) definizione d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito1, idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'équipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità, i costi pro quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature (…) nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi ad attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis). Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero vòlti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.
Come già chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. 27883/2023; Id. 28973/2023; Id.
28975/2023) e già evidenziato nella sentenza della S.C. 5.10.2023, n. 28088, «i due
9 periodi fanno parte di una medesima previsione, introdotta proprio con la modifica apportata dal D.L. n. 158 del 2012 cit., in integrale sostituzione della precedente formulazione, che, sempre in riferimento alla tariffa da porre a carico dell'utenza, prevedeva più genericamente la “determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e riscossione degli onorari”.
Dal raffronto tra le due versioni della norma emerge con evidenza che, con la riforma del
2012, il legislatore ha inteso regolare in maniera più specifica le modalità di definizione della tariffa per l'attività libero-professionale intramuraria, in primo luogo sancendo espressamente – quale modalità che le aziende sanitarie locali e gli altri enti ivi menzionati debbono rispettare nella gestione di tale attività, con integrale responsabilità propria, al fine di assicurarne il corretto esercizio – il ruolo della contrattazione integrativa aziendale quale presupposto dell'intesa con i dirigenti interessati (“definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito”). Anche sul piano contenutistico la disposizione introdotta nel 2012 declina il generico principio di “neutralità economica” già posto nella precedente formulazione (“tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari”), esplicitando espressamente la necessità che gli importi da corrispondere a cura dell'interessato siano idonei a coprire, da un lato, i compensi (“del professionista, dell'équipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità”), dall'altro tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dalle aziende (“i costi pro- quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, salvo quanto previsto dalla lettera a-ter”), ultimo periodo, e dalla lettera b), ultimo periodo, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis”).
In stretta successione logico-letterale, la disposizione prosegue prevedendo che, nella determinazione della tariffa, si tenga conto anche della trattenuta c.d. di nuova CP_13 introduzione, come reso palese dall'incipit (“Nell'applicazione dei predetti importi”), da cui discende che i “predetti importi” sono quelli di cui al precedente periodo della disposizione, vale a dire gli “importi da corrispondere a cura dell'assistito”.
10 Pertanto, in base al tenore letterale della norma, avuto riguardo alla locuzione utilizzata nel secondo periodo (“predetti importi”), che rimanda univocamente alla definizione di cui al primo periodo, ed all'esegesi sistematica dei due periodi in cui risulta articolata la lett. c in commento, da leggere necessariamente in maniera unitaria per la stessa genesi della norma (così complessivamente riformulata proprio con il D.L. n. 158 del 2012 cit.), deve concludersi che nella applicazione degli importi (cioè della tariffa a carico degli utenti) si deve tener conto anche dell'incidenza della nuova trattenuta, indicata come quota ulteriore rispetto a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale.
A tale ultimo riguardo, va chiarito che la norma intende richiamare la quota già prevista dall'art. 28, comma 5, della L. 23 dicembre 1999, n. 448, secondo cui “Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali”. L'accostamento della nuova trattenuta “Balduzzi” del 5 per cento alla quota già prevista dall'art. 28 della L. n. 488 del 1999 rappresenta un ulteriore argomento, sul piano letterale e logico-sistematico, che avalla l'interpretazione per cui anche l'onere derivante dalla “ulteriore quota” deve essere considerato in sede di determinazione della tariffa a carico dell'utenza: in effetti, la differenza fra le due ipotesi consiste non già nel soggetto su cui, in definitiva, il contributo è destinato a gravare, bensì nella determinazione del compenso da trattenere, nel caso della L. n. 488 del 1999 rimessa all'autonomia delle parti sociali, nel caso della “ulteriore quota” rappresentata dalla nuova trattenuta “ definita direttamente ex lege come percentuale prefissata del CP_13
compenso del libero professionista».
Il Supremo Collegio ha preso posizione anche sull'interpretazione, di segno opposto, propugnata dalla difesa aziendale evidenziando quanto segue.
«1.6. L'opposta interpretazione, predicata dalla parte ricorrente, non risulterebbe neppure coerente con i principi che governano le prestazioni in regime di intramoenia, con particolare riferimento al principio di neutralità economica, ribadito e specificato con la formulazione della norma introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 cit., secondo cui gli importi da corrispondere a cura dell'assistito debbono essere idonei a coprire necessariamente tutti i costi per l'effettuazione della prestazione, a partire dalla remunerazione del compenso del professionista. Infatti, consentire che la trattenuta venga operata direttamente sul compenso del medico, senza essere preceduta dalla contrattazione ed intesa sulla
11 determinazione della tariffa, comporterebbe l'inidoneità stessa a remunerare il professionista e si tradurrebbe in un prelievo forzoso, non concordato, in contrasto con le previsioni di legge, che, proprio nella versione introdotta con il d.l. n. 158 del 2012 cit., stabiliscono come modalità da rispettare da parte delle aziende sanitarie la “definizione,
d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale”.
1.7. Né risulta condivisibile il pur suggestivo rilievo, già posto a fondamento della interpretazione resa dal giudice di prima istanza, secondo cui il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso all'introduzione della trattenuta del 5 per cento resterebbe condizionato dalla previa concertazione sindacale, atteso che, a ben vedere, tutto il funzionamento del regime intra moenia (e, in particolare, la definizione della tariffa, secondo quanto precisato dalla norma proprio come modificata dal d.l. n. 158 del 2012 cit.) risulta assoggettato al medesimo “condizionamento”, sicché dovrebbe predicarsene la complessiva illegittimità. Resta, invece, inteso che le parti e, in prima battuta, gli enti pubblici, sono responsabili per la piena attuazione delle previsioni normative in materia e per l'efficace svolgimento delle prestazioni in regime intramurario, così come per il soddisfacimento delle condizioni atte a rendere operativa la trattenuta di nuova introduzione.
Soccorre, in tal senso, la previsione, dettata dall'art. 3 della l. 23 dicembre 1994, n.724, tuttora vigente, già richiamata da questa Corte proprio in riferimento agli oneri derivanti dalle prestazioni libero-professionali intramurarie (Cass. S.L. 21.6.2022, n. 20010), di una contabilità separata per la gestione delle camere a pagamento e delle prestazioni ambulatoriali, che deve tener conto di tutti i costi, diretti ed indiretti, con obbligo posto a carico del Direttore generale di assumere i provvedimenti necessari in caso di riscontrato disavanzo, secondo quanto recita il successivo comma 7 della disposizione richiamata
(“Nel caso in cui la contabilità separata di cui al comma 6 presenti un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio”).
1.8. L'interpretazione qui adottata si pone in continuità con i precedenti di questa Corte in tema di determinazione dei compensi per le prestazioni rese in regime intra moenia ai fini della ripartizione dell'esborso a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
In particolare, Cass. S.L. n. 20010 del 2022 cit., ha affermato il principio per cui “la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi inerenti alle attività libero
12 professionali rese dai dirigenti sanitari in regime di intra moenia, che le Aziende sanitarie stabiliscono in conformità alle previsioni della contrattazione nazionale (che a sua volta rinvia a quella decentrata), devono tener conto dei costi diretti ed indiretti sostenuti dalle
Aziende stesse, ivi compreso il maggior esborso a titolo di IRAP derivante dall'aumento della base imponibile per effetto dell'attività libero professionale” senza che le Aziende sanitarie possano “unilateralmente modificare i criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata”.
Al quadro normativo e contrattuale compiutamente ricostruito in tale precedente occorre far riferimento anche nella presente controversia, così come ai principi sopra richiamati, che vanno confermati.
Non è invece mutuabile l'ulteriore principio, pure affermato nel citato precedente, della ripartizione del maggiore esborso, non previsto né prevedibile, derivato dalla maggiorazione dell'aliquota IRAP fra il dipendente e l'azienda in rapporto alle rispettive quote di partecipazione alla suddivisione dei proventi dell'attività libero-professionale. La divergenza, sul punto, è riconducibile alla differente natura dell'esborso rappresentato dall'IRAP, quale imposta da corrispondere necessariamente rispetto agli importi percepiti indipendentemente dall'avvenuto adeguamento della tariffa, rappresentando un costo a carico dell'azienda, rispetto alla trattenuta oggi in esame, vincolata a interventi di prevenzione ovvero vòlti alla riduzione delle liste di attesa e dunque alla promozione di iniziative di miglioramento del servizio sanitario, iniziative che vanno, dunque, programmate tenendo conto del finanziamento ritraibile dalla ulteriore quota introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 cit..
In questa prospettiva, che segna per l'aspetto indicato la distanza rispetto al citato precedente, va anche chiarito che la stessa finalizzazione del contributo “ a CP_13
sovvenzionare progettualità di miglioramento del servizio sanitario, da attivare nel futuro, non si presta a legittimare un'applicazione retroattiva della trattenuta indipendentemente dalla rinegoziazione della tariffa (se non in virtù di un apposito accordo che a ciò espressamente si riferisca); viceversa, l'introduzione di una nuova quota, con specifica destinazione, accanto a quella già prevista siccome determinata dalla contrattazione collettiva, richiede che il finanziamento delle iniziative di prevenzione ovvero di riduzione delle liste di attesa venga riversato sugli importi che gli utenti del servizio intra moenia accettano di corrispondere, in piena coerenza con la ratio stessa della previsione dell'attività libero professionale intramuraria, rappresentata anche dall'incentivare il rapporto di lavoro esclusivo e potenziare la capacità del sanitario, nell'interesse degli utenti e della collettività (così in motivazione Corte Cost. n. 54 del 2015), purché tale attività non
13 pregiudichi l'attività istituzionale e non si risolva in un aggravio di spesa per gli enti del servizio sanitario nazionale.
1.9. Ne consegue che la trattenuta in questione, perché finalizzata ad interventi che l'azienda deve programmare nel rispetto della contabilità gestionale, non potrà ex se operare retroattivamente, nel periodo intertemporale tra l'entrata in vigore della previsione introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 e la sopravvenuta contrattazione integrativa aziendale, che possa tener conto di tale nuova voce nella rinegoziazione della tariffa, eventualmente assumendo determinazioni concertate anche per il pregresso.
L'opposta determinazione, concretamente attuata dall ricorrente, si pone in CP_1
contrasto con il principio posto dalla predetta disposizione normativa, che prevede la determinazione concordata degli importi da corrispondere a cura dell'assistito, e si risolve, in buona sostanza, in un prelievo forzoso a carico del professionista, al di fuori delle condizioni, anche di rilievo costituzionale, a ciò legittimanti.
1.10. Ne discende, in ragione dell'interesse pubblico sotteso, un dovere di buona fede e correttezza – gravante su entrambe le parti e con correlate responsabilità – nell'addivenire sollecitamente, in esito al mutamento normativo, ad un nuovo accordo che consenta di rendere operativa la trattenuta per le finalità pubbliche indicate, nel quadro delle iniziative da assumere per l'efficienza del servizio sanitario».
Né giova all'Azienda il richiamo alla sentenza n. 13399/2023 del Supremo Collegio, sostenuto dalla Difesa aziendale in sede di discussione al fine di far valere, comunque, gli effetti dell'accordo sindacale del 24.10.2014, sul presupposto che l'applicazione della c.d. trattenuta Balduzzi sia prevista ex lege.
Preliminarmente, in punto di fatto, si deve rilevare che l'accordo sindacale invocato dall non è mai stato recepito dalla stessa in un proprio regolamento;
di CP_1
conseguenza, la pretesa aziendale non può trovare fondamento in un atto che la stessa non ha mai recepito né applicato, così come dalla stessa riconosciuto nella CP_1 deliberazione della Direzione Generale del marzo del 2022 e nell'atto di appello, laddove si sostiene che “l'Amministrazione aveva tentato di giungere all'attuazione del
Regolamento unico aziendale in tema di libera-professione approvato con delibera n. 155 del 17/2/2015, ma ciò non era stato possibile stante il mancato raggiungimento di un'intesa con la parte sindacale, ragion per cui veniva rinnovata l'istituzione di un tavolo unico paritetico in materia” (cfr. pp. 12 e 13 ricorso in appello).
L'intento di esercitare l'azione ex art. 2033 cod. civ. sulla base di un accordo non recepito e formalizzato in un regolamento non può trovare accoglimento perché così come correttamente rilevato dal primo giudice, “soltanto in sede di contrattazione integrativa
14 aziendale (…) possono essere definite le tariffe, tenendo conto di tutte le voci di costo che le compongono”.
In merito alla portata della sentenza n. 13399/2023, la Cassazione (rif. tra le altre
28973/2023), stabilita la necessità di un nuovo accordo che consenta di rendere operativa la trattenuta per le finalità pubbliche indicate con riguardo al mutamento intervenuto a seguito del d.l. n. 158 del 2012, ha evidenziato quanto segue: «Tale approdo è pure coerente con l'ulteriore pronuncia di questa Corte (Cass. S.L. 16.5.2023, n. 13399) che, in relazione alle questioni in quella sede sollevate, non ha affrontato direttamente il tema dell'esegesi della norma, sostanzialmente arrestandosi al rilievo che, secondo la ricostruzione fornita dal giudice di merito, in quella controversia le parti avevano raggiunto un'intesa sulla tariffa, sicché ogni ulteriore rilievo sul punto non risultava sindacabile in sede di legittimità. Quanto, poi, all'affermazione secondo cui “non è poi vero che la ritenuta realizzi una riduzione unilaterale della retribuzione, proprio perché in realtà imposta dalla legge, il che esclude anche la necessità di un accordo in tal senso rispetto all'applicazione o meno di essa” – che pure si rinviene nel citato precedente a conclusione della motivazione dianzi richiamata –, la stessa non va intesa nel senso di avallare l'interpretazione qui disattesa, bensì come indicazione sulla precettività della trattenuta, come legalmente imposta, indipendentemente dall'espresso recepimento della stessa nella contrattazione integrativa in sede di rinegoziazione della tariffa.
Tale assunto consente, invero, di precisare ulteriormente la portata precettiva della norma, dal momento che il vincolo del contributo è imposto direttamente dal legislatore. Ne consegue che, esclusa la retroattività della trattenuta, per quanto considerato supra sub
1.8, la percentuale del 5 per cento va comunque applicata in esito agli accordi collettivi successivi all'introduzione della norma anche qualora, nell'adeguamento dell'importo da imporre agli assistiti, non sia stata espressamente prevista un'apposita voce ovvero non sia stata comunque menzionata l'incidenza della trattenuta in questione, dovendosi ritenere che le parti sociali, in sede di rinnovata contrattazione aziendale, ne abbiano comunque tenuto conto nell'ambito della determinazione della tariffa e i medici l'abbiano ritenuta compensativa della propria prestazione.
In conclusione: deve escludersi che l possa applicare la trattenuta di cui Controparte_1 all'art. 1, comma 4, lett. c), secondo periodo della l. n. 120 del 2007, come modificato dal d.l. n. 158 del 2012 cit., in difetto di previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale e di intesa con i dirigenti interessati intervenuti in epoca successiva all'entrata in vigore della disposizione siccome modificata;
la trattenuta va applicata una volta intervenuto l'accordo successivamente all'entrata in vigore della norma ancorché, nella
15 determinazione della tariffa, la stessa non sia stata espressamente indicata;
fermi restando gli specifici obblighi normativamente previsti a carico delle aziende sanitarie, è configurabile un dovere di buona fede e correttezza in capo alle parti nella sollecita definizione degli accordi successivi all'entrata in vigore della norma per consentire la piena operatività della trattenuta nella realizzazione delle finalità pubbliche cui è destinata».
3. Le spese.
Le spese del grado sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e fanno quindi carico all' , rimasta soccombente;
le spese sono liquidate in applicazione Parte_7
dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e del numero dei ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del presente grado, liquidate in euro 8.725,20, oltre accessori;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso all'udienza del 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott. Piero Rocchetti
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sottolineatura a cura di chi scrive.