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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 4093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4093 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2025/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2025 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Giovanni Costantino
- appellante -
ய
CP_1
assistita e difesa dagli avv. Ernesto Carpio e Nicoletta Piervenanzi
- appellata e appellante incidentale -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale di Tivoli, CP_1 esponeva:
che con sentenza n. 1580/19 pubblicata l'8.5.2019 la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva così statuito:
"dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro tra l'appellante e l' Parte_1
dall'1.1.2005;
condanna l' Controparte_2 al pagamento in favore di CP_1 della somma di 12.487,73 a titolo di differenze retributive e 13° mensilità per il periodo dall'1.1.2005 al 28.2.2009 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo;
accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento comminato a CP_1 in data 13.2.2009 con decorrenza dall'1.3.2009 e, per l'effetto, lo annulla e condanna l' Parte_1 alla reintegrazione di CP_1 nel posto di lavoro ed al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al saldo;
condanna l' Parte_1 al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore di
CP_1 dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione;
condanna l' Controparte_2 alla rifusione delle spese di giudizio";
che la Corte di appello aveva anche indicato il livello di inquadramento a lei spettante, ossia assistente di fascia A del CCNL dei dipendenti delle case di cura;
che a seguito della sentenza, l'IHG con lettera del 3.4.2019 - ricevuta il 16.4.19 - l'aveva invitata a riprendere servizio;
Ра di rinunciare alla reintegra che con lettera del 13.4.19 recapitata il 14.5.19 aveva comunicato alla esercitando l'opzione per l'indennità sostitutiva;
Ра che successivamente all'emanazione della sentenza della Corte, I' aveva spontaneamente provveduto a pagare le differenze retributive nonché le spese di giudizio;
che con atto di precetto notificato il 06/09/2019 aveva intimato il pagamento delle retribuzioni globali di fatto dall'1.3.2009 al 30.4.2019, il pagamento degli interessi e della rivalutazione maturati su dette somme,
il pagamento del Tfr maturato fino al 30.4.2019 ed il pagamento dell'indennità sostitutiva del reintegro;
che l'IHG ha proposto apposizione all'atto di precetto ed il giudizio RG n. 4055/19 è pendente dinanzi codesto
-Tribunale Giudice dott.ssa La Busoli;
che l'IHG aveva, altresì, proposto, in data 05/12/2019, opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, per la sospensione dell'atto di intervento del 18/11/2019 avanzato da essa ricorrente in altra procedura esecutiva
(R.G. n. 1617/2019), definita con provvedimento di assegnazione emesso dal Tribunale il 12/04/2021, che aveva liquidato in proprio favore, l'importo di €.129.937,10 oltre accessori;
che con tale provvedimento il G.E. aveva dichiarato la inidoneità della sentenza azionata dal creditore intervenuto a costituire titolo esecutivo in relazione all'indennità sostitutiva di reintegra e TFR. Sul punto osserva questo Giudice: la Corte di Appello di Roma con ordinanza del ... resa nel procedimento RG. 3297/2016
dispositivo di sentenza emessa dalla stessa Corte n.- 1( doc. 6) ha sospeso l'importo accertato con
1580/2019 di due terzi dell'importo accertato nel dispositivo. Effettivamente nel dispositivo non vi è condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del reintegro e del TFR intimate con il precetto notificato in data
06/09/2019. Quindi alla somma precettata di €.457.046,70 va sottratta la somma di €.43.334,85 per indennità sostitutiva di reintegro e la somma di €.30.348,85 a titolo di TFR per un totale di €.383.363,45 diviso per tre per effetto della concessa sospensione 127.787,81 e non 15.297,24;
Pa tanto esposto, chiedeva ingiungersi alla il pagamento, in proprio favore, della somma di €.73.683,70,
oltre accessori, a titolo di indennità sostitutiva della reintegra (€.43.334,85) e di TFR (€.30.348,85).
2. In data 14 maggio 2022 il Tribunale concedeva il richiesto provvedimento monitorio, avverso il quale I, Pa
proponeva opposizione con ricorso del 23 giugno 2022.
Deduceva la società l'inammissibilità del ricorso monitorio per manifesta carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., non essendo il credito né certo, né liquido, né esigibile e, in subordine, contestava la quantificazione del credito per palesi vizi di calcolo, con particolare riferimento all'erronea determinazione della retribuzione globale di fatto (orario di lavoro, CCNL applicabile, inclusione di indennità non dovute).
3. Con sentenza n. 886/2025 pubblicata il 18 giugno 2025 il Tribunale di Tivoli, in parziale accoglimento dell'opposizione, annullava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la parte opponente al pagamento della somma di €.63.822,69 (di cui €.26.744,04 a titolo di TFR ed €.37.079,65 a titolo di 15 mensilità) oltre accessori di legge.
4. Affermava il primo giudice:
si ritiene che i parametri del livello e dell'orario della CP 1 siano stati correttamente indicati, a differenza di quanto rivendicato dall'opponente che ritiene applicabile un diverso ccnl atteso che la Corte di
Appello ha ritenuto corretti i conteggi effettuati nel primo grado che erano fondati sul c.c.n.l. utilizzato anche in questa sede dalla lavoratrice ovvero quello per il personale medico dipendente da case di cura, IRCCS,
presidi e centri di riabilitazione associati AIOP, ARIS e FDG e successivo Accordo Ponte-Economico per rinnovo c.c.n.l. personale medico dipendente, sottoscritto in data 11/02/2009 nonché l'orario di 33 ore.
Tuttavia, la CP 1 ha inserito nel calcolo della retribuzione mensile asseritamente dovuta l'indennità
professionale prevista dall'art. 42 del ccnl all'epoca vigente.
