Sentenza 8 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 08/05/2023, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/05/2023
N. 01063/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00329/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 329 del 2023, proposto da
IM NO, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni D'Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale RN, domiciliataria ex lege in RN, c.so Vittorio Emanuele, 58;
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO
formatosi sul decreto decisorio n. cron. 6534/18, della Corte di Appello di RN, Sezione Lavoro, reso il 27.08.2018, depositato il 04.09.2018, a conclusione del procedimento ex L. 89/01 rubricato al num. 509/18 R.G. munito di formula esecutiva il 12.09.2018, regolarmente notificato al Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t. sia propria sede che presso l’Avvocatura dello Stato di RN il 17/18.09.2018, non opposto, recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.600,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 il dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 14 febbraio 2023 e depositato il successivo giorno 16, la signora IM NO ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Ministero della Giustizia per ottenere l’esecuzione del giudicato derivante dal decreto ex L. n. 89/2001 in epigrafe indicato, esponendo che:
- con il predetto decreto, il Ministero della Giustizia è stato condannato a corrispondere ad esso ricorrente, a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, la somma di euro 3.600,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- l’azionato decreto della Corte d’Appello di RN – Sezione Lavoro, munito della formula esecutiva, è stato notificato al Ministero della Giustizia, presso la sua sede reale;
- la dichiarazione prescritta dall’articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, corredata della relativa regolare documentazione è stata inviata all’Amministrazione intimata il 6/12/2021;
- sono decorsi sia il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sia l’ulteriore termine di sei mesi previsto dall’articolo 5-sexies, comma 7, della legge n. 89 del 2001;
- la richiesta di pagamento è rimasta senza esito alcuno.
2. A fronte dell’inadempienza del Ministero della Giustizia, il ricorrente ha pertanto instaurato il presente giudizio, con il quale ha chiesto a questo Tribunale di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato in esame, con condanna dell’intimata Amministrazione al pagamento in favore di esso ricorrente, a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, della somma di cui in condanna, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché al rimborso delle spese sostenute per l’introduzione del presente giudizio ed al pagamento delle spese del presente giudizio, da attribuirsi al procuratore Avv. Giovanni D’Ambrosio, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Ha altresì chiesto di disporre, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario a d acta affinchè questi, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, provveda a dare integrale esecuzione al decreto in epigrafe.
3. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con controricorso di forma.
4. La causa è stata quindi chiamata all’odierna camera di consiglio, in esito alla quale è passata in decisione.
5. Il Collegio deve constatare la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa principale con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente.
Deve invero essere dato atto che:
- il decreto azionato è divenuto definitivo, come da documentazione in atti;
- parte ricorrente ha inviato la dichiarazione di cui al comma 1, art. 5 sexies, L. n. 89/2001 ed è altresì decorso il termine di sei mesi dall’invio di tale documentazione;
- non è necessario verificare l’espletamento dell’ulteriore adempimento di cui all’articolo 14 del d.l. n. 669/1996 in quanto, come da ultimo ritenuto dal Consiglio di Stato (che ha all’uopo richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 26 giugno 2018), <<la “specialità” della disciplina contenuta nella legge n. 89/2001 non può non implicare che essa in parte qua escluda in toto l’applicazione del d.l. n. 669/1996, e che – pertanto – gli adempimenti di cui all’articolo 5-sexies esauriscano le incombenze a carico del creditore vittorioso in giudizio, escludendo la necessità di provvedere anche a quanto prescritto in via generale dall’articolo 14 del d.l. n. 669/1996>> (C.d.S., Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423);
- sulla base delle depositate evidenze documentali (e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’amministrazione intimata), le statuizioni contenute nel decreto in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione.
6. In conclusione il ricorso in esame deve essere accolto nei sensi sopra riferiti e per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi al Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento (entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza), in favore del ricorrente, della somma di euro 3.600,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, come statuito nell’azionato decreto della Corte d’Appello.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora un commissario ad acta , ai sensi dell’articolo 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, nella persona del responsabile p. t. dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, o un suo delegato, con la precisazione che, tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della “legge Pinto”, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero della Giustizia. Il Commissario così designato dovrà provvedere a istanza di parte, entro il successivo termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 5-sexies, più volte richiamato.
7. Infine, tenuto conto del mutamento giurisprudenziale concernente l’espletamento dell’adempimento di cui all’articolo 14 del d.l. n. 669/1996 (oramai non più necessario), il Collegio ritiene che all’accoglimento della domanda debba seguire la condanna alle spese, le quali devono essere liquidate, in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti, nell’importo forfettario complessivo pari ad euro 300,00 (trecento), nel quale confluiscono anche le somme richieste a titolo di spese sostenute per l’instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di RN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di euro 300,00 (trecento), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, avv. Giovanni D'Ambrosio, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Manda alla Segreteria di comunicare la presente sentenza alla parte ricorrente e all’amministrazione intimata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Anna Saporito, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO