Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello iscritta al n. 323/2024 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 C.F._1
nato a [...] in data [...] (C.F: Parte_2
; nato a [...] il [...] (C.F: C.F._2 Parte_3
), tutti residenti in [...], e tutti rappresentati e C.F._3 difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Lipera (C.F. – P.E.C.: C.F._4
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Email_1
Catania, Via Pasubio n. 18;
APPELLANTI nei confronti di
nato a [...] il [...] (CF: ) e ivi residente in [...] C.F._5
Galati n. 92 D, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dal prof. avv. Luca Pedullà (CF:
, pec: presso il cui studio, sito in C.F._6 Email_2
Catania, Viale XX Settembre 76, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 18.02.2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note difensive depositate in atti.
1
Con ricorso innanzi al Tribunale di Catania depositato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. in data
30.01.2023, conveniva in giudizio la moglie e i due figli Controparte_1 Parte_1
e al fine di sentire accogliere dal Parte_2 Parte_3
Giudice adito le seguenti domande: “accertare e dichiarare l'occupazione abusiva ed illegittima e illecita dell'immobile sito in Catania nella via Galati n. 92d e dell'annesso garage da parte dei resistenti e, per l'effetto, ordinare l'immediato rilascio degli stessi beni in favore del legittimo ed esclusivo proprietario, sig. ; condannare gli odierni resistenti al risarcimento del Controparte_1
danno da perdita subita dal sig. il cui ammontare potrà essere anche accertato nel Controparte_1
corso del giudizio e comunque valutabili in non meno di 3.321,00 per come già quantificato o in quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, con vittoria di spese e compensi di giudizio e con richiesta di distrazione delle spese direttamente in favore dello scrivente difensore antistatario”
Deduceva a tal fine che:
- era proprietario esclusivo dell'immobile sito in Catania, Via Galati n. 92 D (censito al catasto al foglio 16, particella 21, subalterno 20), nonché del garage sottostante (censito al catasto al foglio 16, particella 21, subalterno 64), acquistati con atto pubblico del 22.12.1972, in data antecedente al matrimonio con celebrato il 23.10.1974; Parte_1
- che nell'ambito del giudizio di separazione (iscritto al n. 328/2022 R.G.A.C.) pendente innanzi al
Tribunale di Catania, giusta ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 4.7.2022, il Presidente nulla disponeva in favore dei figli maggiorenni e , poiché in grado di provvedere ai Parte_2 Parte_2
loro bisogni ed esigenze quotidiane e, di conseguenza, non provvedeva all'assegnazione della casa coniugale chiesta dalla ricorrente Parte_1
- la Corte d'Appello di Catania aveva rigettato il reclamo proposto dalla moglie avverso l'ordinanza presidenziale, statuendo che: “non sussistono i presupposti per la chiesta assegnazione della casa coniugale”;
- aveva richiesto più volte, invano, a moglie e figli di restituire gli immobili di sua esclusiva proprietà ancora occupati dagli stessi.
Concludeva per il rilascio degli immobili e la solidale condanna dei resistenti al risarcimento dei danni per illegittima occupazione.
Radicatosi il contraddittorio, i resistenti si costituivano in giudizio, eccependo preliminarmente l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 comma 1 bis del D.lgs. n.
2 28/2010 e, nel merito, deducevano comportamenti violenti in capo al ricorrente e l'infondatezza di ogni pretesa restitutoria e/o risarcitoria.
Con ordinanza emessa all'udienza del 11.07.2023, il giudice istruttore assegnava alle parti termine di gg. 15 per l'avvio della procedura di mediazione.
Espletato il tentativo di mediazione, come da verbale negativo del 2.10.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.01.2024, il Giudice della Terza Sezione Civile del Tribunale di
Catania, in data 26.02.2024, emetteva ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. l'ordinanza n. 1297/2024, nel giudizio iscritto al n. 1362/2023 R.G., così disponendo:
“condanna i resistenti al rilascio immediato in favore del sig. dell'immobile sito in Controparte_1
Via Galati n. 92 D, censito al catasto al foglio 16, particella 21, subalterno 20, e del garage sottostante censito al catasto al foglio 16, particella 21, subalterno 64; rigetta per il resto;
compensa integralmente le spese di lite”.
Avverso detta ordinanza hanno proposto appello e i due figli Parte_1 [...]
e per i motivi di cui si dirà appresso. Parte_2 Parte_3
Costituitosi regolarmente in giudizio, ha resistito all'impugnazione, chiedendone Controparte_1
l'integrale rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 30.05.2024 (nel subprocedimento ex artt. 283 e 351 c.p.c. iscritto al n. 323-1/2024
R.G.) la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza e, con successivo provvedimento del 30.09.2024, preso atto dell'avvenuto rilascio degli immobili in favore dell'appellato, ha dichiarato non luogo a provvedere sulla nuova istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dagli appellanti (subprocedimento iscritto al n. 323-2/2024 R.G.).
