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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 13905/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 24/12/2024
da con il proc. e dom. avv. MAURO ALICE per mandato allegato al Parte_1
ricorso
e da con il proc. e dom. avv. D'ORLANDO CRISTIAN per mandato a margine Parte_2
del ricorso avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio,
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso Oggetto
e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
DIVORZIO
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres.17.09.2009 – decr.
om.14.12.2009 – cron. n. 3700/2009);
1 - rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 10.9.1999), maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente, e (il 24.1.2006), maggiorenne ma non Per_2
economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in PAULARO (UD), il 28/07/1999 tra
, nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Parte_2
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) il 28/05/1971, alle seguenti condizioni:
1. dà atto che i ricorrenti fisseranno liberamente le rispettive residenze. Prende atto che la signora risiederà con i figli presso l'abitazione sita in Tolmezzo, via Forni di Parte_1
Sotto n. 11; mentre il signor risiederà ad SO (UD) via Rivoli n. 84. Pt_2
2. Dà atto che la figlia , maggiorenne, è autonoma economicamente, pertanto, non Per_1
necessita di alcun assegno di mantenimento. Il figlio maggiorenne, non è Per_3
indipendente economicamente;
pertanto, i genitori si occuperanno del suo mantenimento come di seguito stabilito fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. Dà atto che entrambi i figli decideranno autonomamente i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
3. Dispone che il Signor versi il mantenimento ordinario in favore di Parte_2 Per_2
sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, nella misura di € 400,00 (quattrocen- to/00), per dodici mesi l'anno, annualmente rivalutato come per legge, entro il 12 di ciascun mese, da accreditarsi sul conto corrente intestato a IBAN Parte_1
[...]; tale somma verrà rivalutata annualmente come per legge con prima rivalutazione al 1.1.2026. Pone integralmente a carico della signora le Pt_1
spese straordinarie in favore del figlio ad eccezione delle spese necessarie al Per_2
conseguimento della patente di guida e di quelle universitarie (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: tasse universitarie;
spese di alloggio;
spese per l'acquisto dei libri) che
2 verranno sostenute al 50% tra i genitori. Come da protocollo d'intesa del Tribunale di
Udine del 28.8.2015, il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese è
dovuto entro il mese successivo dalla richiesta documentata, che avverrà con cadenza trimestrale, verrà effettuato mediante bonifico bancario alle coordinate note alle parti.
Dà atto che l'assegno unico e universale (o altra prestazione previdenziale, contributo o detrazione in favore del figlio non indipendente economicamente) verrà percepito al 100%
dalla signora Tutto ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da Pt_1
parte di Per_2
3. Prende atto che i Ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile e di aver già definito in sede di separazione e, comunque, con l'accordo trasfuso nel ricorso tutte le questioni economiche tra di essi pendenti in ragione del matrimonio.
4. Le spese e le competenze relative alla presente procedura restano a carico di entrambe le parti senza vincolo di solidarietà.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PAULARO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 2, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1999.
Udine, li 3/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
3
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 13905/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 24/12/2024
da con il proc. e dom. avv. MAURO ALICE per mandato allegato al Parte_1
ricorso
e da con il proc. e dom. avv. D'ORLANDO CRISTIAN per mandato a margine Parte_2
del ricorso avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio,
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso Oggetto
e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
DIVORZIO
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres.17.09.2009 – decr.
om.14.12.2009 – cron. n. 3700/2009);
1 - rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 10.9.1999), maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente, e (il 24.1.2006), maggiorenne ma non Per_2
economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in PAULARO (UD), il 28/07/1999 tra
, nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Parte_2
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) il 28/05/1971, alle seguenti condizioni:
1. dà atto che i ricorrenti fisseranno liberamente le rispettive residenze. Prende atto che la signora risiederà con i figli presso l'abitazione sita in Tolmezzo, via Forni di Parte_1
Sotto n. 11; mentre il signor risiederà ad SO (UD) via Rivoli n. 84. Pt_2
2. Dà atto che la figlia , maggiorenne, è autonoma economicamente, pertanto, non Per_1
necessita di alcun assegno di mantenimento. Il figlio maggiorenne, non è Per_3
indipendente economicamente;
pertanto, i genitori si occuperanno del suo mantenimento come di seguito stabilito fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. Dà atto che entrambi i figli decideranno autonomamente i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
3. Dispone che il Signor versi il mantenimento ordinario in favore di Parte_2 Per_2
sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, nella misura di € 400,00 (quattrocen- to/00), per dodici mesi l'anno, annualmente rivalutato come per legge, entro il 12 di ciascun mese, da accreditarsi sul conto corrente intestato a IBAN Parte_1
[...]; tale somma verrà rivalutata annualmente come per legge con prima rivalutazione al 1.1.2026. Pone integralmente a carico della signora le Pt_1
spese straordinarie in favore del figlio ad eccezione delle spese necessarie al Per_2
conseguimento della patente di guida e di quelle universitarie (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: tasse universitarie;
spese di alloggio;
spese per l'acquisto dei libri) che
2 verranno sostenute al 50% tra i genitori. Come da protocollo d'intesa del Tribunale di
Udine del 28.8.2015, il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese è
dovuto entro il mese successivo dalla richiesta documentata, che avverrà con cadenza trimestrale, verrà effettuato mediante bonifico bancario alle coordinate note alle parti.
Dà atto che l'assegno unico e universale (o altra prestazione previdenziale, contributo o detrazione in favore del figlio non indipendente economicamente) verrà percepito al 100%
dalla signora Tutto ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da Pt_1
parte di Per_2
3. Prende atto che i Ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile e di aver già definito in sede di separazione e, comunque, con l'accordo trasfuso nel ricorso tutte le questioni economiche tra di essi pendenti in ragione del matrimonio.
4. Le spese e le competenze relative alla presente procedura restano a carico di entrambe le parti senza vincolo di solidarietà.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PAULARO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 2, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1999.
Udine, li 3/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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