Tale emolumento risulta dovuta al solo personale medico a tempo pieno mentre la CP_1 al contrario,
invocava un orario di 33 ore sul quale ha parametrato le richieste economiche (orario che appare corretto come già statuito dalla Corte di Appello non essendovi prova della riduzione a 25 ore).
Ebbene, alla luce della riquantificazione richiesta, spetta alla parte opposta la somma di €.63.822,69 (di cui
€.26.744,04 a titolo di TFR ed €. 37.079,65 a titolo di 15 mensilità)>>.
Ра 5. Con ricorso del 31 luglio 2025 la interponeva appello.
La CP_1 esisteva e avanzava gravame incidentale.
Esame appello principale
6. Premette l'appellante: che in ottemperanza a quanto deciso dal GE nel provvedimento del 10 marzo 2021, la società opponente
-ritualmente e nei termini la fase di merito (rubricata al n. rg 1513/21) provvedeva ad introdurre
-
dell'opposizione ex artt. 615, co. 2, 617, co. 2 all'esecuzione intrapresa dalla dottoressa CP 1 mediante intervento nel giudizio recante rg 1617/19>>;
che con sentenza del Tribunale di Tivoli n. 319/2023 dell'1 marzo 2023 emessa a definizione della fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione era stata sancita "l'inidoneità della sentenza n. 1580/19 resa in data 8 maggio 2019 dalla Corte d'Appello a costituire idoneo titolo esecutivo ai fini della richiesta di pagamento delle retribuzioni globali di fatto dall'1.3.2009 al 30.4.2019 (euro 352.479,15), degli interessi
(euro 14.911,76) e della rivalutazione (euro 15.211,20) su dette somme, del TFR maturato fino al 30.4.2019
(euro 30.348,48) nonché, in ultimo, dell'indennità sostitutiva della reintegrazione (per euro 43.334,85)";
che con sentenza n. 939 del 15 aprile 2025 la Corte di Appello di Roma aveva rigettato l'appello proposto dalla CP 3 avverso la sentenza n. 319/2023 del Tribunale di Tivoli;
che con ordinanza n. 7182/2024 la S.C. aveva cassata la sentenza n. 1580/19 della Corte di Appello di Roma
disponendo "l'accertamento dell'eventuale aliunde perceptum e per l'esatta determinazione della data di inizio del rapporto di lavoro subordinato...".
7. Tanto premesso, con il primo motivo, l'appellante denuncia "Nullità della sentenza per motivazione manifestamente illogica, contraddittoria e per travisamento dei fatti processuali. Erronea interpretazione della sentenza n. 319/2023 (rg 1513/21 tb Tivoli) e mancata valorizzazione della sua conferma in appello
(sentenza n. 939/2025 - rg 626/23 cda Roma)".
Deduce la società:
Pa
La sentenza n. 319/2023, infatti, non conteneva alcuna "condanna" a carico della;
al contrario, era una pronuncia integralmente favorevole alla società, poiché accoglieva la sua opposizione e dichiarava l'inidoneità della sentenza n. 1580/2019 (sentenza su cui si fonda il procedimento monitorio instaurato e la relativa opposizione) a costituire titolo esecutivo per le somme allora precettate>>; la "pronuncia favorevole alla parte opposta" (sentenza n. 1580/19) era stata privata di ogni efficacia giuridica, non solo perché cassata dalla Suprema Corte, ma anche e soprattutto perché dichiarata inidonea a fungere da titolo esecutivo dalla stessa Giudicante con la sentenza n. 319/2023, statuizione peraltro integralmente confermata in appello con sentenza n. 939/2025 resa dalla Corte di Appello di Roma>>;
Il Giudice ha fondato la propria decisione su una ricostruzione dei fatti e degli esiti processuali contraria al vero, pervenendo a una liquidazione del credito che si pone in palese contrasto con il contenuto della pronuncia resa inter partes dal Tribunale di Tivoli (n. 319/2023 - rg 1513/21) confermata integralmente dalla
Corte d'Appello di Roma (sentenza n. 939/2025 - rg 626/23) e ignorando gli effetti della pronuncia della
Cassazione>>.
8. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta "Violazione e falsa applicazione degli artt. 474, 633 c.p.c. e
2909 c.c. totale carenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo e per la successiva
-
condanna - inidoneità assoluta del titolo posto a fondamento della pretesa".
Così l'appellante argomenta la doglianza:
ll Tribunale, infatti, pur avendo correttamente revocato il decreto ingiuntivo, ha poi illegittimamente proceduto a una condanna nel merito, ignorando la circostanza dirimente e fondamentale che il titolo giudiziale posto a fondamento del ricorso monitorio - la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1580/2019
era (sin dal momento della proposizione della domanda), e sicuramente al momento della decisione, del tutto inidoneo a supportare un'azione monitoria, essendo privo dei requisiti indefettibili di certezza, liquidità
ed esigibilità del credito>>;
Nel caso di specie-come ampiamente articolato e dedotto nel ricorso in opposizione - la sentenza n.
1580/2019, pur accertando l'an debeatur (il diritto alla reintegra e alle conseguenze economiche), non conteneva alcuna indicazione specifica per la determinazione del quantum. Essa si limitava a fare generico riferimento alla "retribuzione globale di fatto", senza però definirne i componenti (orario di lavoro, CCNL
applicabile, emolumenti accessori, etc.), la cui individuazione richiedeva necessariamente un'ulteriore e complessa attività di accertamento cognitivo>>; il Tribunale ha illegittimamente sanato ex post un'azione ab origine inammissibile, snaturando la funzione del giudizio di opposizione, che è quella di verificare la legittimità dell'ingiunzione al momento della sua emissione, e non quella di "curare" i vizi genetici della pretesa monitoria>>-
9. Con il terzo motivo, l'appellante denuncia la "Nullità della sentenza per violazione di legge. omessa valutazione degli effetti della sentenza della corte di cassazione n. 17182/2024".
Assume la società:
L'errore del Tribunale è reso ancor più manifesto e grave dalla circostanza, del tutto ignorata in sentenza,
che la pronuncia n. 1580/2019 è stata cassata con rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n.
17182/2024>>;
La Suprema Corte ha infatti accolto due motivi di ricorso di IHG, cassando la sentenza e rinviando a questa
Corte d'Appello, in diversa composizione, per un nuovo esame su:
Ра 1. L'omessa pronuncia sull'eccezione di aliunde perceptum, ritualmente sollevata da sin dal primo grado di merito. L'accertamento di quanto la lavoratrice abbia percepito altrove nel periodo successivo al licenziamento è un elemento che incide direttamente sulla determinazione del danno risarcibile e, di conseguenza, sul calcolo del TFR e dell'indennità sostitutiva, potendo portare anche a un azzeramento del credito risarcitorio.
2. La manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza in merito alla data di inizio del rapporto di lavoro,
elemento essenziale per il calcolo di qualsiasi spettanza retributiva e contributiva>>.
Nel momento in cui la sentenza che accerta un diritto viene cassata, il diritto stesso torna ad essere sub iudice. Il credito azionato dalla Dott.ssa CP_1 pertanto, era privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, essendo il suo accertamento e la sua quantificazione demandati in via esclusiva al giudice del rinvio. Il Giudice del Lavoro di Tivoli non poteva, pertanto, procedere ad alcuna liquidazione, neppure parziale, di un credito la cui stessa esistenza e il cui ammontare erano stati rimessi in discussione dalla
Suprema Corte>>. 10. Con il quarto motivo, l'appellante, in via subordinata, censura l'impugnata sentenza per "Erronea
quantificazione del credito. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova".
Sostiene la società:
il Giudice di prime cure, per determinare il quantum debeatur, ha acriticamente recepito i parametri
(orario di lavoro e CCNL applicabile) contenuti nella sentenza n. 1580/2019>>;
la sentenza n. 1580/2019, essendo stata cassata e dichiarata inidonea a fungere da titolo esecutivo, non poteva costituire fonte di prova in un autonomo giudizio di cognizione. Venuto meno il titolo originario,
l'onere di provare ogni singolo fatto costitutivo della pretesa creditoria (qualifica, orario, CCNL applicabile,
elementi della retribuzione globale di fatto) gravava integralmente sulla Dott.ssa CP 1 ai sensi dell'art.
2697 c.c..
L'odierna appellante, sin dal ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo di primo grado, ha specificamente contestato tali elementi, deducendo e documentando che:
• l'orario di lavoro della Dott.ssa CP_1 al momento della cessazione del rapporto, era stato ridotto a 25
ore settimanali su sua stessa richiesta (cfr. doc. 5 allegato al ricorso in opposizione a D.I. R.G. 3132/2022);
Pa
• la non aderisce all'AIOP, bensì all'ARIS, con conseguente inapplicabilità degli accordi economici invocati dall'appellata (cfr. doc. 8 allegato al medesimo ricorso in opposizione).
A fronte di tali specifiche contestazioni, la Dott.ssa CP_1 on ha fornito alcuna prova idonea a superarle.
Il Tribunale, pertanto, in assenza di prova, avrebbe dovuto rigettare integralmente la domanda. La condanna,
seppur parziale, si fonda su una quantificazione arbitraria e priva di riscontro probatorio, in palese violazione dell'art. 2697 c.c.>>.
11. I primi tre motivi – esaminabili congiuntamente - sono infondati.
Va rammentato che l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso,
sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (Cass. 40110/2021).
Pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può
rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese di giudizio (ex multis, Cass. 29294/2024).
Ne consegue, nella specie, che tutte le obiezioni sollevate dall'appellante in ordine all'inesistenza di un pregresso titolo esecutivo e dei requisiti necessari, ex art. 633 c.p.c., per l'emissione di un decreto ingiuntivo sono inconferenti, atteso che devesi solo accertare se la CP_1 ha diritto o no al pagamento delle somme pretese con la domanda monitoria, nella misura rideterminata dalla sentenza impugnata.
Orbene, dalla sentenza n. 1580/2019 della Corte di Appello di Roma si evince che la CP_1 veva richiesto,
con ricorso dell'8 febbraio 2011:
a) l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con l'appellante con inquadramento di assistente di fascia A del CCNL per il personale medico dipendente da case di cura IRCCS;
b) la declaratoria di illegittimità del licenziamento del 13 febbraio 2009.
La Corte, in riforma della sentenza di primo grado:
Ра 1) ha condannato l' a pagare alla CP_1 e differenze retributive e la 13^ mensilità maturate nel periodo gennaio 2005 febbraio 2009, calcolate ai sensi del CCNL predetto;
Ра 2) ha accertato l'illegittimità del licenziamento comminato alla CP_3 condannando l' alla reintegrazione dell'appellata nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto tra la data de licenziamento e quella della effettiva reintegra. Ра con il sesto motivo La S.C., con ordinanza n. 17182/2024, ha accolto la prima censura sollevata dall'
(omessa pronuncia sulla eccezione di aliunde perceptum) nonché il nono motivo "per avere la Corte
-marzo 2009 in territoriale da un lato calcolato le differenze retributive per il periodo giugno 2005
considerazione della data di stipulazione del contratto di incarico avvenuta in data 26/06/2005, dall'altro dichiarato in dispositivo l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dall'01/01/2005".
La S.C. ha rigettato o dichiarati assorbiti gli altri motivi e cassato l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti rinviando alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per l'accertamento dell'eventuale aliunde perceptum e per l'esatta determinazione della data di inizio del rapporto di lavoro subordinato.
Così ricostruite le vicende processuali, risulta coperta da giudicato la sentenza n. 1580/2019 in merito all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti regolamentato dal CCNL per il personale medico
Pa dipendente da case di cura e all'illegittimità del licenziamento e al conseguente obbligo della di
reintegrazione della CP_1 el posto di lavoro.
Considerato che, come rimarcato dalla sentenza impugnata in questa sede, oggetto del presente giudizio è il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegra e del Tfr maturato per il periodo dalla data di cessazione del rapporto fino a quella dell'esercizio del diritto di opzione, è evidente che le questioni sulle quali il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi a seguito dell'ordinanza della S.C. n. 17182/2024 non potranno aver alcun riflesso, in nessun caso, sulla materia di cui si controverte in questo giudizio, perché, per un verso, passata in giudicato la statuizione sull'obbligo della reintegra, la CP 1 ha incontestabilmente diritto alla indennità
sostitutiva, e, per l'altro verso, il TFR reclamato dall'appellata è quello maturato da maggio 2005, come ben si evince dalla CTP allegata dalla CP_1 lla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado.
Co E, significativamente, tra le contestazioni sul quantum sollevate dalla con l'opposizione all'ingiunzione nessuna attiene ad una ipotetico errato calcolo del TFR perché computato da data antecedente rispetto all'inizio effettivo del rapporto. È vero che "l'accertamento di quanto la lavoratrice abbia percepito altrove nel periodo successivo al licenziamento è un elemento che incide direttamente sulla determinazione del danno risarcibile", ma ciò non riverbera sul calcolo del TFR e dell'indennità sostitutiva, oggetto della domanda monitoria.
L'eventuale diritto dell'IGH alla sottrazione dal risarcimento liquidato dalla sentenza della Corte di Appello n.
1580/2019 dell'aliunde perceptum (ove accertato dal giudice del rinvio) e il conseguente diritto alla ripetizione delle relative somme già versate non potrebbe mai incidere sulla sussistenza del diritto della
CP_3 ITFR e all'indennità sostituiva della reintegra, trattandosi, all'evidenza, di crediti, dell'una e dell'altra parte, vantati a titoli diversi.
L'IGH potrà, nel caso, agire per la restituzione delle maggiori somme corrisposte a titolo risarcitorio e avrebbe potuto sollevare, in questa sede, eccezione di compensazione.
Ma, non avendo a tanto provveduto, i crediti vantati dalla CP_1 come determinati dal Tribunale, non possono essere disconosciuti.
12. Anche il quarto motivo è infondato.
La sentenza della Corte di Appello n. 1580/2019, come detto, è coperta da giudicato in merito all'applicabilità
del CCNL per il personale medico dipendente da case di cura ed anche al diritto della CP_1 lle differenze
salariali per lavoro ordinario, liquidate dalla sentenza in base ai conteggi, (dichiarati dalla Corte come non contestati dall'IGH) predisposti dalla CP_3 e formulati in base all'orario contrattuale.
Le contestazioni sul quantum sollevate dall'appellante con il motivo in esame tendono, di fatto, a rimettere in discussione, inammissibilmente, questioni sulle quali è sceso il giudicato.
In conclusione, l'appello è totalmente infondato e va rigettato.
Esame appello incidentale
13. Con un unico motivo, la CP_1 si duole del mancato riconoscimento dell'indennità professionale prevista dall'art. 42 del ccnl all'epoca vigente.
Deduce la parte: che, ai sensi dell'art. 13 del CCNL, l'orario normale di lavoro del personale medico è fissato nel seguente modo: tempo definito a 30 ore settimanali;
tempo pieno a 38 ore settimanali;
che l'art. 42 stabilisce: "Al personale medico a 38h settimanali compete l'indennità professionale nella seguente misura mensile lorda e per 12 mensilità";
che l'orario da lei osservato era passato dal 4.4.2008 da 25 a 33 ore settimanali;
che la normativa contrattuale va interpretata nel senso che il personale medico che effettui un orario fino a
30 ore settimanali vada classificato a tempo definito mentre quello con orario superiore vada classificato a tempo pieno;
che i conteggi da lei predisposti erano stati parametrati su un orario a tempo pieno di 33 ore settimanali e non su 38;
che, pertanto, il Tribunale ha errato nel disconoscere il diritto di essa appellante incidentale all'indennità
professionale.
14. Il motivo è infondato.
L'art. 15 del CCNL stabilisce: è considerato lavoro supplementare quello effettuato dai medici a tempo definito fino alle 38 ore settimanali;
invece è considerato lavoro straordinario quello effettuato da tutti i medici oltre le 38 ore settimanali.
Dunque, in base alla normativa contrattuale, il lavoro svolto oltre le 30 ore e sino alle 38 ore settimanali continua ad essere classificabile a tempo definito e va compensato con una maggiorazione prevista e disciplinata dallo stesso art. 15.
Pertanto, poiché l'indennità professionale compete solo al medico a tempo pieno a 38 ore settimanali, la
CP_1 on ha diritto al compenso in questione.
15. In conclusione, entrambi gli appelli vanno rigettati. Considerato l'esito del presente giudizio, maggiormente favorevole alla CP_3 in ragione del diverso valore economico dell'appello principale rispetto a quello incidentale), le spese possono essere compensate per metà.
,con distrazione in L'altra metà, come liquidata in dispositivo, va posta a carico della Parte_1
favore dei difensori della CP_1 dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 31 luglio 2025, dalla nei Parte_1
confronti di CP_1 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Tivoli in data 18 giugno 2025;
rigetta altresì l'appello incidentale spiegato dalla CP_1 on memoria depositata il 19 novembre 2025;
condanna la società appellante al pagamento, in favore dei difensori distrattari della CP_1 di metà del
compenso per il presente grado del giudizio che liquida, nell'intero, in complessivi €.7.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge;
compensa tra le parti il resto delle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2025 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Giovanni Costantino
- appellante -
ய
CP_1
assistita e difesa dagli avv. Ernesto Carpio e Nicoletta Piervenanzi
- appellata e appellante incidentale -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale di Tivoli, CP_1 esponeva:
che con sentenza n. 1580/19 pubblicata l'8.5.2019 la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva così statuito:
"dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro tra l'appellante e l' Parte_1
dall'1.1.2005;
condanna l' Controparte_2 al pagamento in favore di CP_1 della somma di 12.487,73 a titolo di differenze retributive e 13° mensilità per il periodo dall'1.1.2005 al 28.2.2009 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo;
accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento comminato a CP_1 in data 13.2.2009 con decorrenza dall'1.3.2009 e, per l'effetto, lo annulla e condanna l' Parte_1 alla reintegrazione di CP_1 nel posto di lavoro ed al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al saldo;
condanna l' Parte_1 al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore di
CP_1 dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione;
condanna l' Controparte_2 alla rifusione delle spese di giudizio";
che la Corte di appello aveva anche indicato il livello di inquadramento a lei spettante, ossia assistente di fascia A del CCNL dei dipendenti delle case di cura;
che a seguito della sentenza, l'IHG con lettera del 3.4.2019 - ricevuta il 16.4.19 - l'aveva invitata a riprendere servizio;
Ра di rinunciare alla reintegra che con lettera del 13.4.19 recapitata il 14.5.19 aveva comunicato alla esercitando l'opzione per l'indennità sostitutiva;
Ра che successivamente all'emanazione della sentenza della Corte, I' aveva spontaneamente provveduto a pagare le differenze retributive nonché le spese di giudizio;
che con atto di precetto notificato il 06/09/2019 aveva intimato il pagamento delle retribuzioni globali di fatto dall'1.3.2009 al 30.4.2019, il pagamento degli interessi e della rivalutazione maturati su dette somme,
il pagamento del Tfr maturato fino al 30.4.2019 ed il pagamento dell'indennità sostitutiva del reintegro;
che l'IHG ha proposto apposizione all'atto di precetto ed il giudizio RG n. 4055/19 è pendente dinanzi codesto
-Tribunale Giudice dott.ssa La Busoli;
che l'IHG aveva, altresì, proposto, in data 05/12/2019, opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, per la sospensione dell'atto di intervento del 18/11/2019 avanzato da essa ricorrente in altra procedura esecutiva
(R.G. n. 1617/2019), definita con provvedimento di assegnazione emesso dal Tribunale il 12/04/2021, che aveva liquidato in proprio favore, l'importo di €.129.937,10 oltre accessori;
che con tale provvedimento il G.E. aveva dichiarato la inidoneità della sentenza azionata dal creditore intervenuto a costituire titolo esecutivo in relazione all'indennità sostitutiva di reintegra e TFR. Sul punto osserva questo Giudice: la Corte di Appello di Roma con ordinanza del ... resa nel procedimento RG. 3297/2016
dispositivo di sentenza emessa dalla stessa Corte n.- 1( doc. 6) ha sospeso l'importo accertato con
1580/2019 di due terzi dell'importo accertato nel dispositivo. Effettivamente nel dispositivo non vi è condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del reintegro e del TFR intimate con il precetto notificato in data
06/09/2019. Quindi alla somma precettata di €.457.046,70 va sottratta la somma di €.43.334,85 per indennità sostitutiva di reintegro e la somma di €.30.348,85 a titolo di TFR per un totale di €.383.363,45 diviso per tre per effetto della concessa sospensione 127.787,81 e non 15.297,24;
Pa tanto esposto, chiedeva ingiungersi alla il pagamento, in proprio favore, della somma di €.73.683,70,
oltre accessori, a titolo di indennità sostitutiva della reintegra (€.43.334,85) e di TFR (€.30.348,85).
2. In data 14 maggio 2022 il Tribunale concedeva il richiesto provvedimento monitorio, avverso il quale I, Pa
proponeva opposizione con ricorso del 23 giugno 2022.
Deduceva la società l'inammissibilità del ricorso monitorio per manifesta carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., non essendo il credito né certo, né liquido, né esigibile e, in subordine, contestava la quantificazione del credito per palesi vizi di calcolo, con particolare riferimento all'erronea determinazione della retribuzione globale di fatto (orario di lavoro, CCNL applicabile, inclusione di indennità non dovute).
3. Con sentenza n. 886/2025 pubblicata il 18 giugno 2025 il Tribunale di Tivoli, in parziale accoglimento dell'opposizione, annullava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la parte opponente al pagamento della somma di €.63.822,69 (di cui €.26.744,04 a titolo di TFR ed €.37.079,65 a titolo di 15 mensilità) oltre accessori di legge.
4. Affermava il primo giudice:
si ritiene che i parametri del livello e dell'orario della CP 1 siano stati correttamente indicati, a differenza di quanto rivendicato dall'opponente che ritiene applicabile un diverso ccnl atteso che la Corte di
Appello ha ritenuto corretti i conteggi effettuati nel primo grado che erano fondati sul c.c.n.l. utilizzato anche in questa sede dalla lavoratrice ovvero quello per il personale medico dipendente da case di cura, IRCCS,
presidi e centri di riabilitazione associati AIOP, ARIS e FDG e successivo Accordo Ponte-Economico per rinnovo c.c.n.l. personale medico dipendente, sottoscritto in data 11/02/2009 nonché l'orario di 33 ore.
Tuttavia, la CP 1 ha inserito nel calcolo della retribuzione mensile asseritamente dovuta l'indennità
professionale prevista dall'art. 42 del ccnl all'epoca vigente.
Tale emolumento risulta dovuta al solo personale medico a tempo pieno mentre la CP_1 al contrario,
invocava un orario di 33 ore sul quale ha parametrato le richieste economiche (orario che appare corretto come già statuito dalla Corte di Appello non essendovi prova della riduzione a 25 ore).
Ebbene, alla luce della riquantificazione richiesta, spetta alla parte opposta la somma di €.63.822,69 (di cui
€.26.744,04 a titolo di TFR ed €. 37.079,65 a titolo di 15 mensilità)>>.
Ра 5. Con ricorso del 31 luglio 2025 la interponeva appello.
La CP_1 esisteva e avanzava gravame incidentale.
Esame appello principale
6. Premette l'appellante: che in ottemperanza a quanto deciso dal GE nel provvedimento del 10 marzo 2021, la società opponente
-ritualmente e nei termini la fase di merito (rubricata al n. rg 1513/21) provvedeva ad introdurre
-
dell'opposizione ex artt. 615, co. 2, 617, co. 2 all'esecuzione intrapresa dalla dottoressa CP 1 mediante intervento nel giudizio recante rg 1617/19>>;
che con sentenza del Tribunale di Tivoli n. 319/2023 dell'1 marzo 2023 emessa a definizione della fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione era stata sancita "l'inidoneità della sentenza n. 1580/19 resa in data 8 maggio 2019 dalla Corte d'Appello a costituire idoneo titolo esecutivo ai fini della richiesta di pagamento delle retribuzioni globali di fatto dall'1.3.2009 al 30.4.2019 (euro 352.479,15), degli interessi
(euro 14.911,76) e della rivalutazione (euro 15.211,20) su dette somme, del TFR maturato fino al 30.4.2019
(euro 30.348,48) nonché, in ultimo, dell'indennità sostitutiva della reintegrazione (per euro 43.334,85)";
che con sentenza n. 939 del 15 aprile 2025 la Corte di Appello di Roma aveva rigettato l'appello proposto dalla CP 3 avverso la sentenza n. 319/2023 del Tribunale di Tivoli;
che con ordinanza n. 7182/2024 la S.C. aveva cassata la sentenza n. 1580/19 della Corte di Appello di Roma
disponendo "l'accertamento dell'eventuale aliunde perceptum e per l'esatta determinazione della data di inizio del rapporto di lavoro subordinato...".
7. Tanto premesso, con il primo motivo, l'appellante denuncia "Nullità della sentenza per motivazione manifestamente illogica, contraddittoria e per travisamento dei fatti processuali. Erronea interpretazione della sentenza n. 319/2023 (rg 1513/21 tb Tivoli) e mancata valorizzazione della sua conferma in appello
(sentenza n. 939/2025 - rg 626/23 cda Roma)".
Deduce la società:
Pa
La sentenza n. 319/2023, infatti, non conteneva alcuna "condanna" a carico della;
al contrario, era una pronuncia integralmente favorevole alla società, poiché accoglieva la sua opposizione e dichiarava l'inidoneità della sentenza n. 1580/2019 (sentenza su cui si fonda il procedimento monitorio instaurato e la relativa opposizione) a costituire titolo esecutivo per le somme allora precettate>>; la "pronuncia favorevole alla parte opposta" (sentenza n. 1580/19) era stata privata di ogni efficacia giuridica, non solo perché cassata dalla Suprema Corte, ma anche e soprattutto perché dichiarata inidonea a fungere da titolo esecutivo dalla stessa Giudicante con la sentenza n. 319/2023, statuizione peraltro integralmente confermata in appello con sentenza n. 939/2025 resa dalla Corte di Appello di Roma>>;
Il Giudice ha fondato la propria decisione su una ricostruzione dei fatti e degli esiti processuali contraria al vero, pervenendo a una liquidazione del credito che si pone in palese contrasto con il contenuto della pronuncia resa inter partes dal Tribunale di Tivoli (n. 319/2023 - rg 1513/21) confermata integralmente dalla
Corte d'Appello di Roma (sentenza n. 939/2025 - rg 626/23) e ignorando gli effetti della pronuncia della
Cassazione>>.
8. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta "Violazione e falsa applicazione degli artt. 474, 633 c.p.c. e
2909 c.c. totale carenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo e per la successiva
-
condanna - inidoneità assoluta del titolo posto a fondamento della pretesa".
Così l'appellante argomenta la doglianza:
ll Tribunale, infatti, pur avendo correttamente revocato il decreto ingiuntivo, ha poi illegittimamente proceduto a una condanna nel merito, ignorando la circostanza dirimente e fondamentale che il titolo giudiziale posto a fondamento del ricorso monitorio - la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1580/2019
era (sin dal momento della proposizione della domanda), e sicuramente al momento della decisione, del tutto inidoneo a supportare un'azione monitoria, essendo privo dei requisiti indefettibili di certezza, liquidità
ed esigibilità del credito>>;
Nel caso di specie-come ampiamente articolato e dedotto nel ricorso in opposizione - la sentenza n.
1580/2019, pur accertando l'an debeatur (il diritto alla reintegra e alle conseguenze economiche), non conteneva alcuna indicazione specifica per la determinazione del quantum. Essa si limitava a fare generico riferimento alla "retribuzione globale di fatto", senza però definirne i componenti (orario di lavoro, CCNL
applicabile, emolumenti accessori, etc.), la cui individuazione richiedeva necessariamente un'ulteriore e complessa attività di accertamento cognitivo>>; il Tribunale ha illegittimamente sanato ex post un'azione ab origine inammissibile, snaturando la funzione del giudizio di opposizione, che è quella di verificare la legittimità dell'ingiunzione al momento della sua emissione, e non quella di "curare" i vizi genetici della pretesa monitoria>>-
9. Con il terzo motivo, l'appellante denuncia la "Nullità della sentenza per violazione di legge. omessa valutazione degli effetti della sentenza della corte di cassazione n. 17182/2024".