All'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. del 18.02.2025, all'esito delle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello si lamenta l'ingiustizia e l'erroneità dell'ordinanza impugnata per contrasto della normativa civilistica applicata dal primo giudice rispetto alle statuizioni penali che hanno riguardato . Controparte_1
Secondo parte appellante, il primo giudice avrebbe errato nell'ignorare che l'appellato era stato raggiunto da un ordine di allontanamento dalla casa familiare (provvedimento del G.I.P. presso il
Tribunale di Catania del 4.11.2021) per i comportamenti violenti posti in essere ai danni della moglie e che quest'ultima sarebbe ingiustamente costretta a lasciare l'abitazione seppure vittima di maltrattamenti.
Il motivo è infondato.
3 Come correttamente dedotto dal primo giudice, risulta documentalmente provato e non più contestato che gli immobili oggetto di causa sono di proprietà esclusiva di e che, a seguito della Controparte_1
separazione personale dei coniugi, in mancanza di alcun provvedimento temporaneo di assegnazione della ex casa coniugale alla moglie e ai figli, non si ravvisano più ragioni che giustificano la detenzione da parte di questi ultimi della ex casa coniugale e del garage di pertinenza.
Le pur deprecabili e gravi vicende penali che hanno interessato le parti (v. anche sentenza n.
3147/2024 di condanna di emessa dalla IV Sezione Penale del Tribunale di Catania in Controparte_1
data 9-14.5.2024, prodotta in sede di note conclusive) non consentono di porre nel nulla e/o di limitare il diritto di proprietà in capo all'appellato che ha legittimamente preteso (e già ottenuto) di rientrare nella disponibilità dei beni immobili a lui intestati.
Ogni ulteriore deduzione sulle precarie condizioni economiche degli appellati e sulle loro esigenze abitative non sono pertinenti e non consentono di riformare la pronuncia di rilascio emessa dal
Tribunale.
Con il secondo motivo di appello si lamenta l'omesso esperimento del tentativo di mediazione e l'omessa immotivata conversione del rito da parte del primo giudice che non avrebbe consentito ai resistenti di formulare domande riconvenzionali.
Entrambe le doglianze non sono fondate.
Il primo giudice, dopo avere qualificato la domanda come azione di rivendicazione (v. verbale dell'11.07.2023), non avendo le parti previamente esperito il tentativo di mediazione, ha legittimamente disposto la mediazione ex art. 5 comma 1 bis del D.lgs. 28/2010, assegnando alle parti il termine di gg. 15 per l'avvio della procedura.
Onere che le parti hanno regolarmente assolto, come da verbale con esito negativo del 2.10.2023 (in atti).
Non sussiste, pertanto, alcuna ragione per dichiarare improcedibile la domanda giudiziale formulata dal ricorrente.
I resistenti, in violazione dell'art. 702 bis comma 4 c.p.c. - che statuisce che il convenuto debba costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta (da depositare non oltre dieci giorni prima dell'udienza), nella quale deve anche indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e a pena di decadenza proporre le eventuali domande riconvenzionali - nella propria comparsa non hanno indicato alcun mezzo di prova né tanto meno formulato alcuna domanda riconvenzionale, ma si sono limitati genericamente a richiedere “in subordine, il mutamento del rito per consentire in caso di insuccesso del tentativo di mediazione obbligatoria, di formulare domande riconvenzionali”.
Invero, non è condivisibile quanto sostenuto dalla difesa degli appellanti secondo la quale la domanda
4 riconvenzionale andava proposta in caso di mutamento del rito o piuttosto, successivamente all'avvenuto tentativo di mediazione effettuato in corso di causa per ordine del Giudice, in ragione della già maturata decadenza.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza, si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del modesto valore della controversia come dichiarato dalle stesse parti nei due gradi di giudizio (scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00), della modesta attività difensiva svolta dalle parti e della non complessità della controversia, applicando i parametri minimi di cui alle tabelle allegate al
D.M. Giustizia n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 [...]
e nei confronti di avverso Parte_2 Parte_3 Controparte_1
l'ordinanza n. 1297/2024 ex art. 702 bis e ss. c.p.c. emessa dalla Terza Sezione Civile del Tribunale di
Catania in data 26.02.2024 nel giudizio iscritto al n. 1362/2023 R.G.
Condanna gli appellanti in solido alla rifusione in favore delle spese del presente Controparte_1
giudizio che liquida in complessivi euro 1.458,00 di cui euro 268,00 per la fase di studio, euro 268,00 per la fase introduttiva, euro 496,00 per la fase di trattazione ed euro 426,00 per la fase decisoria, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali (15%).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Così deciso in Catania il 11.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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