TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/10/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa IL M. UC, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 1°.10.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4664/2021 R.G.L. vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Di Biase, come da procura speciale alle liti in atti;
Pt_1
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dell'avv. Carla Tiberino, come da procura generale alle liti in atti;
resistente
OGGETTO: indennità di malattia (OTD).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 25.6.2021, la ricorrente in epigrafe indicata - premessa la propria qualifica di operaia agricola a tempo determinato, iscritta nell'elenco anagrafico del Comune di Orta Nova per n. 156 giornate nell'anno 2019 - adiva l'intestato Tribunale del Lavoro lamentando di non aver ottenuto il pagina 1 di 4 pagamento dell'indennità di malattia, per il periodo dal 25.9.2020 al 14.10.2020 (come rettificato nelle note di TS del 26.4.2024).
Nello specifico che “Con comunicazione del 06.11.2020 l'Istituto previdenziale ha informato la deducente quanto segue:
“in data 13.10.2020 il medico incaricato del controllo ha constatato che il suo domicilio non era reperibile l'indirizzo da Lei indicato sulla certificazione di malattia”. Detto assunto è assolutamente pretestuoso ed infondato dal momento che il medico curante ha indicato correttamente l'indirizzo Via Solitaria, 1, Orta Nova. All'uopo si depositano i certificati di malattia precedenti dai quali risulta che l'indirizzo era lo stesso ed è stata correttamente erogata la prestazione. A conforto della correttezza dell'indicazione sul certificato telematico si fa rilevare che la raccomandata è stata regolarmente recapitata, quindi è evidente la correttezza dell'indirizzo per cui nessun motivo può ostare alla liquidazione della prestazione richiesta. Quindi il medico era in possesso di tutti gli elementi per proceder con la visita fiscale. L'importo dell'indennità di malattia per i lavoratori dipendenti per i primi venti giorni di malattia è pari al 50% della retribuzione media giornaliera e al 66,66% per giorni successivi. La retribuzione giornaliera è pari ad € 82,84 così come risulta dal prospetto di liquidazione della ds agricola Pt_ relativa al 2020. La sig.ra è creditrice della somma complessiva di € 1113,36, come di seguito determinata:
DAL15.09.2020 al 03.10.2020 20 giorni - 3 gg di carenza – 2 festivi = 15 gg retribuibili X il 50 % di € Pt_2
82,84 salario giornaliero = 15 giorni retribuibili x € 41,42 = € 621,30 DAL 04.10.2020 al 14.10.2020 Pt_2
=11 gg retribuibili – 2 gg festivi =9 gg retribuibili x 66% di € 82,84 = 9 X 54,67 = € 492,06. Con ricorso amministrativo si sollecitava la liquidazione della prestazione de qua;
tuttavia l'ente pubblico ha respinto il ricorso de quo. Ad ogni buon conto si fa rilevare che in caso di assenza ingiustificata si applica una decurtazione pari a 10 giorni di sanzione.
Quindi applicando la decurtazione de qua la ricorrente è creditrice dell'importo di € 699,16 , come di seguito determinato:
PERIODO al 03.10.2020 20 giorni - 3 gg di carenza – 2 festivi = 15 gg retribuibili- 10 giorni di Parte_3 sanzione X il 50 % di € 82,84 salario giornaliero = 5 giorni retribuibili x € 41,42 = € 207,10 PERIODO DAL
04.10.2020 al 14.10.2020 =11 gg retribuibili – 2 gg festivi =9 gg retribuibili x 66% di € 82,84 = 9 X 54,67 = €
492,06”.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire
l'indennità di malattia per il periodo dal 15.09.2020 al 14.10.2020; per l'effetto condannare l in persona del suo CP_2 direttore pro-tempore al pagamento della somma di € 1.113,36 o quella minore di € 699,16, oltre interessi legali come per legge o a quella maggiore e /o minore che dovesse risultare a seguito delle espletanda istruttoria”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi ritualmente, l eccepiva in via preliminare che “il periodo di malattia comunicato all' è dal CP_2 CP_2
25.9.2020 al 14.10.2020 (come si evince dal certificato medico allegato in copia), e non come erroneamente indicato nel ricorso dalla controparte dal 15.9.2020 al 14.10.2020”, nonché l'insussistenza del diritto al riconoscimento della prestazione azionata per irreperibilità.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 1°.10.2025, mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. La materia de qua è regolata dall'art. 5, comma 5 e 6, D.L. 12.9.83 n.463, conv. in L. 11.11.1983 n.638, pagina 2 di 4 che ha stabilito: “5. Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
6. I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7,
n.5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n.7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n.83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia”.
E al comma 14, della medesima legge, in relazione alle sanzioni per assenza alla visita di controllo che
“Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
L'assenza, contemplata dalla norma citata, è una fattispecie da mantenere distinta rispetto alla irreperibilità, come contestata nel caso in esame.
Nell'ipotesi di irreperibilità del lavoratore, la fattispecie si distingue dalla semplice assenza momentanea, configurandosi una situazione in cui il dipendente non risulta dimorante presso l'indirizzo comunicato.
Tale circostanza integra una condotta caratterizzata da assoluta carenza di collaborazione con l'istituto pubblico tenuto ade esercitare il potere-dovere di controllo sullo stato di malattia, in violazione dell'onere di collaborazione che grava sul lavoratore.
L'irreperibilità presso l'indirizzo indicato, quando non giustificata da motivi apprezzabili sul piano giuridico e sociale, determina, pertanto, la legittima perdita del diritto all'indennità di malattia, non potendo la prestazione considerarsi spettante in assenza della possibilità per l'ente di esercitare, con l'ordinaria diligenza, il controllo sull'effettiva sussistenza dello stato morboso denunciato.
Sotto ulteriore versante deve essere anche osservato che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.l. n. 663/79, conv. in l. n. 33/80, il lavoratore ha l'onere di inviare il certificato medico, attestante la malattia, all' CP_2
(oltreché al datore di lavoro). La stessa normativa prevede anche l'onere per il lavoratore di verificare che in detto certificato medico sia stato indicato e, in difetto di indicarvi egli stesso, il luogo del proprio domicilio durante la malattia, se diverso dal domicilio abituale (cfr. Cass. n. 721 del 23.01.1992).
2.1 Il ricorso non può essere accolto, per le ragioni di seguito esposte e già espresse, in fattispecie analoga, dalla giurisprudenza di questo Tribunale, che qui deve intendersi integralmente condivisa, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr. sentenza n.1928/2022 – estens. Presidente Beatrice Notarnicola).
Nel caso di specie, come constatato dal medico, all'indirizzo indicato dalla ricorrente non è stata rinvenuta alcuna indicazione circa il nome della stessa o l'ubicazione della sua abitazione “IN VIA SOLITARIA AL
CIVICO 1 COMUNE DI ORTA NOVA, PIÙ CHE UNA CIVICA ABITAZIONE VI È UN PIANO pagina 3 di 4 TERRA CHE SEMBRA L'ACCESSO DI UN BOX AUTO. UNA GROSSA SARACINESCA GRIGIA
CHIUDE L'ACCESSO AD UNA PORTA A VETRI, FUORI VI È UNA CASSETTA LETTERE
COLOR VERDE SENZA NOME, ED UN CAMPANELLO SENZA NOME, SI BUSSA
RIPETUTAMENTE SENZA AVER RISPOSTA…IMPOSSIBILITA' A LASCIARE INVITO” (doc.2
– verbale di accesso - in uno alla memoria di costituzione e risposta del 7.2.2022).
A tale ultimo proposito, si evidenzia che il medico che deve espletare la visita domiciliare di controllo, nell'esercizio delle proprie funzioni, riveste a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale, cosicché quanto da esso constatato personalmente e riportato nel verbale di visita fa fede fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o esser avvenuti in sua presenza (Cass. n. 15372/2007).
Né parte ricorrente ha dimostrato in alcun modo che la propria residenza fosse effettivamente quella indicata, e che avesse fatto tutto ciò che obiettivamente era nelle sue possibilità per consentire, dunque al medico di controllo il compimento di tutti quegli atti.
Tantomeno tale carenza probatoria può essere colmata dai precedenti certificati medici, richiamati dalla parte ricorrente, i quali non risultano essere stati allegati, né prodotti nel presente giudizio. Agli atti si rinviene unicamente il certificato di malattia oggetto della presente controversia, unitamente alla liquidazione di una precedente indennità che, seppure effettivamente erogata, non reca alcuna indicazione dell'indirizzo della ricorrente, attestando esclusivamente il periodo e l'importo del pagamento corrisposto
(doc. 6 –estratto dal cassetto previdenziale - in uno al ricorso della ricorrente del 25.6.2021).
Alla stregua delle predette considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
3. Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite, alla luce delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rilasciate e versate in atti dalla parte ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 4664/2021, proposto da
, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, assorbita ogni Pt_1 CP_2 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza del 1°.10. 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(IL RI UC)
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa IL M. UC, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 1°.10.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4664/2021 R.G.L. vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Di Biase, come da procura speciale alle liti in atti;
Pt_1
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dell'avv. Carla Tiberino, come da procura generale alle liti in atti;
resistente
OGGETTO: indennità di malattia (OTD).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 25.6.2021, la ricorrente in epigrafe indicata - premessa la propria qualifica di operaia agricola a tempo determinato, iscritta nell'elenco anagrafico del Comune di Orta Nova per n. 156 giornate nell'anno 2019 - adiva l'intestato Tribunale del Lavoro lamentando di non aver ottenuto il pagina 1 di 4 pagamento dell'indennità di malattia, per il periodo dal 25.9.2020 al 14.10.2020 (come rettificato nelle note di TS del 26.4.2024).
Nello specifico che “Con comunicazione del 06.11.2020 l'Istituto previdenziale ha informato la deducente quanto segue:
“in data 13.10.2020 il medico incaricato del controllo ha constatato che il suo domicilio non era reperibile l'indirizzo da Lei indicato sulla certificazione di malattia”. Detto assunto è assolutamente pretestuoso ed infondato dal momento che il medico curante ha indicato correttamente l'indirizzo Via Solitaria, 1, Orta Nova. All'uopo si depositano i certificati di malattia precedenti dai quali risulta che l'indirizzo era lo stesso ed è stata correttamente erogata la prestazione. A conforto della correttezza dell'indicazione sul certificato telematico si fa rilevare che la raccomandata è stata regolarmente recapitata, quindi è evidente la correttezza dell'indirizzo per cui nessun motivo può ostare alla liquidazione della prestazione richiesta. Quindi il medico era in possesso di tutti gli elementi per proceder con la visita fiscale. L'importo dell'indennità di malattia per i lavoratori dipendenti per i primi venti giorni di malattia è pari al 50% della retribuzione media giornaliera e al 66,66% per giorni successivi. La retribuzione giornaliera è pari ad € 82,84 così come risulta dal prospetto di liquidazione della ds agricola Pt_ relativa al 2020. La sig.ra è creditrice della somma complessiva di € 1113,36, come di seguito determinata:
DAL15.09.2020 al 03.10.2020 20 giorni - 3 gg di carenza – 2 festivi = 15 gg retribuibili X il 50 % di € Pt_2
82,84 salario giornaliero = 15 giorni retribuibili x € 41,42 = € 621,30 DAL 04.10.2020 al 14.10.2020 Pt_2
=11 gg retribuibili – 2 gg festivi =9 gg retribuibili x 66% di € 82,84 = 9 X 54,67 = € 492,06. Con ricorso amministrativo si sollecitava la liquidazione della prestazione de qua;
tuttavia l'ente pubblico ha respinto il ricorso de quo. Ad ogni buon conto si fa rilevare che in caso di assenza ingiustificata si applica una decurtazione pari a 10 giorni di sanzione.
Quindi applicando la decurtazione de qua la ricorrente è creditrice dell'importo di € 699,16 , come di seguito determinato:
PERIODO al 03.10.2020 20 giorni - 3 gg di carenza – 2 festivi = 15 gg retribuibili- 10 giorni di Parte_3 sanzione X il 50 % di € 82,84 salario giornaliero = 5 giorni retribuibili x € 41,42 = € 207,10 PERIODO DAL
04.10.2020 al 14.10.2020 =11 gg retribuibili – 2 gg festivi =9 gg retribuibili x 66% di € 82,84 = 9 X 54,67 = €
492,06”.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire
l'indennità di malattia per il periodo dal 15.09.2020 al 14.10.2020; per l'effetto condannare l in persona del suo CP_2 direttore pro-tempore al pagamento della somma di € 1.113,36 o quella minore di € 699,16, oltre interessi legali come per legge o a quella maggiore e /o minore che dovesse risultare a seguito delle espletanda istruttoria”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi ritualmente, l eccepiva in via preliminare che “il periodo di malattia comunicato all' è dal CP_2 CP_2
25.9.2020 al 14.10.2020 (come si evince dal certificato medico allegato in copia), e non come erroneamente indicato nel ricorso dalla controparte dal 15.9.2020 al 14.10.2020”, nonché l'insussistenza del diritto al riconoscimento della prestazione azionata per irreperibilità.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 1°.10.2025, mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. La materia de qua è regolata dall'art. 5, comma 5 e 6, D.L. 12.9.83 n.463, conv. in L. 11.11.1983 n.638, pagina 2 di 4 che ha stabilito: “5. Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
6. I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7,
n.5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n.7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n.83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia”.
E al comma 14, della medesima legge, in relazione alle sanzioni per assenza alla visita di controllo che
“Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
L'assenza, contemplata dalla norma citata, è una fattispecie da mantenere distinta rispetto alla irreperibilità, come contestata nel caso in esame.
Nell'ipotesi di irreperibilità del lavoratore, la fattispecie si distingue dalla semplice assenza momentanea, configurandosi una situazione in cui il dipendente non risulta dimorante presso l'indirizzo comunicato.
Tale circostanza integra una condotta caratterizzata da assoluta carenza di collaborazione con l'istituto pubblico tenuto ade esercitare il potere-dovere di controllo sullo stato di malattia, in violazione dell'onere di collaborazione che grava sul lavoratore.
L'irreperibilità presso l'indirizzo indicato, quando non giustificata da motivi apprezzabili sul piano giuridico e sociale, determina, pertanto, la legittima perdita del diritto all'indennità di malattia, non potendo la prestazione considerarsi spettante in assenza della possibilità per l'ente di esercitare, con l'ordinaria diligenza, il controllo sull'effettiva sussistenza dello stato morboso denunciato.
Sotto ulteriore versante deve essere anche osservato che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.l. n. 663/79, conv. in l. n. 33/80, il lavoratore ha l'onere di inviare il certificato medico, attestante la malattia, all' CP_2
(oltreché al datore di lavoro). La stessa normativa prevede anche l'onere per il lavoratore di verificare che in detto certificato medico sia stato indicato e, in difetto di indicarvi egli stesso, il luogo del proprio domicilio durante la malattia, se diverso dal domicilio abituale (cfr. Cass. n. 721 del 23.01.1992).
2.1 Il ricorso non può essere accolto, per le ragioni di seguito esposte e già espresse, in fattispecie analoga, dalla giurisprudenza di questo Tribunale, che qui deve intendersi integralmente condivisa, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr. sentenza n.1928/2022 – estens. Presidente Beatrice Notarnicola).
Nel caso di specie, come constatato dal medico, all'indirizzo indicato dalla ricorrente non è stata rinvenuta alcuna indicazione circa il nome della stessa o l'ubicazione della sua abitazione “IN VIA SOLITARIA AL
CIVICO 1 COMUNE DI ORTA NOVA, PIÙ CHE UNA CIVICA ABITAZIONE VI È UN PIANO pagina 3 di 4 TERRA CHE SEMBRA L'ACCESSO DI UN BOX AUTO. UNA GROSSA SARACINESCA GRIGIA
CHIUDE L'ACCESSO AD UNA PORTA A VETRI, FUORI VI È UNA CASSETTA LETTERE
COLOR VERDE SENZA NOME, ED UN CAMPANELLO SENZA NOME, SI BUSSA
RIPETUTAMENTE SENZA AVER RISPOSTA…IMPOSSIBILITA' A LASCIARE INVITO” (doc.2
– verbale di accesso - in uno alla memoria di costituzione e risposta del 7.2.2022).
A tale ultimo proposito, si evidenzia che il medico che deve espletare la visita domiciliare di controllo, nell'esercizio delle proprie funzioni, riveste a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale, cosicché quanto da esso constatato personalmente e riportato nel verbale di visita fa fede fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o esser avvenuti in sua presenza (Cass. n. 15372/2007).
Né parte ricorrente ha dimostrato in alcun modo che la propria residenza fosse effettivamente quella indicata, e che avesse fatto tutto ciò che obiettivamente era nelle sue possibilità per consentire, dunque al medico di controllo il compimento di tutti quegli atti.
Tantomeno tale carenza probatoria può essere colmata dai precedenti certificati medici, richiamati dalla parte ricorrente, i quali non risultano essere stati allegati, né prodotti nel presente giudizio. Agli atti si rinviene unicamente il certificato di malattia oggetto della presente controversia, unitamente alla liquidazione di una precedente indennità che, seppure effettivamente erogata, non reca alcuna indicazione dell'indirizzo della ricorrente, attestando esclusivamente il periodo e l'importo del pagamento corrisposto
(doc. 6 –estratto dal cassetto previdenziale - in uno al ricorso della ricorrente del 25.6.2021).
Alla stregua delle predette considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
3. Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite, alla luce delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rilasciate e versate in atti dalla parte ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 4664/2021, proposto da
, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, assorbita ogni Pt_1 CP_2 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza del 1°.10. 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(IL RI UC)
pagina 4 di 4