Art. 1.
Il contributo annuo di lire 30.000.000 a favore dello Istituto nazionale di economia agraria per le spese di funzionamento dell'Istituto stesso, autorizzato con legge 5 luglio 1950, n. 571 , e' elevato, con decorrenza dall'esercizio 1957-58 e con carattere continuativo, a lire 75.000.000.
Il contributo annuo di lire 30.000.000 a favore dello Istituto nazionale di economia agraria per le spese di funzionamento dell'Istituto stesso, autorizzato con legge 5 luglio 1950, n. 571 , e' elevato, con decorrenza dall'esercizio 1957-58 e con carattere continuativo, a lire 75.000.000.