Assume la società:
L'errore del Tribunale è reso ancor più manifesto e grave dalla circostanza, del tutto ignorata in sentenza,
che la pronuncia n. 1580/2019 è stata cassata con rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n.
17182/2024>>;
La Suprema Corte ha infatti accolto due motivi di ricorso di IHG, cassando la sentenza e rinviando a questa
Corte d'Appello, in diversa composizione, per un nuovo esame su:
Ра 1. L'omessa pronuncia sull'eccezione di aliunde perceptum, ritualmente sollevata da sin dal primo grado di merito. L'accertamento di quanto la lavoratrice abbia percepito altrove nel periodo successivo al licenziamento è un elemento che incide direttamente sulla determinazione del danno risarcibile e, di conseguenza, sul calcolo del TFR e dell'indennità sostitutiva, potendo portare anche a un azzeramento del credito risarcitorio.
2. La manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza in merito alla data di inizio del rapporto di lavoro,
elemento essenziale per il calcolo di qualsiasi spettanza retributiva e contributiva>>.
Nel momento in cui la sentenza che accerta un diritto viene cassata, il diritto stesso torna ad essere sub iudice. Il credito azionato dalla Dott.ssa CP_1 pertanto, era privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, essendo il suo accertamento e la sua quantificazione demandati in via esclusiva al giudice del rinvio. Il Giudice del Lavoro di Tivoli non poteva, pertanto, procedere ad alcuna liquidazione, neppure parziale, di un credito la cui stessa esistenza e il cui ammontare erano stati rimessi in discussione dalla
Suprema Corte>>. 10. Con il quarto motivo, l'appellante, in via subordinata, censura l'impugnata sentenza per "Erronea
quantificazione del credito. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova".
Sostiene la società:
il Giudice di prime cure, per determinare il quantum debeatur, ha acriticamente recepito i parametri
(orario di lavoro e CCNL applicabile) contenuti nella sentenza n. 1580/2019>>;
la sentenza n. 1580/2019, essendo stata cassata e dichiarata inidonea a fungere da titolo esecutivo, non poteva costituire fonte di prova in un autonomo giudizio di cognizione. Venuto meno il titolo originario,
l'onere di provare ogni singolo fatto costitutivo della pretesa creditoria (qualifica, orario, CCNL applicabile,
elementi della retribuzione globale di fatto) gravava integralmente sulla Dott.ssa CP 1 ai sensi dell'art.
2697 c.c..
L'odierna appellante, sin dal ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo di primo grado, ha specificamente contestato tali elementi, deducendo e documentando che:
• l'orario di lavoro della Dott.ssa CP_1 al momento della cessazione del rapporto, era stato ridotto a 25
ore settimanali su sua stessa richiesta (cfr. doc. 5 allegato al ricorso in opposizione a D.I. R.G. 3132/2022);
Pa
• la non aderisce all'AIOP, bensì all'ARIS, con conseguente inapplicabilità degli accordi economici invocati dall'appellata (cfr. doc. 8 allegato al medesimo ricorso in opposizione).
A fronte di tali specifiche contestazioni, la Dott.ssa CP_1 on ha fornito alcuna prova idonea a superarle.
Il Tribunale, pertanto, in assenza di prova, avrebbe dovuto rigettare integralmente la domanda. La condanna,
seppur parziale, si fonda su una quantificazione arbitraria e priva di riscontro probatorio, in palese violazione dell'art. 2697 c.c.>>.
11. I primi tre motivi – esaminabili congiuntamente - sono infondati.
Va rammentato che l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso,
sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (Cass. 40110/2021).
Pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può
rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese di giudizio (ex multis, Cass. 29294/2024).
Ne consegue, nella specie, che tutte le obiezioni sollevate dall'appellante in ordine all'inesistenza di un pregresso titolo esecutivo e dei requisiti necessari, ex art. 633 c.p.c., per l'emissione di un decreto ingiuntivo sono inconferenti, atteso che devesi solo accertare se la CP_1 ha diritto o no al pagamento delle somme pretese con la domanda monitoria, nella misura rideterminata dalla sentenza impugnata.
Orbene, dalla sentenza n. 1580/2019 della Corte di Appello di Roma si evince che la CP_1 veva richiesto,
con ricorso dell'8 febbraio 2011:
a) l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con l'appellante con inquadramento di assistente di fascia A del CCNL per il personale medico dipendente da case di cura IRCCS;
b) la declaratoria di illegittimità del licenziamento del 13 febbraio 2009.
La Corte, in riforma della sentenza di primo grado:
Ра 1) ha condannato l' a pagare alla CP_1 e differenze retributive e la 13^ mensilità maturate nel periodo gennaio 2005 febbraio 2009, calcolate ai sensi del CCNL predetto;
Ра 2) ha accertato l'illegittimità del licenziamento comminato alla CP_3 condannando l' alla reintegrazione dell'appellata nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto tra la data de licenziamento e quella della effettiva reintegra. Ра con il sesto motivo La S.C., con ordinanza n. 17182/2024, ha accolto la prima censura sollevata dall'
(omessa pronuncia sulla eccezione di aliunde perceptum) nonché il nono motivo "per avere la Corte
-marzo 2009 in territoriale da un lato calcolato le differenze retributive per il periodo giugno 2005
considerazione della data di stipulazione del contratto di incarico avvenuta in data 26/06/2005, dall'altro dichiarato in dispositivo l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dall'01/01/2005".
La S.C. ha rigettato o dichiarati assorbiti gli altri motivi e cassato l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti rinviando alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per l'accertamento dell'eventuale aliunde perceptum e per l'esatta determinazione della data di inizio del rapporto di lavoro subordinato.
