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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/11/2025, n. 2366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2366 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 2645/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DO ER Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. AN FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2645/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. VITALI Parte_1 C.F._1 NATASCIA RICORRENTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. FIORE CHIARA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.11.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione premesso di aver contratto matrimonio con in Rocca di Papa il Parte_1 CP_1 23.02.2008, dalla cui unione sono nati i figli (il 13.06.2008) ed (il 16.11.2010), ha agito Per_1 Per_2 in giudizio al fine di domandare la separazione dei coniugi con addebito al marito e riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento;
ella ha poi chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori alle condizioni del ricorso introduttivo. si è regolarmente costituito aderendo alla domanda di separazione e contestando sia la CP_1 richiesta di addebito che la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della coniuge;
ha proposto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale come da comparsa. All'udienza del 4.12.2024, le parti sono comparse personalmente dinanzi al giudice e, in tale sede, è stato esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione. Con ordinanza ex art. 473 bis n. 22 c.p.c., pubblicata in data 27.03.2025, il tribunale ha pronunciato i seguenti provvedimenti provvisori:
“Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Dispone l'affidamento in via condivisa dei figli minori (nato il [...]) ed (nata il [...]), in Persona_3 Persona_4 via condivisa ad entrambi i genitori. Quanto al collocamento dei figli, il tribunale ritiene che debba essere data continuità alle consuetudini in atto, dovendosi disporre che , ormai prossimo al Per_1 compimento della maggiore età, sia collocato presso il padre nella casa coniugale sita in Rocca di Papa (RM), in Via 2 Giugno n. 4 int.1, che si assegna al resistente. Tale è infatti la volontà del minore. La figlia sarà collocata in via prevalente presso l'abitazione materna, in conformità alla Per_2 volontà di costei. Quanto al diritto di visita dei figli con il genitore non collocatario, considerata l'età dei ragazzi e non essendovi particolare contrasto sul punto, si dispone che ciascun figlio, durante la settimana, potrà vedere il genitore non collocatario con facoltà di pernotto quando vorrà, compatibilmente con le esigenze organizzative dei minori e del genitore, nonché a week end alternati, in modo da far coincidere la comune presenza dei figli presso ciascun genitore al fine di non pregiudicare il rapporto di fratellanza. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai figli alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi previamente concordati. In particolare, entrambi i genitori avranno facoltà di tenere con sé entrambi i figli una settimana durante le festività natalizie, nei giorni dal 24 dicembre al 30 dicembre, da alternarsi ogni anno con una settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio. In particolare, se i figli trascorreranno il giorno 24 dicembre con il padre, il 25 dicembre staranno con la madre e così il 31 dicembre e il 1° gennaio, così la Pasqua e il lunedì dell'AN, sempre in modo alternato nel corso degli anni;
durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli i quindici giorni, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Quanto alle statuizioni economiche nell'interesse dei figli si osserva quanto segue. La ricorrente ha documentato di percepire una retribuzione, da lavoro part-time per circa 860,00 Euro mensili, derivante dall'attività di portiera di stabile condominiale. Ella gestisce, inoltre, entrambe le pensioni di invalidità dei figli minori (pari ad Euro 530,00 ciascuna), pur avendo il collocamento della sola figlia e ha diritto, come si dispone con la presente ordinanza alla Per_2 percezione del 50% dell'assegno unico, corrispondente, per ciascun genitore, in circa Euro 350,00. Ella gode di buoni fruttiferi postali per circa Euro 30.000,00 (cfr. doc. all. 11 resistente). E' titolare dei 2/3 dell'immobile sito in Pomezia, Via Litoranea n. 43B. Ella è onerata, poi, del 50% del rateo del mutuo sulla casa coniugale, attualmente corrisposto dal solo resistente per il complessivo importo di Euro 350,00. Il resistente, per contro, percepisce una retribuzione oscillante tra i 1.400,00 euro mensili e i 1.600,00 euro mensili, come dichiarato e documentato dalle buste paga in atti. Percepisce per intero l'assegno unico (pari a quasi 700,00 euro mensili) e paga il rateo del mutuo sulla casa coniugale. Egli, quale genitore collocatario del figlio , avrà poi diritto alla detenzione del Per_1 libretto ove è accreditata la pensione di invalidità per circa 530,00 euro mensili. Tanto premesso, la situazione reddituale dei coniugi è lievemente squilibrata in danno della ricorrente. La ricorrente, infatti, può contare su una retribuzione mensile di circa 860, Euro e avrà diritto alla percezione pro quota dell'assegno unico per circa 350,00 Euro, oltre alla gestione della pensione di invalidità per la figlia collocataria nella misura di Euro 530,00 mensili. Ella dovrà poi pagare il rateo del mutuo per circa 175,00 Euro. La domanda di porre a carico di solo uno dei mutuatari il pagamento della rata è manifestamente inammissibile non potendo certamente il tribunale modificare le obbligazioni contrattualmente assunte nei riguardi di un soggetto terzo (il mutuante). Il resistente percepisce una retribuzione media di circa 1.500,00 euro mensili, potrà contare sull'assegno unico di Euro 350,00 mensili, oltre che sulla pensione di invalidità per il figlio (con lui collocato) ed è obbligato Per_1 al 50% del pagamento del mutuo pari ad Euro 175,00. Il tribunale, ritiene quindi congruo disporre che il resistente provveda al mantenimento della figlia minore collocata presso la madre con un assegno di mantenimento pari ad Euro 300,00 mensili, da corrispondersi alla madre entro il 5 di ogni mese. La madre, contribuirà al mantenimento del figlio , mediante un assegno mensile Per_1 pari ad Euro 150,00 mensili, da corrispondersi al padre entro il 5 di ogni mese (entrambi gli assegni decorreranno a far data dalla domanda giudiziale). Si rammenta, che stante la natura sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento per i figli, è vietata la compensazione ai sensi degli artt. 447 co. II c.c. e 1246 co. 1 n. 5 c.c. Ciascun genitore provvederà al pagamento delle spese straordinarie per ciascun figlio in ragione del 50% ciascuno, disciplinate come da Protocollo del tribunale di Velletri. Non vi sono poi ragioni per porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, la quale è dotata di capacità lavorativa, come del resto può desumersi dall'attività lavorativa svolta e dai risparmi accumulati nel corso del tempo e, svolgendo un'attività solo part-time, è senz'altro in grado di integrare la propria retribuzione.”. Le parti, su proposta del giudice ex art. 185 bis c.p.c, hanno inteso comporre consensualmente la lite alle condizioni di cui all'ordinanza provvisoria. Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, considerato che il contegno processuale delle parti è univoco nel ritenere ormai intollerabile il ripristino della convivenza. Il collegio ritiene che vadano ratificate le condizioni vigenti, accettate espressamente dalle parti. Spese compensate.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio in Rocca di Papa il 23.02.2008 e, per l'effetto, ordina l'annotazione come per legge sul registro degli atti di matrimonio (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2008).
-Dispone l'affidamento in via condivisa dei figli minori (nato il [...]) ed Persona_3 Per_4 (nata il [...]), ad entrambi i genitori. Quanto al collocamento dei figli, si dispone che
[...]
, ormai prossimo al compimento della maggiore età, sia collocato presso il padre nella casa Per_1 coniugale sita in Rocca di Papa (RM), in Via 2 Giugno n. 4 int.1, che si assegna al resistente. Per_2 sarà collocata in via prevalente presso l'abitazione materna.
-Quanto al diritto di visita dei figli con il genitore non collocatario dispone che ciascun figlio, durante la settimana, potrà vedere il genitore non collocatario con facoltà di pernotto quando vorrà, compatibilmente con le esigenze organizzative dei minori e del genitore, nonché a week end alternati, in modo da far coincidere la comune presenza dei figli presso ciascun genitore al fine di non pregiudicare il rapporto di fratellanza. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai figli alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi previamente concordati. In particolare, entrambi i genitori avranno facoltà di tenere con sé entrambi i figli una settimana durante le festività natalizie, nei giorni dal 24 dicembre al 30 dicembre, da alternarsi ogni anno con una settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio. In particolare, se i figli trascorreranno il giorno 24 dicembre con il padre, il 25 dicembre staranno con la madre e così il 31 dicembre e il 1° gennaio, così la Pasqua e il lunedì dell'AN, sempre in modo alternato nel corso degli anni;
durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli i quindici giorni, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. -Dispone che ciascun genitore usufruisca dell'assegno unico per i figli minori al 50%.
- Dispone che ciascun genitore possa gestire l'emolumento pensionistico accreditato in favore del figlio collocatario, fermo restando il dover di vigilanza dell'altro genitore e la possibilità di chiedere il rendimento del conto.
- Dispone che la ricorrente consegni al resistente il libretto ove viene accreditata la pensione di invalidità di Persona_3
- Pone a carico del resistente un assegno di mantenimento mensile in favore della figlia pari ad Euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione istat, da corrispondersi alla madre entro il 5 di ogni mese (decorrenza dalla domanda).
- Pone a carico della ricorrente un assegno di mantenimento mensile in favore del figlio pari ad Euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione istat, da corrispondersi al padre entro il 5 di ogni mese (decorrenza dalla domanda).
- Spese straordinarie per i figli al 50% ciascuno.
- Spese compensate.
Si comunichi.
Velletri, lì 24/11/2025 il giudice rel.
AN FA
Il Presidente
DO ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DO ER Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. AN FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2645/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. VITALI Parte_1 C.F._1 NATASCIA RICORRENTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. FIORE CHIARA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.11.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione premesso di aver contratto matrimonio con in Rocca di Papa il Parte_1 CP_1 23.02.2008, dalla cui unione sono nati i figli (il 13.06.2008) ed (il 16.11.2010), ha agito Per_1 Per_2 in giudizio al fine di domandare la separazione dei coniugi con addebito al marito e riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento;
ella ha poi chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori alle condizioni del ricorso introduttivo. si è regolarmente costituito aderendo alla domanda di separazione e contestando sia la CP_1 richiesta di addebito che la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della coniuge;
ha proposto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale come da comparsa. All'udienza del 4.12.2024, le parti sono comparse personalmente dinanzi al giudice e, in tale sede, è stato esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione. Con ordinanza ex art. 473 bis n. 22 c.p.c., pubblicata in data 27.03.2025, il tribunale ha pronunciato i seguenti provvedimenti provvisori:
“Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Dispone l'affidamento in via condivisa dei figli minori (nato il [...]) ed (nata il [...]), in Persona_3 Persona_4 via condivisa ad entrambi i genitori. Quanto al collocamento dei figli, il tribunale ritiene che debba essere data continuità alle consuetudini in atto, dovendosi disporre che , ormai prossimo al Per_1 compimento della maggiore età, sia collocato presso il padre nella casa coniugale sita in Rocca di Papa (RM), in Via 2 Giugno n. 4 int.1, che si assegna al resistente. Tale è infatti la volontà del minore. La figlia sarà collocata in via prevalente presso l'abitazione materna, in conformità alla Per_2 volontà di costei. Quanto al diritto di visita dei figli con il genitore non collocatario, considerata l'età dei ragazzi e non essendovi particolare contrasto sul punto, si dispone che ciascun figlio, durante la settimana, potrà vedere il genitore non collocatario con facoltà di pernotto quando vorrà, compatibilmente con le esigenze organizzative dei minori e del genitore, nonché a week end alternati, in modo da far coincidere la comune presenza dei figli presso ciascun genitore al fine di non pregiudicare il rapporto di fratellanza. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai figli alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi previamente concordati. In particolare, entrambi i genitori avranno facoltà di tenere con sé entrambi i figli una settimana durante le festività natalizie, nei giorni dal 24 dicembre al 30 dicembre, da alternarsi ogni anno con una settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio. In particolare, se i figli trascorreranno il giorno 24 dicembre con il padre, il 25 dicembre staranno con la madre e così il 31 dicembre e il 1° gennaio, così la Pasqua e il lunedì dell'AN, sempre in modo alternato nel corso degli anni;
durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli i quindici giorni, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Quanto alle statuizioni economiche nell'interesse dei figli si osserva quanto segue. La ricorrente ha documentato di percepire una retribuzione, da lavoro part-time per circa 860,00 Euro mensili, derivante dall'attività di portiera di stabile condominiale. Ella gestisce, inoltre, entrambe le pensioni di invalidità dei figli minori (pari ad Euro 530,00 ciascuna), pur avendo il collocamento della sola figlia e ha diritto, come si dispone con la presente ordinanza alla Per_2 percezione del 50% dell'assegno unico, corrispondente, per ciascun genitore, in circa Euro 350,00. Ella gode di buoni fruttiferi postali per circa Euro 30.000,00 (cfr. doc. all. 11 resistente). E' titolare dei 2/3 dell'immobile sito in Pomezia, Via Litoranea n. 43B. Ella è onerata, poi, del 50% del rateo del mutuo sulla casa coniugale, attualmente corrisposto dal solo resistente per il complessivo importo di Euro 350,00. Il resistente, per contro, percepisce una retribuzione oscillante tra i 1.400,00 euro mensili e i 1.600,00 euro mensili, come dichiarato e documentato dalle buste paga in atti. Percepisce per intero l'assegno unico (pari a quasi 700,00 euro mensili) e paga il rateo del mutuo sulla casa coniugale. Egli, quale genitore collocatario del figlio , avrà poi diritto alla detenzione del Per_1 libretto ove è accreditata la pensione di invalidità per circa 530,00 euro mensili. Tanto premesso, la situazione reddituale dei coniugi è lievemente squilibrata in danno della ricorrente. La ricorrente, infatti, può contare su una retribuzione mensile di circa 860, Euro e avrà diritto alla percezione pro quota dell'assegno unico per circa 350,00 Euro, oltre alla gestione della pensione di invalidità per la figlia collocataria nella misura di Euro 530,00 mensili. Ella dovrà poi pagare il rateo del mutuo per circa 175,00 Euro. La domanda di porre a carico di solo uno dei mutuatari il pagamento della rata è manifestamente inammissibile non potendo certamente il tribunale modificare le obbligazioni contrattualmente assunte nei riguardi di un soggetto terzo (il mutuante). Il resistente percepisce una retribuzione media di circa 1.500,00 euro mensili, potrà contare sull'assegno unico di Euro 350,00 mensili, oltre che sulla pensione di invalidità per il figlio (con lui collocato) ed è obbligato Per_1 al 50% del pagamento del mutuo pari ad Euro 175,00. Il tribunale, ritiene quindi congruo disporre che il resistente provveda al mantenimento della figlia minore collocata presso la madre con un assegno di mantenimento pari ad Euro 300,00 mensili, da corrispondersi alla madre entro il 5 di ogni mese. La madre, contribuirà al mantenimento del figlio , mediante un assegno mensile Per_1 pari ad Euro 150,00 mensili, da corrispondersi al padre entro il 5 di ogni mese (entrambi gli assegni decorreranno a far data dalla domanda giudiziale). Si rammenta, che stante la natura sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento per i figli, è vietata la compensazione ai sensi degli artt. 447 co. II c.c. e 1246 co. 1 n. 5 c.c. Ciascun genitore provvederà al pagamento delle spese straordinarie per ciascun figlio in ragione del 50% ciascuno, disciplinate come da Protocollo del tribunale di Velletri. Non vi sono poi ragioni per porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, la quale è dotata di capacità lavorativa, come del resto può desumersi dall'attività lavorativa svolta e dai risparmi accumulati nel corso del tempo e, svolgendo un'attività solo part-time, è senz'altro in grado di integrare la propria retribuzione.”. Le parti, su proposta del giudice ex art. 185 bis c.p.c, hanno inteso comporre consensualmente la lite alle condizioni di cui all'ordinanza provvisoria. Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, considerato che il contegno processuale delle parti è univoco nel ritenere ormai intollerabile il ripristino della convivenza. Il collegio ritiene che vadano ratificate le condizioni vigenti, accettate espressamente dalle parti. Spese compensate.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio in Rocca di Papa il 23.02.2008 e, per l'effetto, ordina l'annotazione come per legge sul registro degli atti di matrimonio (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2008).
-Dispone l'affidamento in via condivisa dei figli minori (nato il [...]) ed Persona_3 Per_4 (nata il [...]), ad entrambi i genitori. Quanto al collocamento dei figli, si dispone che
[...]
, ormai prossimo al compimento della maggiore età, sia collocato presso il padre nella casa Per_1 coniugale sita in Rocca di Papa (RM), in Via 2 Giugno n. 4 int.1, che si assegna al resistente. Per_2 sarà collocata in via prevalente presso l'abitazione materna.
-Quanto al diritto di visita dei figli con il genitore non collocatario dispone che ciascun figlio, durante la settimana, potrà vedere il genitore non collocatario con facoltà di pernotto quando vorrà, compatibilmente con le esigenze organizzative dei minori e del genitore, nonché a week end alternati, in modo da far coincidere la comune presenza dei figli presso ciascun genitore al fine di non pregiudicare il rapporto di fratellanza. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai figli alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi previamente concordati. In particolare, entrambi i genitori avranno facoltà di tenere con sé entrambi i figli una settimana durante le festività natalizie, nei giorni dal 24 dicembre al 30 dicembre, da alternarsi ogni anno con una settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio. In particolare, se i figli trascorreranno il giorno 24 dicembre con il padre, il 25 dicembre staranno con la madre e così il 31 dicembre e il 1° gennaio, così la Pasqua e il lunedì dell'AN, sempre in modo alternato nel corso degli anni;
durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli i quindici giorni, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. -Dispone che ciascun genitore usufruisca dell'assegno unico per i figli minori al 50%.
- Dispone che ciascun genitore possa gestire l'emolumento pensionistico accreditato in favore del figlio collocatario, fermo restando il dover di vigilanza dell'altro genitore e la possibilità di chiedere il rendimento del conto.
- Dispone che la ricorrente consegni al resistente il libretto ove viene accreditata la pensione di invalidità di Persona_3
- Pone a carico del resistente un assegno di mantenimento mensile in favore della figlia pari ad Euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione istat, da corrispondersi alla madre entro il 5 di ogni mese (decorrenza dalla domanda).
- Pone a carico della ricorrente un assegno di mantenimento mensile in favore del figlio pari ad Euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione istat, da corrispondersi al padre entro il 5 di ogni mese (decorrenza dalla domanda).
- Spese straordinarie per i figli al 50% ciascuno.
- Spese compensate.
Si comunichi.
Velletri, lì 24/11/2025 il giudice rel.
AN FA
Il Presidente
DO ER