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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/01/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2720/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2720/2022 trattenuta in decisione (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.) in data 7.11.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTELLOTTA Parte_1 C.F._1
ROSANNA
Opponente contro
(C.F. ), da sé difeso ex art. 86 c.p.c. Controparte_1 C.F._2
Opposto
(C.F. P.IVA ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 dell'avv. TRAINA DAVIDE
Terzo pignorato
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come in atti pagina 1 di 7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ex art. 615 comma 2 cpc, proponeva opposizione Parte_1 avverso il pignoramento notificatole dall'avv. in data 24.3.2022 in forza di sentenza Controparte_1
della Corte di Appello di Catanzaro n. 282/2016 - capo di condanna alle spese di lite-, cui resisteva l'evocato creditore procedente.
Disattesa l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dall'opponente il G.E. disponeva per l'introduzione del giudizio di merito.
A tanto ha proceduto l'opponente, convenendo in giudizio l'avv. eccependo l'impignorabilità CP_1
del credito esecutato, rinveniente da polizza di assicurazione n.8910393 sottoscritta il 27/06/2011, ai sensi dell'art. 1923 c.c.; la ha lamentato quindi la illegittima duplicazione dell'azione Pt_1
esecutiva, in violazione dei precetti di cui agli artt. 88, 92 e 96 c.p.c., foriera di danno.
Ha chiesto su tali basi “accogliere la domanda giudiziale formulata con il ricorso in opposizione datato 31/03/2022 e conseguentemente dichiarare che la polizza Unit Linked, sottoscritta il 27/06/2011 proposta certificato n. 8910393 sia impignorabile per tutti i motivi sopra adotti, oltre alla statuizione del risarcimento del danno pari ad € 5.000/00 per violazione degli artt. 88, 92 e 96 cpc. Con vittoria di spese del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 cpc.”
Il creditore procedente ha resistito all'opposizione eccependo la non integrità del contraddittorio per omessa evocazione del terzo pignorato e contestando la fondatezza dei motivi formulati. Ha quindi chiesto “preliminarmente, rilevare la non integrità del contraddittorio per non essere stato convenuto in giudizio il terzo pignorato;
nel merito, voglia rigettare l'opposizione perché infondata, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Disposta l'integrazione del contraddittorio, il terzo pignorato si è costituito, eccependo la propria estraneità alla vertenza oppositiva e l'osservanza di condotta pienamente conforme alla qualità di terzo pignorato;
ha quindi contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendo “rigettare qualsiasi eventuale domanda/pretesa che le controparti dovessero, seppur tardivamente formulare nei confronti di
[...]
Rigettare integralmente la domanda di risarcimento del danno ex art. 88, 92 e Controparte_2
pagina 2 di 7 96 c.p.c., formulata dalla sig.ra in quanto infondata in fatto e in diritto;
in ogni caso, con Pt_1 vittoria di spese, diritti ed onorari oltre al rimborso forfetario delle spese generali” .
Espletata prova per testi ed acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata trattenuta in decisione come in epigrafe.
***************
L'eccezione di impignorabilità costituente motivo di opposizione è infondata e va disattesa, per le ragioni di seguito esposte.
Deve sul punto premettersi che è lo scopo previdenziale -attuato nelle polizze vita attraverso l'accumulo di capitale così da garantire all'assicurato e/o alla sua famiglia una rendita- a giustificare il sacrificio dei creditori previsto dall'art. 1923 c.c. Ne consegue che la polizza sulla vita beneficia di una disciplina di favore, come quella dell'impignorabilità dei capitali e delle rendite, non perché formalmente prodotto assicurativo, ma perché adempie una particolare funzione di previdenza complementare rispetto a quella obbligatoria. Quel che occorre verificare è, dunque, la sussistenza della funzione previdenziale (cfr. Cass.nn. 8271/2008 e 3785/24).
La natura previdenziale non è presente soltanto nelle tradizionali polizze di assicurazione della vita oggi appartenenti al ramo I (individuato dall'art. 2 del d.lgs. n. 209/05), ossia a quelle che soddisfano il bisogno dell'assicurato di ottenere con immediatezza la disponibilità di una somma di denaro al verificarsi di un evento legato alla vita umana, la sopravvivenza e la premorienza, ma, tendenzialmente, anche nelle polizze unit linked nelle quali l'entità della somma dovuta dall'assicuratore varia nel corso della durata del rapporto contrattuale in dipendenza delle oscillazioni del parametro finanziario collegato ed è definitivamente quantificato al momento del verificarsi dell'evento attinente alla vita umana. 3.- Le polizze unit-linked si possono difatti classificare in più categorie a seconda delle loro caratteristiche, che riguardano per lo più le garanzie di restituzione dei premi riconosciute all'assicurato: - le polizze guaranteed unit linked garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima;
- le polizze partial guaranteed unit linked riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione solo parziale dei premi versati;
- nelle polizze unit linked cd. pure la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, realizzandosi un pagina 3 di 7 collegamento “integrale” al valore sottostante delle quote di investimento. E allora, nelle polizze guaranteed o partial garanteed l'assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, un rischio demografico, nel senso che al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana all'assicurato viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento, che potrebbe essersi ridotto rispetto ai premi versati o addirittura azzerato. Soltanto nelle polizze unit linked “pure” il rischio di investimento è totalmente a carico dell'assicurato, con la conseguenza che, in caso di azzeramento del valore delle quote, nulla è dovuto da parte dell'assicuratore. Coerente è, quindi, la scelta del legislatore che, con l'art. 2 del d.lgs. n. 209/2005, in base al quale rientrano nel III ramo le assicurazioni sulla durata della vita umana, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento, ha fatto rientrare nella categorie delle polizze sulla vita del ramo III non tutte le polizze unit linked, ma solo quelle guaranteed e partial garanteed: il legislatore ha così espressamente assunto come requisito qualificante l'idoneità di un evento futuro legato alla vita a incidere sulla prestazione dell'assicuratore, nel senso di riconoscere comunque all'assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario. In definitiva, il tratto qualificante sta nell'allocazione del cd. rischio demografico, ossia dell'evento legato alla durata della vita umana. Se il rischio d'investimento grava totalmente sull'assicurato, tanto da poter comportare la perdita dell'intero capitale, il cd. rischio demografico, pur apparentemente presente, è in realtà insussistente perché non si garantisce all'assicurato, proprio in base all'accordo, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all'ammontare dei premi versati, che sia completamente “slegata” dal valore sottostante delle quote di investimento;
oppure gli si attribuisce una somma del tutto irrisoria. In tal caso l'evento legato alla durata della vita umana figura come mero parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, poiché l'assunzione del rischio è soltanto apparente (cfr. Cass.n. 9418/2024)
Ciò posto, fermi i rilievi di cui nell'ordinanza cautelare, va in questa sede rilevato che l'art.
3.1 delle
CG del contratto stipulato dalle parti, richiamate nella scheda sintetica, nel regolare le coperture assicurative per rischi demografici caso morte, prevede che in caso di decesso dell'assicurato,
l'impresa di assicurazioni liquida al beneficiario (peraltro nella specie identificato in soggetto non pagina 4 di 7 qualificato come familiare del contraente) un capitale “pari alla somma dei due seguenti importi: a) il
Capitale maturato, pari al controvalore delle quote calcolato moltiplicando il numero delle Quote possedute per il valore delle stesse del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa di Assicurazione;
b)la Maggiorazione per la Garanzia Morte, ottenuta applicando all'importo indicato al punto a) la percentuale di maggiorazione, determinata in funzione dell'età dell' Assicurato alla data di decesso, come indicato nella tabella che segue …”, stabilendosi per detta maggiorazione il limite massimo di euro 20.000,00.”
La disposizione in esame prosegue acclarando che “La prestazione in caso di decesso -Capitale Caso
Morte- potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati (premio Unico ed eventuali
Versamenti Aggiuntivi) sia per effetto, nel corso della Durata del Contratto, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione, sia per l'applicazione delle spese indicate all'art. 15 “SPESE” che segue. Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dall'Impresa di
Assicurazioni per la prestazione in caso di decesso”.
L'univoco tenore delle esposte previsioni rende evidente che il rischio d'investimento grava totalmente sull'assicurato, tanto da poter comportare la perdita dell'intero capitale;
ne consegue che il cd. rischio demografico, solo apparentemente presente, in concreto non sussiste, non essendo garantito all'assicurato il riconoscimento di una somma minima di denaro, pur ridotta rispetto all'ammontare dei premi versati, completamente "slegata" dal valore sottostante delle quote di investimento.
