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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 3349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3349 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Valeria Rossi, considerato che la causa è stata chiamata all'udienza dell'11.12.2025 per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta e hanno concluso di fatto riportandosi ai rispettivi atti e verbali di causa;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127-ter c.p.c. e 281-sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA – I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico, dott.ssa Valeria Rossi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°8622 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
TRA
in persona del l. r. p. t., rapp.ta e difesa, giusta procura alle CP_1 Parte_1 liti in calce all'atto di citazione, dall'avv. GIUSEPPE ESPOSITO, con studio in Napoli alla via
Matteo Andrea Acquaviva n. 41, indirizzo pec: Email_1
- ATTORE
E
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CP_2
- CONVENUTA CONTUMACE
NONCHÉ in persona dei ll. rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_3 CP_4
ALFREDO CRESCENZO, giusta procura alle liti per Notaio dott.ssa in Trieste Persona_1 dell'11.10.2016 re. 4506 e racc. 3234 (all. 1), indirizzo pec: Email_2
- CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 e in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo, dunque, lo svolgimento del processo).
2. La controversia prende le mosse dall'atto di citazione con cui l'attore agisce ex art. 149 d.lgs.
n. 209/2005 (c.d. cod. ass. private) per il risarcimento diretto nei confronti della propria compagnia assicurativa, la Controparte_5
In particolare, la società attrice, allegando e provando di essere proprietaria dell'autovettura Ma- serati tg. FF708NF, riferisce che detta vettura in data 06.11.2017, tra le 2:45 e le 3:00, veniva con- dotta da allorché, mentre percorreva la SS162DIR in direzione Corso Malta- CP_6
Tangenziale di Napoli, veniva impattata dalla FIAT 500 Multijet tg. EG194PW, di proprietà dell'altra odierna convenuta e condotta da Tale FIAT 500 Multijet, infatti, CP_2 Persona_2 effettuando un'errata manovra per immettersi dal raccordo d'ingresso “Centro Direzionale” sulla
SS162DIR senza dare precedenza ai veicoli che già marciavano su di essa, collideva con la propria parte anteriore la parte posteriore destra della , il cui conducente, a causa Controparte_7 dell'impatto e del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia, perdeva il controllo del veicolo, il quale impattava dapprima il guard-rail con la parte laterale sinistra e, in seguito, effettuava una ro- tazione su se stesso in senso orario, urtando con la parte anteriore il guard-rail posto alla sua destra.
Per l'effetto, deduce l'attore che il proprio autoveicolo avrebbe riportato ingenti danni, di cui do- manda ora il risarcimento, quantificati in € 47.050,00, come da relazione di perizia di parte e ripro- duzioni fotografiche in atti.
Si è costituita la compagnia la quale ha chiesto: la declaratoria di impro- Controparte_5 ponibilità della domanda giudiziale per essere la richiesta di risarcimento inoltrata dall'attore caren- te degli specifici elementi normativi richiesti dall'art. 148 cod. ass. private;
la declaratoria di nullità
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dell'atto di citazione per mancata precisa individuazione del petitum e della causa petendi; nel meri- to, il rigetto della domanda ex adverso formulata, per l'inverosimiglianza dell'accadimento per co- me ricostruito nel libello introduttivo.
Escusso uno dei due testi di parte attrice, coattivamente accompagnato all'udienza del
02.07.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura, ha fissato per l'11.12.2025 l'udienza ex art. 281- sexies c.p.c., all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
3. Preliminarmente va ribadita la contumacia, già dichiarata con ordinanza del 29.04.2021, della convenuta regolarmente citata e non costituitasi. CP_2
4. Vanno, poi, in primo luogo, scrutinate le eccezioni preliminari formulate da parte convenuta.
Anzitutto, la compagnia assicurativa lamenta che la domanda giudiziale sarebbe improponibile perché carente degli specifici elementi normativi richiesti per sua proponibilità dall'art. 148 cod. ass. private. Tale eccezione non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustra- te.
Ed invero, in disparte il rilievo che, ai sensi dell'art. 145 cod. ass. private, in un caso – come quello in esame – in cui si applica la procedura di cui all'art 149 cod. ass. private, l'azione risarcito- ria può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni (ovvero novanta giorni, in caso di danni alla persona) decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia richiesto alla propria compa- gnia assicurativa il risarcimento del danno avendo osservato le modalità e i contenuti previsti – non già dall'art. 148, bensì – dagli artt. 149 e 150 cod. ass. private, la lettera di messa in mora allegata dall'attore all'atto di citazione individua l'avente diritto alla prestazione, descrive dettagliatamente la dinamica del sinistro, generalizza i testimoni presenti al momento dell'accaduto, oltre a proporre tempi e modalità per l'ispezione dell'autoveicolo incidentato ad opera della compagnia assicurativa.
Alcuna lacuna contenutistica, dunque, è dato ravvisare nella lettera di messa in mora in oggetto ri- spetto ai requisiti prescritti dalla pertinente normativa.
Quanto, invece, all'eccepita nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione, la compagnia conve- nuta lamenta che l'atto introduttivo appare privo dei requisiti di legge previsti al fine di consentirle la precisa individuazione della domanda (petitum) e degli elementi posti dall'istante a fondamento della propria pretesa (causa petendi); parte attrice, in particolare, non chiarirebbe le circostanze in cui si è verificato l'evento e non descriverebbe la dinamica del sinistro con dovizia di particolari, donde la non sufficiente determinatezza degli elementi di cui all'art. 163, nn. 3) e 4) c.p.c. Ebbene, anche tale eccezione risulta priva di pregio.
Invero, con riferimento alla causa petendi, valga anzitutto osservare che causa di nullità, ai sensi dell'art. 164, co. 4 c.p.c., è soltanto la radicale mancanza di una sua esposizione, circostanza evi- dentemente non riscontrabile nel caso di specie, avendo l'attore nel libello introduttivo descritto
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esaurientemente il fatto illecito generatore del danno di cui domanda il risarcimento. Con riferimen- to, invece, al petitum, l'“assoluta incertezza” foriera di nullità ex art. 164, co. 4 c.p.c. va apprezzata con riguardo alla possibilità, concretamente offerta alla controparte, di articolare proprie adeguate e puntuali difese, «con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trova even- tualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire comunque un'agevole individuazione di quan- to l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente diffi- cile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa» (cfr.
Cass., Sez. Un., n. 8077/2012). Orbene, nel caso di specie non è possibile affermare che, per come formulata la domanda, essa non ponga i convenuti nella condizione di approntare un'adeguata linea difensiva, come del resto dimostrato dall'articolata comparsa di costituzione e risposta depositata dalla compagnia.
5. Nondimeno, la domanda attorea risulta infondata e, pertanto, per le ragioni che si espongono deve essere rigettata.
6. Ritiene questo Giudice, infatti, che, valutati gli elementi acquisiti nel processo secondo il pro- prio prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., non possa dirsi raggiunta la prova dell'accadimento storico del sinistro per come descritto dall'attore nell'atto introduttivo.
Occorre innanzitutto soffermarsi sul contenuto del rapporto di Polizia Municipale n° 127042 in atti, in cui si legge che gli operanti, intervenuti sul luogo del sinistro a distanza di molti minuti dalla sua verificazione, riscontravano la presenza della sola della società attrice, spuntando, sot- CP_7 to la voce “natura dell'incidente”, il campo “veicolo in marcia contro ostacolo fisso” e concluden- do che «sebbene il conducente addebitasse la responsabilità del sinistro ad un ignoto veicolo che, proveniente dalla confluenza succitata, gli avrebbe verosimilmente ostacolato la sua traiettoria, dalle dichiarazioni lacunose rese dallo stesso, dagli accertamenti esperiti non sono stati acquisiti elementi riconducibili al verosimile impatto».
Orbene, è ben noto che il rapporto di polizia faccia piena prova, fino a querela di falso, «solo del- le dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accerta- to nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infir- mata solo da una specifica prova contraria» (cfr. Cass. n. 10376/2024 e 20025/2016). Ciò in quan- to, ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico – quale è pacificamente un verbale di Polizia Munici- pale, in quanto redatto ex art. 2699 c.c. da un pubblico ufficiale – fa piena prova, fino a querela di falso, tra le altre cose dei fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti «in sua presenza o da lui
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compiuti». Non vi è dubbio, dunque, che, per la parte relativa alla ricostruzione del sinistro de quo, di cui gli operanti intervenuti sul posto non hanno avuto diretta percezione, il contenuto del verbale sia, pur nella sua “attendibilità intrinseca”, liberamente valutabile dal Giudice, non potendo dirsi as- sistito da pubblica fede fino a querela di falso (bastando, infatti, ad infirmare detta attendibilità, co- me chiarito dalla Suprema Corte, una specifica prova contraria).
Senonché, con riferimento alla fase statica successiva al sinistro, nel verbale in questione veniva altresì accertato che il veicolo attoreo non riportava alcun urto alla parte posteriore destra, dove avrebbe dovuto, invece, essersi verificato l'impatto con la FIAT 500 Multijet. Giova, sul punto, ri- chiamare quel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale quante volte i fatti riferiti dai pubblici ufficiali autori del rapporto si siano potuti verificare e con- trollare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e abbiano pertanto potuto dare luogo a una percezione sensoriale «non implicante margini di apprezzamento», occorre, per infirmarne la valen- za di piena prova, proporre formale querela di falso (cfr. Cass. n. 13195/2013; n. 16713/2009; n.
3282/2006; n. 28939/2005), nel caso di specie non presentata. Nella valutazione dei fatti, dunque, questo Giudice risulta vincolato alla circostanza che il veicolo attoreo non avrebbe riportato danni all'altezza del punto di presunta collisione con la FIAT 500 Multijet. Ebbene, tale evenienza induce ad escludere che il sinistro si sia verificato così come descritto dall'attore, apparendo quantomeno
“singolare” che l'impatto di un veicolo in marcia contro un altro veicolo in marcia su una strada a scorrimento veloce non lasci alcuna traccia sulla seconda autovettura, la quale, proprio a causa di quello scontro, avrebbe poi effettuato un rocambolesco “testa-coda”. Quanto appena osservato, del resto, corrobora l'“intrinseca attendibilità” che, come visto, comunque assiste la narrativa dei fatti di cui i verbalizzanti non hanno avuto diretta percezione contenuta nel rapporto di Polizia Municipale.
7. Né a diverse conclusioni si giunge attraverso l'esame della testimonianza resa dal teste di par- te attrice all'udienza del 06.02.2025. In quell'occasione, infatti, la testimone dichiarava che «Io sta- vo dietro la a bordo di un'altra macchina con mio fratello e abbiamo visto una 500 che,
CP_7 immettendosi nella carreggiata, non si è fermato allo stop e ha urtato la nel lato posterio-
CP_7 re destro. La ha perso il controllo per effetto dell'urto e ha sbattuto prima a destra e poi a
CP_7 sinistra. La 500 se ne è scappata e noi (io e mio fratello) la abbiamo rincorsa e alla fine la 500 si è fermata a corso Malta». Ebbene, la dinamica narrata dal teste appare inverosimile: il riferito urto della Fiat 500 con la parte posteriore della appare infatti smentito dalla assenza di segni di
CP_7 impatto sulla Né invero appare credibile che un soggetto, anziché soccorrere l'amico – ta-
CP_7 le è la qualità dell'attore per la teste, come riportato nel capitolo 5) della seconda memoria attorea ex art. 183, co. 6 c.p.c., confermato in sede di esame testimoniale – a seguito di un incidente strada- le indubbiamente violento e perciò capace di suscitare ansia e preoccupazione nell'uomo medio per
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la salute di chi ne resta coinvolto, a maggior ragione se di un amico (v. fotografie in atti del veicolo incidentato, che ritraggono gli ingenti danni riportarti dalla resa praticamente inutilizzabi- CP_7 le dall'impatto), si lanci all'inseguimento del “pirata della strada”, lasciando da sola la vittima del sinistro su di una superstrada, in piena notte e in condizioni meteorologiche avverse.
8. Contribuiscono, inoltre, a insinuare il dubbio circa l'effettiva verificazione del sinistro per come descritto dall'attore le risultanze delle interrogazioni delle banche dati IVASS e ANIA pro- dotte dalla compagnia assicurativa convenuta, le quali restituiscono il seguente quadro: CP_2 figura quale responsabile in tre sinistri e danneggiata in due;
la FIAT 500 Multijet responsabile in quattro sinistri e danneggiata in tre;
figura, invece, quale testimone in tre sinistri;
il Persona_2 veicolo attoreo, infine, risulta veicolo danneggiato in due sinistri. Pur non essendo certamente suffi- cienti le risultanze delle banche dati IVASS ad escludere l'effettiva verificazione di un sinistro stra- dale oggetto di causa, esse certamente possono essere valutate, nel senso appena indicato, unitamen- te ad altri elementi di riscontro, quali circostanze idonee a rafforzare il convincimento del Giudice formatosi alla luce di tutti i dati raccolti nel processo.
9. Medesima valenza indiziaria, del resto, va riconosciuta alla C.T.P. prodotta dalla convenuta compagnia assicurativa (in termini, cfr. ad es. Cass. n. 2524/2023 e n. 34450/2022), in cui il tecnico incaricato pure esclude l'impatto della con altro autoveicolo, concludendo per un Controparte_7 autonomo impatto contro ostacolo fisso ad una velocità estremamente elevata. Ebbene, pur costi- tuendo, come noto, la relazione tecnica di parte una semplice allegazione difensiva a contenuto tec- nico priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. n. 259/2013), ciò non esclude che essa possa contribuire alla formazione del libero convincimento del Giudice, purché si fornisca adeguata moti- vazione qualora contenga dati e considerazioni ritenuti rilevanti ai fini della decisione (cfr. la citata
Cass. n. 2524/2023). Nel caso di specie, dalla C.T.P. risultano estrapolabili dati che contribuiscono appunto a corroborare, unitamente ad altri, il convincimento di questo Giudice nel senso che il fatto storico non si sarebbe verificato così come descritto dall'attore in citazione.
10. Ritiene, in conclusione, questo Giudice che il materiale acquisito lasci presagire che l'evento si sia verificato per colpa della condotta di guida del conducente della che verosimilmente CP_7 percorreva la via a notevole velocità – v. la citata C.T.P. prodotta dalla compagnia assicurativa – su di un manto stradale peraltro reso viscido dalla pioggia, come accertato dall'autorità.
11. Tantomeno vale a suffragare gli assunti attorei la “Constatazione amichevole di incidente” a firma congiunta della società attrice e del conducente della FIAT 500 Multijet, allegata dall'attore all'atto di citazione. Essa, infatti, oltre ad essere stata prodotta in copia fotografica, la cui conformi- tà all'originale è stata disconosciuta ex art. 2719 c.c. dalla compagnia assicurativa convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, non reca alcuna indicazione, nel campo dedicato, del punto
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d'urto iniziale dei due veicoli coinvolti nell'ipotizzato sinistro. Ne discende che nemmeno detto do- cumento appare provare, con sufficiente grado di verosimiglianza, l'an del sinistro denunciato dalla società attrice, la cui effettiva verificazione, anzi, risulta sconfessata alla luce delle suesposte consi- derazioni.
12. Deve, dunque, concludersi per il rigetto della domanda formulata dall'attrice CP_8
per non essere stato provato il fatto storico descritto dall'attore in citazione.
[...]
13. Nei rapporti tra la società attrice e la convenuta le spese se- Controparte_3 guono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositi- vo, ai sensi del d.m. Giustizia 10.03.2014 n. 55, come modificato dal d.m. 147/2022, in relazione al valore della controversia rapportata al disputatum (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00), alle at- tività concretamente esercitate dai difensori costituiti e tenendo conto dell'assenza di particolari questioni fattuali. Quanto, invece, ai rapporti tra la società attrice e la convenuta CP_2 quest'ultima, essendo rimasta contumace, non ha sostenuto spese legali e, pertanto, la
[...]
ancorché parte soccombente, non deve essere condannata alla rifusione di alcuna Controparte_8 spesa legale a favore di tale convenuta (cfr. Cass. n. 14972/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Dichiara la contumacia della convenuta CP_2
• Rigetta la domanda formulata dall'attrice Controparte_8
• Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_8 convenuta che si liquidano in € 545,00 per spese, € 7.616,00 per Controparte_3 compensi, oltre IVA, CPA e accessori come per legge;
• Nulla per le spese nei rapporti tra e Controparte_8 CP_2
Così deciso in Nola il 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Pasquale Pirone, Magi- strato ordinario in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio
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