Così ricostruite le vicende processuali, risulta coperta da giudicato la sentenza n. 1580/2019 in merito all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti regolamentato dal CCNL per il personale medico
Pa dipendente da case di cura e all'illegittimità del licenziamento e al conseguente obbligo della di
reintegrazione della CP_1 el posto di lavoro.
Considerato che, come rimarcato dalla sentenza impugnata in questa sede, oggetto del presente giudizio è il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegra e del Tfr maturato per il periodo dalla data di cessazione del rapporto fino a quella dell'esercizio del diritto di opzione, è evidente che le questioni sulle quali il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi a seguito dell'ordinanza della S.C. n. 17182/2024 non potranno aver alcun riflesso, in nessun caso, sulla materia di cui si controverte in questo giudizio, perché, per un verso, passata in giudicato la statuizione sull'obbligo della reintegra, la CP 1 ha incontestabilmente diritto alla indennità
sostitutiva, e, per l'altro verso, il TFR reclamato dall'appellata è quello maturato da maggio 2005, come ben si evince dalla CTP allegata dalla CP_1 lla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado.
Co E, significativamente, tra le contestazioni sul quantum sollevate dalla con l'opposizione all'ingiunzione nessuna attiene ad una ipotetico errato calcolo del TFR perché computato da data antecedente rispetto all'inizio effettivo del rapporto. È vero che "l'accertamento di quanto la lavoratrice abbia percepito altrove nel periodo successivo al licenziamento è un elemento che incide direttamente sulla determinazione del danno risarcibile", ma ciò non riverbera sul calcolo del TFR e dell'indennità sostitutiva, oggetto della domanda monitoria.
L'eventuale diritto dell'IGH alla sottrazione dal risarcimento liquidato dalla sentenza della Corte di Appello n.
1580/2019 dell'aliunde perceptum (ove accertato dal giudice del rinvio) e il conseguente diritto alla ripetizione delle relative somme già versate non potrebbe mai incidere sulla sussistenza del diritto della
CP_3 ITFR e all'indennità sostituiva della reintegra, trattandosi, all'evidenza, di crediti, dell'una e dell'altra parte, vantati a titoli diversi.
L'IGH potrà, nel caso, agire per la restituzione delle maggiori somme corrisposte a titolo risarcitorio e avrebbe potuto sollevare, in questa sede, eccezione di compensazione.
Ma, non avendo a tanto provveduto, i crediti vantati dalla CP_1 come determinati dal Tribunale, non possono essere disconosciuti.
12. Anche il quarto motivo è infondato.
La sentenza della Corte di Appello n. 1580/2019, come detto, è coperta da giudicato in merito all'applicabilità
del CCNL per il personale medico dipendente da case di cura ed anche al diritto della CP_1 lle differenze
salariali per lavoro ordinario, liquidate dalla sentenza in base ai conteggi, (dichiarati dalla Corte come non contestati dall'IGH) predisposti dalla CP_3 e formulati in base all'orario contrattuale.
Le contestazioni sul quantum sollevate dall'appellante con il motivo in esame tendono, di fatto, a rimettere in discussione, inammissibilmente, questioni sulle quali è sceso il giudicato.
In conclusione, l'appello è totalmente infondato e va rigettato.
Esame appello incidentale
13. Con un unico motivo, la CP_1 si duole del mancato riconoscimento dell'indennità professionale prevista dall'art. 42 del ccnl all'epoca vigente.
Deduce la parte: che, ai sensi dell'art. 13 del CCNL, l'orario normale di lavoro del personale medico è fissato nel seguente modo: tempo definito a 30 ore settimanali;
tempo pieno a 38 ore settimanali;
che l'art. 42 stabilisce: "Al personale medico a 38h settimanali compete l'indennità professionale nella seguente misura mensile lorda e per 12 mensilità";
che l'orario da lei osservato era passato dal 4.4.2008 da 25 a 33 ore settimanali;
che la normativa contrattuale va interpretata nel senso che il personale medico che effettui un orario fino a
30 ore settimanali vada classificato a tempo definito mentre quello con orario superiore vada classificato a tempo pieno;
che i conteggi da lei predisposti erano stati parametrati su un orario a tempo pieno di 33 ore settimanali e non su 38;
che, pertanto, il Tribunale ha errato nel disconoscere il diritto di essa appellante incidentale all'indennità
professionale.
14. Il motivo è infondato.
L'art. 15 del CCNL stabilisce: è considerato lavoro supplementare quello effettuato dai medici a tempo definito fino alle 38 ore settimanali;
invece è considerato lavoro straordinario quello effettuato da tutti i medici oltre le 38 ore settimanali.
Dunque, in base alla normativa contrattuale, il lavoro svolto oltre le 30 ore e sino alle 38 ore settimanali continua ad essere classificabile a tempo definito e va compensato con una maggiorazione prevista e disciplinata dallo stesso art. 15.
Pertanto, poiché l'indennità professionale compete solo al medico a tempo pieno a 38 ore settimanali, la
CP_1 on ha diritto al compenso in questione.
15. In conclusione, entrambi gli appelli vanno rigettati. Considerato l'esito del presente giudizio, maggiormente favorevole alla CP_3 in ragione del diverso valore economico dell'appello principale rispetto a quello incidentale), le spese possono essere compensate per metà.
,con distrazione in L'altra metà, come liquidata in dispositivo, va posta a carico della Parte_1
favore dei difensori della CP_1 dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 31 luglio 2025, dalla nei Parte_1
confronti di CP_1 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Tivoli in data 18 giugno 2025;
rigetta altresì l'appello incidentale spiegato dalla CP_1 on memoria depositata il 19 novembre 2025;
condanna la società appellante al pagamento, in favore dei difensori distrattari della CP_1 di metà del
compenso per il presente grado del giudizio che liquida, nell'intero, in complessivi €.7.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge;
compensa tra le parti il resto delle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis