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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 437/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5455/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250004309929000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250004309929000 BOLLO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 95/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 26 luglio 2025 ad Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso cartella di pagamento n. 09420250004309929000 notificata a mezzo servizio postale il giorno 27/05/2025, relativa a tassa automobilistica annualità 2020/2022 in relazione ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica del prodromico atto impositivo e intervenuta prescrizione del credito. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle eccezioni di omessa notifica dell'atto impositivo prodromico, l'infondatezza delle ulteriori eccezioni relative alla prescrizione del credito, e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria che controdeduceva che per l'annualità “2020” era stato notificato previo atto di accertamento intervenuto entro il 31/12/2023, mentre per l'annualità “2022” la richiesta di pagamento era stata notificata per la prima volta con la cartella impugnata ai sensi della l. reg. 56/2023.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
A seguito dell'udienza del 13 gennaio 2026 la Corte, in composizione monocratica, tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Deve essere dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica del previo atto impositivo relativamente all'annualità 2020.
La Regione Calabria ha fornito piena prova della notifica in data 17.06.2023 dell'avviso di accertamento N. 4439486, relativo all'autovettura Targa_2, annualità 2020, producendo in atti l'avviso di ricevimento consegnato nelle mani di persona idonea alla ricezione presente presso l'abitazione del destinatario.
Quanto alla tassa annualità 2022, appare opportuno effettuare breve osservazioni in ordine al quadro normativo di riferimento.
Ai sensi dell'art.17 comma 10 della L.449 del 27 dicembre 1997 “ A decorrere dal 1 gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.”
La norma appena citata è passata al vaglio della Corte Costituzionale con la sentenza n.507 del 2000, che in ordine alla legittimità della riserva di legge in favore regionale ha così statuito:
“4. - La questione è solo parzialmente fondata.
Non è illegittimo che il legislatore statale, nel momento in cui trasferisce alle sole Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative di accertamento e riscossione delle tasse automobilistiche, soltanto di recente attribuite interamente alle Regioni stesse (cfr. art. 23 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, contenente "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") - funzioni già svolte dallo Stato (cfr. art. 25, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 504 del 1992) - e nel momento in cui prevede nuove modalità di riscossione di detti tributi (cfr. commi 11 e 12 dello stesso articolo 17 della legge n. 449 del 1997), assicuri la continuità dell'attività di riscossione, il raccordo dell'attività regionale con le nuove modalità di riscossione disciplinate dalla legge, e il coordinamento con l'attività di riscossione delle stesse tasse che rimane di pertinenza statale (quanto alle Regioni speciali), mediante una regolamentazione uniforme, destinata a valere peraltro solo fino a quando non sopravvenga un'autonoma disciplina delle singole Regioni, sempre rispettosa delle predette esigenze di raccordo e di coordinamento. In tal senso in effetti dispone il d.m. 25 novembre 1998, n. 418, emanato in attuazione della disposizione impugnata: l'art. 7 del decreto stabilisce che le disposizioni dello stesso regolamento "trovano applicazione fino a quando le regioni non provvedono ad emanare un'autonoma disciplina, che dovrà comunque tenere conto delle esigenze di coordinamento con l'attività di competenza dello Stato nella stessa materia", attribuendo dunque un'efficacia "cedevole" alle altre disposizioni del regolamento. E tale significato - di autorizzazione all'emanazione di una normativa statale transitoria e "cedevole" nei confronti della successiva normativa regionale - deve essere attribuito all'art. 17, comma 10, primo periodo, della legge n. 449 del 1997, il quale, così inteso, si sottrae alle prospettate censure di legittimità costituzionale.”
La disciplina della Regione Calabria in materia di riscossione, l'accertamento e applicazione delle sanzioni relativamente alle tasse automobilistiche non erariali è intervenuta con la legge regionale n.56/23.
Ai sensi dell'art.6 della legge della Regione Calabria n.56 del 27.12.2023 “…in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale le sanzioni per omissione totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
La norma in questione si muove nel solco di altre leggi regionali che già erano intervenute in materia.
Essa appare conforme al sistema tributario statale, per quanto analogicamente desumibile dalla precedente sentenza n.152 del 2018 della Corte Costituzionale in relazione alla questione di legittimità sollevata per la corrispondente legge della Regione Sicilia.
“14.3.- Le previsioni citate da ultimo danno conto della certa compatibilità del modulo previsto dalla norma siciliana impugnata con il sistema tributario statale.
Rappresentano, infatti, situazioni nelle quali il ruolo e la successiva cartella perdono la loro connotazione esclusivamente esecutiva per esprimere anche la fase (se non di accertamento, quantomeno) di liquidazione della pretesa. Danno conferma, soprattutto, della possibilità, assentita dal sistema, di procedere alla immediata iscrizione a ruolo senza prevedere alcuna forma di partecipazione preventiva del contribuente, ogni qualvolta la verifica dell'inadempimento si rilevi immune da valutazioni interpretative. Il tutto seguendo un modulo semplificato che trova ulteriori riscontri, ad esempio, in caso di inadempimento nel pagamento delle somme rateizzate ex art. 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973; o ancora, nell'ipotesi inerente all'irrogazione delle sanzioni, ex art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997.
14.4.- Assume valenza dirimente in tal senso l'ipotesi della dichiarazione non seguita dal versamento del dovuto.
Come confermato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex plurimis, tra le più recenti,
Corte di cassazione civile, ordinanze n. 27716 e n. 21020 del 2017; sentenza n. 13759 del 2016; ordinanza n. 3153 del 2015), l'iscrizione a ruolo non deve essere preceduta dalla comunicazione rivolta al contribuente.
L'avviso preventivo rispetto alla formazione immediata del ruolo perde, infatti, la sua ragion d'essere nelle ipotesi di versamenti incompleti, tardivi o integralmente omessi, rispetto ad un presupposto impositivo già cristallizzato, quale quello emergente dalla dichiarazione proveniente dallo stesso contribuente.
Diviene pertanto superflua l'interlocuzione preventiva con il contribuente a fronte di una verifica amministrativa che ha contenuti esclusivamente cartolari, priva di margini interpretativi (Corte di cassazione civile, sentenza n. 9672 del 2018).
14.5.- Del resto, una tale interpretazione trova la sua conferma proprio nella disposizione dello statuto dei diritti del contribuente evocata dal Governo a sostegno dell'addotta censura.
Siffatta disposizione non impone, a pena di nullità, che la comunicazione preventiva al contribuente venga effettuata per ogni ipotesi di liquidazione. Piuttosto, prevede l'avviso preventivo solo per quelle liquidazioni rispetto alle quali si riscontrino «incertezze su aspetti rilevanti» della pretesa tributaria oggetto del ruolo: ipotesi, questa, che va radicalmente esclusa, per l'appunto, laddove si versi in caso di omesso, integrale o parziale, o comunque intempestivo versamento del dovuto, determinato in forza della stessa dichiarazione del contribuente e riscontrato in esito ai riferiti controlli automatici (ex plurimis, Corte di cassazione civile, ordinanze n. 1711 del 2018 e n. 27716 del 2017).
14.6.- Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, le superiori indicazioni interpretative si attagliano perfettamente al procedimento impositivo configurato dalle disposizioni impugnate.
14.6.1.- L'immediata iscrizione a ruolo prevista dalla disciplina regionale censurata si lega ad un tributo il cui profilo determinativo, in caso di inadempimento, emerge per tabulas, attraverso meri riscontri documentali;
e ciò in termini non diversi da quanto accade per i versamenti non eseguiti, riscontrati in esito ai citati controlli realizzati ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.
I presupposti del debito tributario (la dichiarazione predisposta dal contribuente per un verso e le emergenze del PRA, per altro verso), nonché la stessa condotta che concreta l'inadempimento fiscale presentano, infatti, immediate e decisive analogie di contenuto.
14.6.2.- L'inserzione della liquidazione del tributo nella fase di formazione del ruolo appare, quindi, giustificata da una azione amministrativa di determinazione del dovuto priva di significativi margini di discrezionalità interpretativa.
Parimenti, il sacrificio del contradittorio preventivo con il contribuente trova una giustificazione di sistema identica a quella già descritta in tema di controlli automatici;
e, alla stessa stregua di tali ultime ipotesi, risulta adeguatamente compensato dalla possibilità, per il contribuente, di fare valere l'insussistenza della pretesa sia in via amministrativa, sollecitando un annullamento in autotutela, sia in sede giudiziaria, anche tramite l'eventuale attivazione della tutela cautelare, anticipatoria della futura decisione di merito (ordinanza n. 111 del 2007).
14.6.3.- Ne consegue che, nelle situazioni ordinarie, laddove al presupposto costitutivo documentato dal PRA non faccia seguito, alla relativa scadenza, l'adempimento dell'obbligazione tributaria, la disciplina regionale censurata finisce per porsi certamente in linea con l'indicazione di principio emergente dall'art. 6, comma 5, dello statuto dei diritti del contribuente.
Ciò non preclude, del resto, che, proprio in forza di tale ultima disposizione, l'avviso strumentale ad un contraddittorio antecedente alla formazione del ruolo possa recuperare la sua funzionalità ogni qual volta la determinazione del tributo e l'inadempimento che la fonda riposino su valutazioni interpretative di competenza dell'amministrazione interessata, per ciò solo estranee alle connotazioni di strutturale semplicità che di norma caratterizzano il recupero della tassa in questione.
14.7.- In conclusione, va ribadito che con le norme censurate si realizza una crasi procedimentale che compensa adeguatamente l'esigenza collettiva di ottimizzazione della esazione fiscale con quelle di difesa del contribuente, senza porsi in termini di incompatibilità con il sistema tributario statale, il quale prevede ipotesi di regolamentazione non dissimili in presenza di presupposti analoghi.”
La norma regionale, ed in particolare l'art.6 della L.R.56 del 27 dicembre 2023, costituisce norma sia di ordine processuale che sostanziale.
Essa, per un verso, è una norma di azione, perché disciplina esclusivamente una modalità di esercizio del potere di accertamento dell'ufficio; per altro verso, però, essa è anche una norma di relazione, perché il risultato dell'esercizio del potere di accertamento dev'essere portato a conoscenza del contribuente entro il termine fissato dalle norme generali in materia tributaria (principio già affermato in tema di imposta di successione da Sez. 5, Sentenza n. 13494 del 11/06/2009).
Ne consegue che, in base al primo profilo, la norma giuridica regolatrice del termine per l'esercizio del potere di accertamento ha l'efficacia temporale che deriva dal principio tempus regit actum. In base al secondo profilo, che investe indirettamente lo stesso rapporto oggetto dell'accertamento, tuttavia, la procedura mediante iscrizione a ruolo è consentita solo se il termine inizialmente previsto non è ancora scaduto, ossia se il potere di accertamento non si è esaurito.
Orbene, è pacifico che in tema di tasse automobilistiche, l'iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva sono sottoposte al termine previsto dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983.
Nel caso di specie, atteso che l'annualità di riferimento è il 2022, alla data di notifica della cartella impugnata non era ancora decorso il termine di accertamento, talchè appare legittimo l'impiego dell'accertamento mediante iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento.
Risulta pertanto infondata l'eccezione di prescrizione del credito relativo ad entrambe le annualità.
In merito la Corte condivide il principio per cui in caso di notifica di atto impositivo, il nuovo termine di prescrizione decorre dalla irretrattabilità dell'avviso di accertamento, in conformità a quanto affermato dalla
Suprema Corte per cui “ In tema di verifica della tempestività della notificazione della cartella per la riscossione coattiva rispetto al presupposto avviso di accertamento relativo a tassa automobilistica, la previsione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986, conv. con modif. dalla l. n. 60 del 1986, non è applicabile in quanto, dettata per l'eterogeneità dei termini di scadenza per il pagamento dell'imposta nel corso dell'anno di competenza, non può estendersi agli atti successivi aventi una decorrenza ben individuata correlata alla data di notifica dell'atto prodromico, con il conseguente richiamo alla disciplina generale ricavabile dagli artt. 2935 e 2943 c.c., secondo la quale, in ipotesi di interruzione del termine di prescrizione, il nuovo termine, nel caso di specie triennale, decorre dalla data di irretrattabilità dell'atto interruttivo e, quindi, decorso il sessantesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'avviso.” ( Sez. 5 - , Sentenza n. 18006 del 01/07/2024).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Calabria, che si liquidano in € 143,00 oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 09420250004309929000. Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 143,00, oltre accessori dovuti per legge, in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Calabria. Così deciso in Reggio
Calabria il 13 gennaio 2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5455/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250004309929000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250004309929000 BOLLO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 95/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 26 luglio 2025 ad Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso cartella di pagamento n. 09420250004309929000 notificata a mezzo servizio postale il giorno 27/05/2025, relativa a tassa automobilistica annualità 2020/2022 in relazione ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica del prodromico atto impositivo e intervenuta prescrizione del credito. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle eccezioni di omessa notifica dell'atto impositivo prodromico, l'infondatezza delle ulteriori eccezioni relative alla prescrizione del credito, e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria che controdeduceva che per l'annualità “2020” era stato notificato previo atto di accertamento intervenuto entro il 31/12/2023, mentre per l'annualità “2022” la richiesta di pagamento era stata notificata per la prima volta con la cartella impugnata ai sensi della l. reg. 56/2023.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
A seguito dell'udienza del 13 gennaio 2026 la Corte, in composizione monocratica, tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Deve essere dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica del previo atto impositivo relativamente all'annualità 2020.
La Regione Calabria ha fornito piena prova della notifica in data 17.06.2023 dell'avviso di accertamento N. 4439486, relativo all'autovettura Targa_2, annualità 2020, producendo in atti l'avviso di ricevimento consegnato nelle mani di persona idonea alla ricezione presente presso l'abitazione del destinatario.
Quanto alla tassa annualità 2022, appare opportuno effettuare breve osservazioni in ordine al quadro normativo di riferimento.
Ai sensi dell'art.17 comma 10 della L.449 del 27 dicembre 1997 “ A decorrere dal 1 gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.”
La norma appena citata è passata al vaglio della Corte Costituzionale con la sentenza n.507 del 2000, che in ordine alla legittimità della riserva di legge in favore regionale ha così statuito:
“4. - La questione è solo parzialmente fondata.
Non è illegittimo che il legislatore statale, nel momento in cui trasferisce alle sole Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative di accertamento e riscossione delle tasse automobilistiche, soltanto di recente attribuite interamente alle Regioni stesse (cfr. art. 23 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, contenente "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") - funzioni già svolte dallo Stato (cfr. art. 25, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 504 del 1992) - e nel momento in cui prevede nuove modalità di riscossione di detti tributi (cfr. commi 11 e 12 dello stesso articolo 17 della legge n. 449 del 1997), assicuri la continuità dell'attività di riscossione, il raccordo dell'attività regionale con le nuove modalità di riscossione disciplinate dalla legge, e il coordinamento con l'attività di riscossione delle stesse tasse che rimane di pertinenza statale (quanto alle Regioni speciali), mediante una regolamentazione uniforme, destinata a valere peraltro solo fino a quando non sopravvenga un'autonoma disciplina delle singole Regioni, sempre rispettosa delle predette esigenze di raccordo e di coordinamento. In tal senso in effetti dispone il d.m. 25 novembre 1998, n. 418, emanato in attuazione della disposizione impugnata: l'art. 7 del decreto stabilisce che le disposizioni dello stesso regolamento "trovano applicazione fino a quando le regioni non provvedono ad emanare un'autonoma disciplina, che dovrà comunque tenere conto delle esigenze di coordinamento con l'attività di competenza dello Stato nella stessa materia", attribuendo dunque un'efficacia "cedevole" alle altre disposizioni del regolamento. E tale significato - di autorizzazione all'emanazione di una normativa statale transitoria e "cedevole" nei confronti della successiva normativa regionale - deve essere attribuito all'art. 17, comma 10, primo periodo, della legge n. 449 del 1997, il quale, così inteso, si sottrae alle prospettate censure di legittimità costituzionale.”
La disciplina della Regione Calabria in materia di riscossione, l'accertamento e applicazione delle sanzioni relativamente alle tasse automobilistiche non erariali è intervenuta con la legge regionale n.56/23.
Ai sensi dell'art.6 della legge della Regione Calabria n.56 del 27.12.2023 “…in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale le sanzioni per omissione totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
La norma in questione si muove nel solco di altre leggi regionali che già erano intervenute in materia.
Essa appare conforme al sistema tributario statale, per quanto analogicamente desumibile dalla precedente sentenza n.152 del 2018 della Corte Costituzionale in relazione alla questione di legittimità sollevata per la corrispondente legge della Regione Sicilia.
“14.3.- Le previsioni citate da ultimo danno conto della certa compatibilità del modulo previsto dalla norma siciliana impugnata con il sistema tributario statale.
Rappresentano, infatti, situazioni nelle quali il ruolo e la successiva cartella perdono la loro connotazione esclusivamente esecutiva per esprimere anche la fase (se non di accertamento, quantomeno) di liquidazione della pretesa. Danno conferma, soprattutto, della possibilità, assentita dal sistema, di procedere alla immediata iscrizione a ruolo senza prevedere alcuna forma di partecipazione preventiva del contribuente, ogni qualvolta la verifica dell'inadempimento si rilevi immune da valutazioni interpretative. Il tutto seguendo un modulo semplificato che trova ulteriori riscontri, ad esempio, in caso di inadempimento nel pagamento delle somme rateizzate ex art. 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973; o ancora, nell'ipotesi inerente all'irrogazione delle sanzioni, ex art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997.
14.4.- Assume valenza dirimente in tal senso l'ipotesi della dichiarazione non seguita dal versamento del dovuto.
Come confermato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex plurimis, tra le più recenti,
Corte di cassazione civile, ordinanze n. 27716 e n. 21020 del 2017; sentenza n. 13759 del 2016; ordinanza n. 3153 del 2015), l'iscrizione a ruolo non deve essere preceduta dalla comunicazione rivolta al contribuente.
L'avviso preventivo rispetto alla formazione immediata del ruolo perde, infatti, la sua ragion d'essere nelle ipotesi di versamenti incompleti, tardivi o integralmente omessi, rispetto ad un presupposto impositivo già cristallizzato, quale quello emergente dalla dichiarazione proveniente dallo stesso contribuente.
Diviene pertanto superflua l'interlocuzione preventiva con il contribuente a fronte di una verifica amministrativa che ha contenuti esclusivamente cartolari, priva di margini interpretativi (Corte di cassazione civile, sentenza n. 9672 del 2018).
14.5.- Del resto, una tale interpretazione trova la sua conferma proprio nella disposizione dello statuto dei diritti del contribuente evocata dal Governo a sostegno dell'addotta censura.
Siffatta disposizione non impone, a pena di nullità, che la comunicazione preventiva al contribuente venga effettuata per ogni ipotesi di liquidazione. Piuttosto, prevede l'avviso preventivo solo per quelle liquidazioni rispetto alle quali si riscontrino «incertezze su aspetti rilevanti» della pretesa tributaria oggetto del ruolo: ipotesi, questa, che va radicalmente esclusa, per l'appunto, laddove si versi in caso di omesso, integrale o parziale, o comunque intempestivo versamento del dovuto, determinato in forza della stessa dichiarazione del contribuente e riscontrato in esito ai riferiti controlli automatici (ex plurimis, Corte di cassazione civile, ordinanze n. 1711 del 2018 e n. 27716 del 2017).
14.6.- Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, le superiori indicazioni interpretative si attagliano perfettamente al procedimento impositivo configurato dalle disposizioni impugnate.
14.6.1.- L'immediata iscrizione a ruolo prevista dalla disciplina regionale censurata si lega ad un tributo il cui profilo determinativo, in caso di inadempimento, emerge per tabulas, attraverso meri riscontri documentali;
e ciò in termini non diversi da quanto accade per i versamenti non eseguiti, riscontrati in esito ai citati controlli realizzati ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.
I presupposti del debito tributario (la dichiarazione predisposta dal contribuente per un verso e le emergenze del PRA, per altro verso), nonché la stessa condotta che concreta l'inadempimento fiscale presentano, infatti, immediate e decisive analogie di contenuto.
14.6.2.- L'inserzione della liquidazione del tributo nella fase di formazione del ruolo appare, quindi, giustificata da una azione amministrativa di determinazione del dovuto priva di significativi margini di discrezionalità interpretativa.
Parimenti, il sacrificio del contradittorio preventivo con il contribuente trova una giustificazione di sistema identica a quella già descritta in tema di controlli automatici;
e, alla stessa stregua di tali ultime ipotesi, risulta adeguatamente compensato dalla possibilità, per il contribuente, di fare valere l'insussistenza della pretesa sia in via amministrativa, sollecitando un annullamento in autotutela, sia in sede giudiziaria, anche tramite l'eventuale attivazione della tutela cautelare, anticipatoria della futura decisione di merito (ordinanza n. 111 del 2007).
14.6.3.- Ne consegue che, nelle situazioni ordinarie, laddove al presupposto costitutivo documentato dal PRA non faccia seguito, alla relativa scadenza, l'adempimento dell'obbligazione tributaria, la disciplina regionale censurata finisce per porsi certamente in linea con l'indicazione di principio emergente dall'art. 6, comma 5, dello statuto dei diritti del contribuente.
Ciò non preclude, del resto, che, proprio in forza di tale ultima disposizione, l'avviso strumentale ad un contraddittorio antecedente alla formazione del ruolo possa recuperare la sua funzionalità ogni qual volta la determinazione del tributo e l'inadempimento che la fonda riposino su valutazioni interpretative di competenza dell'amministrazione interessata, per ciò solo estranee alle connotazioni di strutturale semplicità che di norma caratterizzano il recupero della tassa in questione.
14.7.- In conclusione, va ribadito che con le norme censurate si realizza una crasi procedimentale che compensa adeguatamente l'esigenza collettiva di ottimizzazione della esazione fiscale con quelle di difesa del contribuente, senza porsi in termini di incompatibilità con il sistema tributario statale, il quale prevede ipotesi di regolamentazione non dissimili in presenza di presupposti analoghi.”
La norma regionale, ed in particolare l'art.6 della L.R.56 del 27 dicembre 2023, costituisce norma sia di ordine processuale che sostanziale.
Essa, per un verso, è una norma di azione, perché disciplina esclusivamente una modalità di esercizio del potere di accertamento dell'ufficio; per altro verso, però, essa è anche una norma di relazione, perché il risultato dell'esercizio del potere di accertamento dev'essere portato a conoscenza del contribuente entro il termine fissato dalle norme generali in materia tributaria (principio già affermato in tema di imposta di successione da Sez. 5, Sentenza n. 13494 del 11/06/2009).
Ne consegue che, in base al primo profilo, la norma giuridica regolatrice del termine per l'esercizio del potere di accertamento ha l'efficacia temporale che deriva dal principio tempus regit actum. In base al secondo profilo, che investe indirettamente lo stesso rapporto oggetto dell'accertamento, tuttavia, la procedura mediante iscrizione a ruolo è consentita solo se il termine inizialmente previsto non è ancora scaduto, ossia se il potere di accertamento non si è esaurito.
Orbene, è pacifico che in tema di tasse automobilistiche, l'iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva sono sottoposte al termine previsto dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983.
Nel caso di specie, atteso che l'annualità di riferimento è il 2022, alla data di notifica della cartella impugnata non era ancora decorso il termine di accertamento, talchè appare legittimo l'impiego dell'accertamento mediante iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento.
Risulta pertanto infondata l'eccezione di prescrizione del credito relativo ad entrambe le annualità.
In merito la Corte condivide il principio per cui in caso di notifica di atto impositivo, il nuovo termine di prescrizione decorre dalla irretrattabilità dell'avviso di accertamento, in conformità a quanto affermato dalla
Suprema Corte per cui “ In tema di verifica della tempestività della notificazione della cartella per la riscossione coattiva rispetto al presupposto avviso di accertamento relativo a tassa automobilistica, la previsione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986, conv. con modif. dalla l. n. 60 del 1986, non è applicabile in quanto, dettata per l'eterogeneità dei termini di scadenza per il pagamento dell'imposta nel corso dell'anno di competenza, non può estendersi agli atti successivi aventi una decorrenza ben individuata correlata alla data di notifica dell'atto prodromico, con il conseguente richiamo alla disciplina generale ricavabile dagli artt. 2935 e 2943 c.c., secondo la quale, in ipotesi di interruzione del termine di prescrizione, il nuovo termine, nel caso di specie triennale, decorre dalla data di irretrattabilità dell'atto interruttivo e, quindi, decorso il sessantesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'avviso.” ( Sez. 5 - , Sentenza n. 18006 del 01/07/2024).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Calabria, che si liquidano in € 143,00 oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 09420250004309929000. Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 143,00, oltre accessori dovuti per legge, in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Calabria. Così deciso in Reggio
Calabria il 13 gennaio 2026