Articolo 2 della Legge 12 agosto 1962, n. 1839
Articolo 1
Versione
7 febbraio 1963
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo ed annessi Protocollo ed Allegati, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla, loro entrata in vigore in conformita' dell'articolo 7 dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme, addi' 12 agosto 1962

SEGNI

FANFANI - PICCIONI - MATTARELLA - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Entrata in vigore il 7 febbraio 1963