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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/05/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona del giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3682/2022 R. G. promossa da
, p.i. , con il patrocinio degli Avv.ti Angela Scarivaglione e Sergio Carbone, nel Parte_1 P.IVA_1 cui studio in Rende, Via Busento 9 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte opponente contro
c.f. , con il patrocinio di sé stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c., CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Castrolibero (CS), 87040, alla Via delle Mimose
n.3; parte opposta
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 997/2022 emesso il 25.07.2022.
CONCLUSIONI rese in data 25 febbraio 2025, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha interposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1057/2022, emesso dall'intestato Tribunale su conforme richiesta di con il quale le è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 16.000,00, oltre CP_1 interessi e spese di procedura, fondato sull'atto di ricognizione del debito contenuto in una pec inviata dall'indirizzo di posta elettronica aziendale.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto quanto segue: che la avente oggetto sociale la gestione di un supermercato di alimentari in Via Nicola Serra, CP_2 veniva costituita con atto del 5.03.2021, con quote suddivise al 50% tra e;
CP_1 Controparte_3 che effettivo gestore dell'attività aziendale era il , fratello della rappresentante legale, con Controparte_4
l'aiuto del sig. CP_1 che, ai fini della gestione del supermercato, veniva attivata una pec aziendale dal dott. commercialista CP_5
fratello dell'opposto, di cui quindi conservava il possesso delle credenziali di accesso, a differenza
[...] della che non ha mai avuto concretamente accesso alla Pec, alla firma digitale e alla mail Controparte_3 intestate alla società; che il 23.09.21, con atto di cessione quote depositato presso la Camera di Commercio di Cosenza, protocollo n. CS-2021-30540 il cedeva le proprie quote societarie a , dichiarando di non avanzare CP_1 Controparte_3 crediti nei confronti della società e di non aver null'altro a pretendere;
che, ciò nonostante, nel periodo compreso tra il settembre 2021 e fino a luglio 2022, il si recava CP_1 saltuariamente presso il market avanzando dei crediti vagamente identificati come spese per l'acquisto di attrezzature e riferendone al sig. , che puntualmente negava la sussistenza di debiti a carico Controparte_4 della società in suo favore;
che, in particolare, l'odierno opposto si recava presso il market a suo piacimento anche in assenza del gestore e, approfittando della sua ex posizione di titolare nei confronti dei dipendenti, accedeva nelle aree ristrette al solo personale responsabile, compreso l'ufficio in cui si trovava il pc sempre accesso in quanto server della cassa che non poteva essere spento né messo in stand-by, e sul quale erano registrate le password di accesso alla pec, alla mail, ed ogni altro sistema informatico della società; che aveva pertanto sporto querela nei confronti del disconoscendo la paternità del messaggio di posta CP_1 elettronica in oggetto e del suo contenuto, peraltro privo di alcuna giustificazione causale.
Ha quindi negato la sussistenza dei debiti nei confronti del e così concluso: CP_1
“Voglia, il Giudice adito, previa sospensione della provvisoria esecuzione, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, accogliere la domanda e per l'effetto: - Accertare e dichiarare nullo per violazione degli art. 633, 634 e 642 cpc, il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo, con tutte le conseguenze di legge;
- Accertare e dichiarare la non dovutezza delle somme ingiunte con decreto ingiuntivo e l'infondatezza del credito vantato dal convenuto;
- Condannare, per l'effetto, il sig. al CP_1 risarcimento del danno ex art. 96 cpc, causati dall'illecita e temeraria azione giudiziaria;
- Condannare il convenuto opposto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Con comparsa depositata l'8 febbraio 2023 si è costituito il quale ha contestato l'avversa CP_1 opposizione, di cui ha domandato il rigetto, evidenziando la piena fondatezza del credito azionato ed espressamente riconosciuto dalla controparte.
Ha rappresentato in particolare che, contrariamente a quanto dedotto dalla controparte, la gestione dell'intera società fosse appannaggio esclusivo della , che, quale amministratrice ed unica socia della Controparte_3 era l'unica in possesso delle credenziali di accesso alla pec. Parte_1
Sospesa ai sensi dell'art. 649 c.p.c. l'efficacia del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita in via documentale e mediante la prova orale richiesta dalle parti in contesa. In corso di causa è stata documentata da parte opposta l'archiviazione disposta l'11 agosto 2023 dal Gip presso il Tribunale di Cosenza nei confronti del per il reato di falso ideologico commesso dal privato CP_1 su documento informatico pubblico.
All'udienza del 25 febbraio u.s. la causa è stata quindi trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi, invero depositati dalla sola parte opposta.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, si deve intanto premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03;
Cass. 6421/03).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533). Difatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13550 del 21/12/1992 (Rv. 480077); Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5163 del 09/03/2005 (Rv. 581372) dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma pure alla fondatezza nel merito della domanda introdotta con il ricorso monitorio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5055 del 25/05/1999
(Rv. 526626); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19595 del 2013).
Per quanto interessa in questa sede, deve rilevarsi che la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass.
2091/2022; 10464/2024).
Ciò posto, nel caso che occupa, l'atto ricognitivo su cui parte opposta ha radicato la propria pretesa creditoria, è contenuto in una pec del seguente tenore: “Egr.io Avvocato, Nel riconoscere la somma da lei bonificata e consegnata di volta in volta pari ad Euro 16.000,00 per la mia attività. Le chiedo di aspettare ancora 5 giorni e poi provvederò a pafare il tutto. Cordiali saluti”. Orbene, la Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail, con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, con la particolarità che, in aggiunta a tale tipologia di notificazione, la ricevuta, non solo fa piena prova dell'invio e della ricezione della PEC, ma anche del suo contenuto e dell'invio di eventuali allegati, con attestazione dell'orario esatto di spedizione;
in specie, la
Posta Elettronica Certificata oltre ad avere, come detto, il medesimo valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno, con i protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire anche la certezza del contenuto della comunicazione, non rendendo possibili modifiche al messaggio, e dell'esistenza di allegati.
Innanzitutto, la certificazione della pec, non comporta certificazione (rectius, paternità) del documento e dunque ammissione che quel documento è proprio.
I due atti hanno funzioni diverse: certificare una pec significa attestare che essa proviene dal mittente, che contiene quanto allegato e che è stata inviata a quell'ora; ma non significa attestare altresì la veridicità di ciò che è allegato.
Del resto, la firma digitale è un mezzo per sottoscrivere un documento informatico, e farlo proprio, mentre la certificazione della posta elettronica è mezzo di attestare la provenienza di quel documento: la posta elettronica certificata dimostra l'invio e la ricezione del messaggio, ma non garantisce il contenuto del documento allegato. Non si può, in altri termini, dalla circostanza che la posta elettronica è certificata, dedurre che anche il documento allegato lo è, o meglio, che quel documento è riferibile al suo autore, e che ha effettivamente quel contenuto. Si supponga il caso in cui con posta certificata si invia un documento dal falso contenuto, o proveniente da un terzo: si dovrebbe dire che, avendo il mittente certificato la posta (ossia attestato che proviene da lui e che è stata spedita a quell'ora) ha altresì attestato che il documento allegato è vero o che è riferibile ad un terzo (Cass.32165/2023).
Il file non firmato digitalmente non può quindi qualificarsi idoneo a garantire, con assoluta certezza, da un parte, l'identificabilità del suo autore e la paternità dell'atto e, dall'altro, la sua integrabilità e immodificabilità, così come richiesto dal codice dell'amministrazione digitale.
E del resto anche il gip in sede di archiviazione ha affermato che “la pec posta alla base della richiesta di decreto ingiuntivo emesso dal Giudice Civile non sia firmata ma semplicemente provenga dal PC aziendale con indubbie ripercussioni in ordine alla efficacia probatoria richiesta dalla norma di cui all'art. 491 bis c.p.”.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione si profila fondata.
Incontroverso che la pec non reca la sottoscrizione di alcun soggetto relativo alla compagine societaria, e quindi ridimensionato il valore probatorio dell'unica “prova scritta” posta a fondamento del decreto ingiuntivo, le emergenze istruttorie (documenti e andamento della prova orale) non consentono di ritenere provati sia l'an che il quantum della pretesa azionata in via monitoria.
Invero le dichiarazioni testimoniali rese da soggetti che a vario titolo hanno eseguito piccole prestazioni professionali, forniture o modesti lavori di adeguamento del supermercato risultano inconferenti, oltre che generiche, rispetto alla causale del credito azionato.
Ed in ogni caso le stesse non consentono di ritenere provato il quantum preteso dal CP_1 Senza contare che nell'atto di cessione di quote del 23.09.21, il che oggi rivendica somme per asseriti CP_1
“finanziamenti”, nell'atto di cessione della propria quota societaria alla , ha dichiarato di non Controparte_3 avanzare crediti nei confronti della società e di non avere dalla stessa null'altro a pretendere.
Invero dall'istruttoria orale espletata al più parrebbe che il debito per cui è causa – debito che gli ex dipendenti hanno dichiarato genericamente di conoscere in quanto presenti all'interno del supermercato in occasioni di litigi tra il fratello della legale rappresentante della opponente e l'opposto - fosse appunto un debito personale del , non già della società, e quindi di un soggetto rimasto estraneo al presente Pt_2 giudizio.
Alla luce di quanto sopra esposto, non essendo sufficiente l'atto ricognitorio, in difetto di ulteriori elementi convergenti, a fondare la pretesa creditoria, si impone l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, alla luce della controvertibilità delle questioni dedotte, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, il 22/05/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona del giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3682/2022 R. G. promossa da
, p.i. , con il patrocinio degli Avv.ti Angela Scarivaglione e Sergio Carbone, nel Parte_1 P.IVA_1 cui studio in Rende, Via Busento 9 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte opponente contro
c.f. , con il patrocinio di sé stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c., CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Castrolibero (CS), 87040, alla Via delle Mimose
n.3; parte opposta
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 997/2022 emesso il 25.07.2022.
CONCLUSIONI rese in data 25 febbraio 2025, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha interposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1057/2022, emesso dall'intestato Tribunale su conforme richiesta di con il quale le è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 16.000,00, oltre CP_1 interessi e spese di procedura, fondato sull'atto di ricognizione del debito contenuto in una pec inviata dall'indirizzo di posta elettronica aziendale.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto quanto segue: che la avente oggetto sociale la gestione di un supermercato di alimentari in Via Nicola Serra, CP_2 veniva costituita con atto del 5.03.2021, con quote suddivise al 50% tra e;
CP_1 Controparte_3 che effettivo gestore dell'attività aziendale era il , fratello della rappresentante legale, con Controparte_4
l'aiuto del sig. CP_1 che, ai fini della gestione del supermercato, veniva attivata una pec aziendale dal dott. commercialista CP_5
fratello dell'opposto, di cui quindi conservava il possesso delle credenziali di accesso, a differenza
[...] della che non ha mai avuto concretamente accesso alla Pec, alla firma digitale e alla mail Controparte_3 intestate alla società; che il 23.09.21, con atto di cessione quote depositato presso la Camera di Commercio di Cosenza, protocollo n. CS-2021-30540 il cedeva le proprie quote societarie a , dichiarando di non avanzare CP_1 Controparte_3 crediti nei confronti della società e di non aver null'altro a pretendere;
che, ciò nonostante, nel periodo compreso tra il settembre 2021 e fino a luglio 2022, il si recava CP_1 saltuariamente presso il market avanzando dei crediti vagamente identificati come spese per l'acquisto di attrezzature e riferendone al sig. , che puntualmente negava la sussistenza di debiti a carico Controparte_4 della società in suo favore;
che, in particolare, l'odierno opposto si recava presso il market a suo piacimento anche in assenza del gestore e, approfittando della sua ex posizione di titolare nei confronti dei dipendenti, accedeva nelle aree ristrette al solo personale responsabile, compreso l'ufficio in cui si trovava il pc sempre accesso in quanto server della cassa che non poteva essere spento né messo in stand-by, e sul quale erano registrate le password di accesso alla pec, alla mail, ed ogni altro sistema informatico della società; che aveva pertanto sporto querela nei confronti del disconoscendo la paternità del messaggio di posta CP_1 elettronica in oggetto e del suo contenuto, peraltro privo di alcuna giustificazione causale.
Ha quindi negato la sussistenza dei debiti nei confronti del e così concluso: CP_1
“Voglia, il Giudice adito, previa sospensione della provvisoria esecuzione, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, accogliere la domanda e per l'effetto: - Accertare e dichiarare nullo per violazione degli art. 633, 634 e 642 cpc, il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo, con tutte le conseguenze di legge;
- Accertare e dichiarare la non dovutezza delle somme ingiunte con decreto ingiuntivo e l'infondatezza del credito vantato dal convenuto;
- Condannare, per l'effetto, il sig. al CP_1 risarcimento del danno ex art. 96 cpc, causati dall'illecita e temeraria azione giudiziaria;
- Condannare il convenuto opposto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Con comparsa depositata l'8 febbraio 2023 si è costituito il quale ha contestato l'avversa CP_1 opposizione, di cui ha domandato il rigetto, evidenziando la piena fondatezza del credito azionato ed espressamente riconosciuto dalla controparte.
Ha rappresentato in particolare che, contrariamente a quanto dedotto dalla controparte, la gestione dell'intera società fosse appannaggio esclusivo della , che, quale amministratrice ed unica socia della Controparte_3 era l'unica in possesso delle credenziali di accesso alla pec. Parte_1
Sospesa ai sensi dell'art. 649 c.p.c. l'efficacia del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita in via documentale e mediante la prova orale richiesta dalle parti in contesa. In corso di causa è stata documentata da parte opposta l'archiviazione disposta l'11 agosto 2023 dal Gip presso il Tribunale di Cosenza nei confronti del per il reato di falso ideologico commesso dal privato CP_1 su documento informatico pubblico.
All'udienza del 25 febbraio u.s. la causa è stata quindi trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi, invero depositati dalla sola parte opposta.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, si deve intanto premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03;
Cass. 6421/03).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533). Difatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13550 del 21/12/1992 (Rv. 480077); Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5163 del 09/03/2005 (Rv. 581372) dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma pure alla fondatezza nel merito della domanda introdotta con il ricorso monitorio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5055 del 25/05/1999
(Rv. 526626); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19595 del 2013).
Per quanto interessa in questa sede, deve rilevarsi che la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass.
2091/2022; 10464/2024).
Ciò posto, nel caso che occupa, l'atto ricognitivo su cui parte opposta ha radicato la propria pretesa creditoria, è contenuto in una pec del seguente tenore: “Egr.io Avvocato, Nel riconoscere la somma da lei bonificata e consegnata di volta in volta pari ad Euro 16.000,00 per la mia attività. Le chiedo di aspettare ancora 5 giorni e poi provvederò a pafare il tutto. Cordiali saluti”. Orbene, la Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail, con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, con la particolarità che, in aggiunta a tale tipologia di notificazione, la ricevuta, non solo fa piena prova dell'invio e della ricezione della PEC, ma anche del suo contenuto e dell'invio di eventuali allegati, con attestazione dell'orario esatto di spedizione;
in specie, la
Posta Elettronica Certificata oltre ad avere, come detto, il medesimo valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno, con i protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire anche la certezza del contenuto della comunicazione, non rendendo possibili modifiche al messaggio, e dell'esistenza di allegati.
Innanzitutto, la certificazione della pec, non comporta certificazione (rectius, paternità) del documento e dunque ammissione che quel documento è proprio.
I due atti hanno funzioni diverse: certificare una pec significa attestare che essa proviene dal mittente, che contiene quanto allegato e che è stata inviata a quell'ora; ma non significa attestare altresì la veridicità di ciò che è allegato.
Del resto, la firma digitale è un mezzo per sottoscrivere un documento informatico, e farlo proprio, mentre la certificazione della posta elettronica è mezzo di attestare la provenienza di quel documento: la posta elettronica certificata dimostra l'invio e la ricezione del messaggio, ma non garantisce il contenuto del documento allegato. Non si può, in altri termini, dalla circostanza che la posta elettronica è certificata, dedurre che anche il documento allegato lo è, o meglio, che quel documento è riferibile al suo autore, e che ha effettivamente quel contenuto. Si supponga il caso in cui con posta certificata si invia un documento dal falso contenuto, o proveniente da un terzo: si dovrebbe dire che, avendo il mittente certificato la posta (ossia attestato che proviene da lui e che è stata spedita a quell'ora) ha altresì attestato che il documento allegato è vero o che è riferibile ad un terzo (Cass.32165/2023).
Il file non firmato digitalmente non può quindi qualificarsi idoneo a garantire, con assoluta certezza, da un parte, l'identificabilità del suo autore e la paternità dell'atto e, dall'altro, la sua integrabilità e immodificabilità, così come richiesto dal codice dell'amministrazione digitale.
E del resto anche il gip in sede di archiviazione ha affermato che “la pec posta alla base della richiesta di decreto ingiuntivo emesso dal Giudice Civile non sia firmata ma semplicemente provenga dal PC aziendale con indubbie ripercussioni in ordine alla efficacia probatoria richiesta dalla norma di cui all'art. 491 bis c.p.”.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione si profila fondata.
Incontroverso che la pec non reca la sottoscrizione di alcun soggetto relativo alla compagine societaria, e quindi ridimensionato il valore probatorio dell'unica “prova scritta” posta a fondamento del decreto ingiuntivo, le emergenze istruttorie (documenti e andamento della prova orale) non consentono di ritenere provati sia l'an che il quantum della pretesa azionata in via monitoria.
Invero le dichiarazioni testimoniali rese da soggetti che a vario titolo hanno eseguito piccole prestazioni professionali, forniture o modesti lavori di adeguamento del supermercato risultano inconferenti, oltre che generiche, rispetto alla causale del credito azionato.
Ed in ogni caso le stesse non consentono di ritenere provato il quantum preteso dal CP_1 Senza contare che nell'atto di cessione di quote del 23.09.21, il che oggi rivendica somme per asseriti CP_1
“finanziamenti”, nell'atto di cessione della propria quota societaria alla , ha dichiarato di non Controparte_3 avanzare crediti nei confronti della società e di non avere dalla stessa null'altro a pretendere.
Invero dall'istruttoria orale espletata al più parrebbe che il debito per cui è causa – debito che gli ex dipendenti hanno dichiarato genericamente di conoscere in quanto presenti all'interno del supermercato in occasioni di litigi tra il fratello della legale rappresentante della opponente e l'opposto - fosse appunto un debito personale del , non già della società, e quindi di un soggetto rimasto estraneo al presente Pt_2 giudizio.
Alla luce di quanto sopra esposto, non essendo sufficiente l'atto ricognitorio, in difetto di ulteriori elementi convergenti, a fondare la pretesa creditoria, si impone l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, alla luce della controvertibilità delle questioni dedotte, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, il 22/05/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)