Articolo 1 della Legge 11 aprile 1957, n. 239
Articolo 2
Versione
12 maggio 1957
Art. 1.
Il contributo annuo di lire 30.000.000 a favore dello Istituto nazionale di economia agraria per le spese di funzionamento dell'Istituto stesso, autorizzato con legge 5 luglio 1950, n. 571 , e' elevato, con decorrenza dall'esercizio 1957-58 e con carattere continuativo, a lire 75.000.000.
Entrata in vigore il 12 maggio 1957