Né può condurre a diverse conclusioni l'esame della prova testimoniale, addotta a riscontro della presentazione della polizza come prodotto assicurativo, di natura impignorabile ed insequestrabile, e l'avvenuta sua sottoscrizione in virtù di tale qualità, atteso che ai fini, qui rilevanti, della qualificazione della polizza come contratto di assicurazione sulla vita ex art. 1923 c.c. non può farsi riferimento né alla formale definizione data dalle parti (arg. ex Cass.n. 21022/2024) né alla interpretazione da loro fatta della sua natura e della disciplina giuridica ad esso applicabile, come detto dovendo in via esclusiva accertarsi l'effettiva copertura del rischio demografico e la previsione di un indennizzo parametrato alle tavole di mortalità in base all'età dell'assicurato, così da garantire al beneficiario, nel caso di morte ante tempus, il conseguimento di un apprezzabile vantaggio.
Con ciò esclusa la natura previdenziale del contratto in esame non può essere ritenuta l'impignorabilità delle somme dovute dall'assicuratore a contraente e beneficiario ex art. 1923 c.c.. pagina 5 di 7 Il motivo va quindi rigettato.
Considerato che le deduzioni dell'attrice relative alla duplicazione dell'azione esecutiva sono esclusivamente dirette a fondare la pretesa risarcitoria di seguito formulata, il rigetto dell'opposizione preclude radicalmente l'esame della domanda, posto che ai sensi dell'art. 96, II co., c.p.c.,
l'accoglimento di detta pretesa presuppone necessariamente l'accertamento della dedotta insussistenza del diritto ad agire esecutivamente, nella specie disatteso.
Segue quindi la reiezione della domanda.
Ricorrono però ragioni atte a giustificare la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto delle peculiari questioni interpretative connesse al motivo di opposizione e dell'anomalo andamento della vicenda esecutiva.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e la domanda di risarcimento danni;
compensa le spese.
Cosenza il 30.1.2025 il Giudice (dott. Carmen Misasi)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 Condanna la parte al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € per spese e € per onorari, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.
Cosenza, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Carmen Misasi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2720/2022 trattenuta in decisione (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.) in data 7.11.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTELLOTTA Parte_1 C.F._1
ROSANNA
Opponente contro
(C.F. ), da sé difeso ex art. 86 c.p.c. Controparte_1 C.F._2
Opposto
(C.F. P.IVA ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 dell'avv. TRAINA DAVIDE
Terzo pignorato
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come in atti pagina 1 di 7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ex art. 615 comma 2 cpc, proponeva opposizione Parte_1 avverso il pignoramento notificatole dall'avv. in data 24.3.2022 in forza di sentenza Controparte_1
della Corte di Appello di Catanzaro n. 282/2016 - capo di condanna alle spese di lite-, cui resisteva l'evocato creditore procedente.
Disattesa l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dall'opponente il G.E. disponeva per l'introduzione del giudizio di merito.
A tanto ha proceduto l'opponente, convenendo in giudizio l'avv. eccependo l'impignorabilità CP_1
del credito esecutato, rinveniente da polizza di assicurazione n.8910393 sottoscritta il 27/06/2011, ai sensi dell'art. 1923 c.c.; la ha lamentato quindi la illegittima duplicazione dell'azione Pt_1
esecutiva, in violazione dei precetti di cui agli artt. 88, 92 e 96 c.p.c., foriera di danno.
Ha chiesto su tali basi “accogliere la domanda giudiziale formulata con il ricorso in opposizione datato 31/03/2022 e conseguentemente dichiarare che la polizza Unit Linked, sottoscritta il 27/06/2011 proposta certificato n. 8910393 sia impignorabile per tutti i motivi sopra adotti, oltre alla statuizione del risarcimento del danno pari ad € 5.000/00 per violazione degli artt. 88, 92 e 96 cpc. Con vittoria di spese del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 cpc.”
Il creditore procedente ha resistito all'opposizione eccependo la non integrità del contraddittorio per omessa evocazione del terzo pignorato e contestando la fondatezza dei motivi formulati. Ha quindi chiesto “preliminarmente, rilevare la non integrità del contraddittorio per non essere stato convenuto in giudizio il terzo pignorato;
nel merito, voglia rigettare l'opposizione perché infondata, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Disposta l'integrazione del contraddittorio, il terzo pignorato si è costituito, eccependo la propria estraneità alla vertenza oppositiva e l'osservanza di condotta pienamente conforme alla qualità di terzo pignorato;
ha quindi contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendo “rigettare qualsiasi eventuale domanda/pretesa che le controparti dovessero, seppur tardivamente formulare nei confronti di
[...]
Rigettare integralmente la domanda di risarcimento del danno ex art. 88, 92 e Controparte_2
pagina 2 di 7 96 c.p.c., formulata dalla sig.ra in quanto infondata in fatto e in diritto;
in ogni caso, con Pt_1 vittoria di spese, diritti ed onorari oltre al rimborso forfetario delle spese generali” .
Espletata prova per testi ed acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata trattenuta in decisione come in epigrafe.
***************
L'eccezione di impignorabilità costituente motivo di opposizione è infondata e va disattesa, per le ragioni di seguito esposte.
Deve sul punto premettersi che è lo scopo previdenziale -attuato nelle polizze vita attraverso l'accumulo di capitale così da garantire all'assicurato e/o alla sua famiglia una rendita- a giustificare il sacrificio dei creditori previsto dall'art. 1923 c.c. Ne consegue che la polizza sulla vita beneficia di una disciplina di favore, come quella dell'impignorabilità dei capitali e delle rendite, non perché formalmente prodotto assicurativo, ma perché adempie una particolare funzione di previdenza complementare rispetto a quella obbligatoria. Quel che occorre verificare è, dunque, la sussistenza della funzione previdenziale (cfr. Cass.nn. 8271/2008 e 3785/24).
La natura previdenziale non è presente soltanto nelle tradizionali polizze di assicurazione della vita oggi appartenenti al ramo I (individuato dall'art. 2 del d.lgs. n. 209/05), ossia a quelle che soddisfano il bisogno dell'assicurato di ottenere con immediatezza la disponibilità di una somma di denaro al verificarsi di un evento legato alla vita umana, la sopravvivenza e la premorienza, ma, tendenzialmente, anche nelle polizze unit linked nelle quali l'entità della somma dovuta dall'assicuratore varia nel corso della durata del rapporto contrattuale in dipendenza delle oscillazioni del parametro finanziario collegato ed è definitivamente quantificato al momento del verificarsi dell'evento attinente alla vita umana. 3.- Le polizze unit-linked si possono difatti classificare in più categorie a seconda delle loro caratteristiche, che riguardano per lo più le garanzie di restituzione dei premi riconosciute all'assicurato: - le polizze guaranteed unit linked garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima;
- le polizze partial guaranteed unit linked riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione solo parziale dei premi versati;
- nelle polizze unit linked cd. pure la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, realizzandosi un pagina 3 di 7 collegamento “integrale” al valore sottostante delle quote di investimento. E allora, nelle polizze guaranteed o partial garanteed l'assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, un rischio demografico, nel senso che al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana all'assicurato viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento, che potrebbe essersi ridotto rispetto ai premi versati o addirittura azzerato. Soltanto nelle polizze unit linked “pure” il rischio di investimento è totalmente a carico dell'assicurato, con la conseguenza che, in caso di azzeramento del valore delle quote, nulla è dovuto da parte dell'assicuratore. Coerente è, quindi, la scelta del legislatore che, con l'art. 2 del d.lgs. n. 209/2005, in base al quale rientrano nel III ramo le assicurazioni sulla durata della vita umana, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento, ha fatto rientrare nella categorie delle polizze sulla vita del ramo III non tutte le polizze unit linked, ma solo quelle guaranteed e partial garanteed: il legislatore ha così espressamente assunto come requisito qualificante l'idoneità di un evento futuro legato alla vita a incidere sulla prestazione dell'assicuratore, nel senso di riconoscere comunque all'assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario. In definitiva, il tratto qualificante sta nell'allocazione del cd. rischio demografico, ossia dell'evento legato alla durata della vita umana. Se il rischio d'investimento grava totalmente sull'assicurato, tanto da poter comportare la perdita dell'intero capitale, il cd. rischio demografico, pur apparentemente presente, è in realtà insussistente perché non si garantisce all'assicurato, proprio in base all'accordo, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all'ammontare dei premi versati, che sia completamente “slegata” dal valore sottostante delle quote di investimento;
oppure gli si attribuisce una somma del tutto irrisoria. In tal caso l'evento legato alla durata della vita umana figura come mero parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, poiché l'assunzione del rischio è soltanto apparente (cfr. Cass.n. 9418/2024)
Ciò posto, fermi i rilievi di cui nell'ordinanza cautelare, va in questa sede rilevato che l'art.
3.1 delle
CG del contratto stipulato dalle parti, richiamate nella scheda sintetica, nel regolare le coperture assicurative per rischi demografici caso morte, prevede che in caso di decesso dell'assicurato,
l'impresa di assicurazioni liquida al beneficiario (peraltro nella specie identificato in soggetto non pagina 4 di 7 qualificato come familiare del contraente) un capitale “pari alla somma dei due seguenti importi: a) il
Capitale maturato, pari al controvalore delle quote calcolato moltiplicando il numero delle Quote possedute per il valore delle stesse del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa di Assicurazione;
b)la Maggiorazione per la Garanzia Morte, ottenuta applicando all'importo indicato al punto a) la percentuale di maggiorazione, determinata in funzione dell'età dell' Assicurato alla data di decesso, come indicato nella tabella che segue …”, stabilendosi per detta maggiorazione il limite massimo di euro 20.000,00.”
La disposizione in esame prosegue acclarando che “La prestazione in caso di decesso -Capitale Caso
Morte- potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati (premio Unico ed eventuali
Versamenti Aggiuntivi) sia per effetto, nel corso della Durata del Contratto, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione, sia per l'applicazione delle spese indicate all'art. 15 “SPESE” che segue. Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dall'Impresa di
Assicurazioni per la prestazione in caso di decesso”.
L'univoco tenore delle esposte previsioni rende evidente che il rischio d'investimento grava totalmente sull'assicurato, tanto da poter comportare la perdita dell'intero capitale;
ne consegue che il cd. rischio demografico, solo apparentemente presente, in concreto non sussiste, non essendo garantito all'assicurato il riconoscimento di una somma minima di denaro, pur ridotta rispetto all'ammontare dei premi versati, completamente "slegata" dal valore sottostante delle quote di investimento.
Né può condurre a diverse conclusioni l'esame della prova testimoniale, addotta a riscontro della presentazione della polizza come prodotto assicurativo, di natura impignorabile ed insequestrabile, e l'avvenuta sua sottoscrizione in virtù di tale qualità, atteso che ai fini, qui rilevanti, della qualificazione della polizza come contratto di assicurazione sulla vita ex art. 1923 c.c. non può farsi riferimento né alla formale definizione data dalle parti (arg. ex Cass.n. 21022/2024) né alla interpretazione da loro fatta della sua natura e della disciplina giuridica ad esso applicabile, come detto dovendo in via esclusiva accertarsi l'effettiva copertura del rischio demografico e la previsione di un indennizzo parametrato alle tavole di mortalità in base all'età dell'assicurato, così da garantire al beneficiario, nel caso di morte ante tempus, il conseguimento di un apprezzabile vantaggio.
Con ciò esclusa la natura previdenziale del contratto in esame non può essere ritenuta l'impignorabilità delle somme dovute dall'assicuratore a contraente e beneficiario ex art. 1923 c.c.. pagina 5 di 7 Il motivo va quindi rigettato.
Considerato che le deduzioni dell'attrice relative alla duplicazione dell'azione esecutiva sono esclusivamente dirette a fondare la pretesa risarcitoria di seguito formulata, il rigetto dell'opposizione preclude radicalmente l'esame della domanda, posto che ai sensi dell'art. 96, II co., c.p.c.,
l'accoglimento di detta pretesa presuppone necessariamente l'accertamento della dedotta insussistenza del diritto ad agire esecutivamente, nella specie disatteso.
Segue quindi la reiezione della domanda.
Ricorrono però ragioni atte a giustificare la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto delle peculiari questioni interpretative connesse al motivo di opposizione e dell'anomalo andamento della vicenda esecutiva.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e la domanda di risarcimento danni;
compensa le spese.
Cosenza il 30.1.2025 il Giudice (dott. Carmen Misasi)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 Condanna la parte al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € per spese e € per onorari, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.
Cosenza, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Carmen Misasi
pagina 7 di 7