Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 437
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa notifica atto impositivo

    La Regione Calabria ha fornito prova della notifica dell'avviso di accertamento per l'annualità 2020. Per l'annualità 2022, la normativa regionale consente l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella senza previa contestazione in caso di omesso pagamento.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Per l'annualità 2020, la notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta tempestivamente. Per l'annualità 2022, alla data di notifica della cartella impugnata non era ancora decorso il termine di accertamento, rendendo legittimo l'impiego dell'accertamento mediante iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento. Si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di decorrenza del termine di prescrizione dalla irretrattabilità dell'atto interruttivo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 437
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 437
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo