Art. 6.
Il certificato di controllo, di cui all'art. 4, primo comma, lettera b), e' rilasciato da uno degli organismi autorizzati di cui all'art. 8.
Esso attesta che il tipo di materiale garantisce una sicurezza almeno uguale a quella delle norme armonizzate.
Prima di rilasciare tale certificato di controllo, l'organismo di controllo autorizzato che procede all'esame del materiale trasmette in via riservata i documenti descrittivi del materiale, i verbali ed i progetti di certificati di controllo agli altri Stati membri della CEE e/o ai rispettivi organismi di controllo autorizzati che, entro quattro mesi da questa informazione, possono presentare osservazioni, richiedere esami supplementari ed eventualmente appellarsi al comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall' art. 6 della direttiva (CEE) n. 76/117 e secondo la procedura di cui all'art. 7 della direttiva stessa.
Qualora, prima della scadenza del termine stabilito, nessuno Stato membro si sia appellato al comitato, l'organismo autorizzato, dopo aver preso in considerazione le osservazioni presentate conformemente alla procedura di cui al comma precedente, rilascia il certificato di controllo se il risultato degli esami eventuali complementari e' soddisfacente.
In caso di appello al comitato, se il parere di quest'ultimo e' favorevole, l'organismo autorizzato rilascia il certificato in questione.
Una copia delle principali indicazioni del certificato di controllo e' trasmessa, a cura dell'organismo autorizzato, sia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che agli altri Stati membri, entro il termine di un mese a decorrere dalla data del suo rilascio.
L'organismo autorizzato che ha rilasciato il certificato di controllo puo' revocarlo quando constata che detto certificato non avrebbe dovuto essere rilasciato o che alcune condizioni da esso imposte non sono state soddisfatte entro un termine adeguato. Esso puo' inoltre revocare questo certificato quando il fabbricante immette sul mercato materiale elettrico non conforme al prototipo autorizzato.
Il certificato di controllo, di cui all'art. 4, primo comma, lettera b), e' rilasciato da uno degli organismi autorizzati di cui all'art. 8.
Esso attesta che il tipo di materiale garantisce una sicurezza almeno uguale a quella delle norme armonizzate.
Prima di rilasciare tale certificato di controllo, l'organismo di controllo autorizzato che procede all'esame del materiale trasmette in via riservata i documenti descrittivi del materiale, i verbali ed i progetti di certificati di controllo agli altri Stati membri della CEE e/o ai rispettivi organismi di controllo autorizzati che, entro quattro mesi da questa informazione, possono presentare osservazioni, richiedere esami supplementari ed eventualmente appellarsi al comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall' art. 6 della direttiva (CEE) n. 76/117 e secondo la procedura di cui all'art. 7 della direttiva stessa.
Qualora, prima della scadenza del termine stabilito, nessuno Stato membro si sia appellato al comitato, l'organismo autorizzato, dopo aver preso in considerazione le osservazioni presentate conformemente alla procedura di cui al comma precedente, rilascia il certificato di controllo se il risultato degli esami eventuali complementari e' soddisfacente.
In caso di appello al comitato, se il parere di quest'ultimo e' favorevole, l'organismo autorizzato rilascia il certificato in questione.
Una copia delle principali indicazioni del certificato di controllo e' trasmessa, a cura dell'organismo autorizzato, sia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che agli altri Stati membri, entro il termine di un mese a decorrere dalla data del suo rilascio.
L'organismo autorizzato che ha rilasciato il certificato di controllo puo' revocarlo quando constata che detto certificato non avrebbe dovuto essere rilasciato o che alcune condizioni da esso imposte non sono state soddisfatte entro un termine adeguato. Esso puo' inoltre revocare questo certificato quando il fabbricante immette sul mercato materiale elettrico non conforme al prototipo autorizzato.